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	<title>Processo Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<title>Processo Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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		<title>Il sequestro conservativo &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/sequestro-conservativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 17:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il sequestro conservativo &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; I presupposti Le tutele L&#8217;iniziativa L&#8217;oggetto Come funziona L&#8217;offerta di cauzione La trasformazione Cos&#8217;&#232; il sequestro conservativo Il sequestro conservativo &#232; una misura cautelare reale disciplinata dal codice di procedura penale al titolo II del libro IV del codice. Rientra, insieme al sequestro preventivo, fra le misure cautelari che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sequestro-conservativo/">Il sequestro conservativo &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il sequestro conservativo &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#tutele"><strong>Le tutele </strong></a></li>
<li><a href="#iniziativa"><strong>L&#8217;iniziativa</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#offerta"><strong>L&#8217;offerta di cauzione</strong></a></li>
<li><a href="#trasformazione"><strong>La trasformazione</strong> </a></li>
</ul>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il sequestro conservativo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il sequestro conservativo è una <strong>misura cautelare reale</strong> disciplinata dal codice di procedura penale al titolo II del libro IV del codice. Rientra, insieme al <strong>sequestro preventivo</strong>, fra le misure cautelari che si differenziano da quelle personali perché incidono su beni e non sull&#8217;esercizio di diritti del soggetto che le subisce. La funzione di tali misure è quella di limitare la libertà dell&#8217;imputato mediante l&#8217;applicazione di un vincolo di indisponibilità temporaneo o definitivo su una cosa. Lo scopo di tali misure invece ha:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>natura <strong>conservativa</strong> quando la misura è adottata per consentire e garantire l&#8217;esecuzione della sentenza definitiva e dunque per esigenze di natura processuale;</li>
<li>natura <strong>preventiva</strong> quando l&#8217;oggetto del vincolo potrebbe essere uno strumento di aggravamento o agevolazione delle conseguenze del reato ovvero lo strumento per commettere altri reati e quindi per esigenze di tutela della collettività.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In tale approfondimento ci si occupa del sequestro conservativo come disciplinato dal codice di procedura penale. Si ricorda tuttavia che il sequestro conservativo trova una compiuta disciplina non solo nel codice di procedura penale ma anche nel codice di procedura civile all&#8217;articolo 671. In tal caso rientra nella categoria dei <strong>procedimenti cautelari</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta tuttavia di due istituti diversi che non vanno pertanto confusi in quanto, sebbene possano presentare delle somiglianze, sono soggetti a discipline differenti.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti di applicazione del sequestro conservativo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il sequestro conservativo, come anche quello preventivo, può essere disposto dal giudice in presenza di due presupposti, meno rigidi di quelli previsti per le misure cautelari personali.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di legittimità ha stabilito infatti che per l&#8217;applicazione delle misure cautelari reali non è necessaria la sussistenza di indizi di colpevolezza, intendendosi per tali prove che presumano l&#8217;arrivo ad una sentenza di condanna. Il presupposto del <em>fumus commissi delicti</em> previsto per le misure cautelari personali pertanto non è necessario ai fini dell&#8217;applicazione di un sequestro conservativo legittimo. È necessario tuttavia il presupposto del <strong><em>fumus boni iuris</em></strong> enunciato dal primo comma dell&#8217;articolo 316 del codice di procedura penale nell&#8217;affermare che il sequestro può essere domandato &#8220;in ogni stato e grado del processo di merito&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;altro presupposto per l&#8217;attivazione del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/">Pubblico Ministero</a> è il <strong><em>periculum in mora</em></strong>. Il Pubblico Ministero deve evitare che la disponibilità del bene da parte dell&#8217;imputato possa compromettere il soddisfacimento dei crediti ovvero l&#8217;esecutività dell&#8217;eventuale sentenza di condanna.</p>
<h2 id="tutele" style="text-align: justify;">Il sequestro conservativo: quando viene disposto</h2>
<p style="text-align: justify;">È disciplinato agli articoli 316-320 del codice di procedura penale. Ha la funzione di garantire che i crediti derivanti dal reato vengano soddisfatti e di tutelarli da eventuali pregiudizi. Sotto il profilo processuale dunque ha lo scopo di garantire che possa essere eseguita l&#8217;eventuale <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">sentenza di condanna</a> successivamente emessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni per le quali il giudice dispone il sequestro conservativo sono due:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quando c&#8217;è l&#8217;esigenza di <strong>tutelare i crediti dello Stato</strong> (si tutela dunque un interesse pubblico);</li>
<li>per la <strong>tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato</strong> (si tutela un interesse privato).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali due ragioni si ricavano dal primo e dal secondo comma dell&#8217;articolo 316 del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sequestro conservativo viene disposto dal giudice di merito dunque quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em>&#8220;vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all&#8217;erario dello Stato&#8221;;</em></li>
<li><em>&#8220;vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato&#8221;. </em></li>
</ul>
<h2 id="iniziativa" style="text-align: justify;">L&#8217;iniziativa cautelare del sequestro conservativo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il sequestro conservativo viene disposto dal giudice su domanda del <strong>Pubblico Ministero</strong> o della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/"><strong>parte civile</strong> </a>interessata nei rispettivi casi indicati dalla norma. La parte civile può chiedere il sequestro solo per le pretese civili scaturenti dal reato. Il Pubblico Ministero invece ha iniziativa cautelare quando la tutela riguarda i crediti dello Stato. In tale ultima ipotesi tuttavia la legge dispone che l&#8217;iniziativa del Pubblico ministero giova anche alla parte civile.</p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto del sequestro conservativo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il sequestro conservativo può essere disposto su:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>beni mobili</strong>;</li>
<li><strong>beni immobili</strong>;</li>
<li><strong>somme o cose dovute all&#8217;imputato</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali entità patrimoniali sono sequestrabili nei limiti in cui secondo il codice civile ne è possibile il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento/">pignoramento</a>. Nel caso in cui l&#8217;iniziativa sia della parte civile la domanda di sequestro può vertere anche su beni del responsabile civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 316 <em>&#8220;&#8230;il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell&#8217;imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma stabilisce che <em>&#8220;la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell&#8217;imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1&#8221;. </em></p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona il sequestro conservativo: provvedimento, esecutività ed effetti</h2>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di sequestro è adottato con <strong>ordinanza</strong> dal giudice che procede. Il giudice che procede come già accennato sopra potrà essere il<strong> giudice di merito</strong> ovvero il <strong>giudice delle <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/#preliminari">indagini preliminari</a></strong> se la richiesta di sequestro è avanzata dopo il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-rinvio-a-giudizio/">decreto che dispone il rinvio a giudizio</a> ma prima della trasmissione degli atto al giudice. Non può essere adottato il provvedimento di sequestro durante le indagini preliminari. Il giudice inoltre può sempre con ordinanza modificare o estinguere l&#8217;ordinanza che ha disposto il sequestro.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esecuzione del sequestro conservativo si applica una disciplina diversa a seconda che si tratti di beni mobili  o immobili. La  rispettiva disciplina infatti è contenuta in due norme diverse del codice di procedura penale: gli articoli 678 e 679. Per quanto riguarda i <strong>beni mobili e i crediti</strong> il sequestro è regolato dalle norme sul pignoramento presso il debitore o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-presso-terzi/">presso terzi</a> secondo quanto disposto dalla normativa civilistica. Per quanto riguarda i <strong>beni immobili</strong> invece l&#8217;articolo 679, primo comma, stabilisce che <em>&#8220;Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l&#8217;ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma dell&#8217;articolo 316 del codice di procedura penale istituisce un <strong>privilegio</strong> nei confronti dei crediti tutelati tramite il sequestro. Recita così la norma: <em>&#8220;Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del quarto comma dell&#8217;articolo 317 del codice di procedura penale infine è previsto che gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sentenza-di-non-luogo-a-procedere/">di non luogo a procedere</a> non è più soggetta a impugnazione.</p>
<h2 id="offerta" style="text-align: justify;">Offerta di cauzione e revoca del sequestro conservativo</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 319 del codice di procedura penale disciplina l&#8217;offerta di cauzione e alcune ipotesi di revoca del sequestro.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 319, primo comma, stabilisce che <em>&#8220;Se l&#8217;imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell&#8217;articolo 316, il giudice dispone con decreto <strong>che non si faccia luogo al sequestro</strong> conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La cauzione può essere offerta prima che il provvedimento di sequestro sia stato adottato, e si applica allora la disposizione precedente, oppure dopo. Quando viene offerta dopo può essere offerta in sede di <strong>riesame</strong>. In tal caso il giudice revoca il sequestro se ritiene che l&#8217;offerta di cauzione è proporzionata al valore delle cose sequestrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma dell&#8217;articolo 319 dispone che in ogni caso <em>&#8220;Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l&#8217;imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea&#8221;.</em></p>
<h2 id="trasformazione" style="text-align: justify;">Trasformazione del sequestro conservativo in pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 320 del codice di procedura penale <em>&#8220;I<strong>l sequestro conservativo si converte in pignoramento</strong> quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l&#8217;imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell&#8217;articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall&#8217;articolo 316 comma 4&#8243;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma dice che nei seguenti casi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria divenuta irrevocabile ovvero</li>
<li>sentenza che condanna l&#8217;imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">si dà luogo all&#8217;<strong>esecuzione forzata dei beni sequestrati</strong> che sarà regolata dalle norme del codice di procedura civile. Il secondo comma dell&#8217;articolo 320 del codice di procedura penale tuttavia aggiunge che <em>&#8220;Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell&#8217;ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all&#8217;erario dello Stato&#8221;.</em></p>
<h2 style="text-align: justify;">Cosa si può fare contro l&#8217;ordinanza di sequestro conservativo</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza di sequestro conservativo può essere impugnata ai sensi dell&#8217;articolo 318 del codice di procedura penale. Può impugnarla chiunque vi abbia interesse tramite lo strumento del <strong>riesame</strong> da esercitare nelle modalità previste dall&#8217;articolo 324 dello stesso codice. Può pertanto impugnare l&#8217;ordinanza con il riesame sia colui al quale sono state sequestrate le cose sia chi ha diritto alla loro restituzione.</p>
<p>Per quanto riguarda il<strong> ricorso per cassazione</strong> invece, disciplinato dall&#8217;articolo 325 del codice di procedura penale, la Corte di Cassazione nel 2018 ha negato l&#8217;utilizzo di tale strumento alla parte civile contro l&#8217;ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il giudizio immediato &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-immediato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 07:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=17412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il giudizio immediato &#8211; indice: Cos&#8217;&#232;&#160; Come funziona Vantaggi Giudizio custodiale Richiesto dal P.M. Richiesto dall&#8217;imputato Termini per richiederlo Giudizio abbreviato Patteggiamento Nullit&#224; del decreto&#160; Giudizio direttissimo Ex art. 464 c.p.p. Il processo penale pu&#242; svolgersi secondo l&#8217;iter procedurale ordinario oppure, in determinati casi previsti dalla legge, con dei procedimenti speciali. Fra i vari procedimenti, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-immediato/">Il giudizio immediato &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il giudizio immediato &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è </strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#vantaggi"><strong>Vantaggi</strong></a></li>
<li><a href="#giudizio"><strong>Giudizio custodiale</strong></a></li>
<li><a href="#richiesto"><strong>Richiesto dal P.M.</strong></a></li>
<li><a href="#imputato"><strong>Richiesto dall&#8217;imputato</strong></a></li>
<li><a href="#termini"><strong>Termini per richiederlo</strong></a></li>
<li><a href="#giudizio"><strong>Giudizio abbreviato</strong></a></li>
<li><a href="#patteggiamento"><strong>Patteggiamento</strong></a></li>
<li><strong><a href="#nullità">Nullità del decreto</a> </strong></li>
<li><a href="#giudizio"><strong>Giudizio direttissimo</strong></a></li>
<li><a href="#ex"><strong>Ex art. 464 c.p.p.</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale</a> può svolgersi secondo l&#8217;iter procedurale ordinario oppure, in determinati casi previsti dalla legge, con dei procedimenti speciali. Fra i vari procedimenti, già studiati in altri approfondimenti, oggi si va a trattare il <strong>giudizio immediato</strong>. Tale rito si caratterizza per l&#8217;eliminazione dell&#8217;udienza preliminare e il diretto passaggio alla fase dibattimentale.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa significa giudizio immediato?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio immediato è un procedimento speciale disciplinato all&#8217;articolo 453 e seguenti del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si chiama immediato perché, rispetto al processo ordinario, non ha luogo la fase dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/">udienza preliminare</a>. C&#8217;è quindi una semplificazione procedurale che va ad incidere sulla fase intermedia del procedimento, l&#8217;udienza preliminare, e non su quella finale, ovvero il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a>. Quando è richiesta dal pubblico ministero è imposta, quando è chiesta dall&#8217;imputato è volontaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni che giustificano tale scelta legislativa di semplificazione procedurale, talvolta imposta, trova giustificazione nell&#8217;esigenza di accelerare i tempi in caso di evidente fondatezza dell&#8217;accusa o innocenza dell&#8217;imputato, pervenire ad una decisione con maggiore celerità rispetto a determinate tipologie di reati e così via.</p>
<h2 id="come">Come funziona</h2>
<p style="text-align: justify;">Viene richiesto dal<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-abbreviato/"><strong> pubblico ministero</strong></a> al sussistere di determinati presupposti entro 90 giorni dall&#8217;iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all&#8217;articolo 335 del codice di procedura penale. La domanda viene depositata presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari. La domanda di giudizio immediata ad opera del pubblico ministero è sempre subordinata al buon esito delle indagini preliminari (non può cioè essere fatta domanda di giudizio immediato se ciò può provocare un pregiudizio alle indagini). Questo è l&#8217;unico margine di discrezionalità che il pubblico ministero ha nell&#8217;instaurare il giudizio immediato.</p>
<p style="text-align: justify;">Può essere richiesto dall&#8217;<strong>imputato</strong>, ai sensi dell&#8217;articolo 419, quinto comma, del codice di procedura penale, mediante deposito in cancelleria della volontà di rinunciare all&#8217;udienza preliminare. L&#8217;atto di rinuncia è una dichiarazione che dev&#8217;essere depositata almeno 3 giorni prima dell&#8217;udienza preliminare. L&#8217;ammissione al giudizio immediato può essere richiesta dall&#8217;imputato anche mediante l&#8217;opposizione al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto penale di condanna</a> ai sensi dell&#8217;articolo 464, primo comma del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="vantaggi" style="text-align: justify;">Conviene il giudizio immediato?</h2>
<p style="text-align: justify;">A differenza di altri procedimenti speciali il giudizio immediato sortisce effetti meramente processuali. La legge non ricollega a questo tipo di procedimento effetti premiali per l&#8217;imputato quali sconti di pena o altri vantaggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può dunque dire se conviene o meno il giudizio immediato: quando è instaurato dal pubblico ministero è necessario, quando è staurato dall&#8217;imputato si tratta di un caso in cui si esercita la facoltà che la legge attribuisce all&#8217;imputato di rinunciare ad una &#8220;chance&#8221; difensiva che è l&#8217;udienza preliminare.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può individuare un vantaggio nel rinunciare all&#8217;udienza preliminare qualora l&#8217;imputato abbia prove decisive della propria innocenza. Potrebbe così accelerare i tempi cui giungere al proscioglimento in sede di dibattimento. Il proscioglimento dell&#8217;imputato può avvenire anche all&#8217;esito dell&#8217;udienza preliminare con una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sentenza-di-non-luogo-a-procedere/">sentenza di non luogo a procedere</a> ma, a differenza che in sede dibattimentale, si tratta di una conclusione provvisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputato che sceglie di instaurare un giudizio immediato inoltre si preclude la possibilità di chiedere il rito del giudizio abbreviato e il patteggiamento.</p>
<h2 id="giudizio" style="text-align: justify;">In caso di provvedimento cautelare</h2>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legge 92/2008 ha introdotto un nuovo caso di giudizio immediato chiamato &#8220;custodiale&#8221; che dev&#8217;essere instaurato quando la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità è stata inserita con il comma 1-bis dell&#8217;articolo 453 del codice di procedura penale il quale recita <em>&#8220;Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all&#8217;articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall&#8217;esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini&#8221;.</em></p>
<h3>Come funziona</h3>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di giudizio immediato in questo caso va effettuata:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quando il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento cautelare;</li>
<li>oppure quando è decorso il termine per impugnare il provvedimento che la dispone.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso entro il termine di 180 dalla data di esecuzione della misura custodiale. Come afferma recente giurisprudenza tuttavia le indagini possono essere protratte oltre i 180 giorni. Si legge ad esempio nella sentenza n. 10332 del 23/10/2020 che <em>&#8220;In tema di giudizio immediato &#8220;custodiale&#8221;, l&#8217;art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., non vieta in modo assoluto lo svolgimento di ulteriori indagini dopo la scadenza del termine di 180 giorni, poiché questo riguarda le sole investigazioni dalle quali devono risultare i gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare la richiesta del rito speciale&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In entrambi i casi si è consolidata la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza dell&#8217;imputato. Se tali gravi indizi vengono meno prima che venga accolta o rigettata la domanda di giudizio immediato viene revocato o annullato il provvedimento cautelare e rigettata la domanda di rito speciale. Il comma 1-bis dell&#8217;articolo 455 del codice di procedura penale infatti stabilisce che <em>&#8220;Nei casi di cui all&#8217;articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l&#8217;ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza&#8221;.</em></p>
<h2 id="richiesto" style="text-align: justify;">I presupposti quando è richiesto dal pubblico ministero</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 453 stabilisce i presupposti del giudizio immediato su domanda del pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del primo comma della norma il pubblico ministero deve chiedere al Giudice per le indagini preliminari l&#8217;applicazione del giudizio immediato quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Vi è una prova evidente della reità dell&#8217;indagato e contestualmente;</li>
<li>quest&#8217;ultimo è stato interrogato sui fatti dai quali emerge l&#8217;evidenza della prova oppure non si è presentato all&#8217;invito a rendere l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interrogatorio-processo-penale/">interrogatorio</a> nelle forme previste dall&#8217;articolo 375 del codice di procedura penale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;evidenza della prova si intende in termini di colpevolezza dell&#8217;imputato: quando tale colpevolezza è resa evidente dalle prove la legge ritiene ragionevole sacrificare quella fase del procedimento preordinata alla verifica della fondatezza dell&#8217;accusa.</p>
<p style="text-align: justify;">La contrazione della possibilità di difesa dell&#8217;imputato tramite la privazione forzata dell&#8217;udienza preliminare deve essere controbilanciata dalla possibilità per l&#8217;imputato di interloquire con il magistrato penale. Per questo motivo presupposto affinché il pubblico ministero possa domandare il giudizio immediato è che l&#8217;indagato sia stato interrogato o almeno invitato a farlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 1-bis della norma introduce un&#8217;altra ipotesi in cui il pubblico ministero chiede il giudizio immediato. Si tratta dell&#8217;ipotesi di reato per il quale è prevista la custodia cautelare dell&#8217;indagato. In questo caso la domanda di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero oltre il termine di 90 giorni dall&#8217;iscrizione della notizia di reato nel registro ma entro 180 giorni dall&#8217;esecuzione della misura di sicurezza. In ogni caso, come stabilito dal comma 1-ter, la domanda va presentata dopo la definizione della procedura di riesame della misura coercitiva o decorso il termine per presentare la domanda di riesame.</p>
<h3>Aspetti procedurali</h3>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo procedurale la domanda con cui il pubblico ministero chiede l&#8217;instaurazione del giudizio immediato coincide con l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale. Tale fase chiama in causa il giudice per le indagini preliminari il quale, ricevuto il fascicolo dell&#8217;indagine con la notizia di reato deve accogliere o rigettare la domanda. Entro cinque giorni dalla richiesta il giudice emette decreto con cui dispone il giudizio immediato oppure rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Così recita il primo comma dell&#8217;articolo 455 del codice di procedura penale. I decreti accoglimento e di rigetto della richiesta non sono motivati dal giudice. Ciò comporta che tali decreti non sono sindacabili e quindi non sono impugnabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto che dispone il giudizio è notificato al pubblico ministero, all&#8217;imputato e alla persona offesa dal reato almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.</p>
<h3>Giudizio immediato e connessione di procedimenti</h3>
<p style="text-align: justify;">Caso da trattare a parte è quello in cui il procedimento per il quale viene richiesto dal pubblico ministero il rito immediato sia connesso con altri procedimenti. Il codice di procedura penale, al secondo comma dell&#8217;articolo 453, predilige l&#8217;autonomia del giudizio immediato e degli altri procedimenti salvo ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se per questo motivo si rende necessaria la riunione dei procedimenti il giudice è tenuto a rigettare la domanda di giudizio immediato e a disporre la riunione dei procedimenti con il procedimento del rito ordinario per tutte le vicende giudicate.</p>
<h2 id="imputato" style="text-align: justify;">Il giudizio immediato richiesto dall&#8217;imputato</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 419, quinto comma, del codice di procedura penale invece stabilisce quale presupposto di instaurazione del rito immediato la dichiarazione dell&#8217;imputato di rinuncia all&#8217;udienza preliminare. Non sono previsti giudizi del giudice circa l&#8217;ammissibilità o meno dell&#8217;imputato al giudizio immediato. L&#8217;unica valutazione che deve fare il giudice ricevente la dichiarazione è circa la legittimazione del dichiarante e i il rispetto dei termini previsti dal codice. Fatte tali verifiche il giudice emette decreto di giudizio immediato come stabilito dal sesto comma dell&#8217;articolo 419. L&#8217;unico caso individuato dalla giurisprudenza in cui il giudice potrebbe non emettere il decreto e imporre la prosecuzione del giudizio è il caso in cui sia in gioco una riunione di procedimenti che verrebbe messa in discussione dalla richiesta dell&#8217;imputato.</p>
<h2 id="termini" style="text-align: justify;">I termini per fare richiesta</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge stabilisce dei termini entro cui fare domanda di giudizio immediato. Li ricapitoliamo nelle righe seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando a farla è il pubblico ministero i termini sono i seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>entro 90 giorni dall&#8217;iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato di cui all&#8217;articolo 335 del codice di procedura penale;</li>
<li>entro 180 giorni dall&#8217;esecuzione della misura coercitiva della custodia cautelare.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Su iniziativa dell&#8217;imputato il termine per instaura il giudizio immediato è:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>depositare la dichiarazione di rinuncia almeno tre giorni prima della data in cui dovrebbe aver luogo l&#8217;udienza preliminare.</li>
</ul>
<h2 id="abbreviato" style="text-align: justify;">Giudizio immediato e giudizio abbreviato</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando l&#8217;imputato ha richiesto il giudizio immediato non è più possibile instaurare un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-abbreviato/">giudizio abbreviato</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;introduzione del rito abbreviato invece può essere domandata nel caso in cui il giudizio immediato sia stato disposto dal giudice con decreto su domanda del pubblico ministero. Nel decreto che dispone il giudizio, come stabilito all&#8217;articolo 456, secondo comma, del codice di procedura penale, è contenuto l&#8217;avviso che l&#8217;imputato può chiedere il giudizio abbreviato.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di giudizio abbreviato dev&#8217;essere presentata entro i 15 giorni successivi alla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato a pena di decadenza. Il giudice competente a ricevere tale richiesta è il giudice delle indagini preliminari presso il cui ufficio dev&#8217;essere depositata la domanda nei termini previsti unitamente alla prova della avvenuta notifica al pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rigetto della domanda comporta la prosecuzione del processo secondo l&#8217;iter del giudizio immediato. Il giudice crea il fascicolo di dibattimento e si instaura il giudizio che prosegue secondo gli articoli 465 e seguenti del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="patteggiamento" style="text-align: justify;">Il patteggiamento e il giudizio immediato</h2>
<p style="text-align: justify;">La stessa norma che consente all&#8217;imputato di poter beneficiare del rito abbreviato una volta disposto il giudizio immediato consente anche di chiedere l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/"><strong>applicazione della pena su richiesta delle parti</strong></a>. L&#8217;avviso di tale possibilità e contenuto nel decreto di citazione a giudizio notificato all&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 446, primo comma, del codice di procedura penale, stabilisce che la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento-richiesta-sentenza-azione-civile/">richiesta di patteggiamento</a> dev&#8217;essere promossa negli stessi termini previsti per la richiesta di giudizio abbreviato. Entro e non oltre i 15 giorni che decorrono dalla notificazione all&#8217;imputato del decreto che dispone il giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza che nel giudizio abbreviato tuttavia il giudice accoglie la domanda di patteggiamento soltanto quando la parte che non ha proposto la domanda presta il proprio consenso. La norma tuttavia non prevede un termine entro il quale debba essere prestato il consenso. Sarà il giudice pertanto a fissare detto termine.</p>
<p style="text-align: justify;">Come per la richiesta di giudizio abbreviato, il giudice competente a pronunciarsi sulla trasformazione del rito è giudice delle indagini preliminari. Il rigetto della domanda comporta la prosecuzione del processo secondo l&#8217;iter del giudizio immediato. Il giudice crea il fascicolo di dibattimento e si instaura il giudizio che prosegue secondo gli articoli 465 e seguenti del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="nullità" style="text-align: justify;">Giudizio immediato e nullità del decreto che dispone il giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è incline a ritenere che il decreto che dispone il giudizio immediato, accogliendo la richiesta del pubblico ministero senza che sia avvenuto l&#8217;interrogatorio o l&#8217;invito a comparire dell&#8217;indagato, sia viziato di nullità a regime intermedio. In tal caso infatti si avrebbe una lesione del diritto di difesa dell&#8217;indagato. Tale lesione renderebbe viziato il decreto di giudizio immediato ai sensi dell&#8217;articolo 178, lettera c), del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="direttissimo" style="text-align: justify;">Giudizio immediato e giudizio direttissimo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio immediato condivide con il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-direttissimo/"><strong>giudizio direttissimo</strong></a> l&#8217;anticipazione della fase dibattimentale. Ciò, in entrambi i casi, è giustificato dal fatto che l&#8217;evidenza delle prove della colpevolezza dell&#8217;indagato è tale da sacrificare parte della fase preliminare. Nel giudizio direttissimo l&#8217;evidenza delle prove è qualificata a tal punto da consentire la semplificazione della fase preliminare al dibattimento.</p>
<h2 id="ex" style="text-align: justify;">Il giudizio immediato ex art. 464, primo comma, c.p.p.</h2>
<p style="text-align: justify;">Dal momento che appare superfluo lo svolgimento dell&#8217;udienza preliminare nell&#8217;ambito di un procedimento per decreto il legislatore ha previsto che in sede di opposizione al decreto penale di condanna il processo prosegua secondo le regole del giudizio immediato. A stabilirlo è l&#8217;articolo, primo comma, del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio immediato definito &#8220;obbligatorio&#8221; segue le stesse regole procedurali del procedimento immediato ordinario. Si differenzia da quest&#8217;ultimo per l&#8217;atto introduttivo del giudizio.  Non è una richiesta del pubblico ministero ma un decreto di citazione che il giudice per le indagini preliminari emette d&#8217;ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale forma di giudizio immediato è incompatibile con il giudizio abbreviato e il patteggiamento.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-immediato/">Il giudizio immediato &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porto d&#8217;armi e precedenti penali &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/porto-darmi-precedenti-penali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 14:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=17051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porto d&#8217;armi e precedenti penali &#8211; indice: Introduzione al TULPS Disposizioni sulle armi L&#8217;autorit&#224; di pubblica sicurezza Le autorizzazioni di polizia Porto d&#8217;armi e precedenti penali La riabilitazione penale Revoca e riabilitazione Conclusioni Il Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza contiene la normativa che disciplina la detenzione e il porto di armi. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/porto-darmi-precedenti-penali/">Porto d&#8217;armi e precedenti penali &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Porto d&#8217;armi e precedenti penali &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#tulps">Introduzione al TULPS</a> </strong></li>
<li><a href="#disposizioni"><strong>Disposizioni sulle armi</strong></a></li>
<li><strong><a href="#autorità">L&#8217;autorità di pubblica sicurezza</a> </strong></li>
<li><strong><a href="#autorizzazioni">Le autorizzazioni di polizia</a> </strong></li>
<li><a href="#porto"><strong>Porto d&#8217;armi e precedenti penali</strong></a></li>
<li><a href="#riabilitazione"><strong>La riabilitazione penale</strong></a></li>
<li><a href="#revoca"><strong>Revoca e riabilitazione</strong> </a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza</strong> contiene la normativa che disciplina la detenzione e il porto di armi. L&#8217;autorità di pubblica sicurezza è il soggetto pubblico preposto al rilascio della licenza per il porto e la detenzione d&#8217;armi. Tale raccolta di leggi tuttavia pone subito in risalto alcuni limiti all&#8217;ottenimento delle autorizzazioni di polizia all&#8217;articolo 11. L&#8217;avere <strong>precedenti penali</strong> infatti costituisce un fattore determinante ai fini del rilascio delle autorizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">A chi ha commesso determinati reati non può essere concessa la licenza per il porto d&#8217;armi. Il diniego al rilascio della licenza invece non è automatico per quei soggetti che hanno subito una condanna per uno dei reati previsti dalla normativa ed hanno estinto la pena con l&#8217;istituto della <strong>riabilitazione</strong> penale. L&#8217;autorità pubblica in questo caso, oltre che in altri previsti dalla normativa, ha discrezionalità nel rilascio della licenza. Tale discrezionalità attribuita dal legislatore all&#8217;autorità pubblica è stata particolarmente discussa in sede costituzionale ed amministrativa dopo le recenti modifiche intervenute ad opera del decreto legislativo n. 104 del 2018.</p>
<h2 id="tulps" style="text-align: justify;">Il Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Le leggi italiane sulla pubblica sicurezza sono state raccolte in un testo unico e rese operative con il <strong>regio decreto n. 773 del 1931</strong>. L&#8217;attuale versione versione del testo unico è frutto di interventi costituzionali successivi: gli originari testi normativi sono stati più volte revisionati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accorpamento delle leggi italiane sulla pubblica sicurezza ha portato alla realizzazione di un unico corpo di leggi che disciplina:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>chi è e che poteri ha l&#8217;<strong>autorità di pubblica sicurezza</strong>;</li>
<li>quali <strong>autorizzazioni</strong> rilascia la polizia;</li>
<li>le conseguenze dell&#8217;inosservanza dei provvedimenti emanati dalla stessa;</li>
<li>le norme sull&#8217;ordine pubblico e la sicurezza pubblica con particolare riguardo alle <strong>disposizioni sulle armi</strong>;</li>
<li>altre disposizioni sulla pubblica sicurezza.</li>
</ul>
<h2 id="disposizioni" style="text-align: justify;">Le disposizioni sulle armi</h2>
<p style="text-align: justify;">Il capo IV del titolo secondo del Testo unico contiene le disposizioni sulle armi.</p>
<p>Il Testo unico considera come <strong>armi</strong>:</p>
<ul>
<li>le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre  la  cui destinazione naturale è l&#8217;offesa alla persona;</li>
<li>le bombe, qualsiasi  macchina  o  involucro  contenente  materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.</li>
</ul>
<h3>La denuncia e la licenza per la detenzione delle armi</h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del primo, quarto e ultimo comma dell&#8217;articolo 38:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all&#8217;articolo  1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere,  <strong>deve farne denuncia entro le 72 ore  successive  alla  acquisizione  della loro  materiale  disponibilità</strong>,  all&#8217;ufficio  locale   di   pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale  comando  dell&#8217;Arma  dei carabinieri, ovvero anche per via telematica  ai  medesimi  uffici  o alla questura competente per territorio  attraverso  trasmissione  al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La  denuncia  è altresì necessaria per i soli caricatori in grado  di  contenere  un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero  superiore a 20  colpi  per  le  armi  corte,  fermo  restando  quanto  previsto dall&#8217;articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna <strong>licenza di porto d&#8217;armi</strong>,  ad  eccezione  di  coloro  che  sono autorizzati  dalla  legge  a  portare  armi  senza  licenza   e   dei collezionisti di armi antiche, è tenuto  a  presentare  ogni  cinque anni la certificazione medica prevista  dall&#8217;articolo  35,  comma  7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui  all&#8217;articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La denuncia di  detenzione  di  cui  al  primo  comma  deve  essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l&#8217;arma  in  un luogo diverso  da  quello  indicato  nella  precedente  denuncia.  Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di  custodia  offra adeguate garanzie di sicurezza&#8221;.</em></p>
<h2 id="autorità" style="text-align: justify;">Chi è l&#8217;autorità di pubblica sicurezza: porto d&#8217;armi e precedenti penali</h2>
<p style="text-align: justify;">Chi è e che cosa fa l&#8217;<strong>autorità di pubblica sicurezza</strong> viene determinato all&#8217;articolo 1 del Testo unico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale ed esercita le proprie funzioni tramite il <strong>Questore</strong> e il <strong>Pretore</strong>. I suoi compiti sono i seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>vegliare al mantenimento dell&#8217;ordine  pubblico, alla sicurezza dei cittadini,  alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;</li>
<li>curare l&#8217;osservanza  delle leggi e dei  regolamenti  generali  e  speciali  dello  Stato,  delle provincie e dei comuni,  nonché delle ordinanze delle Autorità;</li>
<li>prestare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni;</li>
<li>per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti,  provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A livello nazionale l&#8217;autorità di pubblica sicurezza è il <strong>Ministro dell&#8217;Interno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento alle armi l&#8217;autorità di pubblica sicurezza può (articoli 39 e 40 del testo unico):</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>vietarne la detenzione</strong> alle persone ritenute incapaci di non abusarne;</li>
<li><strong>provvederne al ritiro cautelare</strong> in casi di urgenza ed ordinare con decreto che dispone il divieto la cessione a terzi entro un termine. Se la cessione non avviene le armi o il materiale corrispondente viene confiscato mediante il decreto che dispone il divieto;</li>
<li><strong>sequestrare le armi o altro materiale corrispondente</strong> depositato in un locale pubblico o privato o in un&#8217;abitazione e non denunciato, non consegnato o detenuto abusivamente di cui venga a conoscenza.</li>
</ul>
<h2 id="autorizzazioni" style="text-align: justify;">Il porto d&#8217;armi e le autorizzazioni di polizia</h2>
<p style="text-align: justify;">La licenza per il rilascio del porto d&#8217;armi è un&#8217;autorizzazione di polizia. Il TULPS stabilisce infatti all&#8217;articolo 14 che<em> &#8220;Sono  autorizzazioni  di  polizia  <strong>le  licenze</strong>,  le  iscrizioni  in appositi registri, le approvazioni, le  dichiarazioni  di  locali  di meretricio e simili atti di polizia&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Come accennato nell&#8217;introduzione, l&#8217;articolo 11 del TULPS stabilisce subito quando l&#8217;autorità di pubblica sicurezza <strong>nega le autorizzazioni</strong> ovvero:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>a chi  ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;</li>
