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Usura prestito, premio assicurativo e provvigioni: nuova decisione del Collegio ABF

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Usura prestito, premio assicurativo e provvigioni: nuova decisione del Collegio ABF
usura
Avv. Beatrice Bellato

Usura prestito, premio assicurativo e provvigioni: nuova decisione del Collegio ABF

  • I fatti
  • La posizione dell’intermediario
  • L’usurarietà del contratto di finanziamento
  • La provvigione
  • La posizione del Collegio di Coordinamento
  • Il principio di diritto

Torniamo ancora una volta ad occuparci dell’annosa questione legata al superamento del tasso soglia usura per un finanziamento a cui è stata abbinata una polizza assicurativa.

Di tali vicende vi abbiamo aggiornato più volte nel corso degli ultimi anni, seguendo un’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale oramai prevalente.

L’occasione di aggiungere un altro tassello ci è però ora fornita dalla recentissima Decisione n. 2462 del 14 marzo 2023 ad opera del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, che è nuovamente intervenuto sul tema apportando qualche interessante chiarimento.

I fatti

Cominciamo con il riepilogare brevemente i fatti.

Il ricorrente dichiara di afferma di aver concluso con l’intermediario resistente in data 27 marzo 2017 un contratto di prestito personale, per l’importo totale finanziato di 16.358,72 euro, con TAN del 12,70% e TAEG del 14,35%.

In relazione a tale contratto, il ricorrente afferma di aver calcolato il TEG sulla base delle indicazioni fornite dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione, dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario e dallo stesso Collegio di Coordinamento dell’ABF di cui attende la decisione.

Così facendo, ha incluso nel calcolo del TEG il premio assicurativo relativo alla polizza CPI, ovvero a un contratto assicurativo che prevede diverse clausole di intervento della compagnia assicurativa, volta a estinguere tutto o parte del prestito nelle ipotesi previste contrattuale (ad esempio, l’invalidità sopravvenuta dell’assicurato).

Sulla base dei conteggi così effettuati, il TEG è risultato pari al 17,99% a fronte di un tasso soglia usura del 17,11%.

Ciò premesso, il ricorrente chiede che il Collegio:

  • accerti l’usurarietà del finanziamento
  • ai sensi dell’art. 1815, 2° co., c.c., condanni l’intermediario a restituire tutti gli interessi, commissioni e spese associate al prestito
  • disponga il rimborso delle spese di assistenza contabile e legale, per 610,00 euro come da fattura allegata alla perizia.

La posizione dell’intermediario

Prevedibilmente, l’intermediario respinge le accuse opponendosi alle pretese del cliente ed eccependo il carattere facoltativo delle due coperture assicurative sottoscritte insieme al finanziamento e sostenendo che il contratto di prestito personale, classificato nella categoria Crediti personali, rechi un TEG correttamente calcolato pari al 16,76%, inferiore al tasso soglia di riferimento pari 17,11% nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017.

Ancora, ad avviso dello stesso intermediario resistente, l’esclusione del premio dal calcolo del TEG è conforme a quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis. Si precisa inoltre che il premio relativo alla prima copertura assicurativa è già stato incluso nel TEG in base alle predette Istruzioni, mentre la seconda polizza non è connessa al finanziamento ed è totalmente indipendente dalle sue ragioni di credito.

Ulteriormente, la banca precisa che ha incluso nel TEG anche:

  • le spese di incasso e di gestione pratica, pari a 1,00 euro al mese
  • le spese di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza, pari a 0,56 euro per ogni comunicazione
  • le spese di istruttoria, pari a 212,96 euro.

infine, evidenzia anche la polizza non inclusa nel TEG:

  • identifica quale assicurato la persona fisica che abbia aderito al programma assicurativo;
  • qualifica come prestazione l’assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto sanitario che deve essere fornito all’assicurato;
  • non garantisce il credito.

Quindi, richiamando l’orientamento dell’ABF sul riparto dell’onere probatorio nel contenzioso in materia di TAEG, l’intermediario sostiene che non ricorrono le presunzioni gravi precise e concordanti di obbligatorietà della copertura assicurativa. Il ricorrente, dunque, non avrebbe assolto all’onere probatorio a suo carico.

I costi delle polizze accessorie e il calcolo del TEG usura

A conferma delle proprie tesi l’intermediario condivide come le Istruzioni Bankitalia applicabili ratione temporis escludano del tutto dal calcolo del TEG i costi relativi alle polizze assicurative accessorie, anche se contestuali al finanziamento, senza operare alcuna distinzione tra premio assicurativo, provvigione e ogni eventuale ulteriore somma trattenuta dall’intermediario erogante sulle somme percepite dal cliente.

Pertanto, una diversa applicazione della norma di cui sopra sarebbe del tutto arbitraria e non supportata da alcun fondamento giuridico.

Ora, avendo applicato al ricorrente solo il costo corrispondente al premio assicurativo, senza addebitare una componente autonoma e separata a titolo di servizio  assicurativo, ritiene che il premio non sia da includere tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del TEG, in quanto non configura un onere accessorio al finanziamento ai sensi della normativa rilevante.

