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Home » Commerciale » Bancario » Cassetta di sicurezza in banca: apertura, gestione e costo

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Cassetta di sicurezza in banca: apertura, gestione e costo

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Cassetta di sicurezza in banca: apertura, gestione e costo
cassetta-di-sicurezza
Avv. Beatrice Bellato

La cassetta di sicurezza – indice:

  • Le norme
  • La verifica del contenuto
  • Dove sono
  • La responsabilità della banca
  • Apertura
  • Apertura forzata
  • Il fallimento dell’intestatario
  • Il recesso della banca
  • Il costo

La cassetta di sicurezza è un rapporto contrattuale che è possibile attivare in una qualsiasi delle principali banche presenti sul territorio. Come noto, concretamente si tratta di una vera e propria cassetta collocata all’interno di un locale blindato (caveau o similare) in un istituto di credito abilitato a tale servizio. Il cliente della banca potrà riporre in essa gli oggetti preziosi, i documenti o altri beni che riterrà essere preferibile custodire in tale modo, garantendosi un accesso continuo e una gestione particolarmente flessibile della stessa.

Introdotto ciò, cerchiamo di chiarire alcuni dei principali dubbi che potrebbero senz’altro manifestarsi, in riferimento alla cassetta di sicurezza in banca e agli interessi correlati.

Le norme del codice civile per le cassette di sicurezza

Cominciamo con il ricordare che la cassetta di sicurezza è disciplinata dal nostro codice, che all’art. 1839 c.c. afferma che

nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

Da quanto sopra è già possibile trarre una serie di utili considerazioni. In primo luogo, trattandosi di contratto consensuale, l’utilizzo della cassetta di sicurezza sarà disciplinato dalle norme interne dalla banca. Queste sono predisposte prevalentemente in via unilaterale e accettate dal cliente. Il cliente si riserva in tal modo il diritto di riporre in essa tutti i beni che ritiene opportuno – senza che la banca possa controllare – salvo alcuni limiti di contenuto eventualmente stabiliti.

La banca può verificare il contenuto delle cassette di sicurezza?

Su tale punto abbiamo già compiuto un breve passaggio nelle righe che precedono. La banca non può verificare il contenuto della cassetta di sicurezza del proprio cliente, salvo rari casi in cui dovrà consentire l’apertura della stessa anche in assenza del cliente (ad esempio, su ordine del giudice).

Dove sono riposte le cassette di sicurezza?

Sebbene non vi siano prescrizioni precise in materia, di norma le cassette di sicurezza sono situate in appositi locali della banca, a ciò attrezzati. Sono provviste di sistemi di chiusura sicuri (di solito, doppia chiave, chiave elettronica, e così via).

Si tenga conto che il riferimento del codice al fatto che la banca “risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali”, sta a significare che l’istituto di credito non solo deve garantire che i locali siano adeguatamente sorvegliati, quanto anche che siano idonei alla custodia delle cose.

La responsabilità della banca per la cassetta di sicurezza

Quanto sopra significa che la banca è sempre responsabile di quel che accade al contenuto della cassetta di sicurezza, tranne il “caso fortuito” sancito dal legislatore.

L’istituto di credito avrà l’onere di dimostrare di non essere responsabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.. Si precisa in tal merito che il caso fortuito non è integrato dal furto, visto e considerato che lo scopo delle cassette è anche quello di evitare un simile evento. Sono invece inclusi tra i casi fortuiti alcuni eventi come i terremoti.

L’apertura della cassetta di sicurezza

L’art 1840 c.c. stabilisce che

se la cassetta è intestata a più persone, l’apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.

In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.

Anche in questo caso, lo spunto normativo del codice ci è utile per poter compiere qualche breve approfondimento. Si segnala ad esempio che le parti contraenti possono stabilire che uno degli intestatari non abbia diritto di aprire la cassetta, o che possa procedervi solamente in presenza di almeno un altro cointestatario, o di tutti i cointestatari.

L’apertura forzata della cassetta di sicurezza

Il codice civile disciplina altresì i casi di apertura forzata della stessa cassetta, sottolineando all’art. 1841 c.c. che

quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all’intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale l’autorizzazione ad aprire la cassetta. L’intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L’apertura si esegue con l’assistenza di un notaio all’uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.

Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

Un caso piuttosto interessante e discretamente comune è quello della morosità del titolare di una cassetta di sicurezza. Quando infatti il cliente della banca non procede al pagamento del canone del rapporto nei modi e nei tempi previsti, l’istituto di credito invierà diverse lettere di sollecito e di intimazione finalizzate a regolare il rapporto come da contratto.

Nell’ipotesi in cui non ottenga risposte – o non le ottenga in maniera soddisfacente – la banca domanderà al tribunale l’autorizzazione a procedere all’apertura forzata della cassetta di sicurezza alla presenza di Notaio. Il notaio sarà designato dal medesimo Tribunale, che redigerà l’inventario dei beni rinvenuti. Identica procedura sarà ad esempio seguita nel caso in cui il titolare della cassetta, oltre ad essere moroso, si renda altresì irreperibile.

Fallimento dell’intestatario del contratto di cassetta di sicurezza

Un altro caso abbastanza interessante è quello del fallimento dell’intestatario del contratto di cassetta di sicurezza. In questi casi, la banca procederà nell’apposizione di un blocco sul rapporto e darà al curatore fallimentare una tempestiva comunicazione scritta circa l’esistenza di rapporto di cassetta di sicurezza. Nel caso in cui la cassetta sia cointestata al soggetto fallito ed a un terzo, la banca procederà ad apporre il blocco specificando nella comunicazione al curatore del fallimento l’esistenza della cointestazione e invitando dunque il cointestatario non fallito a prendere contatti con il curatore.

Nel caso frequente in cui il curatore non disponga della chiave della cassetta di sicurezza, la banca acconsentirà all’apertura forzata su richiesta dello stesso. Il curatore potrà quindi ritirare quanto in essa contenuto previa autorizzazione del giudice delegato, con specifico decreto di acquisizione.

Recesso della banca dal contratto di cassetta di sicurezza

A proposito di fattispecie concretamente verificabili, vi è il pur non comune recesso della banca dal contratto di cassetta di sicurezza a suo tempo sottoscritto dal cliente. La possibilità è rimessa dalle norme contrattuali. Deve essere previsto un preavviso scritto che dipenderà da quanto previsto nel documento. È fatta salva l’ulteriore possibilità che – successivamente – le parti giungano a un diverso accordo scritto.

Come intuibile, nel caso di recesso da parte della banca, il cliente avrà diritto alla restituzione della parte di canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere, computato dalla data di restituzione delle chiavi e liberazione della cassetta alla scadenza del contratto. Se il cliente non si presenta entro il termine fissato per restituire alla banca le chiavi e la libera disponibilità della cassetta, la banca potrà procedere con le proprie procedure in relazione all’apertura forzata per morosità, inviando al cliente solleciti e intimazioni, trascorsi i quali potrà domandare al tribunale l’autorizzazione ad aprire la cassetta.

Costo del contratto di cassetta di sicurezza

Concludiamo il nostro approfondimento con un breve richiamo al costo del servizio, dipendente principalmente dalle politiche adottate dall’istituto di credito e dal volume della stessa (come intuibile, più è ampia la cassetta e maggiore sarà anche il costo del canone). In linea di massima, una cassetta di piccole – medie dimensioni può costare al cliente dell’istituto di credito tra i 50 e i 200 euro l’anno.

Avv. Bellato – diritto bancario

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