La comunione legale dei beni – indice:
Cos’è
Il regime patrimoniale della comunione legale dei beni è disciplinato dagli articolo 177 e seguenti del codice civile. Si tratta del regime patrimoniale legale, cioè quello che si instaura legalmente fra i coniugi ove non venga stipulata una convenzione in senso contrario all’atto del matrimonio o successivamente (così è stabilito all’articolo 159 del codice civile). All’atto di matrimonio i coniugi avranno anche la possibilità di optare per il regime della separazione dei beni.
Va precisato che la scelta del regime patrimoniale rappresenta una decisione di fondamentale importanza per la vita della coppia. La comunione legale si caratterizza infatti per essere un regime dinamico e partecipativo, nel quale entrambi i coniugi contribuiscono alla formazione del patrimonio comune e ne condividono la gestione secondo regole specifiche che garantiscono tutela e parità. La scelta può essere effettuata non solo al momento della celebrazione del matrimonio, ma anche successivamente mediante convenzione matrimoniale stipulata con atto pubblico notarile, consentendo così ai coniugi di adattare il regime alle mutate esigenze familiari.
I diritti ed i beni che entrano a far parte della comunione legale dei beni e della comunione “de residuo”
Lo stesso articolo 177 del codice civile stabilisce quali siano i beni che fanno parte della comunione legale “immediata” dei beni:
- Gli acquisti successivi al matrimonio fatta eccezione per quelli aventi ad oggetto i beni personali.
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
- Gli utili e gli incrementi delle aziende di titolarità di un coniuge costituite prima del matrimonio.
Fanno invece parte della cosiddetta comunione “de residuo” e cioè solo se sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, ai sensi dello stesso articolo 177 e del successivo articolo 178 del codice civile:
- I frutti dei beni propri di ciascun coniuge.
- I proventi delle attività separate di ciascuno dei due coniugi.
- I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno solo dei due coniugi (gestita da un solo coniuge) e costituita dopo il matrimonio.
Per quanto invece attiene ai diritti reali limitati, la disciplina è oggetto di studi da parte della dottrina notarile e della giurisprudenza.
Cosa significa comunione “de residuo”
È importante comprendere il significato pratico della comunione “de residuo”: tali beni, pur rimanendo formalmente separati durante il matrimonio e nella disponibilità del singolo coniuge, vengono computati nel patrimonio comune al momento della divisione. Significa cioè che gli stipendi, i compensi professionali e le pensioni, sebbene percepiti separatamente da ciascun coniuge, confluiranno nella massa da dividere al momento dello scioglimento della comunione, nella misura in cui siano ancora presenti sotto forma di risparmi o investimenti.
Un tema di crescente rilevanza nella prassi contemporanea riguarda i beni digitali e le nuove forme di investimento. Secondo l’orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza più recente, le criptovalute, gli NFT e altri asset digitali acquistati in costanza di matrimonio rientrano nella comunione legale dei beni, in quanto assimilabili ad altri investimenti patrimoniali. L’interpretazione estensiva risponde alla necessità di adeguare le norme codicistiche, risalenti a un’epoca in cui tali forme di ricchezza erano impensabili, alle nuove realtà economiche.
I beni personali esclusi dalla comunione legale dei beni
L’articolo 179 del codice civile stabilisce quali siano i beni che invece sono esclusi dal regime della comunione legale dei beni, rimanendo appunto beni personali del singolo coniuge, questi sono:
- I beni e diritti di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio.
- I beni acquistati successivamente al matrimonio dal singolo coniuge ma soltanto per effetto di una donazione o di un testamento, salvo il donante o il testatore non dispongano nel senso di attribuire tali diritti alla comunione legale dei beni. Sono esclusi dalla comunione dei beni e sono dunque beni personali anche quelli provenienti da donazione indiretta (Così Cassazione 15778 del 12 dicembre del 2000).
- I beni di uso strettamente personale. Se beni immobili o beni mobili registrati l’esclusione deve risultare dall’atto di acquisto.
- I beni destinati all’esercizio della professione (N.B. Della professione e non già attività di impresa, per tali ultimi troverà applicazione l’articolo 178 del codice civile sulla comunione “de residuo”. Saranno dunque in comunione ove sussistenti al momento dello scioglimento della comunione legale dei beni). Se beni mobili registrati o immobili l’esclusione deve risultare dall’atto di acquisto.
- I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o la pensione per la perdita anche parziale di capacità lavorativa.
- Il beni ottenuti con il prezzo del trasferimento di beni personali o con lo scambio degli stessi. Questo accade solo ove nell’atto di acquisto venga dichiarato da parte del coniuge acquirente. Il coniuge non acquirente deve partecipare all’atto dichiarando di essere consapevole della provenienza personale del bene scambiato.
