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	<title>Circolazione Stradale Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<title>Circolazione Stradale Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<item>
		<title>Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) &#8211; Una breve guida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/fondo-garanzia-vittime-strada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marta123321]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 11:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) &#8211; Indice Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: cos&#8217;&#232; La richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada Incidenti con veicolo assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa Limiti all&#8217;intervento del Fondo di Garanzia La procedura [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: justify;">Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) &#8211; Indice</h1>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa">Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: cos&#8217;è</a></li>
<li><a href="#risarcimento">La richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada</a></li>
<li><a href="#liquidazione">Incidenti con veicolo assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa</a></li>
<li><a href="#limiti">Limiti all&#8217;intervento del Fondo di Garanzia</a></li>
<li><a href="#procedura">La procedura di risarcimento e le tempistiche</a></li>
<li><a href="#tabella">Tabella delle Compagnie assicuratrici designate per Regione e relativi contatti</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In Italia ogni automezzo circolante dev’essere, per legge, obbligatoriamente assicurato: questo obbligo è stato imposto affinché, in caso di incidente, al danneggiato sia sempre consentito ottenere un giusto risarcimento.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;"><strong>Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: cos&#8217;è</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">A garanzia di ciò è stato istituito un fondo, il <strong>Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)</strong>, gestito da Consap e incaricato di intervenire tutte le volte in cui manchi la copertura assicurativa del veicolo che ha causato l’incidente stradale. In questo modo, si è voluto garantire il giusto risarcimento ai danneggiati dai sinistri coinvolgenti, nelle ipotesi più ricorrenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>veicoli non identificati</strong> (il classico caso del pirata della strada, che riesce a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotare gli estremi della targa);</li>
<li><strong>veicoli non assicurati</strong>;</li>
<li><strong>veicoli rubati</strong> (o comunque posti in circolazione contro la volontà del proprietario);</li>
<li><strong>veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta;</strong></li>
<li><strong>veicoli esteri con targa non (più) corrispondente agli stessi.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il Fondo opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici, le cd. Imprese Assicurative designate dall’IVASS, le quali cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e gestiscono la procedura di risarcimento.</p>
<h2 style="text-align: justify;"></h2>
<h2 id="risarcimento" style="text-align: justify;"><strong>La richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada </strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro avvenuto nelle situazioni sopra indicate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il risarcimento va richiesto rivolgendosi (tramite pec o raccomandata a/r) all’impresa designata in base al luogo (la ripartizione è su base regionale) in cui è avvenuto il sinistro, inviando al contempo copia della richiesta anche alla Consap, nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.al Fondo Vittime della Strada (Consap – Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano &#8211; via Yser, 14 00198).</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile individuare l’impresa designata tramite la tabella (riportata per intero anche al termine del presente articolo) di cui al presente link :</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.consap.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/elenchi-imprese/"><em>https://www.consap.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/elenchi-imprese/</em></a></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Cosa specificare nella richiesta</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Affinché il Fondo possa gestire il sinistro, la richiesta deve sempre specificare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto</li>
<li>la dinamica del sinistro</li>
<li>i dati del richiedente</li>
<li>i dati del conducente e del proprietario del veicolo</li>
<li>se disponibili, i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello)
<ul>
<li>se il veicolo danneggiante non è identificato occorre specificarlo</li>
<li>se il veicolo danneggiante risulta non assicurato occorre specificarlo</li>
</ul>
</li>
<li>la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato</li>
<li>nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza, quanto eventualmente verbalizzato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, se la richiesta riguarda solo il risarcimento di danni a cose (i cd. danni materiali al veicolo) occorre specificare altresì:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo)</li>
<li>il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo (e le eventuali altre cose rimaste danneggiate) è disponibile per essere sottoposto a perizia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui, invece, venga richiesto anche il risarcimento dei danni fisici (e più in generale dei cd. “danni non patrimoniali”) occorre specificare, oltre a quanto indicato sinora:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’entità delle lesioni (allegando la documentazione medica e una copia dell&#8217;eventuale relazione di perizia medico legale)</li>
<li>l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione.</li>
</ul>
<h2 id="liquidazione" style="text-align: justify;"><strong>Incidenti con veicolo assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Vi è poi la possibilità, sempre coperta dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che si venga coinvolti in un incidente caratterizzato dal fatto che il mezzo danneggiante risulta assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa. In tale ipotesi occorre inviare al Commissario liquidatore un’analoga richiesta (quindi i dati da indicare sono i medesimi di cui sopra).</p>
<h2 id="limiti" style="text-align: justify;"><strong>Limiti all&#8217;intervento del Fondo di garanzia</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi sopra specificate, ma con dei limiti particolari. Infatti, nel caso di veicolo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>non identificato</strong>: vengono risarciti solo i danni alla persona (ma, se il danno alla persona è particolarmente grave, il Fondo risarcisce anche i danni alle cose con importo superiore a 500€ per la parte eccedente tale somma);</li>
<li><strong>non assicurato</strong>: vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;</li>
<li><strong>messo in circolazione contro la volontà del proprietario</strong>: vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Non è invece coperto da alcuna assicurazione, né viene invece risarcito in alcun modo, il soggetto che ha fatto uso del veicolo contro la volontà del proprietario ed eventuali soggetti a bordo del mezzo consapevoli di detta circostanza;</li>
<li><strong>assicurato presso una Compagnia che</strong> (al momento del sinistro o successivamente ad esso) <strong>si trova in uno stato di liquidazione coatta</strong>: vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona.</li>
</ul>
<h2 id="procedura" style="text-align: justify;"><strong>La procedura di risarcimento e le tempistiche</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico (la Compagnia verificherà che effettivamente il mezzo che ha causato l&#8217;incidente non sia coperto da alcuna assicurazione o che rientri nelle ipotesi sopraelencate), <strong>viene avviata la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entro 60 giorni</strong> dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata &#8211; esattamente come nel caso della procedura ordinaria di risarcimento danni da sinistro stradale &#8211; è obbligata a:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">o</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (può avvenire, ad esempio, nel caso in cui la Compagnia ritenga che il sinistro non sia mai avvenuto).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una Compagnia posta in liquidazione coatta il termine, invece, è di sei mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora la <strong>documentazione</strong> dovesse risultare <strong>incompleta</strong>, la Compagnia (anche in questo caso, come nella procedura orinaria di risarcimento danni da sinistro stradale) è tenuta a <strong>segnalarlo al richiedente entro 30 giorni</strong> e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver liquidato il danno (che comunque non deve superare determinati massimali stabiliti con apposito regolamento ministeriale, riassuntivamente riportati nel paragrafo precedente), il Fondo, se individua il danneggiante, può recuperare quanto pagato direttamente da lui. In tal caso, infatti, <strong>la Compagnia designata ha diritto alla rivalsa sul danneggiante</strong>: ciò significa che può richiedere a quest&#8217;ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato. Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento, la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.</p>
<h2 id="tabella" style="text-align: justify;"><strong>Tabella Compagnie assicuratrici designate per Regione e relativi contatti</strong></h2>
<table style="height: 1045px;" width="934">
<thead>
<tr>
<td><strong>Impresa</strong></td>
<td><strong>Regioni di competenza (luogo sinistro)</strong></td>
<td><strong>Indirizzo</strong></td>
<td><strong>Contatto telefonico</strong></td>
<td width="41"></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Allianz S.p.A</td>
<td>Lombardia, Marche, Lazio e Puglia</td>
<td width="168">Piazza Tre Torri<br />
20145 Milano (MI)</td>
<td colspan="2" width="289">800.553399 <sub>(Numero verde)</sub></p>
<p><a href="mailto:allianz.spa@pec.allianz.it">allianz.spa@pec.allianz.it</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Generali Italia S.p.A.</td>
<td>Campania, Friuli-Venezia Giulia</td>
<td width="168">Via Marocchesa, 14<br />
31021 Mogliano Veneto (TV)</td>
<td colspan="2" width="289">800.864316 <sub>(Numero verde)</sub></p>
<p><a href="mailto:generaliitalia@pec.generaligroup.com">generaliitalia@pec.generaligroup.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Generali Italia S.p.A.</td>
<td>Veneto e Basilicata</td>
<td>Via Marocchesa, 14<br />
31021 Mogliano Veneto (TV)</td>
<td>800.208330  <sub>(Numero verde)</sub></p>
<p><a href="mailto:cattolica@pec.generaligroup.com">cattolica@pec.generaligroup.com</a></td>
<td width="41"></td>
</tr>
<tr>
<td>SARA Assicurazioni S.p.A.</td>
<td>Umbria e Calabria</td>
<td>Via Po, 20<br />
00198 Roma (RM)</td>
<td>800095095 <sub>(Numero verde)</sub><br />
0684766532<br />
<a href="mailto:saraassicurazioni@sara.telecompost.it">saraassicurazioni@sara.telecompost.it</a></td>
<td width="41"></td>
</tr>
<tr>
<td>Società Reale Mutua di Assicurazioni</td>
<td>Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Sardegna</td>
<td>Via Corte D&#8217;Appello, 11<br />
10122 Torino (TO)</td>
<td>011.4314269</p>
<p><a href="mailto:realemutua@pec.realemutua.it">realemutua@pec.realemutua.it</a></td>
<td width="41"></td>
</tr>
<tr>
<td>UnipolSai Assicurazioni S.p.A.</td>
<td>Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia e Repubblica di San Marino</td>
<td>Via Stalingrado, 45<br />
40128 Bologna (BO)</td>
<td>00.182502 <sub>(Numero verde)</sub></p>
<p><a href="mailto:unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it">unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it</a></td>
<td width="41">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-malasanita/">Avv. Bellon – responsabilità professionale e malasanità</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicurazione auto: risarcimento dovuto anche se il costo supera il valore dell’auto</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assicurazioni-risarcimento-dovuto-anche-se-costo-supera-valore-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 17:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Assicurazione auto: risarcimento dovuto anche se il costo supera il valore dell&#8217;auto I fatti La reintegrazione in forma specifica La verifica dell&#8217;eccessiva onerosit&#224; Con la sentenza Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 10686 del 20 aprile 2023, la Corte ha affermato che il danneggiato ha sempre diritto alla riparazione del veicolo, anche se il costo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Assicurazione auto: risarcimento dovuto anche se il costo supera il valore dell’auto</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti</strong></a></li>
<li><a href="#reintegrazione"><strong>La reintegrazione in forma specifica</strong></a></li>
<li><a href="#verifica"><strong>La verifica dell’eccessiva onerosità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con la sentenza Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 10686 del 20 aprile 2023, la Corte ha affermato che il danneggiato ha sempre diritto alla riparazione del veicolo, anche se il costo è maggiore del suo valore, e sempre che non aumenti il valore dell’auto.</p>
<p style="text-align: justify">Si tratta di una pronuncia particolarmente interessante e che potrebbe contribuire a tracciare un chiaro solco in questo ambito. Cerchiamo di apprezzarne insieme le principali caratteristiche e le conseguenti motivazioni.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify">I fatti</h2>
<p style="text-align: justify">Con due atti di citazione distinti il conducente e la proprietaria di una vettura hanno agito per il risarcimento dei danni riportati a causa di un incidente stradale che imputavano ad esclusiva responsabilità del conducente di un&#8217;altra autovettura e assicurata presso la A. Assicurazioni. Il conducente richiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni riportate, mentre la proprietaria richiedeva il risarcimento dei danni materiali subiti dalla vettura.</p>
<p style="text-align: justify">Riunite le due cause, il Giudice di Pace ha accolto parzialmente le domande, affermando la paritaria responsabilità concorsuale dei due conducenti e condannando la compagnia assicurativa al pagamento di 3.680,50 euro in favore della conducente e di 1.338,42 Euro in favore della proprietaria, oltre accessori e rimborso delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify">La compagnia assicurativa propone appello e, in riscontro, il Tribunale riforma parzialmente la sentenza di primo grado, accertando un maggiore concorso di responsabilità (del 60%) a carico del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente, ma riducendo gli importi risarcitori a 2.144,04 Euro in favore della conducente e in 981,14 Euro in favore della proprietaria, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale ha dunque condannato gli appellati a restituire alla compagnia le somme percepite in eccesso. I due hanno così proposto ricorso in Cassazione affidandosi a quattro motivi.</p>
<h2 id="reintegrazione" style="text-align: justify">La reintegrazione in forma specifica e l&#8217;assicurazione auto</h2>
<p style="text-align: justify">Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto di <strong>liquidare il danno alla vettura per equivalente</strong> (in relazione al valore ante sinistro del mezzo) <strong>e non in forma specifica</strong> (in relazione al costo delle riparazioni effettuate), rilevandosi che il risarcimento per equivalente &#8220;<em>può essere usato come criterio di liquidazione del danno soltanto quando vi può essere locupletazione per il danneggiato e nelle ipotesi di particolare difficultas prestandi del debitore</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify">Per i ricorrenti, anche a voler considerare eccessivamente oneroso il risarcimento in forma specifica, il Tribunale <strong>avrebbe dovuto considerare i costi necessari per la sostituzione del veicolo incidentato</strong> (spese di rottamazione, spese per nuova immatricolazione, bollo non goduto, fermo recupero analogo mezzo), mentre <strong>non avrebbe potuto escludere il risarcimento in forma specifica</strong> e, al tempo stesso, parametrare il danno per equivalente al solo valore ante sinistro del mezzo per il fatto che la proprietaria aveva preferito procedere alla riparazione.</p>
<h3>Il motivo è fondato</h3>
<p style="text-align: justify">Per i giudici il motivo è fondato. Si ricorda che la disposizione dell&#8217;art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, in relazione al danno subito dal veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato, e cioè alla &#8220;<em>differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell&#8217;incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l&#8217;incidente, con l&#8217;aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato</em>&#8221; (così Cass. n. 4035/1975).</p>
<h3 style="text-align: justify">Un rapporto di regola ed eccezione</h3>
<p style="text-align: justify">Per gli Ermellini le due modalità di liquidazione ora citate per l&#8217;assicurazione auto si pongono in un rapporto di <strong>regola ed eccezione</strong>: la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria. Tuttavia, tale forma può essere derogata dal giudice in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto concerne invece l’eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l&#8217;ha ritenuta ricorrente &#8220;<em>allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo</em>&#8221; (così Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), rilevando che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica &#8220;<em>supera notevolmente il valore di mercato dell&#8217;auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall&#8217;altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato</em>&#8221; (Cass. n. 24718/2013).</p>
<p style="text-align: justify">Per il Collegio, nel bilanciare da una parte l&#8217;esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e dall’altra parte quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l&#8217;eventuale locupletazione per il danneggiato costituisce <strong>un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria</strong> e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2058, 2 co. c.c..</p>
<p style="text-align: justify">Va così considerato che <strong>il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato</strong> e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione.</p>
<h3 style="text-align: justify">L’obbligo risarcitorio per l&#8217;assicurazione auto</h3>
<p style="text-align: justify">Dall’altro canto, al debitore non può certamente essere imposta sempre e comunque la reintegrazione in forma specifica: l&#8217;obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi. Pur tenendo conto dell&#8217;interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito.</p>
<p style="text-align: justify">In questo scenario, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che <strong>il costo delle riparazioni non superi &#8220;notevolmente&#8221; il valore di mercato del veicolo danneggiato</strong>. Il criterio ha come obiettivo quello di tutelare in maniera adeguata la posizione dell’obbligato rispetto agli eccessi liquidatori, e considerare anche la necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo.</p>
<h2 id="verifica" style="text-align: justify">La verifica dell’eccessiva onerosità e l&#8217;assicurazione auto</h2>
<p style="text-align: justify">In questo senso, per i giudici deve ritenersi che, ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2058, 2 co. c.c., la verifica dell’eccessiva onerosità non può basarsi solo sull&#8217;entità dei costi, ma debba anche <strong>valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Così ritenuto, i giudici ritengono fondata la censura della conducente dell’auto laddove ha lamentato che il Tribunale non ha considerato se la reintegrazione in forma specifica determinasse una locupletazione per il danneggiato, limitandosi invece a rilevare che la riparazione comportava il pagamento, a carico dei danneggianti, di &#8220;<em>una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo</em>&#8220;, senza nulla dire circa il fatto che la riparazione comportasse un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assicurazioni-risarcimento-dovuto-anche-se-costo-supera-valore-auto/">Assicurazione auto: risarcimento dovuto anche se il costo supera il valore dell’auto</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Falsa patente di guida: conseguenze per la produzione di un documento estero</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/falsa-patente-di-guida-conseguenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 13:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Falsa patente di guida: conseguenze per la produzione di un documento estero &#8211; guida rapida Il ricorso dell&#8217;imputato Il rinvio alle Sezioni Unite La questione di diritto Chi pu&#242; guidare in Italia La patente estera per guidare un veicolo in Italia Gli orientamenti giurisprudenziali Il secondo orientamento La decisione delle Sezioni Unite Il principio di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Falsa patente di guida: conseguenze per la produzione di un documento estero &#8211; guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso dell’imputato</strong></a></li>
<li><a href="#rinvio"><strong>Il rinvio alle Sezioni Unite</strong></a></li>
<li><a href="#diritto"><strong>La questione di diritto</strong></a></li>
<li><a href="#italia"><strong>Chi può guidare in Italia</strong></a></li>
<li><a href="#patente"><strong>La patente estera per guidare un veicolo in Italia</strong></a></li>
<li><a href="#orientamenti"><strong>Gli orientamenti giurisprudenziali</strong></a></li>
<li><a href="#secondo"><strong>Il secondo orientamento</strong></a></li>
<li><a href="#sezioni"><strong>La decisione delle Sezioni Unite</strong></a></li>
<li><a href="#principio"><strong>Il principio di diritto</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna di un imputato per reato ex artt. 477 e 482 cod. pen., per aver formato o fatto formare una <strong>falsa patente di guida </strong>apparentemente rilasciatagli dalla competente autorità del Paese di appartenenza (Marocco) e su cui era stata apposta la sua fotografia.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d’Appello ha respinto le obiezioni difensive fondate sull’asserita inoffensività del fatto, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale per cui <strong>non costituisce reato la falsificazione grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero</strong> anche se non sussistono le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione del veicolo nel territorio nazionale, stabilite dagli artt. 135 e 136 del Codice della Strada.</p>
<p style="text-align: justify">Contro tale sentenza l’imputato ha dunque <strong>proposto ricorso per Cassazione </strong>deducendo un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify">Il ricorso dell’imputato</h2>
<p style="text-align: justify">In particolare, il ricorrente eccepisce l’<strong>innocuità del falso</strong>, rilevando a tal  fine che il documento in contestazione non sarebbe idoneo ex artt. 135 e 136 cod. strada ad abilitare alla guida nel territorio nazionale, poiché intestato ad un cittadino extracomunitario che, al momento del controllo che ha dato origine al procedimento, si trovava in Italia da più di un anno e non aveva provveduto alla sua validazione internazionale o alla sua conversione.</p>
<p style="text-align: justify">In questo senso il ricorso evidenzia che la funzione documentale della patente è quella di abilitare il suo possessore a circolare alla guida dei veicoli per i quali il suo conseguimento è imposto dalla legge. Pertanto, se si tratta di una patente rilasciata da uno Stato straniero, in assenza di ulteriori condizioni normativamente previste per la sua validità nel territorio nazionale <strong>il documento risulterebbe inidoneo a svolgere tale funzione</strong>. Pertanto, la sua falsificazione – aggiunge il ricorrente – risulterebbe inutile e innocua. Un approccio che, si legge ancora nelle motivazioni del ricorso in Cassazione, sarebbe rilevata da un orientamento giurisprudenziale differente da quello richiamato dai giudici di merito.</p>
<h2 id="rinvio" style="text-align: justify">Il rinvio alle Sezioni Unite</h2>
<p style="text-align: justify">Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione che, tuttavia, lo ha rimesso alle Sezioni Unite rilevando un <strong>contrasto nella giurisprudenza di legittimità </strong>in ordine ai presupposti che sono necessari per la configurabilità del delitto di falsificazione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea.</p>
<p style="text-align: justify">Con l’occasione la Sezione rimettente evidenzia che, stando a un primo e più risalente orientamento, <strong>il falso assumerebbe rilevanza penale solo quando sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 135 cod. strada </strong>per la validità nel territorio nazionale della patente estera, in assenza delle quali il documento – non potendo abilitare alla guida in Italia – non potrebbe costituire una autorizzazione o una certificazione ex art. 477 cod. pen.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, l’ordinanza con cui la Sezione rimeette il caso alle Sezioni Unite registra come si sia progressivamente contrapposto a questo orientamento un altro indirizzo, quello richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui non assumerebbe rilievo ai fini della configurabilità del reato il <strong>difetto delle condizioni previste dal codice della strada </strong>attesa l’idoneità della patente estera falsificata, sebbene formalmente priva di validità, ad <strong>ingannare la fede pubblica</strong>. Si tratta infatti di un documento dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco (ai fini della dimostrazione dell’esistenza di quanto in esso certificato) sia estrinseco (ha potenziale rilievo se abbinato ad altro atto).</p>
<p style="text-align: justify">Infine, i giudici rimettenti sottolineano come entrambi gli orientamenti convergano nell’escludere la rilevanza della fattispecie della tematica del falso innocuo, vertendo il contrasto sulla rilevanza da attribuire alla patente di guida estera di per sé considerata, ossia sulla sua identificabilità o meno, in assenza degli altri requisiti di cui all’art. 135 cod. strada, con l’atto tipico oggetto dell’incriminazione di cui all’art. 477 cod. pen.</p>
<h2 id="diritto" style="text-align: justify">La questione di diritto</h2>
<p style="text-align: justify">Si può dunque formalizzare la <strong>questione di diritto </strong>per cui il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite:</p>
<blockquote><p><em>Se la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato esterno non appartenente all’Unione Europea integri il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. solo ove sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della abilitazione alla guida anche in Italia stabilite dall’art. 135 cod. strada.</em></p></blockquote>
<h2 id="italia" style="text-align: justify">Chi può guidare in Italia con la patente</h2>
<p style="text-align: justify">Prima di comprendere quali siano gli orientamenti oggi sussistenti nel nostro Paese e come dirimerli, i giudici delle Sezioni Unite hanno ritenuto opportuno sintetizzare che ai sensi dell’art. 116 comma 1 del cod. strada, non è permesso a nessuno guidare sul territorio italiano ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la <strong>patente di guida</strong>, rilasciata dalla competente autorità pubblica a seguito di un apposito esame di abilitazione, nonché dell’accertamento di determinati requisiti e dell’assenza delle condizioni considerate ostative dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify">Ora, lo stesso articolo, al comma 15, <strong>sanziona coloro che si mettono alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente</strong> con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.</p>
<h2 id="patente" style="text-align: justify">La patente estera per guidare un veicolo in Italia</h2>
<p style="text-align: justify">Il Codice della Strada permette anche di condurre un veicolo nel territorio nazionale anche a colui che risulti <strong>titolare di una patente estera</strong>, cioè di una patente rilasciata da un’autorità riconosciuta nello Stato estero.</p>
<p style="text-align: justify">Contenuta negli artt. 135, 136 e 136-bis del codice, si scorge  dunque che il titolare di una patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo può circolare liberamente sul territorio italiano se il documento risulta conforme ai modelli configurati dalle convenzioni internazionali e salvo che non sia intervenuto con lo Stato emittente un accordo bilaterale in senso contrario, sempre che la patente straniera sia accompagnata da un permesso internazionale di guida o dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, il <strong>riconoscimento di una patente straniera </strong>è subordinata alla condizione che il conducente non sia residente nel territorio italiano da più di un anno. Egli è altrimenti tenuto a munirsi della corrispondente patente italiana procedendo alla conversione di quella straniera in suo possesso.</p>
<p style="text-align: justify">Il legislatore ha infine configurato una <strong>disciplina speciale </strong>per il possessore di patente rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenente allo Spazio economico europeo. Il codice della strada prevede la piena equiparazione a quella italiana, stabilendo solo che il titolare debba procedere al suo riconoscimento o alla sua conversione nel caso egli abbia acquisito la residenza normale nel territorio italiano, come definita dall’art. 118 bis dello stesso codice.</p>
<h2 id="orientamenti" style="text-align: justify">Gli orientamenti giurisprudenziali</h2>
<p style="text-align: justify">Sintetizzato il quadro normativo di riferimento, si possono esaminare quali siano gli orientamenti che hanno dato vita al contrasto che le Sezioni Unite sono chiamate a ricomporre.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, la <strong>falsificazione non grossolana della patente di guida estera </strong>può integrare il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. solamente in presenza delle condizioni fissate per la sua validità dall’art. 135 del codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify">Tale interpretazione muove dal rilievo secondo cui la patente rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea, in mancanza delle condizioni di cui all’art. 135 cod. strada, non abilita alla guida in Italia e dunque non può costituire <em>autorizzazione </em>o <em>certificazione</em> rilevante ai sensi dell’art. 477 cod. pen., costituendo<strong> un documento che non ha alcuna validità nel territorio italiano </strong>come titolo di legittimazione alla guida dei veicoli né come mezzo di certificazione dell’identità personale.</p>
<h3 style="text-align: justify">Controllo giudiziale</h3>
<p style="text-align: justify">È dunque compito del giudice di merito compiere gli accertamenti necessari per stabilire la sussistenza dei presupposti che consentono la guida nel territorio italiano al possessore della patente straniera, in quanto solamente l’accertata validità della stessa comporta l’integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., nel caso in cui la stessa risulti oggetto di contraffazione o alterazione.</p>
<p style="text-align: justify">Peraltro, sul tema diverse pronunce in Cassazione hanno limitato il controllo giudiziale alla sola verifica della residenza dello straniero in Italia da non oltre un anno, poiché tale presupposto <em>costituisce il profilo integrante la validità della patente straniera anche nel nostro territorio</em>, escludendo così che il controllo debba poi estendersi anche alle ulteriori condizioni che sono richieste dagli artt. 135 e 136 cod. strada.</p>
<p style="text-align: justify">Tali principi sono poi stati confermati dalla sentenza Cass. n. 24227 del 28 aprile 2021, che ha precisato come al fine di stabilire la rilevanza penale della falsificazione della patente straniera non validata ai sensi delle norme del codice della strada non possa evocarsi la tematica del <strong>falso innocuo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">In questo senso, la pronuncia ora citata osserva come l’inoffensività del falso presupponga il positivo accertamento della sussumibilità del fatto in una delle fattispecie di reato di cui agli artt. 476 e ss. cod. pen. e dunque l’appartenenza dell’atto falsificato a una delle categorie documentali che sono previste da queste disposizioni.</p>
<p style="text-align: justify">Ora, nell’ipotesi della patente straniera non validata, per tale sentenza prima ancora di valutare l’inoffensività del falso è necessario stabilire <strong>se il documento incriminato costituisca o meno una autorizzazione o una certificazione amministrativa</strong>, potendo così essere identificato con l’oggetto tipico della fattispecie di cui all’art. 477 cod. pen.</p>
<h2 id="secondo" style="text-align: justify">Il secondo orientamento</h2>
<p style="text-align: justify">In contrapposizione a questo primo orientamento se ne è sviluppato un secondo, secondo cui <strong>la contraffazione della patente estera integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen. anche se non ricorrono le condizioni fissate dal codice della strada </strong>perché tale documento consenta al suo possessore di guidare nel territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify">Per questo orientamento la contraffazione di una patente estera, ancorché non validata, è idonea a <strong>ingannare la fede pubblica</strong> non solo per la sua apparente corrispondenza a un documento genuino, ma in quanto il contenuto del titolo abilitativo alla guida contraffatto è rilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio, trattandosi di un certificato dotato di un proprio rilievo giuridico-probatorio sia intrinseco (ai fini della dimostrazione dell’esistenza di quanto in esso contenuto) sia estrinseco (in relazione al potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad altro atto).</p>
<h3 style="text-align: justify">Il disvalore della patente straniera</h3>
<p style="text-align: justify">In altre parole, la patente di guida estera avrebbe – a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti – <em>una propria fisionomia giuridica di validità intrinseca, trattandosi di un atto che anche da solo esiste ed esprime un determinato contenuto, che è poi il contenuto richiesto dalla legge affinché esso, posto insieme agli altri titoli e condizioni necessari per l’abilitazione alla guida, svolga la sua funzione legittimante.</em></p>
<p style="text-align: justify">Per la Cass. n. 35092 del 4 giugno 2014 e Cass. n. 45255 del 27 ottobre 2021, l’autonoma rilevanza giuridica della patente straniera è confermata anche dal diverso disvalore che l’ordinamento riconosce all’ipotesi di guida senza permesso internazionale rispetto a quella di guida senza patente, per come dimostrato dalla differente modulazione della risposta sanzionatoria riservata nel codice della strada alle due fattispecie, integranti autonomi e distinti illeciti.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, per tale orientamento la funzione legittimante alla guida non deve essere confusa con l’<strong>identità del documento giuridico</strong>, la patente di guida, <em>che costituisce, comunque, di per sé, un certificato che esprime un proprio, determinato, contenuto giuridico e probatorio </em>che è riconducibile alla categoria degli atti presi in considerazione dall’art. 477 cod. pen.</p>
<p style="text-align: justify">Dunque, in quest’ottica, è irrilevante l’eventuale difetto delle condizioni di validità ex artt. 135 e 136 cod. strada, non risultando per tale invalidità <em>per tabulas </em>dall’esame dello stesso documento contraffatto, atteso che l’eventuale accertamento da parte del giudice in ordine alla sussistenza di tali condizioni costituirebbe un <em>posterius </em>non incidente sul perfezionamento del reato, che già si sarebbe consumato con la contraffazione o con l’esibizione di un siffatto atto.</p>
<h2 id="sezioni" style="text-align: justify">La decisione delle Sezioni Unite</h2>