<li>a chi è sottoposto all&#8217;ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Salvo la legge abbia previsto condizioni particolari.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa norma invece attribuisce <strong>discrezionalità all&#8217;autorità di pubblica sicurezza</strong> quando un soggetto ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello  Stato  o contro l&#8217;ordine  pubblico,  ovvero  per  delitti  contro  le  persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro  di persona a  scopo  di  rapina  o  di  estorsione,  o  per  violenza  o resistenza all&#8217;Autorità, e a chi  non  può provare  la  sua  buona condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autorità di pubblica sicurezza infine ha l&#8217;obbligo di <strong>revocare le licenze o le autorizzazioni</strong> quando <em>&#8220;nella  persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o  in  parte,  le  condizioni alle  quali  sono  subordinate&#8221;</em>. Ha invece discrezionalità nel revocare le licenze e le autorizzazioni <em> &#8220;quando sopraggiungono  o  vengono  a  risultare  circostanze  che  avrebbero imposto o consentito il diniego dell&#8217;autorizzazione&#8221;.</em></p>
<h2 id="porto" style="text-align: justify;">Porto d&#8217;armi e precedenti penali: i reati ostativi al rilascio</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 43 del TULPS determina le condanne che privano della possibilità di ottenere il porto d&#8217;armi. La norma è stata modificata dal decreto legislativo 104/2018: in particolare il legislatore ha eliminato l&#8217;automatico diniego della licenza nei casi di condanna indicati al primo comma dell&#8217;articolo. Ora, qualora sia intervenuta una dichiarazione di riabilitazione a seguito di una delle condanne previste dal primo comma dell&#8217;articolo, è possibile ottenere il rilascio della licenza. <strong>Rimane tuttavia discrezionalità dell&#8217;amministrazione pubblica concedere il rilascio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma tuttavia recita come segue:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Oltre a quanto e&#8217; stabilito dall&#8217;art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>a) a chi ha riportato condanna alla  reclusione  per  delitti  non colposi contro le persone commessi con violenza,  ovvero  per  furto, rapina, estorsione, sequestro di persona  a  scopo  di  rapina  o  di estorsione;</em></li>
<li><em>b) a chi ha riportato condanna a pena  restrittiva  della  libertà personale per violenza  o  resistenza  all&#8217;autorità o  per  delitti contro la personalità dello Stato o contro l&#8217;ordine pubblico;</em></li>
<li><em>c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di  guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>La licenza può essere ricusata <strong>ai soggetti di cui al primo comma </strong><strong>qualora  sia  intervenuta  la  riabilitazione,</strong> ai  condannati  per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non  può  provare la sua buona condotta o non da&#8217;  affidamento  di  non  abusare  delle armi&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Prima del 2018, come già accennato, chi aveva subito una delle condanne di cui ai punti 1, 2 e 3 del primo comma era automaticamente escluso dal rilascio della licenza anche qualora fosse intervenuta una dichiarazione di riabilitazione.</p>
<h2 id="riabilitazione" style="text-align: justify;">Riabilitazione penale porto d&#8217;armi e precedenti penali</h2>
<p style="text-align: justify;">Il porto d&#8217;armi può essere concesso su discrezionalità dell&#8217;autorità pubblica se colui che ha subito una delle condanne predette ha estinto la pena <strong>mediante l&#8217;istituto della riabilitazione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/riabilitazione/">riabilitazione</a> è disciplinata agli articoli 178 e seguenti del codice penale. È un istituto giuridico che estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Può essere concessa entro certi termini e a determinati presupposti fra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;estinzione o lo sconto della pena principale;</li>
<li>il mantenimento di una buona condotta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per buona condotta il legislatore ha voluto intendere prevalentemente che il condannato si impegni nel <strong>non commettere più reati</strong> ovvero <strong>estingua le obbligazioni civili derivanti dal reato</strong> e <strong>paghi le spese di giustizia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Della procedura di riabilitazione è competente il tribunale di sorveglianza che la concede con ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">La riabilitazione può essere revocata o non concessa. Non è concessa quando il condannato è sottoposto a misure di sicurezza o quando non ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato.</p>
<h2 id="revoca" style="text-align: justify;">Revoca del porto d&#8217;armi e riabilitazione penale</h2>
<p style="text-align: justify;">Come stabilito dall&#8217;articolo 11 del TULPS l&#8217;autorità di pubblica sicurezza deve procedere alla revoca del porto d&#8217;armi quando nella persona autorizzata <strong>vengono a mancare le condizioni cui è subordinata l&#8217;autorizzazione</strong>. A tal proposito si cita un passaggio della sentenza n. 12582 del 21.12.2017 del TAR Lazio secondo cui ai fini della revoca del porto d&#8217;armi &#8220;è <em>sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del <strong>prudente </strong>apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell&#8217;Autorità amministrativa</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La revoca del porto d&#8217;armi invece è a discrezione dell&#8217;autorità di pubblica sicurezza quando <strong>sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell&#8217;autorizzazione</strong>. Significa cioè che la revoca è discrezionale quando vengono il soggetto autorizzato viene condannato per uno dei delitti previsti dall&#8217;articolo 43 del TULPS.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso l&#8217;intervenuta riabilitazione del soggetto dopo la condanna costituisce un elemento che determina l&#8217;obbligo o meno dell&#8217;autorità di pubblica sicurezza di revocare o meno il porto d&#8217;armi.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Preme ribadire in conclusione che <strong>i soggetti che hanno subito una condanna per</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>delitti non colposi contro le persone commessi con violenza puniti con la reclusione;</li>
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/furto/">furto</a>, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-di-rapina/">rapina</a>, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/estorsione/">estorsione</a> o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;</li>
<li>uno dei reati commessi con violenza o resistenza all&#8217;autorità puniti con una pena restrittiva della libertà personale;</li>
<li>delitti contro la personalità dello stato o l&#8217;ordine pubblico;</li>
<li>diserzione in tempo  di  guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">dal 2018 non sono più automaticamente esclusi dalla possibilità di vedersi concesso il porto d&#8217;armi ma possono ottenerlo, <strong>su discrezione della pubblica autorità</strong>, qualora abbiano ottenuto un provvedimento di riabilitazione. Nello steso senso opera la riabilitazione in caso di revoca del porto d&#8217;armi.</p>
<p style="text-align: justify;">La pubblica autorità esercita la propria discrezionalità anche con riguardo alle licenze richieste da:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">i condannati per delitti diversi da quelli predetti;</li>
<li style="text-align: justify;">coloro che non possono provare la buona condotta o non danno affidamento di non abusare delle armi.</li>
</ul>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/porto-darmi-precedenti-penali/">Porto d&#8217;armi e precedenti penali &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il procedimento penale davanti al giudice di pace &#8211; la guida completa</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/procedimento-giudice-di-pace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 16:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=16934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il procedimento penale davanti al giudice di pace &#8211; indice: Chi &#232; il giudice di pace Differenza con il tribunale Gli organi del procedimento La competenza penale del giudice Differenze con il processo ordinario La qualit&#224; di imputato Le indagini preliminari Il pubblico ministero I poteri del giudice Opposizione all&#8217;archiviazione La citazione a giudizio Nullit&#224; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/procedimento-giudice-di-pace/">Il procedimento penale davanti al giudice di pace &#8211; la guida completa</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il procedimento penale davanti al giudice di pace &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#giudice"><strong>Chi è il giudice di pace</strong></a></li>
<li><a href="#differenza"><strong>Differenza con il tribunale</strong></a></li>
<li><a href="#organi"><strong>Gli organi del procedimento</strong></a></li>
<li><a href="#competenza"><strong>La competenza penale del giudice</strong></a></li>
<li><a href="#differenze"><strong>Differenze con il processo ordinario</strong></a></li>
<li><a href="#qualità"><strong>La qualità di imputato</strong></a></li>
<li><a href="#indagini"><strong>Le indagini preliminari</strong></a></li>
<li><a href="#pubblico"><strong>Il pubblico ministero</strong></a></li>
<li><a href="#poteri"><strong>I poteri del giudice </strong></a></li>
<li><a href="#opposizione"><strong>Opposizione all&#8217;archiviazione</strong></a></li>
<li><a href="#citazione"><strong>La citazione a giudizio </strong></a></li>
<li><a href="#nullità"><strong>Nullità della citazione a giudizio</strong></a></li>
<li><a href="#casi"><strong>Casi particolari</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso immediato</strong></a></li>
<li><a href="#costituzione"><strong>La costituzione di parte civile</strong></a></li>
<li><a href="#udienza"><strong>L&#8217;udienza di comparizione </strong></a></li>
<li><a href="#conciliazione"><strong>La conciliazione davanti al giudice</strong></a></li>
<li><a href="#dibattimento"><strong>Il dibattimento</strong></a></li>
<li><a href="#riti"><strong>I riti speciali </strong></a></li>
<li><a href="#appello"><strong>L&#8217;appello alla sentenza del giudice </strong></a></li>
<li><a href="#sospensione"><strong>La sospensione condizionale della pena</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di pace è un magistrato onorario al quale è stata attribuita competenza penale con il decreto legislativo n. 274/2000. Tale corpo normativo, suddiviso in tre titoli, detta le regole di funzionamento del procedimento penale innanzi a tale giudice nonché i provvedimenti sanzionato che può emettere tale organo giurisdizionale. Il testo che segue propone una guida completa delle fasi e degli organi del procedimento penale davanti al giudice di pace ed illustra per quali reati si procede innanzi a tale organo.  Unitamente all&#8217;illustrazione della disciplina si propongono alcuni spunti di riflessione sulle norme in commento.</p>
<h2 id="giudice">Chi è il giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di pace è un organo della <strong>magistratura italiana</strong>. All&#8217;interno della magistratura italiana si distinguono i <strong>magistrati ordinari</strong> che, ai sensi dell&#8217;articolo 102 della Costituzione esercitano la funzione giurisdizionale e i <strong>magistrati onorari</strong>. La nomina di magistrati onorari è ammessa dalla Costituzione all&#8217;articolo 106 quali organi con funzioni ausiliarie a quelle della magistratura ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La magistratura onoraria si distingue da quella ordinaria non solo per competenze ma anche per modalità e requisiti di accesso alla professione nonché di rapporto di servizio con lo Stato. La Costituzione stabilisce che la magistratura viene selezionata tramite concorso. Il decreto legislativo n. 116 del 2017, che ha riformato la magistratura onoraria nonché individuato le funzioni e l&#8217;organizzazione dell&#8217;ufficio del Giudice di pace, stabilisce il procedimento di <strong>accesso alla professione</strong> che avviene tramite l&#8217;ammissione ad un tirocinio e il successivo relativo svolgimento unitamente ad un percorso formativo. Terminati gli adempimenti spetta al <strong>Consiglio superiore della magistratura</strong> deliberare il conferimento dell&#8217;incarico di giudice onorario di pace. Il rapporto che si instaura tra il Giudice di pace e lo Stato è un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di pubblico impiego a come quello del magistrato ordinario.</p>
<h3>Il procedimento penale davanti al giudice di pace</h3>
<p style="text-align: justify;">La legge istitutiva del Giudice di pace è la <strong>legge n. 374 del 1991</strong>. In tale legge si delegava il governo ad emanare un provvedimento normativo che attribuisse competenza penale al Giudice di pace e disciplinasse il procedimento presso il suo ufficio. La delega fu recepita soltanto nel 2000 dopo che il governo era intervenuto con un ulteriore delega non solo in materia di procedimento ma anche sulla competenza sanzionatoria del Giudice di pace in materia penale. Il titolo secondo del decreto suddetto infatti contiene le sanzioni applicabili dal giudice di pace.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo giudice penale è divenuto operativo soltanto nel 2002 dopo l&#8217;entrata in vigore del <strong>decreto legislativo 274/2000</strong> e solo per i reati conosciuti dopo l&#8217;entrata in vigore. Già da allora la competenza penale del Giudice di pace tuttavia è stata limitata ad alcuni reati, quelli meno gravi secondo l&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire dal 2017 inoltre, a seguito della riforma Orlando, le figure del Giudice di pace e del Giudice onorario di tribunale sono state riunite nell&#8217;unica figura del <strong>Giudice onorario di pace</strong>.</p>
<h2 id="differenza">Differenza tra il tribunale e il giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale è l&#8217;organo giurisdizionale che esercita la sua funzione giudicante in forma <strong>monocratica</strong> o <strong>collegiale</strong>. Il tribunale fa parte della magistratura ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice di pace invece è un organo della magistratura onoraria ed opera soltanto in composizione monocratica. Prima della riforma Orlando esisteva anche la figura di Giudice onorario di Tribunale. La riforma tuttavia, come accennato poco fa, ha accorpato la figura del Giudice di pace e del Giudice onorario di tribunale nella figura del <strong>Giudice onorario di pace</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I due organi giurisdizionali hanno competenze diverse e pertanto giudicano su reati diversi.</p>
<h2 id="organi" style="text-align: justify;">Quali sono gli organi del procedimento penale davanti al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">procedimento penale ordinario</a> gli organi coinvolti sono il <strong>pubblico ministero</strong> e il <strong>giudice</strong> nelle varie posizioni a seconda delle funzioni ricoperte nel processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono due gli organi che svolgono le funzioni principale nello svolgimento del procedimento penale davanti al giudice di pace:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il<strong> Procuratore della repubblica</strong> presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace e</li>
<li>il <strong>Giudice di pace</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Lo stabilisce l&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 274/2000.</p>
<h2 id="competenza" style="text-align: justify;">I reati di competenzata del giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice di pace, come si diceva nell&#8217;introduzione, è competente a giudicare solo di alcuni reati. Si tratta di fattispecie penali che l&#8217;ordinamento giudiziario ritiene meno gravi e meno lesive degli interessi collettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">I reati di competenza del giudice di pace sono elencati all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 274/2000. Il primo comma stabilisce la competenza del Giudice di pace per la <strong>violazione delle norme del codice penale</strong>. Il secondo comma invece stabilisce la competenza del giudice di pace per la <strong>violazione di disposizioni di leggi speciali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano di esclusiva competenza del Tribunale per i minorenni le seguenti fattispecie di reato commesse da imputati minori di età i quali saranno sottoposti a <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-minorile/">processo penale minorile</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Competenza per delitti seguenti la violazione di norme del codice penale</h3>
<p style="text-align: justify;">Tra i delitti consumati o tentati sono di competenza del giudice di pace quelli relativi ai reati di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>percosse</strong> (art. 581 c.p.) o <strong>lesione personale</strong> (art. 582 c.p.) procedibili a querela di parte salvo il reato sia stato commesso nei confronti dell&#8217;ascendente, del discendente, del coniuge, anche legalmente separato, dell&#8217;altra parte dell&#8217;unione civile o della persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;</li>
<li><strong>lesioni personali colpose</strong> (art. 590 c.p.) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all&#8217;igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;</li>
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione/"><strong>diffamazione</strong> </a>(art. 595 c.p.) salvo il reato sia commesso con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità ovvero contro un corpo politico, amministrativo, giudiziario o una sua rappresentanza o un&#8217;autorità costituita in collegio;</li>
<li><strong>minaccia</strong> (art. 612 c.p.) non grave o comunque in circostanze che non determinino l&#8217;applicazione di aggravanti di cui all&#8217;articolo 339 del codice penale;</li>
<li><strong>furti punibili a querela dell&#8217;offeso</strong> (art. 626 c.p.);</li>
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usurpazione/"><strong>usurpazione</strong> </a>(art. 631 c.p.);</li>
<li><strong>deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi</strong> (art. 632 c.p.);</li>
<li><strong>danneggiamento</strong> (art. 635 c.p.) solo con riferimento alle ipotesi del primo comma;</li>
<li><strong>introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo abusivo</strong> (art. 636 c.p.);</li>
<li><strong>ingresso abusivo nel fondo altrui</strong> (art. 637 c.p.);</li>
<li><strong>uccisione o danneggiamento di animali altrui</strong> (art. 638 c.p.);</li>
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/deturpamento-e-imbrattamento-di-cose-altrui/"><strong>deturpamento e imbrattamento di cose altrui</strong> </a>(art. 639 c.p.) solo se il fatto non è commesso su beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico.</li>
</ul>
<h3>Per contravvenzioni</h3>
<p style="text-align: justify;">Sono di competenza del giudice di pace anche le seguenti <strong>contravvenzioni</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente (art. 689 c.p.);</li>
<li>determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);</li>
<li>somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.);</li>
<li>atti contrari alla pubblica decenza (art 726 c.p.);</li>
<li>inosservanza dell&#8217;obbligo dell&#8217;istruzione elementare nei minori (art. 731 c.p.).</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Competenza per la violazione di norme di leggi speciali</h3>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice di pace è competente anche per alcuni delitti, consumati o tentati, e alcune contravvenzioni derivanti dalla violazione di norme contenute in leggi speciali. La competenza è stabilita al secondo comma dell&#8217;articolo 4.</p>
<p style="text-align: justify;">Rientrano in questa categoria ad esempio e sono fra i reati che danno maggior impiego al Giudice di pace alcune <strong>violazioni del nuovo codice della strada</strong>. Sono di competenza del Giudice di pace alcune fattispecie del reato di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/"><strong>guida in stato di ebbrezza</strong></a> e della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-sostanze-stupefacenti/"><strong>guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</strong></a>.</p>
<h2 id="differenze">Differenze tra il processo ordinario e il procedimento penale davanti al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2 del decreto legislativo n. 274/2000 stabilisce che al procedimento davanti al giudice di pace si applicano, per quanto non previsto dal decreto, le norme contenute nel codice di procedura penale. Il decreto tuttavia <strong>esclude dall&#8217;ambito di applicazione del procedimento penale davanti al giudice di pace alcuni istituti tipici del processo ordinario</strong> quali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;incidente probatorio;</li>
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/misure-precautelari/">l&#8217;arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto</a>;</li>
<li>le misure cautelari personali;</li>
<li>la proroga del termine per le indagini;</li>
<li>l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/">udienza preliminare</a>;</li>
<li>il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-abbreviato/">giudizio abbreviato</a>;</li>
<li>l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento-richiesta-sentenza-azione-civile/">applicazione della pena su richiesta</a>;</li>
<li>il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-direttissimo/">giudizio direttissimo</a>;</li>
<li>il giudizio immediato;</li>
<li>il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto penale di condanna</a>.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;incidente probatorio</h3>
<p style="text-align: justify;">Bisogna tuttavia far presente che ai sensi dell&#8217;articolo 18 del decreto legislativo 274/2000 <em>&#8220;Fino all&#8217;udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta   di   parte,  l&#8217;assunzione  delle  prove  non  rinviabili, osservando  le  forme  previste  per il dibattimento. Si applicano le disposizioni  previste  dall&#8217;articolo 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una disposizione che applica l&#8217;istituto dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/incidente-probatorio/"><strong>incidente probatorio</strong></a> al procedimento penale davanti al Giudice di pace sebbene con alcune limitazioni. È possibile dunque anche in tale procedimento chiedere al giudice l&#8217;assunzione delle prove in via anticipata rispetto al dibattimento. Bisogna tuttavia che l&#8217;assunzione di tali prove avvenga nelle forme degli atti urgenti prevista all&#8217;articolo 467, primo e secondo comma, del codice di procedura penale e cioè nelle forme previste per l&#8217;assunzione delle prove durante il dibattimento. È doveroso inoltre dimostrare l&#8217;impossibilità di assumere le prove nel dibattimento. Nelle ipotesi previste dall&#8217;articolo 392 del codice di procedura penale pertanto il pubblico ministero o la persona indagata può chiedere <strong>l&#8217;assunzione anticipata delle prove</strong> da realizzarsi con l&#8217;istituto dell&#8217;incidente probatorio durante la fase delle indagini preliminari e fino all&#8217;udienza di comparizione.</p>
<h2 id="qualità" style="text-align: justify;">Quando si diventa imputati nel procedimento penale davanti al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo del 3 del decreto in esame stabilisce che <em>&#8220;Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato é attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">A differenza del processo ordinario, nel quale alla formulazione dell&#8217;imputazione da parte del pubblico ministero segue l&#8217;assunzione della qualità di imputato del soggetto che ha commesso il reato, nel procedimento penale davanti al giudice di pace l&#8217;assunzione della qualità di imputato non è sempre così automatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può infatti parlare di imputato soltanto<strong> dopo l&#8217;emissione di un provvedimento di citazione a giudizio della polizia giudiziaria o del Giudice di pace</strong>. Può pertanto trascorrere un apprezzabile arco di tempo tra l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale e l&#8217;assunzione della qualità di imputato.</p>
<h2 id="indagini" style="text-align: justify;">Le indagini preliminari</h2>
<p style="text-align: justify;">La fase delle indagini preliminari nel procedimento davanti al giudice di pace presenta notevoli diversità rispetto a quella del processo ordinario. A condurre le indagini preliminari infatti è la <strong>polizia giudiziaria</strong> e non il pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 11, primo comma, del decreto legislativo 274/2000 infatti recita: <em>&#8220;Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l&#8217;individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La relazione prodotta dalla polizia giudiziaria risulterà <strong>chiara e precisa</strong> nell&#8217;indicare il fatto di reato nonché la data e l&#8217;ora dell&#8217;acquisizione della notizia. Gli ufficiali di polizia avranno cura di indicare le norme violate data la fondatezza della notizia. Nella relazione inoltre sarà contenuta la richiesta di autorizzazione diretta al pubblico ministero per fissare la comparizione della persona sottoposta alle indagini. Ricevuta la relazione il pubblico ministero provvede all&#8217;iscrizione della notizia di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al pubblico ministero pertanto è dato maggior peso nella fase finale delle indagini ma in linea con il principio costituzionale secondo cui gli è fatto <strong>obbligo di esercitare l&#8217;azione penale</strong>. Vi può essere tuttavia la necessità di un controllo ulteriore e preventivo da parte del Pubblico ministero nel corso delle indagini.</p>
<h3>Durata delle indagini</h3>
<p style="text-align: justify;">Gli atti da compiere durante la fase delle indagini preliminari sono di competenza del Giudice di pace del luogo dove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente. Lo stabilisce l&#8217;articolo 5, secondo comma, del decreto in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">La fase delle indagini preliminari tuttavia non è necessaria, come nel processo ordinario, all&#8217;instaurazione del giudizio. Non è stato nemmeno previsto un ufficio del Giudice per le indagini preliminari infatti. La persona offesa inoltre con lo strumento del ricorso immediato può rivolgersi direttamente al giudice. Il pubblico ministero rimane tuttavia incaricato di effettuare l&#8217;imputazione ed esercitare l&#8217;azione penale. Così procede se non richiede l&#8217;archiviazione e autorizza la citazione a giudizio dell&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">Entro quattro mesi dall&#8217;iscrizione della notizia di reato devono chiudersi le indagini preliminari. Solo in casi di particolare necessità tale termine può essere prorogato di un tempo di al massimo due mesi su decisione del pubblico ministero. Il giudice di pace tuttavia può ritenere non sufficientemente fondate le ragioni addotte dal pubblico ministero per la prosecuzione delle indagini e disporne la chiusura anticipata rispetto al termine stabilito entro 5 giorni dalla comunicazione della proroga. Gli atti di indagine successivi alla scadenza del termine delle indagini dopo la proroga non possono essere utilizzati.</p>
<h2 id="pubblico" style="text-align: justify;">Il pubblico ministero nel procedimento penale davanti al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>notizia di reato</strong> può essere acquisita dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. Tale organo può acquisirla direttamente oppure riceverla da privati, pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando è ricevuta dal pubblico ministero, salvo questi ritenga di richiedere l&#8217;archiviazione,<em> &#8220;la trasmette alla polizia giudiziaria, perche&#8217; proceda ai sensi dell&#8217;articolo 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l&#8217;imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell&#8217;imputato&#8221;.</em> Se non procede con l&#8217;archiaviazione dunque il pubblico ministero, ricevuta la relazione della polizia giudiziaria, <strong>formula l&#8217;imputazione</strong> e chiude la fase delle indagini preliminari alla quale seguirà l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avviso-conclusione-indagini/"><strong>avviso di conclusione delle indagini preliminari</strong></a>. Se tuttavia ritiene necessari ulteriori atti di indagine incarica la polizia giudiziaria di provvedervi. <em><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">Come si diceva nel paragrafo precedente protagonista delle indagini preliminari è la polizia giudiziaria. Il pubblico ministero tuttavia può effettuare un ulteriore controllo sulle indagini se lo ritiene necessario oppure può formulare direttamente l&#8217;imputazione per esercitare l&#8217;azione penale. In ogni caso la polizia giudiziaria deve ottenere l&#8217;autorizzazione del pubblico ministero per il compimento di accertamenti tecnici, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interrogatorio-processo-penale/">interrogatori</a> o confronti con la persona sottoposta alle indagini. Può procedervi di personalmente qualora lo ritenga necessario. Il pubblico ministero può inoltre procedere personalmente con sequestri o perquisizioni cui la polizia giudiziaria non possa dare avvio.</p>
<h3>Differenze con il procedimento ordinario</h3>
<p style="text-align: justify;">La funzione principale del pubblico ministero insieme alla formulazione dell&#8217;imputazione è l&#8217;iscrizione della notizia di reato nell&#8217;apposito registro. A differenza del processo ordinario tuttavia in cui il pubblico ministero la riceve direttamente e può pertanto provvedere all&#8217;iscrizione subito, nel procedimento davanti al giudice di pace se la notizia di reato è stata conosciuta dalla polizia giudiziaria il pubblico ministero deve attendere la relazione di questa prima di poter procedere all&#8217;iscrizione. Procede invece all&#8217;iscrizione direttamente quando acquisisce personalmente la notizia di reato. Il pubblico ministero non ha l&#8217;obbligo di iscrizione della notizia di reato soltanto in <strong>assenza della fase delle indagini preliminari</strong> per ricorso immediato ex articolo 21 del decreto legislativo 274/2000 su iniziativa della persona offesa.</p>
<h2 id="poteri" style="text-align: justify;">I poteri del giudice di pace nel corso delle indagini preliminari</h2>
<p style="text-align: justify;">La raccolta normativa in esame si chiude con una disposizione che attribuisce al Giudice di pace ulteriori poteri durante la fase delle indagini preliminari.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice del luogo in cui il reato è stato consumato ha il potere di decidere su:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>la disposizione del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sequestro-preventivo/">sequestro preventivo</a> e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sequestro-conservativo/">conservativo</a></strong>;</li>
<li>la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-archiviazione/">richiesta di archiviazione</a> del procedimento;</li>
<li>l&#8217;opposizione al decreto del pubblico ministero con cui dispone la restituzione o respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate;</li>
<li>la richiesta da parte del pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari di non procedere con il sequestro;</li>
<li>la domanda riapertura delle indagini;</li>
<li>la richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di  intercettazione  di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni  informatiche  o  telematiche  ovvero di altre forme di telecomunicazione.</li>
</ul>
<h2 id="opposizione" style="text-align: justify;">L&#8217;opposizione all&#8217;archiviazione nel procedimento penale davanti al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Come poco fa detto il pubblico ministero se ritiene infondata la notizia di reato può sottoporre al giudice di valutare l&#8217;<strong>archiviazione</strong> del procedimento. Il pubblico ministero propone l&#8217;archiaviazione inoltre quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>nei casi previsti dall&#8217;articolo 411 del codice di procedura penale;</li>
<li>ai sensi dell&#8217;articolo 125 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale;</li>
<li>il <strong>fatto è di particolare tenuità</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 34 del decreto legislativo 274/2000. In tal caso il giudice con decreto di archiaviazione dichiara di non doversi procedere.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La persona offesa tuttavia può opporsi al decreto di archiviazione del giudice. Tale parte del procedimento infatti riceve la notifica del decreto di archiviazione qualora ne avesse fatta espressa richiesta. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica la persona offesa può fare <strong>richiesta motivata di prosecuzione delle indagini o di rigetto della domanda di archiviazione</strong> allegando le prove che giustificano la richiesta. Il pubblico ministero se accoglie la domanda di prosecuzione delle indagini fissa un termine per il loro compimento oppure fissa un termine per la formulazione dell&#8217;imputazione.</p>
<h2 id="citazione" style="text-align: justify;">La citazione a giudizio: il ricorso o il decreto di citazione a giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La citazione a giudizio della persona cui si addebita il reato può avvenire a cura del <strong>pubblico ministero</strong> o a cura della <strong>persona offesa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La persona offesa può introdurre il giudizio con il <strong>ricorso immediato</strong> al giudice di pace anche nel caso abbia già presentato <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">querela</a>. L&#8217;utilizzo di tale strumento è disciplinato dall&#8217;articolo 21 del decreto legislativo 274/2000. Il ricorso dev&#8217;essere presentato al giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato.</p>
<p style="text-align: justify;">La persona cui il reato è stato addebitato inoltre può essere citata in giudizio dal pubblico ministero. Prima del 2005 era la polizia giudiziaria a citare in giudizio. Da tale anno è il pubblico ministero a citare in giudizio l&#8217;imputato con un <strong>decreto di citazione a giudizio</strong> che deve contenere tutti gli elementi prescritti all&#8217;articolo 20 del decreto legislativo 274/2000. La citazione dev&#8217;essere sottoscritta a pena di nullità dal pubblico ministero o dall&#8217;assistente giudiziario. L&#8217;ufficiale giudiziario ha cura di notificare la citazione almeno 30 giorni prima della data dell&#8217;udienza di comparizione all&#8217;imputato, al suo difensore e alla persona offesa dal reato.</p>
<h2 id="nullità" style="text-align: justify;">Casi di nullità della citazione a giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del sesto comma dell&#8217;articolo 20 l&#8217;atto di citazione è nullo quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>l&#8217;imputato non è identificato in modo certo</strong>;</li>
<li>se mancano o non sono sufficientemente prodotte <strong>l&#8217;imputazione del pubblico ministero e le fonti di prova</strong> ovvero le circostanze su cui verte l&#8217;esame dei testimoni o dei consulenti tecnici;</li>
<li>se <strong>non è ben individuato il giudice competente</strong> per il giudizio ovvero se non sono determinati il luogo, la data e l&#8217;ora dell&#8217;udienza di comparizione compreso l&#8217;avvertimento all&#8217;imputatato che nel caso non compaia verrà dichiarato contumace;</li>
<li>l&#8217;informativa all&#8217;imputato che può nominare un difensore di fiducia e in caso contrario gliene verrà nominato uno d&#8217;ufficio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La citazione a giudizio è inoltre nulla <strong>se non contiene la sottoscrizione</strong> del pubblico ministero o dell&#8217;assistente giudiziario.</p>
<h2 id="casi" style="text-align: justify;">Casi particolari</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge 94/2009 ha inserito due articoli nel decreto legislativo 274/2000: 20-bis e 20-ter. Si tratta di norme che disciplinano <strong>casi particolari</strong> in cui vi si possono restringere i tempi del giudizio saltando alcuni passaggi del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>procedibilità d&#8217;ufficio</strong>;</li>
<li><strong>flagranza di reato</strong> o</li>
<li><strong>prova evidente</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">la polizia giudiziaria può chiedere al pubblico ministero l&#8217;autorizzazione a <strong>presentare immediatamente l&#8217;imputato a giudizio</strong> innanzi al Giudice di pace. La richiesta deve contenere tutti gli elementi previsti al secondo comma dell&#8217;articolo 20-bis e verrà, oltre che depositata in cancelleria, notificata dall&#8217;ufficiale giudiziario all&#8217;imputato e al suo difensore in copia contestualmente all&#8217;autorizzazione del pubblico ministero qualora non sia stata disposta l&#8217;archiviazione. Il pubblico ministero autorizza la comparizione davanti al giudice nei quindici giorni successivi fissando la data e l&#8217;ora dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando nei suddetti casi non è possibile attendere la fissazione dell&#8217;udienza innanzi al giudice per urgenza o perché l&#8217;imputato è sottoposto a misure restrittive della libertà personale, la polizia giudiziaria chiede la <strong>citazione contestuale a giudizio</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 20-ter del decreto legislativo 274/2000.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso immediato ex art. 21 del decreto legislativo 274/2000</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel procedimento penale davanti al giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito può avvenire anche tramite la presentazione di un ricorso da parte della persona offesa <strong>quando il reato è procedibile a querela</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale atto introduttivo deve contenere tutti gli elementi prescritti dall&#8217;articolo 21 del decreto legislativo 274/2000, a pena di inammissibilità in alcuni casi, e deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentate e dal difensore. In particolare si sottolinea la necessità di indicare in <strong>forma chiara e precisa</strong> il <em>&#8220;fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l&#8217;indicazione degli articoli di legge che si assumono violati&#8221;</em>. Vanno inoltre indicate le fonti di prova e i documenti di cui si chiede l&#8217;acquisizione, le circostanze su cui deve vertere l&#8217;esame dei testimoni e dei consulenti tecnici e quali sono le altre persone offese dal reato delle quali il ricorrente conosca l&#8217;identità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso dev&#8217;essere comunica al pubblico ministero e depositato presso la cancelleria del giudice di pace competente <strong>entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato</strong>. Al ricorso dev&#8217;essere allegata la copia dell&#8217;eventuale querela già presentata e di cui dev&#8217;essere fatta menzione nel ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 24 del decreto in esame stabilisce quando il ricorso è inammissibile:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>è presentato<strong> oltre tre mesi</strong> dalla notizia del fatto che costituisce reato;</li>
<li>risulta presentato <strong>fuori dai casi</strong> previsti dall&#8217;articolo 21;</li>
<li><strong>non presenta i requisiti</strong> prescritti dal secondo comma dell&#8217;articolo 21;</li>
<li><strong>non è sottoscritto</strong> dalle parti previste dall&#8217;articolo 21;</li>
<li>manca la prova dell&#8217;avvenuta comunicazione al pubblico ministero.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Il controllo del pubblico ministero dopo la presentazione del ricorso</h3>
<p style="text-align: justify;">Il pubblico ministero ricevuto il ricorso ne verifica la fondatezza sulla base di quanto prodotto dalla persona offesa. Salvo ritenga di sottoporre al giudice l&#8217;<strong>inammisibilità del ricorso, la manifesta infodatezza o l&#8217;incompetenza territoriale del giudice</strong>, il pubblico ministero formula l&#8217;imputazione o propone delle modifiche al contenuto del ricorso. Tali modifiche tuttavia non possono essere tali da snaturare l&#8217;addebito riportato dalla persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente il Giudice di pace si pronuncia sull&#8217;inammissibilità del ricorso, la manifesta infodatezza e l&#8217;incompetenza terriotoriale eventualemente ritrasmettendo gli atti al pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora invece il giudice non debba procedere come appena detto <strong>convoca le parti in udienza entro 20 giorni dal deposito del ricorso</strong>. L&#8217;udienza deve aver luogo entro 90 giorni dal deposito del ricorso. La convocazione avviene mediante decreto che deve contenere tutti gli elementi indicati dal terzo comma dell&#8217;articolo 27.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto di convocazione viene notificato, unitamente al ricorso, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno 20 giorni prima dell&#8217;udienza a cura del ricorrente.</p>
<h2 id="costituzione" style="text-align: justify;">La costituzione di parte civile nel procedimento davanti al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Se la citazione a giudizio avviene con ricorso immediato ex articolo 21 <strong>la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">costituzione di parte civile</a> </strong>deve avvenire con il ricorso. Tale atto introduttivo infatti è idoneo all&#8217;introduzione dell&#8217;azione civile nel procedimento penale qualora vi si inserisca la richiesta motivata di restituzione o risarcimento del danno come stabilisce l&#8217;articolo 23 del decreto leglativo 274/2000.</p>
<h2 id="udienza" style="text-align: justify;">L&#8217;udienza di comparizione nel procedimento penale davanti al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge fissa un termine di 7 giorni prima dell&#8217;udienza per consentire alle parti di <strong>adempiere ad alcune formalità</strong> tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il deposito nella cancelleria del giudice di pace dell&#8217;atto di citazione a giudizio;</li>
<li>depositare presso la cancelleria del tribunale le liste dei testimoni e dei consulenti tecnici da udire con l&#8217;indicazione delle circostanze su cui deve vertere l&#8217;esame.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;udienza di comparizione, prima di tutto, il Giudice di pace tenta la <strong>conciliazioni fra le parti</strong> del giudizio.  A tale scopo può:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>rinviare l&#8217;udienza fino a due mesi successivi;</li>
