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Home » Circolazione Stradale » Sinistro stradale: cosa fare e a chi rivolgersi in caso di sinistro – Una breve guida

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Sinistro stradale: cosa fare e a chi rivolgersi in caso di sinistro – Una breve guida

marta123321 consulenzalegaleitalia.it Sinistro stradale: cosa fare e a chi rivolgersi in caso di sinistro – Una breve guida
sinistro stradale
marta123321

Indice:

  • 1 Sinistro stradale: cosa fare e a chi rivolgersi in caso di incidente – Indice
  • 2 Feriti nel sinistro stradale: obbligo di chiamata al 118
  • 3 Quando chiamare l’Autorità: obbligo o diritto
    • 3.1 Intervento obbligatorio delle Forze dell’Ordine
    • 3.2 Intervento delle Forze dell’Ordine possibile, ma non obbligatorio
    • 3.3 Intervento delle Forze dell’Ordine superfluo: il caso della Constatazione Amichevole
  • 4 Comportamenti da adottare nell’immediatezza del sinistro stradale
  • 5 Il verbale di sinistro stradale: che valore ha?
  • 6 La denuncia del sinistro stradale e il principio di pari responsabilità
  • 7 Il mancato intervento in un sinistro stradale è reato

Sinistro stradale: cosa fare e a chi rivolgersi in caso di incidente – Indice

  • Feriti: obbligo di chiamata al 118
  • Quando chiamare le Autorità: obbligo o diritto
  • Comportamenti da adottare nell’immediatezza del sinistro stradale
  • Il verbale di sinistro: che valore ha?
  • La denuncia di sinistro e il principio di pari responsabilità
  • Il mancato intervento è reato, per tutti

Quando si è alla guida di un veicolo può capitare di essere coinvolti in un sinistro stradale (nel ruolo di vittime, responsabili, o concorrenti). In tale eventualità è imprescindibile mantenere la calma e valutare la situazione per capire come sia più opportuno procedere.

L’articolo di riferimento per il caso in questione è il 189 del Codice della Strada.

Feriti nel sinistro stradale: obbligo di chiamata al 118

Innanzitutto, nel caso vi siano feriti (anche non particolarmente gravi) bisogna sempre chiamare il 118 (Numero per le – sole – Emergenze Sanitarie), e ciò essenzialmente per due ragioni:

  • la prima è assolvere all’obbligo di prestare soccorso previsto dall’art. 189 del Codice della Strada:

“1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona […] 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”

Per la medesima ragione, nel caso in cui si abbia un’adeguata preparazione medica, è altresì necessario fornire primo soccorso ai feriti;

  • la seconda è che potrebbero esserci traumi non particolarmente evidenti, che solo una visita di controllo al pronto soccorso permetterebbe di evidenziare e trattare adeguatamente (peraltro il verbale di pronto soccorso, in caso di danni, sarà poi essenziale nell’eventualità di una richiesta di risarcimento per lesioni).

In questi casi, sarà poi lo stesso operatore del 118 che risponderà alla chiamata che provvederà a informare l’organo di Polizia stradale e chiederne l’intervento sul posto del sinistro.

In tale circostanza è assolutamente vietato procedere in autonomia alla liberazione della strada: i conducenti sono infatti obbligati ad aspettare l’arrivo delle Autorità senza spostare i veicoli, a meno che questi non ostacolino completamente la circolazione.

Quando chiamare l’Autorità: obbligo o diritto

A prescindere che vi siano o meno feriti, la legge (sempre all’art. 189 del Codice della Strada, comma 2) impone alle persone coinvolte in un sinistro stradale:

  • di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione,

e, compatibilmente con tale esigenza,

  • di adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non siano disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

Intervento obbligatorio delle Forze dell’Ordine

Risulta sicuramente obbligatorio chiamare le Forze dell’Ordine in caso di sinistro grave o qualora, in caso di sinistro non grave, non sia possibile procedere in autonomia alla liberazione della strada per evitare intralci ed eventuali pericoli agli alti automobilisti.

Il numero da chiamare in questo caso è il 112 (Numero Unico di Emergenza), in cui confluiscono richieste di soccorso di varia tipologia: gli operatori delle centrali uniche inoltrano la chiamata alla Centrale operativa competente sulla base della tipologia di emergenza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria). La chiamata al 112 può essere effettuata gratuitamente da rete fissa o mobile (anche quando il telefono non ha credito, è privo di  carta SIM, o è bloccato).

