Come richiedere i documenti bancari alla banca – indice:
- Comunicazioni periodiche
- Le copie dei contratti
- Come chiedere la documentazione
- Cosa accade in caso di mancata consegna
- Ricorso per decreto ingiuntivo
- La mancata produzione della prova del contratto
Capita spesso di richiedere alla propria banca dei documenti che non si hanno più a disposizione, e che potrebbero essere una utile base per poter ricostruire l’evoluzione dei rapporti (anche ai fini dell’anatocismo, come avremo modo di vedere più diffusamente nel corso delle prossime settimane). Ma quali sono i diritti dell’utente dei servizi bancari? Quali e quanti documenti si possono richiedere? Con che tempistiche? Come chiedere documenti alla banca in maniera tale che la nostra richiesta sia pienamente soddisfatta? Ancora, che cosa fare se la banca non risponde tempestivamente?
Le comunicazioni periodiche alla clientela
Cominciamo dal materiale normativo di base, rappresentato dall’art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB), rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”. Il citato articolo dispone infatti, al comma 1, che banche e intermediari finanziari
devono fornire al cliente, nei contratti di durata, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, almeno una volta all’anno e comunque alla scadenza del contratto (l’invio al cliente deve avvenire in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente)
mentre al comma 2 si ricorda che
per i rapporti regolati in conto corrente, devono inviare al cliente l’estratto conto, con periodicità annuale oppure a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
Al quarto comma si parla invece del nostro focus odierno, stabilendo che banche e intermediari finanziari
devono fornire al cliente (o a colui che gli succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell’amministrazione dei suoi beni), se lo richieda, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione.
Quanto basta per fissare un primo utile concetto: possiamo domandare alla nostra banca i documenti che riguardano le relazioni degli ultimi 10 anni, a nostre spese, ottenendoli entro 90 giorni.
Posso richiedere anche le copie dei contratti?
Giunti a questo punto, possiamo già avanzare un primo importante chiarimento. Considerando che l’art. 119 TUB riguarda esclusivamente le sole comunicazioni periodiche, viene infatti da domandarsi se il diritto di ricevere comunicazioni possa essere esteso anche alle copie dei contratti, e non solo alle documentazioni periodiche, cui invece si riferisce in maniera esplicita l’art. 119 TUB.
Leggi anche: Investimenti, punibile la banca che si discosta troppo dai benchmark
Ebbene, il fatto che l’art. 119 TUB non comunichi alcunchè delle copie dei contratti, ma solamente la copia della documentazione sulle singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni, non fa certamente venire meno il fatto che il cliente abbia il diritto di ricevere anche le copie dei contratti sottoscritti.
Le norme che prevedono tale diritto a favore del correntista ad avere i documenti bancari
L’obbligo in capo alla banca discende infatti dal dovere generale della stessa di comportarsi secondo correttezza, imposto dall’art. 1175 c.c. anche nei confronti del cliente (debitore e creditore), mentre l’art. 1375 c.c. aggiunge in tal proposito che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Queste norme, ricorda la Cassazione con la sentenza n. 12093/2001, impongono che ““a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento”.
L’articolo 117 T.U.B.: contratti stipulati per iscritto a pena di nullità
In aggiunta a ciò, si può ben rammentare come sia lo stesso TUB, all’art. 117, a stabilire che i contratti devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, imponendo la consegna di un esemplare ai clienti, che hanno inoltre il diritto a riceverne una copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, se occorre, nel caso in cui hanno smarrito il documento o dichiarano di non averlo mai ricevuto, e ne facciano richiesta di consegna.
In tal senso, si tenga conto che contrariamente alle copie della documentazione periodica, diverse pronunce giurisprudenziali hanno rammentato come la banca sia obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale. Dunque, un altro tassello delle nostre conoscenze: possiamo non solamente richiedere copia della documentazione periodica relativa agli ultimi 10 anni, bensì anche la copia dei contratti sottoscritti, senza limite temporale.
