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Home » Commerciale » Bancario » Conto corrente cointestato: si può richiedere l’esclusione del proprio nominativo? – guida rapida

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Conto corrente cointestato: si può richiedere l’esclusione del proprio nominativo? – guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Conto corrente cointestato: si può richiedere l’esclusione del proprio nominativo? – guida rapida
conto corrente cointestato
Avv. Beatrice Bellato

Esclusione dal conto corrente cointestato – indice

  • La richiesta di esclusione dal conto cointestato: la posizione della banca
  • La decisione dell’ABF sull’esclusione di un nominativo dal conto cointestato
  • Come chiedere il recesso dal conto cointestato: la procedura pratica
  • Assistenza legale a Padova e in tutta Italia
  • Domande frequenti

Recentemente il collegio dell’ABF si è espresso su un tema piuttosto particolare che riguarda il conto corrente cointestato: si può richiedere l’esclusione del proprio nominativo dalla cointestazione? È una situazione molto frequente dopo una separazione o un divorzio, quando l’ex coniuge resta cointestatario di un conto che non usa più, ma che continua a esporlo al rischio di rispondere in solido di debiti altrui.

I fatti nascono con il ricorso depositato in data 2 marzo 2023 con cui la parte ricorrente esponeva essere titolare di un conto corrente cointestato con l’ex coniuge a firma disgiunta e che la cointestazione le provocava gravi e seri danni, considerato che non utilizzava il rapporto e non possedeva né carte né libretti di assegni.

Proprio per questo motivo la ricorrente ha richiesto alla banca di essere estromessa dalla titolarità del conto. Dal canto suo, la banca ha rilevato come in seguito al recesso della ricorrente avrebbe dovuto chiudere il conto, con obbligo per i cointestatari di ripianare la situazione debitoria esistente. La parte ricorrente, ricordando che il cointestatario è l’ex coniuge e non è collaborativo, comunica anche di non essere intenzionata a ripianare un fido che non ha mai utilizzato.

Esperito infruttuosamente il reclamo, si rivolge pertanto all’Arbitro Bancario Finanziario domandando di essere estromessa dal conto.

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La posizione della banca dinanzi alla richiesta di esclusione di un nominativo dalla cointestazione

La banca eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della domanda, rilevando che è preclusa all’Arbitro Bancario Finanziario la possibilità di adottare pronunce costitutive ovvero di ordinare all’intermediario un facere infungibile che implichi valutazioni di merito e di opportunità imprenditoriale, rientranti nella libertà di iniziativa economica e di autonomia privata. Osserva poi nel merito come la ricorrente sia cointestataria del contro corrente insieme all’ex marito dal quale ha ottenuto il divorzio e che sul conto è collegata una linea di fido oggi utilizzata.

Infine, la banca conferma che l’intestazione di un conto corrente cointestato non può essere modificata e pertanto l’unica soluzione resta l’estinzione del rapporto su richiesta di tutti i contestatari o d’iniziativa della banca. Nel caso specifico, la richiesta della ricorrente non può essere accolta perché è prevista la responsabilità solidale tra i cointestatari nei confronti dell’istituto di credito e, dunque, i cointestatari insieme tra loro rispondono delle eventuali esposizioni che si venissero a creare sul conto, anche se prodotte dalle disposizioni di uno solo dei cointestatari.

La banca dovrebbe dunque procedere alla chiusura del conto corrente, revocando preliminarmente la linea di fido e richiedendo la tempestiva sistemazione dell’esposizione esistente, in mancanza della quale la banca agirà per il recupero del proprio credito, con le conseguenti segnalazioni nelle centrali rischi creditizie.

La decisione del Collegio ABF

Superata subito l’eccezione preliminare (infondata dal momento che la richiesta della ricorrente può, nella specie, essere interpretata come domanda di mero accertamento dell’eventuale illegittimità della condotta dell’intermediario contestata nel ricorso), e precisando dunque che non è certo precluso all’Arbitro valutare la condotta dell’intermediario nella prospettiva dell’accertamento di un’eventuale condotta illecita, l’ABF entra dunque nel merito della vicenda.

Ricostruisce dunque che la parte ricorrente è cointestataria unitamente all’ex coniuge di un conto corrente a firme disgiunte, e che domanda di recedere dal rapporto senza che ciò comporti la chiusura del conto e la conseguente corresponsione del saldo debitorio.

