L’assegnazione della casa familiare – indice:
- Cos’è la casa familiare
- Presupposti
- Affidamento e collocamento
- Gli scopi
- La trascrizione e l’opponibilità
- La cessazione del diritto
Il tema dell’assegnazione della casa familiare è stato riformato ad opera del Decreto Legislativo 154 del 2013. Questa legge ha introdotto l’articolo 337-sexies del codice civile, che recita come “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. Questo è infatti il principio generale che guida l’intera norma.
Definizione di casa familiare
La casa familiare rappresenta il centro materiale e affettivo della vita coniugale e familiare. La giurisprudenza italiana ne ha elaborato una nozione ampia che va oltre la semplice materialità dell’immobile, abbracciando tutto ciò che costituisce il nucleo abitativo dove si svolge concretamente l’esistenza quotidiana della famiglia.
Cosa comprende la casa familiare
La nozione di casa familiare include innanzitutto l’immobile abitativo vero e proprio, vale a dire l’edificio o l’appartamento dove la famiglia ha stabilito la propria residenza e dove si svolge la vita quotidiana. Non ha importanza che questo immobile sia di proprietà di uno dei coniugi, di entrambi, oppure che sia detenuto in locazione o in comodato: ciò che conta è la sua destinazione effettiva a sede della vita familiare.
Oltre all’immobile in sé, rientrano nella casa familiare tutti gli arredi e i mobili presenti nell’abitazione. Si tratta di tutti i complementi d’arredo che servono alla vita quotidiana della famiglia, come letti, tavoli, armadi, sedie, divani, ma anche gli elettrodomestici e le suppellettili che rendono funzionale e vivibile l’ambiente domestico.
La definizione comprende anche i servizi connessi all’abitazione, intendendo con questo termine le utenze necessarie al funzionamento della casa come luce, gas, acqua, oltre ai servizi accessori quali il riscaldamento, la connessione internet e tutto ciò che consente lo svolgimento normale della vita domestica.
Infine, fanno parte della casa familiare tutte le pertinenze dell’immobile principale. Per pertinenze si intendono quei beni che sono posti durevolmente al servizio dell’abitazione, come il box auto o il posto auto, la cantina, la soffitta, il giardino o il cortile di pertinenza esclusiva, e qualsiasi altro spazio che sia funzionalmente collegato all’immobile e ne costituisca un completamento.
Cosa NON comprende la casa familiare
Sono invece esclusi dalla nozione di casa familiare i beni strettamente personali dei coniugi, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 7865 del 1994. Si tratta di tutti quegli oggetti che hanno un carattere individuale e non sono destinati all’uso comune della famiglia, come il vestiario personale, i gioielli, gli strumenti di lavoro professionali e, in generale, tutti i beni che non hanno una destinazione condivisa alla vita familiare.
Normativa di riferimento per la casa familiare
La disciplina giuridica della casa familiare si articola attraverso diverse disposizioni del codice civile che ne regolano vari aspetti, dalla costituzione durante il matrimonio fino alle conseguenze in caso di crisi coniugale. Il fondamento normativo principale si trova nell’articolo 144 del codice civile, che stabilisce il principio secondo cui i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. La norma attribuisce quindi a entrambi i coniugi un ruolo paritario nella scelta dell’abitazione familiare, che deve rispondere alle necessità comuni più che agli interessi individuali.
Durante la convivenza matrimoniale, la tutela più incisiva della casa familiare è rappresentata dall’articolo 180 del codice civile, che vieta a ciascun coniuge di vendere, donare o comunque alienare i diritti sull’immobile adibito a residenza familiare senza il consenso espresso dell’altro coniuge. La disposizione opera indipendentemente dal regime patrimoniale adottato dalla coppia e prescinde dalla titolarità della proprietà, proteggendo così la stabilità abitativa della famiglia anche quando l’immobile appartiene a uno solo dei coniugi. La violazione di questo divieto può comportare l’annullabilità dell’atto compiuto, su domanda del coniuge che non ha prestato il proprio consenso, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’alienazione.
In caso di separazione
In caso di separazione personale dei coniugi, la disciplina della casa familiare trova il suo riferimento normativo principale nell’articolo 337-sexies del codice civile, introdotto dalla riforma del 2013. La disposizione prevede che il giudice, nel pronunciare la separazione, debba stabilire a quale genitore assegnare la casa familiare, tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli. L’assegnazione costituisce un diritto di godimento che prevale sul titolo di proprietà e può essere disposta anche in favore del genitore non proprietario, quando ciò risponda all’interesse dei figli minori o economicamente non autosufficienti. La norma precisa inoltre che il provvedimento di assegnazione deve essere trascritto nei registri immobiliari e produce effetti verso i terzi dal momento della trascrizione, costituendo così un vincolo opponibile anche ai creditori del proprietario.
Le conseguenze economiche dell’assegnazione della casa familiare
Il codice civile disciplina anche le conseguenze economiche dell’assegnazione attraverso l’articolo 337-septies, che prevede che il godimento della casa familiare da parte del genitore assegnatario venga considerato nel calcolo dell’assegno di mantenimento. Inoltre, il coniuge assegnatario decade dal diritto di godere della casa se non vi abita stabilmente o se convive more uxorio con un’altra persona, oppure quando vengono meno le ragioni dell’assegnazione, come nel caso in cui i figli diventino economicamente autosufficienti.
