Le multe non notificate – indice:
Stando a quanto afferma la recente ordinanza n. 26843/2018 della Corte di Cassazione, a conferma delle valutazioni delle Sezioni unite con sentenza n. 22080/2017, in materia di opposizione a sanzioni amministrative deve essere dichiarata l’inammissibilità di un’opposizione a una cartella di pagamento se questa è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase della formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, se l’opponente non deduce, oltre che in preliminare la mancata notifica, anche i vizi propri dell’atto presupposto stesso.
Mancata conoscenza del verbale
Nelle motivazioni della pronuncia, la Suprema Corte sottolinea innanzitutto come la deduzione d’inammissibilità dell’originaria opposizione formulata dalla parte appellata in sede di costituzione in appello, e condivisa dal giudice di appello, per essere stata l’opposizione stessa alla cartella fondata sulla “mancata conoscenza del verbale senza alcuna impugnazione dell’atto stesso”, costituendo una mera difesa a sostegno del rigettò del gravame avanzato dall’appellante, non ha rappresentato nel concreto alcuna violazione del divieto di nuove domande o di eccezioni, e non ha inciso su petitum e causa petendi o su alcun giudicato circa il merito della controversia, non formatosi essendo stata l’opposizione in primo grado respinta sul rilievo dell’intervenuta notifica dell’atto di contestazione.
Opposizione alla cartella di pagamento
Introdotto quanto sopra, la Suprema Corte evidenzia come occorra dare continuità alla giurisprudenza formulata nella stessa sede, peraltro richiamata correttamente nella sentenza impugnata.
Pertanto, precisano gli Ermellini, l’opposizione alla cartella di pagamento che viene emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata per una violazione al codice della strada, deve essere proposta ex l. 689/1981, artt. 22 e 23, oggi d. lgs. 150/2011, art. 7.
Ricordiamo come il provvedimento stabilisca che l’opposizione deve proporsi dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Al terzo comma, è poi stabilito che il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Di contro, i giudici ricordano come l’opposizione non debba essere avanzata nelle forme dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c., nel caso in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza di ingiunzione.
In questi casi – aggiungono i giudici in Cassazione – l’opposizione alla cartella dovrà essere finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo, per mancata notifica dell’atto presupposto.
Tardiva conoscenza dell’atto presupposto
A questo punto, i giudici ricordano come alla deduzione di tardiva conoscenza dell’atto presupposto, che consegue alla mancata notifica, deve accompagnarsi anche la proposizione di censure mediante esso, altrimenti destinato a spiegare i suoi effetti.
Il tutto, si sottolinea, nonostante anche pronunce (ad. Cass. n. 59/2003 e 12531/2003) abbiano ritenuto l’ammissibilità della mera denuncia di mancata notifica dell’atto presupposto, nella considerazione che da essa discenderebbe l’illegittimità dell’emissione della cartella.
La nuova valutazione, recentemente in consolidamento, sembra essere determinata dall’analisi dello stesso materiale normativo in relazione alla finalità “recuperatoria” delle ragioni di opposizione alla sanzione, in ragione di nullità o di omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione, la finalità stessa escluderebbe alla base la possibilità che sia lasciata all’impugnante, la scelta dell’impugnare o no cumulativamente l’atto presupposto e l’atto consequenziale.
Invero, proseguono i giudici, il fatto stesso che nell’ipotesi in esame, esclusa ogni ridondanza ex se della mancata notifica dell’atto presupposto sulla validità della cartella, ammettere l’impugnazione con finalità recuperative di questa equivale semplicemente ad ammettere, nel settore dell’opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per il rimedio giudiziario. Onde solo contestando – proseguono i giudici – anche nel merito la pretesa sanzionatoria, “si potrà escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto”.
In tale ultimo senso si può leggere la remota sentenza Cass. n. 15149/2005, poi rammentata anche dalla più recente n. 16282/2016, per la quale l’opposizione di natura recuperatoria si ha quando “l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella”.
Recupero del momento di garanzia
In altri termini, aggiungono ancora i giudici della Suprema Corte, deve qui affermarsi il principio di diritto per cui in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a una cartella di pagamento, se finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo, per una mancata notifica dell’atto presupposto, se l’opponente non deduce, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto.
Conclusioni su opposizione e impugnazione cumulativa
Traendo le sintesi da quanto sopra esposto, con la sentenza in esame la Suprema Corte ha avuto modo di superare alcune precedenti sentenze del 2003 (in particolar modo, le nn. 59/2013 – 12531/2013), che hanno ritenuto che la mancata notifica del verbale potesse determinare l’illegittimità dell’emissione della cartella. E, in merito, lo hanno fatto sancendo che deve piuttosto affermarsi che l’opposizione alla cartella di pagamento abbia una finalità di tipo recuperatorio delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione.
Proprio questa finalità di tipo recuperatorio – precisano gli Ermellini – impedisce all’impugnante di poter scegliere se impugnare o meno l’atto presupposto e quello consequenziale cumulativamente. Ne deriva, da ciò, che deve ben affermarsi come alla deduzione di tardiva conoscenza dell’atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, “debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso”. Altrimenti destinato a spiegare i suoi effetti, prosegue la sentenza, seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell’atto conseguenziale.
Nel contesto determinato dalle opposizioni a sanzioni amministrative, ammettere l’impugnazione con finalità recuperatorie di una cartella equivarrebbe pertanto ad ammettere una rimessione in termini per il rimedio giudiziario. Il che, in fin dei conti, sta a significare che solo se la pretesa sanzionatoria è contestata anche nel merito, è possibile escludere che la nullità della notifica del verbale sia sanata se non sono allegate ulteriori difese che non era stato possibile proporre per la mancata cognizione tempestiva dell’atto presupposto.