Intervento delle Forze dell’Ordine possibile, ma non obbligatorio

Anche quando il sinistro stradale non sia stato particolarmente violento, e dunque non vi siano feriti e risulti possibile spostare in autonomia i mezzi risultino dalla carreggiata, potrebbe rivelarsi necessario (o quantomeno utile) l’intervento delle Forze dell’Ordine: è il caso in cui i conducenti non concordino sulla dinamica del sinistro o uno dei veicoli risulti privo di assicurazione.

In tali ipotesi la chiamata delle Autorità non è più un obbligo, ma un diritto dei conducenti coinvolti nell’incidente, che possono così farsi assistere dalle stesse e far loro documentare lo stato delle cose, anche tramite verbale.

Quest’ultimo risulta particolarmente rilevante – per non dire necessario – nel caso in cui vi sia un veicolo non assicurato, poiché è necessario per inoltrare la richiesta del danneggiato al Fondo Garanzia Vittime della Strada. La richiesta di risarcimento dovrà essere inviata alla CONSAP (la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici che gestisce il Fondo) e all’impresa competente per il luogo in cui è avvenuto l’incidente.

Qualora le Forze dell’Ordine contattate si rendano disponibili ad accorrere sul luogo del sinistro, nell’attesa del loro arrivo è preferibile evitare di spostare i veicoli, affinché esse siano in grado di documentare (ed eventualmente poi ricostruire) al meglio l’accaduto, chiaramente solo ove ciò non comporti un concreto e imminente pericolo per terzi. Una volta giunte sul posto, conviene far verbalizzare dagli agenti le dichiarazioni utili a ricostruire la dinamica dei fatti, affinché il verbale (dotato di particolare efficacia probatoria, come più sotto specificato) possa poi essere prodotto nel corso della (eventuale) procedura di risarcimento.

Intervento delle Forze dell’Ordine superfluo: il caso della Constatazione Amichevole

Nel caso in cui, infine, l’incidente non sia grave e i conducenti concordino totalmente sulla dinamica dell’accaduto, possono semplicemente procedere a rimuovere i veicoli dalla carreggiata (ove possibile scattandone prima qualche foto) e procedere poi a compilare la Constatazione Amichevole (C.A.I.). In questo caso la gestione del sinistro può avvenire in maniera autonoma: non sarà infatti necessario chiamare le Forze dell’Ordine poiché la ricostruzione del fatto e la verifica delle responsabilità saranno desumibili direttamente dalle dichiarazioni che i conducenti stessi dei veicoli coinvolti forniranno tramite la compilazione del cd. Modulo Blu.

Proprio nell’ottica di evitare problemi nella procedura di risarcimento, è sempre opportuno scattare quante più foto possibile (sotto tutte le prospettive e inquadrature) dei veicoli al momento dell’incidente e dei danni riportati sugli stessi, di modo da fornire all’assicurazione (e al giudice, qualora si dovesse finire in causa) gli argomenti di prova per decidere. Ove possibile, sarà inoltre opportuno cercare testimoni che possano confermare le modalità del sinistro, e appuntarne estremi identificativi e recapito.

Comportamenti da adottare nell’immediatezza del sinistro stradale

In ogni caso, quando si è coinvolti in un sinistro stradale, oltre a prestare soccorso ai feriti, è bene osservare sempre determinate accortezze, al fine di evitare di mettere in pericolo sé stessi e gli atri. In particolare bisogna sempre:

  • accendere le luci di emergenza delle auto;
  • uscire dai veicoli utilizzando i giubbotti catarifrangenti o comunque indossarli il prima possibile;
  • posizionare ad una distanza adeguata – circa 100 m – il triangolo (ad indicare la presenza di un pericolo);
  • ove necessario, scattare delle fotografie del sinistro e, immediatamente dopo, rimuovere prontamente le auto dalla carreggiata, di modo da non arrecare fastidio alla circolazione.

Qualora poi ci si trovi in un’autostrada (o in una grande strada multicorsia), è altresì opportuno spostare al più presto le auto nella corsia d’emergenza o nelle apposite piazzole o, se non si è in grado di spostare i veicoli, chiamare il soccorso stradale indicando esattamente la collocazione e attendere i soccorsi.

Il verbale di sinistro stradale: che valore ha?