In particolare, la ricorrente motiva la richiesta sulla base di non aver mai utilizzato il conto in contestazione, di essere ormai legalmente divorziata dal cointestatario e di non aver mai utilizzato il fido che avrebbe generato il saldo a debito di cui viene chiesto il pagamento dalla resistente.

Il Collegio rileva così che il reclamo ha ad oggetto esclusivamente la richiesta di recesso dal conto e non contiene contestazioni in merito alla volontà di non corrispondere il saldo negativo presente su tale conto, mentre tali contestazioni sembrano essere implicitamente oggetto di doglianza nel ricorso, e che dunque verrà esaminata solamente l’istanza di recesso dal conto corrente.

La modifica dell’intestazione di un conto corrente

Di fronte a questa richiesta, l’intermediario ritiene che l’intestazione di un conto corrente cointestato non può essere modificata e che l’unica soluzione resta l’estinzione del rapporto su richiesta di tutti i contestatari o d’iniziativa della banca. Ancora, la banca sostiene che l’impossibilità di ottenere il recesso del singolo cointestatario sia fondata, oltre che sull’art. 1854 c.c., sul dettato contrattuale. Richiama dunque le clausole che disciplinano il rapporto di conto corrente e in particolare le condizioni secondo cui nei correnti cointestati, anche se regolati a firma disgiunta, è prevista la responsabilità solidale tra i cointestatari nei confronti della banca e, quindi, i cointestatari insieme tra loro rispondono delle eventuali esposizioni che si venissero a creare sul conto, anche se prodotte dalle disposizioni di uno solo dei cointestatari.

Il Collegio rileva dunque che dal contratto di conto corrente risulta che il correntista può recedere senza preavviso e che delle esposizioni che dovessero crearsi sul conto, anche ad opera di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della banca tutti i cointestatari in solido. Non sembra inoltre che la disciplina contrattuale del recesso consideri il caso della cointestazione. Pertanto, si dovrà fare ricorso alla disciplina di diritto comune così come contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale.

Il contenuto dell’art. 1854 c.c.

In tal riguardo, deve preliminarmente osservarsi il contenuto dell’art. 1854 c.c., che disciplina il conto corrente intestato a più persone, che stabilisce come gli intestatari siano considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e l’art. 1855 c.c., che prevede che, se il rapporto di conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni nonché l’art. 120-bis TUB, che attribuisce al cliente il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata, oltre che l’art. 126-septies TUB, il quale prevede la facoltà dell’utilizzatore dei servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.

Ne deriva dunque, secondo l’orientamento dei collegi territoriali dell’ABF, la possibilità del singolo cointestatario di conto corrente di recedere liberamente, senza che ciò comporti l’automatica estinzione del rapporto, considerato che l’obbligazione solidale, quale è quella nascente in capo ai cointestatari di c/c nei confronti della banca, non è necessariamente un’obbligazione indivisibile.

Si richiama dunque l’orientamento consolidato dell’ABF secondo cui “pur dovendosi riconoscere un nesso tra l’obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile e obbligazione solidale, nella misura in cui alla prima si accompagna la solidarietà, quest’ultima è per contro compatibile tanto con la divisibilità quanto con la indivisibilità della prestazione. Deve pertanto riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solido a recedere dal rapporto (cfr. Coll. Roma, dec. 498/2012; Coll. Torino, dec. 17950/2021), con tutte le conseguenze che ciò comporta in capo al cointestatario che permane titolare esclusivo del conto corrente“.

Il recesso dal contratto

Infine, si ricorda che la ricorrente richiede di poter recedere dal contratto, contestando che ciò determini, come asserito dall’intermediario, la chiusura del conto e la corresponsione del saldo debitore ivi presente. A tal proposito il Collegio osserva che la giurisprudenza dell’ABF è unanime nel ritenere che la presenza di un saldo negativo non sia d’ostacolo alla chiusura del conto.

Pertanto, in presenza di una richiesta di recesso dal conto corrente avanzata dal cliente, la banca è obbligata a chiudere il rapporto cristallizzando il saldo debitore sussistente al momento della chiusura, non essendo legittimi gli addebiti successivi né l’applicazione di interessi debitori, né le altre voci di spesa come commissioni o spese per tenuta conto, restando chiaramente impregiudicati il credito dell’intermediario e gli accessori che, in base alle regole generali, dovessero risultare dovuti.

La banca ti ha detto che non puoi recedere dal conto?