<p style="text-align: justify">Dinanzi a questo bivio tra i due orientamenti, con la sentenza in esame le Sezioni Unite sembrano aderire al secondo.</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici, infatti, tutte le pronunce sopra citate non dubitano che <strong>la contraffazione della patente di guida integri in via generale la fattispecie di cui all’art. 477 cod. pen.</strong> Si ritiene dunque che la patente, intesa come atto tipico che abilita alla guida dei veicoli per cui è richiesta, rientri nel novero delle autorizzazioni amministrative, ossia di quella particolare categoria di atti amministrativi la cui adozione rimuove i limiti che sono posti in via generale ed astratta dalla legge all’esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva.</p>
<p style="text-align: justify">Quindi, i giudici evidenziano come entrambi gli orientamenti di cui sopra muovano dall’assunto per cui alla soluzione della controversia debba ritenersi estranea la disciplina del c.d. <strong>falso innocuo</strong>, richiamata invece dal ricorrente. Ovvero, del falso irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio. E che dunque si rileva non idoneo a esplicare gli effetti sulla sua funzione documentale.</p>
<p style="text-align: justify">Ciò premesso, per la soluzione del quesito i giudici invitano a tenere necessario che è bene ribadire il risalente insegnamento della stessa Corte, secondo cui anche gli atti pubblici stranieri ricevono tutela mediante l’incriminazione del falso documentale, purchè <strong>siano idonei a produrre un qualsiasi effetto nell’ordinamento giuridico italiano</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Reato di falso documentale in atti pubblici</h3>
<p style="text-align: justify">Ai fini della configurabilità dei <strong>reati di falso documentale in atti pubblici</strong>, infatti, non dirime la nazionalità dell’autorità che li ha adottati, ma piuttosto l’eventuale riconoscimento agli stessi conferito da parte dell’ordinamento giuridico italiano. È dunque alla funzione documentale dell’atto riconosciuta e incorporata nell’ordinamento interno che viene estesa la tutela penale riservata agli atti emessi dall’autorità pubblica nazionale.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, la sentenza chiarisce come il primo degli orientamenti in conflitto ritenga che la patente extracomunitaria sia classificabile come un’autorizzazione amministrativa ai fini dell’art. 477 cod. pen. solo se ricorrano le condizioni dell’art. 135 cod. strada.</p>
<p style="text-align: justify">Tale affermazione non può però essere condivisa, perché si traduce nella riduzione del riconoscimento della patente alla legittimazione del titolare a condurre un veicolo nel territorio italiano. In tal modo si finisce infatti per elidere il significato dell’atto in sé considerato, che è quello di documentare il conseguimento dell’abilitazione alla guida nel Paese che lo ha rilasciato in accordo con la legislazione nazionale dello stesso e nel rispetto della Convenzione di Vienna.</p>
<p style="text-align: justify">Il riconoscimento internazionale della patente si fonda anzitutto proprio sulla condizione <strong>che i singoli Stati ne autorizzino il rilascio </strong>e solo in seguito alla verifica delle competenze e delle capacità di colui a cui viene consegnata.</p>
<h3 style="text-align: justify">Funzione legittimante della patente</h3>
<p style="text-align: justify">Non va confusa dunque la funzione legittimante alla guida con l’identità dell’atto, che esprime un autonomo contenuto giuridico che è riconducibile alle categorie documentali considerate dall’art. 477 cod. pen. e che prescinde dalle condizioni estrinseche poste dal codice della strada al fine di consentire al suo titolare di condurre un veicolo nel territorio nazionale, essendo pacifico che gli artt. 135 e 1356 cod. strada si applicano solo a chi risultati titolare di una patente di guida effettivamente conseguita in un Paese estero.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, non corrisponderebbe al vero che all’intrinseco significato documentale della patente estera l’ordinamento italiano non riconnetta la produzione di effetti giuridicamente rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify">Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato extracomunitario che circoli in difetto delle ulteriori condizioni che lo legittimano alla guida nel territorio nazionale, infatti, <strong>non viene equiparato al conducente che non abbia mai conseguito il titolo abilitativo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">I commi 8 e 14 dell’art. 135 cod. strada disciplinano infatti in maniera autonoma tale fattispecie, prevedendo sanzioni amministrative più lievi di quelle contemplate dal testo dell’art. 116 cod. strada per colui che conduce un veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida.</p>
<h3 style="text-align: justify">La conversione della patente</h3>
<p style="text-align: justify">Non di meno, prosegue la pronuncia nelle sue ultime parti, l’art. 136 cod. strada permette al titolare della patente extracomunitaria che ha acquisito la residenza in Italia di richiedere e ottenere la conversione della stessa nella corrispondente patente italiana, anche senza sostenere l’esame di idoneità previsto dall’art. 121 dello stesso codice, se ciò è previsto, a condizione di reciprocità di accordi bilaterali con lo Stato che ha emesso il documento.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, appare evidente che la legge italiana riconosce alla patente extracomunitaria proprio la funzione di documentare il suo rilascio in un Paese straniero come presupposto per la determinazione di alcuni effetti giuridici nell’ordinamento interno. Riconoscimento che si rivolge – si legge ancora – alla natura di titolo abilitativo alla guida in genere che il documento esprime, che prescinde dalla sussistenza degli ulteriori presupposti che legittimano il titolare a circolare sulle strade italiane.</p>
<p style="text-align: justify">Quindi, <strong>la patente extracomunitaria deve considerarsi atto tipico ai fini e ai sensi dell’art. 477 cod. pen., </strong>con la conseguenza che la sua contraffazione da parte di un privato, se non grossolana, integra il delitto previsto e punito da tale articolo, in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 482 dello stesso codice.</p>
<h2 id="principio" style="text-align: justify">Il principio di diritto</h2>
<p style="text-align: justify">Si afferma in conclusione il seguente principio di diritto</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale.</em></p>
</blockquote>
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		<title>Taratura autovelox: cosa dice la legge e le pronunce della Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/autovelox-tarato-periodicamente-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte Costituzionale e la taratura degli autovelox &#8211; indice: Il contrasto di giudicati I motivi di ricorso contro gli autovelox In Italia il tema dell&#8217;obbligo di taratura degli autovelox ha sempre determinato un po&#8217; di confusione e, come vedremo, solamente alcune pronunce giurisprudenziali hanno favorito la possibilit&#224; che nel nostro ordinamento venisse fatta un [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Corte Costituzionale e la taratura degli autovelox &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#contrasto"><strong>Il contrasto di giudicati</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>I motivi di ricorso contro gli autovelox</strong></a></li>
</ul>
<p>In Italia il tema dell’<strong>obbligo di taratura degli autovelox </strong>ha sempre determinato un po&#8217; di confusione e, come vedremo, solamente alcune pronunce giurisprudenziali hanno favorito la possibilità che nel nostro ordinamento venisse fatta un po&#8217; di chiarezza.</p>
<p>Una cosa, però, fin da questa premessa, sembra essere pienamente condivisibile: la taratura è un’operazione fondamentale per <strong>garantire la corretta funzionalità dell’apparecchio </strong>che, altrimenti, potrebbe misurare la velocità con valori alterati. Insomma, si finirebbe con il correre il rischio di multare qualcuno che non è in eccesso rispetto ai limiti o, di contro, non sanzionare qualcuno che invece i limiti li ha superati.</p>
<h2>Cos’è e a cosa serve la taratura dell’autovelox</h2>
<p>Prima di procedere oltre in questo nostro approfondimento, ricordiamo come la taratura sia un intervento di natura tecnica che deve essere necessariamente effettuato a cura di ditte autorizzate e certificate presso un centro Accredia o dal costruttore dell’apparecchio.</p>
<p>L’obiettivo della <strong>taratura dell’autovelox </strong>è evidentemente quello di stabilire la corretta funzionalità dell’apparecchio. Può infatti accadere che nel corso del tempo le componenti meccaniche ed elettroniche dell’unità si usurino e si deteriorino, con la conseguenza di rendere indispensabile un controllo periodico. In caso contrario, le misurazioni potrebbero risultare inaffidabili.</p>
<p>Insomma, la taratura è un’operazione effettuata periodicamente e disciplinata da un decreto del Ministero dei Trasporti, che indica in che modo deve essere eseguita la taratura a seconda del modello di apparecchio e del tipo di strada su cui dovrà essere utilizzato lo stesso.</p>
<h2>Cosa dicono i giudici</h2>
<p>La nota sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale ha sancito l&#8217;<strong>obbligatorietà della taratura periodica degli apparecchi per l&#8217;accertamento delle infrazioni inerenti ai limiti di velocità</strong> o, più semplicemente, dei tanto temuti <strong>autovelox</strong>.</p>
<p>La pronuncia ha dunque dichiarato la parziale incostituzionalità dell&#8217;articolo 45 comma sesto del Codice della Strada, nella parte in cui lo stesso articolo non prevede – appunto &#8211; che le apparecchiature per l&#8217;accertamento di tali infrazioni non debbano essere sottoposte <strong>periodicamente a controlli sulla funzionalità e sulla taratura</strong>.</p>
<h2>Il contrasto con la Cassazione</h2>
<p>Questa sentenza <strong>ribalta gli orientamenti</strong> più e meno recenti della <strong>Corte di Cassazione</strong>, che, intervenendo più volte sull&#8217;annosa questione, aveva dichiarato come non dovesse ritenersi necessaria una periodica taratura e sulla funzionalità degli stessi apparecchi e come il difetto di tali controlli non potesse inficiare sulla validità della sanzione amministrativa irrogata.</p>
<p>La Corte di Cassazione aveva infatti più volte messo in rilievo, in una serie di sentenze a decorrere dal 2008, come il difetto nell&#8217;ordinamento di una norma che prevedesse un periodico controllo della strumentazione non potesse rendere parzialmente incostituzionale alcun articolo del Codice della Strada.</p>
<p>La Corte Costituzionale, invece, nelle motivazioni della stessa sentenza nella quale palesa il proprio disaccordo con la Cassazione, chiarisce invece come tali strumenti non possano che necessitare di adeguati controlli periodici, volti a verificarne la taratura ed il mantenimento della funzionalità necessarie, tali da rendere incontrovertibilmente accertata l&#8217;esistenza e la misura delle infrazioni commesse dagli automobilisti. L&#8217;affidabilità di tali strumentazioni deve poter essere controllata dal sanzionato, essendo il diritto alla difesa dello stesso imprescindibile anche in tali circostanze.</p>
<h2>Nuovi motivi di ricorso per le multe da autovelox</h2>
<p>Questo nuovo orientamento, che, seppur avesse già trovato qualche sparuto accoglimento in alcune corti di merito, mai era stato accolto dalla giurisprudenza di legittimità, apre uno spiraglio per gli automobilisti sanzionati.</p>
<p>In base a questa pronuncia di incostituzionalità parziale dell&#8217;articolo 45 comma sesto del codice della strada, <strong>avranno il diritto di far accertare giudizialmente l&#8217;avvenuta taratura</strong> dell&#8217;apparecchio attraverso il quale è stata accertata l&#8217;infrazione di eccesso di velocità nella quale sono incappati. La taratura dell&#8217;apparecchio utilizzato diventa dunque un valido e solido nuovo motivo di ricorso avverso la sanzione amministrativa irrogata, con buone prospettive di giudizio.</p>
<p>Le conseguenze della modifica attuata da tale pronuncia non possono che ritenersi molto rilevanti. Passa ora alle amministrazioni locali il compito di prevedere un&#8217;adeguata taratura delle strumentazioni; in difetto dell&#8217;ottemperamento della stessa le sanzioni elevate agli utenti della strada saranno oggetto di censura da parte delle corti che saranno tenute ad applicare l&#8217;articolo del Codice della Strada così come modificato dalla Consulta. Da auspicarsi inoltre un pronto intervento del legislatore che disciplini le modalità e le cadenze dei controlli periodici e delle tarature da effettuarsi sulle strumentazioni in questione.</p>
<p>Per i sanzionati si apre dunque uno spiraglio che offre qualche possibilità in più per vedere la propria sanzione amministrativa annullata da parte del giudice, ove sia verificato il difetto di una taratura periodica degli <strong>Autovelox</strong> utilizzati; non è tuttavia affatto scontato che alcune amministrazioni locali, tuttavia, già provvedessero alla taratura periodica degli Autovelox in questione. Appare dunque opportuno rivolgersi al proprio avvocato per valutare l&#8217;opportunità sull&#8217;impugnazione di una sanzione amministrativa per <strong>eccesso di velocità</strong>.</p>
<h2>Ogni quanto va fatta la taratura dell’autovelox</h2>
<p>Ma insomma, <strong>ogni quanto va fatta la taratura dell’autovelox</strong>?</p>
<p>Sulla base del principio introdotto dalla Corte Costituzionale, tutte le apparecchiature elettroniche fisse e mobili, presidente dalla pattuglia o funzionanti in automatico, impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, devono essere <em>sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.</em></p>
<p>Più nel dettaglio, la taratura dell’autovelox deve essere effettuata almeno una volta l’anno, documentando l’esito degli stessi interventi in un apposito certificato rilasciato dal soggetto che ha svolto la taratura.</p>
<h2>Come dimostrare che l’autovelox è tarato</h2>
<p>A dimostrare che l’autovelox è sottoposto a una regolare taratura deve essere il Comune o l’organo di Polizia che ha provveduto alla sua installazione, in sede di contestazione da parte dell’automobilista.</p>
<p>Di fatti, nelle ipotesi in cui il soggetto che ricorso contro la contravvenzione sollevi contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio, spetterà al giudice accertare se l’autovelox sia o meno sottoposto alle necessarie verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.</p>
<p>Spetta poi all’amministrazione che ha usato lo strumento fornire in giudizio tutte le prove dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dell’autovelox.</p>
<h2>Multa nulla per mancata taratura dell’autovelox</h2>
<p>Da quanto sopra, e come confermato dalla più recente sentenza n. 21327/2022 da parte della Corte di Cassazione, la <strong>multa può essere nulla per mancata taratura dell’autovelox</strong>. Ma quando?</p>
<p>Ricordiamo in primo luogo che il verbale deve indicare necessariamente in che data è effettuata l’ultima taratura dell’autovelox. Di contro, non vi è alcun obbligo di riportare anche gli estremi del certificato di taratura, né allegare materialmente lo stesso documento al verbale notificato.</p>
<p>Pertanto, se il soggetto che multato contesta la mancanza del certificato di avvenuta taratura periodica, spetterà all’amministrazione produrlo in giudizio, altrimenti il giudice annullerà la multa.</p>
<p>Di fatti, la Corte di Cassazione ha già rammentato che ai fini della validità della multa non è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione del certificato di taratura periodica, indicandone gli estremi. Pertanto, questa informazione può essere omessa nel verbale e, se il soggetto contravvenzionato e che ha proposto ricorso, ne eccepisce l’assegna, spetterà all’amministrazione esibire il certificato che documenta l’operazione svolta nei modi e nei termini di legge.</p>
<h2>Cosa succede se il verbale non riporta la taratura dell’autovelox</h2>
<p>Proviamo dunque a riassumere quello che accade quando si riceve il verbale di contestazione dell’infrazione di eccesso di velocità rilevato mediante autovelox.</p>
<p>Se il certificato riporta le operazioni di taratura, l’automobilista multato è messo nelle condizioni di verificare il rispetto dell’obbligo di taratura da parte dell’amministrazione e dovrà dimostrare l’inaffidabilità dell’autovelox con eventuali altri motivi che dimostrano il suo concreto malfunzionamento.</p>
<p>Se invece il certificato non indicata la data dell’avvenuta taratura, è illegittimo e può essere integralmente annullato, ma solamente se il soggetto contravvenzionato sceglie di ricorrere al giudice eccependo tale mancanza.</p>
<p>Ancora, se il certificato non indica la data dell’avvenuta taratura, è illegittimo e come tale può essere integralmente annullato nel caso in cui il soggetto contravvenzionato abbia fatto ricorso al giudice eccependo tale mancanza. Se invece menziona la data dell’ultima taratura svolta, allora la multa sarà nulla solamente se la taratura indicata risale ad oltre un anno prima della data di rilevamento dell’eccesso di velocità.</p>
<p>Infine, se il certificato indica la data di cui sopra, ma non ci sono gli estremi del certificato di avvenuta taratura, allora l’automobilista che fa ricorso può chiedere all’Amministratore di esibire in giudizio questo documento al fine di verificare se l’operazione sia eseguita regolarmente. Nel caso poi in cui l’Amministrazione non produca in corso di causa il certificato di taratura, allora il giudice annulla la multa con sentenza, altrimenti rigetta il ricorso.</p>
<p>Per una consulenza specifica su una <strong>multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox</strong> chiedi subito una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/consulenza-legale-online/">consulenza legale personalizzata</a>.</p>
<p style="text-align: justify">
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		<title>Sospensione, ritiro e revoca della patente: ecco le differenze</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/sopensione-ritiro-revoca-patente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 07:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il ritiro, la sospensione e la revoca della patente: differenze &#8211; indice: La sospensione Il ritiro La revoca Differenze fra revoca e ritiro Come riavere la patente Fra le sanzioni accessorie pi&#249; comuni presenti nel Codice della Strada, &#232; sempre pi&#249; spesso contemplato il ritiro o la sospensione della patente di guida, e, nei casi [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il ritiro, la sospensione e la revoca della patente: differenze &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#sospensione"><strong>La sospensione</strong></a></li>
<li><a href="#ritiro"><strong>Il ritiro</strong></a></li>
<li><a href="#revoca"><strong>La revoca</strong></a></li>
<li><a href="#revoca-ritiro"><strong>Differenze fra revoca e ritiro</strong></a></li>
<li><a href="#riavere"><strong>Come riavere la patente</strong></a></li>
</ul>
<p>Fra le sanzioni accessorie più comuni presenti nel Codice della Strada, è sempre più spesso contemplato il <strong>ritiro</strong> o la <strong>sospensione</strong> della <strong>patente di guida</strong>, e, nei casi più gravi, la<strong> revoca</strong> della stessa.</p>
<p>Ma quali sono le <strong>differenze tra ritiro, sospensione e revoca della patente di guida</strong>? Sebbene siano erroneamente utilizzati come sinonimi, in realtà questi tre vocaboli hanno significati e conseguenze giuridiche del tutto diverse fra loro.</p>
<p>Nelle prossime righe cercheremo dunque di fare il punto su questo argomento, nel tentativo di fornire chiarezza sugli effetti di queste iniziative.</p>
<h2 id="sospensione">La sospensione della patente</h2>
<p>Cominciamo con il rammentare che la <strong>sospensione della patente</strong> è una sanzione amministrativa accessoria a sanzioni amministrative o penali, irrogata alternativamente dal prefetto, dall&#8217;autorità giudiziaria, anche in caso di procedimento penale, o dalla Motorizzazione civile.</p>
<p>Tra le fattispecie più frequenti in cui è prevista si possono citare, ad esempio, la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/"><strong>guida in stato di ebbrezza</strong></a> oppure l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/autovelox-tarato-periodicamente-corte-costituzionale/"><strong>eccesso di velocità</strong></a> di almeno 40 chilometri orari oltre al limite.</p>
<h2 id="ritiro">Il ritiro della patente</h2>
<p>Il <strong>ritiro della patente </strong>è  disposto dagli agenti del traffico che riscontrino delle <strong>irregolarità</strong> non necessariamente comportanti la sospensione della patente. Questo accade, ad esempio, se è accertato che l&#8217;utente della strada non abbia provveduto al <strong>rinnovo della patente entro il termine previsto</strong>. La patente sarà ritirata immediatamente e trattenuta fino al rinnovo.</p>
<p>Nel caso invece gli agenti accertino una <strong>violazione</strong> del Codice della Strada che comporti la <strong>sospensione della patente</strong> e identifichino chi sia alla guida, provvederanno al ritiro immediato del documento, che sarà trattenuto fino al termine previsto dal provvedimento di sospensione irrogato dall&#8217;autorità competente.</p>
<p>Non si tratta dunque di una sanzione, ma di un provvedimento amministrativo volto a salvaguardare la sicurezza degli altri utenti della strada oppure l&#8217;adempimento degli oneri connessi al superamento dei requisiti di idoneità prescritti dal Codice della Strada.</p>
<h2 id="revoca">La revoca della patente</h2>
<p>Arriviamo così alla revoca della patente, un provvedimento non necessariamente sanzionatorio e dal carattere tendenzialmente permanente. Può in particolar modo essere sanzionatorio, e ha la natura di sanzione accessoria amministrativa, nel caso di commissione di alcuni reati particolarmente gravi, oppure quando l&#8217;utente della strada circoli in spregio ad un provvedimento di sospensione della patente. Quest&#8217;ultimo è senza dubbio il caso meno frequente, sebbene affatto nuovo.</p>
<p><strong>Le conseguenze della revoca della patente sono gravi: l&#8217;utente non sarà più abilitato alla guida. Dovrà quindi riacquistare i requisiti psicofisici nel caso di revoca non sanzionatoria, oppure, quando il provvedimento sia sanzionatorio, riottenere l&#8217;abilitazione alla guida sostenendo nuovamente l&#8217;esame</strong> (dopo almeno due anni dal provvedimento). Quando la revoca è sanzionatoria e l&#8217;utente sostenga positivamente l&#8217;esame di guida sarà considerato a tutti gli effetti un neopatentato.</p>
<p>Tale provvedimento non ha invece natura sanzionatoria quando consegua alla perdita dei requisiti fisici oppure psichici previsti dal Codice della Strada. In questo caso la revoca è sottoposta alla condizione risolutiva che l&#8217;utente rientri in possesso di suddetti requisiti. Capita, per esempio, che la patente sia revocata quando un anziano, affrontando la visita alla commissione medica locale prescritta, non superi i requisiti di idoneità. Ciò avviene quando, ad esempio, abbia parzialmente perso l&#8217;uso della vista o  alcuni requisiti di lucidità atti a garantire la sicurezza degli altri utenti della strada.</p>
<p>Altro ed ultimo caso di revoca della patente è quando l&#8217;utente, sottoposto ad esame di guida di revisione, non lo superi. Questo avviene, ad esempio, quando l&#8217;utente esaurisca tutti i punti della propria patente di guida. Secondo quanto prescritto dal Codice della Strada in questa circostanza, è tenuto a sostenere l&#8217;esame di abilitazione alla guida per il ri-conseguimento della patente.</p>
<h2 id="revoca-ritiro">Differenze fra revoca e ritiro della patente</h2>
<p>Dalle righe di cui sopra dovrebbe essere piuttosto chiaro come la revoca della patente non abbia nulla a che vedere con il ritiro della patente. La prima ha carattere tendenzialmente permanente, correlato alla perdita dei requisiti psicofisici per la guida e, in alcuni casi, sanzionatorio. Il ritiro è invece l&#8217;atto materiale attraverso il quale le forze dell&#8217;ordine o la prefettura trattengono il documento di abilitazione alla guida (la patente) in attesa dell&#8217;esito dei provvedimenti amministrativi o penali che scaturiscano da un procedimento in corso.</p>
<h2 id="riavere">Sospensione della patente: come riavere il documento di guida</h2>
<p>L&#8217;iter per riottenere il titolo abilitativo alla guida varia molto in relazione alle circostanze che hanno determinato il ritiro dello stesso. Ecco per esempio una guida nel caso in cui la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-patente-guida-ebbrezza/"><strong>patente sia stata ritirata</strong></a> per guida in stato di ebbrezza o sotto l&#8217;effetto di stupefacenti.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Martini &#8211; diritto penale</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Constatazione amichevole: cos&#8217;è, quando e come farla &#8211; Una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/constatazione-amichevole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marta123321]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 15:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Constatazione amichevole: cos&#8217;&#232;, quando e come farla &#8211; Indice&#160; Quando farla Cos&#8217;&#232; I vantaggi: il risarcimento diretto Come compilarla Problema: l&#8217;altro non vuole pi&#249; firmare Perch&#233; &#232; comunque utile sottoscrivere la C.A.I. congiuntamente: il valore probatorio I fogli &#8220;secondari&#8221; Trasmissione all&#8217;Assicurazione Quando compilare la Constatazione amichevole Quando si guida un veicolo pu&#242; capitare di essere [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Constatazione amichevole: cos&#8217;è, quando e come farla &#8211; Indice </strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#Quando"><strong>Quando farla</strong></a></li>
<li><a href="#Cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><strong><a href="#Vantaggi">I vantaggi: il risarcimento diretto</a></strong></li>
<li><strong><a href="#Come">Come compilarla</a></strong></li>
<li><a href="#Problema"><strong>Problema: l&#8217;altro non vuole più firmare</strong></a></li>
<li><strong><a href="#valore">Perché è comunque utile sottoscrivere la C.A.I. congiuntamente: il valore probatorio</a></strong></li>
<li><strong><a href="#Fogli">I fogli &#8220;secondari&#8221;</a></strong></li>
<li><strong><a href="#Trasmissione">Trasmissione all&#8217;Assicurazione</a></strong></li>
</ul>
<h2 id="Quando" style="text-align: justify;">Quando compilare la Constatazione amichevole</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando si guida un veicolo può capitare di essere coinvolti in un incidente stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">Indipendentemente da chi ne è responsabile, <span style="text-decoration: underline;">conviene compilare subito la cd. <strong>constatazione amichevole</strong></span> (spesso chiamata anche &#8220;CAI &#8211; Constatazione Amichevole Incidente&#8221; o Modulo Blu) <span style="text-decoration: underline;"><strong>se</strong> sussistono le seguenti <strong>condizioni</strong>:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>l&#8217;incidente non dev&#8217;essere particolarmente grave</strong> (possono esserci lievi lesioni alle persone, ma nel caso di <span style="text-decoration: underline;">incidenti più gravi meglio essere ancor più cauti e chiamare le Autorità</span>);</li>
<li>l&#8217;incidente deve essersi verificato<strong> in Italia</strong>, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;</li>
<li>l&#8217;incidente deve coinvolgere<strong> due o più veicoli</strong>, tuttavia è bene ricordare che il risarcimento diretto non si applica nel caso di urto tra più di due veicoli;</li>
<li>i veicoli coinvolti devono avere targhe identificate ed essere immatricolati e assicurati in Italia (o assicurati con una Compagnia straniera che abbia aderito alla Convenzione CARD &#8211; &#8220;Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto&#8221;);</li>
<li>nell&#8217;incidente deve esserci stato un <strong>urto diretto</strong> tra i due veicoli coinvolti;</li>
<li>i conducenti devono <strong>concordare sulla dinamica dei fatti</strong>.</li>
</ul>
<h2 id="Cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la Constatazione amichevole</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Modulo della Constatazione amichevole viene in genere consegnato dalle Compagnie Assicurative al momento di sottoscrizione della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assicurazioni-franchigia-massimali-premi/">polizza assicurativa</a> (RCAuto). Si tratta di un <strong>modello standard</strong> per la raccolta delle informazioni necessarie a ricostruire la dinamica dell&#8217;incidente e a fornire i dati corretti delle persone coinvolte: è composto da quattro fogli sovrapposti in carta carbone, di modo che compilando il primo si compilino automaticamente tutti e quattro i fogli. Delle quattro copie compilate, ciascun conducente ne terrà per sé due: una da consegnare all&#8217;intestatario della polizza assicurativa (o da tenersi, se è lo stesso conducente) e l&#8217;altra da consegnare all&#8217;assicurazione con cui si è stipulata la polizza relativa all&#8217;auto incidentata.</p>
<p style="text-align: justify;">Si noti che è possibile utilizzare anche un modulo redatto in lingua diversa dall’italiano poiché il documento di constatazione amichevole è valido in tutta l’Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">La Constatazione amichevole (cd. Modulo Blu) costituisce un <strong>accordo tra le parti</strong> (che &#8211; appunto &#8211; concordano sulla dinamica dell&#8217;incidente nei termini in esso descritti, come suggerisce l&#8217;aggettivo &#8220;amichevole&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilizzo della stessa inoltre consente, nella maggior parte dei casi, di accedere facilmente al meccanismo di risarcimento diretto, che presenta svariati vantaggi rispetto alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/procedura-ordina…imento-dei-danni/"><span style="text-decoration: underline;">procedura ordinaria di risarcimento dei danni da sinistro stradale</span></a>.</p>
<h2 id="Vantaggi" style="text-align: justify;">I vantaggi della Constatazione: il risarcimento diretto</h2>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;introduzione nel nostro ordinamento delle norme sul <strong>risarcimento diretto</strong>, il soggetto coinvolto in un sinistro può chiedere la liquidazione del danno direttamente alla propria Compagnia assicurativa, anziché a quella della controparte.</p>
<p style="text-align: justify;">Compilando la Constatazione, oltre a chiarire sin da subito la dinamica dell&#8217;incidente e le responsabilità di ciascuno, si può beneficiare del meccanismo del risarcimento diretto, accorciando così i tempi della procedura di risarcimento. L&#8217;utilizzo di questo modulo pre-stampato infatti,</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">qualora sussistano le condizioni di cui sopra (incidente, con urto diretto, tra due soli veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, e avvenuto in Italia)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">e, nel caso siano derivate lesioni dal sinistro,</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">qualora dette lesioni non determinino un danno grave (superiore al 9% di invalidità permanente),</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">consente l&#8217;attivazione della procedura del risarcimento diretto, la quale <strong>velocizza l&#8217;iter</strong> burocratico che conduce al risarcimento, tendenzialmente <strong>dimezzandone i tempi. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assicurazione, per la precisione, risarcirà i danni al veicolo entro 30 giorni e quelli alle persone entro 45 giorni, quando<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19001&amp;preview=true#tempi"> normalmente i tempi entro cui formulare l&#8217;offerta stabiliti dalla legge</a> sono di 60 giorni nel caso di danni circoscritti ai veicoli, e di 90 giorni nel caso di danni subiti da persone). Proprio per dette ragioni è la procedura di risarcimento più diffusa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Limiti del risarcimento diretto</h3>
<p style="text-align: justify;">Come accennato sopra, tramite questa procedura è possibile chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni, fino a 9 punti di invalidità (cd. lesioni lievi). La stessa è inoltre applicabile anche se su uno dei veicoli coinvolti nell’incidente sono presenti, oltre ai conducenti, altre persone (terzi trasportati) che hanno subìto lesioni, in questo caso anche gravi (oltre i 9 punti). I cd. &#8220;terzi trasportati&#8221; dovranno comparire nel modulo della constatazione amichevole, e potranno poi rivolgersi alla compagnia assicurativa del veicolo che li trasportava.</p>
<p style="text-align: justify;">Il meccanismo del risarcimento diretto non si applica, invece, in caso di danni fisici subìti da passanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Preme specificare che l’assicurazione obbligatoria (che di norma non comprende la cd. polizza kasko) copre contro i danni provocati a terzi (oggetti o persone), nei limiti del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assicurazioni-franchigia-massimali-premi/">massimale</a> previsto dal contratto.<br />
L&#8217;oggetto del risarcimento è rappresentato da tutte le ipotesi coperte dalla polizza; tuttavia, in alcuni casi la compagnia può rifarsi sull’assicurato avvalendosi del diritto di rivalsa. Ciò avviene ad esempio per gli incidenti causati da un conducente che <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/">guidava in stato di ebbrezza</a>, a meno che non sia stata sottoscritta la garanzia opzionale di rinuncia alla rivalsa.</p>
<h2 id="Come" style="text-align: justify;">Come compilare la Constatazione amichevole</h2>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, <strong>bisogna non avere fretta</strong>: la compilazione richiederà circa un&#8217;oretta, ed è importante procedervi con calma, non tralasciando alcun particolare e cercando di fare meno errori possibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta che si è deciso di compilarla, bisogna avere a disposizione (oltre al Modulo stesso della Constatazione):</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i libretti delle auto coinvolte</li>
<li>i certificati delle due assicurazioni</li>
<li>le patenti dei due conducenti e i loro codici fiscali</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Passando ora alla compilazione vera e propria: quali informazioni inserire?</p>
<h3 style="text-align: justify;">Punti 1, 2, 3, 4 e 5: L&#8217;<strong>intestazione</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">L&#8217;intestazione della constatazione amichevole è senz&#8217;altro la parte più semplice: basta scrivere data, ora e luogo dell&#8217;incidente, se ci sono feriti e danni materiali ai veicoli e/o ad altri oggetti, e infine i dati di eventuali testimoni.</li>
<li style="text-align: justify;">Quanto ai testimoni va detto che anche i passeggeri delle auto coinvolte possono essere indicati come tali, ma se ve ne sono di terzi/sconosciuti vale la pena fermarli e chiedere loro se sono disponibili a essere indicati quali testimoni. Nel caso in cui vi siano molti testimoni si possono appuntare i loro nomi anche nella parte alta della constatazione o su due fogli a parte (uno per ciascun conducente/assicurato, che poi si premurerà di fornirne copia all&#8217;Assicurazione).</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Punti 6 e 9: I <strong>dati delle persone coinvolte (</strong>Veicolo A e Veicolo B)</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Il modulo è diviso essenzialmente in tre colonne: due laterali, colorate, denominate &#8220;Veicolo A&#8221; e &#8220;Veicolo B&#8221; ed una centrale (bianca) con delle caselle da barrare a seconda di come si è svolto l&#8217;incidente. É assolutamente indifferente a chi assegnare l&#8217;uno o l&#8217;altro veicolo.</li>
<li style="text-align: justify;">É importante invece prestare attenzione a che all&#8217;inizio, nei rispettivi punti 6 (<em>blu e giallo/veicolo A e B)</em>, siano inseriti i dati dell&#8217;assicurato (dunque non del conducente, ma di chi è intestatario della polizza) mentre solo nei successivi punti 9<em> (blu e giallo/veicolo A e B</em>) i dati del conducente.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Punto 7: I dati del veicolo</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Si tratta di dati presenti del libretto di circolazione dell&#8217;auto (marca e tipo di auto, numero di targa e Stato d&#8217;immatricolazione), quindi è sufficiente aprirlo e cercare nella legenda (che nei libretti di circolazione italiani si trova sul retro del libretto) quanto richiesto. Nel caso non si trovi il libretto (per quanto esso dovrebbe sempre essere tenuto nell&#8217;auto), è possibile anche compilarlo con le informazioni a propria disposizione (marca e modello dell&#8217;auto, così come la targa, si possono ricavare semplicemente guardando la macchina, mentre quanto allo Stato di immatricolazione, tendenzialmente se si tratta di un&#8217;auto italiana comprata in Italia, sarà proprio &#8220;Italia&#8221;) .</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Punto 8: I dati della Compagnia di Assicurazione</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Questa è la parte in cui spesso non si sa cosa scrivere e si teme di sbagliare: in realtà non bisogna far altro che mantenere la calma e leggere con attenzione il certificato di assicurazione, in cui sono presenti tutti i dati richiesti.</li>