<li>avvalersi dell&#8217;attività di centri di mediazione o di strutture pubbliche o private.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se il tentativo di conciliazione riesce viene redatto un verbale in cui verrà attestata la remissione di querela o la rinuncia a presentare il ricorso ex articolo 21.</p>
<p style="text-align: justify;">Se non riesce il tentativo di conciliazione si apre la fase del dibattimento prima della quale l&#8217;interessato può chiedere <strong>l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/oblazione/">oblazione</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una disciplina peculiare è stata elaborata e inserita nell&#8217;articolo 30 del decreto legislativo 274/2000 per il caso in cui l&#8217;udienza di comparizione segua il ricorso della parte offesa. Il ricorrente o il suo procuratore speciale che non si presentanto all&#8217;udienza senza un&#8217;impossibilità oggettiva derivante da caso fortuito o forza maggiore determinano l&#8217;<strong>improcedibilità del ricorso</strong>. Il giudice dispone l&#8217;inammissibilità del ricorso con decreto con il quale addebita le spese processuali al ricorrente nonché lo obbliga al risarcimento dei danni qualora sia stata fatta domanda dalla persona citata in giudizio. Ai sensi dell&#8217;articolo 31 del decreto legislativo 274/2000 tuttavia il ricorrente può chiedere la fissazione di una nuova udienza doop aver dimostrato che l&#8217;assenza alla prima udienza è stata determinata da caoso fortuito o forza maggiore.</p>
<h2 id="conciliazione">La conciliazione davanti al giudice di pace penale</h2>
<p>Ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 274/2000 <em>&#8220;Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la <strong>conciliazione tra le parti</strong>&#8220;.</em></p>
<p>Il ruolo di conciliatore del giudice di pace nel procedimento penale viene evidenziato dai commi 4 e 5 dell&#8217;articolo 29 inerente alla fase del giudizio. Si legge nelle due disposizioni che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;4. Il giudice, quando il reato e&#8217; perseguibile a querela, <strong>promuove la conciliazione tra le parti</strong>. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice puo&#8217; rinviare l&#8217;udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, puo&#8217; avvalersi anche dell&#8217;attivita&#8217; di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell&#8217;attivita&#8217; di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.</em><br />
<em>5. In caso di conciliazione e&#8217; redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all&#8217;articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela&#8221;.</em></p>
<h2 id="dibattimento" style="text-align: justify;">Il dibattimento</h2>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/"><strong>fase dibattimentale</strong></a> nel procedimento penale davanti al giudice di pace ricalca a grosso modo quella del procedimento condotto dal tribunale monocratico con alcune semplificazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;articolo 32 del decreto legislativo 274/2000 stabilisce che:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>Sull&#8217;accordo delle parti, l&#8217;esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo&#8217; essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori;</li>
<li>Terminata l&#8217;acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo&#8217; disporre anche d&#8217;ufficio<br />
l&#8217;assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell&#8217;articolo 29, comma 7;</li>
<li>Il verbale d&#8217;udienza, di regola, é redatto solo in <strong>forma riassuntiva</strong>;</li>
<li>La motivazione della sentenza e&#8217; redatta dal giudice in <strong>forma abbreviata</strong> e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice puo&#8217; dettare la motivazione direttamente a verbale.</li>
</ol>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 32-bis disciplina il caso in cui il dibattimento segua la citazione a giudizio immediata e contestuale della persona cui il reato è addebitato. In tal caso, afferma la norma, si applicano le disposizioni sul dibattimento di cui sopra.</p>
<h2 id="riti" style="text-align: justify;">Riti alternativi e procedimento penale davanti al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Come previsto dall&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 274/2000 il procedimento davanti al giudice di pace non può aver luogo con uno dei riti alternativi previsti dal codice di procedura penale. Sopperiscono tuttavia a tale impossibilità le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del decreto in esame che ammettono <strong>appositi meccanismi di definizione del procedimento</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La particolare tenuità del fatto</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 34 consente di definire il procedimento escludendone la procedibilità quando il fatto è di particolare tenuità. E la norma definisce il fatto di particolare tenuità <em>&#8220;quando, rispetto all&#8217;interesse tutelato, <strong>l&#8217;esiguita&#8217; del danno o del pericolo che ne e&#8217; derivato, nonche&#8217; la sua occasionalita&#8217; e il grado della colpevolezza non giustificano l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale</strong>, tenuto conto altresi&#8217; del pregiudizio che l&#8217;ulteriore corso del procedimento puo&#8217; recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell&#8217;imputato&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La definizione del procedimento in tal caso si ha con una <strong>dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto</strong> nel caso di <strong>decreto di archiaviazione</strong> del procedimento durante la fase delle indagini preliminari. Il giudice procede con tale dichiarazione soltanto quando la persona offesa non ha interesse alla prosecuzione del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di <strong>esercizio dell&#8217;azione penale</strong> invece il giudice emette una <strong>sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto</strong> se non c&#8217;è opposizione dell&#8217;imputato o della persona offesa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;estinzione del reato</h3>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il giudice di pace, sentite le parti e l&#8217;eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, <strong>quando l&#8217;imputato dimostra di aver proceduto, prima dell&#8217;udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato</strong>&#8220;</em>. Così recita il primo comma dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo 274/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di consentire all&#8217;imputato la riparazione del danno cagionato ovvero l&#8217;eliminazione delle conseguenze dannose del reato il giudice può anche disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a tre mesi eventualmente imponendo specifiche prescrizioni.</p>
<h2 id="appello" style="text-align: justify;">L&#8217;appello alla sentenza del giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 36, 37. 38 e 39-bis disciplinano le <strong>impugnazioni della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">sentenza di condanna</a></strong> del Giudice di pace. L&#8217;impugnazione della sentenza può essere promossa:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>dal <strong>pubblico ministero,</strong> in appello, contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e in cassazione contro le sentenze del giudice di pace;</li>
<li>dall&#8217;<strong>imputato,</strong> in appello, contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro quelle che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. L&#8217;imputato può impugnare in cassazione le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento;</li>
<li>il <strong>ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell&#8217;imputato</strong> contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi ammessi al pubblico ministero.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Competente per il giudizio di appello é il tribunale del  circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata.</p>
<h2 id="sospensione" style="text-align: justify;">Sospensione condizionale della pena e procedimento penale davanti al giudice di pace</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sospensione condizionale della pena</strong> è una causa di estinzione del reato. Il giudice nell&#8217;applicare le pene per i delitti e le contavvenzione può concedere la sospensione condizionale della pena cioè assegna un termine per estinguere il reato a condizione che entro detto termine non commetta reati della stessa indole.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale benificio <strong>non è concesso nel procedimento penale davanti al giudice di pace</strong>.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il processo penale minorile &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-minorile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 10:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=16785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il processo penale minorile &#8211; indice: Il D.P.R 448/1988 I principi del processo Gli organi Le parti L&#8217;imputato minorenne La tutela della personalit&#224; La parte civile Le fasi del processo La messa alla prova L&#8217;udienza preliminare Le misure precautelari Quelle cautelari I riti speciali Il dibattimento Le misure di sicurezza Il casellario giudiziale Il processo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-minorile/">Il processo penale minorile &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il processo penale minorile &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#448"><strong>Il D.P.R 448/1988</strong></a></li>
<li><a href="#principi"><strong>I principi del processo</strong></a></li>
<li><a href="#organi"><strong>Gli organi</strong></a></li>
<li><a href="#parti"><strong>Le parti</strong></a></li>
<li><a href="#imputato"><strong>L&#8217;imputato minorenne</strong></a></li>
<li><a href="#tutela"><strong>La tutela della personalità</strong></a></li>
<li><a href="#parte"><strong>La parte civile</strong></a></li>
<li><a href="#fasi"><strong>Le fasi del processo</strong></a></li>
<li><a href="#messa"><strong>La messa alla prova</strong></a></li>
<li><a href="#udienza"><strong>L&#8217;udienza preliminare</strong></a></li>
<li><a href="#misure"><strong>Le misure precautelari</strong></a></li>
<li><a href="#cautelari"><strong>Quelle cautelari</strong></a></li>
<li><a href="#riti"><strong>I riti speciali</strong></a></li>
<li><a href="#dibattimento"><strong>Il dibattimento</strong></a></li>
<li><a href="#misure"><strong>Le misure di sicurezza</strong></a></li>
<li><a href="#casellario"><strong>Il casellario giudiziale</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>processo penale ai minori di diciotto anni</strong> viene regolato da apposite fonti normative che hanno integrato e modificato il codice di procedura di penale. Si tratta del D.P.R 448/1988, chiamato anche codice del processo penale minorile,  e del decreto legislativo n. 272/1989. Le disposizioni contenute nel codice, in particolare, adattano le regole e i principi del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale ordinario</a> (cioè per le persone in età adulta) alle esigenze di rieducazione e di tutela del minore. Il perseguimento di tali fini è ulteriore ma non meno importante rispetto a quello punitivo ed è in ogni caso sancito dalla Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda infatti che ai sensi dell&#8217;articolo 27, terzo comma, della Costituzione le pene <em>&#8220;devono tendere alla rieducazione del condannato&#8221;</em>. Mentre l&#8217;articolo 31, secondo comma, garantisce che la Repubblica si impegni a <strong>tutelare l&#8217;infanzia e la gioventù</strong> <em>&#8220;favorendo gli istituti necessari a tale scopo&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il processo penale minore è affidato pertanto ad organi diversi da quelli del processo ordinario. Lo svolgimento del processo segue le regole generali del processo ordinario con alcune peculiarità indicate nel <strong>D.P.R 448/1988</strong>.</p>
<h2 id="448" style="text-align: justify;">Il D.P.R 448/1988 sul processo penale minorile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il D.P.R 448/1988 è la raccolta delle norme che disciplinano il processo penale minorile. Si tratta di una raccolta di 41 articoli frutto della riforma del codice di procedura penale avvenuta alla fine degli anni 80. Con legge delega infatti si è demandato al governo il compito di emanare nuove disposizioni regolatrici del processo penale minorile in linea con il nuovo codice di procedura penale post riforma. È stata successivamente data attuazione alle norme di tale codice, entrato in vigore il 24 ottobre 1989 con il decreto legislativo n. 272 del 1989.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;originario testo del D.P.R 448/1988 è stato <strong>successivamente modificato</strong> dai seguenti interventi normativi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il d.lgs n. 12/1991 intervenuto a modificare ed integrare alcune norme del codice di procedura penale;</li>
<li>La legge 123/1992;</li>
<li>Il <strong>testo unico sul casellario giudiziale</strong>, ovvero il D.P.R 313/2002, che ha inglobato le poche disposizioni contenute nel codice sul casellario giudiziale per i minorenni;</li>
<li>Il decreto legge 92/2008 emanato per adottare misure urgenti sulla sicurezza pubblica;</li>
<li>Il d.lgs 154/2013 che ha sostituito la potestà genitoriale con la responsabilità genitoriale nell&#8217;ambito dell&#8217;intervento volto a rivedere le disposizioni in materia di filiazione;</li>
<li>Il decreto legge n. 146/2013 intervenuto sulla tutela dei diritti dei detenuti e recante misure per la riduzione della popolazione carcerata.</li>
</ul>
<h2 id="principi" style="text-align: justify;">I principi che governano il processo penale minorile</h2>
<p style="text-align: justify;">Dalle norme del D.P.R 448/1988 si ricavano una serie di principi che governano il processo penale minorile. Si tratta in particolare di principi che vogliono tutelare la personalità dell&#8217;imputato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dal secondo periodo del primo comma dell&#8217;articolo 1 secondo cui le disposizioni del decreto devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne si ricava il <strong>principio di adeguatezza</strong>. Il giudice infatti nel dare un giudizio deve esaminare accuratamente la sfera privata del minore con riguardo alla situazione familiare, personale e all&#8217;educazione ricevuta o che sta ricevendo al momento del processo;</li>
<li>Il <strong>principio di minima offensività</strong> secondo il quale l&#8217;ordinamento, nell&#8217;intento di perseguire gli scopi di giustizia e buon esito del processo, deve cercare di impedire il meno possibile il percorso educativo che il minore sta affrontando anche mediante l&#8217;utilizzo di strumenti alternativi;</li>
<li>corollario del principio di minima offensività è il <strong>principio di destigmatizzazione</strong> cui risponde ad esempio il divieto di pubblicazione e divulgazione di cui all&#8217;articolo 13 del decreto. Si cerca infatti di evitare che la vicenda penale possa influire negativamente sulla sfera individuale e sociale del minore ;</li>
<li>il <strong>principio di residualità della detenzione</strong> che risponde fortemente all&#8217;esigenza di rieducazione dell&#8217;impuatato minorenne. Si cerca infatti di applicare la misura cauteare o la pena della detenzione quando non è altrimenti possibile scongiurare il pericolo sociale.</li>
</ul>
<h2 id="organi" style="text-align: justify;">Gli organi del processo penale minorile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il processo ai minori di diciotto anni è demandato ad organi giurisdizionali specializzati per il perseguimento di fini ulteriori rispetto alla punizione dell&#8217;imputato minorenne. L&#8217;articolo 1, primo comma, del D.P.R 448/1988 infatti stabilisce che le norme in esso contenuto devono essere applicate <em>&#8220;in modo <strong>adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenn</strong>e</em>&#8220;. È chiaro il perseguimento della finalità di rieducazione del minore e di punizione dello stesso tenendo conto della sua personalità ed età.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è ritenuto pertanto di affidare la giurisdizione penale minorile ad organi specializzati determinati nel D.P.R 448/1988.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il tribunale per i minorenni</h3>
<p style="text-align: justify;">Tale organo interviene mediante <strong>due magistrati ordinari</strong>, uno di tribunale e uno d&#8217;appello, e <strong>due magistrati onorari</strong> ovvero esperti di sesso opposto scelti tra determinati personalità individuate dalla legge. Il tribunale per i minorenni è competente a conoscere dei reati commessi dai soggetti con meno di diciotto anni di età.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il giudice per le indagini preliminari</h3>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;interno del tribunale per i minorenni vengono scelti dei giudici singoli incaricati delle operazioni attinenti alle indagini preliminari e che dunque rivestono la funzione di <strong>giudici per le indagini preliminari</strong> nell&#8217;ambito del processo penale minorile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;udienza preliminare il <strong>giudice dell&#8217;udienza preliminare</strong> è il tribunale dei minorenni che interviene in composizione ridotta ovvero mediante l&#8217;intervento di un magistrato ordinario e di due magistrati esperti un uomo e una donna.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Altri organi</h3>
<p style="text-align: justify;">Dopo questi due primi organi abbiamo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>Procuratore della Repubblica</strong> che svolge il ruolo di Pubblico Ministero nel processo penale minorile;</li>
<li>la <strong>sezione per i minorenni della Corte d&#8217;appello</strong> quale giudice di appello rispetto al tribunale per i minorenni;</li>
<li>il <strong>Procuratore generale</strong> presso la Corte d&#8217;appello e infine</li>
<li>il <strong>Magistrato di sorveglianza</strong> presso il Tribunale per i minorenni. Tale magistrato, insieme al tribunale per i minorenni, esercita le funzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che quando hanno commesso il reato erano minorenni e non hanno superato il venticinquesimo anno di età.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Integrano i ruoli appena esposti i <strong>Servizi minorili</strong> di cui all&#8217;articolo 6 del decreto di cui si avvalgono gli organi del processo penale minorile.</p>
<h2 id="parti" style="text-align: justify;">Le parti del processo penale minorile</h2>
<p style="text-align: justify;">Al processo penale minorile prendono <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/">parte</a>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;<strong>imputato</strong> che ha meno di diciotto anni di età;</li>
<li>il suo <strong>difensore</strong>;</li>
<li>la <strong>persona offesa dal reato</strong>;</li>
<li>i <strong>genitori dell&#8217;imputato</strong> che sono tenuti a partecipare agli atti ai quali è chiamato l&#8217;imputato e che si prestano ad assisterlo affettivamente e psicologicamente come previsto dall&#8217;articolo 12 del D.P.R 448/1988. Tale assistenza può essere prestata anche da un soggetto diverso dai genitori che sia stato scelto dall&#8217;imputato e che l&#8217;organo giudicante abbia ritenuto idonea alla funzione;</li>
<li>i <strong>servizi minorili</strong> di cui all&#8217;articolo 6 del decreto i quali sono protagonisti insieme all&#8217;imputato in tutto il processo penale dal momento in cui gli vengono applicate delle misure precautelari e fino alla fase del dibattimento. Sono infatti essenziali al giudizio finale in quanto permettono all&#8217;autorità giudiziaria di acquisire informazioni sulla personalità dell&#8217;imputato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per alcuni atti del processo penale è possibile derogare alla presenza delle parti di cui ai punti terzo e quarto quando richiesto dal pubblico ministero o dall&#8217;autorità giudiziaria per esigenze inderogabili del processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;ulteriore figura che riveste un ruolo importante nel processo minorile è l&#8217;<strong>esercente la responsabilità genitoriale</strong>. Tale ruolo può essere ricoperto da entrambi i genitori o da uno di questi o anche da una persona diversa da questi. L&#8217;esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto, è colui che riceve, oltre all&#8217;imputato, le notifiche degli atti processuali ovvero l&#8217;avviso di garanzia e il decreto di fissazione di udienza. La notifica a tale soggetto è prevista dalla legge a pena di nullità.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può invece prendere parte al processo penale minorile la <strong>parte civile</strong>, ovvero il soggetto che è stato danneggiato dal reato e vuole ottenere i risarcimento del danno come previsto dall&#8217;articolo 10 del decreto.</p>
<h2 id="imputato" style="text-align: justify;">L&#8217;imputato minorenne</h2>
<p style="text-align: justify;">Assumono rilevanza ai fini dell&#8217;accertamento dell&#8217;imputazione del minore le operazioni di cui agli <strong>articoli 8 e 9 del D.P.R 448/1988</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le indagini sull&#8217;età</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 8 del codice sul processo penale minorile si intitola &#8220;<strong>Accertamento sull&#8217;età del minorenne</strong>&#8220;. Solo accertando che al momento della commissione del reato l&#8217;imputato aveva meno di diciott&#8217;anni di età si può determinare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la competenza delle sezioni specializzate del tribunale dei minori;</li>
<li>se l&#8217;impuatato aveva o meno sviluppato la capacità di intendere e di volere ai sensi dell&#8217;articolo 98 del codice penale;</li>
<li>che l&#8217;imputato venga condannato ad una pena minore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 8 infatti <em>&#8220;Quando vi è incertezza sulla minore età dell&#8217;imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l&#8217;imputato sia minore degli anni quattordici&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice che accerti che l&#8217;imputato al momento della commissione del fatto aveva già compiuto il diciottesimo anno di età si dichiara incompetente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando viene accertato che l&#8217;impuatato aveva <strong>meno di quattordici anni di età</strong> al momento della commissione del fatto il processo si conclude con sentenza di non luogo a procedere in quanto persona non imputabile i sensi dell&#8217;articolo 97 del codice penale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quelle sulla personalità</h3>
<p style="text-align: justify;">Il Pubblico ministero e il Giudice minorile devono acquisire nel corso del processo più informazioni possibili circa la vita del minore. In particolare con riguardo all&#8217;<strong>ambiente familiare, sociale, educativo</strong> per:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>accertare che sia imputabile;</li>
<li>stabilire il grado di responsabilità;</li>
<li>valutare l&#8217;offensività del fatto e la sua rilevanza sociale;</li>
<li>adottare le adeguate misure penali e i provvedimenti civili.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le informazioni possono essere ricavate anche da incontri con persone che hanno intrattenuto o intrattengono rapporti con l&#8217;imputato e sentire pareri di esperti. Questo è quanto si ricava dalla lettura dell&#8217;articolo 9 del D.P.R 448/1988.</p>
<h2 id="tutela" style="text-align: justify;">Le disposizioni a tutela della personalità dell&#8217;imputato</h2>
<h3>Nel D.P.R 448/1988</h3>
<p style="text-align: justify;">Recita il secondo comma dell&#8217;articolo 1 del decreto che <em>&#8220;Il giudice illustra all&#8217;imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 13 <strong>vieta la divulgazione e la pubblicazione di notizie o immagini</strong> <em>&#8220;idonee a consentire l&#8217;identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento&#8221;</em>. È fatto salvo il caso in cui l&#8217;autorità giudiziaria proceda con l&#8217;udienza pubblica. Ciò può avvenire quando l&#8217;imputato abbia compiuto i sedici anni di età e sia stato egli stesso a richiedere la seduta dibattimentale a porte aperte. L&#8217;autorità giudiziaria valuta la domanda e la accetta qualora venga fatto l&#8217;interesse dell&#8217;imputato e non ci siano coimputati minori di sedici anni o che siano contrari all&#8217;udienza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 33 l&#8217;esame dell&#8217;imputato viene svolto solo dal presidente proprio per ridurre la tensione della procedura ordinaria che prevede <strong>l&#8217;esame incrociato e il controinterrogatorio</strong>. Gli altri organi, ovvero il Pubblico ministero, i giudici e il difensore pongono le domande o le contestazioni al presidente che le sottopone all&#8217;impuatato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;udienza preliminare, ai sensi dell&#8217;articolo 31, <em>&#8220;Il giudice, sentite le parti, può disporre<strong> l&#8217;allontanamento del minorenne</strong>, nel suo esclusivo interesse, durante l&#8217;assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla</em><br />
<em>sua personalità&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">A tutela della personalità del minore inoltre sono ammessi ad assisterlo durante tutto il processo i genitori e i servizi minorili.</p>
<h3>Nel d.lgs 272/1989</h3>
<p style="text-align: justify;">Come previsto dal decreto legislativo 272/1989 infine devono essere rispettate alcune <strong>cautele nell&#8217;esecuzione delle misure precautelari</strong> dell&#8217;arresto in flagranza e del fermo dell&#8217;indiziato. Si cerca infatti di ridurre le sofferenze fisiche e psicologiche, di proteggerli dalla curiosità del pubblico, di assisterli psicologicamente tramite i servizi dei centri per la giustizia minorile e di trattenerli in locali separati da quelli in cui sono trattenuti per arresto o fermo soggetti maggiori di età.</p>
<h2 id="parte" style="text-align: justify;">La costituzione di parte civile nel processo penale minorile</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel processo penale minorile <strong>non è possibile <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">costituirsi parte civile</a></strong>. Si tratta di un&#8217;altra peculiarità di tale processo volta a tutelare la personalità dell&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è ammissibile dunque l&#8217;azione civile nell&#8217;ambito del processo penale minorile. L&#8217;articolo 10 del decreto infatti stabilisce che <em>&#8220;Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l&#8217;esercizio dell&#8217;azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.</em> <em>La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato&#8221;.</em></p>
<h2 id="fasi" style="text-align: justify;">Le fasi del processo penale minorile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il processo penale minorile prevede le stesse fasi che sono previste in un processo penale ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento si apre con la <strong>notizia di reato</strong> e prosegue con le <strong>indagini preliminari</strong> condotte dal giudice per le indagini preliminari scelto all&#8217;interno del tribunale per i minorenni.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il processo prosegue senza sospensioni il giudice fissa l&#8217;<strong>udienza preliminare</strong>, nella quale, se l&#8217;imputato consente può essere già data una definizione del procedimento come previsto all&#8217;articolo 32 del decreto. In tal sede può il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere oppure <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">sentenza di condanna</a> se richiesto dal pubblico ministero e quando ritiene che possa essere applicata una pena pecuniaria o una pena sostitutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;imputato non consente la definizione del procedimento con l&#8217;udienza preliminare si giunge alla <strong>fase dibattimentale</strong> disciplinata all&#8217;articolo 33.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del giudizio, ai sensi dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 32, il giudice con separato decreto può disporre provvedimenti civili urgenti e temporanei di protezione del minore. L&#8217;esecutività di tali provvedimenti è immediata. La norma prevede che tuttavia tali provvedimenti perdano efficacia entro 30 giorni dalla loro emissione.</p>
<h3>La sentenza di non luogo a procedere e la sospensione del processo</h3>
<p>Il processo può concludersi in tempi più brevi quando il giudice pronuncia <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sentenza-di-non-luogo-a-procedere/">sentenza di non luogo a procedere</a></strong> per irrilevanza del fatto. Ai sensi dell&#8217;articolo 27,primo comma, del decreto <em>&#8220;Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l&#8217;occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l&#8217;ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne&#8221;.</em></p>
<p>La decisione di non procedere viene presa dal giudice in camera di consiglio dopo aver ascoltato il minorenne, l&#8217;esercente la potestà genitoriale e la persona offesa dal reato. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto può essere inoltre pronunciata d&#8217;ufficio dal giudice nelle altre fasi del procedimento.</p>
<p>Il procedimento inoltre può essere sospeso ai sensi dell&#8217;articolo 28 del decreto per <strong>messa alla prova</strong> dell&#8217;imputato minorenne.</p>
<h2 id="messa" style="text-align: justify;">Minorenni e messa alla prova: articolo 28 del D.P.R 448/1988</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 28, primo comma, del D.P.R 448/1988 stabilisce che <em>&#8220;Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la<strong> sospensione del processo</strong> quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all&#8217;esito della prova disposta a norma del comma 2.</em> Il processo è sospeso per un periodo <strong>non superiore a tre anni</strong> quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell&#8217;ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo<strong> non superiore a un anno</strong>. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma invece si occupa degli effetti della sospensione del procedimento per messa alla prova affermando che <em>&#8220;Con l&#8217;ordinanza di sospensione il giudice <strong>affida il minorenne ai servizi minorili</strong> dell&#8217;amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.</em> Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato&#8221;.</p>
<h3>Cos&#8217;è la messa alla prova e come funziona nel processo minorile</h3>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/messa-alla-prova/">messa alla prova</a> è l&#8217;istituto previsto dall&#8217;articolo 168-bis del codice penale che consente a colui che è imputato per reati puniti con le pene previste dalla norma di chiedere la <strong>sospensione del procedimento</strong> ed ottenere <strong>l&#8217;estinzione del reato</strong> dopo l&#8217;esito positivo di un percorso rieducativo. Per ottenere gli effetti &#8220;premiali&#8221; della messa alla prova infatti l&#8217;imputato deve svolgere dei lavori di pubblica utilità, risarcire il danno derivante dal reato commesso o, in assenza di danno, deve pagare una somma a un fondo di utilità sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso dell&#8217;imputato minorenne il giudice con la messa alla prova:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>consente la sospensione del procedimento per <strong>al massimo tre anni</strong> nel caso in cui l&#8217;imputato sia accusato di uno dei reati puniti con la pena dell&#8217;ergastolo o della reclusione non inferiore al massimo a dodici anni;</li>
<li>sospende il procedimento per <strong>al massimo un anno</strong> per l&#8217;accusa di reati puniti con pene diverse da quella appena citata;</li>
<li>affida l&#8217;imputato minorenne ai <strong>servizi minorili</strong> per il percorso rieducativo e di sostegno;</li>
<li>può ordinare la <strong>riparazione delle conseguenze del reato</strong> e promuovere la conciliazione dell&#8217;imputato con la persona offesa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Terminato il periodo di messa alla prova il giudice fissa un&#8217;udienza in cui valuterà l&#8217;esito della messa alla prova. L&#8217;esito del percorso di messa alla prova può essere positivo o negativo. Se positivo il giudice in sede di udienza dichiara il reato estinto. Se negativo il processo prosegue.</p>
<p style="text-align: justify;">La sospensione del processo per messa alla prova interrompe la prescrizione del reato. Può essere revocata qualora si riscontrino gravi e ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;imputato sceglie il <strong>rito speciale</strong> del giudizio immediato o abbreviato non può essere richiesta la sospensione per messa alla prova.</p>
<h2 id="udienza" style="text-align: justify;">L&#8217;udienza preliminare del processo penale minorile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudice fissa l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/">udienza preliminare</a> quando il processo non si è concluso per archiviazione o esito positivo della messa alla prova e conseguente estinzione del reato. L&#8217;udienza preliminare nel processo minorile è disciplinata agli articoli 31 e 32 del decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>notifica della data di fissazione dell&#8217;udienza</strong> dev&#8217;essere inoltrata al pubblico ministero, all&#8217;imputato e al suo difensore, alla persona offesa dal reato, ai servizi minorili e all&#8217;esercente la potestà genitoriale. A quest&#8217;ultimo, si ricorda, la notifica è obbligatoria a pena di nullità. L&#8217;esercente la responsabilità genitoriale infatti è una delle parti fondamentali del processo. Se non compare senza un legittimo impedimento viene condannato al pagamento di una somma di denaro. Così è previsto dal quarto comma dell&#8217;articolo 32. La legge inoltre prevede che l&#8217;imputato non comparso senza un giustificato motivo all&#8217;udienza vi possa essere accompagnato coattivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ossequio del principio di tutela della personalità dell&#8217;imputato minorenne il secondo comma dell&#8217;articolo 31 stabilisce che <em>&#8220;</em><span id="articleText"><em>Il giudice, sentite le parti, può disporre l&#8217;allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l&#8217;assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità&#8221;. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="articleText">Il minore inoltre sentito dal giudice in presenza anche insieme agli altri soggetti convocati qualora il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori informazioni circa la personalità del minore. </span></p>
<h3>La definizione del processo nell&#8217;udienza preliminare</h3>
<p style="text-align: justify;"><span id="articleText">Come già accennato, prima di proseguire con la discussione il giudice chiede all&#8217;imputato se consente alla <strong>definizione del processo in sede di udienza preliminare</strong>. A consenso prestato il giudice può procedere:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>alla sospensione del procedimento per messa alla prova;</li>
<li>ad emanare sentenza di non luogo a procedere per una delle cause previste dall&#8217;articolo 425 del codice di procedura penale ovvero per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale;</li>
<li>con la condanna dell&#8217;imputato, su richiesta del pubblico ministero, e l&#8217;applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva. La pena può essere ridotta fino alla metà del minimo edittale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La persona offesa dal reato, cioè il soggetto titolare del bene protetto dalla norma penale violata, viene sentita mediante il deposito di memorie e la presentazione di elementi di prova come previsto dall&#8217;articolo 90 del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="misure" style="text-align: justify;">Le misure precautelari nel processo penale minorile</h2>
<p style="text-align: justify;">La polizia giudiziaria può applicare sottoporre il minore:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>all&#8217;<strong>arresto in flagranza</strong> e</li>
<li>al <strong>fermo dell&#8217;indiziato</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si tratta delle due <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/misure-precautelari/">misure precautelari</a> principali previste dal codice di procedura penale. La minore età tuttavia è ragione di limitazione dei casi in cui la libertà del minore può essere circoscritta.</p>
<h3>L&#8217;arresto in flagranza</h3>
<p style="text-align: justify;">La polizia giudiziaria può procedere all&#8217;arresto in flagranza <strong>quando il minore commette uno dei reati per i quali ai sensi del D.P.R 448/1988 è prevista la custodia cautelare</strong>. Si tratta in particolare di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span id="articleText"> delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell&#8217;ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni</span>;</li>
<li><span id="articleText">delitti, consumati o tentati, previsti dall&#8217;articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale</span>;</li>
<li>delitto di violenza carnale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 18-bis primo comma del codice di procedura penale l&#8217;arresto in flagranza, quando applicato per un delitto <span id="articleText">non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell&#8217;ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, </span>può comportare <strong>l&#8217;accompagnamento del minore presso gli uffici della polizia giudiziaria</strong>. Il minore può essere trattenuto presso gli uffici per il tempo necessario alla sua consegna all&#8217;esercente la potestà genitoriale, all&#8217;affidatario o ad altra persona da questi incaricata e comunque per un massimo di 12 ore.</p>
<p style="text-align: justify;">Dell&#8217;intrattenimento presso gli uffici viene data immediata notizia al pubblico ministero, ai servizi minorili e all&#8217;esercente la potestà genitoriale o all&#8217;affidatario i quali vengono invitati a prendere il minore in consegna. Tali soggetti vengono inoltre invitati a tenere a disposizione del pubblico ministero il minore e a vigilare su di esso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;applicare tale misura la polizia giudiziaria deve tenere conto della <strong>gravità del fatto, dell&#8217;età e della personalità del minore</strong>.</p>
<h3>Il fermo dell&#8217;indiziato</h3>
<p style="text-align: justify;">Il fermo dell&#8217;indiziato per l&#8217;imputato minorenne invece è disciplinato dall&#8217;articolo 17 del D.P.R 448/1988 ai sensi del quale <em>&#8220;<span id="articleText">È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell&#8217;articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni&#8221;. </span></em></p>
<p style="text-align: justify;">A seguito dell&#8217;applicazione delle suddette misure gli ufficiali o la polizia giudiziaria devono comunicare tempestivamente le misure al pubblico ministero, all&#8217;esercente la potestà genitoriale del minorenne e all&#8217;eventuale affidatario nonché ai servizi minorili come stabilito dall&#8217;articolo 18, primo comma, del decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pubblico ministero non appena informato dispone che il minore venga indirizzato presso <span id="articleText">un <strong>centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata da lui indicata</strong>. In alternativa, qualora le circostanze familiari, personali, educative ed ambientali lo richiedano il minore può essere tenuto a disposizione presso la l&#8217;abitazione familiare. </span></p>
<p style="text-align: justify;">È in ogni caso fatto obbligo al pubblico ministero di convalidare le misure adottate facendone apposita richiesta al giudice per le indagini preliminari entro le quarantotto ore successive ai sensi degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="cautelari" style="text-align: justify;">Quelle cautelari personali</h2>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;applicare le misure cautelari il giudice deve tenere conto dei criteri previsti dall&#8217;articolo 275 del codice di procedura penale ma anche dei processi educativi in atto nella vita del minore che non devono essere interrotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le misure cautelari che possono essere disposte nei confronti del minore, quando sussistono le esigenze cautelari di cui all&#8217;articolo 274 del codice di procedura penale, sono previste agli articoli 21, 22 e 23 del D.P.R 448/1988  e sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le <strong>prescrizioni</strong> di cui all&#8217;articolo 20;</li>
<li>la <strong>permanenza in casa</strong>;</li>
<li>il <strong>collocamento in comunità</strong> e</li>
<li>la <strong>custodia cautelare</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali prescrizione sono in ordine di gravità.</p>
<p style="text-align: justify;">I servizi minorili cui viene affidato il minore e i servizi di assistenza degli enti locali sostengono e controllano il minore durante la limitazione della sua libertà.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prescrizioni, la permanenza in casa e il collocamento in comunità possono essere applicate solo quando il minore è imputato per un delitto per il quale è prevista la pena dell&#8217;ergastolo o la detenzione non inferiore a 5 anni.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Prescrizioni ex articolo 20 D.P.R 448/1988</h3>