Come richiedere la documentazione bancaria?
Chiarito ciò, in merito alle modalità di richiesta, evidenziamo che non è affatto necessario che il richiedente indichi gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione bancaria richiesta. È infatti sufficiente che l’interessato fornisca alla banca alcuni elementi minimi indispensabili per poterle consentire l’individuazione dei documenti richiesti, come ad esempio l’intestazione, la tipologia di rapporto (conto corrente, ecc.) il periodo di tempo entro cui individuare le operazioni.
Nessun vincolo “formale” per la richiesta di documenti bancari
Non vi è inoltre alcun modulo “predefinito” per la richiesta, che potrà dunque essere inviata su schemi liberamente stabiliti dal cliente, purchè emerga chiara la sua volontà, e sia utilizzato un sistema utile per poter costituire una data di partenza certa per la decorrenza dei termini (consegna a mano con firma di una copia per ricevuta, raccomandata a/r, posta elettronica certificata, ecc.).
Leggi anche: Eredità, come sbloccare i soldi detenuti in banca dal defunto
Cosa accade se la banca non provvede a consegnare i documenti bancari?
Spingiamoci ora un pò più in avanti e cerchiamo di capire che cosa accada se, trascorsi 90 giorni di tempo, la banca non consegni al cliente la copia della documentazione che ha richiesto. In questo senso, e anche nell’ipotesi in cui la banca fornisca tardivamente la copia della documentazione, il cliente avrà diritto a domandare alla banca il risarcimento del danno, provandone la sussistenza e l’ammontare dinanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario o in sede processuale.
Il ricorso per decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti bancari
La giurisprudenza oggi riconosce all’unanimità il diritto del correntista ad entrare in possesso dei documenti che riguardano il contratto sottoscritto.
In particolare, sono solidi gli orientamenti in base ai quali è possibile proporre ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna degli estratti conto degli ultimi dieci anni, nonché di tutti i contratti sottoscritti. Il diritto, come già precisato, è sancito dall’articolo 119 del TUB ed il correntista deve ottenere quanto richiesto entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla propria richiesta.
Il giudice ingiunge l’istituto di credito a consegnare i documenti bancari, individuati come “cosa mobile determinata”
La consegna dei documenti bancari tramite decreto ingiuntivo è resa possibile dall’articolo 633 del codice di procedura civile, che dà la possibilità al giudice di ingiungere alla consegna “di una cosa mobile determinata”. Per dare corso fruttuosamente a tale procedura è però necessario dare una prova scritta dell’esistenza in capo all’istituto di credito dei documenti richiesti. Data la situazione “di svantaggio” in capo al titolare del rapporto di conto corrente, i giudici ritengono oggi sufficiente all’emissione del decreto ingiuntivo anche una prova minima dell’esistenza del rapporto di conto corrente.
Quale prova scritta per l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico della banca
Si ritiene sufficiente dunque un qualsiasi dato inerente, ad esempio al titolare del rapporto di conto corrente ed al numero di conto, nonché il dettaglio relativo al periodo di tempo entro il quale le operazioni bancarie si sono svolte (quando naturalmente si richiedono gli estratti conto). Questi orientamenti giurisprudenziali sono ormai consolidati (Cass. numero 11004 del 12 maggio del 2006, Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli con decisione numero 4930 del 2014 e tante altre decisioni sulla stessa linea).
La mancata produzione della copia del contratto da parte della banca
Più gravi sono le conseguenze legate alla mancata produzione della copia del contratto da parte della banca. In queste ipotesi consegue infatti l’applicazione dell’art. 117 TUB, secondo cui il contratto è nullo e, se il contratto riguarda un finanziamento, non troveranno più applicazioni i tassi di interesse e le condizioni di prezzo praticate, bensì l’applicazione di tassi nominali minimi e massimi per le operazioni attive e passive, dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
Per quanto concerne gli altri prezzi e le condizioni, saranno applicati quelli pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.