<li style="text-align: justify;">L&#8217;unico campo che si può tranquillamente lasciare libero è quello indicato come &#8220;Carta Verde&#8221;: la Carta Verde infatti è il certificato internazionale di assicurazione che garantisce la copertura di danni provocati da piccoli incidenti quando si è alla guida di un veicolo in paesi stranieri, tuttavia se ci si trova in Italia è assolutamente irrilevante che vi sia (e di conseguenza il relativo eventuale numero).</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Punti 10 e 11: I danni ai veicoli</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Al punto 10 bisogna indicare con una freccia il punto d&#8217;urto iniziale sulla sagoma del proprio veicolo (il modello permette di scegliere fra tre tipi di veicoli: moto, auto e furgone; chiaramente bisognerà fare la freccia su quello corrispondente al tipo di veicolo guidato/coinvolto nel sinistro).</li>
<li style="text-align: justify;">Quanto al punto 11, si tratta semplicemente di fornire una descrizione più precisa del danno (es: botta su parafanghi anteriore dx; strisciata su portiera posteriore sx; rottura fanali posteriori dx e sx; &#8230;).</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Punti 12, 13 e 14: Circostanze dell&#8217;incidente, grafico e osservazioni</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Questi punti (unitamente ai punti 10 e 11) sono quelli grazie ai quali le Compagnie Assicurative ricostruiranno la dinamica del sinistro, pertanto bisogna cercare di essere il più precisi possibile.</li>
<li style="text-align: justify;">Con riferimento alla compilazione delle caselle (punto 12), è necessario apporre una croce (x) sulle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell&#8217;incidente e, al termine, indicare il numero totale elle caselle segnate. Occorre selezionare con attenzione ciò che si decide di barrare, poiché nel caso in cui vengano indicate più caselle incompatibili tra loro, si rischia di dar luogo a una ricostruzione contraddittoria (che potrebbe portare &#8211; ad esempio &#8211; le Assicurazioni a qualificare il fatto come concorso di colpa anche nei casi in cui vi erano palesemente &#8220;un responsabile e una vittima&#8221;). Infatti, <strong>in caso di dubbi,</strong> la responsabilità di un incidente stradale viene fatta ricadere su entrambe le parti coinvolte,  presumendosi, fino a prova contraria, che vi sia un <strong>concorso di colpa al 50%.</strong></li>
<li style="text-align: justify;">Il grafico e le osservazioni (rispettivamente punti 13 e 14) servono poi a integrare la descrizione risultante dalle crocette. Pertanto è opportuno cercare di essere il più precisi possibile tanto nel grafico (se si ha a disposizione un foglio, può risultare utile abbozzare un primo disegno su di esso, per poi copiarlo nella sua versione definitiva nel modulo CAI), quanto nelle osservazioni, ove si può fornire una breve descrizione dei fatti.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Punto 15: La firma dei conducenti</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">A riguardo, è bene evidenziare che non si è assolutamente tenuti a firmare la Constatazione se nel compilarla si prende atto che la propria ricostruzione dei fatti è diversa da quella riferita nel Modulo. In tal caso, qualora non si riesca ad arrivare a una versione comune a entrambi i conducenti, è meglio non firmare la constatazione e chiedere l’intervento delle Autorità, in modo che esse possano verbalizzare (e cristallizzare) la versione di ciascuno, nonché procedere ai rilievi sul posto e ad una chiara determinazione dei danni. Si tratta di un&#8217;attività che assumerà particolare rilievo nel caso in cui, successivamente, si finisca per andare in giudizio, stante il valore probatorio privilegiato riconosciuto agli atti pubblici (tra i quali è ricompreso proprio il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18979&amp;preview=true#Verbale">verbale di sinistro</a> redatto da un pubblico ufficiale).</li>
</ul>
<h2 id="Problema" style="text-align: justify;">Problema: l&#8217;altro conducente non accetta di sottoscrivere anch&#8217;egli il modulo</h2>
<p style="text-align: justify;">Esattamente come nel caso appena trattato, anche nell&#8217;eventualità in cui l&#8217;altro conducente si rifiuti sin dall&#8217;inizio di sottoscrivere la constatazione amichevole, sarà opportuno chiamare le Autorità.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, dal momento che per attivare la procedura ordinaria di risarcimento sono necessari i dati delle persone e del veicolo coinvolti, anche in tal caso è opportuno compilare il modulo C.A.I., almeno parzialmente (o se non precisamente il modulo C.A.I., quantomeno vanno annotate su un foglio le medesime informazioni principali).</p>
<h2 id="valore" style="text-align: justify;">Perché è comunque utile sottoscrivere la C.A.I. congiuntamente: il valore probatorio</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>La compilazione della Constatazione amichevole resta comunque caldamente consigliata</strong>, addirittura anche nel caso in cui si sia richiesto l&#8217;intervento delle Autorità. Detto modulo, infatti, se firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, pur non avendo valore di piena prova, <strong>genera una presunzione <em>iuris tantum</em></strong> valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarlo solo fornendo prova contraria (art. 143 co. 2 Codice delle Assicurazioni Private).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta invero di un principio di diritto già pronunciato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, e di recente richiamato con l’<span style="text-decoration: underline;">Ordinanza del 12.11.2020, n. 25468 della Corte, Sezione VI Civile</span>, secondo cui il modulo di constatazione amichevole a doppia firma, se previamente comunicato all’assicuratore in sede stragiudiziale, acquista poi, in giudizio, valore di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute (mentre qualora venga presentato esclusivamente in sede giudiziale, esso avrà mero valore indiziario).</p>
<h2 id="Fogli" style="text-align: justify;">I fogli &#8220;secondari&#8221;</h2>
<p style="text-align: justify;">Prendendo in mano un modulo di Constatazione amichevole ci si rende subito conto che vi è un foglio &#8220;principale&#8221; (che richiede tutte le informazioni sopra esaminate) e <strong>altri due fogli,</strong> uno di fianco al principale (intitolato &#8220;<em>Altre informazioni</em>&#8220;, anch&#8217;esso di colore blu) e l&#8217;altro sul retro (intitolato &#8220;<em>Denuncia di danno responsabilità civile verso terzi</em>&#8220;, che invece è bianco).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di fogli che spesso vengono tralasciati, ma <strong>la cui compilazione è essenziale in caso di danni a terzi</strong> (dunque a feriti &#8211; presenti nelle auto coinvolte o pedoni -, a ulteriori veicoli o a cose). In tale eventualità è sufficiente compilare i fogli con le informazioni richieste, prestando attenzione, nel caso si tratti del retro dei fogli, di compilarlo due vote (una per ciascuna parte), non essendo quella sezione in carta carbone.</p>
<h2 id="Trasmissione" style="text-align: justify;">Trasmissione della Constatazione amichevole all&#8217;Assicurazione</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Tempistiche per la trasmissione della Constatazione amichevole</h3>
<p style="text-align: justify;">Affinché la compilazione della Constatazione amichevole sia efficace, è fondamentale attivare l&#8217;assicurazione tempestivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento normativo è l<span style="text-decoration: underline;">&#8216;art. 1913 del Codice Civile</span>, che al comma 1 recita:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;L&#8217;assicurato deve dare avviso del sinistro all&#8217;Assicurazione o all&#8217;agente autorizzato a concludere il contratto, <strong>entro tre giorni</strong> da quello in cui il sinistro si è verificato o l&#8217;assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l&#8217;avviso, se l&#8217;assicuratore o l&#8217;agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, è possibile che il contratto di assicurazione sottoscritto preveda margini di tempo più lunghi rispetto ai tre giorni previsti dalla legge per la denuncia del sinistro.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Modalità di trasmissione della Constatazione amichevole</h3>
<p style="text-align: justify;">Di norma è possibile provvedere a detta comunicazione:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong>telefonicamente</strong>, chiamando la propria Compagnia Assicurativa (direttamente se si ha il numero della propria sede, altrimenti tramite il call center centrale dell&#8217;Assicurazione) e chiedendo loro come procedere;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>online</strong>, se la Compagnia Assicurativa offre detto servizio tramite web o app;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>recandosi fisicamente presso la sede della propria Assicurazione</strong> (se non si tratta di una Compagnia Assicurativa online; in genere la sede corretta è quella ove sono ubicati gli uffici ove si è sottoscritta la polizza, indicati anche nel certificato di assicurazione) <strong>e consegnando loro una copia</strong> della Constatazione amichevole compilata;</li>
<li style="text-align: justify;">in alcuni casi anche tramite pec, raccomandata o mail, ma si tratta di scelta discrezionale dell&#8217;Assicurazione; nel dubbio, è consigliabile chiamare la propria Compagnia Assicurativa e accordarsi sul metodo più opportuno.</li>
</ul>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-malasanita/">Avv. Bellon – responsabilità professionale e malasanità</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polizze auto: cosa sono franchigia, massimali e premi assicurativi &#8211; guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assicurazioni-franchigia-massimali-premi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 07:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosa sono franchigia, premio assicurativo, massimale e clausole di esclusione &#8211; indice: La franchigia Il premio Il massimale La clausola di esclusione di responsabilit&#224; Le controversie legali legate alle polizze auto o, meglio, ai contratti stipulati con le compagnie assicurative in materia di autoveicoli, e le richieste di supporto di un legale per far valere [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cosa sono franchigia, premio assicurativo, massimale e clausole di esclusione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#franchigia"><strong>La franchigia</strong></a></li>
<li><a href="#premio"><strong>Il premio</strong></a></li>
<li><a href="#massimale"><strong>Il massimale</strong></a></li>
<li><a href="#responsabilita"><strong>La clausola di esclusione di responsabilità</strong></a></li>
</ul>
<p>Le <strong>controversie legali</strong> legate alle polizze auto o, meglio, ai <strong>contratti stipulati con le compagnie assicurative</strong> in materia di autoveicoli, e le richieste di <strong>supporto di un legale</strong> per far valere le proprie ragioni in materia di rimborsi e risarcimenti legate alle <strong>polizze auto</strong>, rappresentano argomenti all&#8217;ordine del giorno per ogni studio legale.</p>
<p>Ciò premesso, di seguito riportiamo alcuni brevi approfondimenti che possono risultare utili per un supporto sulle polizze auto, a beneficio di tutti i neofiti su questo argomento e, in generale, di chi vuole saperne di più sulla struttura delle polizze auto e delle loro caratteristiche più rilevanti.</p>
<p>In particolare, al momento della stipula di un contratto di assicurazione sull’auto, è importante valutare con attenzione la presenza dei termini che sotto riportiamo brevemente e gli importi che ne derivano.</p>
<h2 id="franchigia">La franchigia nelle polizze auto</h2>
<p>Cominciamo con il primo termine, la <strong>franchigia</strong>. Quando si parla di <strong>franchigia, ci si riferisce </strong>principalmente a una parte di rimborso che grava sull&#8217;assicurato o, se si preferisce, alla parte di risarcimento che non viene erogata dalla propria compagnia assicurativa poiché non supera un limite minimo previsto contrattualmente.</p>
<p>Contrariamente a quanto molti pensano, infatti, in caso di sinistro non sempre la compagnia assicurativa interviene a rimborsare il danneggiato per l’importo accertato in sede di quantificazione del pregiudizio economico.</p>
<p>Ecco perché, al momento della stipula del contratto, è fondamentale soffermarsi sulla presenza di questa clausola e sulla sua indicazione: con essa si stabilisce infatti che il danno debba essere risarcito a terzi coinvolti direttamente dall&#8217;assicurato.</p>
<h3>Franchigia si o franchigia no</h3>
<p>Naturalmente, esistono con frequenza delle condizioni in cui l&#8217;assicurato può richiedere comunque l&#8217;intervento dell&#8217;assicurazione e sarà poi quest’ultima a rivolgersi all&#8217;assicurato per il recupero delle somme dovute e versate a terzi coinvolti in un sinistro. La presenza di questa clausola viene generalmente chiamata azione di regresso.</p>
<p>Infine, si tenga conto che quando si parla di franchigia, si suole definire la presenza di alcuni limiti al di sotto dei quali il risarcimento sarà sempre a carico dell&#8217;assicurato, senza che la compagnia assicurativa sia chiamata a intervenire per sopperire a questo inconveniente.</p>
<p>Per certi versi, dunque, <strong>la franchigia è definibile come l’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell’assicurato</strong>, con la conseguenza che i danni che hanno un importo inferiore alla franchigia rimarranno integralmente a carico dell’assicurato.</p>
<h3>Cosa avviene di solito</h3>
<p>La maggior parte delle compagnie assicurativa introduce con frequenza questo tipo di clausola nei propri contratti, chiamandola alternativamente come franchigia o come <em>minimo</em>, e stabilisce una franchigia diversa a seconda della prestazione.</p>
<p>Per esempio, il contraente troverà indicate delle franchigie diverse a seconda di incendio e furto, o atti vandalici, o kasko. E per quanto concerne la copertura sulla responsabilità civile?</p>
<p>In questo caso non sempre la franchigia è presente, ma il richiedente potrà pur sempre domandarla, chiedendo quindi alla propria compagnia assicurativa di inserirla in contratto, con la previsione di un importo minimo a suo carico anche per i danni causati a terzo. In questo modo il contraente potrebbe beneficiare di una riduzione del premio sull’assicurazione ma, di contro, dovrà sopportare il rischio di essere esposto con il proprio patrimonio personale al risarcimento dei danni verso terzi.</p>
<h3>Esempio di franchigia</h3>
<p>Per comprendere in maniera ancora più chiara che cosa sia la franchigia e come operi all’interno di un contratto di assicurazione auto, cerchiamo di elaborare un piccolo esempio.</p>
<p>Immaginiamo che per un determinato sinistro il contratto preveda un massimale di assicurazione pari a 5.000.000 euro, con una franchigia di 200 euro.</p>
<p>Ipotizziamo dunque che il danno determinato con colpa sia pari a 5.000 euro. In questo caso l’indennizzo al terzo da parte della compagnia sarà pari a 5.000 euro, ma questa somma non verrà addebitata interamente al patrimonio della compagnia, che invece interverrà in prima persona per 4.800 euro (ovvero, l’ammontare del danno detratta la franchigia), lasciando invece la franchigia (200 euro) a carico dell’assicurato.</p>
<p>Di norma il meccanismo del pagamento del risarcimento del danno a terzi prevede che la compagnia assicurativa eserciti l’azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato dopo aver liquidato il danno al terzo danneggiato.</p>
<h2 id="premio">Il premio assicurativo nelle polizze auto</h2>
<p>Il <strong>premio assicurativ</strong><strong>o</strong> è il corrispettivo versato dall&#8217;assicurato all&#8217;assicuratore. Se ad esempio la polizza assicurativa per la responsabilità civile dell&#8217;auto prevede un premio di 1.000 euro vuol dire che l&#8217;assicurato dovrà versare alla compagnia assicurativa suddetto importo per ricevere le coperture previste.</p>
<p>Nell&#8217;ambito della copertura assicurativa per la responsabilità civile per la circolazione di veicoli il premio assicurativo è annuale ma, nella prassi, è spesso possibile suddividere il premio in due rate semestrali.</p>
<p>Attenzione, però: questo non vuol dire che esistano due premi distinti, ma un unico premio frazionato in due rate. Solitamente la rateizzazione del premio (unico) comporta il versamento di un importo complessivo maggiore a titolo di interesse.</p>
<h2 id="massimale"><strong>I massimali nelle polizze auto</strong></h2>
<p>Tra gli aspetti più importanti da valutare al momento della stipula di un contratto di assicurazione ci sono sicuramente i <strong>massimali</strong>.</p>
<p>Il massimale indica infatti il valore massimo coperto per danni provocati a terzi o ad oggetti. E&#8217; importante verificare l&#8217;indicazione degli importi che possono variare di molto: spesso i premi non variano proporzionalmente rispetto al valore del massimale assicurato, anche in considerazione del fatto che risarcire dei danni al di sopra di una certa entità appare statisticamente improbabile per l&#8217;assicurazione. In Italia i valori relativi ai massimali minimi sono previsti per legge e sono differenziati a seconda che si riferiscano a danni a persone o cose.</p>
<h2 id="responsabilita">Le esclusioni di responsabilità nelle polizze auto</h2>
<p>Parliamo infine di <strong>esclusioni dalle responsabilità</strong>. Ogni contratto assicurativa contiene delle esclusioni, si tratta di responsabilità che la compagnia non copre.</p>
<p>Ad esempio, per quanto riguarda le polizze auto, i più comuni, e naturalmente comprensibili sono, i danni causati <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/"><strong>per guida in stato di ebrezza</strong></a>, trasporti non consentiti, conducente non abilitato. E&#8217; buona norma verificare i limiti e valutare prima di ogni contratto le reali esigenze.</p>
<h2>Trasferimento della polizza auto ad altro veicolo</h2>
<p>Con l’occasione di questo breve approfondimento sulla polizza auto, ricordiamo anche che i termini contrattuali di cui sopra possono essere oggetto di trasferimento da un veicolo ad un altro.</p>
<p>Tuttavia, il trasferimento della polizza auto ad altro veicolo e, di conseguenza, il trascinamento delle precedenti condizioni alla nuova (con evidente adeguamento a seconda delle caratteristiche del nuovo veicolo assicurato) è ammesso esclusivamente in alcune situazioni stabilite dal contratto di assicurazione e, generalmente:</p>
<ul>
<li>Vendita</li>
<li>Consegna in conto vendita</li>
<li>Furto</li>
<li>Demolizione</li>
<li>Esportazione definitiva del veicolo assicurato.</li>
</ul>
<h2>Guida del veicolo e polizze auto</h2>
<p>Molti automobilisti si domandano se il contratto assicurativo sul veicolo copra qualsiasi situazione di sinistro, anche se alla guida del veicolo non sia presente il contraente.</p>
<p>La risposta è tendenzialmente positiva, considerato che la generalità dei contratti assicurativi auto non prevedono la guida esclusiva. Ne consegue che il proprietario dell’auto potrà far guidare il veicolo a qualsiasi altro soggetto e godere sempre dell’assicurazione di responsabilità civile.</p>
<p>Dunque, le condizioni di franchigia e massimali, così come le clausole di esclusione, non subiranno variazione.</p>
<p>Se tuttavia nel contratto viene specifica la <em>guida esperta</em>, allora le cose potrebbero cambiare: per i sinistri determinati da un guidatore di età inferiore a quanto previsto all’interno delle condizioni contrattuali, infatti, il contraente potrebbe essere chiamato a rimborsare una franchigia supplementare.</p>
<h2>La decorrenza della polizza auto</h2>
<p>Un altro concetto fondamentale nei contratti di assicurazione auto è quello della decorrenza.</p>
<p>La <strong>decorrenza della polizza auto </strong>è la data a partire dalla quale l’assicurazione diventa effettiva. Di norma la decorrenza coincide dalle ore 24 della maggiore tra la data di decorrenza richiesta dal cliente, la data del pagamento del premio e la data di ricezione della documentazione richiesta per la stipula del contratto di assicurazione.</p>
<h2>La copertura a primo rischio assoluto nelle polizze auto</h2>
<p>Sempre in merito alle possibili clausole assicurative che è possibile trovare nei contratti assicurativi auto, un cenno è certamente attribuibile alla copertura a primo rischio assoluto, una forma di indennizzo secondo cui la compagnia assicurativa si impegna a coprire il danno verificatosi fino al valore assicurato, anche se quest’ultimo è inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (ovvero, al valore assicurabile).</p>
<p>Si tratta dunque di una formula contrattuale che è in contrapposizione a quella proporzionale, per la quale quando il valore di un bene assicurato è superiore a quello di chiarato in contratto, l’assicuratore risarcisce il danno proporzionalmente alla somma assicurata e al valore reale dell’oggetto.</p>
<h2>Bonus Malus nelle polizze auto</h2>
<p>Franchigia, massimali e clausole di esclusione non impattano sul meccanismo Bonus Malus che, invece, è un sistema premiale che tende a riconoscere migliori condizioni di premio assicurativo  agli automobilisti più virtuosi che, proprio per il loro comportamento corretto alla guida, in grado di non determinare sinistri con colpa, possono fruire di un premio più basso, a parità di altre condizioni, rispetto a quello a cui sono sottoposti gli automobilisti che hanno invece un merito assicurativo minore.</p>
<p>Il sistema Bonus Malus è dunque una delle principali forme di personalizzazione dell’assicurazione RC auto, i cui principi di funzionamento si basano proprio sulla maggiore o minore propensione a provocare incidenti con colpa.</p>
<p>Sulla base di questo tipo di sistema, alla scadenza annuale del contratto assicurativo si verificherà la variazione del premio applicato all’atto della stipula in rapporto agli eventuali sinistri che abbiano dato luogo a pagamenti nel corso di un determinato periodo di tempo, chiamato <em>periodo di osservazione</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incidente stradale e concorso di colpa: serve la prova anche senza impatto</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/incidente-stradale-concorso-colpa-impatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 07:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=121</guid>

					<description><![CDATA[<p>La presunzione di concorso di colpa nell&#8217;incidente stradale senza impatto &#8211; indice: L&#8217;articolo 2054 La decisione della Corte Con sentenza n&#176; 18337 del 31 luglio 2013, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione civile si &#232; espressa su un tema sempre molto dibattuto in materia di sinistri, il concorso di colpa in incidente stradale.&#160; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La presunzione di concorso di colpa nell&#8217;incidente stradale senza impatto &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#articolo"><strong>L&#8217;articolo 2054</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione della Corte</strong></a></li>
</ul>
<p>Con <strong>sentenza n° 18337 del 31 luglio 2013</strong>, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione civile si è espressa su un tema sempre molto dibattuto in materia di sinistri, il <strong>concorso di colpa in incidente stradale. </strong></p>
<p>Il caso fa particolare riferimento ad un incidente stradale che ha previsto il coinvolgimento di un motociclista. Questi, asseritamente, per evitare di impattare con un auto doveva porre in essere una manovra improvvisa a cui conseguiva un incidente con diverse lesioni e danni fisici.</p>
<p>Il coinvolgimento dell&#8217;auto nell’incidente non è tuttavia stato provato con le prove testimoniali assunte nel giudizio arrivato in Cassazione né con altre prove inerenti al coinvolgimento dell&#8217;autoveicolo non impattante.</p>
<h2 id="articolo">Il concorso di colpa in un incidente stradale</h2>
<p>Prima di occuparci nel dettaglio dello svolgimento del processo, ricordiamo come si parli di <strong>concorso di colpa in un incidente stradale </strong>se il sinistro avviene per responsabilità di entrambi i conducenti (o più di due, se il sinistro ne ha coinvolti in tale numero).</p>
<p>Si parla peraltro di concorso di colpa anche se la responsabilità non è alla pari tra tutti i soggetti coinvolti, ma è divisibile con una quota di colpevolezza che è diversa per ogni automobilista. Nel primo caso di parla di <strong>concorso di colpa paritario</strong>, mentre nel secondo caso di parla di <strong>concorso di colpa effettivo</strong>.</p>
<h3>Il concorso di colpa paritario</h3>
<p>Ciò premesso, si parla di concorso di colpa paritario quando l’incidente accade per responsabilità parimenti imputabili a tutti i conducenti coinvolti.</p>
<p>Come vedremo quando riporteremo il tenore letterale della normativa in vigore, è questa la “base” di partenza per ogni sinistro con il concorso di colpa, salvo che non intervenga una prova contraria.</p>
<p>Peraltro, questa tipologia di concorso di colpa si applica non solamente se i guidatori sono riconosciuti responsabili dell’incidente al 50%, o si accordano in questo modo, bensì anche quando si riscontra l’impossibilità di definire con esattezza la dinamica di una collisione tra due o più vetture.</p>
<p>Insomma, se neppure l’intervento dei periti o di un giudice riesce a individuare il responsabile assoluto o con vari gradi di responsabilità, la legge prevede che si stabilisca un concorso di colpa paritario, definito pertanto in via presuntiva.</p>
<h3>Il concorso di colpa effettivo</h3>
<p>Le cose cambiano, evidentemente, nelle ipotesi di <strong>concorso di colpa effettivo</strong>. Di ciò si parla se in seguito ai rilievi e all’accertamento delle dinamiche dell’incidente, la responsabilità non risulta suddivisa in parti uguali.</p>
<p>Per esempio, dalle analisi, dai rilievi e dagli accertamenti effettuati potrebbe emergere che la responsabilità sia suddivisa tra i due automobilisti nella percentuale del 60% e del 40%, uscendo pertanto dal perimetro di colpa paritario.</p>
<p>Si noti che è questa, nella prassi dei casi, la modalità di concorso di colpa che si riscontra più diffusamente rispetto alla paritaria, visto e considerato che è ben più frequente il caso in cui un conducente sia responsabile un po&#8217; più degli altri.</p>
<h3>Chi paga i danni in caso di concorso di colpa</h3>
<p>A questo punto è piuttosto chiaro comprendere che se c’è un incidente stradale con concorso di colpa, ogni conducente dovrà risarcire l’altro o gli altri per la percentuale pari alla propria responsabilità, rispetto al totale dei danni provocati dallo scontro.</p>
<p>Dunque, nel caso di concorso di colpa paritario, la percentuale di responsabilità sarà sempre del 50% tra i due automobilisti, con la conseguenza che a ciascuno degli automobilisti spetterà un rimborso solo per la metà del danno subito, indipendentemente dall’ammontare dello stesso.</p>
<p>Nel caso in cui invece il concorso di colpa accertato sia di tipo effettivo, allora ognuno pagherà sulla base della propria responsabilità.</p>
<h3>Concorso di colpa e bonus malus</h3>
<p>In tal proposito ricordiamo anche come con l’intervento della legge Bersani del 2007, il concorso di colpa paritario non faccia scattare la formula del bonus malus. Pertanto, per i conducenti per cui viene accertato un concorso di colpa paritario non vi è alcuna conseguenza sulla classe di merito e, conseguentemente, sull’importo della polizza RC Auto.</p>
<p>Di contro, colui che ha la responsabiità principale nel concorso di colpa subirà un incremento di due classi di merito.</p>
<h3>Il concorso di colpa del danneggiato</h3>
<p>Infine, può essere utile – prima di occuparsi in maniera specifica del caso in esame – ricordare che un’ipotesi particolare riguarda il <strong>concorso di colpa del danneggiato</strong>, una situazione che si verifica nel momento in cui in un sinistro, pur accertandosi la responsabilità totale di uno dei conducenti coinvolti, l’altro guidatore (danneggiato) si sia reso comunque protagonista di un comportamento colposo senza cui avrebbe probabilmente potuto evitare il sinistro.</p>
<p>Tra i casi più diffusi vi è per esempio il caso di un conducente che non rispetta le precedenze finendo con l’impattare con un’altra auto, il cui conducente sarà facilmente qualificato come danneggiato, ma che potrebbe essere chiamato in causa nel concorso poiché distratto dal cellulare.</p>
<h2><strong>L&#8217;articolo 2054 c.c. sulla presunzione di concorso di colpa si applica anche senza impatto?</strong></h2>
<p>Tornando alla sentenza, nei due gradi di giudizio le richieste del motociclista sono state rigettate in quanto, a seguito dell&#8217;incidente, i giudici non avevano ravvisato alcun elemento che poteva confermare il motivo della caduta.</p>
<h3>L&#8217;art. 2054 c.c.</h3>
<p>Nel valutare il caso, la Cassazione ha tenuto conto del disposto dell&#8217;<strong>art. 2054 del codice civile, </strong>rubricato <em>Circolazione dei veicoli</em>, secondo cui</p>
<blockquote><p>Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.</p>
<p>Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.</p>
<p>Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l&#8217;usufruttuario o l&#8217;acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.</p>
<p>In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.</p></blockquote>
<p>Sulla base di ciò, la Cassazione precisa come <strong>il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire danni a cose e persone</strong> se non è in grado di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare di produrre il danno.</p>
<h3>La presunzione del concorso</h3>
<p>Per la Cassazione, il presunto concorso si applica anche nel caso in cui non ci sia impatto con il veicolo. La presunzione tuttavia si applica soltanto nella circostanza in cui è provato un concorso come tale: in difetto dunque di una collisione fra veicoli dovrà essere provato che il veicolo &#8220;<em>che non abbia impattato</em>&#8221; abbia partecipato in qualche modo all&#8217;incidente.</p>
<p>Nel caso in cui non vi sia un impatto fra veicoli l&#8217;onere della prova del coinvolgimento del veicolo non impattante sarà a carico del primo. A questo punto sarà compito del giudice graduare la responsabilità dei veicoli rispettivamente coinvolti in base a quanto stabilito dall&#8217;articolo 2054 del codice civile.</p>
<p>La presunzione di cui all&#8217;articolo 2054 dunque <strong>opererà soltanto nel caso in cui sia previamente accertato il coinvolgimento di entrambi i veicoli</strong>, ma, con riferimento a detto coinvolgimento in difetto di una vera e propria collisione non potrà operare alcuna presunzione.</p>
<p>Il motociclista non aveva dimostrato gli elementi di colpa necessari a vincere la presunzione di concorso di cui all&#8217;articolo 2054 del codice civile. Gli elementi emersi nella fase istruttoria erano peraltro tutti sfavorevoli al ricorrente motociclista.</p>
<h2 id="decisione">La decisione della Corte di Cassazione</h2>
<p>La Corte ha colto l&#8217;occasione per entrare anche nel merito della valutazione ai sensi dell&#8217;articolo 232 del codice di procedura civile del silenzio di un testimone.</p>
<p>Sebbene il silenzio di un testimone non possa più essere interpretato come una &#8220;confessione fittizia&#8221; è sufficiente ad indirizzare liberamente il convincimento del giudice con riferimento alla decisione da prendere. A livello processuale il giudice dovrà tenere conto di tutti gli elementi emersi nella fase istruttoria per esprimersi. Nel caso oggetto del giudizio non c&#8217;era alcun elemento a sfavore dell&#8217;automobilista non impattante. Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso del motociclista impattante.</p>
<p>Per la Cassazione non c&#8217;era infatti alcun nesso causale tra la guida dell&#8217;automobilista e la caduta del motociclista. Sono così confermate le decisioni del Tribunale e della Corte d&#8217;Appello.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Semaforo rosso: multa per passaggio auto e contestazione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/multa-semaforo-rosso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 07:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Multa per passaggio con il semaforo rosso: quando la contestazione immediata &#8211; indice: Contestazione immediata Il Codice della strada Il T-Red La sentenza della Cassazione del 17 Novembre 2009, n&#176; 24248/2009&#160;stabilisce che le multe per violazioni del codice della strada rilevate con semafori ad attivazione laser, sono nulle senza una notifica immediata da parte del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/multa-semaforo-rosso/">Semaforo rosso: multa per passaggio auto e contestazione</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multa per passaggio con il semaforo rosso: quando la contestazione immediata &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#contestazione"><strong>Contestazione immediata</strong></a></li>
<li><a href="#cds"><strong>Il Codice della strada</strong></a></li>
<li><a href="#tred"><strong>Il T-Red</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>La sentenza della Cassazione del 17 Novembre 2009, n° 24248/2009 </strong>stabilisce che le<strong> multe</strong> per violazioni del codice della strada<strong> rilevate con semafori ad attivazione laser</strong>, sono <strong>nulle senza una notifica immediata da parte del vigile. </strong>Tale sentenza interpreta in modo innovativo e restrittivo l&#8217;articolo 384 del Codice della Strada ove prevede che il difetto della contestazione immediata da parte dell&#8217;autorità di Polizia non renda la sanzione illegittima soltanto in alcuni limitati casi che prenderemo meglio in analisi nel prosieguo.</p>
<h2 id="contestazione">La contestazione immediata: quando è necessaria la presenza del vigile</h2>
<p style="text-align: justify;">In molte città italiane, soprattutto nei tempi più recenti, sono stati installati semafori intelligenti dotati di sensori che fanno scattare la luce rossa all&#8217;arrivo di un&#8217;auto che supera i limiti di velocità, i cosiddetti <strong>T-red</strong>. Tali semafori sono attrezzati per rilevare automaticamente il passaggio dell&#8217;automobilista o motociclista con il semaforo rosso, a cui segue l&#8217;elevazione della sanzione amministrativa prevista dal relativo articolo 146 del Codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza della Cassazione qui presa in esame, fa particolare riferimento alla notifica immediata della multa e a quanto previsto dall&#8217;<strong>articolo 384 del codice della strada</strong> che esclude l&#8217;obbligo di contestazione immediata solo in caso di <strong>attraversamento di un incrocio</strong> con semaforo su luce rossa. Tale articolo è evidentemente volto alla tutela del traffico e della sicurezza tanto degli utenti della strada quanto delle stesse forze di polizia. Nel caso oggetto del giudizio della Cassazione n°24248/2009, non essendo presente incrocio o intersezione, <strong>si sarebbe dovuta prevedere la contestuale presenza del vigile per la contestazione dell&#8217;infrazione e la contestuale elevazione della contravvenzione.</strong></p>
<h2 id="cds">Il codice della strada e le possibilità di contestazione e ricorso davanti al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Il sopra citato articolo 384 del codice della strada in riferimento al passaggio di un incrocio od una intersezione distingue universalmente cinque casi in cui è individuata ed ammessa l&#8217;<strong>impossibilità di una contestazione immediata</strong>.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Il primo caso è quello riferito dallo stesso testo normativo, quello della <strong>presenza e attraversamento di un incrocio.</strong></li>
<li style="text-align: justify;">Segue il caso di <strong>sorpasso in curva.</strong></li>
<li style="text-align: justify;">Il terzo caso è quello di violazione da parte di un funzionario o agente a bordo di <strong>un mezzo di trasporto pubblico</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">Il quarto quello di <strong>accertamento dell&#8217;illecito con apparecchi di rilevamento</strong> che indicano il tempo e la distanza dal posto.</li>
