Domanda di divorzio – indice:
- Il presupposto fondamentale
- Le novità della Riforma Cartabia
- Divorzio consensuale e divorzio giudiziale
- La negoziazione assistita
- I documenti necessari
- Cosa succede quando ci sono figli
- L’assegno divorzile
Affrontare una separazione è già di per sé un momento delicato dal punto di vista emotivo e personale. Quando si aggiunge la necessità di comprendere come funziona concretamente il percorso legale verso il divorzio, la situazione può diventare disorientante.
In questa guida cercheremo di fornire un quadro chiaro e aggiornato su come si avvia una domanda di divorzio in Italia, quali strade è possibile percorrere e cosa ci si può aspettare lungo il cammino.
Il presupposto fondamentale: la separazione legale
Prima di tutto, è necessario chiarire un punto che spesso genera confusione: in Italia non esiste il cosiddetto “divorzio diretto”. Per poter presentare domanda di divorzio, è indispensabile aver prima ottenuto la separazione legale, che sia consensuale o giudiziale. La semplice separazione di fatto (ovvero il vivere distanti senza un provvedimento del tribunale) non produce alcun effetto giuridicamente rilevante ai fini del divorzio, anche se protratta per molti anni.
Una volta formalizzata la separazione, occorre attendere un periodo minimo prima di poter avanzare la richiesta di divorzio. Se la separazione è stata consensuale, il termine è di sei mesi a decorrere dalla prima udienza davanti al Presidente del Tribunale. Se invece si è trattato di una separazione giudiziale, il tempo di attesa sale a un anno. È importante che in questo intervallo i coniugi non si siano riconciliati, poiché la ripresa della convivenza fa venire meno i presupposti per procedere.
La novità della Riforma Cartabia: separazione e divorzio in un unico atto
Una delle modifiche più significative degli ultimi anni riguarda la possibilità, introdotta dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), di presentare in un unico ricorso sia la domanda di separazione che quella di divorzio. Non si tratta di un “divorzio senza separazione”, ma di una procedura unificata: la separazione esiste ancora, ma viene pronunciata con sentenza parziale dopo la prima udienza, permettendo di iniziare a conteggiare immediatamente i termini necessari per il divorzio.
Lo strumento consente di accorciare notevolmente i tempi complessivi, evitando di dover avviare due procedimenti distinti davanti a giudici diversi.
Divorzio consensuale e divorzio giudiziale: le due vie principali
Quando entrambi i coniugi concordano sulla scelta di divorziare e sono in grado di trovare un accordo su tutti gli aspetti connessi (dall’affidamento dei figli all’assegnazione della casa, dagli assegni di mantenimento alla gestione del patrimonio comune) si può accedere al divorzio consensuale, detto anche congiunto. In questo caso la procedura si esaurisce generalmente in un’unica udienza, al termine della quale viene pubblicata la sentenza di divorzio. È una strada più rapida, meno costosa e decisamente meno conflittuale.
Quando invece manca l’accordo, perché uno dei coniugi non vuole il divorzio, oppure perché le parti non riescono a trovare un’intesa sulle condizioni, si rende necessario il divorzio giudiziale. Il procedimento inizia con un ricorso al tribunale presentato da uno dei due coniugi, al quale deve obbligatoriamente fare seguito l’assistenza di un avvocato.
Il giudice raccoglierà le prove, sentirà entrambe le parti e, se del caso, disporrà provvedimenti provvisori su mantenimento, affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare. I tempi, in questo scenario, dipendono dalla complessità della causa e dal tribunale competente, e possono essere significativamente più lunghi rispetto al percorso consensuale. Va comunque sottolineato che anche durante un divorzio giudiziale le parti possono raggiungere un accordo in qualsiasi momento, trasformando il procedimento in consensuale con conseguente risparmio di tempo e risorse.
La negoziazione assistita: una procedura più snella
Accanto ai percorsi tradizionali, esiste un’ulteriore opzione particolarmente adatta quando vi è accordo tra i coniugi ma si desidera evitare l’udienza in tribunale: la negoziazione assistita. Introdotta con il Decreto Legge 132/2014, questa procedura permette ai coniugi di raggiungere un accordo direttamente con l’assistenza dei propri avvocati, senza dover necessariamente comparire davanti a un giudice.
L’accordo viene poi trasmesso alla Procura della Repubblica per il controllo formale, che rilascia un nullaosta o un’autorizzazione a seconda che siano presenti o meno figli minori o non autosufficienti. È una strada particolarmente indicata per chi vuole concludere il divorzio in tempi rapidi e in modo più gestibile, mantenendo il pieno controllo delle condizioni stabilite.
I documenti necessari per avviare la procedura
Indipendentemente dalla tipologia di divorzio scelta, per avviare la procedura sarà necessario raccogliere una serie di documenti essenziali. Tra questi figurano l’estratto integrale dell’atto di matrimonio (da richiedere al Comune di celebrazione), il certificato di residenza e lo stato di famiglia di entrambi i coniugi, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la copia autentica del provvedimento di separazione — che sia il verbale di omologa o la sentenza con attestazione del passaggio in giudicato. È fondamentale che questi documenti siano in regola dal punto di vista formale, poiché eventuali irregolarità possono rallentare l’intero iter.
Cosa succede quando ci sono figli
La presenza di figli non modifica la procedura in senso stretto, ma aggiunge una serie di questioni che il giudice (o le parti, nel caso di accordo) è tenuto ad affrontare con particolare attenzione. Dovranno essere definiti l’affidamento, il luogo di residenza prevalente, i tempi di frequentazione con ciascun genitore e le modalità di contribuzione al mantenimento. Il giudice dispone in questi casi di ampi poteri istruttori, esercitabili anche d’ufficio, per accertare le effettive condizioni economiche dei genitori e tutelare concretamente l’interesse dei minori.
L’assegno divorzile: quando spetta e come si calcola
Un aspetto che genera spesso incertezza riguarda il cosiddetto assegno divorzile, ovvero il contributo economico riconoscibile all’ex coniuge in condizioni di svantaggio economico. Non si tratta di un diritto automatico: la sua concessione dipende da una valutazione complessiva che tiene conto del tenore di vita durante il matrimonio, della capacità lavorativa di ciascuno, della durata del matrimonio e del contributo dato alla vita familiare. La giurisprudenza più recente ha chiarito che non conta solo il reddito dell’altro coniuge, ma anche le concrete possibilità di reinserimento lavorativo di chi lo richiede.
Ogni situazione è diversa, e per questo è fondamentale ricevere una valutazione personalizzata da parte di un professionista esperto.
Affidarsi a un avvocato: non solo un obbligo, ma una scelta strategica
In quasi tutti i casi, la presenza di un avvocato non è solo obbligatoria per legge, ma rappresenta una garanzia concreta di tutela dei propri diritti. Un professionista esperto in diritto di famiglia è in grado di valutare quale percorso sia più adatto alla situazione specifica, di negoziare le condizioni più favorevoli, di gestire gli aspetti processuali con la necessaria competenza e di anticipare eventuali criticità prima che si trasformino in problemi difficili da risolvere.
Se stai affrontando una separazione o stai valutando di presentare una domanda di divorzio e vuoi capire quale percorso sia più adatto alla tua situazione, il nostro studio è a tua disposizione. Contattaci per fissare un primo colloquio riservato: ti offriremo una consulenza personalizzata, chiara e concreta, per accompagnarti in ogni fase del procedimento con la competenza e la discrezione che un momento così importante merita.