Per quanto riguarda il divorzio, la normativa di riferimento è contenuta nella legge 898 del 1970, come modificata dalla legge 74 del 1987, che all’articolo 6 richiama sostanzialmente i criteri previsti per la separazione in tema di assegnazione della casa familiare. Anche in questo caso prevale l’interesse dei figli e l’assegnazione può essere disposta indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sull’immobile.
La giurisprudenza ha poi notevolmente arricchito il quadro normativo, precisando che l’assegnazione della casa familiare ha natura di diritto personale di godimento che, pur essendo opponibile ai terzi mediante trascrizione, non costituisce un diritto reale. La Corte di Cassazione ha chiarito inoltre che l’assegnazione può riguardare anche l’immobile in locazione, nel qual caso il coniuge assegnatario subentra automaticamente nel contratto, e che le pertinenze dell’abitazione seguono la sorte giuridica dell’immobile principale.
Criteri per l’assegnazione della casa familiare
Il presupposto dell’assegnazione della casa familiare è in primo luogo il collocamento (non già l’assegnazione) presso il coniuge dei figli. L’articolo 337-sexies tace in merito all’assegnazione della casa familiare in assenza di figli. Questo silenzio della norma rende assai rara l’ipotesi di assegnazione in assenza di figli al coniuge non proprietario o non titolare di diritti sull’immobile. Un’ipotesi di questo tipo potrebbe forse verificarsi nel caso in cui l’assegnatario sia affetto da patologie o infermità particolari. La Corte di Cassazione (Sentenza 1198 del 2006) non ritiene necessario ai fini dell’assegnazione della casa familiare che i figli siano minorenni benché non autosufficienti senza colpa ma conviventi con i genitori.
In caso di affidamento congiunto o di affidamento esclusivo all’altro coniuge
La prassi giurisprudenziale tende ad assegnare nella maggior parte dei casi la casa familiare al coniuge affidatario esclusivo. Nel caso in cui l’affidamento dei figli sia congiunto il giudice dovrà avere riguardo al titolo di proprietà od ai diritti di ciascun coniuge in capo all’immobile. Solitamente la casa familiare viene assegnata anche al coniuge che sia semplice collocatario prevalente (cioè nel caso sia stabilito che i figli vivano prevalentemente con esso) della prole, anche ove l’affidamento sia congiunto. La dottrina dominante ritiene che non sia possibile assegnare la casa coniugale al coniuge che non sia né affidatario, né collocatario né titolare di alcun diritto reale sull’immobile.
Lo scopo dell’assegnazione della casa familiare
Lo scopo dell’assegnazione non è quindi quello di tutelare in sede di separazione giudiziale (o divorzio) la posizione del coniuge debole. Ad avviso della giurisprudenza l’assegnazione della casa coniugale non è una componente patrimoniale facente parte delle obbligazioni coniugali. Lo scopo è quello di tutelare l’interesse dei figli a vivere e crescere nell’ambiente in cui sono stati abituati a vivere. La separazione è infatti ritenuta un trauma per la prole, e il giudice ha il compito di mitigarne gli effetti con un sapiente utilizzo dello strumento in questione. Ai sensi dell’articolo 337-sexies del codice civile tuttavia, “dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.
La trascrizione dell’assegnazione ai sensi dell’articolo 2643: diritto reale o diritto personale di godimento?
L’articolo 337-sexies stabilisce come l’assegnazione della casa familiare debba essere trascritta ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile. La trascrizione del provvedimento ha il fine di rendere opponibile a terzi il diritto dell’assegnatario. La trascrizione di questo diritto non lo rende però un diritto reale, come parte della dottrina ha sostenuto. Il diritto dell’assegnatario deve infatti essere considerato come diritto personale di godimento (Così Cassazione 17843 del 2016). La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare non può essere opposta al creditore ipotecario che abbia iscritto sull’immobile un’ipoteca anteriormente. La Cassazione (Sentenza 7776 del 2016) ha quindi stabilito che l’ipoteca prevale sull’assegnazione. In caso di ipoteca anteriore dunque, l’immobile potrà essere sottoposto ad esecuzione come “libero”.
Quando cessa il diritto dell’assegnazione della casa familiare
Il primo comma dell’articolo 337-sexies specifica in quali ipotesi avviene la cessazione del diritto in questione. “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti a cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio“.
La ratio di questa disposizione è facilmente individuabile. Una nuova convivenza, un abbandono della casa o un nuovo matrimonio non possono infatti che far venir meno i presupposti “di continuità” sottesi all’assegnazione. L’habitat abitudinario della prole verrebbe meno e con esso viene meno la finalità della norma.
Un’altra ipotesi in cui può essere chiesta la revoca è la cessazione della convivenza da parte della prole con il genitore assegnatario. Ad avviso della Cassazione tuttavia (Sentenza 14348 del 2012) la cessazione della convivenza deve essere definitiva ed “irreversibile”.