<li style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;accertamento operato in<strong> assenza del trasgressore</strong> e del proprietario del veicolo.</li>
</ul>
<h2 id="tred">Il T-red e la validità dell&#8217;accertamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Oltre alla <strong>sentenza del 17 Novembre 2009, n° 24248/2009, </strong>la Cassazione è ritornata sull&#8217;argomento nella <strong>sentenza 21605/11 </strong>che fa riferimento all&#8217;omologazione dei documentatori fotografici, cosi come previsto dal <strong>decreto legge 151 del 2003. </strong>Tale norma prevede infatti che le multe inflitte al passaggio ad un incrocio con semaforo rosso, devono essere ritenute valide anche in assenza di agenti sul posto ove siano installati apparecchi omologati idonei a funzionare anche senza la presenza di agenti di polizia. L&#8217;apparecchio per il rilevamento deve però essere in questo caso espressamente omologato per il rilievo delle infrazioni in difetto della presenza dell&#8217;agente di polizia. Il caso preso in considerazione faceva riferimento ad una sentenza del Tribunale di Pistoia. Nelle foto scattate all&#8217;automobilista dall&#8217;<strong>apparecchio T-Red l&#8217;attraversamento con semaforo a luce rossa </strong>era confermato dai valori cronometrici riportati sulla foto.</p>
<h3>Dopo quanto temo arriva la multa per passaggio con il semaforo rosso</h3>
<p>Stando a quanto previsto dalla legge, la contravvenzione emessa a carico dell’automobilista che è passato con il semaforo rosso deve arrivare al proprio domicilio eletto entro il termine di 90 giorni dall’avvenuto accertamento dell’infrazione.</p>
<p>Il termine di cui sopra si calcola con la decorrenza pari al giorno successivo alla violazione, fatta eccezione per i giorni festivi. Per quanto riguarda le modalità di invio, la contravvenzione è da ritenersi nulla nel caso in cui sia spedita entro tale termine. Pertanto, se l’automobilista riceve una contravvenzione oltre i termini e ritiene dunque di essere nella parte della ragione, potrà fare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione o al Prefetto entro 60 giorni dallo stesso termine.</p>
<h3>Multa per passaggio con il semaforo rosso: telecamera da segnalare o no?</h3>
<p>Come abbiamo visto nelle scorse righe, l’infrazione per il passaggio con il semaforo rosso può essere intercettata sia dal personale delle forze dell’ordine sia dalle telecamere posizionate sui semafori. Ma in questo caso è necessario che la telecamera sia segnalata o non è necessario?</p>
<p>Ebbene, contrariamente a quanto avviene con gli autovelox, le telecamere poste sui semafori non devono necessariamente essere segnalati, non sussistendo uno specifico obbligo per l’organo accertatore. Analogamente, non viene disposto come la telecamera debba necessariamente essere collocata in posizione facilmente visibile, con la conseguenza che può ben essere nascosta dal semaforo stesso.</p>
<p>Insomma, le regole sono evidentemente molto diverse da quelle dell’autovelox: <strong>non vi è alcun obbligo di segnalare la presenza della telecamera sul semaforo</strong> né è necessario che la telecamera sia ben visibile.</p>
<h2>Come funziona la multa per il passaggio con il semaforo rosso</h2>
<p>Ma come avviene la multa per il passaggio con il semaforo rosso? In che modo la telecamera posizionata sul semaforo è in grado di intercettare l’automobilista poco provvidente, che sia passato mentre il semaforo scatta da giallo a rosso o, ancora peggio, quando è già completamente rosso?</p>
<p>Il merito – se così si può dire – è del dispositivo Photored presente nella telecamera sincronizzata con il semaforo, che scatta immediatamente la fotografia nel caso in cui l’automobilista non sia fermo prima della linea trasversale di arresto nel momento in cui scatta il semaforo rosso.</p>
<p>Attenzione, però. Tecnicamente questa evidenza non è necessaria affinché sia emessa la multa. Per far scattare la sanzione è infatti necessario che una seconda immagine mostri il veicolo al centro dell’incrocio e che in entrambe le immagini sia presente la targa del veicolo in buona evidenza.</p>
<p>Delle due immagini, la prima dovrà riferirsi all’istante in cui il veicolo supera la linea di arresto posizionata in corrispondenza del semaforo, mentre la seconda dovrà riportare il veicolo dopo che questo ha attraversato per intero la linea semaforica, trovandosi al centro dell’intersezione, con buona evidenza della targa.</p>
<p>Ancora, affinché questo materiale possa costituire elemento utile per far scattare la multa è necessario che ogni fotografia mostri chiaramente la data e l’ora dell’avvenuta infrazione, oltre al lasso di tempo intercorso dal momento in cui è scattato il semaforo rosso. In alternativa, il dispositivo Photored può essere stato regolato per attivarsi dopo un determinato tempo dal rosso.</p>
<h3>I fotogrammi</h3>
<p>In tal proposito precisiamo anche un altro fattore molto importante nella corretta comprensione di questo tema: il legislatore nei suoi provvedimenti normativi non ha mai indicato con precisione quanto tempo debba trascorrere tra il primo e il secondo fotogramma, elementi che – come abbiamo visto qualche riga fa – sono tutti necessari per far scattare la multa.</p>
<p>Tuttavia, anche in questo caso – come spesso avviene a colmare le lacune del legislatore – ci ha pensato la Corte di Cassazione ad apportare i necessari chiarimenti, affermando che</p>
<blockquote><p><em>L’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora</em>.</p></blockquote>
<p>Infine, sempre in riferimento alle caratteristiche del Photored, strumento fondamentale per permettere di comminare le sanzioni per il passaggio con il semaforo rosso, ricordiamo che in diverse occasioni il giudice ha confermato che anche questo dispositivo deve essere omologato e tarato, in misura non dissimile a quanto già avviene per gli autovelox.</p>
<p>Dunque, come già avviene per tutti gli apparecchi elettronici che oggi sono in grado di rilevare le infrazioni sulla rete stradale e autostradale nazionale, come gli autovelox e i tutor, anche il Photores deve essere oggetto di un procedimento di omologazione e di collaudo prima della sua messa in funzione. Non solo: si rende anche necessario, cono una periodicità pari ad almeno una volta all’anno, che il Photored sia soggetto a una taratura utile per garantire nel tempo la sua efficienza e colmare eventuali deficit di funzionalità.</p>
<p>In ogni caso, i documenti relativi all’omologo e alla taratura del dispositivo devono essere sempre posti a disposizione dell’utente qualora l’automobilista ne faccia richiesta al fine di accertare che la contravvenzione subita sia legittima.</p>
<h2>Multa semaforo rosso: quanto deve durare il giallo?</h2>
<p>Una delle lamentele più frequenti da parte degli automobilisti che hanno subito una multa perché sono passati con il semaforo rosso è quella della scarsa <strong>durata del semaforo giallo</strong>.</p>
<p>Ora, considerato che c’è molta confusione in questa materia, è bene soffermarsi almeno brevemente sul tema per chiarire <strong>quanto deve durare il semaforo giallo </strong>e in che modo è possibile comprendere se si siano o meno rispettati i termini di legge o, ancora, se ci sia o meno una durata minima del giallo.</p>
<p>L’argomento non è certo privo di interesse. Se infatti è possibile attraversare l’incrocio in quella fase intermedia che sussiste tra il semaforo verde e il semaforo rosso, o almeno è possibile se si è già in prossimità dell’incrocio e lo si deve liberare o una frenata improvvisa potrebbe essere pericolosa per i veicoli che seguono, è anche vero che può capitare che la durata del semaforo giallo sia talmente breve da rendere impossibile attraversare l’incrocio senza essere interessati da una multa perché è appena scattato il rosso.</p>
<p>Insomma, la durata del semaforo giallo dovrebbe essere sufficiente per garantire al conducente di liberare in tutta sicurezza l’incrocio, evitando pericoli per sé e per gli altri.</p>
<h3>Il tempo minimo</h3>
<p>Tuttavia, se il semaforo giallo dura troppo poco, il conducente che già si accinge ad attraversare un incrocio potrebbe rischiare di essere in contravvenzione.</p>
<p>Chiarito ciò, sottolineiamo come il Codice della Strada non abbia mai stabilito un tempo minimo per il semaforo giallo, ovvero per quel colore intermedio prima che scatti il rosso. A sopperire a questa carenza ci ha però pensato il Ministero dei Trasporti, che in un suo provvedimento ha prescritto come la durata del giallo non debba essere inferiore a tre secondi in relazione ai tempi di arresto di un veicolo che sta procedendo ad una velocità di 50 km/h o inferiore.</p>
<p>Se pertanto si è commessa un’infrazione per passaggio con il semaforo rosso ma si ha l’impressione di aver avuto a che fare con un semaforo giallo troppo repentino, si potrà richiedere una misurazione della durata degli stati del semaforo.</p>
<h2>Come comportarsi agli incroci semaforici</h2>
<p>Naturalmente, al di là dei dettagli circa il superamento della linea semaforica o della durata del tempo trascorso tra il semaforo giallo e il semaforo rosso, non possiamo non condividere con tutti i nostri lettori quanto sia importante, come regola generale e qualsiasi sia il colore del semaforo, ridurre la velocità in corrispondenza delle intersezioni.</p>
<p>Per una <strong>consulenza legale</strong> su un caso specifico invitiamo a tutti i nostri lettori a contattare il nostro studio compilando il form che trovate sul sito. I nostri consulenti risponderanno nel più breve tempo possibile, condividendo le modalità per difendere con la massima efficacia i propri diritti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La procedura ordinaria per il risarcimento dei danni nel sinistro stradale – Una breve guida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/procedura-ordinaria-risarcimento-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marta123321]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 18:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La procedura ordinaria per il risarcimento dei danni nel sinistro stradale &#8211; Indice In quali casi si utilizza la procedura ordinaria? Come attivarla? In quanto tempo ottengo il risarcimento? Chi &#232; responsabile e chi paga? Incidente con pi&#249; di due veicoli: chi paga in questo caso? Chi risarcisce il trasportato? In quali casi si utilizza [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><strong>La procedura ordinaria per il risarcimento dei danni nel sinistro stradale – Indice </strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#casi">In quali casi si utilizza la procedura ordinaria?</a></li>
<li><a href="#come">Come attivarla?</a></li>
<li><a href="#tempi">In quanto tempo ottengo il risarcimento?</a></li>
<li><a href="#responsabile">Chi è responsabile e chi paga?</a></li>
<li><a href="#veicoli">Incidente con più di due veicoli: chi paga in questo caso?</a></li>
<li><a href="#trasportato">Chi risarcisce il trasportato?</a></li>
</ul>
<h2 id="casi" style="text-align: justify;"><strong>In quali casi si utilizza la procedura ordinaria per il risarcimento dei danni da sinistro stradale?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">La procedura ordinaria di risarcimento danni sinistro stradale è applicata in tutti i casi in cui non sia utilizzabile il meccanismo del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18947&amp;preview=true"><span style="text-decoration: underline;">risarcimento diretto</span></a>, pur essendo stata sottoscritta, talvolta, la Constatazione amichevole. Si badi, infatti, che la compilazione della C.A.I. permette di accedere al meccanismo del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18947&amp;preview=true#Vantaggi">risarcimento diretto solo qualora ne sussistano le condizioni.</a> Tuttavia, ove esse non vi siano, il modulo compilato sarà ugualmente <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18947&amp;preview=true#valore">utile per la ricostruzione della dinamica dell&#8217;incidente</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, è esclusa la possibilità di procedere tramite risarcimento diretto, e dunque <strong>si dovrà seguire la procedura ordinaria di risarcimento, ogniqualvolta il sinistro presenti anche una sola tra le seguenti circostanze.</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Non è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano</li>
<li>Ha coinvolto più di due veicoli a motore, tutti identificati</li>
<li>È avvenuto tra ciclomotori non muniti di targa o tra mezzi agricoli</li>
<li>Ha coinvolto anche solo un veicolo immatricolato all’estero (targa non italiana)</li>
<li>É avvenuto tra un veicolo e un pedone/ciclista (o comunque non è avvenuto tra due veicoli &#8211; condizione necessaria per la C.A.I.)</li>
<li>Ha coinvolto uno o più veicoli non assicurati</li>
<li>É avvenuto con un rimorchio non agganciato alla motrice (ad esempio con un carrello o una roulotte in sosta o spostate a mano)</li>
<li>Non ha comportato collisione diretta tra i due veicoli (ad esempio se i mezzi non si sono &#8220;toccati&#8221;, oppure se l&#8217;urto è stato solo con il carico sporgente dall&#8217;altro veicolo)</li>
<li>Ha comportato la collisione tra due soli veicoli, ma ne ha coinvolti altri (uno o più) quali responsabili della collisione stessa: è il caso in cui i veicoli tra cui c&#8217;è stata collisione non hanno urtato con il veicolo del responsabile dell&#8217;incidente (ad esempio se un veicolo causa un incidente, senza urtare fisicamente gli altri mezzi, provocandone la collisione tra loro)</li>
<li>Non è stato possibile identificare il veicolo responsabile (è il classico caso del &#8220;pirata della strada&#8221;)</li>
<li>Ha provocato lesioni ad uno dei conducenti coinvolti superiori al 9% di invalidità permanente</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>In tutti questi casi sarà necessario</strong> richiedere alla controparte il risarcimento dei danni subiti. Occorrerà quindi <strong>rivolgersi alla Compagnia Assicurativa che assicura il veicolo guidato dal responsabile dell&#8217;incidente</strong> (salvo il dovere di denunciare l&#8217;incidente anche alla propria Assicurazione).</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Procedura ordinaria per il risarcimento dei danni da sinistro stradale: come attivarla?</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Compagnia,</strong> secondo la procedura ordinaria, dev&#8217;essere notiziata del sinistro tendenzialmente <strong>entro tre giorni</strong> (si tenga comunque presente che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile) tramite PEC o raccomandata A/R con avviso di ricevimento.</p>
<p style="text-align: justify;">I recapiti (sede legale e indirizzo pec) delle singole Compagnie assicurative sono facilmente consultabili nei rispettivi siti web. In alternativa o in caso di dubbi, sul sito dell&#8217;Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS – <a href="https://www.ivass.it/"><span style="text-decoration: underline;">https://www.ivass.it/</span></a>), è possibile trovare l&#8217;elenco delle Compagnie assicurative italiane (nonché di alcune estere), con indicazione dei relativi recapiti cui inviare la raccomandata di richiesta danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta richiesta deve contenere le informazioni e la documentazione necessarie per la procedura di risarcimento diretto (salva la ricostruzione del fatto chiaramente).</p>
<h3>Sinistri con soli danni a cose</h3>
<p style="text-align: justify;">In particolare, per i <strong>sinistri con soli danni a cose</strong>, devono essere specificati:</p>
<ul>
<li>generalità e recapiti delle parti coinvolte e degli aventi diritto al risarcimento;</li>
<li>targhe e descrizione/dati dei veicoli coinvolti;</li>
<li>luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili ad essere sottoposte a perizia assicurativa (detta disponibilità non deve essere inferiore a cinque giorni non festivi; se questo termine minimo non viene rispettato la Compagnia può liquidare il danno solo dietro presentazione di fatture relative alla riparazione dello stesso);</li>
<li>descrizione della dinamica dell’incidente (con data, ora e luogo dello stesso);</li>
<li>copia della constatazione amichevole d’incidente compilata e firmata o del verbale del sinistro;</li>
<li>eventuali foto scattate sul luogo del sinistro;</li>
<li>indicazione dei danni subiti ed eventuale preventivo di riparazione;</li>
<li>generalità e recapiti di eventuali testimoni;</li>
<li>indicazioni delle Forze dell’ordine eventualmente intervenute.</li>
</ul>
<h3>Sinistri con danni alle cose e alle persone</h3>
<p>Per i <strong>sinistri in cui siano stati riportati anche danni alla persona</strong>, è necessario aggiungere</p>
<ul>
<li>età, professione e reddito della persona danneggiata;</li>
<li>documentazione comprovante le lesioni subite (certificati medici per il risarcimento da incidente);</li>
<li>in caso di decesso, certificato di morte e stato di famiglia;</li>
<li>dichiarazione attestante che il danneggiato non abbia diritto a prestazioni da parte di assicurazioni sociali obbligatorie (ai sensi dell&#8217;art. 142 Codice delle assicurazioni);</li>
<li>attestazione medica di avvenuta guarigione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento a tale ultimo punto, si evidenzia che <strong>la pratica resterà comunque aperta</strong> <strong>fino all’invio della documentazione medica di completa guarigione. </strong>Se i certificati medici non sono subito disponibili o completi (circostanza altamente probabile nei casi di lesioni non lievissime), sarà possibile inviarli anche in seguito. Dovranno pertanto essere inoltrati tutti i certificati inerenti la continuazione della malattia sino a che non intervenga la documentazione medica inerente la completa guarigione. Solo a questo punto la pratica potrà concludersi, con decorrenza quindi dei termini di liquidazione a carico della Compagnia.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ribadisce infine che vige l’<strong>obbligo per l’assicurato di informare del sinistro anche la propria Compagnia Assicurativa</strong>, sempre entro tre giorni (salvo termini più lunghi previsti dal contratto).</p>
<h2 id="tempi" style="text-align: justify;">Procedura ordinaria per il risarcimento dei danni da sinistro stradale: in quanto tempo si ottiene il risarcimento?</h2>
<h3>Proposta di risarcimento dell&#8217;Assicurazione del danneggiante</h3>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>assicuratore </strong>del danneggiante, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, <strong>è obbligato a formulare un&#8217;offerta di risarcimento, ovvero a comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>60 giorni</strong>  <strong>in caso di soli danni alle cose</strong> (veicolo);</li>
<li><strong>90 giorni</strong> <strong>in presenza di danni fisici del danneggiato</strong>; tale termine può essere tuttavia sospeso se egli rifiuta gli accertamenti richiesti per valutare il danno, così come in mancanza di certificato di guarigione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’offerta viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici, piuttosto che da una richiesta di perizia. In questo caso il danneggiato non può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti, e se lo fa <strong>il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resterà sospeso</strong> finché il richiedente non si metterà a disposizione per la visita. Allo stesso modo, nel caso in cui la richiesta di risarcimento non sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, <strong>la compagnia ha a disposizione ulteriori 30 giorni di tempo per richiedere al danneggiato le integrazioni necessarie.</strong> Di conseguenza i termini per formulare l’offerta di risarcimento o per comunicare i motivi del rifiuto sono interrotti fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste. In particolare, si noti che non è possibile avere il risarcimento sino a completa guarigione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per predisporre la richiesta è sempre possibile rivolgersi al proprio assicuratore, che è tenuto per legge a fornire l’assistenza minima necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo.</p>
<h3>Opzioni non giudiziali per il danneggiato</h3>
<p style="text-align: justify;">Una volta che l&#8217;Assicuratore formula l’offerta, il danneggiato richiedente il risarcimento potrà:</p>
<ul>
<li><strong>accettare l’offerta, </strong>e la Compagnia procederà al pagamento entro <strong>15 giorni</strong> dal momento in cui riceve l’accettazione;</li>
<li><strong>non accettare</strong> l’offerta, e la Compagnia procederà comunque al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro <strong>15 giorni</strong>, ma la somma sarà da considerarsi un mero anticipo rispetto al risarcimento complessivo;</li>
<li><strong>non pronunciarsi/rispondere</strong>: in tal caso, trascorsi <strong>30 giorni</strong>, la Compagnia procederà comunque al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro ulteriori 15 giorni e la somma sarà considerata anche in questo caso un semplice anticipo rispetto al risarcimento complessivo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Qualora <strong>il danneggiato non dovesse essere soddisfatto dell’offerta proposta</strong> dall’assicurazione e non riuscisse a giungere ad un accordo con la stessa, <strong>può decidere di intraprendere un’azione legale </strong>nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile (chiamando in causa anche quest’ultimo).</p>
<h3>Opzioni giudiziali per il danneggiato</h3>
<p style="text-align: justify;">Il danneggiato può inoltre <strong>ricorrere al Giudice</strong> (e in particolare al Giudice di Pace o al Tribunale a seconda dell’importo del danno), ma <strong>solo se: </strong></p>
<ul>
<li><strong>il termine per effettuare l’offerta</strong> <strong>è scaduto </strong>senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni;</li>
<li><strong>l’offerta effettuata non è ritenuta congrua o comunque satisfattiva del danno</strong>;</li>
<li><strong>è intervenuto il rigetto della richiesta risarcitoria</strong> da parte della Compagnia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia in ogni caso, <strong>prima di ricorrere al Giudice</strong>, egli dovrà tentare di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il <strong>procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato.</strong> Questo procedimento prevede che la parte che ha subito un danno debba invitare la controparte a tentare di risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna da un avvocato. La parte che riceve l&#8217;invito ha 30 giorni di tempo per dare una risposta. Se in questo termine non fornisce un riscontro oppure offre una risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice. Si precisa che se invece la controparte aderisce alla procedura di negoziazione, essa dovrà chiudersi (positivamente o meno) nei termini e modi stabiliti dalla legge.</p>
<h2 id="responsabile" style="text-align: justify;">Procedura ordinaria per il risarcimento danni da sinistro stradale: chi è responsabile e chi paga?</h2>
<h3 style="text-align: justify;">La responsabilità nella procedura per il risarcimento dei danni</h3>
<p style="text-align: justify;">La legge italiana disciplina l’<strong>accertamento della responsabilità </strong>in caso di sinistro stradale all&#8217;articolo 2054 del Codice Civile, prevedendo che:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Nel caso di scontro tra i veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.</em>&#8220;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, <strong>la responsabilità si presume uguale tra tutti i conducenti coinvolti, salvo prova contraria</strong> (al 50% se sono due, al 33% se sono tre, ecc.). Dunque, se &#8211; ad esempio &#8211; due veicoli si scontrano, si presumono entrambi responsabili al 50%, a meno che uno dei conducenti non dimostri che la colpa sia attribuibile solamente all’altro. Se, invece, non si riesce a chiarire qual è stata la dinamica del sinistro, allora tutti i soggetti coinvolti saranno ritenuti responsabili nella stessa misura.</p>
<p style="text-align: justify;">È, quindi, onere di chi ritiene di essere stato danneggiato <strong>provare le responsabilità della controparte</strong> coinvolta. Ciò significa che, per sconfessare detta presunzione di responsabilità, occorre fornire una prova contraria, cioè dimostrare di aver rispettato il Codice della strada, a differenza dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro. Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo: verbali della polizia, cai, testimonianze, fotografie, riprese di videocamere, perizie&#8230; Da qui si evince <strong>l’importanza di essere il più precisi e dettagliati possibile</strong> nell’effettuare i rilievi dell’incidente e nel compilare il modulo constatazione amichevole.</p>
<h3>L’azione diretta nei confronti della Compagnia e il caso del trasportato</h3>
<p style="text-align: justify;">Il Codice della Assicurazioni, all’articolo 144, prevede che “<em>il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo [o di un natante], per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l&#8217;assicurazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il danneggiato ha diritto a chiedere il risarcimento nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo per tutti i danni che ha riportato nel sinistro. L&#8217;assicurazione, secondo quanto previsto dal Codice, risponde dei danni causati dall&#8217;assicurato (anche) a terze persone, sempre nei limiti del massimale. Ciò significa che al di sotto di questa somma la Compagnia assicurativa non potrà opporre nessuna eccezione, salvo poi, tuttavia, potersi rivalere nei confronti del proprio assicurato (vale a dire richiedere a lui la restituzione della somma indennizzata alla terza persona).</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre l’articolo 144 del Codice prevede altresì che <span style="text-decoration: underline;">nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione debba essere convenuto anche il responsabile del danno</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">È importante infine ricordare che l&#8217;azione diretta del danneggiato ha gli<span style="text-decoration: underline;"> stessi tempi di prescrizione della normale richiesta di risarcimento del sinistro, ovvero due anni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Concretamente, dunque, sarà sempre l’Assicurazione a risarcire materialmente i danni</strong> al danneggiato versando la somma a titolo di risarcimento, mentre l’intestatario dell’assicurazione che ha causato il sinistro non subirà pregiudizi economici dallo stesso. Egli sarà tuttavia, chiaramente, condizionato secondo il sistema <em>bonus-malus </em>come contrattualmente previsto e, laddove all’incidente seguano anche risvolti penali, questi ultimi si produrranno (solo) in capo al conducente.</p>
<h4>Il risarcimento del trasportato</h4>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>diritto al risarcimento</strong> del trasportato è regolamentato, in particolare, dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che prevede una garanzia diretta per le vittime di sinistro stradale; più precisamente a norma esso recita:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>1. Salva l&#8217;ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall&#8217;impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all&#8217;articolo 140, a prescindere dall&#8217;accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell&#8217;eventuale maggior danno nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest&#8217;ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.</em></p>
<p><em>2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall&#8217;articolo 148.</em></p>
<p><em>3. L&#8217;azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all&#8217;articolo 145. L&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l&#8217;impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.</em></p>
<p><em>4. L&#8217;impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall&#8217;articolo 150.</em>&#8220;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Questa garanzia comporta lo spostamento del “rischio di causa” dal terzo trasportato alla compagnia di assicurazione del veicolo trasportante, e ciò a prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione dell’incidente. In questo modo si solleva il terzo trasportato dai rischi e dagli oneri legati alla ricerca del responsabile dell’incidente (e della conseguente Compagnia di assicurazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo trasportato, quindi, <strong>è risarcito </strong>– in questo caso entro 30 giorni –<strong> direttamente dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro </strong>entro un massimale di legge. É comunque sempre fatto salvo comunque il <strong>diritto al risarcimento</strong> dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile dell’incidente, qualora il danno dovesse superare detto massimale.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma prevede inoltre, coerentemente con quanto previsto anche al citato articolo 144,<strong> </strong>il cd. <strong>diritto di rivalsa</strong> per la compagnia del veicolo trasportante su quella del responsabile civile.</p>
<h2 id="veicoli" style="text-align: justify;">Incidente con più di due veicoli: chi paga in questo caso?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il classico esempio di sinistro con tre o più veicoli è il tamponamento a catena, nel quale più veicoli incolonnati vanno a collidere l&#8217;uno contro l&#8217;altro a seguito della forza d&#8217;urto impressa dall&#8217;ultimo mezzo della colonna.</p>
<p style="text-align: justify;">Non potendosi in tale ipotesi applicare la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18947&amp;preview=true"><span style="text-decoration: underline;">procedura di risarcimento diretto</span></a>, il danneggiato è tenuto a richiedere il risarcimento al conducente del mezzo responsabile del proprio danno (nell&#8217;esempio richiamato si tratterà dell’auto dietro la propria, la quale avrebbe dovuto rispettare la distanza di sicurezza) e alla Compagnia assicuratrice del mezzo in questione. Detta richiesta seguirà la medesima procedura sopra esaminata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-malasanita/">Avv. Bellon – responsabilità professionale e malasanità</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/procedura-ordinaria-risarcimento-danni/">La procedura ordinaria per il risarcimento dei danni nel sinistro stradale – Una breve guida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Sinistro stradale: cosa fare e a chi rivolgersi in caso di sinistro &#8211; Una breve guida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/sinsitro-stradale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marta123321]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 17:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinistro stradale: cosa fare e a chi rivolgersi in caso di incidente &#8211; Indice Feriti: obbligo di chiamata al 118 Quando chiamare le Autorit&#224;: obbligo o diritto Comportamenti da adottare nell&#8217;immediatezza del sinistro stradale Il verbale di sinistro: che valore ha? La denuncia di sinistro e il principio di pari responsabilit&#224; Il mancato intervento &#232; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sinsitro-stradale/">Sinistro stradale: cosa fare e a chi rivolgersi in caso di sinistro &#8211; Una breve guida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Sinistro stradale: cosa fare e a chi rivolgersi in caso di incidente &#8211; Indice</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#Feriti">Feriti: obbligo di chiamata al 118</a></li>
<li><a href="#Quando">Quando chiamare le Autorità: obbligo o diritto</a></li>
<li><a href="#Comportamenti">Comportamenti da adottare nell&#8217;immediatezza del sinistro stradale</a></li>
<li><a href="#Verbale">Il verbale di sinistro: che valore ha?</a></li>
<li><a href="#Denuncia">La denuncia di sinistro e il principio di pari responsabilità</a></li>
<li><a href="#Mancato">Il mancato intervento è reato, per tutti</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quando si è alla guida di un veicolo può capitare di essere coinvolti in un sinistro stradale (nel ruolo di vittime, responsabili, o concorrenti). In tale eventualità è imprescindibile mantenere la calma e valutare la situazione per capire come sia più opportuno procedere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo di riferimento per il caso in questione è il 189 del Codice della Strada.</p>
<h2 id="Feriti" style="text-align: justify;">Feriti nel sinistro stradale: obbligo di chiamata al 118</h2>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, nel caso vi siano feriti (anche non particolarmente gravi) bisogna sempre chiamare il<strong> 118 (Numero per le &#8211; sole &#8211; Emergenze Sanitarie)</strong>, e ciò essenzialmente per due ragioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la prima è assolvere all’obbligo di prestare soccorso previsto dall&#8217;art. 189 del Codice della Strada:</li>
</ul>
<blockquote><p><em>&#8220;1. L&#8217;utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l&#8217;obbligo di fermarsi e di prestare l&#8217;assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona [&#8230;] </em><em>7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all&#8217;obbligo di prestare l&#8217;assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI&#8221;</em></p>
<p>Per la medesima ragione, nel caso in cui si abbia un&#8217;adeguata preparazione medica, è altresì necessario fornire primo soccorso ai feriti;</p></blockquote>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la seconda è che potrebbero esserci traumi non particolarmente evidenti, che solo una visita di controllo al pronto soccorso permetterebbe di evidenziare e trattare adeguatamente (peraltro il verbale di pronto soccorso, in caso di danni, sarà poi essenziale nell’eventualità di una richiesta di risarcimento per lesioni).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In questi casi, sarà poi lo stesso operatore del 118 che risponderà alla chiamata che provvederà a informare l&#8217;organo di Polizia stradale e chiederne l&#8217;intervento sul posto del sinistro.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale circostanza è assolutamente vietato procedere in autonomia alla liberazione della strada: i conducenti sono infatti obbligati ad aspettare l&#8217;arrivo delle Autorità senza spostare i veicoli, a meno che questi non ostacolino completamente la circolazione.</p>
<h2 id="Quando" style="text-align: justify;">Quando chiamare l&#8217;Autorità: obbligo o diritto</h2>
<p style="text-align: justify;">A prescindere che vi siano o meno feriti, la legge (sempre all&#8217;<strong>art. 189 del Codice della Strada</strong>, comma 2) impone alle persone coinvolte in un sinistro stradale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>di <strong>porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione</strong>,</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">e, compatibilmente con tale esigenza,</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>di <strong>adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non siano disperse le tracce utili per l&#8217;accertamento delle responsabilità</strong>.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Intervento obbligatorio delle Forze dell&#8217;Ordine</h3>
<p style="text-align: justify;">Risulta sicuramente obbligatorio chiamare le Forze dell&#8217;Ordine in caso di sinistro grave o qualora, in caso di sinistro non grave, non sia possibile procedere in autonomia alla liberazione della strada per evitare intralci ed eventuali pericoli agli alti automobilisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il numero da chiamare in questo caso è il <strong>112 (Numero Unico di Emergenza)</strong>, in cui confluiscono richieste di soccorso di varia tipologia: gli operatori delle centrali uniche inoltrano la chiamata alla Centrale operativa competente sulla base della tipologia di emergenza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria). La chiamata al 112 può essere effettuata gratuitamente da rete fissa o mobile (anche quando il telefono non ha credito, è privo di  carta SIM, o è bloccato).</p>
<h3 style="text-align: justify;">Intervento delle Forze dell&#8217;Ordine possibile, ma non obbligatorio</h3>
