hello@consulenzalegaleitalia.it | +39 06 5656 9472
  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato Penalista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Diritto Penale
    • Circolazione Stradale
    • Reati e animali
    • Reati Informatici
      • Diffamazione a mezzo stampa
    • Sessuali e Famiglia
      • Stalking
    • Onore
      • Diffamazione
      • Ingiuria
    • Patrimonio
      • Appropriazione indebita
      • Bancarotta fraudolenta
      • Estorsione
      • Insider trading
      • Usura
    • Responsabilità Penale
  • DEFINIZIONI
    • Diritto penale: cos’è
    • Processo penale: come si svolge?
    • Avviso conclusione delle indagini
    • Decreto penale di condanna
    • Giudizio abbreviato
    • Giudizio direttissimo
    • Interrogatorio penale
    • Messa alla prova
    • Oblazione nel diritto penale
    • Patteggiamento
    • Querela
    • Udienza preliminare
  • CONTATTI

Home » Penale » Internet » Sentenze sulla diffamazione a mezzo internet

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato Penalista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Diritto Penale
    • Circolazione Stradale
    • Reati e animali
    • Reati Informatici
      • Diffamazione a mezzo stampa
    • Sessuali e Famiglia
      • Stalking
    • Onore
      • Diffamazione
      • Ingiuria
    • Patrimonio
      • Appropriazione indebita
      • Bancarotta fraudolenta
      • Estorsione
      • Insider trading
      • Usura
    • Responsabilità Penale
  • DEFINIZIONI
    • Diritto penale: cos’è
    • Processo penale: come si svolge?
    • Avviso conclusione delle indagini
    • Decreto penale di condanna
    • Giudizio abbreviato
    • Giudizio direttissimo
    • Interrogatorio penale
    • Messa alla prova
    • Oblazione nel diritto penale
    • Patteggiamento
    • Querela
    • Udienza preliminare
  • CONTATTI

Sentenze sulla diffamazione a mezzo internet

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Sentenze sulla diffamazione a mezzo internet
Diffamazione a mezzo internet
Avv. Beatrice Bellato

La diffamazione a mezzo internet: pronunce recenti – indice:

  • Il momento di consumazione
  • La presunzione

La quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha discusso, con sentenza n° 32444 del 25 Luglio 2013 un caso di diffamazione a mezzo internet, introducendo il tema della consumazione del reato, con espresso riferimento al momento nel quale detto reato possa ritenersi perfezionato.

I fatti risalgono al Marzo del 2007 e ad una sentenza del 2012 della Corte d’appello di Genova che aveva confermato in primo grado la condanna ai danni di un uomo accusato di aver diffamato attraverso un pubblico forum web un altro utente scrivendo un comunicato in cui, attraverso una firma con un nome falso, si auto attribuiva tendenze omosessuali.

Il momento di consumazione del delitto di diffamazione a mezzo internet

diffamazione_internet1 Il reato di diffamazione è disciplinato dall’ex art. 595 del codice penale.

Per la Cassazione si intende consumato il reato nel momento in cui ci sia un collegamento web attivo in comunicazioni aperte all’accesso di un numero indeterminato di utenti. In pratica, nel momento in cui il messaggio di presunta diffamazione, è in grado di raggiungere immediatamente altre persone.

Trattandosi ad esempio, come nel caso di specie, di diffamazioni compiute a mezzo di scrittura in una bacheca di accesso pubblico, non può che presumersi che dal momento in cui l’utente pubblichi il messaggio a contenuto diffamatorio, lo stesso possa essere raggiungibile da parte di più utenti, tutti quelli che abbiano accesso alla rete. Potrà dunque presumersi, ad avviso della Corte, che dal momento in cui il contenuto sia pubblicato si sia perfezionato il reato di diffamazione, incombendo sull’imputato l’onere probatorio inerente alla circostanza che il messaggio non possa essere stato letto o visionato da alcuno.