Premesso quanto sopra, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Le repliche

In sede di repliche, il ricorrente ha richiamato l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22465/2021, secondo cui

ai fini dell’inclusione del premio della polizza nel calcolo del TEG non è necessario esaminare i prospetti informativi delle polizze (…), essendo sufficiente che le stesse siano contestuali al prestito.

Ancora, il ricorrente richiama anche l’orientamento dell’ABF secondo cui

laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione in parola deve, comunque, essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia assicurativa.

Quindi, il ricorrente ribadisce la correttezza del suo calcolo del TEG, eseguito in sede peritale, a cui rinvia. Sostiene anche che le spese di assistenza professionale siano dovute, in ragione della complessità della controversia. Tanto premesso, il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.

L’usurarietà del contratto di finanziamento

Il Collegio di Coordinamento si occupa della questione, riconducendola a una presunta usurarietà di un contratto di finanziamento concluso dal ricorrente con l’intermediario resistente in ragione dell’inclusione nel calcolo del TEG dei costi di due polizze di assicurazione stipulate contestualmente.

Sulla base di tale riconduzione, e della perizia tecnica allegata, il ricorrente evidenzia il superamento del tasso soglia usura a causa dell’inserimento dei premi delle polizze e della provvigione percepita dall’intermediario resistente per il collocamento di uno dei due contratti assicurativi.

Dal canto suo, l’intermediario contesta la tesi del ricorrente, evidenziando che il premio relativo alla prima copertura assicurativa fosse già stato incluso nel TEG, in rispetto alle Istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge antiusura del luglio 2016, in vigore dal quarto trimestre del 2016, che chiariscono a quali condizioni le polizze assicurative debbano essere considerate nel calcolo del TEG.

Ricorda inoltre come siano già state incluse nel TEG anche le spese di incasso e di gestione pratica, pari ad  1,00 euro al mese, le spese di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza, pari a 0,56 euro per ogni comunicazione e le spese di istruttoria, pari ad 212,92 euro.

Polizza non accessoria al finanziamento e calcolo usura

Per quanto poi concerne la seconda polizza, l’intermediario ha precisato di non aver incluso il suo premio nel calcolo deel TEG, in quanto

non connessa al rapporto di finanziamento e totalmente indipendente dalle ragioni di credito [dell’intermediario].

Come abbiamo visto, infatti, per la banca la polizza:

  • identifica come assicurato la persona fisica che ha aderito al programma assicurativo;
  • qualifica come prestazione l’assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto sanitario che deve essere fornito all’assicurato;
  • non garantisce il credito.

In sintesi, il TEG risulterebbe pari al 16,76%, meno del tasso soglia per la tipologia di operazioni “Crediti Personali”, pari al 17,11%, nel periodo rilevante (1.1.2017 – 31.3.2017).

Riducendo la questione, considerato che non vi è contrapposizione di intenti sull’inclusione del premio relativo alla prima polizza nel calcolo del TEG, tutto è incentrato sull’inclusione del premio della seconda polizza.

Come riassunto, infatti:

  • il ricorrente ritiene che il premio debba essere incluso nel TEG, comprendendo anche la provvigione di 386,10 euro che è stata percepita dall’intermediario resistente;
  • l’intermediario contesta l’assunto di cui sopra, sancendo che la polizza non è connessa al finanziamento e non tutela l’interesse del creditore.

Il principio espresso dal Collegio

Ora, sotto quest’ultimo profilo si può richiamare il principio espresso dallo Collegio, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione (soprattutto, Cass. 5 aprile 2017, n. 8806), secondo cui

ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata “contestualità” dà luogo a una presunzione iuris tantum di “collegamento”, presunzione che, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l’“occasione” per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta (in tal senso, Coll. Coord., nn. 249 e 250/2018).

Ciò premesso, il Collegio osserva anche come dall’esame delle condizioni di assicurazione si evince come la polizza sia stata sottoscritta contestualmente al finanziamento e ha come oggetto l’indennità da ricovero per intervento chirurgico e una durata pari a quella del finanziamento.

Effettivamente, la prestazione assicurativa non è legata al debito residuo del finanziamento e, come emerso dall’analisi del contratto, il soggetto beneficiario è l’assicurato ed è prevista una commissione a favore dell’intermediario.

Per queste ragioni, il Collegio ritiene che la polizza in questione non sia collegata al finanziamento, nei termini sopra chiariti e  dunque che il relativo premio non deve essere incluso nel calcolo del TEG.

La provvigione e il calcolo del TAEG ai fini dell’usura

Per quanto poi concerne la provvigione corrisposta in favore dell’intermediario, si osserva che la Banca d’Italia – nelle Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull’usura aggiornate al novembre 2010 (relative alle precedenti Istruzioni del 2009) – abbia chiarito che i costi delle coperture assicurative sono inclusi nel computo del TEG in quanto si tratti di assicurazioni che garantiscono il rimborso del credito ovvero volte a tutelare i diritti del creditore e, alternativamente, obbligatorie per legge o per contratto per ottenere il credito o – comunque – per ottenerlo a determinate condizioni contrattuali, ovvero si tratti di polizze stipulate contestualmente al finanziamento.