<p style="text-align: justify;">Anche quando il sinistro stradale non sia stato particolarmente violento, e dunque non vi siano feriti e risulti possibile spostare in autonomia i mezzi risultino dalla carreggiata, potrebbe rivelarsi necessario (o quantomeno utile) l&#8217;intervento delle Forze dell&#8217;Ordine: è il <span style="text-decoration: underline;">caso in cui i <strong>conducenti non concordino</strong> sulla dinamica del sinistro</span> o<span style="text-decoration: underline;"><strong> uno dei veicoli risulti privo di assicurazione</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali ipotesi la chiamata delle Autorità non è più un obbligo, ma un diritto dei conducenti coinvolti nell&#8217;incidente, che possono così farsi assistere dalle stesse e far loro documentare lo stato delle cose, anche tramite <a href="#Verbale"><span style="text-decoration: underline;">verbale</span></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultimo risulta particolarmente rilevante &#8211; per non dire necessario &#8211; nel caso in cui vi sia un veicolo non assicurato, poiché è necessario per inoltrare la richiesta del danneggiato al Fondo Garanzia Vittime della Strada. La richiesta di risarcimento dovrà essere inviata alla CONSAP (la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici che gestisce il Fondo) e all’impresa competente per il luogo in cui è avvenuto l’incidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora le Forze dell&#8217;Ordine contattate si rendano disponibili ad accorrere sul luogo del sinistro, nell&#8217;attesa del loro arrivo è preferibile evitare di spostare i veicoli, affinché esse siano in grado di documentare (ed eventualmente poi ricostruire) al meglio l&#8217;accaduto, chiaramente solo ove ciò non comporti un concreto e imminente pericolo per terzi. Una volta giunte sul posto, conviene far verbalizzare dagli agenti le dichiarazioni utili a ricostruire la dinamica dei fatti, affinché il verbale (dotato di <a href="#Verbale"><span style="text-decoration: underline;">particolare efficacia probatoria, come più sotto specificato</span></a>) possa poi essere prodotto nel corso della (eventuale) procedura di risarcimento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Intervento delle Forze dell&#8217;Ordine superfluo: il caso della Constatazione Amichevole</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui, infine, l&#8217;incidente non sia grave e i conducenti concordino totalmente sulla dinamica dell&#8217;accaduto, possono semplicemente procedere a rimuovere i veicoli dalla carreggiata (ove possibile scattandone prima qualche foto) e procedere poi a <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18947&amp;preview=true"><span style="text-decoration: underline;">compilare la Constatazione Amichevole (C.A.I.)</span></a>. In questo caso la gestione del sinistro può avvenire in maniera autonoma: non sarà infatti necessario chiamare le Forze dell&#8217;Ordine poiché la ricostruzione del fatto e la verifica delle responsabilità saranno desumibili direttamente dalle dichiarazioni che i conducenti stessi dei veicoli coinvolti forniranno tramite la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18947&amp;preview=true"><span style="text-decoration: underline;">compilazione del cd. Modulo Blu</span></a>.</p>
<p>Proprio nell&#8217;ottica di evitare problemi nella <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19001&amp;preview=true"><span style="text-decoration: underline;">procedura di risarcimento</span>,</a> è sempre opportuno scattare quante più foto possibile (sotto tutte le prospettive e inquadrature) dei veicoli al momento dell&#8217;incidente e dei danni riportati sugli stessi, di modo da fornire all’assicurazione (e al giudice, qualora si dovesse finire in causa) gli argomenti di prova per decidere. Ove possibile, sarà inoltre opportuno cercare testimoni che possano confermare le modalità del sinistro, e appuntarne estremi identificativi e recapito.</p>
<h2 id="Comportamenti" style="text-align: justify;">Comportamenti da adottare nell&#8217;immediatezza del sinistro stradale</h2>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, quando si è coinvolti in un sinistro stradale, oltre a prestare soccorso ai feriti, è bene osservare sempre determinate accortezze, al fine di evitare di mettere in pericolo sé stessi e gli atri. In particolare bisogna sempre:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>accendere le luci di emergenza delle auto;</li>
<li>uscire dai veicoli utilizzando i giubbotti catarifrangenti o comunque indossarli il prima possibile;</li>
<li>posizionare ad una distanza adeguata &#8211; circa 100 m &#8211; il triangolo (ad indicare la presenza di un pericolo);</li>
<li>ove necessario, scattare delle fotografie del sinistro e, immediatamente dopo, rimuovere prontamente le auto dalla carreggiata, di modo da non arrecare fastidio alla circolazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Qualora poi ci si trovi in un&#8217;autostrada (o in una grande strada multicorsia), è altresì opportuno spostare al più presto le auto nella corsia d’emergenza o nelle apposite piazzole o, se non si è in grado di spostare i veicoli, chiamare il soccorso stradale indicando esattamente la collocazione e attendere i soccorsi.</p>
<h2 id="Verbale" style="text-align: justify;">Il verbale di sinistro stradale: che valore ha?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il verbale di sinistro è quel documento che viene compilato dagli agenti delle Forze dell&#8217;Ordine che intervengono nel luogo dell&#8217;incidente. Giuridicamente si tratta di un &#8220;<strong>atto pubblico</strong>&#8220;, cioè di un documento formato e sottoscritto, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, da un pubblico ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio in quanto tale, esso ha un <strong>valore probatorio privilegiato</strong>: ciò che l&#8217;agente scrive deve essere considerato vero (salvo che intervenga querela di falso) relativamente a ciò che egli accerta essere avvenuto in sua presenza. In particolare, il verbale fa piena prova fino, a querela di falso:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato</li>
<li>delle dichiarazioni delle parti dallo stesso ricevute (dunque non della veridicità intrinseca di dette dichiarazioni, ma del fatto che esse sono state a lui fatte)</li>
<li>dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quelli dallo stesso compiuti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ciò significa che, salvo il caso in cui gli agenti abbiano assistito personalmente al sinistro, il verbale non ha fede privilegiata circa la dinamica dell&#8217;incidente: quest&#8217;ultima infatti gli verrà solo riferita a posteriori dai presenti (le cui dichiarazioni saranno inserite nel verbale). La Corte di Cassazione, a riguardo, ha più volte (e da ultimo con ordinanza n. 28149 del 27.09.2022 ) espresso il principio secondo cui:</p>
<blockquote><p><em>«Il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche»</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia tuttavia che chi si trova ad esaminare detti verbali spesso finisce per condividerne anche le deduzioni logiche e le conseguenti ricostruzioni offerte dagli agenti. In tal caso va comunque sempre tenuto a mente che esse non hanno alcun valore probatorio particolare, e che ne è ammessa la contestazione semplicemente tramite proposizione di una diversa ricostruzione del fatto bassata su prove contrarie, idonee e convincenti (fotografie, testimonianze, &#8230;).</p>
<h2 id="Denuncia" style="text-align: justify;">La denuncia del sinistro stradale e il principio di pari responsabilità</h2>
<p style="text-align: justify;">É bene <strong>informare dell&#8217;incidente</strong> il prima possibile, e comunque <strong>non oltre tre giorni</strong> (così come previsto dall’articolo 1913 del Codice Civile) <strong>la propria Compagnia Assicurativa</strong> (per la precisione, quella tramite cui si è stipulato il contratto di assicurazione relativamente al proprio veicolo).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui si sia compilata la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18947&amp;preview=true"><span style="text-decoration: underline;">C.A.I. &#8211; Constatazione Amichevole</span></a> e vi siano le condizioni per l&#8217;attivazione del  <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18947&amp;preview=true"><span style="text-decoration: underline;">cd. risarcimento diretto</span></a> sarà sufficiente inviare la stessa, unitamente alla denuncia di sinistro, alla propria Assicurazione; nel caso in cui invece essa non sia stata compilata o si fuoriesca dai casi in cui è possibile procedere tramite <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18947&amp;preview=true">risarcimento diretto</a> sarà necessario denunciare il sinistro anche alla Compagnia Assicurativa del veicolo responsabile dell&#8217;incidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio con riferimento al &#8220;responsabile dell&#8217;incidente&#8221; deve chiarirsi sin da subito che, secondo la legge italiana (articolo 2054 del Codice Civile), nel caso di sinistro stradale, <strong>la responsabilità <span style="text-decoration: underline;">si presume</span> uguale tra tutti i conducenti coinvolti</strong>, salvo prova contraria (al 50% se sono due, al 33% se sono tre, ecc.). Dunque se &#8211; ad esempio &#8211; due veicoli si scontrano, vi sarà una presunzione di responsabilità di entrambi al 50%, a meno che uno dei conducenti non dimostri che la colpa sia attribuibile solamente all’altro (provando ad esempio che l&#8217;altro non ha rispettato una precedenza). Se, invece, non si riesce a chiarire qual è stata la dinamica del sinistro, allora tutti i soggetti coinvolti saranno responsabili nella stessa misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per sconfessare detta presunzione di responsabilità occorre fornire una prova contraria, cioè dimostrare di aver rispettato il Codice della strada, a differenza dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro. Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo: testimonianze, fotografie, riprese di videocamere, perizie e, come accennato poc&#8217;anzi, verbali della polizia.</p>
<h2 id="Mancato" style="text-align: justify;">Il mancato intervento in un sinistro stradale è reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Concludendo, oltre a consigliare di cercare di mantenere sempre calma e lucidità in queste situazioni, si tenga a mente che <strong>l’obbligo di chiamare i soccorsi</strong> in caso di incidente con feriti <strong>vale anche per chi non è stato coinvolto nell&#8217;incidente.</strong> Un semplice passante che si trova, anche per caso, nel luogo dell’incidente e nel momento in cui è avvenuto, è tenuto a fermarsi, chiamare il 118 e a non allontanarsi fino all&#8217;arrivo dei soccorsi. Un comportamento diverso potrebbe infatti comportare l’<strong>accusa di omissione di soccorso</strong> (secondo quanto disposto dall&#8217;art. 593 del Codice Penale).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-malasanita/">Avv. Bellon – responsabilità professionale e malasanità</a></em></p>
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		<title>Infrazioni multiple al codice della strada: si può effettuare un unico ricorso per più multe</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/unico-ricorso-per-piu-multe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 08:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Unico ricorso per pi&#249; multe: il dubbio chiarito dalla Cassazione &#8211; indice: Il ricorso al giudice di pace&#160; I costi della procedura L&#8217;unico ricorso per pi&#249; multe La competenza territoriale Quando si riceve una multa, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver infranto una o pi&#249; norme del codice della strada, si pu&#242; decidere di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Unico ricorso per più multe: il dubbio chiarito dalla Cassazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a href="#ricorso">Il ricorso al giudice di pace</a> </strong></li>
<li><a href="#costi"><strong>I costi della procedura</strong></a></li>
<li><a href="#unico"><strong>L&#8217;unico ricorso per più multe</strong></a></li>
<li><a href="#competenza"><strong>La competenza territoriale</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quando si riceve una multa, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver infranto una o più norme del codice della strada, si può decidere di pagarla oppure di fare ricorso. Il codice della strada prevede due ipotesi di ricorso:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quella di cui all&#8217;articolo 203 ovvero il ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla notifica della multa senza averla pagata;</li>
<li>oppure quella di cui all&#8217;articolo 204-bis ovvero il<strong> ricorso all&#8217;autorità giudiziaria</strong> competente che in tal caso è il giudice di pace.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La scelta sarà effettuata per lo più in base ad una convenienza in termini economici. Non risulta spesso conveniente infatti impugnare una singola sanzione amministrativa rispetto ai costi che vanno sostenuti per l&#8217;impugnazione stessa. Se tuttavia sono state notificate più sanzioni può risultare invece conveniente <strong>contestarle tutte con un unico atto</strong>. Ma è possibile? La Cassazione ha implicitamente dato risposta affermativa nella pronuncia con ordinanza n. 23881/2011.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso al giudice di pace per infrazioni al codice della strada: come funziona</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è lo strumento per impugnare un verbale di sanzione amministrativa di fronte al prefetto o all&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;articolo 203 del codice della strada la legge valorizza il ricorso al prefetto stabilendo che <em>&#8220;Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre <strong>ricorso al prefetto</strong> del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">In alternativa l&#8217;articolo 204-bis dispone sul ricorso all&#8217;autorità giudiziaria affermando che <em>&#8220;Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre <strong>opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria</strong>.</em> L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autorità giudiziaria competente per le sanzioni derivanti da<strong> violazioni del codice della strada</strong> è il <strong>giudice di pace</strong>. In particolare è di competenza il giudice del luogo in cui si è commessa la violazione. Il ricorso si deve proporre entro 30 giorni dalla notifica della violazione se si risiede in Italia ed entro 60 giorni se si risiede all&#8217;estero.</p>
<h2 id="costi" style="text-align: justify;">I costi del ricorso al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso al giudice di pace ha dei costi fissi e dei costi variabili. Ci sono infatti, come costi fissi, le seguenti tasse da pagare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>una<strong> marca da bollo da 27 euro</strong>;</li>
<li>il <strong>contributo unificato</strong> il cui ammontare varia a seconda dell&#8217;importo della multa. Il costo minimo è pari a 43 euro il cui importo sale all&#8217;aumentare di quello della sanzione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si aggiungono poi in misura variabile le spese per il<strong> compenso dell&#8217;avvocato</strong>. Si parte pertanto da un minimo di 70 euro e se la multa è di importo inferiore allora conviene pagarla. Se invece <strong>si vogliono contestare più verbali</strong> relativi ad infrazioni commesse in un arco di tempo che consenta la presentazione del ricorso di tutte quante entro il termine dei trenta giorni dalla notifica l&#8217;operazione potrebbe diventare più conveniente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza della Cassazione, che si commenterà nelle righe successive, ha fatto chiarezza sulla possibilità di effettuare un unico ricorso per più multe ovvero sulla competenza territoriale del giudice di pace.</p>
<h2 id="unico" style="text-align: justify;">La Cassazione ammette un unico ricorso per più multe</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione è scaturita dal ricorso depositato da un automobilista contro più verbali di accertamento di violazioni del codice della strada. In particolare si contestavano al ricorrente delle violazioni dei limiti di velocità accertate con il sistema di controllo del Tutor in tratti autostradali di luoghi diversi. L&#8217;automobilista avrebbe presentato il ricorso secondo i criteri di competenza previsti all&#8217;articolo 9, seconda comma, del codice di procedura penale ovvero al giudice del luogo dove aveva la residenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice tuttavia rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile. Il motivo di inammissibilità si basava sul fatto che il ricorrente avrebbe dovuto fare un ricorso per ogni verbale di accertamento e non uno unico. Ciò in quanto <strong>aveva commesso le violazioni in luoghi diversi</strong> dei quali cui il giudice non aveva competenza territoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è giunti così al ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. Tale motivo si basava sul fatto che il giudice avrebbe violato la legge nel dichiarare la propria incompetenza territoriale e l&#8217;inammissibilità del ricorso non avendo prima instaurato un contraddittorio fra le parti. La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e affermando che l&#8217;unica ipotesi in cui il giudice avrebbe potuto procedere con la dichiarazione di inammissibilità era il caso in cui si fosse presentato il ricorso oltre i termini previsti per legge e quindi tardivamente. Tale procedimento era previsto dall&#8217;articolo 23 della legge 689/1981 che era una norma speciale per la particolare ipotesi della tardiva impugnazione. Il decreto legislativo 150/2011 ha poi abrogato tale norma e perciò anche nell&#8217;ipotesi di presentazione tardiva del ricorso il giudice deve instaurare il contraddittorio e pronunciarsi con sentenza.</p>
<h2 id="competenza" style="text-align: justify;">La competenza territoriale del giudice di pace e l&#8217;unico ricorso per più multe</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo 150/2011 detta la disciplina dell&#8217;opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada. Facendo ciò stabilisce che <em>&#8220;L&#8217;opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinanza in esame, dunque, anche <strong>più violazioni del codice della strada commesse in luoghi diversi possono essere contestate allo stesso giudice di pace</strong> anche se territorialmente incompetente.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste le parole del Supremo Collegio:<em> &#8220;in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, <strong>il giudice di pace investito dell&#8217;opposizione avverso tutti i verbali in questione</strong>, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, <strong>può adottare la statuizione di inammissibilità</strong> prevista dal primo comma dell&#8217;art.</em> 23 della legge 689/81 <strong>soltanto per l&#8217;ipotesi di tardività della impugnazione</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione ha pertanto implicitamente affermato che non è necessario fare più ricorsi per contestare diverse violazioni del codice della strada anche commesse in luoghi diversi.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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		<title>L&#8217;avvocato illustra il ricorso al Giudice per Guida in Stato di Ebbrezza</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricorso-guida-in-stato-di-ebbrezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 15:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ricorso al giudice di pace per guida in stato di ebbrezza &#8211; indice: Perch&#233; presentarlo I tempi Non serve l&#8217;avvocato Documenti necessari Cosa fare dopo Il ricorso Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente ha carattere di provvisoriet&#224;. Ha natura cautelare e amministrativa ed &#232; finalizzato alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale. Competente infatti [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ricorso al giudice di pace per guida in stato di ebbrezza &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#perché"><strong>Perché presentarlo</strong></a></li>
<li><a href="#tempi"><strong>I tempi</strong></a></li>
<li><a href="#avvocato"><strong>Non serve l&#8217;avvocato</strong></a></li>
<li><a href="#documenti"><strong>Documenti necessari</strong></a></li>
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa fare dopo</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>provvedimento prefettizio</strong> di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sopensione-ritiro-revoca-patente/">sospensione della patente</a></strong> ha carattere di provvisorietà. Ha natura cautelare e amministrativa ed è finalizzato alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale. Competente infatti ad irrogare in via definitiva la sanzione della sospensione o della revoca della patente di guida è il Giudice Penale. Essendo infatti la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/">Guida in Stato di ebbrezza</a></strong> al di sopra della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue un reato, la competenza in ordine all&#8217;irrogazione della sanzione accessoria &#8220;definitiva&#8221; è del giudice penale.</p>
<h2 id="perché" style="text-align: justify;">Perché presentare un ricorso per Guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Stante, come predetto, la natura provvisoria del provvedimento di sospensione della patente irrogato dal Prefetto, il soggetto potrà presentare un ricorso ai sensi dell&#8217;articolo 205 del Codice della Strada. Il fine è quello di ottenere la restituzione della patente di guida in attesa della definizione del procedimento penale. La patente infatti viene, nella maggior parte dei casi, restituita al ricorrente previa presentazione di un valido certificato di idoneità alla guida. È competente al rilascio del suddetto certificato la Commissione Medica Patenti locale. Il ricorso deve tuttavia essere presentato al giudice di pace competente in relazione al luogo della commessa violazione. Quello al giudice di pace non è da confondersi con il ricorso che è possibile presentare alla Prefettura: il ricorso alla Prefettura è infatti un atto con scarse possibilità di accoglimento. Quest&#8217;ultima si troverebbe a giudicare la validità di un proprio provvedimento (e difficilmente potrà rivedere la propria posizione).</p>
<h2 id="tempi" style="text-align: justify;">I tempi per riottenere la patente</h2>
<p style="text-align: justify;">I termini per la presentazione del ricorso per guida in stato di ebbrezza sono di 30 giorni a far corso dalla data di notifica del provvedimento di sospensione della Prefettura. Una volta depositato, generalmente, è fissata udienza per la discussione nel volgere di un paio di mesi. In quella sede il soggetto ha l&#8217;onere di presentare un certificato medico di idoneità alla guida se ha l&#8217;interesse a riottenere la patente.</p>
<h2 id="avvocato" style="text-align: justify;">Per presentare il ricorso non serve l&#8217;avvocato</h2>
<p style="text-align: justify;">Il conducente può astrattamente presentare il ricorso per guida in stato di ebbrezza anche senza l&#8217;assistenza di un avvocato. Chiaramente la redazione del documento presuppone una conoscenza approfondita tanto del diritto stradale quanto del diritto amministrativo, per lo meno per le parti di riferimento. Il ricorrente dovrà depositare i documenti presso la cancelleria iscrizioni al ruolo presso il Giudice di Pace competente, allegando una marca da bollo di 27 euro oltre al contributo unificato.</p>
<h2 id="documenti" style="text-align: justify;">I documenti necessari per la presentazione del ricorso per guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Per una valida presentazione del ricorso sono necessari i seguenti documenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il ricorso stesso in triplice copia;</li>
<li>Una copia del provvedimento prefettizio di sospensione della patente;</li>
<li>La Nota di Iscrizione al Ruolo che deve essere compilata online nella pagina &#8220;Servizi Online&#8221; del Giudice di Pace presso il Ministero della Giustizia;</li>
<li>Successivamente, in udienza, il soggetto potrà presentarsi, senza l&#8217;avvocato, e depositare lì stesso il certificato medico di idoneità alla guida, chiedendo al giudice la restituzione della patente di guida.</li>
</ul>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa fare una volta ottenuta la sentenza del giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Ottenuta da parte del Giudice di Pace una sentenza favorevole in ordine alla restituzione della patente, il soggetto dovrà ottenerne una copia autentica (è sufficiente anche solamente la copia del verbale dell&#8217;udienza dove il giudice ha disposto la restituzione della patente). Con tale copia dovrà presentarsi alla Prefettura competente e consegnare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Copia autentica del provvedimento del giudice di pace;</li>
<li>Copia del certificato medico di idoneità alla guida;</li>
</ul>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Quanto costa il ricorso senza assistenza dell&#8217;avvocato</h2>
<p style="text-align: justify;">Data l&#8217;ingente mole di richieste, lo studio legale ha pensato ad un servizio che sia erogabile in modo semplice su tutto il territorio nazionale. Stante la non necessaria assistenza dell&#8217;avvocato, mettiamo a disposizione dei nostri clienti <strong>la redazione del nostro migliore ricorso al giudice di pace, con nota di iscrizione al ruolo da noi compilata</strong>. In questo caso il cliente dovrà solo preoccuparsi di depositare materialmente il ricorso alla cancelleria al giudice di pace competente (con contributo unificato e marca da bollo da acquistarsi a parte) e presenziare personalmente all&#8217;udienza dove depositerà il certificato di idoneità alla guida.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Beatrice Bellato</a> in collaborazione con Avv. Filippo Martini</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricorso-guida-in-stato-di-ebbrezza/">L&#8217;avvocato illustra il ricorso al Giudice per Guida in Stato di Ebbrezza</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti &#8211; le conseguenze</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-sostanze-stupefacenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 15:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti: ecco cosa prevede il Codice della Strada e cosa accade in caso di accertamento.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-sostanze-stupefacenti/">Guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti &#8211; le conseguenze</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La guida sotto effetto di sostanze stupefacenti &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#guida"><strong>La guida sotto l’effetto di stupefacenti</strong></a></li>
<li><a href="#incidente"><strong>L&#8217;incidente causato</strong></a></li>
<li><a href="#rifiuto"><strong>Il rifiuto dell’accertamento</strong></a></li>
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa fare?</strong></a></li>
<li><a href="#riottenere"><strong>Come riottenere la patente</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come ben noto, gli organi di polizia stradale possono effettuare un <strong>accertamento sul conducente</strong> <strong>di un veicolo</strong> nel caso in cui abbiano ragionevole motivo di ritenere che costui sia sotto l’influenza di <strong>sostanze stupefacenti o psicotrope</strong>, sulla base di circostanze sintomatiche.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accertamento non sarà effettuato in modo diretto dagli organi di polizia: costoro infatti provvederanno ad accompagnare il conducente presso una <strong>struttura abilitata</strong> (un’autoambulanza o altra unità accreditata). Sulla base della certificazione rilasciata, il prefetto ordinerà dunque al conducente di sottoporsi a visita medica e dispone la sospensione della patente in via cautelare fino all’esito della revisione, come sancito dall’art. 187 del Codice della Strada.</p>
<h2 id="guida" style="text-align: justify;">Guida sotto l’effetto di stupefacenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Sulla base dell’articolo succitato,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l&#8217;ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l&#8217;arresto da sei mesi ad un anno. All&#8217;accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui il veicolo appartenga a una persona estranea a tale reato, e dunque il mezzo non sia di proprietà del conducente, la durata della <strong>sospensione della patente</strong> viene raddoppiata.</p>
<p style="text-align: justify;">Si noti altresì che i conducenti di cui al comma 1 dell’art. 186-bis, ovvero per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l&#8217;attività di trasporto di persone o di cose, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la <strong>patente di guida</strong> è sempre revocata se il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 186-bis, e cioè i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati, o ancora nel caso di recidiva nel triennio.</p>
<h2 id="incidente" style="text-align: justify;">Incidente causato sotto l’effetto di stupefacenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui emerga che il conducente in stato di alterazione psico-fisica in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un <strong>incidente stradale</strong>, le pene sopra riassunte sono raddoppiate. Non rileva, in tal senso, che l’incidente abbia determinato delle conseguenze alle persone. A tale disposizione si accompagnerà anche la confisca del veicolo, invece della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l’esito dell’accertamento non è immediatamente disponibile, ma vi sono comunque fondati motivi per ritenere il conducente sia in stato di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti, la patente viene ritirata e conservata presso l’organo accertatore fino all’esito degli accertamenti, ma per non più di 10 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">La patente non è invece oggetto di ritiro nel caso in cui la guida sia stata realizzata su veicolo per la cui conduzione tale documento non è richiesto, come ad esempio un ciclomotore.</p>
<h2 id="rifiuto" style="text-align: justify;">Rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Mentre nell’ipotesi di incidente o di esito positivo dei test precursori, il <strong>rifiuto dell’accertamento</strong> <strong>dell’uso di sostanze stupefacenti</strong> non necessita di ulteriori prove o riscontri, negli altri casi di rifiuto è dovere dei verbalizzanti indicare le circostanze che hanno determinato il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia l’effetto di stupefacenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ultimo caso è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, la revoca in caso di recidiva nel biennio e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.  Il veicolo condotto da chi si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti deve essere sottoposto a sequestro preventivo. Si tenga comunque conto che gli accertamenti preliminari devono essere effettuati in loco. Non può infatti essere perseguito il rifiuto del conducente di spostarsi, senza validi motivi, per l’effettuazione altrove di tali test.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Guida in stato di alterazione, cosa fare?</h2>
<p style="text-align: justify;">In tali frangenti è fondamentale cercare di rammentare quali siano i propri diritti e che cosa accade durante un controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo già rammentato che gli agenti della Polizia Stradale (o i Carabinieri) possono sottoporre il conducente ad <strong>accertamenti clinico – tossicologici</strong> e <strong>strumentali</strong>, o <strong>analitici su campioni di saliva</strong>, prelevati non direttamente, ma a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prelievo è dunque effettuato in autoambulanza. Se non è possibile effettuare il prelievo in loco o se il conducente si rifiuta di sottoporsi al prelievo, questo è effettuato in una struttura sanitaria pubblica o accreditata. Si tenga conto che gli agenti potranno accompagnare il conducente senza costrizione e senza l’uso della forza. La scelta del conducente sarà dunque discrezionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda inoltre come nel verbale redatto dall’organo accertatore (sia nel caso di controllo avvenuto che di quello non avvenuto perché il conducente si è rifiutato di sottoporvisi), è obbligatorio indicare quali sono le circostanze sintomatiche dello stato di instabilità del soggetto che guida. Si tratta di un passaggio essenziale poiché, come rammentato più volte in giurisprudenza, il conducente può opporsi ai test se non vi sono elementi fattuali che facciano sospettare il suo stato di alterazione psicofisica.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito che <strong>il conducente può dunque sempre rifiutarsi</strong>, il rifiuto integra però la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 8. Inoltre, salvo i casi appena ipotizzati di inesistenza degli elementi fattuali, chi si rifiuta di sottoporsi ad accertamenti per assunzioni di droghe dovrà rispondere delle stesse sanzioni previste per coloro ai quali è stato riconosciuto lo <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/">stato di ebbrezza</a></strong> con tasso superiore a 1,5g/l, ovvero un’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno.</p>
<p style="text-align: justify;">All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, con sospensione raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.</p>
<h2 id="riottenere" style="text-align: justify;">Come riottenere la patente sospesa per guida sotto all&#8217;effetto di stupefacenti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;iter legale per <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-patente-guida-ebbrezza/">riottenere la patente sospensa</a></strong> è molto simile a quello per guida in stato di ebbrezza. Come per il caso dello stato di ebbrezza, anche l&#8217;articolo 187 del Codice della Strada prevede un reato contravvenzionale. Al procedimento penale è quindi cronologicamente affiancato un provvedimento prefettizio in ordine alla sospensione cautelare dell&#8217;abilitazione alla guida. Ove il conducente intenda adire il Giudice di Pace in riferimento al provvedimento prefettizio di sospensione, si instaureranno due procedimenti su binari paralleli. Il ricorso avverso il provvedimento prefettizio troverà una propria giustificazione nella circostanza in cui, nel frattempo, il conducente si attivi per ottenere il certificato di idoneità alla guida presso la competente Commissione Medica Locale.</p>
<p style="text-align: justify;">I costi dell&#8217;assistenza legale variano dai 1800 ai 2800 euro per entrambi i procedimenti.Questi variano a seconda della gravità dell&#8217;infrazione e dell&#8217;iter giudiziale che l&#8217;indagato intende scegliere, con l&#8217;assistenza del proprio difensore, soprattutto in riferimento al procedimento penale. Il codice di procedura penale infatti dà all&#8217;indagato ampie possibilità di scelta in ordine a riti alternativi, che devono essere vagliate caso per caso.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Guida in stato di ebbrezza: il reato e le sanzioni</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 15:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=445</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Guida in stato di ebbrezza &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Sanzioni amministrative Reato e sanzioni penali L&#8217;alcol Lock I punti della patente Con incidente stradale La messa alla prova Quando neopatentati Nelle ore notturne Accertamento del reato Quando il fatto non &#232; rilevante I lavori socialmente utili Decreto penale di condanna Prescrizione del reato Assistenza legale [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La Guida in stato di ebbrezza &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a href="#cosa">Cos&#8217;è</a></strong></li>
<li><a href="#amministrative"><strong>Sanzioni amministrative</strong></a></li>
<li><a href="#reato"><strong>Reato e sanzioni penali</strong></a></li>
<li><a href="#alcollock"><strong>L&#8217;alcol Lock</strong></a></li>
<li><a href="#punti"><strong>I punti della patente</strong></a></li>
<li><a href="#incidente"><strong>Con incidente stradale</strong></a></li>
<li><a href="#messa-prova"><strong>La messa alla prova</strong></a></li>
<li><a href="#neopatentati"><strong>Quando neopatentati</strong></a></li>
<li><a href="#notte"><strong>Nelle ore notturne</strong></a></li>
<li><a href="#accertamento"><strong>Accertamento del reato</strong></a></li>
<li><a href="#tenuita"><strong>Quando il fatto non è rilevante</strong></a></li>
<li><a href="#lavori"><strong>I lavori socialmente utili</strong></a></li>
<li><a href="#decreto-penale"><strong>Decreto penale di condanna</strong></a></li>
<li><a href="#prescrizione"><strong>Prescrizione del reato</strong></a></li>
<li><a href="#assistenza"><strong>Assistenza legale per la patente</strong></a></li>