<p style="text-align: justify;">Il giudice può, ai sensi dell&#8217;articolo 20 del D.P.R 448/1988 impartire delle prescrizioni di studio, di lavoro o di altre attività utili alla sua educazione al minore quando non c&#8217;è necessità di applicare altre misure cautelari.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali prescrizioni perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento che le ha disposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Se vengono violate ripetutamente il giudice può disporre la misura della permanenza in casa del minore.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La permanenza in casa</h3>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;</em><span id="articleText"><em>Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l&#8217;abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono&#8221;</em>. Così recita l&#8217;articolo 21, primo comma, del D.P.R 448/1988 sulla misura cautelare della permanenza in casa.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il comportamento del minore durante la permanenza presso il luogo di misura cautelare dev&#8217;essere controllato dai genitori se si tratta dell&#8217;abitazione familiare. In alternativa da altre persone presso la cui abitazione il minore è costretto. Tali soggetti devono cooperare con i servizi minorili. Ciò al fine di consentire la vigilanza e il controllo sul corretto espletamento della misura nonché ulteriori eventuali controlli prescritti dal giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice dispone il collocamento in comunità qualora vi siano gravi e ripetute violazioni della misura di permanenza in casa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il collocamento in comunità</h3>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;</em><span id="articleText"><em>Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione&#8221;.</em> L&#8217;articolo 22 del decreto stabilisce così con riguardo alla misura del collocamento in comunità. Il minore in ogni caso può allontanarsi dalla comunità per le attività di studio, di lavoro o le altre prescritte dal giudice.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Se il minore si allontana dalla comunità ripetutamente o commette delle gravi irregolarità nelle prescrizioni che gli sono state impartite il giudice può disporre la misura della custodia cautelare per un tempo non superiore ad un mese e <span id="articleText"> qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;">La custodia cautelare</h3>
<p style="text-align: justify;">La custodia cautelare è la <strong>più rigida delle misure previste dal decreto</strong> e può essere applicata:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span id="articleText">quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell&#8217;ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni;</span></li>
<li><span id="articleText">quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall&#8217;articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale</span>;</li>
<li>per il delitto di violenza carnale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tale misura <strong>può essere inoltre disposta dal giudice quando</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">a) sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l&#8217;acquisizione o la genuinità della prova;</p>
<p style="text-align: justify;">b) se l&#8217;imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;</p>
<p style="text-align: justify;">c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell&#8217;imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l&#8217;ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 303 del codice di procedura penale stabilisce i <strong>termini di durata massima della custodia cautelare</strong>. Tali termini sono ridotti della metà per i reati commessi dai minori degli anni 18 e dei 2/3 per i minori degli anni sedici e decorrono<span id="articleText"> dal momento della cattura, dell&#8217;arresto, del fermo o dell&#8217;accompagnamento. </span></p>
<p style="text-align: justify;">Così recita l&#8217;articolo 23 del D.P.R 448/1988.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice può disporre la misura delle prescrizioni allo scadere dei termini e alla conseguenseguente scarcerazione dell&#8217;imputato.</p>
<h2 id="riti" style="text-align: justify;">Procedimenti speciali e processo penale minorile</h2>
<p style="text-align: justify;">I riti speciali ammessi nel processo penale minorile sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>giudizio <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-direttissimo/">direttissimo</a></strong>;</li>
<li>quello <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-abbreviato/">abbreviato</a></strong>;</li>
<li>il <strong>giudizio immediato</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 25 del decreto tuttavia pone alcune condizioni. Il giudizio direttissimo ad esempio può essere disposto solo se consente di svolgere gli opportuni accertamenti sulla personalità del minorenne come previsto all&#8217;articolo 9. Può essere disposto inoltre qualora sia possibile garantire al minore l&#8217;assistenza dei genitori e dei servizi minorili. Il giudizi direttissimo inoltre può essere disposto anche quando il minore è stato accompagnato presso gli uffici della polizia giudiziaria a seguit di flagranza. Gli altri due riti sono ammessi alle stesse condizioni in cui vengono concessi nel processo ordinario salvo che la scelta in ordine a tale tipologia di rito non comprometta &#8220;gravemente le esigenze educative del minore&#8221;. Così recita l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 25 del D.P.R 448/1988.</p>
<p style="text-align: justify;">Il processo penale minorile invece <strong>non può aver luogo con i riti del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">patteggiamento</a> e del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto penale di condanna</a></strong>. Il patteggiamento infatti richiede una capacità di discernimento che il minore non può aver ancora sviluppato. Il decreto penale di condanna invece è contrario ai principi che governano il processo penale minorile ovvero non consente di valutare adeguatamente la personalità dell&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;applicazione delle misure cautelari dipende dalla pena prevista per il reato consumato o tentato, come stabilisce l&#8217;articolo 278 del codice di procedura penale. Il giudice tuttavia in questo caso deve tenere conto anche dell&#8217;età tranne che per il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-spaccio-stupefacenti/">reato di spaccio di stupefacenti</a> di cui all&#8217;articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti.</p>
<h2 id="dibattimento" style="text-align: justify;">Il dibattimento nel processo penale minorile</h2>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">fase dibattimentale</a> del processo penale è la fase successiva all&#8217;udienza preliminare in cui si instaura il <strong>contraddittorio fra le parti per la formazione della prova</strong>. Al processo penale minorile si applicano le disposizioni sull&#8217;udienza preliminare come previsto dall&#8217;articolo 3, quarto comma, del D.P.R 448/1988. La data dell&#8217;udienza deve pertanto essere notificata all&#8217;imputato e al suo difensore, alla persona offesa dal reato, al pubblico ministero e all&#8217;esercente la potestà genitoriale. Tale ultimo soggetto se non si presenta senza legittimo impedimento viene condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria.</p>
<h3>Processo penale minorile e udienza dibattimentale</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;udienza dibattimentale è disciplinata all&#8217;articolo 33 del D.P.R 448/1988 e presenta delle peculiarità rispetto a quella del processo penale ordinario. L&#8217;udienza si tiene infatti <strong>a porte chiuse</strong> mentre nell&#8217;ordinario il dibattimento è una seduta pubblica e pertanto tenuta a porte aperte. Fatto salvo sia stato disposto diversamente dal giudice per obbiettivi motivi. Nel processo penale minore l&#8217;imputato può chiedere che l&#8217;udienza sia pubblica. Il tribunale accoglie la richiesta quando ritiene fondate le ragioni del minore ovvero ritiene che la seduta così svolta lo sia nel suo interesse. La domanda non può essere accolta quando ci sono coimputati minori di sedici anni o che non hanno prestato il consenso all&#8217;udienza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ottica di tutelare la personalità dell&#8217;imputato l&#8217;unica figura che si rivolge a lui è <strong>il presidente</strong> della seduta. Gli altri organi del collegio invece rivolgono le domande o le contestazioni da sottoporre all&#8217;imputato a quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la discussione finale il dibattimento si conclude con una <strong>sentenza di proscioglimento o di condanna</strong>. È fatto salvo il caso in cui il giudice provveda in ordine alla sospensione del procedimento per messa alla prova dell&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando la sentenza è di condanna, ai sensi dell&#8217;articolo 30, primo comma, del decreto <em>&#8220;</em><span id="articleText"><em>il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali&#8221;</em>. </span></p>
<h2 id="misure" style="text-align: justify;">Le misure di sicurezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Le misure di sicurezza sono dei provvedimenti che il giudice può adottare in due momenti del giudizio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>all&#8217;esito dell&#8217;udienza preliminare</strong>;</li>
<li><strong>al termine del dibattiment</strong>o.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In base a quando vengono applicate il legislatore del 1988 ha previsto una disciplina differente.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di operare tale distinzione, l&#8217;articolo 36 del D.P.R. 448/1988 esordisce facendo subito un appunto su come avviene l&#8217;applicazione delle misure della libertà vigilata e del riformatorio giudiziale. La <strong>libertà vigilata</strong> è eseguita nelle forme delle misure cautelari delle prescrizioni e della permanenza in casa. Il <strong>riformatorio giudiziario</strong> è eseguito nella forma del collocamento presso una comunità. Tale misura tuttavia viene applicata soltanto quando il minore ha commesso un delitto per il quale è prevista l&#8217;applicazione della custodia cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 40 del D.P.R 448/1988 la competenza per l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza spetta al Magistrato <span id="articleText">di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.</span> Tale organo deve stabilire le modalità di esecuzione della misura vigilare sul suo espletamento anche incontrando informalmente il minore, l&#8217;esercente la potestà genitoriale, l&#8217;eventuale affidatario e i servizi minorili.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Applicate all&#8217;esito dell&#8217;udienza preliminare</h3>
<p style="text-align: justify;">Il giudice può disporre le misure di sicurezza all&#8217;esito dell&#8217;udienza preliminare quando il minore non è imputabile per proscioglimento da un delitto e vi sia il concreto pericolo che in ragione della sua personalità e delle circostanze in cui è avvenuto il fatto <em>&#8220;<span id="articleText">questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l&#8217;ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata&#8221;.</span> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La misura viene applicata provvisoriamente con la <strong>sentenza di non luogo a procedere</strong>. Il tribunale dei minorenni riceve gli atti dal giudice che ha applicato la misura di sicurezza in via provvisoria e conduce un giudizio di pericolosità dell&#8217;imputato a norma dell&#8217;articolo 678 del codice di procedura penale. Se entro 30 giorni non ha luogo tale giudizio la misura di sicurezza applicata in via provvisoria decade. All&#8217;esito di tale giudizio può convalidare, modificare o revocare la misura di sicurezza applicata in via provvisoria. Dopo aver udito l&#8217;impuatato, l&#8217;esercente la responsabilità genitoriale, l&#8217;affidatario, i servizi minorili e dopo aver verificato che il minore non era imputabile per proscioglimento da un delitto, ai sensi dell&#8217;articolo 224 del codice penale, il tribunale applica la misura di sicurezza con sentenza. Così dettano gli articoli 37 e 38 del D.P.R 448/1988.</p>
<h3 style="text-align: justify;">In sede di udienza dibattimentale</h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 39 del D.P.R 448/1988 <em>&#8220;<span id="articleText">Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l&#8217;applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall&#8217;articolo 37 comma 2&#8243;.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito dell&#8217;udienza dibattimentale il tribunale per i minorenni può disporre l&#8217;applicazione di una misura di sicurezza:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>nei confronti del <strong>minore di anni 14</strong> quando il giudice ha emesso sentenza di proscioglimento per non imputabilità ai sensi degli articoli 224 del codice penale e 37, secondo comma, D.P.R 448/1988. Oppure quando è stata emessa sentenza di condanna;</li>
<li>al <strong>minore di anni 18</strong> quando sussistono gli stessi requisiti appena menzionati.</li>
</ul>
<h2 id="casellario" style="text-align: justify;">Il casellario giudiziale per i minorenni</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Presso il tribunale dei minorenni è istituito un apposito ufficio che ha competenza in materia di casellario giudiziale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il casellario giudiziale, come stabilito dal testo unico che lo disciplina, è &#8220;<em>il registro nazionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ufficio del tribunale dei minorenni pertanto si occupa di iscrivere gli estratti dei provvedimenti emessi dallo stesso tribunale nel registro.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisa il quarto comma dell&#8217;articolo 5 del testo unico sul casellario giudiziale che i provvedimenti riguardanti i minorenni iscritti nel registro sono cancellati al compimento del diciottesimo anno di età. Fanno eccezione:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">le iscrizioni riguardanti il perdono giudiziale che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno di età e</li>
<li style="text-align: justify;">quelle relative a provvedimento di condanna a pena detentive.</li>
</ul>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a> </em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-minorile/">Il processo penale minorile &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio &#8211; cos&#8217;è e come comportarsi</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/verbale-identificazione-elezione-di-domicilio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 16:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=16593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; e cosa contiene L&#8217;identificazione dell&#8217;indagato I requisiti del verbale La nomina del difensore L&#8217;elezione di domicilio&#160; Come comportarsi&#160; Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio &#232; un documento che la polizia giudiziaria ha l&#8217;obbligo di compilare con le informazioni sulla persona indagata per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/verbale-identificazione-elezione-di-domicilio/">Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio &#8211; cos&#8217;è e come comportarsi</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è e cosa contiene</strong></a></li>
<li><a href="#identificazione"><strong>L&#8217;identificazione dell&#8217;indagato</strong></a></li>
<li><a href="#requisiti"><strong>I requisiti del verbale</strong></a></li>
<li><a href="#nomina"><strong>La nomina del difensore</strong></a></li>
<li><strong><a href="#elezione">L&#8217;elezione di domicilio</a> </strong></li>
<li><strong><a href="#come">Come comportarsi</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>verbale di identificazione ed elezione di domicilio</strong> è un documento che la polizia giudiziaria ha l&#8217;obbligo di compilare con le informazioni sulla persona indagata per identificarla e per consentire lo svolgimento del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale</a>. Quando una persona è stata denunciata infatti può essere convocata dalla polizia giudiziaria per fornire alcuni dati utili alle indagini ovvero essere informata sul reato per cui è indagata. Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio è il primo atto, inoltre, con cui una persona sottoposta a delle indagini viene a sapere di essere indagata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale facoltà della polizia giudiziaria rientra fra le sue funzioni descritte nell&#8217;articolo 55 del codice di procedura penale. Non sempre tuttavia la persona indagata viene convocata per la compilazione del verbale di identificazione ed elezione di domicilio. Quando infatti si tratta di reati particolarmente gravi le indagini devono rimanere segrete e pertanto la persona potrebbe venire a conoscenza della sua qualità di indagato solo con l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avviso-conclusione-indagini/">avviso di conclusione delle indagini preliminari</a>.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il verbale di identificazione ed elezione di domicilio</h2>
<p style="text-align: justify;">Fatta questa breve introduzione per capire meglio di cosa si tratta si può partire dalla struttura del verbale di identificazione ed elezione di domicilio. Nel verbale si possono individuare più parti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;intestazione, che riporta la denominazione dell&#8217;<strong>ufficio comando</strong>;</li>
<li>il nome di <strong>verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina di un difensore</strong> e</li>
<li>un testo che a sua volta è suddiviso in più parti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In una prima parte vengono iscritti i <strong>dati identificativi</strong> della persona. Segue poi l&#8217;informativa sul <strong>reato</strong> che la polizia va perseguendo e per cui la persona è indagata. Successivamente il verbale contiene l&#8217;invito della persona indagata a <strong>nominare un difensore di fiducia</strong>. L&#8217;indagato può riservarsi di comunicare la nomina successivamente. Nel caso in cui non provveda invece gli uffici nominano un difensore d&#8217;ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si invita poi l&#8217;indagato ad indicare un <strong>domicilio</strong> presso cui ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento penale a norma degli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine viene data contezza all&#8217;indagato di alcune sue facoltà, diritti e obblighi durante il procedimento nonché della garanzia del patrocinio gratuito a spese dello stato.</p>
<h2 id="identificazione" style="text-align: justify;">L&#8217;identificazione della persona sottoposta alle indagini</h2>
<p style="text-align: justify;">La polizia giudiziaria ha il compito, nonché dovere, di procedere all&#8217;<strong>identificazione della o delle persone che sono responsabili del reato</strong>. L&#8217;identificazione della persona sottoposta alle indagini è uno dei primi atti compiuti dalla polizia giudiziaria e viene assolto tramite il verbale di identificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;identificazione comporta l&#8217;annotazione nel verbale delle <strong>generalità della persona</strong>, ovvero data e luogo di nascita, della residenza e l&#8217;esibizione del documento d&#8217;identità.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 349, primo comma, del codice di procedura penale stabilisce che <em>&#8220;La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Come si legge nella norma sopra riportata l&#8217;identificazione viene svolta non solo nei confronti della/e persone indagate ma anche nei confronti di coloro che possono essere a conoscenza dei fatti e che possono coadiuvare il procedimento penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Rifiutarsi di procedere con l&#8217;identificazione comporta l&#8217;applicazione del <strong>fermo identificativo</strong> disciplinato dal quarto comma dell&#8217;articolo 349 del codice di procedura penale. Mentire sui dati forniti alla polizia giudiziaria invece può integrare il reato di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/false-dichiarazioni-pubblico-ufficiale/">false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si legge a proposito nella sentenza n. <span class="risultato">5622</span> del <span class="risultato" title="Data">26/11/2014 che <em>&#8220;</em></span><em>Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all&#8217;art. 495 cod. pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia ferroviaria all&#8217;atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico&#8221;</em>.</p>
<h2 id="requisiti" style="text-align: justify;">L&#8217;indicazione del reato per il quale si è indagati e l&#8217;informativa della pendenza di un procedimento</h2>
<p style="text-align: justify;">La polizia giudiziaria, sebbene non abbia l&#8217;obbligo di informare l&#8217;indagato del reato per il quale si sono iniziate delle indagini nei suoi confronti, di fatto indica nel verbale per quale reato o almeno le circostanze di fatto per cui procede. Solo in questo momento la persona viene a sapere di essere sottoposta a delle indagini e per che reato. Non sempre tuttavia è cosi. Nei casi di reati di particolare gravità le indagini devono rimanere segrete e pertanto non si adopera il verbale di identificazione ed elezione di domicilio cosicché la persona indagata rimane completamente all&#8217;oscuro del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La polizia giudiziaria <strong>non è obbligata ad indicare nel verbale esattamente le norme di legge violate</strong> ovvero il numero del procedimento. E nemmeno il nome della Pubblica Accusa. Dei requisiti di validità del verbale si è occupata la Cassazione nella sentenza esposta nelle righe successive.</p>
<h3 style="text-align: justify;">I requisiti del verbale &#8211; Cass. Pen. 4926/2019</h3>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza 4926/2019 la Corte di Cassazione ha precisato quali sono i requisiti del verbale di identificazione ed elezione di domicilio. Dopo aver premesso qual è la <strong>funzione del verbale</strong> che è <em>&#8220;preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all’indagato o all’imputato&#8221;</em> la Corte si è soffermata sul suo contenuto. Si legge nella sentenza che il verbale deve indicare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché</li>
<li>l’avvertimento che l’indagato o imputato ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;<strong>Non è, invece, richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge violate né il numero del relativo procedimento con l’indicazione dell’Autorità giudiziaria presso cui esso pende</strong>, trattandosi di atto spesso compiuto dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto con l’indagato, in cui detti elementi possono essere incerti o spesso sconosciuti: cionondimeno, si osserva, permane l’obbligo dell’interessato di comunicare le variazioni di domicilio anche in assenza di dette indicazioni la cui mancanza non impedisce, comunque, all’indagato diligente di accertare, anche attraverso l’autorità di polizia presso cui abbia dichiarato o eletto domicilio, l’Autorità giudiziaria competente cui indirizzare la comunicazione di variazione&#8221;. </em></p>
<h2 id="nomina" style="text-align: justify;">La nomina di un difensore</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio c&#8217;è l&#8217;invito all&#8217;indagato a <strong>nominare un difensore di fiducia</strong>. Tale diritto è di norma attribuito all&#8217;imputato ai sensi dell&#8217;articolo 96 del codice di procedura penale. La legge tuttavia, all&#8217;articolo 61 dello stesso codice, estende all&#8217;indagato tutti i diritti e le garanzie spettanti all&#8217;imputato. La nomina del difensore di fiducia inoltre può essere effettuata contestualmente al verbale oppure in un secondo momento. Ai sensi dell&#8217;articolo 107 del codice di procedura penale il difensore nominato può non accettare l&#8217;incarico conferitogli, rinunciarvi o essere revocato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la persona sottoposta alle indagini non vuole nominare un difensore di fiducia gliene viene nominato uno d&#8217;ufficio. L&#8217;articolo 97, primo comma, del codice di procedura penale infatti stabilisce che <em>&#8220;L&#8217;imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio&#8221;</em>. Di ciò la polizia giudiziaria fa espressa menzione nel verbale con l&#8217;indicazione dell&#8217;identità professionale del difensore nominato.</p>
<h2 id="elezione" style="text-align: justify;">L&#8217;elezione o la dichiarazione di domicilio</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del terzo comma dell&#8217;articolo 349 del codice di procedura penale <em>&#8220;Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell&#8217;articolo 161.</em> Osserva inoltre le disposizioni dell&#8217;articolo 66&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di convocazione per l&#8217;identificazione la polizia giudiziaria chiede all&#8217;indagato di <strong>dichiarare o eleggere un domicilio dove ricevere le notificazioni</strong>. La dichiarazione di domicilio consiste nell&#8217;indicare quale luogo di notificazione degli atti la propria abitazione o il luogo di lavoro. Eleggere domicilio invece significa scegliere temporaneamente un luogo dove ricevere le notificazioni per il periodo necessario al compimento degli atti. Il soggetto sottoposto alle indagini che nomina un difensore di fiducia può, qualora l&#8217;avvocato lo consenta, eleggere domicilio presso il suo studio. Se non si dichiara o si elegge domicilio la polizia giudiziaria prende nota nel verbale. Contestualmente informa l&#8217;indagato che, in mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio, sarà il difensore a ricevere gli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal momento in cui si dichiara o si elegge domicilio il recapito di tutti gli atti inerenti il procedimento avviene presso il domicilio indicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Di ogni <strong>cambiamento del domicilio</strong> dichiarato o eletto dev&#8217;essere data tempestiva comunicazione ai sensi dell&#8217;articolo 162 del codice di procedura penale. Secondo il primo e secondo comma di tale disposizione: <em>&#8220;Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall&#8217;imputato all&#8217;autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l&#8217;imputato si trova&#8221;. </em></p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come comportarsi in caso di verbale di identificazione ed elezione di domicilio</h2>
<p style="text-align: justify;">Con il verbale di identificazione ed elezione di domicilio si viene a conoscenza, oltre della pendenza di un procedimento penale a proprio carico, di una serie di dati importanti. Ad esempio il reato per il quale si è indagati. Non sempre infatti (non è requisito di validità del verbale come affermato dalla sentenza della Cassazione sopra citata), ma talvolta succede, la polizia giudiziaria indica nel verbale esattamente le norme violate, il numero del procedimento, il nome del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/">Pubblico Ministero</a>. Tutte queste informazioni di cui si entra in possesso sono estremamente delicate e per intraprendere la via giusta di difesa la prima cosa da fare è <strong>contattare un avvocato</strong>. Solo con un bravo professionista le informazioni a disposizione possono essere gestite al meglio per porre in essere una proficua strategia di difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">A maggior ragione, qualora dal verbale risultassero poche informazioni sul procedimento, tramite l&#8217;avvocato è possibile fare delle <strong>verifiche in tribunale</strong>. Ad esempio per conoscere il numero del procedimento, chi è il magistrato che conduce le indagini oppure depositare memorie, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interrogatorio-processo-penale/">farsi interrogare</a> o produrre documenti per la difesa contro la Pubblica Accusa. Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio inoltre, anche carente di informazioni, permette all&#8217;avvocato di risalire alla Procura della Repubblica presso la quale pende il procedimento ed eventualmente proporre <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/come-sapere-se-indagati/">istanza ex articolo 335 del codice di procedura penale per sapere se si è indagati</a> </strong>e raccogliere ulteriori informazioni sul procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a> in collaborazione con Avv. Beatrice Bellato</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/verbale-identificazione-elezione-di-domicilio/">Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio &#8211; cos&#8217;è e come comportarsi</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Precedenti di polizia e la cancellazione dal C.E.D &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/precedenti-di-polizia-cancellazione-c-e-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 08:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Precedenti di polizia e la cancellazione dal C.E.D. &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; il C.E.D. Soggetti che accedono ai dati Norme sulla privacy Trattamento dei dati Termini di conservazione&#160; L&#8217;istanza per la cancellazione I precedenti di polizia sono tutti quei dati, riguardanti i cittadini, che la polizia ha raccolto nel corso della sua attivit&#224; di servizio e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/precedenti-di-polizia-cancellazione-c-e-d/">Precedenti di polizia e la cancellazione dal C.E.D &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Precedenti di polizia e la cancellazione dal C.E.D. &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è il C.E.D.</strong></a></li>
<li><a href="#soggetti"><strong>Soggetti che accedono ai dati</strong></a></li>
<li><a href="#norme"><strong>Norme sulla privacy</strong></a></li>
<li><a href="#trattamento"><strong>Trattamento dei dati</strong></a></li>
<li><a href="#termini"><strong>Termini di conservazione </strong></a></li>
<li><strong><a href="#istanza">L&#8217;istanza per la cancellazione</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">I precedenti di polizia sono tutti quei dati, riguardanti i cittadini, che la polizia ha raccolto nel corso della sua attività di servizio e che ha registrato presso una banca dati chiamata <strong>C.E.D</strong>. La legge 121/1981 ha istituito tale banca dati presso il<strong> Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento di pubblica sicurezza</strong>. I dati che sono registrati in questo Centro di elaborazione dati dovrebbero restarvi per un tempo massimo indicato dalla legge. Si tratta di un periodo piuttosto lungo durante il quale il cittadino che aveva ad esempio in passato subito un processo penale ed è stato <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/">assolto</a>, o semplicemente era stato querelato ma la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">querela</a> è stata rimessa, può subire un pregiudizio dalla presenza di questi dati all&#8217;interno del database. Tali dati infatti spesso non vengono aggiornati o cancellati se non si presenta un&#8217;apposita istanza al Ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Si offre pertanto una breve guida su cos&#8217;è il C.E.D., come funziona e <strong>come effettuare la cancellazione dei precedenti di polizia</strong> da questa banca dati.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Il C.E.D: cos&#8217;è e come funziona</h2>
<p style="text-align: justify;">Il C.E.D è il <strong>Centro di elaborazione dati</strong> istituito presso il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell&#8217;Interno dall&#8217;articolo 8 della legge 121/1981.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale sistema è stato introdotto per raccogliere, elaborare, conservare in archivi magnetici informazioni e dati e affinché siano accessibili ai soggetti autorizzati dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 128/2001, intervenuta a modificare la normativa in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, stabilisce che le forze dell&#8217;ordine sono tenute a comunicare tempestivamente al C.E.D. notizie e informazioni acquisite:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>nel corso delle attività di <strong>prevenzione e repressione dei reati</strong>;</li>
<li>nel corso delle attività amministrative.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In particolare tali dati, ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 7 della legge 121/1981 devono risultare da:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>documenti conservati dalla pubblica amministrazione o enti pubblici;</li>
<li>sentenze o provvedimenti dell&#8217;autorità giudiziaria;</li>
<li>indagini di polizia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dunque il C.E.D contiene tutte le informazioni che il personale della polizia acquisisce durante l&#8217;espletamento della propria attività. E tali informazioni riguardano necessariamente i cittadini coinvolti in tale attività. A titolo esemplificativo si pensi ai dati relativi all&#8217;informativa di reato che l&#8217;organo di polizia deve comunicare preliminarmente alla notizia di reato al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/">pubblico ministero</a>.</p>
<h2 id="soggetti">I soggetti autorizzati all&#8217;accesso ai dati</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai dati contenuti nel C.E.D possono accedere, ai sensi dell&#8217;articolo 9, primo e secondo comma:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,</li>
<li>gli ufficiali di pubblica sicurezza e i funzionari dei servizi di sicurezza;</li>
<li>l&#8217;autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale;</li>
<li>gli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore infatti ha voluto <strong>semplificare l&#8217;attività di coordinamento del personale di polizia</strong>, delle autorità giudiziarie al fine di rendere acquisibili i dati anche dai soggetti che non sono direttamente coinvolti nella raccolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il tempo, fra le altre cose, il legislatore ha ampliato sia la platea di soggetti che possono accedere alle informazioni contenute nel C.E.D. sia il novero delle informazioni in esso registrabili. È perciò importante sapere come funziona il C.E.D. e <strong>come cancellare i precedenti di polizia</strong> dallo stesso qualora limitino, senza alcun motivo, la libertà di un soggetto.</p>
<h2 id="norme" style="text-align: justify;">Tutela della privacy, C.E.D. e cancellazione dei precedenti di polizia</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Centro di elaborazione dati, raccogliendo una enorme quantità di informazioni e dati relativi ai cittadini, è sottoposto alla vigilanza e al controllo del <strong>Garante per la protezione dei dati personali</strong>. A stabilirlo è l&#8217;articolo 10 della legge istitutiva del C.E.D. L&#8217;interesse collettivo alla tutela della pubblica sicurezza infatti deve contemperarsi con l&#8217;interesse del singolo individuo alla tutela dei dati personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma è stata modificata nel 2003 con l&#8217;emanazione del <strong>Testo Unico sulla privacy</strong> il quale ha contribuito alla tutela della privacy con riguardo all&#8217;utilizzo dei dati contenuti nel C.E.D. nei procedimenti giudiziari. Il secondo comma dell&#8217;articolo 10 infatti recita: <em>&#8220;I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi<strong> soltanto attraverso l&#8217;acquisizione delle fonti originarie</strong> indicate nel primo comma dell&#8217;articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall&#8217;articolo 240 del codice di procedura penale&#8221;</em>. I dati contenuti nel C.E.D. infatti potevano essere consultati dalle autorità giudiziarie in sede processuale ed utilizzati come documenti di prova indipendentemente da un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">contraddittorio</a>. Ciò comportava una violazione del diritto di difesa dell&#8217;imputato.</p>
<h2 id="trattamento" style="text-align: justify;">Precedenti di polizia e la cancellazione dal C.E.D.: dopo quanto tempo</h2>
<p style="text-align: justify;">In merito alla durata di registrazione dei dati nel C.E.D., ovvero alla possibilità di domandare la modifica o la cancellazione dei dati, è stata particolarmente significativa la sentenza della Corte di Cassazione n. 21362/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia è disciplinato dal decreto legislativo 196/2003 al titolo secondo. Il terzo comma dell&#8217;articolo 54 di tale raccolta normativa assicura <em>&#8220;l&#8217;<strong>aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati</strong> anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia&#8230;&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda invece la modalità di trattamento dei dati è fatto rimando dal legislatore ad un futuro decreto di attuazione dei principi in materia di tutela della privacy ai dati registrati nel C.E.D. Con il <strong>D.P.R 15/2018</strong> si è dato corpo a tale decreto che ha previsto quale termine di conservazione dei dati <em>&#8220;periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia&#8221;.</em> La norma, articolo 10 del D.P.R 15/2018, prosegue stabilendo poi alcuni termini di conservazione per categorie di dati, termini che variano dai 3 ai 30 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza sopracitata in particolare si è occupata dei dati relativi ad un provvedimento di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-archiviazione/">archiviazione</a> di indagini giudiziarie registrati presso il C.E.D. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha confermato il termine di 20 anni dal provvedimento di archiviazione dei dati registrati presso il C.E.D e ha fornito garanzia soltanto sull&#8217;accesso a tali dati. Trascorsa la metà del tempo previsto dalla legge i dati sono consultabili soltanto da parte degli operatori abilitati.</p>
<h3>Il titolare del trattamento dei dati cosa può fare</h3>
<p style="text-align: justify;">Ricapitolando <strong>cosa può fare il titolare del trattamento dei dati</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>chiedere la conferma dell&#8217;esistenza dei dati;</li>
<li>richiedere la loro comunicazione in forma intellegibile;</li>
<li>fare istanza per la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l&#8217;integrazione o l&#8217;aggiornamento dei dati se assunti o trattati in violazione di legge.</li>
</ul>
<h2 id="termini">I termini necessari alla cancellazione dei precedenti di polizia</h2>
<p style="text-align: justify;">Come sopra accennato l&#8217;articolo 10 del D.P.R. 15/2018 stabilisce i <strong>termini di conservazione dei dati presso il C.E.D</strong>. Solo trascorsi tali termini è possibile chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati. Prima di tali termini è possibile chiedere soltanto l&#8217;esistenza, l&#8217;aggiornamento o l&#8217;integrazione di tali dati.</p>
<p style="text-align: justify;">I termini di conservazione indicati dalla norma sono adottati per gruppi di documenti e variano, come già accennato, dai 3 ai 30 anni.</p>
<h3>Termini fino ai 10 anni</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>3 anni per i dati relativi a procedimenti, misure e provvedimenti su cui interviene una procedura di annullamento, invalidazione o revoca, termine che decorre dalla data di inoppugnabilità del provvedimento di annullamento, invalidazione o revoca;</li>
<li><strong>8 anni per i dati relativi a provvedimenti che dichiarano l&#8217;estinzione della pena o del reato</strong>. Il termine decorre dall&#8217;inoppugnabilità del provvedimento;</li>
<li>5 anni dalla raccolta di dati relativi ad attività di prevenzione generale e soccorso pubblico;</li>
<li>5 anni dalla scadenza o dalla revoca del titolo di nulla osta, licenza o autorizzazione di polizia;</li>
<li>10 anni dall&#8217;elaborazione dell&#8217;analisi di dati raccolti per l&#8217;analisi criminale e di prevenzione;</li>
<li>5 anni da quando è cessata la detenzione di armi o parti di esse, di munizioni finite e di materie esplodenti di qualsiasi genere;</li>
<li>5 anni dalla scarcerazione a seguito di decreto di archiviazione o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sentenza-di-non-luogo-a-procedere/">non luogo a procedere</a> o di sentenza di assoluzione di persone detenute negli istituti penitenziari;</li>
<li>10 anni dall&#8217;ultimo trattamento di dati relativi alla gestione delle attività operative;</li>
<li>3 anni dalla raccolta di dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria ovvero 18 mesi dalla raccolta di dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video di documentazione dell&#8217;attività operativa.</li>
</ul>
<h3>Termini dai 10 ai 30 anni</h3>
<ul>
<li><strong>15 anni dall&#8217;ultimo trattamento di dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale</strong>;</li>
<li>20 anni per i dati relativi a provvedimenti di natura interdittiva, di sicurezza e cautelare, nonché a misure restrittive della libertà personale conseguenti ad una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">sentenza di condanna</a>, termine che decorre a partire dalla cessazione della loro efficacia;</li>
<li>15 anni per i dati derivanti da attività informativa e ispettiva svolta per le finalità di polizia. Il termine decorre dall&#8217;ultimo trattamento;</li>
<li>20 anni dall&#8217;emissione del provvedimento di archiviazione conclusivo dell&#8217;attività di polizia giudiziaria;</li>
<li>20 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o non doversi procedere conclusiva dell&#8217;attività di polizia giudiziaria;</li>
<li>25 anni per i dati relativi a misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale, termine che decorre a partire dalla cessazione della loro efficacia;</li>
<li>20 anni dalla raccolta di dati relativi a controlli di polizia;</li>
<li>25 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna conclusiva dell&#8217;attività di polizia giudiziaria;</li>
<li>25 anni dalla scadenza del termine di efficacia di una misura di sicurezza detentiva cui è stata sottoposta la persona;</li>
<li>30 anni dall&#8217;esecuzione di provvedimenti di espulsione e rimpatrio di stranieri;</li>
<li>30 anni dalla scarcerazione a seguito di espiazione della pena in caso di condanna.</li>
</ul>
<h2 id="istanza" style="text-align: justify;">Precedenti di polizia e la cancellazione dal C.E.D.: come si fa</h2>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma dell&#8217;articolo 10 della legge 121/1981 stabilisce che <em>&#8220;La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all&#8217;ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell&#8217;articolo 5 la conferma dell&#8217;esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La banca dati del C.E.D. in realtà dovrebbe essere <strong>aggiornata automaticamente</strong> anche riguardo agli esiti dell&#8217;attività di polizia. Si intende ad esempio che il cittadino <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/come-sapere-se-indagati/">indagato,</a> imputato e assolto o nei confronti del quale è stata rimessa la querela dovrebbe vedersi in automatico aggiornato l&#8217;esito del procedimento a suo carico nella banca dati C.E.D. Ciò nella pratica non avviene e pertanto è necessario fare un&#8217;apposita domanda in cui si chiede<strong> l&#8217;aggiornamento o la cancellazione</strong> dei precedenti di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il titolare dei dati trattati dal CED della polizia di stato pertanto può:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>domandare che i dati vengano aggiornati o integrati  prima della scadenza dei termini di legge illustrati in precedenza;</li>