In questo ambito, peraltro, la Banca d’Italia ha precisato che – ove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento – l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Dunque, eventuali importi trattenuti dall’intermediario mutuante devono essere inclusi nel TEG, aggiunge il Collegio rimettente.

L’intermediario resistente la pensa in maniera evidentemente diversa, ritenendo che l’affermazione della inclusione nel TEG delle provvigioni incassate dall’intermediario in relazione a polizze non collegate al finanziamento, ancorché collocate contestualmente, non abbia alcun fondamento normativo e che comunque debba essere esclusa con riferimento ai contratti conclusi nel vigore delle Istruzioni del 2016.

A sostegno della propria tesi, l’intermediario osserva che “premio assicurativo e provvigione hanno […] titolo, natura e causa diverse: il primo è integralmente a carico del cliente per una prestazione che riceve dalla Compagnia, la seconda è interamente a carico della Compagnia per una prestazione che riceve dall’intermediario”.

Pertanto, per la banca non vi sarebbe “alcuna commistione e/o confusione giuridica tra i due corrispettivi e certamente l’intermediario assicurativo […] non trattiene per sé una parte di premio, né la Compagnia addebita al consumatore una parte di provvigione, proprio per la diversità di titolo, natura e causa”.

Le Istruzioni 2016

Per la parte, la tesi troverebbe riscontro proprio nelle Istruzioni del 2016, le quali

escludono tout court dal calcolo del T.E.G. i costi relativi alle polizze assicurative accessorie, anche se contestuali al finanziamento, senza operare alcuna distinzione tra premio assicurativo, provvigione e/o ogni eventuale ulteriore somma trattenuta dall’intermediario erogante sulle somme percepite dal cliente.

Il Collegio rimettente ha poi ritenuto sussistenti “incertezze in merito alla componente di costo da computare per il calcolo del TEG”, ritenendo che la tesi secondo cui nel TEG debba essere inclusa la sola “quota di premio incassata dall’intermediario a titolo di provvigione” sia priva di “una solida base giuridica nelle richiamate disposizioni applicabili ratione temporis. Infatti, considerando le suddette polizze causalmente collegate al finanziamento, si dovrebbe pervenire al risultato di computare nel TEG l’intero costo dell’assicurazione e non soltanto la quota di premio incassata dall’intermediario. Viceversa, in assenza di un collegamento causale con l’operazione di finanziamento, dovrebbe negarsi che il costo delle polizze possa venir computato ai fini del TEG. La strada apparentemente “intermedia” individuata dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 4655/22 non sembra fondata su una base normativa estensibile ai contratti oggetto del ricorso”.

Per i dubbi emersi, la questione è stata inoltrata al Collegio di Coordinamento.

La posizione del Collegio di Coordinamento sull’usura

Richiamato quanto sopra, il Collegio osserva preliminarmente che le Istruzioni 2016 della Banca d’Italia recano una disciplina transitoria, ai sensi della quale fino al 31 marzo 2017, “al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia pubblicate nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2009”.

Nella fattispecie ora in esame, il Collegio rammenta come il contratto di finanziamento e le relative polizze assicurative siano stati conclusi in data 27 marzo 2017 e come dunque, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, bisogna riferirsi alle previgenti Istruzioni 2009.

Per l’interpretazione di tali Istruzioni, il Collegio ritiene di dare continuità a quanto già espresso con le decisioni n. 4655/22 e n. 4657/22. Sostiene dunque come non possa non tenersi conto del documento “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull’usura”, emanato dalla Banca d’Italia nell’ottobre 2009 e, in particolare, della precisazione secondo cui

laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l’intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG.

Il principio di diritto

Viene dunque ribadito il seguente principio di diritto:

Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel 2009, ove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione, mentre eventuali importi trattenuti dall’intermediario mutuante devono essere inclusi nel TEG.

In applicazione di ciò, nel caso di specie, il Collegio afferma che devono essere incluse nel calcolo del TEG anche le commissioni percepite dall’intermediario resistente per il collocamento seconda della polizza.

Ora, includendo anche tale provvigione di 386,10 euro nel calcolo del TEG, il tasso si colloca effettivamente al di sopra del tasso soglia usura pro tempore, poiché il TEG sarebbe pari al 18,02%, mentre il tasso soglia in vigore nel I trimestre 2017 per la categoria di riferimento era del 17,11%.

Ne consegue, ai sensi dell’art. 1815, 2° co., cod. civ., la nullità della clausola contrattuale relativa al TEG e l’obbligo dell’intermediario di restituire al ricorrente gli importi percepiti a titolo di interessi, premi assicurativi, commissioni e ogni altro onere incluso nel TEG, a eccezione di imposte e tasse.

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