Contratto di conto corrente nullo per difetto di forma scritta – guida rapida
Con sentenza del 25 gennaio 2024 il Tribunale di Civitavecchia ha sancito la nullità del contratto di conto corrente bancario per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB.
I giudici hanno così ritenuto inapplicabile – nell’ipotesi succitata – il tasso sostitutivo presente al settimo comma dello stesso articolo, che prevede la “automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia”.
Cerchiamo dunque di riepilogare quali siano state le valutazioni compiute dal Tribunale, riassumendole nei prossimi paragrafi.
L’accertamento del saldo di conto corrente
Il caso trae origine dalle richieste di una società in liquidazione, che ha domandato alla banca non la ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cc., bensì l’accertamento del saldo dei rapporti di conto corrente, previa declaratoria di nullità dei relativi contratti per mancanza della forma scritta. La domanda è qualificata poi come accertamento negativo di debito.
Il profilo di prioritario rilievo, sostengono i giudici in relazione alle doglianze sollevate dalla società in liquidazione, è rappresentato dalla eccezione di nullità dei contratti di apertura di conto corrente per mancanza della forma scritta. La parte attrice sostiene infatti che i contratti non siano mai stati redatti né consegnati per iscritto.
Sul punto, il Tribunale osserva come se è vero che spetta alla parte attrice fornire la prova dei propri assunti (in questo caso, si traduce nell’onere di produzione dei contratti di cui si assume la nullità), nella fattispecie la prova della inesistenza di un documento contrattuale redatto per iscritto deve desumersi in relazione alla omessa produzione del contratto da parte della Banca convenuta, sia all’esito dell’istanza appositamente svolta da parte attrice prima dell’introduzione del presente giudizio ai sensi dell’art, 119 TUB, sia all’esito dell’ordine di esibizione emesso dal Giudice in corso di causa.
Si ritiene pertanto che i contratti di apertura dei conti correnti per cui è causa non siano stati redatti per iscritto e siano pertanto nulli ai sensi dell’art. 117 comma 3 TUB.
Le conseguenze della mancata forma scritta del contratto
Ci si pone così il problema di quali siano le conseguenze della mancata forma scritta del contratto, con particolare riferimento al rapporto di conto corrente.
In particolare, ci si domanda se possa o meno trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall’art, 117 TUB.
Per il giudice, però, nel caso non può ritenersi applicabile il tasso sostitutivo previsto dall’art.117 comma 7 TUB, che si applica solo nelle ipotesi di nullità per violazione delle disposizioni contenute nel comma 4 (ovvero, “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora“), come espressamente previsto, e non anche nell’ipotesi di nullità per radicale difetto di forma scritta comminata dal comma 3, che ricorre nel caso di specie.
È lo stesso comma 7 dell’art. TUB, prosegue il giudice, a prevedere una ipotesi di automatica sostituzione della clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse. Un’automatica sostituzione che però presuppone che – comunque – un contratto ci sia.
Pertanto, la nullità totale del rapporto che deriva dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l’operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, che vanno quindi espunti dal calcolo del saldo di conto corrente, da ricostruire mediante la sola applicazione degli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.