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Home » Civile » Diritti Reali » Denuncia di nuova opera: cosa è, come presentarla, modello fac-simile

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Denuncia di nuova opera: cosa è, come presentarla, modello fac-simile

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Denuncia di nuova opera: cosa è, come presentarla, modello fac-simile
Denuncia di nuova opera
Avv. Beatrice Bellato

La denuncia di nuova opera – indice:

  • Le norme
  • Elementi costitutivi
  • Legittimazione attiva
  • Legittimazione passiva
  • Termini di prescrizione
  • Come si presenta
  • Fac simile

Disciplinata dall’art. 1171 c.c., la denuncia di nuova opera (denunzia di nuova opera) è finalizzata a tutelare il possessore (o il proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento) dal pericolo di danno alla cosa, che forma l’oggetto del proprio diritto o possesso, nel caso in cui taluno intraprenda una nuova opera su di un fondo proprio o altrui.

Nell’ipotesi in cui l’opera non sia completata, o se è trascorso un anno dal suo inizio, il soggetto legittimato attivo è dunque autorizzato a chiedere al giudice di imporre al soggetto che sta compiendo l’opera il divieto alla sua prosecuzione, ovvero di non consentirla – con l’obbligo di attenersi a determinate cautele che assicurino l’eliminazione (o, almeno, il minimizzarsi) dei rischi temuti dall’attore.

Ma andiamo con maggiore ordine, e cerchiamo di comprendere che cosa preveda il legislatore del Codice civile in tal merito.

Indice:

  • 1 La denuncia di nuova opera nel Codice civile
  • 2 Elementi costitutivi la denuncia di nuova opera
  • 3 Legittimazione attiva nella denuncia di nuova opera
  • 4 Legittimazione passiva
  • 5 Termini di prescrizione
  • 6 Come si presenta la denuncia di nuova opera
  • 7 Modello di denuncia di nuova opera

La denuncia di nuova opera nel Codice civile

Come abbiamo anticipato poche righe fa, nel Codice civile la denuncia di nuova opera è disciplinata all’art. 1171 c.c., che sancisce che:

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele. Nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito. Nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno, che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

Elementi costitutivi la denuncia di nuova opera

Da quanto previsto nel codice, opportunamente integrato da numerose sentenze giurisprudenziali che hanno contribuito a realizzare un supporto prevalente in merito, tre sono gli elementi costitutivi di tale fattispecie.

Il primo è certamente legato alla condotta umana, la quale deve essere illecita, ovvero lesiva della proprietà o del possessore dell’attore.

Il secondo è legato alla nuova opera, che non deve essere ultimata. Il motivo è abbastanza intuibile. Nel caso in cui l’opera sia ultimata, non sarà più possibile ricorrere a tale azione, ma dovrà farsi ricorso ad altre azioni, volte alla rimozione e alla eliminazione della situazione dannosa.

Il terzo è un timore di danno che dovrà essere ragionevole, e orientato non certo a un danno attuale e concreto, bensì la timore di un pregiudizio che potrebbe derivare dalle opere che, pur se non immediatamente lesive, possono esserlo in futuro.

Legittimazione attiva nella denuncia di nuova opera

La legittimazione attiva nella denuncia della nuova opera è chiaramente riportata nell’art. 1171 del Codice civile, laddove si riconosce che colui che può essere legittimato attivamente è il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore.

Peraltro, giova rammentare che nell’ipotesi in cui la cosa sia posseduta contemporaneamente da più persone, è legittimato attivo anche il compossessore nei confronti di terzi a tutela della cosa comune, sia nelle ipotesi in cui vi sia un amministratore della res, inerte, sia a prescindere dall’inerzia dello stesso amministratore.

Legittimazione passiva

Per quanto attiene invece la legittimazione passiva nella denuncia di nuova opera, il destinatario dell’azione non può che essere colui che volontariamente ha intrapreso la nuova opera sul proprio fondo o sul fondo altrui. Dunque, non è necessario che il legittimato passivo sia il proprietario dell’opera, quanto anche colui che ne assume l’iniziativa e soprattutto la responsabilità, sebbene non in grado di realizzarla materialmente.

Termini di prescrizione

Come abbiamo sopra ricordato, la denuncia di nuova opera è soggetta a una prescrizione piuttosto breve, considerato che l’azione si esaurisce entro la costruzione della nuova opera o comunque non oltre un anno dall’inizio dei lavori.

Di qui, sorge il congruo problema dell’individuazione del termine iniziale. Per la dottrina e per la giurisprudenza prevalente, non risulta essere sufficiente aver compiuto i lavori preparatori, dai quali si possa desumere la volontà dell’autore di porre in essere un’opera foriera di un possibile pregiudizio, bensì è necessaria la presenza di “concrete modificazioni del mondo esterno”, affinché l’opera intrapresa abbia le caratteristiche tali da potersene apprezzare la potenzialità lesiva.

Come si presenta la denuncia di nuova opera

Proceduralmente, la denuncia di nuova opera deve essere presentata attraverso ricorso, con deposito presso il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

Il procedimento si avvarrà di due fasi. Nella prima, di carattere cautelare e urgente, si cerca di fare il modo che il giudice adotti tutti i provvedimenti di cui vi è bisogno per evitare pericoli di grave danno. Nella seconda fase, teso a verificare la fondatezza della pretesa, si ricorrerà a un semplice giudizio di merito.

Modello di denuncia di nuova opera

Ricorso per denuncia di nuova opera per _____________, nato a __________, il _________________ e residente in ______________ alla via ______________ n. __ (c.f. ________________) elettivamente domiciliato in _______________ alla via ____________ n. ___, presso e nello studio dell’Avv. ____________ (c.f. ____________ – fax __________ – p.e.c. __________ ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

premesso che

– il ricorrente è proprietario di un immobile sito in __________, alla via _______ n. ___, identificato con i seguenti dati catastali: _______________;
– l’immobile confina con il terreno di proprietà di ____________ ;
– a decorrere dalla data del ____________, il sig. ____________ ha dato il via sul proprio terreno le seguenti opere __________________ attualmente in corso di realizzazione;
– le opere comportano il seguente rischio per l’immobile di proprietà del ricorrente: _____________________;
– le opere che il sig. _____ sta ponendo in essere sul proprio terreno devono pertanto essere interrotte o, eventualmente, continuate solo previa adozione delle tutele necessarie ad evitare il verificarsi del pericolo sovra individuato.

Tutto ciò premesso il ricorrente

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice adito voglia, ai sensi degli artt. 688 e 669-sexies c.p.c. e 1171 c.c., vietare al sig. ____________ la prosecuzione delle opere descritte o, in subordine, autorizzarne la continuazione solo previa adozione delle tutele idonee ad evitare qualsivoglia pericolo in danno dell’immobile del sig. ___________.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale

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