hello@consulenzalegaleitalia.it | +39 06 5656 9472
  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Roma
    • L’avvocato a Padova
    • Notaio a Mira – Venezia
    • Notaio a Padova Centro
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato condominio
    • Avvocato civilista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Condominio
    • Diritti Reali
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Assemblea Condominiale
    • Delibere condominiali nulle
    • Annullamento della delibera
    • Impugnazione delle delibere
    • Quorum in assemblea condominiale
    • Tabelle millesimali
    • Verbale d’assemblea condominiale
    • Ipoteca immobiliare
    • Prelazione: volontaria o legale
    • Servitù prediale
    • Usucapione
    • Usufrutto
  • CONTATTI

Home » Civile » Diritti Reali » Prelazione agraria, le caratteristiche del coltivatore e del fondo

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Roma
    • L’avvocato a Padova
    • Notaio a Mira – Venezia
    • Notaio a Padova Centro
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato condominio
    • Avvocato civilista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Condominio
    • Diritti Reali
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Assemblea Condominiale
    • Delibere condominiali nulle
    • Annullamento della delibera
    • Impugnazione delle delibere
    • Quorum in assemblea condominiale
    • Tabelle millesimali
    • Verbale d’assemblea condominiale
    • Ipoteca immobiliare
    • Prelazione: volontaria o legale
    • Servitù prediale
    • Usucapione
    • Usufrutto
  • CONTATTI

Prelazione agraria, le caratteristiche del coltivatore e del fondo

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Prelazione agraria, le caratteristiche del coltivatore e del fondo
coltivatore-diretto
Avv. Beatrice Bellato

Il coltivatore e il fondo – indice:

  • Il coltivatore diretto
  • Il contratto agrario
  • Il fondo

Ieri abbiamo introdotto il concetto di prelazione agraria, soffermandoci sulle caratteristiche di questo diritto e sul suo funzionamento.

È oggi il momento di compiere un passo in avanti nell’approfondimento di tale diritto, cercando di comprendere che cosa, normativa e giurisprudenza, abbiamo previsto per la nozione di coltivatore diretto, e per quella di “fondo”.

Il coltivatore diretto

Cominciamo dalla figura del coltivatore diretto, alla luce del fatto che per poter applicare la prelazione agraria è necessario, appunto, rivestire tale status (lo stesso, peraltro, può ben dirsi per quanto concerne la prelazione agraria esercitata dal confinante).

In tale ambito, la nozione di coltivatore diretto è ben desumibile dall’art. 1647 c.c., secondo cui

quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.

e, ancora, dall’art. 31 della l. 590/65, secondo cui

sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allegamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del vino e per l’allevamento ed il governo del bestiame.

e, infine, dall’art. 6 della l. 203/1982, che ribadisce che

sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole.

Il contratto agrario

Partendo da tale spunto, si tenga conto che è ancora la l. 203/1982, all’art. 48, a stabilire che l’instaurazione del rapporto agrario debba essere effettuato direttamente con la famiglia del coltivatore, ritenuta dunque titolare dell’impresa familiare coltivatrice.

Da quanto sopra si può pertanto comprendere come per il legislatore il diritto di prelazione spetta non solamente al formale titolare del rapporto agrario, ovvero all’affittuario agricolo, bensì a qualunque soggetto che compone la famiglia coltivatrice, ancorché tale persona non sia parte formale del contratto agrario.

Tale spunto ben collima con quanto previsto dal successivo d.lgs. 99/2004, che introduce la figura dell’imprenditore agricolo professionale, prevedendo che la società agricola possa rivestire ogni forma societaria. Tuttavia, non sfugge come l’intervento normativo riservi il diritto di prelazione alle sole società agricole di persone.

Sempre su questo tema, citiamo il precedente d. lgs. 228/2001, che ha avuto il merito di introdurre la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale. La norma ha l’obiettivo di prevedere un criterio di priorità quando i coltivatori che intendono esercitare il diritto di prelazione siano più di uno.

Per effetto di tale norma, hanno diritto di esercitare il diritto di prelazione prima di tutto i giovani proprietari coltivatori, ancorché vi intervengano come soci di cooperativa. In secondo grado potranno esercitare il diritto di prelazione i proprietari più numerosi. In terzo grado, potranno intervenire i proprietari coltivatori che risultano essere più organizzati sotto il profilo della professionalità, stando ai criteri della normativa comunitaria in vigore.