<li>procedere con un&#8217;apposita <strong>istanza per chiedere che i dati vengano cancellati</strong>. Ciò può essere fatto solo dopo che sono trascorsi i termini suindicati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza per chiedere che i dati vengano cancellati deve essere inoltrata <strong>al Ministero dell&#8217;Interno tramite PEC</strong>. L&#8217;istanza pertanto deve risultare da un documento scritto motivato cui vanno allegati il documento d&#8217;identità, l&#8217;atti di nomina di un avvocato e il documento contenente le ragioni per le quali si chiede la cancellazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ufficio a cui si inoltra l&#8217;istanza mediante il proprio legale di fiducia ha tempo 30 giorni per rispondere alla richiesta accogliendo o rifiutando l&#8217;istanza di cancellazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/precedenti-di-polizia-cancellazione-c-e-d/">Precedenti di polizia e la cancellazione dal C.E.D &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il sequestro preventivo &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/sequestro-preventivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 10:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=16212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sequestro preventivo &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Come funziona La revoca La conversione I mezzi di impugnazione Il codice di procedura penale dall&#8217;articolo 321 al 323 disciplina l&#8217;istituto del sequestro preventivo. Tale istituto segue normativamente quello del sequestro conservativo e si differenzia da questo per la funzione. Il sequestro conservativo infatti &#232; uno strumento di tutela [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sequestro-preventivo/">Il sequestro preventivo &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il sequestro preventivo &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#revoca"><strong>La revoca</strong></a></li>
<li><a href="#conversione"><strong>La conversione</strong></a></li>
<li><a href="#mezzi"><strong>I mezzi di impugnazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il codice di procedura penale dall&#8217;articolo 321 al 323 disciplina l&#8217;istituto del <strong>sequestro preventivo</strong>. Tale istituto segue normativamente quello del <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sequestro-conservativo/">sequestro conservativo</a></strong> e si differenzia da questo per la funzione. Il sequestro conservativo infatti è uno strumento di tutela della garanzia patrimoniale dell&#8217;imputato o di chi è con lui responsabile. Il sequestro preventivo invece è volto:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">alla tutela della collettività;</li>
<li style="text-align: justify;">all&#8217;impedimento del verificarsi di ulteriori fattispecie di reato o del protrarsi degli effetti di quello commesso.</li>
</ul>
<p>A differenza del sequestro conservativo inoltre il sequestro preventivo può essere disposto anche da soggetti diversi dal giudice. Si tratta in particolare del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/#pm">Pubblico Ministero</a> e degli ufficiali di polizia giudiziaria in casi di estrema urgenza.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è</h2>
<p style="text-align: justify;">Il sequestro preventivo è una <strong>misura cautelare reale</strong> che viene disposta dall&#8217;autorità competente per tutelare la collettività dalle conseguenze dannose del reato o dalla commissione di altri reati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un istituto di procedura penale in quanto trova la propria disciplina nel codice di procedura penale. Deve tenersi distinto dal sequestro funzionale al processo civile ovvero dal sequestro penale di cui agli articoli 253 e seguenti del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il giudice è obbligato</strong> ad adottare un&#8217;ordinanza di sequestro preventivo quando, ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 321 del codice di procedura penale,<em> &#8220;vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice competente a disporre il sequestro con decreto motivato è il giudice del merito se l&#8217;azione penale è già stata esercitata. Se invece deve ancora essere esercitata il giudice competente è quello per le indagini preliminari.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di fuori dei casi sopra citati invece <strong>il giudice non è obbligato</strong> a disporre il sequestro bensì può ordinarlo sulle cose di cui è consentita la confisca che è preferibile non lasciare nella disponibilità dell&#8217;imputato in pendenza di giudizio. È invece sempre obbligatorio il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca nel procedimento penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando vi sono situazioni d&#8217;urgenza il sequestro preventivo, ai sensi del comma 3-bis dell&#8217;articolo 321, può essere disposto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>dal <strong>Pubblico Minister</strong>o durante le <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/#preliminari">indagini preliminari</a>;</li>
<li>dalla <strong>Polizia giudiziaria</strong> prima che sia intervenuto il Pubblico Ministero e purché nelle quarantotto ore successive, trasmetta il verbale al Pubblico Ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. In tal caso il Pubblico Ministero può disporre la restituzione delle cose sequestrate oppure chiedere al giudice la convalida del sequestro e l&#8217;emissione di un decreto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di sequestro emesso dal Pubblico Ministero è valido solo se entro le 48 ore successive al decreto emesso dal magistrato il giudice lo convalida emettendo il decreto di sequestro. La stessa tempistica ed efficacia decorre dalle 48 ore successive al verbale di sequestro emesso dall&#8217;ufficiale di Polizia giudiziaria che ha iniziato il sequestro.</p>
<h2 id="revoca" style="text-align: justify;">Casi di revoca del sequestro preventivo</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando viene meno l&#8217;esigenza di protezione e di tutela della collettività che è propria dell&#8217;istituto il sequestro può essere revocato.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;articolo 321, terzo comma, del codice di procedura penale, stabilisce che<strong> il sequestro è immediatamente revocato</strong> quando <em>&#8220;risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1&#8221;</em>. Si tratta appunto di quelle ipotesi di pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato comporti  l&#8217;aggravamento o il protrarsi delle conseguenze del reato ovvero agevoli la commissione di altri reati.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla revoca possono provvedere il giudice su domanda del pubblico ministero o dell&#8217;interessato. Può provvedervi direttamente il Pubblico Ministero con decreto motivato se le suddette condizioni vengono meno nel corso delle indagini preliminari. Il Pubblico Ministero ha la facoltà di esprimere al giudice le sue valutazioni in ordine all&#8217;ipotesi di respingimento della domanda di revoca presentata dall&#8217;interessato e di presentarle al giudice insieme alla domanda.</p>
<h2 id="conversione" style="text-align: justify;">Le ipotesi di conversione del sequestro preventivo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il sequestro preventivo può essere convertito:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>in<strong> sequestro probatorio</strong>;</li>
<li>in <strong>sequestro conservativo</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il sequestro preventivo viene convertito in una delle altre due fattispecie <strong>quando perde efficacia</strong>. La prima ipotesi in cui perde efficacia è quella prevista dal secondo comma dell&#8217;articolo 323 del codice di procedura penale. Con tale norma il legislatore ha stabilito che <em>&#8220;Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari&#8221;</em>. Trattasi in questo caso della conversione del sequestro preventivo in sequestro probatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;altra ipotesi di conversione è quella prevista dal terzo comma dell&#8217;articolo 323 quando è pronunciata una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">sentenza di condanna</a>. In tal caso gli effetti del sequestro permangono se è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sequestro preventivo infine viene convertito in sequestro conservativo quando in luogo della restituzione delle cose derivante dalla mancanza delle circostanze di pericolo previste dall&#8217;articolo 321 il giudice dispone la conversione. L&#8217;ipotesi è prevista al quarto comma dell&#8217;articolo 323 secondo cui <em>&#8220;La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all&#8217;imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell&#8217;articolo 316&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ultima infine ipotesi di conversione riguarda la conversione del sequestro penale in <strong>sequestro cautelare</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il sequestro probatorio</h3>
<p style="text-align: justify;">Si ritiene opportuno fare un breve cenno all&#8217;istituto del sequestro probatorio vista la menzione nel paragrafo precedente. Il sequestro probatorio è definito all&#8217;articolo 253 del codice di procedura penale e si colloca nei <strong>mezzi di ricerca della prova</strong>. La norma stabilisce al primo comma che <em>&#8220;L&#8217;autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l&#8217;accertamento dei fatti&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un provvedimento dell&#8217;autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria che ha funzione diversa rispetto a quella del sequestro con funzione conservativa o preventiva. Il sequestro probatorio chiamato anche sequestro penale è infatti un particolare <strong>mezzo di acquisizione della prova</strong>.</p>
<h2 id="mezzi" style="text-align: justify;">Come difendersi da un decreto di sequestro preventivo</h2>
<p style="text-align: justify;">A differenza del sequestro conservativo, contro i provvedimenti di sequestro preventivo il legislatore ha messo a disposizione più strumenti per l&#8217;interessato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il riesame</h3>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento che ordina il sequestro preventivo può essere impugnato con le stesse modalità previste per l&#8217;impugnazione del sequestro conservativo mediante lo strumento del <strong>riesame</strong>. Il procedimento di riesame è regolato all&#8217;articolo 324 del codice di procedura penale e può essere attivato da chiunque vi abbia interesse. Tale procedimento è utilizzabile anche in caso di sequestro probatorio.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;appello</h3>
<p style="text-align: justify;">Un altro rimedio previsto per l&#8217;impugnazione del sequestro preventivo è lo strumento dell&#8217;appello introdotto all&#8217;articolo 322-bis del codice di procedura penale dal decreto legislativo n. 12/1991. Gli stessi soggetti legittimati ad avviare la procedura di riesame possono proporre appello ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 322-bis secondo cui<em> &#8220;Fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo 322, il pubblico ministero, l&#8217;imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, <strong>possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero</strong>&#8220;.</em> Si tratta tuttavia di un rimedio residuale in quanto adottabile soltanto quando non è possibile procedere con il riesame. Esemplificando il testo normativo, quali sono le ordinanze contro cui può proporsi appello?</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quelle in materia di sequestro preventivo fra cui anche ad esempio è ricompresa quella con cui il giudice rigetta la richiesta di sequestro;</li>
<li>quella con cui il giudice delle indagini preliminari decide sulla richiesta di convalida da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro di propria iniziativa. Si ricorda che tale provvedimento decade se il giudice non lo convalida o se si promuove l&#8217;impugnazione;</li>
<li>quelle che dispongono la revoca del sequestro direttamente da parte del pubblico ministero o quelle emesse dal giudice per le indagini preliminari sul rifiuto da parte del pubblico ministero all&#8217;accoglimento della domanda di revoca.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Il ricorso per Cassazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso per Cassazione può essere utilizzato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>dopo che si è richiesto il riesame o l&#8217;appello e si sono pronunciati i relativi giudici</strong> oppure</li>
<li><strong>direttamente</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quando il ricorso per Cassazione viene attivato dopo che sono stati utilizzati i mezzi suddetti di impugnazione dei provvedimenti di sequestro e quindi dopo che il tribunale del riesame o dell&#8217;appello si è pronunciato il procedimento è disciplinato al primo comma dell&#8217;articolo 325 del codice di procedura penale. La norma in tal caso prevede che i soggetti legittimati al ricorso sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il pubblico ministero</li>
<li>l&#8217;imputato o il suo difensore</li>
<li>la persona alla quale le cose sono state sequestrate;</li>
<li>la persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso può essere proposto per <strong>violazione di legge</strong> e non è soggetto a termini.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando invece i soggetti legittimati attivano il ricorso per Cassazione direttamente la disciplina è contenuta nel secondo comma dell&#8217;articolo 325 che prevede dei <strong>termini precisi</strong> di esercizio del ricorso. Il ricorso per cassazione diretto può essere proposto entro gli stessi termini in cui è possibile fare richiesta di riesame. <em>&#8220;Entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l&#8217;interessato ha avuto conoscenza dell&#8217;avvenuto sequestro&#8221;.</em> L&#8217;utilizzo diretto del ricorso per cassazione rende inammissibile la richiesta di riesame.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso <strong>non sono sospesi gli effetti del provvedimento impugnato</strong> a norma del quarto comma dell&#8217;articolo 325 del codice di procedura penale.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;incidente probatorio &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/incidente-probatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 08:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;incidente probatorio &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Per quali casi Come funziona La richiesta L&#8217;udienza Le prove L&#8217;efficacia Disciplinato dagli articoli 392 e seguenti del codice di procedura civile, l&#8217;incidente probatorio &#232; un istituto del diritto processuale penale che evidenzia la funzione di garanzia del Giudice per indagini preliminari nonch&#233; che interrompe il principio della separazione delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/incidente-probatorio/">L&#8217;incidente probatorio &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;incidente probatorio &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#quali"><strong>Per quali casi</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#richiesta"><strong>La richiesta</strong></a></li>
<li><a href="#udienza"><strong>L&#8217;udienza</strong></a></li>
<li><a href="#prove"><strong>Le prove </strong></a></li>
<li><a href="#efficacia"><strong>L&#8217;efficacia</strong> </a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Disciplinato dagli articoli 392 e seguenti del codice di procedura civile, l&#8217;<strong>incidente probatorio</strong> è un istituto del diritto processuale penale che evidenzia la funzione di garanzia del Giudice per indagini preliminari nonché che interrompe il principio della separazione delle fasi del processo. Secondo tale principio infatti l&#8217;assunzione delle prove nel processo può avvenire solo in fase di giudizio. Ci sono dei casi in cui invece è necessario anticipare tale momento a quello in cui vengono condotte le indagini preliminari. L&#8217;istituto dell&#8217;incidente probatorio consente di fare ciò nel rispetto dei principi che governano il processo penale.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;incidente probatorio</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;incidente probatorio è uno <strong>strumento processuale</strong> con cui nell&#8217;ambito di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale</a> il Pubblico Ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al Giudice per le indagini preliminari di assumere, nel rispetto del principio del contraddittorio, delle prove che possano essere utilizzate dal giudice del giudizio. Secondo i principi del processo penale infatti il convincimento del giudice della fase di giudizio non potrebbe avvenire sulla base di conoscenze assunte dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari, ed eventualmente utilizzabili dallo stesso o dal Gip o nei procedimenti speciali, bensì sulle prove acquisite in fase di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a> nel rispetto dei principi che lo regolano ovvero contraddittorio, pubblicità e immediatezza.</p>
<h2 id="quali" style="text-align: justify;">In quali casi si può attivare l&#8217;incidente probatorio</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 392 del codice di procedura penale elenca le prove che possono essere assunte espletando l&#8217;incidente probatorio. I casi sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>una <strong>testimonianza</strong>, quando vi è fondato motivo di ritenere che una persona non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento oppure quando per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;</li>
<li>l&#8217;<strong>esame della persona sottoposta alle indagini </strong>su fatti concernenti la responsabilità di altri;</li>
<li>l&#8217;<strong>esame delle persone indicate nell&#8217;articolo 210</strong>;</li>
<li>il <strong>confronto</strong> fra le persone fin&#8217;ora indicate che in altro incidente probatorio, o se già esaminate dal Pubblico Ministero, hanno reso dichiarazioni discordanti e ricorrono le circostanze di cui ai primi due punti;</li>
<li>una <strong>perizia</strong> o a un <strong>esperimento giudiziale</strong>, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. Oppure una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224 bis;</li>
<li>una<strong> ricognizione</strong>, che per motivi urgenti non può essere rinviata al dibattimento;</li>
<li>la<strong> testimonianza di una persona minorenne</strong>, ovvero di una <strong>persona offesa maggiorenne</strong>, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale. Se la persona offesa è in condizioni di particolare vulnerabilità, il Pubblico Ministero, su richiesta, oppure la persona offesa personalente possono sempre chiedere di assumerne la testimonianza tramite incidente probatorio.</li>
</ul>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona l&#8217;incidente probatorio</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto viene attivato mediante<strong> richiesta</strong> al Giudice per le indagini preliminari da:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il Pubblico Ministero oppure</li>
<li>la persona sottoposta alle indagini preliminari.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non è autorizzata alla richiesta la persona offesa dal reato la quale, ai sensi dell&#8217;articolo 394 del codice di procedura penale, deve rivolgersi al Pubblico Ministero per promuovere l&#8217;incidente probatorio. Qualora quest&#8217;ultimo rifiuti la proposta deve farlo con decreto motivato da notificare alla persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 393 del codice di procedura penale entro i seguenti termini: <em>&#8220;La richiesta è presentata <strong>entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari</strong> e comunque in tempo sufficiente per l&#8217;assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il quarto comma della stessa norma ammette la possibilità di <strong>prorogare il termine di conclusione delle indagini preliminari</strong> ai fini dell&#8217;esecuzione dell&#8217;incidente probatorio. Anche in tal caso il Pubblico Ministero o la persona sottoposta alle indagini devono effettuare apposita domanda al giudice il quale decide con decreto motivato. La concessione della proroga avviene per il tempo necessario all&#8217;assunzione delle prove se:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente oppure</li>
<li>il termine per le indagini preliminari scade durante l&#8217;esecuzione dell&#8217;incidente probatorio.</li>
</ul>
<h2 id="richiesta" style="text-align: justify;">Il contenuto della richiesta di incidente probatorio</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge prescrive il contenuto che deve avere la richiesta di incidente probatorio <strong>a pena di inammissibilità</strong>. Se effettuata dal Pubblico Ministero deve contere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l&#8217;oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;</li>
<li>l&#8217;indicazione delle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;</li>
<li>le circostanze che, a norma dell&#8217;articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento;</li>
<li>i difensori delle persone interessate, la persona offesa e il suo difensore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se la richiesta è effettuta dalla persona sottoposta alle indagini non sono necessarie le informazioni di cui all&#8217;ultimo punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice competente alla richiesta è quello, come già accennato, <strong>per le indagini preliminari o dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/">udienza preliminare</a> </strong>e pertanto la richiesta andrà depositata presso la sua cancelleria con tutta la documentazione necessaria. Per l&#8217;assunzione delle testimonianze di minori o di persone offese nei procedimenti per i delitti contro l&#8217;assistenza familiare, la personalità individuale, la libertà personale e morale il Pubblico Ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta infine dev&#8217;essere notificata da chi la ha promossa, a seconda dei casi, al Pubblico Ministero o nei confronti della persona contro cui si procede. La prova dell&#8217;avvenuta notifica dev&#8217;essere depositata presso la cancelleria del giudice dal medesimo soggetto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Effetti del deposito della richiesta</h3>
<p style="text-align: justify;">Successivamente a tali operazioni il procedimento si sviluppo nei modi previsti dagli articoli 396 e seguenti del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare entro due giorni dalla notifica:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>ai sensi dell&#8217;articolo 396 i destinatari della notifica possono presentare le proprie <strong>deduzioni</strong> sull&#8217;ammissibilità e fondatezza della richiesta. Possono ancora depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone nei confronti delle quali si procede. La persona sottoposta alle indagini deve inoltre consegnare una copia delle deduzioni alla segreteria del Pubblico Ministero e può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni presentate da altri;</li>
<li><em>&#8220;Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il<strong> differimento dell&#8217;incidente probatorio</strong> richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare&#8221;</em> ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 397 del codice di procedura civile. Non è ammesso il differimento che pregiudica l&#8217;assunzione della prova. La richiesta deve indicare l&#8217;atto o gli atti di indagine preliminare che l&#8217;incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio e il termine del differimento richiesto. Al contrario del differimento, il giudice può provvedere con ordinanza all&#8217;<strong>abbreviazione dei termini</strong> per giungere all&#8217;incidente probatorio al più presto qualora ci siano, ai sensi dell&#8217;articolo 400, casi di particolare urgenza.</li>
</ul>
<h2 id="udienza" style="text-align: justify;">L&#8217;udienza per l&#8217;incidente probatorio</h2>
<p style="text-align: justify;">Dopo la notifica ma non oltre il deposito della prova della stessa il giudice si pronuncia sull&#8217;<strong>accoglimento o il rigetto della richiesta di incidente probatorio</strong>. L&#8217;accoglimento, il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità  vengono disposti con ordinanza. In caso di rigetto o inammissibilità l&#8217;ordinanza che dispone dev&#8217;essere notificata al Pubblico Ministero e alle persone interessate.</p>
<p style="text-align: justify;">La data dell&#8217;udienza per l&#8217;incidente probatorio può essere stabilita:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>con l&#8217;ordinanza di accoglimento della richiesta. Viene inoltre in questa stabilito l&#8217;oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni. E sono indicate anche le persone interessate all&#8217;assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;</li>
<li>con l&#8217;ordinanza di accoglimento della richiesta di differimento. L&#8217;udienza viene fissata, in tal caso, non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell&#8217;atto o degli atti di indagine preliminare.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il nucleo delle disposizioni che regolano l&#8217;udienza per l&#8217;incodente probatorio è contenuto nell&#8217;articolo 401 del codice di procedura civile. Ai sensi del primo comma di tale norma:<em> &#8220;L&#8217;udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa&#8221;.</em> Se non compare il difensore della persona sottoposta alle indagini il giudice ne nomina un altro. L&#8217;indagato e l&#8217;offeso dal reato non possono assistere all&#8217;incidente probatorio se non nel caso in cui si debba escutere una persona. Negli altri casi devono essere autorizzati dal giudice. Durante l&#8217;udienza non è più consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all&#8217;ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il principio del contraddittorio</h3>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;articolo 398 del codice di procedura penale sono previsti alcuni adempimenti tipici dell&#8217;instaurazione del contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del terzo comma dell&#8217;articolo 398 del codice di procedura penale infatti <em>&#8220;Il giudice <strong>fa notificare</strong> alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell&#8217;ora e del luogo in cui si deve procedere all&#8217;incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l&#8217;avvertimento che <strong>nei due giorni precedenti l&#8217;udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni</strong> già rese dalla persona da esaminare.</em> <em>Nello stesso termine l&#8217;avviso è comunicato al pubblico ministero&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ovvero quanto previsto dal comma 3-bis della stessa norma: <em>&#8220;La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti<strong> hanno diritto di ottenere copia degli atti</strong> depositati ai sensi dell&#8217;articolo 393 comma 2-bis&#8221;.</em></p>
<h2 id="prove" style="text-align: justify;">L&#8217;assunzione delle prove nell&#8217;incidente probatorio</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 401, quinto, sesto e settimo comma del codice di procedura civile stabilisce che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le prove devono essere assunte <strong>con le forme stabilite per la fase dibattimentale</strong>;</li>
<li>l&#8217;assunzione della prova non può essere estesa a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all&#8217;incidente probatorio. E che non si possono verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti. Il Pubblico Ministero può tuttavia chiedere al giudice l&#8217;estensione delle prove a tali fatti ai sensi dell&#8217;articolo 402. Il giudice accoglie la richiesta solo se l&#8217;estensione non pregiudica l&#8217;assunzione delle prove. In tal caso dispone le opportune notifiche previste dalla legge e rinvia l&#8217;udienza per il tempo necessario e non oltre tre giorni;</li>
<li>se l&#8217;assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo. È fatto salvo il caso in cui lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le prove acquisite con l&#8217;incidente probatorio sono verbalizzate e trasmesse al Pubblico Ministero. I legali delle parti possono prendere visione ed estrarre copia dei verbali.</p>
<h2 id="efficacia" style="text-align: justify;">Efficacia dell&#8217;incidente probatorio</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 403, primo comma, del codice di procedura penale: <em>&#8220;Nel dibattimento le prove assunte con l&#8217;incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione&#8221;</em>. Ciò significa che nella fase dibattimentale <strong>sono efficaci soltanto le prove assunte per l&#8217;imputato che è stato assistito</strong> anche se al momento dell&#8217;assunzione delle prove l&#8217;imputato non era ancora indiziato. Non sono efficaci invece qualora gli indizi di colpevolezza siano sorti quando la ripetizione dell&#8217;atto è divenuta impossibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei confronti della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/">parte civile</a> del processo l&#8217;articolo 404 del codice di procedura penale stabilisce che <em>&#8220;La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall&#8217;articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita&#8221;.</em></p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>La costituzione di parte civile &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 17:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La costituzione di parte civile &#8211; indice: La parte civile Cos&#8217;&#232;&#160; I presupposti Come funziona I termini Revoca ed esclusione La costituzione di parte civile &#232; l&#8217;istituto giuridico che consente al soggetto danneggiato dal reato di esercitare l&#8217;azione civile nel processo penale. Tale istituto &#232; stato introdotto per rispondere all&#8217;esigenza di economicit&#224; processuale ed evitare [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La costituzione di parte civile &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#parte"><strong>La parte civile</strong></a></li>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è </strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#termini"><strong>I termini</strong></a></li>
<li><a href="#revoca"><strong>Revoca ed esclusione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La costituzione di parte civile è l&#8217;istituto giuridico che consente al soggetto danneggiato dal reato di <strong>esercitare l&#8217;azione civile nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale</a></strong>. Tale istituto è stato introdotto per rispondere all&#8217;esigenza di economicità processuale ed evitare l&#8217;apertura di un processo in sede civile in parallelo ad un altro già aperto in sede penale. La disciplina normativa è contenuta nel codice di procedura penale agli articoli 74 e seguenti. Con la costituzione di parte civile il soggetto danneggiato dal reato può ottenere il risarcimento del danno o la restituzione della cosa dovuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è un&#8217;azione obbligatoria e necessaria del processo penale bensì volontaria e accessoria. Non sempre infatti si ha diritto ad accedere a tale istituto: devono esserci determinati presupposti e non sempre è detto che il soggetto danneggiato voglia attivarsi processualmente per ottenere quanto gli spetta. Resta tuttavia la possibilità di promuovere l&#8217;azione civile derivante dal danno subito per il reato commesso nei confronti della persona offesa in sede civile. Si sottolinea che l&#8217;istituto è di diritto processuale penale e non ha nulla a che vedere con il diritto processuale civile sebbene il nome dell&#8217;istituto possa portare al fraintendimento.</p>
<h2 id="parte" style="text-align: justify;">Chi è la parte civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel processo penale assume la veste di <strong>parte civile</strong> chi, in quanto danneggiato dal reato, si costituisce tale, nelle modalità e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale. La parte civile dunque è il <strong>soggetto danneggiato dal reato</strong>. Tale soggetto si differenzia dalla persona offesa dal reato che è invece il titolare del bene giuridico leso e protetto dalla norma penale. L&#8217;esempio più semplice per capire chi è la parte civile si ha tramite l&#8217;ipotesi di reato di omicidio in cui la persona offesa dal reato è chi ha perso la vita mentre il soggetto danneggiato sono i superstiti della vittima.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte civile è la parte processuale che esercita l&#8217;azione civile nel processo penale come definito ai sensi dell&#8217;articolo 74 del codice di procedura penale.  <em>&#8220;L&#8217;azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all&#8217;articolo 185 del codice penale <strong>può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno</strong> ovvero <strong>dai suoi successori universali</strong>, nei confronti dell&#8217;imputato e del responsabile civile&#8221;</em>. La norma parla di soggetto: può trattarsi pertanto non solo di una persona fisica ma anche di un ente collettivo anche privo di personalità giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale norma appare nello scenario una nuova figura: quella del <strong>responsabile civile</strong> che nulla ha a che vedere con la parte civile. Il responsabile civile è infatti soggetto passivo dell&#8217;azione civile nel processo penale, come l&#8217;imputato, mentre la parte civile è soggetto attivo.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la costituzione di parte civile</h2>
<p style="text-align: justify;">La costituzione di parte civile è la modalità con cui si esercita l&#8217;azione civile in sede penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 76 del codice di procedura penale infatti<em> &#8220;L&#8217;azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante <strong>la costituzione di parte civile</strong>. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esercizio dell&#8217;azione civile comporta la produzione di un atto introduttivo ovvero l&#8217;atto di costituzione di parte civile come definito all&#8217;articolo 78 del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti per la costituzione di parte civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Per costituirsi parte civile devono sussistere i seguenti presupposti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>diritto al risarcimento e/o alla restituzione della cosa dovuta</strong>. Tale diritto è di natura sostanziale e può essere originario o derivato per successione a titolo universale;</li>
<li>avere la <strong>capacità di stare in giudizio</strong>. Coloro pertanto che sono privi di capacità di agire totalmente o parzialmente non possono stare in giudizio. Si sostituisce alla loro capacità processuale incompleta o mancante quella di chi li rappresenta o li assiste. È il caso, ad esempio, dei minori o degli <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inabilitazione/">inabilitati</a> o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interdizione-giudiziale/">interdetti</a>. Qualora dovesse mancare l&#8217;assistente o il rappresentante oppure vi dovesse essere un conflitto di interessi tra il danneggiato e il suo rappresentante o, ancora, vi fossero motivi urgenti il pubblico ministero può far nominare un curatore speciale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il presupposto della capacità di agire, con tutte le casistiche del caso, è richiesto dall&#8217;articolo 77 del codice di procedura penale. La norma ipotizza in chiusura inoltre il caso in cui vi sia un urgenza di entità tale da far intraprendere l&#8217;azione civile al <strong>pubblico ministero</strong> in assenza di uno dei soggetti suddetti che subentra successivamente nella rappresentanza o assistenza dell&#8217;incapace o del minore danneggiati.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona la costituzione di parte civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice di procedura penale prevede due modi di costituirsi parte civile:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quello di cui al primo comma dell&#8217;articolo 75 ovvero tramite il <strong>trasferimento dell&#8217;azione civile</strong>, già avviata nella sua sede naturale, <strong>in sede penale.</strong> In tal caso il trasferimento può avvenire soltanto quando <em>&#8220;non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato&#8221;</em>;</li>
<li>mediante la <strong>dichiarazione di costituzione</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 78 del codice di procedura civile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo caso la dichiarazione può essere depositata presso la cancelleria del tribunale del giudice investito del processo oppure presentata in udienza. La dichiarazione in ogni caso presuppone che l&#8217;azione penale sia già stata avviata.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Fuori udienza</h3>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Questo è quanto stabilito dal secondo comma dell&#8217;articolo 78 del codice di procedura penale. Il legislatore ha ritenuto che qualora la dichiarazione di costituzione di parte civile non sia presentata in udienza, in virtù dei principi <strong>che regolano il contraddittorio nel nostro diritto penale</strong>, la parte civile abbia l&#8217;onere di comunicarla tramite notificazione al pubblico ministero e all&#8217;imputato. La dichiarazione infatti ha effetti nei confronti di quest&#8217;ultimi dal momento in cui ricevono la notifica.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La dichiarazione di costituzione di parte civile: contenuto</h3>
<p style="text-align: justify;">Deve contenere inoltre, a pena di inammissibilità della domanda, determinati <strong>elementi indicati dalla legge</strong>. L&#8217;articolo 78 ne elenca il contenuto individuandolo in:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le generalità della persona fisica o la denominazione dell&#8217;associazione o dell&#8217;ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;</li>
<li>le generalità dell&#8217;imputato nei cui confronti viene esercitata l&#8217;azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;</li>
<li>il nome e il cognome del difensore e l&#8217;indicazione della procura;</li>
<li>l&#8217;esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;</li>
<li>la sottoscrizione del difensore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il terzo e l&#8217;ultimo elemento della dichiarazioni si giustificano sulla base del principio affermato dall&#8217;articolo 100 del codice di procedura penale secondo cui <em>&#8220;La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria <strong>stanno in giudizio col ministero di un difensore</strong>, <strong>munito di procura speciale</strong> conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata&#8221;</em>.</p>
<h2 id="termini" style="text-align: justify;">Costituzione di parte civile: i termini</h2>
<p style="text-align: justify;">I termini entro cui si può costituirsi parte civile sono stabiliti all&#8217;articolo 79 del codice di procedura civile e sono un termine iniziale e uno finale. La norma recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;La costituzione di parte civile può avvenire <strong>per l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/">udienza preliminare</a> </strong>e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall&#8217;articolo 484&#8243;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ricapitolando i termini entro i quali può avvenire la costituzione di parte civile:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>nell&#8217;udienza preliminare</strong>, come termine iniziale. La costituzione di parte civile tuttavia può avvenire anche prima dell&#8217;udienza preliminare se il pubblico ministero ha già esercitato l&#8217;azione penale <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-rinvio-a-giudizio/">chiedendo il rinvio a giudizio</a> ex articolo 416 del codice di procedura penale;</li>
<li>in un momento successivo a tale udienza ma <strong>non oltre la fase degli atti introduttivi del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a></strong>. In tale fase infatti il giudice controlla la regolare costituzione delle <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/">parti</a> prima di dare inizio al dibattimento. Il termine finale dunque è la fase degli atti introduttivi al dibattimento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si consiglia di costituirsi parte civile prima della fase di apertura del dibattimento per non precludersi la possibilità di esercitare una serie di facoltà previste appunto nella fase precedente alla sua apertura. Non è più possibile in fase di dibattimento citare testimoni periti o consulenti tecnici come previsto dal terzo comma dell&#8217;articolo 79 del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="procedimenti" style="text-align: justify;">Nei procedimenti speciali</h2>
<p style="text-align: justify;">I termini di costituzione parte civile nei procedimenti speciali differiscono da quelli previsti per il rito ordinario. Si cerca di individuare le specifiche ipotesi normate nel codice di procedura penale. I procedimenti speciali cui ci si riferisce sono: il<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-abbreviato/">rito abbreviato</a>,</strong> il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">patteggiamento</a></strong>, il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-direttissimo/">giudizio direttissimo</a></strong>, il <strong>giudizio immediato</strong> e il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">procedimento per decreto</a></strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Rito abbreviato</h3>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il rito abbreviato si segnala subito il secondo comma dell&#8217;articolo 441 secondo cui <em>&#8220;La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell&#8217;ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato&#8221;</em>. La controparte in giudizio sarà l&#8217;imputato ammesso al giudizio abbreviato ex articolo 438 del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine finale di costituzione di parte civile nel caso del rito abbreviato è stato invece chiarito dalla sentenza n. 35700 del 2010 in cui il giudice ha affermato che <em>&#8220;È intempestiva la costituzione di parte civile effettuata nel giudizio abbreviato dopo l&#8217;esercizio del potere d&#8217;integrazione probatoria per impossibilità di decidere allo stato degli atti, in quanto il termine finale, stabilito a pena di decadenza, è quello della dichiarazione di apertura della discussione&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Patteggiamento</h3>
