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Home » Circolazione Stradale » Multe notificate via PEC: ecco cosa cambia

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Multe notificate via PEC: ecco cosa cambia

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Multe notificate via PEC: ecco cosa cambia
PEC
Avv. Beatrice Bellato

Le multe stradali notificate via PEC – indice:

  • I tempi di notifica
  • I destinatari
  • La ricerca
  • Il contenuto
  • L’impossibilità

Diventa finalmente realtà la notifica delle multe in modo telematico attraverso la trasmissione via PEC. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto del Ministero dell’interno, infatti, il verbale di contestazione può essere a tutti gli effetti un atto notificato e conoscibile dall’automobilista, che dunque non potrà eccepire di non aver controllato la propria casella di posta elettronica certificata, e non potrà lamentare di non aver ricevuto la comunicazione.

Tempi notifica multe via PEC

Per il resto, molta della nuova disciplina ricalca quanto da tempo è possibile riscontare per la generica normativa presente nel Codice della strada.

In proposito, per gli organi della Polizia la spedizione sarà equivalente al momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre il momento della notifica sarà pari a quello in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna: ricordiamo pertanto come la ricevuta di avvenuta consegna sarà altresì l’atto che potrà fare piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

Destinatari notifica via PEC

Ma chi possono essere i destinatari della notifica della multa via PEC?

Stando a quanto precisato dal decreto del Ministero dell’Interno, sono principalmente due le categorie per i quali risulta essere possibile procedere la notifica per mezzo della posta elettronica certificata. Si tratta, nel dettaglio, di:

  • colui che ha commesso la violazione e che, al momento dell’accertamento dell’illecito, ha fornito agli agenti che lo hanno fermato un valido indirizzo PEC o che risulta essere titolare di un domicilio digitale ai sensi del c.a.d.;
  • colui che risulta essere proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione o un altro soggetto obbligato in solido con chi la ha commessa che ha un domicilio digitale ai sensi del c.a.d. o che, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito, ha fornito all’organo di polizia procedente un indirizzo di PEC.

Ricerca nei pubblici elenchi

Nel caso in cui l’autore della violazione non comunichi l’indirizzo PEC al momento della contestazione, o nel caso in cui quest’ultima non sia effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione ha la il dovere di ricercare l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro obbligato solidale nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche ai quali può accedere.

Contenuto PEC

Ma che cosa deve contenere la PEC con la quale viene notificata la sanzione? In tale ambito, il decreto rammenta come la PEC debba indicare nell’oggetto che si tratta “di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”, e che debba allegare alcuni specifici documenti.

Tra i principali, la relazione di notifica su documento informatico separato, che deve essere sottoscritto con firma digitale, e nel quale devono essere riportate almeno la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto. All’interno deve essere contenuto anche il nome del responsabile del procedimento di notificazione o di chi ha curato la redazione dell’atto notificato (qualora non coincida) e l’indirizzo e il numero di telefono dell’ufficio presso il quale si può esercitare il diritto di accesso. Ulteriormente, nel documento dovrà risultare l’indirizzo PEC a cui vengono notificati gli atti e l’elenco da cui è stato estratto o le modalità con cui è stato comunicato dal destinatario.

Deve essere inoltre allegata una copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico del verbale di contestazione eventualmente formato su supporto analogico, in cui compaia l’attestazione di conformità all’originale, che dovrà essere sottoscritta con firma digitale, o in alternativa un duplicato o una copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale sottoscritta con firma digitale.

Nel caso in cui al messaggio fossero allegate altre comunicazioni o informazioni ritenute utili per il destinatario, le stesse dovranno essere sottoscritte con firma digitale.

Notifica PEC impossibile

Infine, nel caso in cui la notifica via PEC fosse impossibile da effettuarsi, e le motivazioni fossero imputabili al destinatario, il notificante dovrà estrarre una copia del messaggio di PEC, con i suoi allegati, la ricevuta di accettazione e l’avviso di mancata consegna o di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna su supporto analogico, attestandone poi la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.

La notifica andrà poi effettuata nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal Codice della strada, con oneri a carico il destinatario.

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