Il fondo

Giungiamo dunque alla definizione di fondo. Un termine apparentemente piuttosto ampio, ma che la normativa sulla prelazione ha ricondotto al solo concetto di fondo con destinazione agricola.

Da tale spunto ne deriva che non è possibile esercitare la prelazione per edifici e fondi che abbiano una destinazione diversa da quella agricola. Come peraltro affermato da autorevole giurisprudenza.

La stessa opinione giurisprudenziale, consolidata, ritiene inoltre che a tal fine non rilevi la dimensione del fondo, potendo pertanto rientrare nella prelazione agraria anche i piccoli appezzamenti di terreno agricolo. Non rileva nemmeno la tipologia di coltivazione praticata. Né il fatto che il fondo agricolo sia attualmente coltivato o meno (è sufficiente che “possa” essere coltivato, anche in futuro). Né – infine – che il terreno sia coltivato a bosco, considerato che anche i boschi sono suscettibili di prelazione agricola.

Tra le altre interpretazioni di maggiore rilievo, ci limitiamo ad accennare brevemente che non fa venir meno il diritto di prelazione una eventuale parziale destinazione agrituristica del fondo. E, sulla stessa stregua, l’esistenza di un caseggiato nel fondo, ammesso che sia strumentale alla coltivazione del terreno.

Infine, si noti come la l. n. 590/1965 all’art. 8 stabilisce che la prelazione non è consentita quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. L’ipotesi di ristrutturazione di casa colonica in civile abitazione, con conseguente destinazione del terreno a servizio ed ornamento della stessa, non comporta poi l’insorgenza del diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto / proprietario, al fondo confinante. A patto che, ovviamente, rimanga accertata la perdita definitiva e irreversibile della vocazione agricola del terreno.

Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 4.9 / 5. Conteggio voti 17

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    * TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Contattando lo studio si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679 del 2016.

    Avv. Robeto Tomassoni – tel: 06 56 56 74 63

    Diritti Reali

    • vendita nuda proprietà
      Vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto – guida rapida
    • Diritto di superficie
      Il diritto di superficie – una guida rapida
    • Servitù di parcheggio
      La servitù di parcheggio – una guida rapida
    • Servitù di passaggio
      Le servitù di passaggio: la guida completa
    • Distanza legali per le piantumazioni
      Le distanze legali per le piantumazioni – una guida rapida
    • Distanza tra fabbricati
      Le distanze legali tra fabbricati – una guida rapida
    • Pegno su quote
      Il pegno su quote – una guida rapida
    • Pegno su azioni
      Il pegno su azioni – una guida rapida
    • Usucapione della servitù
      L’usucapione della servitù – una guida rapida
    • compendio unico
      Il compendio unico – una guida rapida
    • possesso
      Il possesso – una guida completa
    • Usucapione
      L’usucapione: una guida rapida
    • prelazione agraria
      Prelazione agraria e tipologie negoziali
    • coltivatore-diretto
      Prelazione agraria, le caratteristiche del coltivatore e del fondo
    • Obblighi dell'usufrutto
      Gli obblighi dell’usufruttuario
    • usufrutto
      Usufrutto: i diritti dell’usufruttuario
    • Diritto di usufrutto
      Usufrutto: cos’è e come funziona
    • Azione di rivendicazione
      Azione di rivendicazione: una guida rapida
    • Acquisto della servitù
      Servitù: ecco come si acquista o si costituisce
    • servitu
      Servitù prediale: cos’è e come si costituisce
    • Ipoteca sproporzionata
      Ipoteca sproporzionata, caratteristiche e conseguenze per chi iscrive
    • Ipoteca
      Ipoteca immobiliare: una guida rapida
    • ipoteca3
      Cancellazione ipoteca, volontaria e giudiziale
    • Denuncia di nuova opera
      Denuncia di nuova opera: cosa è, come presentarla, modello fac-simile
    • denuncia danno temuto
      Denuncia di danno temuto: azione, legittimazione e prescrizione
    • Espropriazione pubblica utilità
      Espropriazione per pubblica utilità: una guida rapida
    • Testamento olografo
      Servitù e diritti personali di godimento: recenti sentenze
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Marketing per Studi Legali e Avvocati
    • Focus On
    • Contatti
    hello@consulenzalegaleitalia.it|+39 06 5656 9472