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Home » Civile » Matrimonio » Le donazioni: quando sono nulle se fatte durante il matrimonio

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Le donazioni: quando sono nulle se fatte durante il matrimonio

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Le donazioni: quando sono nulle se fatte durante il matrimonio
donation
Avv. Beatrice Bellato

Le donazioni nulle durante il matrimonio – indice:

  • Le liberalità d’uso e le donazioni
  • Quando la donazione non è valida

Non sempre i regali fatti al proprio coniuge, in costanza di matrimonio, sono considerati giuridicamente validi dall’ordinamento. Non è infatti così quando difetta la forma prescritta dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha, nella specie, preso in considerazione quando possa trattarsi o meno delle cosiddette “liberalità d’uso” di cui all’articolo 770 del codice civile.

donazioneIl codice civile sancisce quale forma valida al fine del perfezionamento di una donazione che non possa essere considerata di “modico valore”, quella dell’atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Una prima deroga alla norma generale del sistema è quella delle cosiddette “donazioni manuali”, di modico valore. Suddette donazioni manuali, il cui perfezionamento si ha con la dazione del bene che ne costituisce l’oggetto, non possono superare un valore che possa ritenersi esiguo alla luce tanto di circostanze oggettive quanto del tenore di vita del donante. Qualora il valore di tali donazioni non possa essere ritenuto modico, le suddette saranno donazioni nulle per difetto di forma: ciò che ne consegue è che il donatario sia tenuto a restituire al donante quanto ricevuto, fatti salvi gli effetti di un’eventuale usucapione.

La nullità delle donazioni e le liberalità d’uso

Più di recente la Corte di Cassazione, con sentenza della seconda sezione numero 18280 del 2016, è invece entrata nel merito di un’ulteriore fattispecie. La sentenza prende in esame le cosiddette “liberalità d’uso”, di cui all’articolo 770 del codice civile. Il secondo comma dell’articolo 770 c.c. chiarisce infatti come

“Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”.

Da ciò discendono conseguenze non irrilevanti per quanto possa attenere a ciò che venga rispettivamente regalato dai coniugi in occasione di ricorrenze socialmente diffuse. Fra queste, ad esempio, la “Festa della Donna”, “San Valentino”. Si tratta di eventi che, pur non avendo un riconoscimento ufficiale nel calendario civile, hanno assunto un’importanza sociale non indifferente. In tali occasioni è infatti notorio come i coniugi o comunque gli innamorati, siano soliti risconoscere il proprio legame affettivo ed amoroso attraverso un presente. L’entità economica è spesso commisurata alle possibilità di chi fa il regalo.

Tali liberalità d’uso saranno, secondo quanto anche interpretato dalla Corte di Cassazione, valide ed efficaci. Questo vale anche se poste in essere in difetto delle forme richieste in generale dal codice per il contratto di donazione. La validità in questi casi sussiste anche se il valore di quanto donato è particolarmente elevato. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto valido un regalo di “San Valentino” avente ad oggetto opere d’arte del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, anche tenendo conto della circostanza che chi poneva in essere detta liberalità avesse un patrimonio di diverse decine di milioni di euro.

La donazione invalida

Quando invece si parli di donazione vera e propria, sarebbe a dire, fuori dai casi in cui possa parlarsi di liberalità d’uso o di donazioni manuali di modico valore, la forma richiesta dall’ordinamento per la validità non potrà che essere quella dell’atto pubblico in presenza di due testimoni, pena la nullità radicale della donazione stessa, e quindi l’obbligazione restitutoria che sorgerà in capo al donatario ed in favore del donante.

Nella sentenza sopra citata, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle delle donazioni poste in essere dal coniuge al fine di “farsi perdonare” dal proprio coniuge. Tali donazioni avevano ad oggetto beni di cospicuo valore e non di valore modico, né fatte in occasione di ricorrenze che avessero una certa rilevanza sociale. La delicatezza dei punti presi in considerazione non è irrilevante, e, caso per caso le variabili da prendere in considerazione per valutare la validità e l’efficacia di un contratto di donazione o di una liberalità d’uso poste in essere sono i più vari.

Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio

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