Come conferma l’ABF, non è quasi mai così. Facciamo valere il tuo diritto a uscire dalla cointestazione. Studio a Padova, consulenze anche a distanza in tutta Italia.

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Come chiedere il recesso dal conto cointestato: la procedura pratica

Alla luce dell’orientamento dell’ABF, chi intende uscire dalla cointestazione di un conto corrente che non utilizza più può seguire, in linea di massima, il seguente percorso:

  • invio di una richiesta scritta di recesso alla banca, con indicazione della volontà di uscire dalla cointestazione, tramite lettera raccomandata o PEC, in modo da avere data certa e prova dell’invio;
  • se la banca rifiuta o non risponde, presentazione di un reclamo formale all’ufficio reclami dell’intermediario, passaggio obbligatorio prima di poter adire l’ABF;
  • decorso il termine di legge senza risposta soddisfacente, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che rappresenta uno strumento più rapido ed economico rispetto al giudizio ordinario per far accertare l’illegittimità del rifiuto della banca;
  • in alternativa o in caso di importi elevati, valutazione di un’azione giudiziale ordinaria davanti al tribunale competente.

È importante ricordare che il recesso dalla cointestazione non estingue automaticamente eventuali debiti già maturati sul conto: la banca ha comunque diritto a cristallizzare il saldo debitore esistente al momento della chiusura, ma non potrà applicare ulteriori interessi, commissioni o spese successive al recesso. Valutare correttamente tempistiche e conseguenze economiche prima di agire è determinante, soprattutto quando la cointestazione riguarda un ex coniuge o un ex convivente non collaborativo.

Assistenza legale a Padova e in tutta Italia

Il nostro studio legale, con sede a Padova, assiste clienti che intendono uscire dalla cointestazione di un conto corrente, in particolare nei casi legati a separazioni e divorzi in cui l’ex coniuge resta cointestatario di un rapporto non più utilizzato. Ci occupiamo della predisposizione della richiesta di recesso, della gestione del reclamo verso la banca e, se necessario, della presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o dell’azione giudiziale.

Pur avendo sede a Padova, lo studio assiste clienti in tutta Italia, grazie a consulenze in videochiamata e alla gestione a distanza della corrispondenza con l’istituto bancario. È possibile richiedere una prima valutazione della propria situazione indipendentemente dalla banca o dalla città in cui il conto è stato aperto.

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Domande frequenti sull’esclusione dal conto corrente cointestato

Posso chiedere alla banca di essere escluso da un conto cointestato senza chiuderlo del tutto?

Secondo l’orientamento consolidato dell’ABF, no: la banca non può semplicemente “cancellare” un nominativo dalla cointestazione mantenendo il conto attivo per l’altro cointestatario. Ciò che il singolo cointestatario può ottenere è il proprio recesso dal rapporto, che comporta la chiusura del conto.

Se recedo, resto comunque responsabile dei debiti già esistenti?

Sì. Il recesso cristallizza il saldo debitore esistente al momento della chiusura, di cui i cointestatari restano responsabili in solido, ma impedisce l’applicazione di ulteriori interessi, commissioni o spese successive alla richiesta di recesso.

Serve il consenso dell’altro cointestatario per recedere?

No. Secondo l’ABF, l’obbligazione solidale tra cointestatari non è necessariamente indivisibile: il singolo cointestatario può recedere liberamente dal rapporto, anche senza il consenso o la collaborazione dell’altro.

Cosa fare se la banca rifiuta la richiesta di recesso?

Dopo un reclamo formale rimasto senza esito soddisfacente, è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, come avvenuto nel caso esaminato, oppure valutare un’azione giudiziale ordinaria.

La presenza di un saldo negativo impedisce la chiusura del conto?

No. Secondo la giurisprudenza dell’ABF, il saldo negativo non è di ostacolo alla chiusura del conto: la banca deve comunque procedere, cristallizzando l’esposizione debitoria esistente.

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Il nostro studio, con sede a Padova, offre una prima valutazione della tua posizione e assiste clienti in tutta Italia, anche a distanza.

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Article by Avv. Beatrice Bellato

Esercita la professione di avvocato a Padova e nel Nord Italia, con riferimento al diritto civile e matrimoniale (separazione e divorzio) e di famiglia, questioni relative a diritto condominiale, casi inerenti a responsabilità contrattuale – professionale e medica (malasanità) – ed extracontrattuale, diritto delle successioni.

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