<p style="text-align: justify;">In tema di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento-richiesta-sentenza-azione-civile/">patteggiamento</a> invece rileva il secondo comma dell&#8217;articolo 444 secondo cui <em>&#8220;Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l&#8217;imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell&#8217;articolo 75, comma 3. Si applica l&#8217;articolo 537 bis&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con il patteggiamento infatti il soggetto danneggiato dal reato <strong>non può esercitare l&#8217;azione risarcitoria in sede penale</strong>. L&#8217;unica pretesa che può avere è il risarcimento delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il soggetto si era già costituito parte civile prima della richiesta di patteggiamento dovrà abbandonare la sede penale per intraprendere l&#8217;azione in sede civile.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Giudizio direttissimo</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio direttissimo non c&#8217;è l&#8217;udienza preliminare. La costituzione di parte civile pertanto non può avvenire in tale udienza ma può avvenire soltanto nel giudizio. La possibilità è riconosciuta al terzo comma dell&#8217;articolo 451 secondo cui <em>&#8220;Il pubblico ministero, l&#8217;imputato e la parte civile <strong>possono presentare nel dibattimento</strong> testimoni senza citazione&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Procedimento per decreto giudizio immediato</h3>
<p style="text-align: justify;">In questi due procedimenti speciali bisogna fare riferimento al <strong>principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione</strong> a Sezioni Unite nella sentenza numero 4783/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Si legge nella sentenza infatti che: <em>&#8220;Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell&#8217;imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. Un simile principio va esteso, per la stessa ratio, alle udienze fissate per l&#8217;applicazione della pena a norma dell&#8217;art. 464 c.p.p. (a seguito di opposizione a decreto penale) e dell&#8217;art. 446 c.p.p., comma 1, ult. periodo, e art. 458 c.p.p., comma 1 (a seguito di decreto di giudizio immediato)&#8221;.</em></p>
<h2 id="revoca" style="text-align: justify;">Revoca ed esclusione della parte civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il soggetto che si è costituito parte civile non è detto resti tale per tutta la durata del processo. Possono infatti intervenire la <strong>revoca</strong> o l&#8217;<strong>esclusione della parte civile</strong>. Tali istituti sono regolati dagli articoli 80, 81 e 82 del codice di procedura penale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione della parte civile</h3>
<p style="text-align: justify;">La parte civile può essere esclusa dal processo<strong> su richiesta</strong> o <strong>d&#8217;ufficio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione può avvenire su richiesta <strong>dell&#8217;imputato</strong> o <strong>del responsabile civile</strong> oppure su richiesta <strong>del pubblico ministero</strong>. La richiesta dev&#8217;essere motivata ai sensi dell&#8217;articolo 80 del codice di procedura penale e può essere promossa in due momenti diversi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se la costituzione è avvenuta nell&#8217;udienza preliminare <em>&#8220;la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento&#8221;;</em></li>
<li>se avviene in coincidenza della fase degli atti introduttivi al dibattimento la richiesta dev&#8217;essere fatta oralmente ai sensi dell&#8217;articolo 491 del codice di procedura penale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione nel primo caso non impedisce alla parte di proporre una nuova costituzione di parte civile fino al momento degli atti introduttivi al dibattimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Può avvenire<strong> d&#8217;ufficio su ordinanza del giudice</strong> fino a che non sia stato ancora aperto il dibattimento di primo grado e qualora accerti che non sussistono i presupposti per la costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione della parte civile comporta l&#8217;estinzione dell&#8217;azione civile in sede penale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La revoca della costituzione di parte civile</h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 82 del codice di procedura penale:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con <strong>dichiarazione </strong>fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il primo comma della norma si riferisce alla revoca della costituzione di parte civile in <strong>forma espressa</strong>. Il secondo comma prevede tuttavia che la revoca possa essere fatta in <strong>forma tacita</strong> quando<em> &#8220;la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell&#8217;articolo 523 ovvero se promuove l&#8217;azione davanti al giudice civile&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La revoca della costituzione di parte civile costituisce la <strong>rinuncia all&#8217;esercizio dell&#8217;azione civile in sede penale</strong>. Ciò non preclude la possibilità di riproporre l&#8217;azione in sede civile salvo la parte rinunci alla propria pretesa risarcitoria.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La condanna &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 13:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La condanna &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Come funziona Il contenuto Gli effetti Le questioni civili La pubblicazione L&#8217;articolo 533 del codice di procedura penale introduce la disciplina della sentenza di condanna affermando al primo comma che: &#8220;Il giudice pronuncia&#160;sentenza di condanna&#160;se l&#8217;imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di l&#224; di ogni ragionevole dubbio. Con la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La condanna &#8211; indice:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#contenuto"><strong>Il contenuto</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Gli effetti</strong></a></li>
<li><a href="#questioni-civili"><strong>Le questioni civili</strong></a></li>
<li><a href="#pubblicazione"><strong>La pubblicazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 533 del codice di procedura penale introduce la disciplina della sentenza di condanna affermando al primo comma che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il giudice pronuncia<strong> sentenza di condanna</strong> se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La condanna costituisce il contenuto della sentenza emanata dal giudice all&#8217;esito del giudizio quando l&#8217;imputato risulta colpevole. Al contrario se l&#8217;imputato non risulta colpevole e viene prosciolto nel merito il giudice pronuncia una<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/"> sentenza di assoluzione</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice di procedura penale disciplina in maniera puntuale la sentenza di condanna e i suoi effetti agli articoli dal 533 al 537-bis.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la condanna</h2>
<p style="text-align: justify;">Si ha sentenza di condanna quando il giudice al termine della discussione finale del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a> ritiene l&#8217;imputato colpevole <strong><em>&#8220;al di là di ogni ragionevole dubbio&#8221;</em></strong>. Tale ultimo requisito ai fini della condanna è stato introdotto dall&#8217;articolo 5 della legge n. 46/2006 che ha previsto una serie di modifiche al codice di procedura penale. La Cassazione, tuttavia, nel 2009 con sentenza n. 15911 ha stabilito che tale requisito <em>&#8220;non impedisce che la condanna sia pronunciata in appello con riforma di una sentenza di assoluzione di primo grado&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza ha un contenuto minimo e con essa il giudice applica la <strong>pena</strong> ed eventualmente le<strong> misure di sicurezza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La condanna può riguardare più reati. In tal caso il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e determina la misura di quella da applicare in base alle norme sul concorso di reati e sul reato continuato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza di condanna il condannato può essere dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Come funziona</h2>
<p style="text-align: justify;">Volendo rendere in concreto come il giudice arriva a deliberare la sentenza penale di condanna si possono riassumere i seguenti passaggi. Il giudice procede:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>ad <strong>accertare il fatto di reato</strong>, a verificarne e stabilirne l&#8217;<strong>illiceità penale</strong> ed a confermare che lo stesso è stato commesso dall&#8217;imputato;</li>
<li>a determinare la <strong>misura della pena</strong> compresa tra un massimo ed un minimo in base a quanto previsto dal codice penale per ciascuna fattispecie criminosa;</li>
<li>verifica la sussistenza di circostanze <strong>aggravanti</strong> e <strong>attenuanti</strong> e decide in merito alla loro applicazione;</li>
<li><strong>determina la pena</strong>;</li>
<li>verifica se è possibile procedere con la <strong>sospensione condizionale della pena</strong> ovvero con l&#8217;applicazione di una <strong>sanzione sostitutiva</strong>. Il terzo comma dell&#8217;articolo 533 del codice di procedura penale infatti afferma che <em>&#8220;Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna&#8221;</em>;</li>
<li> se non è possibile procedere come al punto precedente il giudice <strong>irroga la pena</strong>.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Sentenza di condanna e separazione dei procedimenti</h3>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legge 341/2000 ha introdotto il comma 3-bis all&#8217;articolo 533 del codice di procedura penale. Con tale modifica ha previsto la possibilità di separare i procedimenti in sede di condanna. La norma in particolare recita: <em>&#8220;Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all&#8217;articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, <strong>la separazione dei procedimenti</strong> anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un istituto introdotto per i gravi delitti in materia di criminalità organizzata ed applicabile quando si verificano le condizioni previste dalla norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando è disposta la separazione dei procedimenti, ai sensi dell&#8217;articolo 544, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il giudice deve stendere una sentenza per ciascuno dei procedimenti <em>&#8220;accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare&#8221;</em>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Il contenuto della sentenza</h2>
<p style="text-align: justify;">La struttura della sentenza è composta da due parti obbligatoriamente previste all&#8217;articolo 544 del codice di procedura penale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>motivazione</strong>;</li>
<li>il <strong>dispositivo</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il contenuto minimo della sentenza di condanna individuabile nelle precedenti due parti comprende una serie di elementi. Si tratta dei ragionamenti che hanno portato il giudice ad accertare la sussistenza del reato, delle ragioni che qualificano il fatto quale illecito penale, dell&#8217;attribuzione del fatto all&#8217;imputato e della misura della pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 537 del codice di procedura penale, tuttavia, il giudice deve esplicitare nel dispositivo della sentenza se è venuto a conoscenza di<strong> atti o documenti falsi</strong> durante la fase dibattimentale e l&#8217;esito conoscitivo degli stessi. Può inoltre ordinare <em>&#8220;la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell&#8217;atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita&#8221;</em>, salvo vengano pregiudicati diritti di terzi.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Le conseguenze della sentenza di condanna</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza di condanna determina una serie di conseguenze di natura pecuniaria in capo al condannato e in capo ad altri soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 534 del codice di procedura penale il legislatore ha posto a carico del <strong>soggetto civilmente obbligato</strong> al pagamento della pena pecuniaria il pagamento di una somma. Questa corrisponde alla misura della pena inflitta al condannato se questo è insolvibile. In questo caso il giudice è legittimato alla condanna di tale soggetto al pagamento quando c&#8217;è un&#8217;obbligazione civile per multe e ammende inflitte a persona fisica dipendente o giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Le conseguenze che si originano in capo al <strong>condannato</strong> invece sono previste all&#8217;articolo 535 del codice di procedura penale. Si tratta di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>pagare le <strong>spese processuali</strong>;</li>
<li>sostenere le <strong>spese di mantenimento</strong> durante la custodia cautelare.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se il giudice non si esprime nella sentenza in merito alle spese questa dev&#8217;essere rettificata nelle modalità previste all&#8217;articolo 130 del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fra gli effetti che incidono sulla sfera personale dell&#8217;imputato di natura non pecuniaria c&#8217;è la possibilità che questo venga dichiarato <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/indegnita-a-succedere/"><strong>indegno a succedere</strong></a>. Lo stabilisce l&#8217;articolo 537-bis del codice di procedura penale affermando che: <em>&#8220;Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall&#8217;articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l&#8217;indegnità dell&#8217;imputato a succedere&#8221;.</em></p>
<h2 style="text-align: justify;">Sentenza di condanna e questioni civili</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli dal 538 al 543 del codice di procedura penale regolano le questioni civili derivanti dall&#8217;esercizio dell&#8217;<strong>azione civile nel processo penale</strong>. Quest&#8217;ultima infatti può essere esercitata dal soggetto danneggiato dal reato, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">costituitosi parte civile</a>, nell&#8217;ambito del processo penale nei confronti dell&#8217;imputato e del responsabile civile ai sensi dell&#8217;articolo 74 del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora il giudice accolga la domanda, l&#8217;imputato e il responsabile civile sono <strong>obbligati in solido</strong> al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo ci siano i presupposti per compensarle totalmente o parzialmente. Al contrario, se il giudice rigetta la domanda della parte civile, questa deve rimborsare all&#8217;imputato e al responsabile civile le spese sostenute per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione civile, salvo, anche in tal caso, ritenga opportuno compensarle totalmente o parzialmente. A stabilire ciò è l&#8217;articolo 541 del codice di procedura penale che conclude affermando che se vi è colpa grave, il giudice può inoltre condannare la parte civile al risarcimento dei danni causati all&#8217;imputato o al responsabile civile.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il risarcimento del danno</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 538, primo comma, del codice di procedura penale afferma che il giudice si deve pronunciare nella sentenza di condanna circa le <strong>restituzioni</strong> e il <strong>risarcimento del danno</strong> se è stata proposta l&#8217;azione civile. Nel condannare le parti (condannato e responsabile civile) al risarcimento del danno il giudice provvede contestualmente alla sua liquidazione. Il <strong>responsabile civile</strong> è tenuto in solido con il condannato a risarcire il danno se viene accertata la sua responsabilità. Il provvedimento di liquidazione del danno non è provvisoriamente esecutivo: lo è soltanto se la parte civile ne fa richiesta al ricorrere di giustificati motivi ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 540 del codice di procedura penale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La provvisionale e la condanna generica</h3>
<p style="text-align: justify;">Non sempre il giudice penale è in grado di determinare la misura del danno da liquidare. I tempi e le competenze necessarie ad acquisire le prove sufficienti alla corretta quantificazione del danno spesso non trovano sede nel processo penale. In tal caso, ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 539 del codice di procedura penale, il giudice <em>&#8220;pronuncia <strong>condanna generica</strong> e rimette le parti davanti al giudice civile&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se le prove sono state raggiunte in parte il difensore di fiducia della parte civile può chiedere al giudice che venga liquidata una somma, chiamata <strong>provvisionale</strong>, per la parte di prova raggiunta. Tale somma sarà di conseguenza quantificata <em>&#8220;nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova&#8221;</em>. A differenza del provvedimento di liquidazione del danno, la condanna alla provvisionale è immediatamente esecutiva.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La pubblicazione della sentenza di condanna</h2>
<p style="text-align: justify;">Il capo secondo del titolo terzo del codice di procedura penale relativo alla sentenza del giudice si conclude con una norma significativa sulla pubblicazione della sentenza di condanna. Si tratta dell&#8217;articolo 543.</p>
<p style="text-align: justify;">La sua lettura si deve integrare con quella di altre due norme. L&#8217;articolo 186 del codice penale che stabilisce come <em>&#8220;ogni reato <strong>obbliga il colpevole</strong> <strong>alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna</strong>, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato&#8221;</em>. In tal caso, ha affermato la Suprema Corte di Cassazione nel 1998 con la sentenza 7917, <em>&#8220;La pubblicazione della sentenza prevista dall’articolo 186 del codice penale ha natura di <strong>sanzione civile</strong> che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno&#8221;</em>. Nello stesso codice penale, inoltre, la pubblicazione della sentenza, in base all&#8217;articolo 19, si prefigura come pena accessoria all&#8217;accertamento della colpevolezza dell&#8217;imputato. La stessa poco fa citata Corte infatti proseguiva affermando <em>&#8220;&#8230;diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall’articolo 19 del codice penale che ha la natura di <strong>pena accessoria</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 543 del codice di procedura penale infatti prescrive l&#8217;obbligo di pubblicare la sentenza a spese del condannato ed eventualmente anche del responsabile civile su richiesta della parte civile. Se la pubblicazione inoltre non avviene tempestivamente la parte civile può provvedervi autonomamente e rivalersi delle spese sul soggetto obbligato alla pubblicazione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">La condanna &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assoluzione &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 06:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=14114</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;assoluzione &#8211; indice: Premessa Cos&#8217;&#232;&#160; Le formule assolutorie L&#8217;impugnazione in appello Altri casi di assoluzione&#160; Gli effetti&#160; Una volta conclusosi il dibattimento o l&#8217;eventuale rito alternativo, nel processo penale si passa alla fase in cui il giudice delibera una decisione. Il codice di procedura penale disciplina tale fase sia dal punto di vista procedimentale che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/">L&#8217;assoluzione &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;assoluzione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#premessa"><strong>Premessa</strong></a></li>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è </strong></a></li>
<li><a href="#formule-assolutorie"><strong>Le formule assolutorie</strong></a></li>
<li><a href="#impugnazione"><strong>L&#8217;impugnazione in appello</strong></a></li>
<li><strong><a href="#altri-casi-assoluzione">Altri casi di assoluzione</a> </strong></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Gli effetti </strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Una volta conclusosi il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a> o l&#8217;eventuale rito alternativo, nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale</a> si passa alla fase in cui il giudice delibera una decisione. Il codice di procedura penale disciplina tale fase sia dal punto di vista procedimentale che strutturale e lo fa ponendo dei limiti alle modalità di formazione e manifestazione del libero convincimento del giudice. Il procedimento di deliberazione inizia con il raccoglimento dell&#8217;organo giudicante in camera di consiglio e termina con il deposito della sentenza nella cancelleria del tribunale. Tale sentenza può essere di proscioglimento o di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">condanna</a>. Nel primo caso può assumere due diverse formule: la sentenza di non doversi procedere o la <strong>sentenza di assoluzione</strong>. Quest&#8217;ultima, oggetto dell&#8217;approfondimento, è regolata dall&#8217;articolo 530 del codice penale che ne prevede formule diverse a seconda della causa che ha portato il giudice a prosciogliere l&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 530, primo comma, del codice penale infatti afferma che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Se il fatto non sussiste, se l&#8217;imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un&#8217;altra ragione, il giudice pronuncia <strong>sentenza di assoluzione</strong> indicandone la causa nel dispositivo&#8221;.</em></p>
<h2 id="premessa" style="text-align: justify;">Premessa: proscioglimento e assoluzione</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di iniziare l&#8217;approfondimento sulla sentenza di assoluzione è opportuno spendere qualche parole sul <strong>proscioglimento</strong> essendo l&#8217;assoluzione, come già accennato nell&#8217;introduzione, una formula ad esso connessa. In ogni caso si tratta di due concetti distinti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il proscioglimento si configura come il <strong>contenuto della decisione</strong> che assume il giudice quando ritiene l&#8217;imputato non colpevole. Il proscioglimento dipende da due diverse ipotesi. Può essere nel <strong>merito</strong> e far discendere una<strong> sentenza di assoluzione</strong>. Oppure può dipendere dall&#8217;<strong>improcedibilità</strong> o dall&#8217;<strong>estinzione del reato</strong> e portare ad una <strong>sentenza di non doversi procedere</strong>.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;assoluzione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudice prescrive l&#8217;assoluzione quando, dopo essere entrato nel merito delle questioni processuali ovvero dopo essersi accertato della sussistenza o meno del reato, <strong>ritiene che l&#8217;imputato non possa essere condannato</strong>. Nel valutare la sussistenza o meno del reato il giudice verificherà se, dalle prove risultanti dal dibattimento, il fatto storico corrisponde a quello previsto e sanzionato dalla norma penale incriminatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni per cui il giudice può ritenere che l&#8217;imputato non possa essere condannato sono diverse. L&#8217;articolo 530 c.p. prevede le &#8220;<strong>formule assolutorie</strong>&#8221; e le elenca tassativamente. Il giudice, quando emette sentenza di assoluzione, deve indicare nel dispositivo della sentenza quale formula assolutoria adotta.</p>
<h2 id="formule-assolutorie" style="text-align: justify;">Le formule assolutorie</h2>
<p style="text-align: justify;">Le formule assolutorie che il giudice può adottare nella sentenza di assoluzione sono le seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il fatto non sussiste;</li>
<li>l&#8217;imputato non ha commesso il fatto;</li>
<li>il fatto non costituisce reato;</li>
<li>non è previsto dalla legge come reato;</li>
<li>è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un&#8217;altra ragione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali formule sono state appositamente elencate dal legislatore secondo un <strong>ordine logico</strong>: dalla più favorevole per l&#8217;imputato a quella meno favorevole. Se più di una concorre nella sentenza il giudice dovrà scegliere di applicare quella più liberatoria.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;assoluzione perché il fatto non sussiste</h3>
<p style="text-align: justify;">La prima formula di assoluzione dev&#8217;essere adottata dal giudice quando <strong>manca l&#8217;elemento oggettivo</strong> del reato. Il giudice infatti svolge un giudizio di comparazione tra quanto risulta dal processo mediante le prove e i requisiti oggettivi richiesti dalla norma incriminatrice per la sussistenza del reato. Valuta ovvero l&#8217;evento, la condotta e il nesso di causalità che, se non risultano o non corrispondono a quelli della norma incriminatrice, significa che il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa è la formula <strong>più favorevole</strong> per l&#8217;imputato che si utilizza, ad esempio, quando un soggetto è accusato di omicidio ma dall&#8217;istruzione dibattimentale risulta che la morte della vittima è derivata da altri motivi.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;imputato non ha commesso il fatto</h3>
<p style="text-align: justify;">Si utilizza la formula dell'&#8221;imputato non ha commesso il fatto&#8221; quando il reato sussiste sia sotto il profilo dell&#8217;elemento oggettivo che soggettivo ma <strong>chi l&#8217;ha commesso non coincide con l&#8217;imputato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Riprendendo l&#8217;esempio del paragrafo precedente, il giudice assolve l&#8217;imputato per non aver commesso il fatto se l&#8217;omicidio si è verificato ma è stato commesso da persona diversa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il fatto non costituisce reato</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assoluzione dell&#8217;imputato avviene con la formula se &#8220;il fatto non costituisce reato&#8221; nelle seguenti ipotesi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>sussistono tutti i presupposti oggettivi ma <strong>manca l&#8217;elemento soggettivo</strong> (dolo, colpa, preterintenzione);</li>
<li><strong>manca uno degli elementi oggettivi</strong> che integrano la condotta ai sensi della norma incriminatrice come ad esempio la qualifica ricoperta dall&#8217;agente richiesta dalla norma affinché si integri reato;</li>
<li>quando il reato sussiste ma ci sono delle <strong>cause di giustificazione</strong>. Si tratta cioè di ipotesi in cui l&#8217;imputato ha agito commettendo reato ma per una ragione che giustifica la sua azione ed elimina l&#8217;antigiuridicità rendendo il fatto lecito ai sensi del diritto penale, civile e amministrativo. A titolo esemplificativo si cita l&#8217;azione per legittima difesa.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;assoluzione perché il fatto non è previsto dalle legge come reato</h3>
<p style="text-align: justify;">Quando il reato è stato commesso ed il fatto è illecito sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ma<strong> non è previsto in nessuna norma incriminatrice</strong> il giudice assolve l&#8217;imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale circostanza si verifica di solito quando il legislatore è intervenuto abrogando una norma della legge penale che prevedeva un reato, quando una norma viene dichiarata costituzionalmente illegittima o una fattispecie viene depenalizzata ad opera di leggi speciali oppure per errore del pubblico ministero.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un&#8217;altra ragione</h3>
<p style="text-align: justify;">Si tratta dell&#8217;ipotesi in cui il giudice accerta l&#8217;esistenza del reato e dunque la commissione del fatto illecito nonché la sua addebitabilità all&#8217;imputato. Quest&#8217;ultimo tuttavia presenta delle caratteristiche che non lo rendono punibile o imputabile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputato <strong>non è imputabile</strong> quando è incapace di intendere e di volere perché:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>non ha raggiunto i 14 anni di età;</li>
<li> è infermo di mente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non è punibile</strong> invece quando per il reato commesso è prevista una causa di non punibilità  oppure quando sopraggiunge un evento che esclude la condizione obbiettiva di punibilità di cui all&#8217;art. 44 c.p. Tra le cause di non punibilità si citano, ad esempio, quelle che riguardano la posizione personale dell&#8217;agente o i suoi rapporti con la vittima quando commette il reato oppure un comportamento dallo stesso tenuto successivamente alla commissione del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">La terza ipotesi che rientra in tale formula assolutoria è il regime dell&#8217;<strong>immunità penale</strong> di cui godono alcuni soggetti.</p>
<h2 id="impugnazione">L&#8217;impugnazione della sentenza di assoluzione in appello</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste <strong>non è appellabile dall&#8217;imputato ma è appellabile dal pubblico ministero</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 593, secondo comma del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come per la precedente formula,<strong> l&#8217;imputato non può appellare la sentenza che lo assolve per non aver commesso il fatto</strong>. Può proporre tuttavia appello il pubblico ministero come stabilisce l&#8217;art. 593 c.p.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 576, primo comma, del codice di procedura penale, la parte civile <em>&#8220;può proporre impugnazione &#8230; <strong>ai soli effetti della responsabilità civile</strong>, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio&#8221;</em>.</p>
<h2 id="altri-casi-assoluzione" style="text-align: justify;">Gli altri in casi in cui il giudice prescrive l&#8217;assoluzione</h2>
<p style="text-align: justify;">I commi 2 e 3 dell&#8217;art. 530 c.p.p. contemplano le ipotesi in cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>c&#8217;è <strong>incertezza sulla sussistenza del fatto</strong> perché la prova &#8220;manca, è insufficiente o contraddittoria&#8221; (comma 2);</li>
<li>è dubbia la presenza di una<strong> causa di giustificazione </strong>o di una<strong> causa di non punibilità</strong> dell&#8217;imputato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La mancanza e l&#8217;insufficienza di prove sono messe sullo stesso piano dal momento che sarà il giudice a distinguerle a seconda della valutazione della gravità della lacuna probatoria. La contraddittorietà invece contempla l&#8217;esistenza di prove a favore e a sfavore dell&#8217;imputato di pari valore tal che l&#8217;organo giudicante non riesce a formulare un giudizio in un senso o nell&#8217;altro. In entrambi questi casi tuttavia il giudice prescrive l&#8217;assoluzione in quanto prevale la <strong>presunzione di non colpevolezza</strong> di cui all&#8217;art. 27, secondo comma, della Costituzione se non si riesce a dimostrare il contrario in giudizio. Dalle lettura combinata degli articoli 530, secondo e terzo comma, e 533, primo comma, c.p.p. si deduce che l&#8217;imputato può essere condannato solo quando non vi è alcun &#8220;ragionevole dubbio&#8221; sulla sua colpevolezza, cosa che invece resta incerta in caso di insufficienza o contraddittorietà delle prove.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo l&#8217;imputato ha diritto ad essere assolto qualora sia in grado di far sorgere il dubbio sull&#8217;esistenza di una causa di giustificazione o di non punibilità anche se non certa.</p>
<p style="text-align: justify;">In tutti questi casi comunque il giudice deve indicare la formula assolutoria <em>ex</em> comma 1 dell&#8217;art. 530 c.p.p.</p>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Effetti dell&#8217;assoluzione: risarcimento del danno e spese giudiziali</h2>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza che prescrive l&#8217;assoluzione, l&#8217;imputato è liberato di ogni peso di natura cautelare. Ai sensi dell&#8217;art. 532 c.p.p. infatti <em>&#8220;Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la <strong>liberazione dell&#8217;imputato</strong> in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se è fatta richiesta al giudice, con la sentenza che assolve l&#8217;imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 542 c.p.p.,<em> &#8220;il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla <strong>rifusione delle spese processuali</strong> sostenute dall&#8217;imputato e dal responsabile civile per effetto dell&#8217;azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al <strong>risarcimento dei danni</strong> causati all&#8217;imputato o al responsabile civile&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;assoluzione viene prescritta per un <strong>reato procedibile a <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">querela</a></strong> nelle forme di assoluzione piena, ovvero le prime due previste dall&#8217;art. 530 c.p.p., il giudice condanna il querelante a:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>pagare le spese del procedimento anticipate dallo stato;</li>
<li>rimborsare le spese processuali all&#8217;imputato;</li>
<li>risarcire il danno all&#8217;imputato e al responsabile civile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 530, comma 4, infine stabilisce che la sentenza di assoluzione comporta l&#8217;applicazione delle <strong>misure di sicurezza</strong> nei casi previsti dalla legge.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/">L&#8217;assoluzione &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il dibattimento &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 18:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il dibattimento &#8211; indice: Gli atti preliminari La costituzione delle parti Le questioni preliminari I caratteri L&#8217;apertura L&#8217;esame dei testimoni L&#8217;esame delle parti Le letture La modifica dell&#8217;imputazione La discussione finale La sentenza Il dibattimento &#232; la fase centrale e pi&#249; importante del processo penale. Durante il suo svolgimento si giunge alla formazione delle prove [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il dibattimento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="#atti-preliminari"><strong>Gli atti preliminari</strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="#costituzione-parti"><strong>La costituzione delle parti</strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="#questioni-preliminari"><strong>Le questioni preliminari</strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="#caratteri"><b>I caratteri</b></a></li>
<li><strong><a href="#apertura">L&#8217;apertura</a></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="#esame-testimoni"><strong>L&#8217;esame dei testimoni</strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="#esame-parti"><strong>L&#8217;esame delle parti</strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="#letture"><strong>Le letture</strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="#modifica-imputazione"><strong>La modifica dell&#8217;imputazione</strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="#discussione-finale"><strong>La discussione finale</strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="#sentenza"><strong>La sentenza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il dibattimento è la fase centrale e più importante del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale</a>. Durante il suo svolgimento si giunge alla <strong>formazione delle prove</strong> con il confronto in contraddittorio dei vari soggetti processuali. Si tratta di una fase di gran rilievo in quanto le parti del processo possono intervenire a tutela dei propri diritti e delle proprie posizioni in applicazione del principio del contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice di procedura penale vi dedica i primi due titoli del libro settimo che è suddiviso in tre fasi: gli atti preliminari al dibattimento, con i quali si dà seguito ad un&#8217;udienza anche chiamata udienza &#8220;filtro&#8221;, il dibattimento vero e proprio e gli atti successivi allo stesso che danno luogo all&#8217;esito del processo con la sentenza. L&#8217;imputato può decidere di rinunciare a tale fase processuale se, durante <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/">l&#8217;udienza preliminare</a> o al termine delle indagini, sceglie di attivare un rito alternativo come il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-abbreviato/">giudizio abbreviato</a> oppure chiedendo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">l&#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti</a>. Può anche non aver luogo il dibattimento laddove la definizione del giudizio avvenga in fase delle indagini per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto</a>.</p>
<h2 id="atti-preliminari" style="text-align: justify;">Le attività preliminari al dibattimento: gli atti preliminari</h2>
<p style="text-align: justify;">Il dibattimento si colloca, nel processo penale, dopo l&#8217;udienza preliminare terminata con il decreto del G.U.P. che ha disposto il giudizio oppure, se non è prevista l&#8217;udienza preliminare, dopo la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avviso-conclusione-indagini/">conclusione delle indagini preliminari</a> con la citazione diretta a giudizio. Il susseguirsi di questi eventi conduce al vero e proprio processo penale che fino al rinvio a giudizio deve invece definirsi soltanto &#8220;procedimento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come accennato nell&#8217;introduzione, il dibattimento in senso stretto è preceduto da una serie di <strong>atti preliminari</strong> in cui si svolgono determinate attività funzionali alla formazione delle prove che avverrà in seguito.  Alcune di queste sono necessarie altre eventuali.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, tale fase ha inizio quando il Presidente del Tribunale o della Corte d&#8217;Assise riceve il decreto che dispone il giudizio unitamente, ai sensi dell&#8217;articolo 432 c.p.p., al <strong>fascicolo per il dibattimento</strong> il cui contenuto è reso nel dettaglio dalla norma precedente. Tale decreto fissa la data dell&#8217;udienza in cui si terrà il dibattimento che può essere modificata dal giudice competente, anticipandola o posticipandola.</p>
<p style="text-align: justify;">In entrambi i casi, ai sensi dell&#8217;articolo 465 del codice di procedura penale, il giudice deve comunicare il differimento o l&#8217;anticipazione dell&#8217;udienza al pubblico ministero, e notificarlo altresì alle altre parti del processo. Se ha deciso per l&#8217;anticipo dell&#8217;udienza la comunicazione e la notifica devono avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per la stessa. Nelle more del termine per comparire in udienza le parti private possono prendere visione ed estrarre copia del fascicolo dibattimentale nonché accedere ad eventuali cose sequestrate.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Attività necessarie ed eventuali negli atti preliminari</h3>
<p style="text-align: justify;">Si accennava ad alcune attività preliminari necessarie ed altre eventuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fra le prime c&#8217;è l&#8217;onere per le parti di indicare chi desiderano far intervenire durante la fase in cui il pubblico ministero espone al giudice i fatti che si vogliono provare nonché su quali circostanze deve vertere l&#8217;esame. Le parti quindi devono formulare una <strong>lista dei testimoni, consulenti tecnici e periti nonché di altri soggetti che sono imputati in un processo connesso</strong> di cui si chiede  l&#8217;esame durante il dibattimento. Tale lista dev&#8217;essere depositata presso la cancelleria del tribunale almeno 7 giorni prima dell&#8217;udienza dibattimentale ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 468 c.p.p. Quest&#8217;onere è importante per due motivi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>consente di svelare anticipatamente i mezzi di prova che saranno assunti in dibattimento. Le altre parti del processo infatti possono consultare le liste depositate presso la cancellerie e dunque venire preventivamente a conoscenza delle prove di cui l&#8217;altra parte chiede l&#8217;ammissione nella fase introduttiva del dibattimento;</li>
<li>consente di esercitare il diritto <strong>all&#8217;ammissione alla prova contraria</strong> enunciato dal comma 4- bis dell&#8217;articolo 468 c.p.p.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici può essere accompagnata da una <strong>richiesta di autorizzazione</strong> al Presidente dell&#8217;organo giudicante di citazione di tali soggetti per assicurarsi la loro presenza durante il dibattimento. Tale autorizzazione è eventuale ben potendo quest&#8217;ultimi essere presentati direttamente al dibattimento ai sensi del terzo comma dell&#8217;articolo 468 c.p.p.</p>
<p style="text-align: justify;">È inoltre eventuale la richiesta al Presidente di <strong>assunzione di prove urgenti</strong> quando è possibile fare ricorso all&#8217;istituto dell&#8217;incidente probatorio (art. 477 c.p.p.) nonché l&#8217;emissione di una sentenza di proscioglimento prima del dibattimento quando l&#8217;azione penale non dev&#8217;essere proseguita o non doveva essere iniziata oppure il reato si è estinto (art. 469 c.p.p.).</p>
<h2 id="costituzione-parti" style="text-align: justify;">La costituzione delle parti</h2>