Le formalità
Particolare attenzione merita la questione delle formalità richieste per garantire che un bene resti personale. Per gli immobili e i beni mobili registrati, infatti, non è sufficiente che ricorra una delle condizioni previste dalla legge, ma è necessario che negli atti di acquisto siano contenute le specifiche dichiarazioni previste dalla norma. L’assistenza di un notaio competente è pertanto essenziale per evitare che, per difetto di forma, beni che dovrebbero restare personali finiscano invece per essere attratti nella comunione, con possibili contestazioni future difficili da dirimere.
Merita inoltre segnalare che la giurisprudenza ha chiarito nel tempo alcuni aspetti interpretativi rilevanti. Ad esempio, per quanto riguarda i beni di uso strettamente personale, si deve trattare di beni destinati esclusivamente all’uso del singolo coniuge, non potendo rientrare in questa categoria beni che, pur essendo utilizzati prevalentemente da uno solo, abbiano una destinazione anche familiare. Analogamente, per i beni professionali, occorre una destinazione effettiva e non meramente potenziale all’esercizio della professione.
Gestione dei beni oggetto di comunione legale: amministrazione ordinaria e straordinaria
Il regime della comunione legale dei beni è differente da quello della comunione ordinaria (quella che si instaura fra soggetti o persone giuridiche che non siano coniugati fra di loro). Mentre infatti alla comunione ordinaria si applicano le norme degli articoli 1100 e seguenti del codice civile, alla comunione legale dei beni si applicano gli articoli 180 e seguenti del codice civile.
La natura della comunione legale: “a mani riunite”
La comunione legale dei beni è anche definita dalla dottrina come una comunione a “mani riunite” di stampo germanico, o comunione senza quote. Il coniuge, in poche parole, non ha la possibilità di disporre liberamente della propria quota. L’articolo 180 del codice civile infatti stabilisce come il singolo coniuge possa compiere disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione gli stessi debbano essere posti in essere congiuntamente da entrambi i coniugi assieme.
Nel caso del rifiuto del consenso da parte di un coniuge l’altro potrà rivolgersi al giudice e richiedere che sia lo stesso ad autorizzarlo ove l’atto sia necessario all’interesse della famiglia.
La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione assume quindi un’importanza cruciale nella gestione quotidiana del patrimonio comune. Rientrano negli atti di ordinaria amministrazione, che ciascun coniuge può compiere autonomamente, la riscossione degli affitti, l’effettuazione di piccole riparazioni, la gestione dei conti correnti comuni per le spese ordinarie della famiglia. Al contrario, necessitano del consenso di entrambi i coniugi operazioni quali la vendita, l’acquisto o la permuta di immobili, la costituzione di ipoteche o servitù, le donazioni, la concessione di garanzie reali, i contratti di locazione ultranovennali.
La possibilità di ricorrere all’autorizzazione giudiziale sostitutiva rappresenta un importante strumento di tutela per evitare che il rifiuto immotivato o strumentale di un coniuge possa paralizzare la gestione del patrimonio familiare. Il giudice, nel valutare la richiesta, dovrà accertare non solo la necessità dell’atto per l’interesse della famiglia, ma anche l’infondatezza del rifiuto opposto dall’altro coniuge.
L’annullamento degli atti compiuti senza il consenso del coniuge
L’articolo 184 del codice civile chiarisce invece la sorte di tutti quegli atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto beni mobili registrati o immobili e diritti sugli stessi in comunione legale compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge. Il coniuge che non abbia dato l’assenso all’atto potrà domandare l’annullamento entro un anno dalla data di trascrizione dello stesso. Ove invece il mancato assenso attenga a diritti su beni mobili, l’altro coniuge sarà tenuto a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima dell’atto di disposizione oppure a versare l’equivalente in danaro (ultimo comma dell’articolo 184 del codice civile).
Occorre precisare che il termine annuale per l’impugnazione decorre dalla trascrizione dell’atto nei pubblici registri, dunque dalla sua pubblicità, e non dalla mera conoscenza dello stesso da parte del coniuge pretermesso. Questo elemento temporale riveste carattere essenziale ai fini della tutela dei terzi acquirenti, garantendo certezza nei traffici giuridici. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’azione di annullamento è soggetta a prescrizione e che il coniuge che abbia dato esecuzione volontaria all’atto compiuto senza il suo consenso non può più impugnarlo, avendo con il suo comportamento concludente ratificato l’operazione.
Convenzioni matrimoniali e modifiche alla comunione legale dei beni
L’articolo 210 del codice civile stabilisce quali sono i limiti alle convenzioni matrimoniali che modifichino il regime di comunione legale dei beni. Attraverso le convenzioni matrimoniali i coniugi avranno la possibilità di optare per il regime di separazione dei beni, di costituire un fondo patrimoniale o di modificare il regime di comunione legale dei beni creandone uno su misura per le loro esigenze. Le convenzioni matrimoniali per essere valide dovranno avere la forma di atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. I principi a cui dovranno essere ispirate le modifiche al regime di comunione legale dei beni dovranno essere quelli di uguaglianza e parità di diritti fra coniugi anche nell’amministrazione dei beni facenti parte della comunione.