Il verbale di sinistro è quel documento che viene compilato dagli agenti delle Forze dell’Ordine che intervengono nel luogo dell’incidente. Giuridicamente si tratta di un “atto pubblico“, cioè di un documento formato e sottoscritto, nell’esercizio delle sue funzioni, da un pubblico ufficiale.

Proprio in quanto tale, esso ha un valore probatorio privilegiato: ciò che l’agente scrive deve essere considerato vero (salvo che intervenga querela di falso) relativamente a ciò che egli accerta essere avvenuto in sua presenza. In particolare, il verbale fa piena prova fino, a querela di falso:

  • della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato
  • delle dichiarazioni delle parti dallo stesso ricevute (dunque non della veridicità intrinseca di dette dichiarazioni, ma del fatto che esse sono state a lui fatte)
  • dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quelli dallo stesso compiuti.

Ciò significa che, salvo il caso in cui gli agenti abbiano assistito personalmente al sinistro, il verbale non ha fede privilegiata circa la dinamica dell’incidente: quest’ultima infatti gli verrà solo riferita a posteriori dai presenti (le cui dichiarazioni saranno inserite nel verbale). La Corte di Cassazione, a riguardo, ha più volte (e da ultimo con ordinanza n. 28149 del 27.09.2022 ) espresso il principio secondo cui:

«Il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche»

Si evidenzia tuttavia che chi si trova ad esaminare detti verbali spesso finisce per condividerne anche le deduzioni logiche e le conseguenti ricostruzioni offerte dagli agenti. In tal caso va comunque sempre tenuto a mente che esse non hanno alcun valore probatorio particolare, e che ne è ammessa la contestazione semplicemente tramite proposizione di una diversa ricostruzione del fatto bassata su prove contrarie, idonee e convincenti (fotografie, testimonianze, …).

La denuncia del sinistro stradale e il principio di pari responsabilità

É bene informare dell’incidente il prima possibile, e comunque non oltre tre giorni (così come previsto dall’articolo 1913 del Codice Civile) la propria Compagnia Assicurativa (per la precisione, quella tramite cui si è stipulato il contratto di assicurazione relativamente al proprio veicolo).

Nel caso in cui si sia compilata la C.A.I. – Constatazione Amichevole e vi siano le condizioni per l’attivazione del  cd. risarcimento diretto sarà sufficiente inviare la stessa, unitamente alla denuncia di sinistro, alla propria Assicurazione; nel caso in cui invece essa non sia stata compilata o si fuoriesca dai casi in cui è possibile procedere tramite risarcimento diretto sarà necessario denunciare il sinistro anche alla Compagnia Assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente.

Proprio con riferimento al “responsabile dell’incidente” deve chiarirsi sin da subito che, secondo la legge italiana (articolo 2054 del Codice Civile), nel caso di sinistro stradale, la responsabilità si presume uguale tra tutti i conducenti coinvolti, salvo prova contraria (al 50% se sono due, al 33% se sono tre, ecc.). Dunque se – ad esempio – due veicoli si scontrano, vi sarà una presunzione di responsabilità di entrambi al 50%, a meno che uno dei conducenti non dimostri che la colpa sia attribuibile solamente all’altro (provando ad esempio che l’altro non ha rispettato una precedenza). Se, invece, non si riesce a chiarire qual è stata la dinamica del sinistro, allora tutti i soggetti coinvolti saranno responsabili nella stessa misura.

Per sconfessare detta presunzione di responsabilità occorre fornire una prova contraria, cioè dimostrare di aver rispettato il Codice della strada, a differenza dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro. Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo: testimonianze, fotografie, riprese di videocamere, perizie e, come accennato poc’anzi, verbali della polizia.

Il mancato intervento in un sinistro stradale è reato

Concludendo, oltre a consigliare di cercare di mantenere sempre calma e lucidità in queste situazioni, si tenga a mente che l’obbligo di chiamare i soccorsi in caso di incidente con feriti vale anche per chi non è stato coinvolto nell’incidente. Un semplice passante che si trova, anche per caso, nel luogo dell’incidente e nel momento in cui è avvenuto, è tenuto a fermarsi, chiamare il 118 e a non allontanarsi fino all’arrivo dei soccorsi. Un comportamento diverso potrebbe infatti comportare l’accusa di omissione di soccorso (secondo quanto disposto dall’art. 593 del Codice Penale).

 

Avv. Bellon – responsabilità professionale e malasanità

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