<p style="text-align: justify;">Fra le operazioni preliminari all&#8217;inizio del dibattimento inoltre è compreso il controllo da parte del Presidente del Tribunale o della Corte d&#8217;assise della <strong>regolare costituzione delle parti</strong>.  Questa è disciplinata dall&#8217;articolo 484 c.p.p. ed è l&#8217;ultima occasione per l&#8217;imputato di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">costituirsi parte civile</a> nel processo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputato, tuttavia, può risultare <strong>assente</strong> e il giudice allora deve valutare il motivo dell&#8217;assenza. Il processo infatti può anche continuare in sua assenza con la partecipazione del suo difensore ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 420-bis c.p.p. È fatto salvo il caso di cui all&#8217;articolo 420-ter c.p.p. in cui l&#8217;imputato è assente perché legittimamente impedito. In questo caso il giudice rinvia l&#8217;udienza ed ordina il rinnovo della notifica all&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;imputato assente compare prima che venga emessa l&#8217;ordinanza che dichiara la prosecuzione del processo in sua assenza questa viene revocata e l&#8217;udienza può essere rinviata dal giudice se l&#8217;imputato dimostra che non era venuto a conoscenza della celebrazione del processo o che aveva un legittimo impedimento a presentarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">In tutti i casi di assenza dell&#8217;imputato diversi da quelli previsti dagli articoli 420-bis e 420- ter c.p.p. il giudice dapprima rinvia l&#8217;udienza e rinnova la notificazione all&#8217;imputato, dopodiché, in caso di irreperibilità di quest&#8217;ultimo, <strong>sospende il processo</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 420-quater.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la presenza dell&#8217;imputato è necessaria all&#8217;acquisizione di prove la sua presenza all&#8217;udienza viene disposta coattivamente ai sensi dell&#8217;articolo 490 c.p.p.</p>
<h2 id="questioni-preliminari" style="text-align: justify;">Le questioni preliminari</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 491 c.p.p, stabilisce che dopo la verifica da parte del giudice della regolare costituzione delle parti queste devono sollevare subito, pena la preclusione, alcune <strong>questioni preliminari</strong>. Queste concernono le seguenti materie elencate tassativamente dalla norma:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la competenza del giudice per territorio e per connessione;</li>
<li>le nullità di alcuni atti processuali;</li>
<li>la costituzione di parte civile;</li>
<li>la citazione o l&#8217;intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;</li>
<li>l&#8217;intervento di enti e associazioni posti a tutela degli interessi lesi dal reato;</li>
<li>il contenuto del fascicolo del dibattimento;</li>
<li>la riunione o la separazione dei giudizi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tale questioni vengono discusse dal Pubblico Ministero unitamente ai difensori di ciascuna parte privata e decise immediatamente dal giudice con ordinanza.</p>
<h2 id="caratteri" style="text-align: justify;">Caratteri dell&#8217;udienza dibattimentale</h2>
<p style="text-align: justify;">Tutte le attività fin&#8217;ora elencate vengono svolte nell&#8217;ambito di un&#8217;udienza preliminare anche detta <strong>udienza &#8220;filtro&#8221;</strong>. Tale udienza, come tutte quelle inerenti il dibattimento, è condotta dal Presidente del Tribunale o della Corte d&#8217;Assise o in sua assenza dal Pubblico Ministero. Questi, se necessario, possono anche avvalersi della forza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;udienza dibattimentale, successiva a quella filtro, presenta le seguenti caratteristiche:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>è <strong>pubblica a pena di nullità</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 471 c.p.p. Può pertanto assistervi chiunque ad eccezione di minori, persone sottoposte a misure di sicurezza o in evidente stato di alterazione psico-fisica, salvo si tratti di testimoni. In tale ultimo caso questi soggetti vengono fatti partecipare per il tempo necessario al solo intervento e subito allontanati.</li>
<li>Il sistema di pubblicità del dibattimento può essere inoltre limitato dallo <strong>svolgimento a porte chiuse</strong> disposto dal giudice su richiesta dell&#8217;autorità competente o dell&#8217;imputato quanto lo svolgimento a porte aperte può essere nocivo del buon costume, diffondere notizie da mantenere segrete, nuocere al pubblico igiene ovvero turbare le regolari attività o salvaguardare la sicurezza di testimoni e imputati;</li>
<li>si impernia intorno al <strong>principio del contraddittorio</strong>, ovvero garantisce la partecipazione al processo di ciascuna delle parti e consente alle stesse di difendersi;</li>
<li>l&#8217;imputato, anche se detenuto, vi partecipa da uomo libero dunque privo di costrizioni fisiche ai sensi dell&#8217;articolo 474 c.p.p.;</li>
<li>segue il <strong>principio della concentrazione del processo</strong> ovvero, come dispone l&#8217;articolo 477 c.p.p. il dibattimento può aver bisogno di essere esperito in più udienze. Se pertanto non si esaurisce in una sola viene proseguito nel giorno seguente non festivo;</li>
<li>i dettagli dell&#8217;udienza relativi alle parti presenti, al luogo e alla data di svolgimento nonché alle attività svolte e ai provvedimenti presi dal P.M., dai difensori e dal giudice vengono cristallizzati in un <strong>verbale</strong> redatto ai sensi degli articoli 480 e 481 c.p.p. Questo diviene parte del fascicolo per il dibattimento.</li>
</ul>
<h2 id="apertura">Quando si apre il dibattimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Dopo l&#8217;esecuzione degli atti preliminari, la regolare costituzione delle parti e l&#8217;esame delle questioni preliminari <strong>si apre il dibattimento</strong> con la dichiarazione del Presidente del collegio o del giudice ai sensi dell&#8217;articolo 492, primo comma, c.p.p.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo il giudice ordina la <strong>lettura dell&#8217;imputazione</strong> al suo assistente, momento dall&#8217;inizio del quale è preclusa la possibilità di introdurre le questioni preliminari di cui sopra.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo si procede con la <strong>materia istruttoria</strong> la cui trattazione può essere suddivisa in 4 fasi successive.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La richiesta di ammissione delle prove e l&#8217;indicazione dei fatti da provare</h3>
<p style="text-align: justify;">La prima fase consiste nella <strong>richiesta</strong> da parte del Pubblico Ministero, dei difensori delle parti e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell&#8217;imputato dell&#8217;<strong>ammissione delle prove e l&#8217;indicazione dei fatti che intendono provare</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 493 c.p.p. All&#8217;esito di tale esposizione, l&#8217;imputato viene informato dal giudice della facoltà di rendere in ogni momento del dibattimento dichiarazioni spontanee purché rientrino nell&#8217;oggetto dell&#8217;imputazione ai sensi dell&#8217;articolo 494 c.p.p.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;ammissione delle prove</h3>
<p style="text-align: justify;">La seconda fase coincide con l&#8217;<strong>ammissione delle prove</strong> da parte del giudice ai sensi dell&#8217;articolo 495 c.p.p. Questo provvede con ordinanza motivata che viene letta all&#8217;udienza e resa pubblica e allegata al verbale. È ammessa inoltre la prova contraria dell&#8217;imputato e del Pubblico Ministero la cui richiesta dev&#8217;essere fatta entro la fase della richiesta delle prove. Prima di procedere con l&#8217;ordinanza, se vi sono delle prove documentali da ammettere, il giudice deve concedere alle parti di esaminarle ed eventualmente formulare delle eccezioni. Ciascun documento ammesso entra a far parte del fascicolo dibattimentale. L&#8217;ordinanza è in ogni caso modificabile se vengono sollevate eccezioni nella fase successiva.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;assunzione delle prove</h3>
<p style="text-align: justify;">La terza fase corrisponde all&#8217;<strong>assunzione delle prove</strong> che dà inizio alla fase dell&#8217;istruzione dibattimentale. Le prove vengono assunte secondo l&#8217;ordine previsto dall&#8217;articolo 496 c.p.p. ovvero prima quelle richieste dal p.m. e poi quelle richieste dalle parti ovvero con un ordine diverso su richiesta. Terminata l&#8217;assunzione delle prove, se il giudice lo ritiene necessario può disporre d&#8217;ufficio l&#8217;assunzione di altri mezzi di prova, anche relativamente agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell&#8217;articolo 507 c.p.p. In tal caso il giudice può sospendere il dibattimento e fissare una nuova udienza facendo passare il tempo necessario all&#8217;acquisizione delle nuove prove. La fase di assunzione delle prove viene riportata in un verbale ai sensi dell&#8217;articolo 510 c.p.p.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La discussione finale</h3>
<p style="text-align: justify;">La discussione finale, disciplinata all&#8217;articolo 523 c.p.p., in cui traggono le proprie <strong>conclusioni</strong> il pubblico ministero e i difensori delle part. Tali valutazioni contribuiscono alla decisione finale del giudice.</p>
<h2 id="esame-testimoni" style="text-align: justify;">L&#8217;esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici</h2>
<p style="text-align: justify;">Se fra le prove da assumere c&#8217;è l&#8217;esame di testimoni, in base al principio dell&#8217;ordine di assunzione delle prove, questi andranno esaminati l&#8217;uno di seguito all&#8217;altro nell&#8217;ordine richiesto dalle parti che li ha indicati ai sensi dell&#8217;articolo 497 c.p.p. L&#8217;esame avviene in modo <strong>incrociato</strong> e si sviluppa in tre fasi ovvero l&#8217;<strong>esame diretto</strong>, il <strong>controesame</strong> e il <strong>riesame</strong>. La legge prevede regole specifiche sia per la proposizione delle domande che per le risposte rispettivamente  agli articoli 499 e 198, 200, 201 e 202 c.p.p. I soggetti che effettuano le domande sono il Pubblico Ministero, il difensore che ha chiesto l&#8217;esame del testimone nonché anche le parti che non hanno richiesto l&#8217;esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice di procedura penale detta delle <strong>specifiche regole</strong> di esame dei testimoni in particolare per quanto riguarda le domande e le risposte. Le stesse regole, ai sensi dell&#8217;articolo 501 c.p.p., si applicano per quanto possibile ai periti e ai consulenti tecnici.</p>
<h3>Le regole sulle domande e sulle risposte</h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 499 c.p.p. <strong>sono ammesse</strong> le domande su fatti specifici mentre <strong>sono vietate</strong> quelle che minano la sincerità del testimone nel dare le risposte o quelle che ledono il rispetto della persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testimone invece nel dare le <strong>risposte</strong> deve seguire quanto determinato dagli articoli 198 e seguenti del codice di procedura penale e in particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (art. 198 c.p.p.) né su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione (art. 200 c.p.p.);</li>
<li>può astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del suo ufficio che devono rimanere segrete (art. 201 c.p.p.) o  su fatti coperti dal segreto di Stato (art. 202 c.p.p.).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tutte queste figure possono essere esaminate anche <strong>presso il proprio domicilio</strong> se per un legittimo impedimento non possono comparire all&#8217;udienza. A stabilirlo è l&#8217;articolo 502 c.p.p.</p>
<h2 id="esame-parti" style="text-align: justify;">L&#8217;esame delle parti private</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 503 c.p.p. regola l&#8217;<strong>esame delle <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/">parti</a></strong> che avviene nel seguente ordine:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>parte civile;</li>
<li>responsabile civile;</li>
<li>persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;</li>
<li>imputato.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Le modalità di svolgimento dell&#8217;esame sono le stesse di quelle previste per i testimoni. Si tratta di un mezzo di prova eventuale in quanto le parti hanno facoltà di sottrarsi all&#8217;esame stesso. Ai sensi dell&#8217;articolo 208 c.p.p. infatti<em> &#8220;Nel dibattimento, l&#8217;imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria <strong>sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Se a sottrarsi all&#8217;esame è l&#8217;imputato che ha già reso dichiarazioni al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria il giudice dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nell&#8217;udienza preliminare ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 513 c.p.p.</p>
<h2 id="letture" style="text-align: justify;">La funzione delle letture degli atti del fascicolo per il dibattimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Allo scopo di utilizzare le dichiarazione rese prima del dibattimento, contenute in parte nel fascicolo funzionale allo stesso e in parte in quello del P.M., nel codice di procedura penale si succedono una serie di articoli che regolano l&#8217;avvenimento di alcune <strong>letture durante l&#8217;udienza dibattimentale</strong>. Si tratta degli articoli dal 511 al 514.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 511 stabilisce che <em>&#8220;Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento&#8221;</em>. Fra questi atti le norme indicano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i <strong>verbali di dichiarazioni</strong>, anche quelli di prove di altri procedimenti ai sensi dell&#8217;articolo 511-bis, possono essere letti solo dopo che la persona che le ha rilasciate è stata esaminata, salvo l&#8217;esame non si sia tenuto;</li>
<li>la <strong>relazione del perito</strong> deve essere letta dopo l&#8217;avvenuto esame dello stesso;</li>
<li>i <strong>verbali delle dichiarazioni orali di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">querela</a> o di istanza</strong>. La loro lettura avviene solo per accertare che vi siano le condizioni affinché il p.m. abbia proceduto all&#8217;azione penale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali atti per poter essere utilizzati dal giudice nella decisione devono essere letti ai sensi del quinto comma dell&#8217;articolo 511.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli atti contenuti nel <strong>fascicolo del P.M</strong>., in base al principio del contraddittorio, non sono utilizzabili ad eccezione dell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 512. Questo ammette la lettura, e dunque l&#8217;utilizzo, di quegli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal Pubblico Ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell&#8217;udienza preliminare che non sono più ripetibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 513 c.p.p. possono essere letti e dunque assunti come prova i verbali delle dichiarazioni rese dall&#8217;imputato al P.M. o alla polizia giudiziaria o al giudice nel corso delle indagini o dell&#8217;udienza preliminare anche se è assente all&#8217;udienza o non ha voluto sottoporsi all&#8217;esame.</p>
<h2 id="modifica-imputazione" style="text-align: justify;">Può essere modificata l&#8217;imputazione nel corso del dibattimento?</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 516 c.p.p. attribuisce al Pubblico Ministero la possibilità di <strong>modificare l&#8217;imputazione</strong> se nel corso dell&#8217;istruzione dibattimentale emergono dei <strong>fatti nuovi</strong> rispetto a quelli descritti nel decreto dispositivo del giudizio che egli contesta.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>contestazione</strong> può avvenire ai sensi dell&#8217;articolo 518 c.p.p. se il nuovo fatto è procedibile d&#8217;ufficio nelle forme ordinarie oppure nella stessa udienza dibattimentale se ciò non inficia la celerità del procedimento. Il P.M. può eseguire la contestazione anche se l&#8217;imputato è assente purché inserisca la contestazione nel verbale del dibattimento e lo notifichi all&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputato al quale vengono contestati i nuovi fatti ha diritto a difendersi.  Il Presidente dell&#8217;organo giudicante o il giudice lo informa che ha un termine per farlo. Può inoltre chiedere al giudice che sospenda il dibattimento per almeno 20 giorni ma non più di 40 e chiedere l&#8217;ammissione di nuove prove ai sensi dell&#8217;articolo 519 c.p.p.</p>
<p style="text-align: justify;">La modifica dell&#8217;imputazione può portare il giudice a dare nella sentenza di decisione una <strong>definizione giuridica del fatto diversa</strong> a due condizioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il reato non ecceda la sua competenza;</li>
<li>non risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se, tuttavia, il giudice accerta che il P.M. ha effettuato una contestazione che non rientra nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 c.p.p. oppure che il fatto storico non coincide con la descrizione fatta nel decreto che dispone il giudizio o nella contestazione rimette gli atti al pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;inosservanza da parte del giudice di tali disposizioni comporta la <strong>nullità della sentenza</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 522 c.p.p. Secondo la dottrina si tratta di nullità intermedia. La norma afferma infatti che la sentenza è nulla soltanto <em>&#8220;nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante&#8221;.</em></p>
<h2 id="discussione-finale" style="text-align: justify;">La discussione finale e il termine del dibattimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il dibattimento si conclude con una discussione finale in cui il P.M. e i difensori delle parti private illustrano le proprie <strong>conclusioni</strong>. Tale discussione si avvia al termine dell&#8217;espletamento della fase istruttoria fin&#8217;ora descritta ed è diretta dal Presidente dell&#8217;organo giudicante. L&#8217;ordine di presentazione delle conclusioni è, per importanza, il seguente:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>pubblico ministero;</li>
<li>difensore della parte civile;</li>
<li>quello del responsabile civile;</li>
<li>difensore della persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria;</li>
<li>e infine il difensore dell&#8217;imputato.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tali conclusioni sono presentate <strong>oralmente</strong> tranne quelle della parte civile per cui il secondo comma dell&#8217;articolo 523 c.p.p. prevede la forma scritta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Pubblico Ministero e i difensori delle parti private possono replicare. La <strong>replica</strong> è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. La discussione infatti non può essere interrotta, come afferma il sesto comma della norma, se non in caso di assoluta necessità.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultima parola in tale discussione comunque spetta all&#8217;imputato e al suo difensore se lo richiedono.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dibattimento si chiude al termine della discussione con la <strong>dichiarazione di chiusura</strong> da parte del Presidente ai sensi dell&#8217;articolo 524 c.p.p.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">La fase successiva al dibattimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Esaurito lo svolgimento del dibattimento si ha l&#8217;esito del processo penale con la <strong>sentenza</strong> del giudice. Il codice di procedura penale regola questa fase nel titolo terzo del libro settimo che suddivide la disciplina secondo il procedimento di <strong>deliberazione</strong> del giudice e le <strong>caratteristiche strutturali</strong> che deve avere la sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La deliberazione avviene immediatamente dopo la chiusura del dibattimento e la decisione può avere ad oggetto una <strong>sentenza di proscioglimento o di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">condanna</a></strong>.  La sentenza, corrispondendo alla decisione del giudice, per essere valida deve avere determinati requisiti formali e sostanziali. Conclusa la deliberazione il presidente redige il <strong>dispositivo</strong> della sentenza e lo sottoscrive.  La sentenza successivamente viene resa <strong>pubblica</strong> in udienza mediante la lettura del dispositivo.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">Il dibattimento &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>L&#8217;oblazione nel diritto penale &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/oblazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 19:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=12944</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;oblazione &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Come funziona Chi pu&#242; richiederla Il rigetto della domanda Nell&#8217;ambito del processo penale, in sede di udienza preliminare o di prima udienza dibattimentale, l&#8217;imputato ha diritto di scegliere che il proprio giudizio venga definito con un rito alternativo. Fra quelli che il diritto processuale penale mette a disposizione c&#8217;&#232; l&#8217;oblazione. &#200; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/oblazione/">L&#8217;oblazione nel diritto penale &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;oblazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#chi"><strong>Chi può richiederla</strong></a></li>
<li><a href="#rigetto"><strong>Il rigetto della domanda</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale</a>, in sede di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/">udienza preliminare</a> o di prima udienza dibattimentale, l&#8217;imputato ha diritto di scegliere che il proprio giudizio venga definito con un rito alternativo. Fra quelli che il diritto processuale penale mette a disposizione c&#8217;è l&#8217;<strong>oblazione</strong>. È un rito applicabile soltanto quando la condanna penale riguarda una <strong>contravvenzione</strong>, cioè uno dei reati meno gravi per i quali il codice penale prevede la pena dell&#8217;arresto o dell&#8217;ammenda. Se il giudice accetta l&#8217;istanza di oblazione si può ottenere l&#8217;<strong>estinzione del reato</strong>. L&#8217;istituto è disciplinato dagli articoli 162 e 162-bis del codice penale.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;oblazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;oblazione è una <strong>causa di estinzione del reato</strong> che può essere ottenuta dalle <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/">parti del processo penale</a> mediante il pagamento di una somma di denaro. La legge la concede soltanto per le contravvenzioni e la suddivide in due tipologie:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quella per le contravvenzioni punite con un&#8217;unica pena (ammenda), disciplinata all&#8217;articolo 162 del codice penale e definita <strong>obbligatoria</strong>;</li>
<li>quella per le contravvenzioni punite con pene alternative, disciplinata all&#8217;articolo 162-bis e definita <strong>discrezionale</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La differenza fra le due tipologie sta nella somma di denaro da versare allo Stato oltre che al presupposto della pena.</p>
<p style="text-align: justify;">È un istituto disciplinato dal codice penale sebbene regoli aspetti operativi della vita processuale penale. Si definisce anche infatti un <strong>rito alternativo</strong> al giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La ratio che sottende l&#8217;introduzione di tale istituto da parte del legislatore nel codice penale è l&#8217;esigenza di dedicare più tempo ai reati più gravi, sacrificando, con la collaborazione del privato, quelli minori.</p>
<p style="text-align: justify;">Per accedere ad entrambe le due tipologie di oblazione sussistono dei presupposti di natura procedimentale che si affronteranno nei successivi paragrafi.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;oblazione obbligatoria</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 162 del codice penale recita: <em>&#8220;Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce <strong>la sola pena dell&#8217;ammenda</strong>, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell&#8217;apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. <strong>Il pagamento estingue il reato</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">I presupposti necessari per accedere all&#8217;oblazione in questo caso sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>che la pena prevista sia solo quella dell&#8217;ammenda;</li>
<li>che la richiesta di oblazione venga fatta prima della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">fase dibattimentale</a> o prima che sia divenuto definitivo il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto penale di condanna</a>;</li>
<li>contestualmente al secondo punto il contravventore deve pagare una somma di denaro pari ad <strong>un terzo del massimo dell&#8217;ammenda</strong> stabilita dalla legge per quella contravvenzione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si chiama obbligatoria perché, se l&#8217;imputato segue scrupolosamente questi passaggi, il giudice non può rifiutare di accogliere la domanda di oblazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;oblazione facoltativa o discrezionale</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 162-bis del codice penale regola l&#8217;oblazione facoltativa o discrezionale prevista per i reati puniti con pene alternative. Il primo comma stabilisce che: <em>&#8220;Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce <strong>la pena alternativa dell&#8217;arresto o dell&#8217;ammenda</strong>, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell&#8217;apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">È chiaro come i presupposti siano speculari a quelli previsti per la norma precedente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la norma che punisce il reato preveda la pena dell&#8217;arresto o dell&#8217;ammenda;</li>
<li>il contravventore faccia domanda di oblazione prima che venga aperto il dibattimento o prima che divenga definitivo il decreto penale di condanna;</li>
<li>questo paghi, contestualmente alla domanda, una somma pari alla<strong> metà del massimo dell&#8217;ammenda</strong> stabilita dalla legge per quella contravvenzione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il pagamento della suddetta somma estingue il reato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si chiama discrezionale in quanto il giudice, ai sensi del quarto comma della norma, può comunque rifiutarsi di accogliere l&#8217;istanza di oblazione se ritiene il reato più grave. In tal caso il giudice deve valutare la gravità del reato seguendo i parametri previsti all&#8217;articolo 133 del codice penale. La legge ammette, tuttavia, che se il giudice rigetta la domanda l&#8217;oblazione possa essere riproposta <em>&#8220;fino all&#8217;inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è ammessa l&#8217;oblazione ai sensi del terzo comma dell&#8217;articolo 162-bis quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;imputato è <strong>recidivo</strong> ai sensi del terzo capoverso dell&#8217;articolo 99 del codice penale;</li>
<li>si tratta di <strong>contravventore abituale</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 104 del codice penale;</li>
<li>l&#8217;imputato è un <strong>contravventore</strong> <strong>professionale</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 105 del codice penale;</li>
<li>il contravventore può eliminare delle conseguenze dannose o pericolose del reato che hanno seguito l&#8217;accadimento del fatto.</li>
</ul>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona</h2>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni attuative al codice di procedura penale regolano il <strong>procedimento di oblazione</strong> all&#8217;articolo 141. Si parla, dunque, del profilo processuale dell&#8217;istituto. Questo si articola nei seguenti passaggi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>durante lo svolgimento delle indagini preliminari il pubblico ministero, prima di proporre al giudice l&#8217;emissione di un decreto penale di condanna, deve <strong>informare l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/come-sapere-se-indagati/">indagato</a></strong> che può effettuare istanza di oblazione ed estinguere il reato pagando una somma di denaro;</li>
<li>se il pubblico ministero non provvede a fare ciò ed è stato emesso un decreto penale di condanna, la notifica di questo deve contenere l&#8217;avviso di poter procedere con l&#8217;oblazione;</li>
<li>successivamente si provvede a<strong> depositare la domanda</strong> di oblazione presso la cancelleria del tribunale;</li>
<li>il giudice verifica l&#8217;<strong>ammissibilità della domanda</strong>, anche su parere del pubblico ministero, e può accettarla o respingerla;</li>
<li>se la respinge pronuncia l&#8217;ordinanza di rimessione degli atti al pubblico ministero;</li>
<li>se la accetta <strong>fissa con ordinanza la somma da versare</strong> e avvisa il soggetto interessato;</li>
<li>una volta effettuato il pagamento, se la domanda era stata proposta durante le indagini preliminari, il giudice rimette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni, negli altri casi dichiara con sentenza l&#8217;<strong>estinzione del reato.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;oblazione, dunque, ha come effetto l&#8217;estinzione del reato. Dev&#8217;essere tuttavia avvenuto il pagamento della somma determinata dal giudice. Questa potrà essere pagata mediante il modello di pagamento F23 fornito dalla cancelleria del tribunale.</p>
<h2 id="chi" style="text-align: justify;">Chi può fare istanza di oblazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La domanda di oblazione può essere presentata al <strong>giudice del dibattimento</strong> o al <strong>giudice delle indagini preliminari</strong> a seconda che il soggetto che ha commesso il reato si trovi nella qualità di indagato o di imputato. Nel secondo caso provvede il pubblico ministero a trasmettere gli atti al giudice. In ogni caso il giudice sospende l&#8217;azione penale e verifica l&#8217;ammissibilità della domanda nonché l&#8217;esistenza dei presupposti di cui si è parlato prima, tra cui l&#8217;effettuazione del pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Possono proporre l&#8217;istanza di oblazione l&#8217;<strong>imputato</strong> (colui nei confronti del quale è stato avviato il processo penale) o l&#8217;<strong>indagato</strong> (colui nei cui confronti il pubblico ministero sta indagando ed è sottoposta alle indagini preliminari).</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene gli articoli 162 e 162-bis del codice penale parlino di contravventore è legittimato all&#8217;istanza di oblazione anche:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>rappresentante</strong> del minore di 18 anni;</li>
<li>il <strong>difensore dell&#8217;imputato</strong> anche se non munito di procura speciale. Ad ammettere tale ipotesi, precedentemente non ammessa, è stata una decisione delle Sezioni unite della Cassazione dell&#8217;ottobre 2009.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Il passaggio da un reato più grave ad uno meno grave oblazionabile</h3>
<p style="text-align: justify;">Può presentare domanda di oblazione chi ha visto <strong>mutare il titolo del proprio reato da uno più grave ad uno meno grave</strong>. Tale possibilità era inizialmente esclusa in quanto si trovavano incompatibili il tempo della domanda di oblazione con il tempo della derubricazione del reato. Non era possibile rientrare nei termini previsti per fare domanda di oblazione.</p>
<p style="text-align: justify;">È entrato poi in gioco l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 141 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale. Si tratta del comma 4-bis che recita: <em>&#8220;<strong>In caso di modifica dell&#8217;originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l&#8217;oblazione</strong>, l&#8217;imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l&#8217;estinzione del reato&#8221;</em>.</p>
<h2 id="rigetto" style="text-align: justify;">Rigetto della domanda di oblazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Come già ribadito, il giudice può non accogliere la domanda di oblazione. Si possono verificare allora le seguenti ipotesi:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">se la domanda di oblazione era stata proposta durante la fase delle <strong>indagini</strong> <strong>preliminari</strong> l&#8217;ordinanza non può essere impugnata ma si può riproporre la domanda di oblazione fino all&#8217;inizio della discussione finale del dibattimento ai sensi del quinto comma dell&#8217;articolo 162-bis del codice penale;</li>
<li style="text-align: justify;">quando la domanda era stata proposta in <strong>fase dibattimentale</strong> si può procedere con l&#8217;<strong>impugnazione della sentenza</strong> che segue la conclusione di tale fase appellandosi a tale sentenza. Fra i motivi dell&#8217;appello si può chiedere nuovamente l&#8217;oblazione sostenendo l&#8217;erronea decisione del giudice di primo grado sul respingimento della domanda iniziale. Quest&#8217;ultima corrisponderebbe all&#8217;ordinanza di rigetto. Si impugnano, pertanto, sia la sentenza che l&#8217;ordinanza. Tale procedura è contenuta all&#8217;articolo 586 del codice di procedura penale;</li>
<li style="text-align: justify;">se il giudice dell&#8217;appello <strong>accerta l&#8217;erroneità della decisione</strong> del giudice di primo grado, in base al settimo comma dell&#8217;articolo 604 del codice di procedura penale, <em>&#8220;accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento&#8221;</em>.</li>
</ul>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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		<title>La riabilitazione nel diritto penale &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/riabilitazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 16:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La riabilitazione nel diritto penale &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Quando &#232; concessa Sospensione condizionale della pena Quando non si pu&#242; ottenere La revoca Ambito di applicazione ed effetti Profili processuali Costi ed onorari Tempi Il soggetto che ha commesso un reato &#232; sanzionato in quanto il fatto illecito da questi commesso ha verie conseguenze giuridiche inevitabili. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/riabilitazione/">La riabilitazione nel diritto penale &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La riabilitazione nel diritto penale &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#quando-è-concessa"><strong>Quando è concessa</strong></a></li>
<li><a href="#sospensione-condizionale-della-pena"><strong>Sospensione condizionale della pena</strong></a></li>
<li><a href="#quando-non-si-può-ottenere"><strong>Quando non si può ottenere</strong></a></li>
<li><a href="#revoca"><strong>La revoca</strong></a></li>
<li><a href="#ambito-applicazione-effetti"><strong>Ambito di applicazione ed effetti</strong></a></li>
<li><strong><a href="#profili-processuali">Profili processuali</a></strong></li>
<li><a href="#costi"><strong>Costi ed onorari</strong></a></li>
<li><strong><a href="#tempi">Tempi</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il soggetto che ha commesso un reato è sanzionato in quanto il fatto illecito da questi commesso ha verie conseguenze giuridiche inevitabili. Al reato però, corrispondono delle sanzioni non sempre applicate concretamente o che comunque non hanno carattere perpetuo. Le ragioni della cessazione degli effetti sanzionatori della sentenza penale sono varie: ciò avviene, ad esempio, quando intervengono cause di estinzione del reato o della pena. Fra le prime si ricorda il procedimento di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/messa-alla-prova/">messa alla prova</a>, fra le seconde, oggetto di questa trattazione,<strong> l&#8217;istituto della riabilitazione penale.</strong></p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la riabilitazione nel diritto penale</h2>
<p style="text-align: justify;">La riabilitazione nel diritto penale è una <strong>causa di estinzione della pena</strong> definita dall&#8217;articolo 178 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di tale norma <em>&#8220;La riabilitazione <strong>estingue le pene accessorie</strong> ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Si distingue dalle altre ipotesi di estinzione della pena poiché estingue le pene accessorie e gli altri effetti residui della condanna che non sono stati estinti in altro modo.</p>
<p style="text-align: justify;">È un procedimento che consente al soggetto condannato, manifestamente <strong>pentito</strong> del reato commesso, di riacquistare le capacità perdute per effetto della condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha inserito tale procedimento fra le norme sull&#8217;estinzione delle pene per evitare che una condanna segni irrimediabilmente le sorti di un soggetto che ha diritto ad essere <strong>reinserito nella vita sociale e rieducato alla stessa.</strong></p>
<h2 id="quando-è-concessa" style="text-align: justify;">Quando viene concessa: i termini</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 179 del codice penale la riabilitazione è concessa, a seconda delle fattispecie, dopo che sono decorsi i termini previsti. In ogni caso devono sussistere due presupposti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>la pena principale dev&#8217;essere già stata scontata</strong> per intero oppure essersi estinta in altro modo;</li>
<li>il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di <strong>buona condotta.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">I termini decorsi i quali può essere richiesta sono i seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita, in caso di condanna &#8220;ordinaria&#8221;;</li>
<li>otto anni dallo stesso momento, se il condannato è <strong>recidivo</strong> e rientra nei casi previsti dall&#8217;articolo 99 del codice penale;</li>
<li>dieci anni se si tratta di <strong>delinquenti abituali, professionali, o per tendenza</strong>. Tale termine deve decorrere dal giorno in cui è stato revocato l&#8217;ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">La buona condotta</h3>
<p style="text-align: justify;">Sul requisito della buona condotta, la Cassazione Penale ha stabilito che su di questo incidono le condanne e le denunce successive al reato per il quale si chiede la riabilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha affermato infatti nella sentenza numero 27248 del 2010, richiamando un orientamento giurisprudenziale già consolidato, come <em>&#8220;La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, assume che &#8211; ove chi richiede la riabilitazione sia incorso in denunce successive alla condanna oggetto della richiesta &#8211; il giudice debba procedere ad un esame concreto dei fatti di cui a detta sopravvenienza, </em><em><strong>al fine di valutare se, appunto, essi precludano la valutazione di effettiva e costante buona condotta</strong>&#8220;</em><em>. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Un altro aspetto riconducibile ad un percorso di buona condotta del condannato è l&#8217;adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato. Si tratta in particolare del <strong>risarcimento del danno</strong> cagionato alla persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione ha individuato, inoltre, un altro requisito ai fini della buona condotta. Si tratta di quello che emerge dalla sentenza numero 3372 del 2000: <em>&#8220;Tra le condizioni essenziali per il conseguimento della riabilitazione deve farsi rientrare non solo l&#8217;adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ma anche <strong>il pagamento delle spese di giustizia</strong>, il cui inadempimento è sintomatico — una volta che il condannato abbia interamente soddisfatto le prime e non abbia ottenuto la remissione del debito — dell&#8217;assenza del requisito della buona condotta&#8221;. </em></p>
<h2 id="sospensione-condizionale-della-pena" style="text-align: justify;">Riabilitazione nel diritto penale e sospensione condizionale della pena</h2>
<p style="text-align: justify;">I termini decorsi i quali è concessa la riabilitazione cambiano se prima è stata riconosciuta la <strong>sospensione condizionale della pena.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I termini saranno, ai sensi dei commi quattro e cinque dell&#8217;articolo 179 del codice penale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>lo stesso dal quale decorre il termine di sospensione della pena prevista ai commi primo, secondo e terzo dell&#8217;articolo 163 del codice penale;</li>
<li>allo scadere del termine dell&#8217;anno previsto dal comma 4 dell&#8217;articolo 163 del codice penale quando la sospensione condizionale della pena è concessa ai sensi di tale comma e purché sussistano le altre condizioni previste dall&#8217;articolo 179 del codice penale.</li>
</ul>
<h2 id="quando-non-è-concessa" style="text-align: justify;">I casi in cui non si può ottenere</h2>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso articolo 179 prevede due casi in cui la riabilitazione non può essere concessa. Si tratta di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>incompatibilità con le <strong>misure di sicurezza</strong>. La norma esclude il caso in cui <em>&#8220;si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato&#8221;</em>;</li>
<li>inadempienza da parte del condannato alle <strong>obbligazioni civili derivanti dal reato</strong>, salvo dimostri che si trova nell&#8217;impossibilità di adempierle.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sul secondo caso la giurisprudenza ritiene vada valutata attentamente l&#8217;impossibilità di adempiere le obbligazioni civili. Si rammenta che l&#8217;articolo 2043 del codice civile stabilisce che &#8220;<em>Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto <strong>a risarcire il danno</strong>”. </em>Il condannato infatti deve attivarsi a risarcire il danno anche se di questo non sono state fatte precisazioni in apposita sede. Se non può attivarsi deve dimostrare il perché ne è impedito. Lo ha stabilito la Cassazione in varie pronunce, fra le quali citiamo la numero 6704 del 2005. La valutazione della buona condotta, tuttavia, si valuta anche in relazione ad altri fattori dimostrativi di un comportamento ravveduto, quali il pagamento delle spese processuali, che consentirebbero al condannato il riconoscimento del beneficio di riabilitazione.</p>
<h2 id="revoca" style="text-align: justify;">La revoca della sentenza di riabilitazione nel diritto penale e i suoi effetti</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 180 del codice penale la sentenza di riabilitazione <em>&#8220;è revocata di diritto <strong>se la persona riabilitata commette entro sette anni</strong> un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un&#8217;altra pena più grave&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La revoca ripristina le pene accessorie e gli altri effetti della condanna che con essa erano stati eliminati. Produce i suoi effetti dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di revoca. Il provvedimento <strong>ha effetto retroattivo</strong>, cioè dal momento in cui il delitto, motivo del suo esercizio, è stato commesso ed ha natura dichiarativa.</p>