</ul>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Guida in Stato di Ebbrezza</strong> è una fattispecie prevista e sanzionata dall&#8217;<strong>articolo 186 del Codice della Strada</strong>. Si tratta di un <strong>reato contravvenzionale ed ha quindi rilevanza penale</strong> nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue.  <span class="st">È</span> invece prevista una <strong>sanzione amministrativa</strong> quando il tasso alcolemico è compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue.</p>
<h2 id="amministrative" style="text-align: justify;">Il tasso alcolemico per la sanzione amministrativa</h2>
<p style="text-align: justify;">Parliamo ora della circostanza in cui la Guida in Stato di Ebbrezza non sia reato. La fattispecie è quella compresa fra gli 0,51 e gli 0,8 grammi per litro di sangue. È naturalmente meno grave, e, per chi ne sia incorso, non si aprirà dunque alcun procedimento penale: non è reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutti i casi in cui<strong> la fattispecie non abbia rilevanza penale</strong>, l&#8217;autorità giudiziaria competente è il <strong>Giudice di Pace</strong>. Il conducente potrà, a mezzo del proprio difensore, far valere vizi di carattere sia formale che sostanziale in seno al procedimento amministrativo di accertamento dell&#8217;infrazione (l&#8217;etilometro) ed irrogazione della sanzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo ora gli importi recentemente aggiornati della <strong>sanzione amministrativa</strong>. Il secondo comma, lettera a) dell&#8217;articolo 186 del Codice della Strada, infatti, prevede una sanzione pecuniaria che va da euro 544 a euro 2.170. La sanzione si applica a chi sia trovato alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso fra 0,51 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. L&#8217;interpretazione della Cassazione in seguito meglio esposta, in merito alla facoltà di farsi assistere da un difensore, non avrà in questo caso alcun rilievo. Sarà in questo caso possibile promuovere solo un <strong>ricorso davanti al Giudice di Pace</strong> ove ne sussistano i presupposti.</p>
<h2 id="reato" style="text-align: justify;">Quando la guida in stato di ebbrezza è reato e quali sono le sanzioni penali</h2>
<p style="text-align: justify;">La lettera b) del secondo comma dello stesso articolo 186 del Codice della Strada, è una fattispecie a rilevanza penale. Si tratta di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-penale/"><strong>reato contravvenzionale</strong></a> che prevede un&#8217;ammenda da 800 a 3200 euro nonché l&#8217;arresto fino a 6 mesi per il caso il conducente sia accertato con un tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue. Avrà rilevanza penale anche la fattispecie prevista dalla lettera c) dell&#8217;articolo 186 (oltre 1,5 grammi per litro). In questo caso si prevede un&#8217;ammenda fra 1500 e 6000 euro e l&#8217;arresto fra 6 mesi e un anno. Anche qui si applicheranno certamente i <strong>principi del Codice di Procedura Penale</strong> così come interpretati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in riferimento all&#8217;avvertimento sulla <strong>facoltà dell&#8217;indagato di essere assistito da un difensore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando l’accertamento ha rilevanza penale, il conducente ha diritto di essere preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’esecuzione dell’alcoltest o di altro accertamento urgente sullo stato di ebbrezza. Su questo aspetto si tornerà più avanti, perché l’omesso avvertimento può determinare una nullità dell’accertamento eccepibile nei termini previsti dalla giurisprudenza.</p>
<h2 id="alcollock">L&#8217;alcollock</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza, la disciplina oggi non si esaurisce più nelle ammende, nell’arresto e nella sospensione o revoca della patente. L’art. 186 del Codice della strada prevede infatti che, in caso di condanna per le ipotesi di cui al comma 2, lettere <strong data-start="1347" data-end="1353">b)</strong> e <strong data-start="1356" data-end="1362">c)</strong>, sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali <strong data-start="1431" data-end="1437">68</strong> (“niente alcool”) e <strong data-start="1458" data-end="1464">69</strong> (“guida limitata a veicoli dotati di dispositivo alcolock”).</p>
<p style="text-align: justify;">La prescrizione permane sulla patente per un periodo di <strong data-start="1621" data-end="1640">almeno due anni</strong> nei casi di cui all’art. 186, comma 2, lettera <strong data-start="1688" data-end="1694">b). Gli anni sono</strong> <strong data-start="1701" data-end="1720">almeno tre </strong>nei casi di cui alla lettera <strong data-start="1750" data-end="1756">c)</strong>, decorrenti dalla <strong data-start="1775" data-end="1834">restituzione della patente dopo la sentenza di condanna</strong>, salva una durata maggiore eventualmente imposta dalla Commissione medica competente in sede di conferma di validità. La stessa norma prevede inoltre che, in tali casi, il Prefetto disponga la <strong data-start="2028" data-end="2055">revisione della patente</strong> per consentirne l’adeguamento a queste limitazioni.</p>
<h3>Sul piano pratico</h3>
<p style="text-align: justify;">In concreto, chi è titolare di una patente italiana recante i codici 68 e 69 può guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie <strong data-start="2296" data-end="2301">M</strong> e <strong data-start="2304" data-end="2309">N</strong> solo se su tali veicoli sia stato installato, <strong data-start="2356" data-end="2371">a sue spese</strong>, e sia funzionante, un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore quando il tasso alcolemico del guidatore è <strong data-start="2488" data-end="2508">superiore a zero</strong>. In altri termini, durante il periodo di applicazione della prescrizione, il conducente deve rispettare una regola di <strong data-start="2627" data-end="2641">alcol zero</strong> e può guidare soltanto veicoli dotati di alcolock.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina tecnica del dispositivo è stata poi completata dal <strong data-start="2797" data-end="2877">decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 luglio 2025</strong>, che regola caratteristiche, installazione e soggetti autorizzati al montaggio. Il decreto chiarisce che il dispositivo è un immobilizzatore che consente l’avvio del veicolo solo dopo l’analisi di un campione di alito accettato con concentrazione di alcol <strong data-start="3134" data-end="3160">non superiore a 0 mg/l</strong>; si applica ai veicoli delle categorie <strong data-start="3200" data-end="3227">M1, M2, M3, N1, N2 e N3</strong>; richiede installazione da parte di operatori autorizzati; e impone l’apposizione di un <strong data-start="3316" data-end="3327">sigillo</strong> idoneo a impedire alterazioni o manomissioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano pratico, oggi il Portale dell’Automobilista pubblica anche l’<strong data-start="3484" data-end="3519">elenco dei dispositivi alcolock</strong>, con i dati del costruttore, gli <strong data-start="3553" data-end="3581">installatori autorizzati</strong> e i <strong data-start="3586" data-end="3608">modelli di veicoli</strong> sui quali ciascun dispositivo è installabile. Questo consente di verificare concretamente quale apparato possa essere montato sul proprio veicolo e presso quali officine autorizzate.</p>
<h3>Le conseguenze per nuove infrazioni o omissioni relative all&#8217;alcol lock</h3>
<p style="text-align: justify;">Attenzione alle sanzioni. L’art. 186, comma 9-quater, prevede che le sanzioni per guida in stato di ebbrezza siano <strong data-start="3946" data-end="3971">aumentate di un terzo</strong> nei confronti del conducente che si trovi già nelle condizioni che impongono l’alcolock. Le stesse sanzioni sono invece <strong data-start="4092" data-end="4107">raddoppiate</strong> se il dispositivo di blocco è stato alterato o manomesso, oppure se ne sono stati rimossi o manomessi i sigilli.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, anche al di fuori dei casi di nuova contestazione ex art. 186, il titolare della patente con codici 68 e 69 che circoli in condizioni diverse da quelle imposte dai medesimi codici è soggetto alle sanzioni dell’art. 125 del Codice della strada. Se poi guida un veicolo privo di alcolock, oppure con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o senza i sigilli prescritti, si applicano le stesse sanzioni <strong data-start="4678" data-end="4698">in misura doppia</strong>. Il richiamo dell’art. 125 comporta anche la sanzione accessoria della <strong data-start="4770" data-end="4817">sospensione della patente da uno a sei mesi</strong>.</p>
<h2 id="punti" style="text-align: justify;">I punti della patente</h2>
<p style="text-align: justify;">Le fattispecie sanzionate all&#8217;articolo 186 del Codice della Strada, e cioè in relazione ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, prevedono la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Per i neopatentati sanzionabili con un tasso inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, la decurtazione sarà invece di 5 punti della patente di guida (articolo 186-bis del Codice della Strada).</p>
<h2 id="incidente" style="text-align: justify;">La guida in stato di ebbrezza con incidente stradale: sanzioni raddoppiate</h2>
<p style="text-align: justify;">Il comma numero 2-bis dell&#8217;articolo 186 del Codice della Strada prevede alcune fattispecie più gravi. Ferma restando la qualificazione di reato o di sanzione amministrativa in relazione alla quantità di alcol presente nel sangue, <strong>le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando <em>&#8220;il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale&#8221;</em></strong>. In caso di incidente <em>&#8220;è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all&#8217;illecito&#8221;</em>. L&#8217;incidente stradale è tale anche quando non ci siano feriti o soggetti infortunati. La presenza di questi servirà invece a modularne la gravità entro i minimi o i massimi edittali in ragione dell&#8217;accaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancor più gravi le conseguenze giuridiche nel caso in cui il conducente alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro di sangue provochi un incidente. In tale circostanza è prevista anche la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sopensione-ritiro-revoca-patente/">revoca della patente</a></strong> e la confisca del veicolo ove di proprietà del conducente. La revoca della patente è una sanzione ben differente dal ritiro o dalla sospensione. In caso di revoca della patente il guidatore dovrà sostenere nuovamente l&#8217;esame di guida per essere abilitato a circolare. Tale provvedimento tuttavia consegue ad un giudizio penale ed è sanzione accessoria che sarà definitiva con il solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o del decreto penale di condanna non opposto).</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le conseguenze processuali quando il guidatore ha provocato un incidente</h3>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore conseguenza dell&#8217;aver causato un incidente guidando in stato di ebbrezza è quella del comma 9-bis dell&#8217;articolo 186 del codice della strada. <strong>In questo caso, quando la fattispecie sia prevista come reato (oltre 0,8 grammi per litro di sangue), il conducente non avrà la possibilità di estinguerlo con i lavori di pubblica utilità</strong>. L&#8217;indagato o imputato per guida in stato di ebbrezza avrà tuttavia a disposizione i differenti iter processuali previsti dall&#8217;ordinamento penale (rito abbreviato, patteggiamento, messa alla prova ecc.).</p>
<h2 id="messa-prova" style="text-align: justify;">La messa alla prova per l&#8217;estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ipotesi di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante <strong>con incidente stradale</strong>, non essendo prevista la possibilità di estinguere il reato con i già menzionati lavori di pubblica utilità, è prevista la facoltà di richiedere, comunque, la cosiddetta &#8220;messa alla prova&#8221;. Tale istituto ha anch&#8217;esso l&#8217;effetto dell&#8217;estinzione del reato, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione e la revoca della patente.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/messa-alla-prova/">messa alla prova</a></strong> consiste nella prestazione di ore di lavori di utilità sociale, oltre al versamento di una somma al fondo &#8220;Vittime della Strada&#8221; a titolo di condotta riparatoria del reato commesso.</p>
<h2 id="notte" style="text-align: justify;">L&#8217;aggravante delle ore notturne</h2>
<p style="text-align: justify;">Il comma numero 2-sexies dell&#8217;articolo 186 del Codice della Strada prevede un&#8217;aggravante per il caso in cui la guida in stato di ebbrezza avvenga in ore notturne. <strong>Per chi guidi in stato di ebbrezza fra le ore 22:00 e le ore 7:00 &#8220;l&#8217;ammenda è aumentata da un terzo alla metà&#8221;</strong>. L&#8217;aggravante è applicabile al solo reato, e dunque solo nella circostanza in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. Quando infatti il tasso alcolemico è inferiore, la fattispecie è sanzionata solo con una sanzione amministrativa. Non si tratta dunque di un&#8217;ammenda e quindi non ne è previsto l&#8217;aumento in caso di ore notturne.</p>
<h2 id="neopatentati" style="text-align: justify;">La Guida in stato di ebbrezza quando neopatentati o professionisti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 186-bis del codice della strada prevede delle <strong>sanzioni speciali per il caso in cui il guidatore sia un professionista od un neopatentato</strong>. Per neopatentato si intende il conducente <em>&#8220;di età inferiore a ventuno anni&#8221;</em> oppure <em>&#8220;nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">A tali soggetti non sarà possibile guidare nemmeno con un tasso alcolemico inferiore agli 0,5 grammi per litro di sangue. In questo caso <em>&#8220;sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di incidente tali sanzioni sono poi raddoppiate.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la soglia compresa fra gli 0,5 e gli 0,8 grammi per litro di sangue, neopatentati e professionisti soggiacciono invece alle stesse sanzioni previste per i guidatori &#8220;ordinari&#8221;, aumentate di un terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di guida in stato di ebbrezza (oltre 0,8 grammi per litro di sangue) commesso da neopatentati o professionisti ha infine sanzioni aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle ordinarie.</p>
<h2 id="accertamento" style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento penale della Guida in Stato di ebbrezza e l&#8217;assistenza di un avvocato</h2>
<p style="text-align: justify;">Parliamo ora del reato, quando dunque sia accertato un tasso superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. L&#8217;accertamento della guida in stato di ebbrezza è effettuato solitamente a mezzo dell&#8217;etilometro. Meno spesso la guida in stato di ebbrezza è accertata con il prelievo del sangue.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1872" data-end="2065">La giurisprudenza ha a lungo discusso della validità dell’alcoltest eseguito senza il previo avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Oggi il quadro è chiaro.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2073" data-end="2405">L’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro rientra tra gli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria. Per questa ragione, quando si procede all’esame alcoolimetrico, la polizia giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.</p>
<h3 data-start="2073" data-end="2405">Giurisprudenza su accertamento tecnico (etilometro o prelievo ematico) ed assistenza del difensore</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2073" data-end="2405">Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5396 del 5 febbraio 2015, hanno stabilito che l’omesso avvertimento di tale facoltà determina una nullità a regime intermedio dell’accertamento, che può essere eccepita dal difensore fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2073" data-end="2405">Occorre però distinguere con precisione due profili. Da un lato, l’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale impone alla polizia giudiziaria di avvertire l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Dall’altro lato, l’art. 356 c.p.p. prevede che il difensore abbia facoltà di assistere agli accertamenti urgenti, ma senza diritto di essere preventivamente avvisato personalmente dagli operanti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2073" data-end="2405">Ne consegue che la polizia giudiziaria deve informare il conducente di questa facoltà prima dell’esecuzione dell’<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/con-alcoltest-non-funzionante-condanna-non-valida/">etilometro</a></strong>, ma non è tenuta ad attendere indefinitamente l’arrivo del difensore né a rinviare l’accertamento urgente se il difensore non giunge in tempo utile. In tal caso, una volta dato correttamente l’avvertimento all’interessato, l’accertamento può essere comunque eseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso principio vale anche quando l’accertamento venga eseguito mediante prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria a fini probatori: anche in questa ipotesi l’avviso deve precedere l’atto, proprio perché la garanzia difensiva è collegata al momento in cui si avvia la procedura di accertamento.</p>
<h2 id="tenuita" style="text-align: justify;">Il Rifiuto di sottoporsi all&#8217;etilometro e la particolare tenuità del fatto</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di <strong>rifiuto di sottoporsi all&#8217;etilometro</strong> è stato oggetto di una interessante e recente <strong>sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, numero 13682 del 2016</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa sentenza ha ritenuto l&#8217;articolo 131-bis del codice penale <strong>(<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/particolare-tenuita-fatto-guida-stato-ebbrezza/">particolare tenuità del fatto</a>)</strong> applicabile alla fattispecie del rifiuto di sottoporsi all&#8217;etilometro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di legittimità ha ritenuto che la particolare tenuità del fatto debba ritenersi riferibile <strong>non soltanto ai reati commissivi ma anche a quelli omissivi</strong>. Il reato di rifiuto di sottoporsi all&#8217;etilometro è fra questi ultimi. Sarà compito dell&#8217;organo giudicante valutare la particolare inoffensività del rifiuto nel caso concreto, attraverso tre indici di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali tre indici sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le <strong>modalità</strong> in cui è stato manifestato detto rifiuto.</li>
<li>L&#8217;<strong>esiguità del pericolo</strong> o del danno.</li>
<li>Il <strong>grado di colpevolezza</strong> del rifiutante.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ove il giudice ravvisi la particolare tenuità del fatto potrà pronunciare <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/"><strong>sentenza di assoluzione</strong></a>, con tutte le conseguenze connesse favorevoli all&#8217;imputato. Nessuna sanzione penale potrà in questo caso essere addebitata al conducente.</p>
<h2 id="lavori" style="text-align: justify;">La pena sostitutiva dei lavori socialmente utili in caso di Guida in Stato di Ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui il conducente non abbia causato un incidente, è possibile sostituire la pena detentiva in <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavori-socialmente-utili-guida-ebbrezza/"><strong>lavori socialmente utili</strong></a>. L&#8217;indagato &#8220;per la prima volta&#8221; avrà infatti la possibilità di richiedere che sia la parte di pena detentiva che quella pecuniaria irrogata dal Giudice siano convertite in lavori di pubblica utilità. I lavori hanno un tasso di conversione particolarmente favorevole. Potranno essere svolti presso gli enti convenzionati la cui lista è facilmente reperibile alla Procura della Repubblica del Tribunale competente per il reato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quando i lavori di pubblica utilità non sono ammessi</h3>
<p style="text-align: justify;">Non sempre però il Codice della Strada dà la possibilità di trasformare la pena in lavori di pubblica utilità. Il comma 9-bis dell&#8217;articolo 186 lo esclude infatti per tutti i casi previsti dal comma 2-bis dello stesso articolo. <strong>Il guidatore che abbia causato un incidente alla guida in stato di ebbrezza non potrà</strong> estinguere il reato mediante i lavori di pubblica utilità. In questo caso, nell&#8217;ambito del procedimento penale, saranno da valutare altre strade (ad esempio la messa alla prova).</p>
<h2 id="decreto-penale" style="text-align: justify;">Il decreto penale di condanna</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di guida in stato di ebbrezza, ove l&#8217;indagato non faccia richiesta di riti alternativi, può essere definito mediante decreto penale di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/"><strong>decreto penale di condanna</strong></a> equivale ad una sentenza di condanna vera e propria, prevede soltanto una sanzione pecuniaria e non detentiva (anche in conversione dell&#8217;arresto, che è una penale detentiva), oltre alle pene accessorie quali ad esempio <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sopensione-ritiro-revoca-patente/">sospensione o la revoca</a></strong> della patente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene il decreto penale di condanna preveda uno sconto di pena fino alla metà del minimo edittale (articolo 459 del codice di procedura penale), con la richiesta di definizioni alternative del procedimento penale è possibile finanche estinguere il reato e non avere conseguenze rilevabili nel casellario giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine di legge <strong>per proporre opposizione</strong> avverso al decreto penale di condanna e chiedere, ad esempio, la messa alla prova, il rito abbreviato o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, <strong>è di quindici giorni a far corso dalla data di notifica</strong> del provvedimento (e cioè di concreta ricezione dell&#8217;atto).</p>
<p style="text-align: justify;">In difetto di opposizione al decreto nei termini suddetti, il provvedimento, equivalente ad una condanna penale, passerà in giudicato. <strong>Nell&#8217;ipotesi in cui il decreto non preveda la sospensione della pena irrogata, il condannato dovrà versare all&#8217;Erario le somme corrispondenti. Queste ultime possono arrivare a decine di migliaia di euro</strong>.</p>
<h2 id="prescrizione" style="text-align: justify;">Termini di prescrizione del reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel reato di guida in stato di ebbrezza occorre oggi distinguere tra <strong data-start="163" data-end="189">prescrizione del reato</strong> e <strong data-start="192" data-end="240">improcedibilità del giudizio di impugnazione</strong>. La guida in stato di ebbrezza è una contravvenzione e, in via generale, per le contravvenzioni il termine ordinario di prescrizione è di <strong data-start="379" data-end="395">quattro anni</strong>. In presenza di atti interruttivi, il termine non può di regola aumentare oltre <strong data-start="476" data-end="489">un quarto</strong>. Si arriva così fino a <strong data-start="505" data-end="520" data-is-only-node="">cinque anni</strong>, salve le cause di sospensione previste dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la riforma Cartabia, però, non è più corretto dire in modo generico che “la prescrizione continua a decorrere fino alla fine del processo”. L’art. <strong data-start="765" data-end="781">161-bis c.p.</strong> prevede infatti che il corso della prescrizione <strong data-start="830" data-end="902">cessi definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado</strong>; solo se vi è un annullamento che fa regredire il procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende a decorrere dalla pronuncia definitiva di annullamento.</p>
<h3>Nei giudizi di impugnazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Nei giudizi di impugnazione opera poi un istituto diverso, cioè l’<strong data-start="1191" data-end="1256">improcedibilità per superamento dei termini di durata massima</strong> prevista dall’art. <strong data-start="1276" data-end="1294">344-bis c.p.p.</strong>: il termine è di <strong data-start="1312" data-end="1335">due anni in appello</strong> e di <strong data-start="1341" data-end="1366">un anno in Cassazione</strong>, con possibilità di sospensione nei casi previsti dalla legge. Per questa ragione, oggi, dopo la sentenza di primo grado il tema non si esaurisce più nella prescrizione. Richiede invece di verificare anche se siano maturati i termini di improcedibilità del giudizio di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che i nuovi istituti degli artt. <strong data-start="1738" data-end="1754">161-bis c.p.</strong> e <strong data-start="1757" data-end="1775">344-bis c.p.p.</strong> operano, secondo il regime transitorio, per i <strong data-start="1822" data-end="1860">reati commessi dal 1° gennaio 2020</strong>; inoltre, per una parte dei procedimenti soggetti alla disciplina transitoria, i termini dell’improcedibilità sono stati temporaneamente più lunghi (<strong data-start="2010" data-end="2033">tre anni in appello</strong> e <strong data-start="2036" data-end="2072">un anno e sei mesi in Cassazione</strong> per le impugnazioni proposte entro il <strong data-start="2111" data-end="2131">31 dicembre 2024</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco come <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-patente-guida-ebbrezza/">riavere la patente sospesa in poche settimane</a></strong></p>
<h2 id="assistenza" style="text-align: justify;">Assistenza legale per riavere la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Lo studio legale presta <strong>assistenza specifica per ottenere la sospensione del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente</strong>. In caso di Guida in Stato di Ebbrezza che costituisca reato, l&#8217;assistenza è prestata anche per il relativo procedimento penale. Spesso affiancando al <strong>ricorso</strong> (lo studio presta assistenza anche per la sola <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricorso-guida-in-stato-di-ebbrezza/#perch%C3%A9">redazione del ricorso al Giudice di Pace</a></strong>) l&#8217;espletamento dei lavori socialmente utili è possibile riottenere la patente in poche settimane. Compilando il form è possibile essere contattati in poche ore lavorative.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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		<title>Valide le multe non notificate: mancata conoscenza verbale e opposizione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/multe-non-notificate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 14:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8190</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione fa chiarezza sulle multe valide non notificate: un focus su mancata conoscenza del verbale e opposizione.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le multe non notificate &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#mancata"><strong>Mancata conoscenza</strong></a></li>
<li><a href="#opposizione"><strong>Opposizione cartella</strong></a></li>
<li><a href="#tardiva"><strong>Tardiva conoscenza</strong></a></li>
<li><a href="#recupero"><strong>Recupero garanzia</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Stando a quanto afferma la recente ordinanza n. 26843/2018 della Corte di Cassazione, a conferma delle valutazioni delle Sezioni unite con sentenza n. 22080/2017, in materia di opposizione a sanzioni amministrative deve essere dichiarata <strong>l’inammissibilità di un’opposizione a una cartella di pagamento se questa è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase della formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto</strong>, se l’opponente non deduce, oltre che in preliminare la mancata notifica, anche i vizi propri dell’atto presupposto stesso.</p>
<h2 id="mancata" style="text-align: justify;">Mancata conoscenza del verbale</h2>
<p>Nelle motivazioni della pronuncia, la Suprema Corte sottolinea innanzitutto come la deduzione d&#8217;<strong>inammissibilità dell&#8217;originaria opposizione formulata dalla parte appellata</strong> in sede di costituzione in appello, e condivisa dal giudice di appello, per essere stata l&#8217;opposizione stessa alla cartella fondata sulla “mancata conoscenza del verbale senza alcuna impugnazione dell&#8217;atto stesso”, costituendo una mera difesa a sostegno del rigettò del gravame avanzato dall&#8217;appellante, non ha rappresentato nel concreto alcuna violazione del divieto di nuove domande o di eccezioni, e non ha inciso su <em>petitum</em> e <em>causa petendi</em> o su alcun giudicato circa il merito della controversia, non formatosi essendo stata l&#8217;opposizione in primo grado respinta sul rilievo dell&#8217;intervenuta notifica dell&#8217;atto di contestazione.</p>
<h2 id="opposizione style=">Opposizione alla cartella di pagamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Introdotto quanto sopra, la Suprema Corte evidenzia come occorra dare continuità alla giurisprudenza formulata nella stessa sede, peraltro richiamata correttamente nella sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, precisano gli Ermellini, l’opposizione alla cartella di pagamento che viene emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata per una violazione al codice della strada, deve essere proposta ex l. 689/1981, artt. 22 e 23, oggi d. lgs. 150/2011, art. 7.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo come il provvedimento stabilisca che <strong>l’opposizione deve proporsi dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione</strong>. Al terzo comma, è poi stabilito che il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, i giudici ricordano come l’opposizione non debba essere avanzata nelle forme dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c., nel caso in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza di ingiunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi casi – aggiungono i giudici in Cassazione – l’opposizione alla cartella dovrà essere finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo, per mancata notifica dell’atto presupposto.</p>
<h2 id="tardiva" style="text-align: justify;">Tardiva conoscenza dell’atto presupposto</h2>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, i giudici ricordano come alla deduzione di <strong>tardiva conoscenza dell’atto presupposto</strong>, che consegue alla mancata notifica, deve accompagnarsi anche la proposizione di censure mediante esso, altrimenti destinato a spiegare i suoi effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto, si sottolinea, nonostante anche pronunce (ad. Cass. n. 59/2003 e 12531/2003) abbiano ritenuto l’ammissibilità della mera denuncia di mancata notifica dell’atto presupposto, nella considerazione che da essa discenderebbe l’illegittimità dell’emissione della cartella.</p>
<p style="text-align: justify;">La nuova valutazione, recentemente in consolidamento, sembra essere determinata dall’analisi dello stesso materiale normativo in relazione alla <strong>finalità</strong> “<strong>recuperatoria</strong>” delle ragioni di opposizione alla sanzione, in ragione di nullità o di omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione, la finalità stessa escluderebbe alla base la possibilità che sia lasciata all’impugnante, la scelta dell’impugnare o no cumulativamente l’atto presupposto e l’atto consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, proseguono i giudici, il fatto stesso che nell’ipotesi in esame, esclusa ogni ridondanza ex se della mancata notifica dell’atto presupposto sulla validità della cartella, ammettere l’impugnazione con finalità recuperative di questa equivale semplicemente ad ammettere, nel settore dell’opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per il rimedio giudiziario. Onde solo contestando – proseguono i giudici – anche nel merito la pretesa sanzionatoria, “si potrà escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell&#8217;atto presupposto”.</p>
<p>In tale ultimo senso si può leggere la remota sentenza Cass. n. 15149/2005, poi rammentata anche dalla più recente n. 16282/2016, per la quale l’opposizione di natura recuperatoria si ha quando “l&#8217;opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella”.</p>
<h2 id="recupero" style="text-align: justify;">Recupero del momento di garanzia</h2>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, aggiungono ancora i giudici della Suprema Corte, deve qui affermarsi il principio di diritto per cui in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a una cartella di pagamento, se finalizzata a <strong>recuperare il momento di garanzia</strong> di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo, per una mancata notifica dell’atto presupposto, se l’opponente non deduce, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell&#8217;atto presupposto.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni su opposizione e impugnazione cumulativa</h2>
<p style="text-align: justify;">Traendo le sintesi da quanto sopra esposto, con la sentenza in esame la Suprema Corte ha avuto modo di superare alcune precedenti sentenze del 2003 (in particolar modo, le nn. 59/2013 – 12531/2013), che hanno ritenuto che la <strong>mancata notifica del verbale</strong> potesse determinare l&#8217;illegittimità dell&#8217;emissione della cartella. E, in merito, lo hanno fatto sancendo che deve piuttosto affermarsi che l&#8217;opposizione alla cartella di pagamento abbia una finalità di tipo recuperatorio delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell&#8217;omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell&#8217;ordinanza ingiunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio questa finalità di tipo recuperatorio – precisano gli Ermellini – impedisce all&#8217;impugnante di poter scegliere se impugnare o meno l&#8217;atto presupposto e quello consequenziale cumulativamente. Ne deriva, da ciò, che deve ben affermarsi come alla deduzione di tardiva conoscenza dell&#8217;atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, “debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso”. Altrimenti destinato a spiegare i suoi effetti, prosegue la sentenza, seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell&#8217;atto conseguenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel contesto determinato dalle opposizioni a sanzioni amministrative, ammettere l&#8217;impugnazione con finalità recuperatorie di una cartella equivarrebbe pertanto ad ammettere una rimessione in termini per il rimedio giudiziario. Il che, in fin dei conti, sta a significare che solo se la pretesa sanzionatoria è contestata anche nel merito, è possibile escludere che la nullità della notifica del verbale sia sanata se non sono allegate ulteriori difese che non era stato possibile proporre per la mancata cognizione tempestiva dell&#8217;atto presupposto.</p>
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		<title>Multe stradali, pagare in ritardo costa caro</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/multe-stradali-pagare-in-ritardo-costa-caro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 06:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pagare in ritardo le multe stradali? Costa caro, molto caro. A chiarirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha ribadito la validità dell’applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di pagamento di ritardo delle multe per violazione del Codice della Strada, quale sanzione aggiuntiva che nasce dal momento in cui diventa esigibile quella principale.<br />
Dunque, come precisato dall’ordinanza n. 17901/2018 della Suprema Corte, è legittima la maggiorazione semestrale del 10% di cui all’art. 27 della l. 689/81, con conseguente legittimità dell’iscrizione a ruolo per un importo comprensivo anche dello sviluppo della sanzione aggiuntiva.<br />
Maggiorazione sanzione Codice della Strada: la massima<br />
Per poter comprendere quali sono le valutazioni compiute dai giudici della Suprema Corte, giova rammentare la massima cui gli stessi Ermellini riconducono le proprie considerazioni nelle motivazioni della sentenza, quando sostengono un orientamento già ribadito dalle recenti sentenze nn. 1884/2016 e 21259/2016, dalle quali si trae la seguente massima:<br />
In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cu diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.<br />
