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Consulenza Legale Italia » Circolazione Stradale » Multe auto, non sempre c’è obbligo di comunicazione dei dati del conducente

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Multe auto, non sempre c’è obbligo di comunicazione dei dati del conducente

Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia consulenzalegaleitalia.it Multe auto, non sempre c’è obbligo di comunicazione dei dati del conducente
multe-auto
Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia

L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente – indice:

  • Il Codice della Strada
  • La patente a punti
  • La sentenza

Con la recente sentenza n. 26964 dello scorso 23 dicembre 2016 la Corte di Cassazione ha pronunciato un’interessante valutazione sull’obbligo di comunicazione dei dati del conducente di un’auto che ha commesso un’infrazione stradale, stabilendo che la notifica della multa oltre i termini previsti dal Codice della Strada farebbe venire meno gli obblighi accessori e, in particolar modo, quelli legati alla sopra accennata comunicazione dei dati dell’effettivo conducente.

Cosa dice il Codice della Strada

Prima di giungere alle motivazioni della decisione della Suprema Corte e, ancor prima, all’analisi del caso di cui si sono occupati gli ermellini, giova ricordare che cosa preveda il Codice della Strada in proposito della contestazione delle violazioni. L’art. 201 del Codice recita infatti che

qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento

Di qui un primo importante concetto: la contestazione deve essere notificata subito o, in caso di impossibilità, entro 90 giorni successivi, al trasgressore o a uno dei soggetti interessati dall’art. 196, rubricato “Principio di solidarietà”, ovvero uno tra il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, che sono obbligati in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

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La patente a punti in ordine alla comunicazione dei dati del conducente

A ciò si aggiunga che lo stesso Codice della Strada, all’art. 126-bis, che disciplina il sistema di “patente a punti”, prevede l’obbligo di comunicare i dati del conducente in seguito a violazioni del Codice, che importino la decurtazione dei punti. Il comma 2 dell’art. 126-bis statuisce in merito che:

la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede

Nelle ipotesi in cui non si provveda a fornire i dati dell’identificazione del conducente, il proprietario del veicolo o uno dei soggetti individuati dal già ricordato art. 126-bis sarà esposto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 286 a 1.142 euro.

La sentenza della Cassazione

Giungiamo ora a occuparci della predetta sentenza, che ribaltando le decisioni del Tribunale conferma che l’omessa comunicazione dei dati del conducente non è sanzionabile se la notifica della contestazione avviene oltre i termini sopra anticipati.

Nella sua ricostruzioni i giudici evidenziano come “il Tribunale ha rigettato l’appello ritenendo non applicabile, nella specie, il principio (espresso da Cass., Sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185) secondo cui l’obbligo di comunicazione del proprietario ex art. 126-bis del codice della strada può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, e ciò dando rilievo al ridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all’art. 201 del codice della strada e la notifica effettiva”.

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Ulteriormente, la Suprema Corte riepiloga che “così decidendo, il giudice di appello si è discostato dal principio, anche di recente ribadito (Cass., Sez, VI-2, 11 aprile 2016, n. 7003), secondo cui in tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi”.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l’ordinanza opposta.

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