È importante sottolineare che le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate non solo prima o contestualmente al matrimonio, ma anche successivamente, consentendo ai coniugi di adeguare il regime patrimoniale alle mutate esigenze familiari ed economiche. Tuttavia, per essere opponibili ai terzi, tali convenzioni devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio, garantendo così la pubblicità necessaria per tutelare chi entra in rapporti giuridici con i coniugi.
Una particolare forma di convenzione matrimoniale è rappresentata dalla comunione convenzionale, mediante la quale i coniugi possono personalizzare il regime includendo in comunione anche beni normalmente esclusi, come ad esempio i beni personali preesistenti al matrimonio, oppure prevedendo regole particolari di gestione, sempre nel rispetto del principio cardine della parità tra i coniugi. Questa flessibilità consente di adattare il regime patrimoniale alle specifiche caratteristiche della coppia, tenendo conto della situazione economica, delle attività professionali o imprenditoriali svolte, delle aspettative future.
Lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni
La comunione legale non ha carattere perpetuo ma è destinata a sciogliersi al verificarsi di determinate cause. L’articolo 191 del codice civile individua le ipotesi di scioglimento della comunione, che possono ricondursi alla separazione personale dei coniugi, al divorzio o annullamento del matrimonio, alla morte di uno dei coniugi, alla separazione giudiziale dei beni disposta per gravi inadempienze o cattiva amministrazione da parte di un coniuge, nonché al mutamento convenzionale del regime patrimoniale.
Al momento dello scioglimento della comunione si rende necessario procedere alla divisione del patrimonio comune. Ciascun coniuge ha diritto alla metà del valore dei beni comuni, salvo diverse pattuizioni eventualmente contenute in convenzioni matrimoniali. La divisione può avvenire in forma consensuale, mediante accordo tra le parti che definiscono autonomamente le modalità di ripartizione dei beni, oppure in forma giudiziale qualora i coniugi non raggiungano un’intesa.
La fase della divisione presenta spesso profili di complessità, soprattutto quando il patrimonio comune comprende beni di difficile divisibilità, come l’abitazione familiare, o attività imprenditoriali. In tali casi può rendersi necessario procedere alla vendita dei beni con ripartizione del ricavato, oppure all’assegnazione di determinati beni a un coniuge con conguaglio in denaro a favore dell’altro. La presenza di figli minori o non economicamente autosufficienti può inoltre influire sulle modalità di divisione, potendo il giudice assegnare l’abitazione familiare al genitore affidatario indipendentemente dalla titolarità.
Aspetti fiscali e successori della comunione legale
Il regime di comunione legale dei beni comporta anche rilevanti implicazioni di natura fiscale e successoria che meritano attenta considerazione. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, gli acquisti effettuati in regime di comunione godono delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa per entrambi i coniugi, qualora ricorrano i requisiti di legge. Questo rappresenta un indubbio vantaggio rispetto al regime di separazione, nel quale le agevolazioni spettano al solo acquirente.
Sul versante successorio, in caso di decesso di un coniuge, i beni in comunione vengono preliminarmente divisi: la metà spetta agli eredi del defunto, mentre l’altra metà resta di proprietà del coniuge superstite. Quest’ultimo concorre poi all’eredità sulla quota del defunto insieme agli altri eredi legittimi, secondo le regole della successione testamentaria o legittima. Questo meccanismo garantisce al coniuge superstite una tutela patrimoniale significativa, assicurandogli almeno la metà del patrimonio comune oltre ai diritti successori sulla quota dell’altro.
Per quanto riguarda i debiti, occorre distinguere tra quelli contratti per i bisogni della famiglia, che gravano sui beni comuni, e quelli personali di ciascun coniuge, che incidono prima sui beni personali del debitore e solo in via sussidiaria sulla sua quota di comunione. Questa distinzione assume particolare rilievo in caso di attività imprenditoriali o professionali svolte da uno solo dei coniugi, potendo i debiti derivanti da tali attività coinvolgere il patrimonio comune solo entro determinati limiti.
La nostra opinione
La comunione legale dei beni rappresenta un regime patrimoniale che promuove solidarietà e condivisione tra i coniugi, ma richiede consapevolezza nelle scelte patrimoniali e attenzione alle formalità richieste dalla legge. La corretta applicazione delle norme richiede spesso l’intervento di professionisti qualificati, sia per la stipula di atti di acquisto che preservino correttamente la natura personale di determinati beni, sia per la eventuale modifica del regime mediante convenzioni matrimoniali, sia infine per la gestione delle problematiche connesse allo scioglimento della comunione.
È fondamentale verificare sempre che le dichiarazioni contenute negli atti di acquisto siano conformi alle previsioni normative, conservare accuratamente la documentazione che attesti la provenienza personale dei beni, valutare attentamente l’opportunità di stipulare convenzioni matrimoniali in relazione alle specifiche esigenze della coppia, consultare un professionista prima di compiere operazioni di straordinaria amministrazione che richiedano il consenso di entrambi i coniugi.
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