Per i giudici, tali sentenze hanno ritenuto pienamente applicabile la maggiorazione dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, anche in considerazione della natura che alla stessa viene riconosciuta dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 308 del 14 luglio 1999, secondo cui la maggiorazione per ritardo che è prevista dalla norma di cui sopra, a carico dell’autore dell’illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva che nasce al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.<br />
Pagamento in ritardo delle multe stradali<br />
Come già rammentato dalla citata Cass. n. 21957/2016, il Codice della Strada all’art. 206 stabilisce che se il pagamento non è effettuato nei termini (…), la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della l. 24 novembre 1981, n. 689. La formulazione potrebbe suggerire che il rinvio all’art. 27 si riferisce esclusivamente alle modalità di riscossione attraverso ruoli, e non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che rimarrebbero pertanto disciplinati dall’art. 203, C.d.s.<br />
In realtà, gli Ermellini ritengono che vi siano dei dati interpretativi di sistema che inducono a considerare come il rinvio sia fatto alla norma nella sua piena interezza. Tra tali elementi, i giudici sottolineano la mancata limitazione del rinvio ad uno o più dei commi di cui l’art. 27 si compone, e ancora il fatto che il testo dell’art. 203 C.d.S. non prevede in realtà alcuna deroga della stessa legge. Infine, l’evidenza che quest’ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, ovvero quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.<br />
In conclusione, il principio di diritto di cui alla massima che sopra abbiamo riportato, viene riaffermato nella fase finale dell’ordinanza in questo modo:<br />
In materia di sanzioni amministrative per violazioni perviste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il pagamento il ritardo delle multe stradali &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#maggiorazione"><strong>La maggiorazione prevista</strong></a></li>
<li><a href="#conseguenze"><strong>Le conseguenze e le norme</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pagare in ritardo le multe stradali</strong>? Costa caro, molto caro. A chiarirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha ribadito la validità dell’applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di pagamento di ritardo delle multe per violazione del Codice della Strada, quale sanzione aggiuntiva che nasce dal momento in cui diventa esigibile quella principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, come precisato dall’ordinanza n. 17901/2018 della Suprema Corte, è legittima la maggiorazione semestrale del 10% di cui all’art. 27 della l. 689/81, con conseguente legittimità dell’iscrizione a ruolo per un importo comprensivo anche dello sviluppo della sanzione aggiuntiva.</p>
<h2 id="maggiorazione" style="text-align: justify;">Maggiorazione sanzione Codice della Strada: la massima</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter comprendere quali sono le valutazioni compiute dai giudici della Suprema Corte, giova rammentare la massima cui gli stessi Ermellini riconducono le proprie considerazioni nelle motivazioni della sentenza, quando sostengono un orientamento già ribadito dalle recenti sentenze nn. 1884/2016 e 21259/2016, dalle quali si trae la seguente massima:</p>
<blockquote><p><em>In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cu diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva</em>.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici, tali sentenze hanno ritenuto <strong>pienamente applicabile la maggiorazione dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981</strong>, anche in considerazione della natura che alla stessa viene riconosciuta dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 308 del 14 luglio 1999, secondo cui la maggiorazione per ritardo che è prevista dalla norma di cui sopra, a carico dell’autore dell’illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva che nasce al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.</p>
<h2 id="conseguenze" style="text-align: justify;">Pagamento in ritardo delle multe stradali</h2>
<p style="text-align: justify;">Come già rammentato dalla citata Cass. n. 21957/2016, il Codice della Strada all’art. 206 stabilisce che <strong>se il pagamento non è effettuato nei termini (…), la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della l. 24 novembre 1981, n. 689.</strong> La formulazione potrebbe suggerire che il rinvio all’art. 27 si riferisce esclusivamente alle modalità di riscossione attraverso ruoli, e non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che rimarrebbero pertanto disciplinati dall’art. 203, C.d.s.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, gli Ermellini ritengono che vi siano dei dati interpretativi di sistema che inducono a considerare come il rinvio sia fatto alla norma nella sua piena interezza. Tra tali elementi, i giudici sottolineano la mancata limitazione del rinvio ad uno o più dei commi di cui l’art. 27 si compone, e ancora il fatto che il testo dell’art. 203 C.d.S. non prevede in realtà alcuna deroga della stessa legge. Infine, l’evidenza che quest’ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, ovvero quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il principio di diritto di cui alla massima che sopra abbiamo riportato, viene riaffermato nella fase finale dell’ordinanza in questo modo:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>In materia di sanzioni amministrative per violazioni perviste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva</em>.</p>
</blockquote>
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		<item>
		<title>Alcol alla guida: l&#8217;avvocato spiega come riavere la patente</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-patente-guida-ebbrezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 13:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=6547</guid>

					<description><![CDATA[<p>La guida in stato di ebbrezza: come riavere la patente ritirata &#8211; indice: Il ricorso al Giudice Il procedimento penale I costi del solo ricorso I costi dell&#8217;assistenza Ci&#242; che gli automobilisti hanno pi&#249; caro quando vengono fermati per un controllo con l&#8217;etilometro &#232; riottenere la patente di guida in tempi ragionevoli. Spesso infatti, la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La guida in stato di ebbrezza: come riavere la patente ritirata &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso al Giudice</strong></a></li>
<li><a href="#penale"><strong>Il procedimento penale</strong></a></li>
<li><a href="#costi-ricorso"><strong>I costi del solo ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#assistenza"><strong>I costi dell&#8217;assistenza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ciò che gli automobilisti hanno più caro quando vengono fermati per un controllo con l&#8217;etilometro è riottenere la patente di guida in tempi ragionevoli. Spesso infatti, la sanzione accessoria della sospensione della patente per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/"><strong>Guida in Stato di Ebbrezza</strong></a> (o sotto all&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-sostanze-stupefacenti/">effetto degli stupefacenti</a></strong>) può infatti arrivare a due anni. È possibile, legalmente, evitare di rimanere senza la licenza di guida per così tanto tempo? La risposta dell&#8217;avvocato è sicuramente sì, ed esistono rimedi per riottenerla in tempi rapidi, che possono arrivare a meno di due mesi. Vediamo come.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso davanti al giudice di pace per riavere la patente sospesa</h2>
<p style="text-align: justify;">Ferma restando la competenza del giudice penale per la sanzione inerente alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro di sangue, il Giudice di Pace è compente a decidere il ricorso contro la sanzione accessoria irrogata dal Prefetto (o da chi ne fa le sue veci).</p>
<p style="text-align: justify;">I<strong> termini per presentare il ricorso sono di trenta giorni dalla data di notifica</strong> del provvedimento del Prefetto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;iter solitamente seguito in caso di ritiro della patente è infatti, il seguente:</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Ritiro immediato da parte delle forze dell&#8217;ordine del documento di guida.</li>
<li style="text-align: justify;">Redazione del verbale di identificazione ed elezione di domicilio nonché nomina del difensore.</li>
<li style="text-align: justify;">Nell&#8217;arco di due, tre settimane dal ritiro viene notificata alla persona il provvedimento scritto del Prefetto con l&#8217;indicazione del periodo di sospensione della licenza di guida. Lo stesso provvedimento deve menzionare la possibilità di fare ricorso entro il termine di trenta giorni dalla notifica al Giudice di Pace territorialmente competente.</li>
<li style="text-align: justify;">Il momento più opportuno per rivolgersi al proprio difensore (di fiducia o d&#8217;ufficio) è quello immediatamente successivo alla notifica del provvedimento del Prefetto. Lo stesso sarà poi impugnato al competente Giudice di Pace.</li>
<li style="text-align: justify;">Una volta depositato il ricorso redatto dall&#8217;avvocato, nell&#8217;arco di poche settimane (solitamente da sei a dodici settimane, a seconda della mole di lavoro dell&#8217;ufficio giudiziario), viene fissata l&#8217;udienza davanti al Giudice per discutere il ricorso per riavere la patente. L&#8217;avvocato, per dare buon esito alla propria difesa, dovrà presentare in udienza il certificato di idoneità alla guida rilasciato dalla Commissione medica locale. In suddetto certificato deve essere attestato che il soggetto che si è sottoposto agli esami medici è idoneo alla guida in quanto non è un bevitore abituale (o non fa uso di stupefacenti).</li>
<li style="text-align: justify;">Il giudice, preso atto della idoneità alla guida del soggetto, nella maggior parte dei casi, sospenderà l&#8217;efficacia del provvedimento del Prefetto accogliendo anche solo parzialmente il ricorso e disporrà la restituzione immediata del documento di guida.</li>
</ul>
<h2 id="penale" style="text-align: justify;">Il dimezzamento della sospensione con i lavori di pubblica utilità</h2>
<p style="text-align: justify;">I <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavori-socialmente-utili-guida-ebbrezza/">lavori di pubblica utilità</a></strong>, consentono poi di<strong> dimezzare anche la sanzione accessoria di sospensione della patente di guida</strong> che il giudice penale infliggerà all&#8217;imputato del reato di guida in stato di ebbrezza. Gli stessi, come approfondito in un altro articolo, consistono nello svolgimento di attività presso enti convenzionati con il tribunale, in un numero di ore variabili a seconda dell&#8217;entità del tasso alcolemico accertato in sede di etilometro. In questo modo, ottenuto il provvedimento di restituzione della patente da parte del Giudice di Pace, e svolti parallelamente i lavori socialmente utili, nella grandissima parte dei casi non vi sarà più alcun periodo di sospensione da scontare o quest&#8217;ultimo sarà enormemente ridotto. I lavori di pubblica utilità hanno anche il consistente vantaggio di estinguere il reato, tenendo salva la fedina penale, &#8220;come se nulla fosse accaduto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il provvedimento del Prefetto sospende la licenza di guida per sei mesi</li>
<li>Il Giudice di Pace accoglie parzialmente il ricorso e dispone la restituzione del documento di guida dopo tre mesi</li>
<li>Nel frattempo, lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità dimezza la condanna di sospensione del titolo di guida che da otto mesi, per esempio, diventano quattro</li>
<li>A questo punto al conducente residuerà soltanto un ulteriore mese di sospensione da scontare (invece di cinque nell&#8217;esempio svolto)</li>
</ul>
<h2 id="costi-ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Lo studio legale offre un servizio di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricorso-guida-in-stato-di-ebbrezza/">redazione del ricorso al giudice di pace</a></strong>, anche senza prestare assistenza legale in giudizio. I <strong>costi</strong> sono nettamente inferiori rispetto a quelli legati all&#8217;assistenza giudiziale, pur disponibile.</p>
<h2 style="text-align: justify;">L&#8217;assistenza dell&#8217;avvocato per riottenere la patente ritirata &#8211; i costi</h2>
<p style="text-align: justify;">Lo studio legale mette a disposizione la propria competenza per <strong>seguire i casi di Guida in Stato di ebbrezza al fine di riottenere la licenza di guida ritirata nel minor tempo possibile</strong>. In gran parte dei casi è possibile riavere il proprio documento di guida ed il diritto di circolare legalmente entro poche settimane dall'&#8221;inconveniente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">I costi del <strong>servizio di assistenza legale erogato in tutta Italia</strong>,  sono in linea con i minimi tariffari. Il costo è comprensivo di redazione del ricorso davanti al Giudice di Pace, attività di udienza e tutela in sede penale (eccezion fatta per il caso di sinistro stradale &#8211; lettera c) dell&#8217;articolo 186 C.d.S.), anche ai fini della conversione della pena in lavori di pubblica utilità con successivo dimezzamento della sospensione della patente e dichiarazione di estinzione del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per informazioni compilare il modulo per un contatto ed un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/consulenza-legale-online/">preventivo gratuito</a></strong> dello studio legale.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a><br />
</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-patente-guida-ebbrezza/">Alcol alla guida: l&#8217;avvocato spiega come riavere la patente</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Multe notificate via PEC: ecco cosa cambia</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/multe-notifica-pec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=5858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le multe notificate via PEC diventano realtà: ecco che cosa cambia, cosa prevede la normativa e quali sono le caratteristiche della nuova procedura.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le multe stradali notificate via PEC &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#tempi"><strong>I tempi di notifica</strong></a></li>
<li><a href="#destinatari"><strong>I destinatari</strong></a></li>
<li><a href="#ricerca"><strong>La ricerca</strong></a></li>
<li><a href="#contenuto"><strong>Il contenuto</strong></a></li>
<li><a href="#impossibilita"><strong>L&#8217;impossibilità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Diventa finalmente realtà la <strong>notifica delle multe in modo telematico</strong> attraverso la trasmissione via PEC. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto del Ministero dell&#8217;interno, infatti, il verbale di contestazione può essere a tutti gli effetti un <strong>atto notificato e conoscibile dall&#8217;automobilista</strong>, che dunque non potrà eccepire di non aver controllato la propria <strong>casella di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/posta-elettronica-certificata/">posta elettronica certificata</a></strong>, e non potrà lamentare di non aver ricevuto la comunicazione.</p>
<h2 id="tempi" style="text-align: justify;">Tempi notifica multe via PEC</h2>
<p style="text-align: justify;">Per il resto, molta della <strong>nuova disciplina</strong> ricalca quanto da tempo è possibile riscontare per la generica normativa presente nel <strong>Codice della</strong> <strong>strada</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, per gli organi della Polizia la <strong>spedizione</strong> sarà equivalente al momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre il momento della <strong>notifica</strong> sarà pari a quello in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna: ricordiamo pertanto come la ricevuta di avvenuta consegna sarà altresì l’atto che potrà fare piena prova dell&#8217;avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.</p>
<h2 id="destinatari" style="text-align: justify;">Destinatari notifica via PEC</h2>
<p style="text-align: justify;">Ma chi possono essere i <strong>destinatari della notifica della multa via PEC</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;">Stando a quanto precisato dal decreto del Ministero dell’Interno, sono principalmente due le categorie per i quali risulta essere possibile procedere la notifica per mezzo della posta elettronica certificata. Si tratta, nel dettaglio, di:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>colui che ha commesso la violazione e che, al momento dell&#8217;accertamento dell&#8217;illecito, ha fornito agli agenti che lo hanno fermato un valido indirizzo PEC o che risulta essere titolare di un domicilio digitale ai sensi del c.a.d.;</em></li>
<li style="text-align: justify;"><em>colui che risulta essere proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione o un altro soggetto obbligato in solido con chi la ha commessa che ha un domicilio digitale ai sensi del c.a.d. o che, in occasione dell&#8217;attività di accertamento dell&#8217;illecito, ha fornito all&#8217;organo di polizia procedente un indirizzo di PEC.</em></li>
</ul>
<h2 id="ricerca" style="text-align: justify;">Ricerca nei pubblici elenchi</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l’autore della violazione non comunichi l’indirizzo PEC al momento della contestazione, o nel caso in cui quest’ultima non sia effettuata al momento dell&#8217;accertamento dell&#8217;illecito, l&#8217;ufficio da cui dipende l&#8217;organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione ha la il dovere di <strong>ricercare</strong> <strong>l&#8217;indirizzo PEC</strong> del proprietario del veicolo o di altro obbligato solidale <strong>nei pubblici elenchi</strong> per notificazioni e comunicazioni elettroniche ai quali può accedere.</p>
<h2 id="contenuto" style="text-align: justify;">Contenuto PEC</h2>
<p style="text-align: justify;">Ma <strong>che cosa deve contenere la PEC con la quale viene notificata la sanzione</strong>? In tale ambito, il decreto rammenta come la PEC debba indicare nell&#8217;oggetto che si tratta “<em>di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada</em>”, e che debba allegare alcuni specifici documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i principali, la relazione di notifica su <strong>documento informatico separato</strong>, che deve essere sottoscritto con firma digitale, e nel quale devono essere riportate almeno la denominazione esatta e l&#8217;indirizzo dell&#8217;amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell&#8217;atto. All’interno deve essere contenuto anche il nome del responsabile del procedimento di notificazione o di chi ha curato la redazione dell&#8217;atto notificato (qualora non coincida) e l&#8217;indirizzo e il numero di telefono dell&#8217;ufficio presso il quale si può esercitare il diritto di accesso. Ulteriormente, nel documento dovrà risultare l’indirizzo PEC a cui vengono notificati gli atti e l&#8217;elenco da cui è stato estratto o le modalità con cui è stato comunicato dal destinatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere inoltre allegata una copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico del verbale di contestazione eventualmente formato su supporto analogico, in cui compaia l’attestazione di conformità all&#8217;originale, che dovrà essere sottoscritta con firma digitale, o in alternativa un duplicato o una copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all&#8217;originale sottoscritta con firma digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui al messaggio fossero allegate <strong>altre comunicazioni o informazioni</strong> ritenute utili per il destinatario, le stesse dovranno essere sottoscritte con firma digitale.</p>
<h2 id="impossibilita" style="text-align: justify;">Notifica PEC impossibile</h2>
<p style="text-align: justify;">Infine, nel caso in cui la <strong>notifica via PEC fosse impossibile</strong> da effettuarsi, e le motivazioni fossero imputabili al destinatario, il notificante dovrà estrarre una copia del messaggio di PEC, con i suoi allegati, la ricevuta di accettazione e l&#8217;avviso di mancata consegna o di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna su supporto analogico, attestandone poi la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.</p>
<p style="text-align: justify;">La notifica andrà poi effettuata nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal Codice della strada, con oneri a carico il destinatario.</p>
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		<title>Guida senza patente, quando si rischia solo una sanzione amministrativa e non è reato</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-senza-patente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 12:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=5000</guid>

					<description><![CDATA[<p>La guida senza patente &#8211; indice: I casi di assoluzione Quando &#232; solo un illecito amministrativo La recidiva e la rilevanza penale La guida senza patente? Se &#232; reiterata &#232; sanzionabile a livello penale, mentre se si tratta di una &#8220;prima volta&#8221; la sanzione &#232; esclusivamente amministrativa. A ricordarlo &#232; la Corte di Cassazione, con [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La guida senza patente &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#assoluzione"><strong>I casi di assoluzione</strong></a></li>
<li><a href="#illecito"><strong>Quando è solo un illecito amministrativo</strong></a></li>
<li><a href="#recidiva"><strong>La recidiva e la rilevanza penale</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>guida senza patente</strong>? Se è reiterata è sanzionabile a livello penale, mentre se si tratta di una “prima volta” la sanzione è esclusivamente amministrativa. A ricordarlo è la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20338/2017. Secondo questo orientamento, chi è colto al volante senza patente è punibile penalmente, con arresto fino a un anno, solo in caso di recidiva o di reiterazione nel biennio.</p>
<h2 id="assoluzione" style="text-align: justify;">Assolto un automonilista che guidava senza patente</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella vicenda in esame, <strong>il tribunale di Ascoli Piceno ha <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/">assolto</a> un automobilista dall’imputazione di guida senza patente poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato</strong>. Il procuratore generale ricorreva però per Cassazione, affermando che il tribunale aveva assolto l’automobilista senza considerare che nel caso in cui sia contestata la recidiva nel biennio, non opera la depenalizzazione di cui al d.lgs. 15/1/2016 n. 8.</p>
<p>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sopensione-ritiro-revoca-patente/"><strong>Sospensione, revoca e ritiro della patente</strong></a></p>
<h2 id="illecito" style="text-align: justify;">Quando la guida senza patente è illecito amministrativo e non reato</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte ritiene fondato il ricorso del Pubblico Ministero. A tal fine, ritiene utile ripercorrere pur brevemente le disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte dal d.lgs. sopra anticipato. In particolare, “con specifico riferimento all’ipotesi contravvenzionale di <strong>guida senza patente</strong>, l’art. 116 comma 15 (già comma 13) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, <strong>prevede(va) la pena dell’ammenda per colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata</strong>. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Tale contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è ora un illecito amministrativo, come previsto dall’art. 1 comma 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, dalla abolitio criminis è stata esclusa l’ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché l’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 8/2016 -dopo aver affermato la depenalizzazione anche dei reati che, nelle &#8220;<strong>ipotesi aggravate</strong>&#8220;, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria -precisa che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi &#8220;fattispecie autonome di reato&#8221;. Dunque, la contravvenzione di guida senza patente -di cui all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 &#8211; dal 6 febbraio 2016 costituisce illecito amministrativo. Resta invece sanzionata penalmente la guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno”.</p>
<p>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/"><strong>Guida in stato di ebbrezza</strong></a></p>
<h2 id="recidiva">La recidiva e la sua rilevanza</h2>
<p style="text-align: justify;">Ricordato ciò, la Corte sottolinea che l’art. 5 del decreto prevede che “<strong><em>quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato</em></strong>”. Una disposizione che ha di fatto integrato la contravvenzione di guida senza patente di cui all’art. 116, co. 15, del codice stradale, con il nuovo reato di guida senza patente che ora contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali devono essere accertati dall’autorità amministrativa con provvedimento esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne la natura di questa norma, la Corte assegna alcune interessanti valutazioni affermando che si tratta “di norma che ha la funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva. Tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l’illecito &#8220;depenalizzato&#8221;, ovvero quello che può esser commesso solo dopo l’entrata in vigore della legge di depenalizzazione”, e che “per gli atti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto in argomento, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata”.</p>
<p>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/multe-auto-obbligo-comunicazione-dati/"><strong>Multe auto e obbligo di comunicazione dei dati del conducente</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, rimane pur sempre fermo il principio, già ricordato dalla Corte, sulla base del quale ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della recidiva nel biennio, rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per cui si procede.</p>
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		<title>Codice della strada, multa anche per chi passa con il semaforo giallo</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/semaforo-giallo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 20:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=4563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11702/2017, la comparsa del giallo equivale alla necessit&#224; di fermarsi al semaforo, altrimenti &#8220;scatta&#8221; la multa. In tal modo gli Ermellini hanno confermato la correttezza del verbale elevato a carico di una automobilistica multata dai vigili, poich&#233; era passata con il semaforo giallo. Il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11702/2017,<strong> la comparsa del giallo equivale alla necessità di fermarsi al semaforo</strong>, altrimenti “scatta” la multa. In tal modo gli Ermellini hanno confermato la correttezza del verbale elevato a carico di una automobilistica multata dai vigili, poiché era passata con il semaforo giallo.</p>
<h2>Il ricorso per Cassazione in riferimento alla probatorietà dell&#8217;atto pubblico</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda vedeva l’automobilista soccombere in entrambi i gradi di merito. Quanto basta per indurla a rivolgersi in Cassazione, lamentando la<strong> violazione della norma ex art. 2697 c.c</strong>, secondo cui:</p>
<blockquote><p>Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.</p>
<p>Chi eccepisce l&#8217;inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l&#8217;eccezione si fonda.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">E la contemporanea <strong>violazione della norma ex art. 2700 c.c.</strong>, secondo cui:</p>
<blockquote><p>L&#8217;atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, per la Cassazione le censure così sollevate non sarebbero risolutive rispetto ad una sentenza che ha statuito che la ricorrente aveva la possibilità di fermarsi in condizioni di sicurezza tanto che i verbalizzanti che la precedevano si erano fermati.</p>
<p>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/colpo-frusta-risarcimento/"><strong>Colpo di frusta, come richiedere il risarcimento e quando spetta</strong></a></p>
<h2>La sentenza della Cassazione sul passaggio col semaforo giallo</h2>
<p style="text-align: justify;">Nelle sue motivazioni la Corte ricorda di non ignorare “che il riferimento al tempo psicotecnico per arrestare il veicolo al momento dell’accensione della luce gialla vale in relazione alla velocità del veicolo e non contravviene alla regola che in prossimità di un semaforo e/o di un qualsiasi incrocio bisogna moderare la velocità in base alle normali regole di comune prudenza”, ma ribadisce altresì come l’orientamento giurisprudenziale in Cassazione sia “costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla” e che stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz’altro ritenersi congruo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, afferma poi la Corte, “<em><strong>il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio</strong></em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’osservanza di questa condotta, aggiunge infine la Corte, “è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall’obbligo consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (omissis) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto odi precedenza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi, i giudici della Suprema Corte ritengono che i criteri sopra citati, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La particolare tenuità del fatto e Guida in stato di ebbrezza</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/particolare-tenuita-fatto-guida-stato-ebbrezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 15:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3974</guid>

					<description><![CDATA[<p>La particolare tenuit&#224; del fatto nella guida in stato di ebbrezza &#8211; indice: L&#8217;applicabilit&#224; La compatibilit&#224; con il reato Nel reato di &#8220;rifiuto&#8221; L&#8217;articolo 131-bis del codice penale in ordine alla non punibilit&#224; per particolare tenuit&#224; del fatto lascia senza dubbio ampi margini di discrezionalit&#224; all&#8217;organo giudicante. A poco tempo dall&#8217;entrata in vigore della norma [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La particolare tenuità del fatto nella guida in stato di ebbrezza &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#applicabilita"><strong>L&#8217;applicabilità</strong></a></li>
<li><a href="#compatibilita"><strong>La compatibilità con il reato</strong></a></li>
<li><a href="#rifiuto"><strong>Nel reato di &#8220;rifiuto&#8221;</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo <em>131-bis</em> del codice penale in ordine alla<strong> non punibilità per particolare tenuità del fatto</strong> lascia senza dubbio ampi margini di discrezionalità all&#8217;organo giudicante. A poco tempo dall&#8217;entrata in vigore della norma sono infatti diversi i contrasti sull&#8217;applicabilità o meno della stessa a diversi reati. Per orientarsi sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo <em>131-bis</em> del codice penale è però di fondamentale importanza tenere in debita considerazione gli orientamenti giurisprudenziali al riguardo, e, l&#8217;autorevolezza della fonte giurisprudenziale citata in riferimento alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/"><strong>Guida in Stato di ebbrezza</strong></a> rende senza dubbio la recente <strong>sentenza delle Sezioni Unite</strong> dirimente in riferimento all&#8217;argomento.   La sentenza in questione è la numero 13681 del 6 aprile 2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. La Corte ha ritenuto applicabile l&#8217;articolo <em>131-bis</em> del codice penale anche al <strong>reato di Guida in stato di ebbrezza</strong>.</p>
<h2 id="applicabilita">La particolare tenuità del fatto è applicabile astrattamente a qualsiasi reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva chiarito come l&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/">assoluzione</a> per particolare tenuità del fatto</strong> fosse concedibile con riferimento ad <strong>ogni reato</strong>. Per la Cassazione, infatti, l&#8217;organo giudicante, per concedere &#8220;particolare tenuità del fatto&#8221; deve avere riguardo alle <strong>modalità della condotta</strong> criminosa ed all&#8217;<strong>offensività</strong> della stessa. Ciò deve comunque essere fatto nei limiti fissati dall&#8217;articolo <em>131-bis</em>. Astrattamente anche il reato di omicidio, secondo la stessa ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, può essere considerato particolarmente tenue (nel caso ad esempio la condotta illecita sia idonea ad abbreviare soltanto di poco la vita).</p>
<h2 id="compatibilita">Particolare tenuità del fatto nella Guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Cassazione Sezioni unite del 6 aprile 2016, numero 13681</strong> ha ritenuto <strong>compatibile la tenuità del fatto</strong> con quei reati con una soglia minima di punibilità. Fra questi vi è evidentemente la <strong>Guida in stato di ebbrezza</strong>. Con riferimento a tale reato infatti, il legislatore compie una valutazione preliminare non già sulla &#8220;pericolosità&#8221; connessa al superamento della soglia minima. Tale valutazione piuttosto verte sulla rilevanza penale in astratto della fattispecie, sanzionata penalmente soltanto al di sopra della soglia di 0,8 grammi di tasso alcolemico per litro di sangue.</p>
<p style="text-align: justify;">La fascia compresa tra 0,51 e 0,8 grammi per litro, seppur prevista come sanzione amministrativa, non è punibile penalmente. Ad avviso della giurisprudenza meno recente questo significava che l&#8217;organo giudicante non potesse sostituirsi al legislatore applicando l&#8217;articolo <em>131-bis</em> anche qualora la fattispecie superasse la soglia prevista dal legislatore di 0,8 grammi per litro di sangue. La valutazione tecnica in ordine alla pericolosità sociale era a monte, già compiuta dal legislatore. Sopra la soglia di 0,8 grammi, per tale orientamento superato, la pericolosità e la sanzionabilità penale erano in re ipsa.</p>
<h3>La soglia minima di punibilità non esclude la particolare tenuità del fatto</h3>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza 13681 del 6 aprile invece, le Sezioni Unite hanno chiarito come la presenza di una soglia minima di punibilità non sia di per sé sufficiente ad escludere la graduabilità del reato di Guida in stato di ebbrezza. La valutazione in ordine alla <strong>particolare tenuità del fatto</strong> dunque, attiene a qualcosa di più complesso. Si deve tenere conto di tutte le particolarità e degli aspetti di pericolosità della<strong> fattispecie concreta</strong> che l&#8217;organo giudicante dovrà analizzare.</p>
<h3>Alcuni esempi della Cassazione sull&#8217;applicabilità</h3>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione fa alcuni <strong>esempi</strong> su elementi che potrebbero ricondurre la fattispecie concreta ad una <strong>particolare tenuità</strong>. Potrebbe essere ad esempio pronunciata la particolare tenuità del fatto laddove il <strong>tasso alcolemico sia di poco al di sopra della soglia minima di punibilità</strong>. Un&#8217;ulteriore circostanza in cui potrebbe ritenersi applicabile l&#8217;articolo <em>131-bis</em> del codice penale potrebbe essere rappresentata da una guida, seppur al di sopra della soglia astratta di punibilità, in una <strong>strada poco frequentata, particolarmente isolata</strong>.</p>
<h2 id="rifiuto">Il rifiuto di sottoporsi ad etilometro e l&#8217;applicabilità dell&#8217;articolo 131-bis</h2>
<p style="text-align: justify;"> Le Sezioni Unite Penali nello stesso 6 aprile del 2016 con pronuncia numero 13682 hanno ritenuto <strong>applicablie la particolare tenuità del fatto</strong> anche al reato di cui all&#8217;articolo 186 comma 7 del Codice della Strada sul <strong>rifiuto di sottoporsi al test di accertamento del tasso alcolemico</strong> nel sangue. In questo caso, per una valutazione sulla non pericolosità della fattispecie si dovrà tenere conto del relativo stato di ubriachezza e delle circostanze di pericolosità del caso concreto. Fra questi la condotta di disobbedienza, la gravità del presunto stato di ubriachezza, la circostanza in cui lo stesso si è verificato e così via.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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		<title>Multe auto, non sempre c’è obbligo di comunicazione dei dati del conducente</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/multe-auto-obbligo-comunicazione-dati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;obbligo di comunicazione dei dati del conducente &#8211; indice: Il Codice della Strada La patente a punti La sentenza Con la recente sentenza n. 26964 dello scorso 23 dicembre 2016 la Corte di Cassazione ha pronunciato un&#8217;interessante valutazione sull&#8217;obbligo di comunicazione dei dati del conducente di un&#8217;auto che ha commesso un&#8217;infrazione stradale, stabilendo che la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;obbligo di comunicazione dei dati del conducente &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#codice"><strong>Il Codice della Strada</strong></a></li>