Nel caso specifico, trattandosi di una comunicazione scritta su una bacheca, non è dimostrabile la lettura del messaggio da parte di altri utenti, ma sarà sufficiente all’accusa provare che il messaggio sia stato effettivamente pubblicato su uno spazio virtuale accessibile potenzialmente a più di un utente oltre all’agente, non essendo assolvibile un onere probatorio che abbia ad oggetto la dimostrazione della circostanza che il messaggio diffamatorio sia stato effettivamente letto da più di una persona.

Le comunicazioni informatiche che siano perfezionate attraverso la pubblicazione su uno spazio web di libero accesso al pubblico, sono infatti dirette ad un numero inquantificabile di soggetti, essendo tale l’intrinseca destinazione del tipo di comunicazione; è sufficiente, ad avviso della Suprema Corte, la mera possibilità che il contenuto diffamatorio sia di per sé accessibile al pubblico di internet.

Presunzione di conoscibilità del contenuto diffamatorio

L’interpretazione della norma in tal senso, tuttavia, sembra lasciare spazi interpretativi relativi soprattutto alla circostanza in cui il “luogo virtuale di pubblicazione” possa essere o meno oggetto di traffico intenso: la Corte di Cassazione sembra infatti soltanto sancire una “presunzione di accessibilità al contenuto” oggetto di pubblicazione attraverso il mezzo informatico, ma tale sorta di presunzione non potrà che essere relazionata all’effettiva portata dello spazio web di pubblicazione in termine di traffico.

Per tali motivi è sempre necessario prendere in attenta considerazione il caso concreto, al fine di valutare tanto se il reato possa dirsi effettivamente consumato, quanto il momento in cui lo stesso si debba ritenere perfezionato e la decorrenza dei termini per la proposizione di querela per diffamazione.

Per una consulenza specifica è possibile ricorrere al modulo di richiesta di consulenza legale.

Avv. Bellato – diritto dell’informatica, internet e social network

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 0 / 5. Conteggio voti 0

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    * TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Contattando lo studio si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679 del 2016.

    Avv. Robeto Tomassoni – tel: 06 56 56 74 63

    Diritto Penale Online e nei Social Network

    • diffusione contenuto pedopornografico
      Diffusione di contenuto pedopornografico su una chat di gruppo – guida rapida
    • diritto all'oblio
      Diritto all’oblio e obblighi dell’editore e del motore di ricerca
    • Internet
      Accesso abusivo a sistema informatico: il reato si consuma ove avviene la condotta
    • materiale pedopornografico
      Detenzione materiale pedopornografico e disponibilità dei file – guida rapida
    • diffamazione
      Le emoticon possono integrare il reato di diffamazione – guida rapida
    • offesa-su-facebook
      Offesa su Facebook: se l’offeso è online non c’è reato
    • diffamazione
      Diffamazione a mezzo stampa – una breve guida
    • skype1
      Accesso abusivo a sistema informatico, reato spiare la chat del partner
    • accesso-abusivo
      Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – una guida rapida
    • phishing
      Phishing: profili di responsabilità penale – una guida rapida
    • frode-informatica
      Frode informatica – una guida rapida
    • truffa online
      Truffa online: cos’è e come denunciarla – guida rapida
    • durc
      Falsificare il Durc integra reato di falsità materiale in certificato amministrativo
    • Identità digitale
      Identità digitale, è sostituzione di persona creare account a nome altrui
    • whatsapp
      Stalking, circostanza aggravata se la persecuzione avviene con WhatsApp
    • offese-via-email
      Offese via mail e destinatario in copia: non sempre è diffamazione
    • diffamazione online
      Diffamazione online, reato chi pubblica frasi contro la ex
    • diffamazione-su-facebook
      Diffamazione su Facebook, non è reato se non si dimostra l’IP
    • Accesso abusivo email
      È sempre reato accedere alle email altrui
    • Whatsapp
      Chat WhatsApp valide come prova se si acquisisce anche il telefono
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Marketing per Studi Legali e Avvocati
    • Focus On
    • Contatti
    hello@consulenzalegaleitalia.it|+39 06 5656 9472