Unico ricorso per più multe: il dubbio chiarito dalla Cassazione – indice:
- Il ricorso al giudice di pace
- I costi della procedura
- L’unico ricorso per più multe
- La competenza territoriale
Quando si riceve una multa, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver infranto una o più norme del codice della strada, si può decidere di pagarla oppure di fare ricorso. Il codice della strada prevede due ipotesi di ricorso:
- quella di cui all’articolo 203 ovvero il ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla notifica della multa senza averla pagata;
- oppure quella di cui all’articolo 204-bis ovvero il ricorso all’autorità giudiziaria competente che in tal caso è il giudice di pace.
La scelta sarà effettuata per lo più in base ad una convenienza in termini economici. Non risulta spesso conveniente infatti impugnare una singola sanzione amministrativa rispetto ai costi che vanno sostenuti per l’impugnazione stessa. Se tuttavia sono state notificate più sanzioni può risultare invece conveniente contestarle tutte con un unico atto. Ma è possibile? La Cassazione ha implicitamente dato risposta affermativa nella pronuncia con ordinanza n. 23881/2011.
Il ricorso al giudice di pace per infrazioni al codice della strada: come funziona
Il ricorso è lo strumento per impugnare un verbale di sanzione amministrativa di fronte al prefetto o all’autorità giudiziaria.
Con l’articolo 203 del codice della strada la legge valorizza il ricorso al prefetto stabilendo che “Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno”.
In alternativa l’articolo 204-bis dispone sul ricorso all’autorità giudiziaria affermando che “Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150″.
L’autorità giudiziaria competente per le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada è il giudice di pace. In particolare è di competenza il giudice del luogo in cui si è commessa la violazione. Il ricorso si deve proporre entro 30 giorni dalla notifica della violazione se si risiede in Italia ed entro 60 giorni se si risiede all’estero.
I costi del ricorso al giudice di pace
Il ricorso al giudice di pace ha dei costi fissi e dei costi variabili. Ci sono infatti, come costi fissi, le seguenti tasse da pagare:
- una marca da bollo da 27 euro;
- il contributo unificato il cui ammontare varia a seconda dell’importo della multa. Il costo minimo è pari a 43 euro il cui importo sale all’aumentare di quello della sanzione.
Si aggiungono poi in misura variabile le spese per il compenso dell’avvocato. Si parte pertanto da un minimo di 70 euro e se la multa è di importo inferiore allora conviene pagarla. Se invece si vogliono contestare più verbali relativi ad infrazioni commesse in un arco di tempo che consenta la presentazione del ricorso di tutte quante entro il termine dei trenta giorni dalla notifica l’operazione potrebbe diventare più conveniente.
L’ordinanza della Cassazione, che si commenterà nelle righe successive, ha fatto chiarezza sulla possibilità di effettuare un unico ricorso per più multe ovvero sulla competenza territoriale del giudice di pace.
La Cassazione ammette un unico ricorso per più multe
La vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione è scaturita dal ricorso depositato da un automobilista contro più verbali di accertamento di violazioni del codice della strada. In particolare si contestavano al ricorrente delle violazioni dei limiti di velocità accertate con il sistema di controllo del Tutor in tratti autostradali di luoghi diversi. L’automobilista avrebbe presentato il ricorso secondo i criteri di competenza previsti all’articolo 9, seconda comma, del codice di procedura penale ovvero al giudice del luogo dove aveva la residenza.
Il giudice tuttavia rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile. Il motivo di inammissibilità si basava sul fatto che il ricorrente avrebbe dovuto fare un ricorso per ogni verbale di accertamento e non uno unico. Ciò in quanto aveva commesso le violazioni in luoghi diversi dei quali cui il giudice non aveva competenza territoriale.
Si è giunti così al ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. Tale motivo si basava sul fatto che il giudice avrebbe violato la legge nel dichiarare la propria incompetenza territoriale e l’inammissibilità del ricorso non avendo prima instaurato un contraddittorio fra le parti. La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e affermando che l’unica ipotesi in cui il giudice avrebbe potuto procedere con la dichiarazione di inammissibilità era il caso in cui si fosse presentato il ricorso oltre i termini previsti per legge e quindi tardivamente. Tale procedimento era previsto dall’articolo 23 della legge 689/1981 che era una norma speciale per la particolare ipotesi della tardiva impugnazione. Il decreto legislativo 150/2011 ha poi abrogato tale norma e perciò anche nell’ipotesi di presentazione tardiva del ricorso il giudice deve instaurare il contraddittorio e pronunciarsi con sentenza.
La competenza territoriale del giudice di pace e l’unico ricorso per più multe
L’articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo 150/2011 detta la disciplina dell’opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada. Facendo ciò stabilisce che “L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Nell’ordinanza in esame, dunque, anche più violazioni del codice della strada commesse in luoghi diversi possono essere contestate allo stesso giudice di pace anche se territorialmente incompetente.
Queste le parole del Supremo Collegio: “in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista dal primo comma dell’art. 23 della legge 689/81 soltanto per l’ipotesi di tardività della impugnazione“.
La Corte di Cassazione ha pertanto implicitamente affermato che non è necessario fare più ricorsi per contestare diverse violazioni del codice della strada anche commesse in luoghi diversi.