<li><a href="#patente"><strong>La patente a punti</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la recente sentenza n. 26964 dello scorso 23 dicembre 2016 la Corte di Cassazione ha pronunciato un’interessante valutazione sull’<strong>obbligo di comunicazione dei dati del conducente di un’auto che ha commesso un’infrazione stradale</strong>, stabilendo che la notifica della multa oltre i termini previsti dal Codice della Strada farebbe venire meno gli obblighi accessori e, in particolar modo, quelli legati alla sopra accennata comunicazione dei dati dell’effettivo conducente.</p>
<h2 id="codice" style="text-align: justify;">Cosa dice il Codice della Strada</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di giungere alle motivazioni della decisione della Suprema Corte e, ancor prima, all’analisi del caso di cui si sono occupati gli ermellini, giova ricordare che cosa preveda il Codice della Strada in proposito della contestazione delle violazioni. L’art. 201 del Codice recita infatti che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall&#8217;accertamento, essere notificato all&#8217;effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell&#8217;art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell&#8217;accertamento</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Di qui un primo importante concetto: <strong>la contestazione deve essere notificata subito o, in caso di impossibilità, entro 90 giorni successivi, al trasgressore o a uno dei soggetti interessati dall’art. 196</strong>, rubricato “Principio di solidarietà”, ovvero uno tra il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/comodato/">locazione</a></strong> finanziaria, che sono obbligati in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/multe-accesso-ztl-nulla-se-segnali-poco-visibili-e-ravvicinati/"><strong>Multe accesso Ztl: nulla se segnali poco visibili e ravvicinati</strong></a></p>
<h2 id="patente">La patente a punti in ordine alla comunicazione dei dati del conducente</h2>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunga che lo stesso Codice della Strada, all’art. 126-bis, che disciplina il sistema di “patente a punti”, prevede l’obbligo di comunicare i dati del conducente in seguito a violazioni del Codice, che importino la decurtazione dei punti. Il comma 2 dell’art. 126-bis statuisce in merito che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell&#8217;art. 196, deve fornire all&#8217;organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all&#8217;organo di polizia che procede</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nelle ipotesi in cui non si provveda a fornire i dati dell’identificazione del conducente, il proprietario del veicolo o uno dei soggetti individuati dal già ricordato art. 126-bis sarà esposto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 286 a 1.142 euro.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">La sentenza della Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Giungiamo ora a occuparci della predetta sentenza, che ribaltando le decisioni del Tribunale conferma che l’omessa comunicazione dei dati del conducente non è sanzionabile se la notifica della contestazione avviene oltre i termini sopra anticipati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sua ricostruzioni i giudici evidenziano come “il Tribunale ha rigettato l&#8217;appello ritenendo non applicabile, nella specie, il principio (espresso da Cass., Sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185) secondo cui l&#8217;obbligo di comunicazione del proprietario ex art. 126-bis del codice della strada può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell&#8217;infrazione presupposta, e ciò dando rilievo al ridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all&#8217;art. 201 del codice della strada e la notifica effettiva”.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/autovelox-tarato-periodicamente-corte-costituzionale/"><strong>Autovelox: deve essere tarato periodicamente per la Corte Costituzionale</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriormente, la Suprema Corte riepiloga che “così decidendo, il giudice di appello si è discostato dal principio, anche di recente ribadito (Cass., Sez, VI-2, 11 aprile 2016, n. 7003), secondo cui in tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell&#8217;art. 126-bis cod. strada, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell&#8217;obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell&#8217;infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l’ordinanza opposta.</p>
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		<item>
		<title>Parcheggio con ticket scaduto: multa illegittima se si sfora l&#8217;orario</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/parcheggio-con-ticket-scaduto-multa-illegittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 11:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le multe per ticket di parcheggio scaduto &#8211; indice: La sanzione nulla La proporzione tra strisce blu e bianche Arrivano delle novit&#224; riguardanti le multe per parcheggio con ticket scaduto,&#160;non si tratta di una sentenza bens&#236; di una particolare interpretazione di una recente circolare ministeriale che prende come riferimento l&#8217;orario in cui inizia la sosta.&#160; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le multe per ticket di parcheggio scaduto &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#nulla"><strong>La sanzione nulla</strong></a></li>
<li><a href="#proporzione"><strong>La proporzione tra strisce blu e bianche</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Arrivano delle novità riguardanti le <strong>multe per parcheggio con ticket scaduto, </strong>non si tratta di una sentenza bensì di una particolare interpretazione di una recente <strong>circolare ministeriale</strong> che prende come riferimento l&#8217;orario in cui inizia la sosta. <span style="color: #888888;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;">Facendo riferimento all&#8217;articolo 157 del Codice della Strada, nei luoghi dove c&#8217;è l&#8217;obbligo di segnalare l&#8217;orario in cui la sosta ha avuto inizio, il Ministero precisa che se si omette la segnalazione dell&#8217;orario di acquisto del ticket si deve applicare la sanzione, se invece la sosta si prolunga oltre l&#8217;orario di competenza, dove sono presenti i dispositivi per il controllo della durata della sosta, non si deve applicare la sanzione amministrativa ma l&#8217;amministrazione ha diritto a pretendere dall&#8217;utente della strada quanto dovuto per la parte di sosta in eccesso. La giurisprudenza aveva già avuto modo di prendere in esame questa situazione, avendo del resto già fatto proprio da tempo l&#8217;orientamento ministeriale sopra esposto.</p>
<h2 id="nulla">Sanzione amministrativa nulla: si deve soltanto corrispondere la differenza</h2>
<p style="text-align: justify;">Parlando in termini di diritto, dunque, la Circolare in questione fa luce sulla circostanza di come il fatto che il ticket sia scaduto non legittima l&#8217;amministrazione a irrogare una sanzione amministrativa, in considerazione del fatto che il codice della strada non prevede alcuna violazione di questo tipo. Si tratta soltanto di un inadempimento contrattuale che legittima, dunque l&#8217;amministrazione al recupero della parte delle somme non percepite: si tratta parlando in termini pratici di pochi spiccioli se raffrontati all&#8217;importo della sanzione amministrativa per mancato pagamento del ticket.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di questa considerazione, quindi, ne deriva che per un <strong>parcheggio con ticket scaduto, </strong>se si riceve una sanzione nei casi in cui si è sforato l&#8217;orario consentito, si può richiedere l&#8217;annullamento della sanzione, poichè<strong> tale fattispecie non è sanzionabile</strong>, ma si deve solo corrispondere la differenza. Si tratta nello specifico di un&#8217;interpretazione tecnico legale del Ministero dei Trasporti che può essere utilizzata nei casi di ricorso per una multa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa inoltre che, senza l&#8217;esposizione del ticket per il parcheggio, invece, si rischia la &#8220;multa&#8221; o più precisamente la sanzione amministrativa prevista dall&#8217;articolo 157 del Codice della Strada.</p>
<h2 id="proporzione">La proporzione tra strisce bianche e blu</h2>
<p style="text-align: justify;">Tali orientamenti devono essere accostati ai recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte di Cassazione, che ha sancito inoltre l&#8217;illegittimità della multa nel caso la stessa sia stata irrogata in un pargheggio a strisce blu e l&#8217;ente locale non avesse predisposto un <strong>proporzionale numero di parcheggi con strisce bianche</strong> in prossimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Tempi abbastanza rosei per gli utenti della strada, che avranno facoltà per far valere le proprie ragioni di rifarsi alle tante pronunce che ultimamente pullulano a loro favore. Si tratta di verità o di un&#8217;illusione? L&#8217;automobilista infatti, per far valere le proprie ragioni dovrà preliminarmente sobbarcarsi le spese di giudizio e legali e del ricorso innanzi al giudice di pace, e, sebbene le prospettive di successo all&#8217;esito del giudizio possano essere più che positive, un&#8217;eventuale compensazione delle spese legali da parte del Giudice di Pace renderebbe a priori antieconomico il giudizio. A questo punto appare senza dubbio più conveniente provare ad ottenere l&#8217;annullamento della sanzione amministrativa in via di autotutela, annullamento al quale può provvedere l&#8217;ente locale autonomamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/multa-semaforo-rosso/"><strong>multa per passaggio col semaforo rosso.</strong></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/parcheggio-con-ticket-scaduto-multa-illegittima/">Parcheggio con ticket scaduto: multa illegittima se si sfora l&#8217;orario</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Alcoltest e volume d&#8217;aria insufficiente: l&#8217;accertamento dell&#8217;etilometro è nullo</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/con-alcoltest-non-funzionante-condanna-non-valida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 08:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando l&#8217;alcoltest non funziona &#8211; indice: Il malfunzionamento La sentenza Con Sentenza n&#176; 35303 del 2013, la Cassazione ha annullato una precedente pronuncia della Corte d&#8217;appello di Firenze annullando il rilevamento effettuato con l&#8217;etilometro a seguito del malnfunzionamento dell&#8217;alcoltest. Dopo due prove, pur risultando un tasso di 0,8 grammi di alcol per litro, lo scontrino [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/con-alcoltest-non-funzionante-condanna-non-valida/">Alcoltest e volume d&#8217;aria insufficiente: l&#8217;accertamento dell&#8217;etilometro è nullo</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quando l&#8217;alcoltest non funziona &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#malfunzionamento"><strong>Il malfunzionamento</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con <strong>Sentenza n° 35303 del 2013, la Cassazione </strong>ha annullato una precedente pronuncia della Corte d&#8217;appello di Firenze <strong>annullando il rilevamento effettuato con l&#8217;etilometro </strong>a seguito del malnfunzionamento dell&#8217;alcoltest. Dopo due prove, pur risultando un tasso di 0,8 grammi di alcol per litro, lo scontrino emesso riportava la segnalazione &#8220;volume non sufficiente&#8221;. La Corte di Cassazione, IV Sezione ha inoltre stabilito il principio in base al quale l'&#8221;etilometro&#8221; non costituisce prova legale e, in difetto dell&#8217;attendibilità dello stesso, le rilevazioni in base alle quali si desume l&#8217;ebbrezza del conducente, devono essere congruamente motivate.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2013/05/guida_ebrezza1.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-38 alignleft" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2013/05/guida_ebrezza1-300x166.jpg" alt="guida_ebrezza1" width="300" height="166" /></a></strong>Il caso ha per protagonista un giovane toscano che, a seguito di un controllo da parte dei funzionari della Polizia, aveva ritenuto non funzionante e difettosa la macchina per il controllo del tasso alcolemico. Per la Suprema Corte, nel caso concreto la dicitura sullo scontrino non poteva essere sufficiente a provare il reale stato di ebbrezza dell&#8217;uomo. Anche se funzionante infatti, la macchina non avrebbe potuto riportare alcun dato relativo all&#8217;alcol, in considerazione del fatto che sullo &#8220;scontrino&#8221; era riportato il volume d&#8217;aria emesso come insufficiente.</p>
<h2 id="malfunzionamento">Etilometro: malfunzionamento e volume d&#8217;aria insufficiente</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie infatti, veniva riportato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma lo scontrino riportava la dicitura relativa all&#8217;<strong>insufficienza del volume dell&#8217;aria</strong>: ad avviso della IV Sezione della Corte di Cassazione, questa contraddittorietà del test alcolemico svolto dagli agenti era sufficiente a palesare l&#8217;inaffidabilità dello strumento utilizzato e quindi a richiedere ulteriori elementi di prova attestanti il superamento dei limiti di tasso alcolemico per il conducente e quindi il reato di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/"><strong>Guida in Stato di ebbrezza</strong></a> commesso dallo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale nuova fonte giurisprudenziale ribalta un orientamento abbastanza consolidato in base al quale al conducente &#8211; indagato su cui sia eseguito un test dell&#8217;etilometro risultato positivo, sarebbe spettato l&#8217;onere della prova relativo alla propria non ebbrezza. In forza di tale nuovo principio invece, rilevata la contraddittorietà dello stampato dell&#8217;etilometro e quindi la poca affidabilità dello stesso, sarà onere delle forze di Polizia provare l&#8217;effettivo stato di ebbrezza del conducente, che non potrà essere desunto da elementi generici quali sono soliti essere riportati nei verbali di Polizia, ma da vari elementi gravi precisi e concordanti, in base ai principi giurisprudenziali vigenti in tema di diritto penale. Le forze di Polizia dovranno dunque effettivamente provare attraverso elementi specifici il reale stato di ebbrezza del conducente, ove lo strumento utilizzato sia viziato o ritenibile non pienamente affidabile, come nel caso in cui si è espressa la Suprema Corte.</p>
<h2 id="sentenza">Le conclusioni della Corte sulla validità dell&#8217;etilometro nel caso concreto</h2>
<p style="text-align: justify;">Per la Quarta Sezione penale della Cassazione quindi, sebbene per due volte l&#8217;apparecchio per il controllo del tasso alcolemico abbia restituto una risposta positiva e superiore ai limiti di legge, l&#8217;incompatibilitù dei dati riportati non poteva che determinare l&#8217;annullamento della condanna ed il proscioglimento dell&#8217;imputato, dichiarato innocente alcuna sanzione penale coneguente.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>guida in stato di ebbrezza</strong> è una fattispecie che può avere rilevanza penale e per la quale in forza di alcune novità legislative sono previste sanzioni convertibili in <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavori-socialmente-utili-guida-ebbrezza/"><strong>lavori socualmente utili</strong></a>. Per approfondire un accadimento personale è possibile richiedere una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-amministrativo/">consulenza di diritto amministrativo</a> oppure una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-penale/">consulenza di diritto penale</a>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/con-alcoltest-non-funzionante-condanna-non-valida/">Alcoltest e volume d&#8217;aria insufficiente: l&#8217;accertamento dell&#8217;etilometro è nullo</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autovelox: sentenza Cassazione vieta uso per fare cassa</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/autovelox-sentenza-cassazione-vieta-uso-per-fare-cassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 21:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Cassazione in riferimento all&#8217;autovelox &#8211; indice: L&#8217;occultamento illegittimo L&#8217;uso improprio Interessante la motivazione dell&#8217;ennesima sentenza della Cassazione Penale in tema di autovelox, la n&#176; 22158 del 22/02/2012, depositata il 23 Maggio 2013;&#160; tale decisione interpreta il Codice della Strada nel senso che non sia consentito ai Comuni ed agli enti locali di utilizzare gli [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Cassazione in riferimento all&#8217;autovelox &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#occultamento"><strong>L&#8217;occultamento illegittimo</strong></a></li>
<li><a href="#uso"><strong>L&#8217;uso improprio</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Interessante la motivazione dell&#8217;ennesima <strong>sentenza della Cassazione Penale</strong> in tema di autovelox, la <strong>n° 22158 del 22/02/2012, depositata il 23 Maggio 2013;  </strong>tale decisione interpreta il Codice della Strada nel senso che non sia consentito ai Comuni ed agli enti locali di utilizzare gli Autovelox quale strumento volto alla remunerazione economica e alla soddisfazione delle casse degli enti locali, piuttosto che alla <strong>prevenzione degli eccessi di velocità</strong> e dei conseguenti pericoli per gli utenti della strada. Per la Suprema Corte dunque, gli <strong>autovelox nascosti</strong> non rappresentano uno strumento utile a far moderare la velocità agli automobilisti, ma un mezzo illecito per risanare le casse comunali: sono dunque illegittime le contravvenzioni elevate con dispositivi occultati più o meno evidentemente agli automobilisti al fine di elevare il più elevato numero di sanzioni possibile.</p>
<h2 id="occultamento" style="text-align: justify;">Occultamento degli autovelox quale truffa ai danni degli automobilisti</h2>
<p style="text-align: justify;">Potrebbe di prim&#8217;occhio fare specie la circostanza che a pronunciarsi in tema di Autovelox sia questa volta la <strong>Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione</strong> e non una Sezione Civile per il controllo di legittimità nel corso di un processo riguardante un ricorso per un eccesso di velocità, ebbene, questa volta per pronunciarsi a favore dei vessati automobilisti e riconoscendo il reato di truffa ai danni degli stessi è dovuta intervenire la giustizia penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, nell&#8217;accertare infatti il verificarsi del reato di truffa dovuto all&#8217;occultamento dei rilevatori di velocità, ha stabilito inoltre la <strong>legittimità del sequestro</strong> avente ad oggetto i predetti <strong>Autovelox</strong>. Gli stessi non erano contraffatti ed erano regolari. La Corte disponeva il sequestro nonostante gli strumenti dossero di proprietà di soggetti estranei al reato di truffa posto in essere, e precisamente fossero di proprietà di un ente locale. Il provvedimento di sequestro era posto in essere con finalità processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale pronuncia giurisprudenziale apre uno spiraglio nella vita dell&#8217;automobilista, legittimato ora ad obiettare l&#8217;illegittimo e penalmente rilevante occultamento delle apparecchiature utilizzate ai fini di rilevare l&#8217;infrazione. A tale pronuncia se ne aggiunge inoltre una più recente della Corte Costituzionale avente ad oggetto <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/autovelox-tarato-periodicamente-corte-costituzionale/"><strong>l&#8217;obbligo di periodica taratura delle apparecchiature</strong></a> utilizzate a pena dell&#8217;illegittimità della contravvenzione.</p>
<h2 id="uso">L&#8217;utilizzo improprio dell&#8217;autovelox</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Sono purtroppo frequenti i casi di multe per autovelox nascosti, diverse volte la Cassazione ha trattato casi relativi ad un uso improprio di tali dispositivi per il controllo della velocità. La sentenza depositata il 23 Maggio 2013 riguarda un caso trattato dal <strong>Tribunale di Cosenza</strong> relativo al sequestro di apparecchi sottoposti a <strong>sequestro preventivo</strong>. I giudici hanno ribadito il <strong>rapporto strumentale tra gli autovelox e il reato per truffa</strong>. Gli apparecchi non saranno quindi restituiti alla Società produttrice.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza inoltre ha nuovamente ricordato che il materiale prodotto dagli apparecchi non in regola, foto e riprese, devono essere trattati solo dal personale di polizia incaricato, vietando l&#8217;accesso al personale non autorizzato, una decisione che rappresenta quindi un ulteriore passo nel disciplinare e vietare gli abusi da parte dei Comuni e degli enti locali che fanno spesso uso delle strumentazioni volte al rilievo delle infrazioni del Codice della Strada per risanare i propri bilanci in rosso. Gli automobilisti insomma, non vanno vessati.</p>
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		<title>Multe accesso Ztl: nulla se segnali poco visibili e ravvicinati</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/multe-accesso-ztl-nulla-se-segnali-poco-visibili-e-ravvicinati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 20:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Accesso a ZTL: quando la multa &#232; nulla &#8211; indice: La corretta segnalazione La buona visibilit&#224; Il ricorso Vagliando i pi&#249; recenti orientamenti giuripsrudenziali in fatto di accesso alle zone a traffico limitato, &#232; possibile passare rapidamente in rassegna i casi pi&#249; frequenti nei quali la sanzione amministrativa elevata &#232; viziata e quindi nulla. Ci [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Accesso a ZTL: quando la multa è nulla &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#corretta"><strong>La corretta segnalazione</strong></a></li>
<li><a href="#visibilita"><strong>La buona visibilità</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Vagliando i più recenti orientamenti giuripsrudenziali in fatto di accesso alle zone a traffico limitato, è possibile passare rapidamente in rassegna i casi più frequenti nei quali la sanzione amministrativa elevata è viziata e quindi nulla. Ci si riferisce in questa sede all&#8217;<strong>articolo 7, commi 9 e 14 del Codice della Strada</strong>: <strong>non sono previste ad oggi decurtazioni di punti della patente</strong>.</p>
<h2 id="corretta">La corretta segnalazione degli orari di accesso</h2>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;ormai non recentissima <strong>sentenza della Corte di Cassazione</strong> con numero 23661 del 2009 è arrivata alla conclusione che le multe per accesso ZTL elevate in difetto della precisa segnalazione dei giorni e degli <strong>orari nei quali i varchi sono attivi</strong> deve considerarsi nulla: il Comune ha l&#8217;onere della prova di aver segnalato all&#8217;utente della strada in modo chiaro e leggibile gli orari di accesso al varco e le eventuali modifiche degli stessi, pena la nullità della sanzione elevata. Il ricorrente avrà quindi la possibilità di verificare che i cartelli che limitano gli accessi alle zone a traffico limitato, rechino precise indicazioni su quando sia o meno possibile accedere alle stesse. In caso di modifica delle stesse limitazioni, inoltre, <strong>tutti i cartelli inerenti alla ZTL</strong> devono essere correttamente modificati, recando i nuovi orari di accesso.</p>
<h2 id="visibilita">La buona visibilità dei cartelli stradali: cosa dice il Codice della Strada</h2>
<p style="text-align: justify;">Dal Tribunale di Lecce arriva invece l&#8217;annullamento di una sanzione perché i segnali erano ravvicinati e poco visibili per la presenza di alberi. La sentenza del giudice ordinario fa espresso riferimento all<strong>&#8216;articolo 79 del codice della strada</strong> e al mancato rispetto delle  prescrizioni sulla <strong>distanza della segnaletica. </strong>La colpa è quindi del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale di Lecce dà ragione ad un automobilista multato perché entrato in una zona della città a traffico limitato. Per il giudice onorario, Pierluigi D&#8217;Antonio, la presenza degli alberi, il traffico di autobus e la l&#8217;operatività del divieto solo di notte hanno reso difficile la percezione del divieto da parte dell&#8217;automobilista, divieto che non viene anticipato da alcun preavviso. Il Comune ha in questo caso violato l&#8217;articolo 79 del codice della strada che regola la distanza e l<strong>o spazio minimo di avvistamento dei segnali di prescrizione</strong>. Nel caso di <strong>segnale di ingresso in ZTL, </strong>il codice della strada stabilisce uno spazio minimo di avvistamento del segnale di almeno 80 metri in maniera tale che i segnali siano percepibili dall&#8217;automobilista sia di notte che giorno.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza apre a un criterio soggetto senza dubbio ad un&#8217;ampia elasticità da parte del giudice che, caso per caso, potrà vagliare l&#8217;effettiva idonetà dei <strong>cartelli stradali</strong> sui quali sia indicato il limite di accesso alla ZTL, <strong>ad essere visibili</strong> tanto in ore diurne quanto in ore notturne e, nei casi specifici valutare condizioni particolari che ne limitino la visibilità come, ad esempio, per la presenza di alberi e rami che coprano integralmente o parzialmente detti cartelli stradali.</p>
<h2 id="ricorso">Quando fare un ricorso al Giudice di Pace contro alla sanzione</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le multe per accesso in zona a traffico limitato</strong> possono avere come seguito lunghi casi di contenzioso. Pertanto è sempre opportuno valutare il supporto e la consultazione preventiva per valutare la fattibilità e il buon esito di un eventuale<strong> ricorso davanti al Giudice di Pace</strong>. L&#8217;approfondimento dei casi di specie è possibile attraverso il modulo di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/consulenza-legale-online/">consulenza di diritto della circolazione</a> </strong>il cui esito sarà disponibile in pochi giorni dalla richesta effettuata.</p>
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		<title>Guida in stato di ebbrezza: riduzione della pena con i lavori socialmente utili</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavori-socialmente-utili-guida-ebbrezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I lavori di pubblica utilit&#224; e la Guida in Stato di Ebbrezza &#8211; indice: La norma Lo svolgimento Criteri di conversione Quando &#232; possibile Dove trovare gli enti Anche a seguito alle recenti riforme del Codice della Strada,&#160;crescono in tutta Italia le convenzioni tra tribunali, enti locali e associazioni per la sostituzione della pena per [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I lavori di pubblica utilità e la Guida in Stato di Ebbrezza &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#norma"><strong>La norma</strong></a></li>
<li><a href="#svolgimento"><strong>Lo svolgimento</strong></a></li>
<li><a href="#conversione"><strong>Criteri di conversione</strong></a></li>
<li><a href="#quando"><strong>Quando è possibile</strong></a></li>
<li><a href="#dove"><strong>Dove trovare gli enti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Anche a seguito <strong>alle recenti riforme del Codice della Strada, </strong>crescono in tutta Italia le convenzioni tra tribunali, enti locali e associazioni per la <strong>sostituzione della</strong> <strong>pena per guida in stato di ebbrezza con lavori socialmente utili</strong>. Questa possibilità è stata introdotta nel 2010 con la norma<strong> dell&#8217;articolo 186 comma 9-bis del Codice della Strada</strong>. La norma prevede la possibilità di sostituire una pena detentiva e pecuniaria, con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-patente-guida-ebbrezza/">come riavere la patente sospesa in poche settimane</a></strong></p>
<h2 id="norma" style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 186 del Codice della Strada: lavori di pubblica utilità e lo sconto di pena</h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2013/05/guida-in-stato-di-ebbrezza.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-257" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2013/05/guida-in-stato-di-ebbrezza-275x300.jpg" alt="Lavori socialmente utili: riavere la patente" width="275" height="300" /></a>Il lavori socialmente utili per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/"><strong>Guida in Stato di Ebbrezza</strong></a> sono stati individuati dalla giurisprudenza come l&#8217;iter preferenziale e processualmente favorito anche in considerazione della circostanza che danno al reo la possibilitè di estinguere il reato. Le pronunce hanno avuto modo di sancire come in mancanza di opposizione del reo, l&#8217;applicazione di questa misura sostitutiva debba essere considerata la <strong>sanzione preferenziale</strong> da applicarsi in suddetta fattispecie anche nel caso dell&#8217;emissione di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/"><strong>decreto penale di condanna</strong></a>. Così è anche chiarito nell&#8217;<strong>articolo 186 comma 9<em>-bis</em> del Codice della Strada</strong>, che, testualmente stabilisce:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo&#8217; essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e&#8217; opposizione da parte dell&#8217;imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita&#8217; ivi previste e consistente nella prestazione di un&#8217;attivita&#8217; non retribuita a favore della collettivita&#8217; da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell&#8217;educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.&#8221;</em></p>
<h2 style="text-align: justify;">Quando i lavori di pubblica utilità non sono ammessi</h2>
<p style="text-align: justify;">Il comma 9-bis dell&#8217;articolo 186 del Codice della Strada <strong>esclude la possibilità di svolgere i lavori di pubblica utilità in tutti quei casi in cui il conducente abbia causato un incidente</strong>. Il comma 9-bis infatti chiarifica come l&#8217;applicazione dei lavori di pubblica utilità sia esclusa in tutte le circostanze previste dal comma 2-bis, e cioè proprio quando il conducente alla guida in stato di ebbrezza abbia causato un incidente.</p>
<h2 id="svolgimento" style="text-align: justify;">L&#8217;intervento della Corte Costituzionale sulle modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale, con sentenza datata 5 luglio 2013, numero 179 (<a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&amp;numero=179" target="_blank" rel="noopener noreferrer">qui nel dettaglio</a>) ha ritenuto illegittimo il vincolo imposto al giudice nell&#8217;individuazione del luogo in cui il reo debba svolgere suddetti lavori di pubblica utilità, nel territorio in cui il condannato risieda. In base a questa pronuncia additiva della Corte, il condannato per Guida in stato di Ebbrezza che chieda l&#8217;applicazione della pena sostitutiva consistente nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, <strong>potrà svolgere gli stessi anche al di fuori della Provincia e del Comune in cui risieda</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della Corte infatti, un vincolo territoriale di questo tipo è del tutto irragionevole e deve considerarsi costituzionalmente illegittimo. Il giudice potrà dunque oggi individuare il luogo in cui questi lavori potranno essere svolti concordemente al condannato. Il luogo scelto non dovrà contrastare con le esigenze di lavoro di studio e di salute del condannato. Grazie a questa sentenza additiva è oggi dunque possibile che tali lavori di pubblica utilità possano essere svolti anche <strong>al di fuori del Comune e della Provincia di residenza o domicilio</strong>.</p>
<h2 id="conversione" style="text-align: justify;">I criteri di conversione della pena in lavori socialmente utili</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della presente norma si considera lavoro socialmente utile un&#8217;attività di massimo due ore giornaliere e sei settimanali. È tuttavia salva la richiesta in aumento del condannato. Tale attività deve essere svolta per un arco temporale che vada <strong>da minimo di 10 giorni fino ad un massimo di 6 mesi</strong>. Per quanto attiene ai criteri di <strong>conversione, il calcolo</strong> è molto semplice.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ad ogni giornata di lavoro corrispondono 250 euro di pena pecuniaria</strong> oppure (dunque non cumulativamente) <strong>una giornata di pena detentiva</strong>. Nel caso ad esempio l&#8217;imputato sia condannato a 1000 euro di ammenda e 10 giorni di arresto, potrà richiedere lo svolgimento di 14 giorni di lavori socialmente utili sostitutivi della pena.</p>
<h2 id="quando" style="text-align: justify;">Quando è possibile richiederli</h2>
<p style="text-align: justify;">Quello di conversione della pena pecuniaria in lavori di pubblica utilità è evidentemente di un tasso molto favorevole. Si deve inoltre tenere conto della circostanza che tale agevolazione <strong>può essere disposta soltanto per una condanna</strong>. All&#8217;esito delle prestazioni di tali lavori, il giudice dispone la riduzione della metà del periodo di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sopensione-ritiro-revoca-patente/">sospensione della patente di guida</a></strong>, quale sanzione amministrativa accessoria di tale reato. Il legislatore ha indicato anche <strong>il destinatario di tali lavori</strong>. Questi possono essere ad esempio<strong> gli enti che operano nel settore della sicurezza e dell&#8217;educazione stradale</strong> e <strong>i centri per la lotta alle dipendenza, alcol, droga e gioco d&#8217;azzardo</strong>. In ogni Tribunale è possibile informarsi su quali siano gli enti presso i quali è possibile per il condannato svolgere i lavori sostitutivi della pena detentiva irrogata e convertita in pena pecuniaria.</p>
<h2 id="dove" style="text-align: justify;">Dove trovare gli enti convenzionati per lo svolgimento dei lavori socialmente utili</h2>
<p style="text-align: justify;">Ecco alcune delle <strong><a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_3.wp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liste</a></strong> fornite dal Ministero della Giustizia in collaborazione con i Tribunali, degli <strong>Enti territorialmente competenti</strong> per lo svolgimento di tali lavori di pubblica utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Optare per la sostituzione della pena con i lavori socialmente utili è davvero più semplice di quanto si possa pensare. È dunque sufficiente recarsi presso il tribunale competente per il reato commesso e fare richiesta dell&#8217;elenco degli enti convenzionati.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono diverse le province e i comuni che hanno predisposto<strong> progetti riservati all&#8217;inserimento dei lavoratori di Pubblica Utilità</strong>. Nel corso dell&#8217;ultimo anno, sono stati anche indicati alcuni dati statistici. Nelle sole province di Chieti e Lanciano, ad esempio, sono state accolte oltre 120 richieste, per 8.966 ore di lavoro. Più di 100 richieste anche in provincia di Lucca. Ultima in ordine di tempo anche la convenzione del comune di Milano. Per il <strong>reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore al valore di 0,8 </strong>si potrà richiedere la sostituzione con lavori presso lo Stato, Regioni, Province e Comuni oltre che presso Onlus, organizzazioni di assistenza sociale e associazioni di volontariato.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli enti variano di tribunale in tribunale. È spesso possibile concordare con l&#8217;ente convenzionato gli orari e le giornate in cui espletare il lavoro di pubblica utilità in questione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavori-socialmente-utili-guida-ebbrezza/">Guida in stato di ebbrezza: riduzione della pena con i lavori socialmente utili</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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