<h2 id="ambito-applicazione-effetti" style="text-align: justify;">Ambito di applicazione ed effetti della riabilitazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina della riabilitazione penale prevista dagli articoli 178 e seguenti del codice penale si estende anche alle sentenza straniere di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad affermarlo è l&#8217;articolo 181 del codice penale che recita: <em>&#8220;Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche <strong>nel caso di sentenze straniere di condanna</strong>, riconosciute a norma dell&#8217;articolo 12&#8243;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Gli effetti della riabilitazione sono, come già detto, l&#8217;estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti della condanna non ancora estinti. Tali effetti, ai sensi dell&#8217;articolo 182 del codice penale, incidono soltanto su coloro i quali la causa di estinzione si riferisce.</p>
<h2 id="profili-processuali" style="text-align: justify;">Profili processuali della riabilitazione nel diritto penale</h2>
<p style="text-align: justify;">Alla riabilitazione sono dedicate alcune norme che regolano la sua disciplina nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale</a>. Una in particolare è specificatamente per essa elaborata, altre si applicano alla stessa pur essendo di portata più generale. In questa sede si discute sulle più significative.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il foro competente all&#8217;istanza di riabilitazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Il foro competente a concedere la riabilitazione è, in via generale, il <strong>tribunale di sorveglianza</strong> che ha la giurisdizione nel luogo dove ha sede la residenza o il domicilio dell&#8217;interessato. Ai sensi dell&#8217;articolo 683, primo comma, del codice di procedura penale infatti <em>&#8220;Il tribunale di sorveglianza, <strong>su richiesta dell&#8217;interessato</strong>, decide sulla riabilitazione, anche se relativa <strong>a condanne</strong> pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti, e sull&#8217;estinzione della pena accessoria nel caso di cui all&#8217;articolo 179, settimo comma, del codice penale&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La concessione avviene dunque su richiesta dell&#8217;interessato e solo dopo che il tribunale ha verificato l&#8217;adempimento degli obblighi civili derivanti dal reato o l&#8217;impossibilità di adempierli, il pagamento delle spese processuali, la buona condotta, e il tempo necessario trascorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma, quando parla di giudici speciali, si riferisce ai giudici militari e attribuisce la giurisdizione delle loro sentenze al tribunale di sorveglianza. Diverso è il caso in cui si tratta di <strong>riabilitazione militare</strong> in cui invece il tribunale competente è quello militare di sorveglianza.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Riabilitazione e patteggiamento</h3>
<p style="text-align: justify;">In tema di richiesta di riabilitazione e istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, cosiddetto <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">patteggiamento</a>, c&#8217;è una giurisprudenza assai confusa e discordante.</p>
<p style="text-align: justify;">Una parte attribuisce la competenza a decidere sulla riabilitazione derivante da una pronuncia di patteggiamento al giudice dell&#8217;esecuzione e non al tribunale di sorveglianza (tesi minoritaria).</p>
<p style="text-align: justify;">Altra parte, <strong>equiparando la sentenza di patteggiamento a quella di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">condanna</a></strong>, ritiene competente il tribunale di sorveglianza. Si tratta di una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 43751 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, alcuni giudici della Cassazione hanno ritenuto non vi sia interesse a chiedere la riabilitazione nel caso in cui sia stata richiesta l&#8217;applicazione della pena su istanza delle parti. Nella sentenza numero 44665 del 2004 hanno infatti affermato che <em>&#8220;Non sussiste alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l&#8217;interessato si è avvalso del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 444 c.p.p. patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Essendo, tuttavia, stati ridotti i termini di decorrenza della richiesta di patteggiamento da 5 a 3 anni per effetto della legge numero 145 del 2004, una Cassazione più recente ha ritenuto invece <strong>ammissibile preferire la riabilitazione al patteggiamento</strong>. I termini decorsi i quali si estingue il reato infatti sono più lunghi di quelli decorsi i quali si estingue la pena per effetto della riabilitazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza di riabilitazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento svolto dall&#8217;organo di sorveglianza investito della domanda di riabilitazione si svolge secondo quanto regolamentato dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura civile e si conclude con <strong>un&#8217;ordinanza avente efficacia costitutiva.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell&#8217;articolo 179 del codice penale che devono essere allegati alla <strong>domanda di riabilitazione.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma dell&#8217;articolo 683 del codice di procedura penale afferma che <em>&#8220;Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano <strong>decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto&#8221;.</strong></em></p>
<h2 id="costi" style="text-align: justify;">Costi per il procedimento di riabilitazione</h2>
<p style="text-align: justify;">I costi del procedimento di riabilitazione variano molto a seconda del tipo di reato per cui è avvenuta la condanna. L&#8217;onorario dell&#8217;avvocato si aggira generalmente fra i 1500 ed i 2500 euro oltre accessori.</p>
<p style="text-align: justify;">Agli onorari sono da sommarsi, laddove insolute, le spese di giustizia e  l&#8217;adempimento di eventuali sanzioni penali di carattere pecuniario (multe o ammende).</p>
<h2 id="tempi" style="text-align: justify;">I tempi della riabilitazione penale</h2>
<p style="text-align: justify;">I tempi per la concessione della riabilitazione variano da alcuni mesi a circa un anno. Tutto dipende dal percorso necessario a seconda del tipo di reato per il quale è avvenuta la condanna ed al tipo di adempimenti, anche pecuniari, previsti a carico del condannato.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il giudizio abbreviato: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-abbreviato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 11:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il giudizio abbreviato &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Quando non &#232; ammesso I termini Il rito condizionato Lo svolgimento L&#8217;appello I vantaggi Il giudizio abbreviato o rito abbreviato &#232; un procedimento speciale disciplinato dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale. La sua caratteristica principale &#232; rappresentata dall&#8217;assenza del dibattimento. Il processo &#232; quindi celebrato [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il giudizio abbreviato &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#ammesso"><strong>Quando non è ammesso</strong></a></li>
<li><a href="#termini"><strong>I termini</strong></a></li>
<li><a href="#condizionato"><strong>Il rito condizionato</strong></a></li>
<li><a href="#svolgimento"><strong>Lo svolgimento</strong></a></li>
<li><a href="#appello"><strong>L&#8217;appello</strong></a></li>
<li><a href="#vantaggi"><strong>I vantaggi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>giudizio abbreviato</strong> o <strong>rito abbreviato</strong> è un <strong>procedimento speciale</strong> disciplinato dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale. La sua caratteristica principale è rappresentata dall&#8217;assenza del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a>. Il processo è quindi celebrato nell&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/">udienza preliminare</a></strong>.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il rito abbreviato</h2>
<p style="text-align: justify;">Come detto, si tratta di un procedimento speciale, caratterizzato fondamentalmente dall&#8217;assenza del dibattimento e dalla decisione, salvo eccezioni, presa &#8220;allo stato degli atti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte della rinuncia di parte delle garanzie difensive del dibattimento, all&#8217;imputato, in caso di condanna, è garantito uno sconto di pena consistente, come previsto dall&#8217;articolo 442 del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.&#8221;</em></p>
<h2 id="ammesso" style="text-align: justify;">Quando non è ammesso</h2>
<p style="text-align: justify;">Con riforma apportata dalla legge numero 33 del 2019, il rito abbreviato non è più ammesso per i delitti puniti con la pena dell&#8217;ergastolo. La riforma ha efficacia per tutti i reati posti in essere successivamente al 20 aprile del 2019. La richiesta di rito abbreviato dunque, per tutti i delitti commessi successivamente a tale data e puniti con l&#8217;ergastolo, sarà dichiarata inammissibile.</p>
<h2 id="termini" style="text-align: justify;">I termini processuali per chiedere il giudizio abbreviato</h2>
<p style="text-align: justify;">A stabilire fino a quando, nel processo penale, può essere richiesto il rito abbreviato è l&#8217;articolo 438 comma secondo del codice di procedura penale. Il rito abbreviato può essere richiesto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Nei procedimenti in cui è prevista l&#8217;udienza preliminare, fino alla formulazione delle conclusioni;</li>
<li>Laddove sia prevista la citazione diretta a giudizio, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;</li>
<li>Quando è stato emesso un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto penale di condanna</a></strong>, in sede di opposizione;</li>
<li>Se invece è stato disposto il giudizio immediato, la richiesta può essere formulata entro quindici giorni dalla notifica del decreto con cui è disposto;</li>
<li>Infine, quando si procede con <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-direttissimo/">giudizio direttissimo</a></strong>, il rito abbreviato deve essere necessariamente richiesto nel primo momento utile successivo all&#8217;udienza di convalida o, laddove non vi sia udienza di convalida, prima dell&#8217;apertura della fase dibattimentale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La richiesta, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 438 del codice di procedura penale, può essere presentata per iscritto oppure oralmente. Può essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale che deve quindi essere munito di apposita <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/procura-speciale/">procura speciale</a></strong> autenticata.</p>
<h2 id="condizionato" style="text-align: justify;">Il rito abbreviato condizionato</h2>
<p style="text-align: justify;">Come precisato, nel giudizio abbreviato il giudice decide &#8220;allo stato degli atti&#8221;, fatto salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 438 del codice di procedura penale, quinto comma.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputato ha la possibilità di formulare domanda di ammissione al rito subordinata <em>&#8220;ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione&#8221;</em>. Il giudice in questo caso ha discrezione di decidere se l&#8217;integrazione, così come richiesta, sia veramente necessaria per decidere e, nello stesso tempo, compatibile con la speditezza e la &#8220;leggerezza processuale&#8221; del rito. Il Pubblico Ministero ha la possibilità, nel caso in cui il rito sia ammesso con integrazione probatoria, di richiedere prova contraria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;integrazione probatoria richiesta non sia ammessa dal giudice, l&#8217;imputato potrà, in subordine, richiedere il rito abbreviato senza integrazione probatoria, oppure, a sua discrezione, il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento-richiesta-sentenza-azione-civile/">patteggiamento</a></strong>.</p>
<h2 id="svolgimento" style="text-align: justify;">Svolgimento del processo</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 441 del codice di procedura penale stabilisce lo svolgimento delle udienze. Fatta salva diversa richiesta formulata da tutti gli imputati, il processo sarà in camera di consiglio e non in pubblica udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rito è quello dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/"><strong>udienza preliminare</strong></a>, e, in quanto compatibili, si applicano le norme di quella fase processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">La persona offesa del reato ha la possibilità (e non l&#8217;obbligo) di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">costituirsi parte civile</a> e chiedere dunque il risarcimento del danno derivante dalla commissione del reato. La costituzione di parte civile da parte della persona offesa dal reato costituisce accettazione del giudizio abbreviato. Il danneggiato dal reato, laddove non si costituisca parte civile nel procedimento, avrà comunque la possibilità di attivare un separato procedimento civile per ottenere il risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove il giudice non ritenga possibile decidere allo stato degli atti, potrà chiedere d&#8217;ufficio le integrazioni probatorie ritenute necessarie.</p>
<h2 id="appello" style="text-align: justify;">Il giudizio di appello</h2>
<p style="text-align: justify;">Fatto salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 443 del codice di procedura penale, la sentenza pronunciata è appellabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio abbreviato però, l&#8217;imputato non avrà la possibilità di appellare eventuali pronunce di proscioglimento (né di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/">assoluzione</a>). Il Pubblico Ministero invece avrà la possibilità di appellare le sentenze di assoluzione e di proscioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Pubblico Ministero non potrà appellare tutte le sentenze: quelle di condanna saranno appellabili soltanto nel caso in cui sia stato modificato dall&#8217;organo giudicante il titolo del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio di appello di sentenza emessa in rito abbreviato si svolgerà anch&#8217;esso in camera di consiglio e non in pubblica udienza.</p>
<h2 id="vantaggi" style="text-align: justify;">I vantaggi del giudizio abbreviato e la durata del processo</h2>
<p style="text-align: justify;">I vantaggi del rito abbreviato sono costituiti dalla possibilità di avere un consistente sconto di pena e, laddove sia utile all&#8217;imputato, di avere una pronuncia in tempi abbastanza brevi (da pochi mesi ad un anno circa).</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta in ordine a questo tipo di rito dipende molto dal contenuto del fascicolo che il Pubblico Ministero ha formato nel corso delle indagini. Quando dalla documentazione e dagli atti raccolti in corso di indagini vi sia per l&#8217;imputato la concreta possibilità di una sentenza di assoluzione ed appaia evidente come ulteriori prove si rendano superflue, la scelta sarà senza dubbio da valutarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove invece la difesa ritenga opportuna la produzione di prove necessarie alla dimostrazione di non colpevolezza dell&#8217;imputato, la fase dibattimentale rappresenterà il contesto più indicato che dovrà però tenere conto dell&#8217;assenza di sconti di pena.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<item>
		<title>La messa alla prova: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/messa-alla-prova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 14:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La messa alla prova &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Chi pu&#242; chiederla Come si chiede La sospensione Gli effetti L&#8217;istituto della messa alla prova &#232; individuabile all&#8217;articolo 168-bis e seguenti del codice penale. L&#8217;articolo recita: &#8220;Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La messa alla prova &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#chi"><strong>Chi può chiederla</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come si chiede</strong></a></li>
<li><a href="#sospensione"><strong>La sospensione</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Gli effetti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della messa alla prova è individuabile all&#8217;articolo 168-bis e seguenti del codice penale. L&#8217;articolo recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, coniunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell&#8217;articolo 550 del codice di procedura penale l&#8217;imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputato che abbia fatto nei temini richiesta di messa alla prova sarà affidato all&#8217;ufficio per l&#8217;esecuzione penale esterna (UEPE).</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la messa alla prova</h2>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere i benefici di questo istituto presto meglio individuati, sarà necessario all&#8217;imputato svolgere determinate attività. Lo stesso dovrà:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Svolgere un lavoro socialmente utile, che abbia ad oggetto il compimento di attività utili per la collettività (similmente a quanto accade per il diverso istituto dei <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavori-socialmente-utili-guida-ebbrezza/">lavori socialmente utili</a> per il caso di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/">guida in stato di ebbrezza</a></strong>). Il lavoro di pubblica utilità sarà svolto gratuitamente, in assenza di corrispettivo.</li>
<li>Risarcire il danno eventualmente cagionato. Nell&#8217;ipotesi in cui non vi sia un danno, come ad esempio nel caso di guida in stato di ebbrezza, sarà previsto il versamento di una somma a fondi di utilità sociale (come ad esempio il fondo vittime per la strada).</li>
</ul>
<h2 id="chi" style="text-align: justify;">Chi può chiedere la messa alla prova</h2>
<p style="text-align: justify;">Laddove sia contestato un reato sanzionato, nel massimo edittale, come previsto all&#8217;articolo 168-bis del codice penale, <strong>sarà possibile accedere ai benefici previsti formulando l&#8217;apposita istanza. Questa potrà essere formulata personalmente dall&#8217;imputato o per mezzo del proprio difensore di fiducia</strong>.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come si richiede ed entro che termini</h2>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di messa alla prova può essere formulata anche prima dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale e della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-rinvio-a-giudizio/">richiesta di rinvio a giudizio</a></strong>. Laddove ne sussistano i presupposti, il Pubblico Ministero sarà tenuto a dare all&#8217;indagato l&#8217;avviso in ordine alla possibilità di fare questa scelta processuale. La richiesta potrà essere accompagnata da un programma di svolgimento dei lavori di pubblica utilità, oppure affiancata alla contestuale richiesta all&#8217;UEPE per l&#8217;elaborazione del piano.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La richiesta in corso di indagini</h3>
<p style="text-align: justify;">Se la richiesta è presentata nel corso delle indagini, deve essere depositata alla cancelleria del GIP (giudice per le indagini preliminari). Sarà in questo caso necessario ottenere il parere del Pubblico Ministero.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La richiesta dopo l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale</h3>
<p style="text-align: justify;">Laddove la richiesta di messa alla prova sia formulata successivamente all&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale i termini processuali per la presentazione saranno differenti a seconda del rito in corso:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>In sede di udienza preliminare dovrà essere presentata entro le conclusioni;</li>
<li>Laddove vi sia un giudizio direttissimo o una citazione diretta a giudizio, prima dell&#8217;apertura del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a>;</li>
<li>Quando segua ad un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto penale di condanna</a></strong>, la richiesta dovrà essere presentata contestualmente all&#8217;atto di opposizione;</li>
<li>Nel caso di giudizio immediato la richiesta dovrà essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.</li>
</ul>
<h2 id="sospensione" style="text-align: justify;">La sospensione del procedimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel corso dello svolgimento della messa alla prova, <strong>il procedimento penale sarà sospeso. Allo stesso modo saranno però sospesi i termini di prescrizione del reato</strong>, che non potrà dunque prescriversi nel corso dello svolgimento del programma. Secondo quanto prescritto all&#8217;articolo 168-quater, la sospensione del procedimento sarà revocata nel caso in cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Si manifesti una grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizione imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;</li>
<li>In caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.</li>
</ul>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti del buon esito della messa alla prova</h2>
<p style="text-align: justify;">Laddove la messa alla prova vada a buon fine si avranno gli effetti di cui al secondo comma dell&#8217;articolo 168-ter del codice penale. Il buon esito determinerà l&#8217;estinzione del reato per cui si procede. Gli effetti estintivi non avranno però riguardo alle eventuali sanzioni accessorie. Nel caso, ad esempio, sia prevista la sospensione o la revoca della patente per il caso di guida in stato di ebbrezza, l&#8217;estinzione del reato non determinerà il venir meno delle sanzioni della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sopensione-ritiro-revoca-patente/">sospensione o revoca della patente di guida</a></strong>.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/messa-alla-prova/">La messa alla prova: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come sapere se si è stati denunciati o querelati o se si è indagati</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/come-sapere-se-indagati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=9838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come sapere se si &#232; stati denunciati o querelati oppure se si &#232; indagati &#8211; indice: Come presentare l&#8217;istanza Tramite PEC Esito Negativo Esito Positivo Quando non d&#224; esito positivo L&#8217;articolo 335 del codice procedura penale consente alla persona offesa o sottoposta alle indagini, di conoscere le sorti del procedimento in corso. Per fare ci&#242; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come sapere se si è stati denunciati o querelati oppure se si è indagati &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#come"><strong>Come presentare l&#8217;istanza</strong></a></li>
<li><a href="#pec"><strong>Tramite PEC</strong></a></li>
<li><a href="#negativo"><strong>Esito Negativo</strong></a></li>
<li><a href="#positivo"><strong>Esito Positivo</strong></a></li>
<li><a href="#quando"><strong>Quando non dà esito positivo</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 335 del codice procedura penale consente alla persona offesa o sottoposta alle indagini, di conoscere le sorti del procedimento in corso. Per fare ciò è possibile presentare un&#8217;apposita istanza alla Procura della Repubblica competente in relazione al luogo di commissione del reato. È legittimato a presentare la predetta istanza anche il difensore di fiducia all&#8217;uopo nominato. L&#8217;istanza non è soggetta ad imposte di bollo né ad altre imposte.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come presentare l&#8217;istanza per sapere se si è indagati</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza ex art. 335 del codice di procedura penale si propone in forma scritta presso gli uffici della Procura della Repubblica territorialmente competente. A proporla può anche essere l&#8217;avvocato della persona offesa o dell&#8217;indagato. Una volta depositata la richiesta, generalmente sarà necessario attendere alcune settimane per ritirare e conocerne l&#8217;esito. Questo potrà essere di due tipi: potrà dare esito negativo nel caso non vi siano procedimenti iscritti. Potrà altrimenti dare esito positivo, nel qual caso sarà indicato il numero del procedimento penale con il nome del Pubblico Ministero titolare dell&#8217;indagine, oltre che il reato per cui si indaga. Attenzione però: se l&#8217;istanza presentata per sapere se si è stati denunciati darà esito negativo, non è necessariamente detto che non ci siano indagini in corso. Questo potrebbe essere semplicemente dovuto al ritardo &#8220;fisiologico&#8221; con cui le Procure iscrivono le notizie di reato.</p>
<h2 id="pec" style="text-align: justify;">La presentazione dell&#8217;istanza a mezzo PEC</h2>
<p style="text-align: justify;">Alcune Procure della Repubblica danno la possibilità di presentare l&#8217;istanza 335 del codice di procedura penale a mezzo <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/posta-elettronica-certificata/">PEC</a></strong>. In questo caso, producendo i propri documenti di identità sarà possibile conoscere l&#8217;esito evitando il deposito materiale della richiesta nella cancelleria della Procura competente.</p>
<h2 id="negativo" style="text-align: justify;">Cosa fare se l&#8217;istanza per sapere se si è stati denunciati dà esito negativo</h2>
<p style="text-align: justify;">In tal caso sarà opportuno ripresentare la predetta richiesta decorse alcune settimane dalla precedente. Solo così si potrà ragionevolmente essere certi in ordine alla sussistenza di un procedimento o meno a proprio carico. Le considerazioni fino a qui svolte valgono per il caso in cui sia stata presentata una <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">denuncia &#8211; querela</a></strong> e si voglia conoscerne l&#8217;esito.</p>
<h2 id="positivo" style="text-align: justify;">Cosa fare se l&#8217;istanza dà esito positivo</h2>
<p style="text-align: justify;">In questa circostanza è consigliabile nominare un difensore di fiducia che potrà monitorare gli sviluppi del procedimento penale anche attraverso la produzione di memorie e lo svolgimento di indagini difensive. Ciò al fine di produrre elementi a favore della persona sottoposta alle indagini oppure di quella offesa.</p>
<h2 id="quando" style="text-align: justify;">Quando l&#8217;istanza non dà alcun esito pur essendo in corso delle indagini</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui siano in corso indagini relative a reati di particolare gravità (ad esempio l&#8217;omicidio, l&#8217;estorsione, l&#8217;associazione a delinquere di stampo mafioso, delitti di mafia ecc.) le indagini saranno completamente secretate. Pertanto, come previsto dal comma terzo dell&#8217;articolo 335 del codice di procedura penale, le iscrizioni relative a tali procedimenti non saranno comunicate a coloro che ne facciano richiesta. In questo caso l&#8217;indagato avrà diritto di conoscere l&#8217;esistenza di un&#8217;indagine a proprio carico solo con il compimento del primo atto garantito. Ad esempio l&#8217;indagato potrà sapere di essere sottoposto alle indagini quando il Pubblico Ministero ne chiederà l&#8217;interrogatorio o sarà sottoposto a perquisizione. Il comma 3-bis dell&#8217;articolo 335 del codice penale prevede poi un&#8217;ulteriore ipotesi di secretazione per la durata di tre mesi non rinnovabili. Ciò accadrà nel caso in cui il P.M. ritenga di dover salvaguardare particolari esigenze investigative.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a> in collaborazione con Avv. Beatrice Bellato</em></p>
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		<title>Avviso di conclusione delle indagini preliminari: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/avviso-conclusione-indagini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 14:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Le conseguenze L&#8217;interrogatorio Cosa accade dopo Come comportarsi L&#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari &#232; previsto e disciplinato dall&#8217;art. 415 bis del codice di procedura penale.&#160; Capita molto spesso che un soggetto, fino a quel momento rimasto all&#8217;oscuro di essere sottoposto ad un procedimento penale, lo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#cosa">Cos&#8217;è</a></strong></li>
<li><strong><a href="#conseguenze">Le conseguenze</a></strong></li>
<li><strong><a href="#interrogatorio">L&#8217;interrogatorio</a></strong></li>
<li><strong><a href="#cosa-accade">Cosa accade dopo</a></strong></li>
<li><strong><a href="#come">Come comportarsi</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>avviso di conclusione delle indagini preliminari</strong> è previsto e disciplinato dall&#8217;art. 415 bis del codice di procedura penale.  Capita molto spesso che un soggetto, fino a quel momento rimasto all&#8217;oscuro di essere sottoposto ad un procedimento penale, lo scopra solo con la notifica dell&#8217;atto sopra citato.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;avviso di conclusione delle indagini</h2>
<p style="text-align: justify;">Con tale atto il Pubblico Ministero informa l&#8217;indagato del reato di cui è accusato, della facoltà di nominare un difensore di fiducia e  del diritto di visonare ed estrarre copia di tutti gli atti di indagine. Non solo, nell&#8217;avviso di conclusione delle indagini è contenuto l&#8217;avvertimento che l&#8217;indagato potrà, nel termine di 20 giorni a decorrere dalla data della notifica, produrre memorie, documenti, investigazioni difensive e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. La ricezione dell&#8217;avviso ex art. 415 bis del codice di procedura penale è un momento di fondamentale importanza. Solo in quel momento è possibile all&#8217;indagato avere piena contezza di ciò che è a lui ascrivibile e delle prove raccolte a suo carico. L&#8217;indagato avrà così la possibilità di impostare e di preparare la migliore strategia difensiva per tutelare le proprie ragioni.</p>
<h2 id="conseguenze" style="text-align: justify;">Quali le conseguenze sul processo</h2>
<p style="text-align: justify;">Ove non occorso in precedenza, contestualmente alla notifica di conclusione delle indagini, il soggetto riceverà la cosiddetta &#8220;informazione di garanzia&#8221;. Con questa sarà reso edotto dei suoi diritti in ordine alla difesa, e precisamente quelli previsti dagli articoli 369 e 369-bis del codice di procedura penale. Ove l&#8217;indagato non abbia già provveduto alla nomina di un difensore, perché, ad esempio, non a conoscenza del procedimento in corso, sarà tenuto alla nomina di un avvocato di fiducia o in subordine è prevista la nomina di un difensore d&#8217;ufficio. Con il predetto avviso di conlclusione delle indagini, ove l&#8217;indagato ne faccia richiesta, il Pubblico Ministero sarà tenuto a sottoporlo ad <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interrogatorio-processo-penale/">interrogatorio formale</a></strong>. Laddove il P.M. non dia seguito alla richiesta, la successiva <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-rinvio-a-giudizio/"><strong>richiesta di rinvio a giudizio</strong></a> sarà nulla (articolo 416 del codice di procedura penale).</p>
<h2 id="interrogatorio" style="text-align: justify;">La scelta di sottoporsi ad interrogatorio formale</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella circostanza in cui l&#8217;indagato abbia avuto notificato il predetto avviso, come detto, avrà la facoltà di estrarre copia degli atti processuali. La possibilità di rendere l&#8217;interrogatorio dopo aver preso visione degli atti processuali non sarà da sottovalutare in quanto, in determinate circostanze, può costituire per l&#8217;indagato indubbi vantaggi. È solo in quel momento infatti che il soggetto sottoposto ad indagini potrà interloquire con il proprio &#8220;accusatore&#8221; avendo piena contezza degli elementi di prova raccolti a suo sfavore. Potrà dunque fornire la propria ricostruzione dei fatti punto per punto e contestare le accuse a proprio carico con l&#8217;assistenza del proprio difensore.</p>
<h2 id="cosa-accade" style="text-align: justify;">La fase successiva nel procedimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Decorsi venti giorni dalla predetta notifica il Pubblico Ministero assumerà le proprie determinazioni. Potrà decidere, anche sulla base di quanto fornito dall&#8217;indagato e dalla difesa di questi, se <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-archiviazione/">richiedere l&#8217;archiviazione</a></strong> o esercitare l&#8217;azione penale. È bene evidenziare che è ben più difficile che il Pubblico Ministero richieda l&#8217;archiviazione se fino a quel momento non lo aveva fatto. Molto più spesso, invece, all&#8217;avviso di conclusione delle indagini seguirà la richiesta di rinvio a giudizio con la fissazione dell&#8217;udienza preliminare. In altre ipotesi il Pubblico Ministero potrà emettere il decreto di citazione diretta a giudizio per i reati per cui non è prevista l&#8217;udienza preliminare.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come comportarsi in caso di notifica di avviso di conclusione delle indagini</h2>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente che la delicatezza della fase processuale suggerisca la nomina di un difensore di fiducia. Solo così l&#8217;indagato potrà avere piena cognizione del procedimento penale che lo coinvolge e di quale, tra le varie strategie difensive, sia quella da scegliere.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a> in collaborazione con Avv. Beatrice Bellato</em></p>
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		<item>
		<title>L’interrogatorio nel processo penale</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/interrogatorio-processo-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 14:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interrogatorio nel processo penale: come si svolge, quali sono i diritti e gli obblighi delle parti, e quali sono i riflessi procedurali.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;interrogatorio nel processo penale &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#come"><strong>Come avviene</strong></a></li>
<li><a href="#avviso"><strong>L&#8217;avviso</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Durante le indagini preliminari, il PM procede all’<strong>interrogatorio</strong> della <strong>persona che è sottoposta a misura</strong> <strong>cautelare</strong>, dell’<strong>arrestato </strong>o del <strong>fermato</strong>, o di chi si trova a piede libero, con invito a presentarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ambito, si precisa fin da subito che il PM è libero di scegliere il momento in cui ritiene possibile, opportuno o conveniente procedere all’interrogatorio, tranne il caso che si tratti di una persona che è stata sottoposta a custodia cautelare. In questo caso, e solo in questo caso, l’interrogatorio del giudice dovrà precedere quello del PM. Quest’ultimo, nel caso in cui non intenda formulare una richiesta di archiviazione, dovrà effettuare una notifica – prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari – di un avviso di conclusione delle indagini, indirizzandolo alla persona sottoposta ad indagini e al difensore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>avviso di conclusione delle indagini</strong> dovrà contenere l’avvertimento che la persona indagata, entro 20 giorni, può presentarsi per rilasciare delle dichiarazioni o per domandare di essere sottoposto ad interrogatorio. Al mancato invio dell’avviso di conclusione consegue la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio del PM. Nel caso in cui, poi, il PM ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare, l’interrogatorio dovrà avvenire entro 48 ore.</p>
<p style="text-align: justify;">Esercitata l’azione di natura penale, l’imputato può sottoporsi a interrogatorio in sede di udienza preliminare, così come nel giudizio abbreviato.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come avviene l’interrogatorio</h2>
<p style="text-align: justify;">L’interrogatorio del PM ha una <strong>natura investigativa</strong>, considerato che è finalizzato alle determinazioni che si riferiscono all’esercizio dell’azione penale. Di contro, l’interrogatorio del giudice ha un <strong>carattere di controllo e</strong> <strong>di garanzia.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si rammenta che <strong>il difensore ha diritto di essere avvisato del compimento di tale atto</strong>, in maniera tale da potervi assistere. In alcune ipotesi, la presenza del difensore all’interrogatorio è condizione di validità. Per quanto invece concerne la possibilità di ricorrere a una <strong>difesa personale</strong>, l’interrogatorio è generalmente modellato in un modo tale da poter garantire una partecipazione libera e cosciente da parte del soggetto interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono di norma assimilate all’interrogatorio anche le affermazioni che sono rilasciate dalla persona sottoposta alle indagini, e rappresentate da <strong>dichiarazioni spontanee</strong> al PM.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene le modalità di esercizio dell’interrogatorio, è vietato fare uso di metodi o di tecniche che possano influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto, così come sulla sua capacità di valutazione o di memoria.</p>
<h2 id="avviso" style="text-align: justify;">Avviso prima della formalità</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere con l’inizio dell’interrogatorio, l’organo che procede con il compimento di tale iniziativa ha l’obbligo di rivolgere alla persona interrogata un avviso preliminare, che contiene 3 principali elementi di comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolar modo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il soggetto che sta per essere interrogato deve essere edotto che <strong>le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti</strong>;</li>
<li>l’organo procedente deve <strong>avvisare il soggetto interrogato che ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda</strong>, ma che in ogni caso, anche nell’ipotesi di mancata risposta, il procedimento proseguirà il suo corso.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si precisa che se l’organo procedente omette uno di questi primi due elementi, o entrambi, le dichiarazioni rese dal soggetto interrogato sono inutilizzabili. Il terzo elemento è invece rappresentato dal fatto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il soggetto interrogato deve essere avvertito che nell’ipotesi in cui renderà dichiarazioni su fatti che riguardano la responsabilità di altri, in ordine a tali fatti assumerà l’ufficio di <strong>testimone</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La legge ricollega all’ultimo mancato avvertimento una doppia sanzione. Da una parte la persona interrogata non potrà assumere, in ordine ai fatti riguardanti la responsabilità di altri, l’ufficio di testimone. D’altra parte le eventuali dichiarazioni contro altri non saranno utilizzabili nei confronti dei terzi coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta che il soggetto ha affermato di voler rispondere, bisognerà contestarli in forma chiara e precisa il fatto che gli si attribuisce. Gli verranno così resi noti gli elementi di prova a suo carico e comunicandogli anche le fonti.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento allo svolgimento dell’atto, la tecnica è quella delle domande poste in via diretta dall’organo procedente. Ovvero, esattamente come avviene nell’ipotesi di interrogatorio da rendere in sede di udienza preliminare.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale </a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il decreto penale di condanna: che cos&#8217;è e cosa fare</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 17:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il decreto penale di condanna &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Contenuto Cosa fare Opposizione Sconti di pena Quali reati Criteri di conversione Che cos&#8217;&#232; il decreto penale di condanna Il decreto penale di condanna &#232; un istituto previsto dagli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale. La finalit&#224; della norma &#232; quella di perseguire reati [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il decreto penale di condanna &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#contenuto"><strong>Contenuto</strong></a></li>
<li><a href="#fare"><strong>Cosa fare</strong></a></li>
<li><a href="#opposizione"><strong>Opposizione</strong></a></li>
<li><a href="#sconti"><strong>Sconti di pena</strong></a></li>
<li><a href="#quali"><strong>Quali reati</strong></a></li>
<li><a href="#criteri"><strong>Criteri di conversione</strong></a></li>
</ul>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Che cos&#8217;è il decreto penale di condanna</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>decreto penale di condanna è un istituto previsto dagli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale</strong>. La finalità della norma è quella di perseguire reati meno gravi senza una concreta attività di udienza e mediante un&#8217;istruttoria semplificata, accelerata e sommaria. <strong>Gli effetti del decreto penale di condanna equivalgono sostanzialmente a quelli di una<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/"> sentenza di condanna</a></strong>: questa non potrà tuttavia che essere <strong>soltanto di tipo pecuniario</strong>. Con il decreto penale di condanna infatti non sarà possibile condannare l&#8217;imputato a pena detentiva (arresto o reclusione), e quest&#8217;ultima, ove prevista dalla norma penale, dovrà necessariamente essere convertita in pena pecuniaria (ammenda o multa).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche se, come accennato, si tratta solo di pena pecuniaria, le conseguenze penali sono effettive. Non si tratta infatti di sanzioni meramente amministrative (come ad esempio una &#8220;multa&#8221; per &#8220;divieto di sosta&#8221;) o civili, ma di pene corrispondenti ad una condanna in sede penale, con tutto ciò che ne consegue.</p>
<p style="text-align: justify;">Si badi bene che, ove la sanzione irrogata non sia sospesa dal giudice, il condannato sarà tenuto a versare all&#8217;Erario l&#8217;intera somma prevista. In alcuni casi questa può raggiungere diverse migliaia di euro.</p>
<p style="text-align: justify;">La pena massima convertibile in pena pecuniaria, ai fini dell&#8217;emissione del decreto penale è di sei mesi di reclusione o di arresto.</p>
<h2 id="contenuto" style="text-align: justify;">Contenuto del decreto penale di condanna</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;atto in questione si riceve come tutte le notifiche di atti giudiziari, nel classico &#8220;plico verde&#8221;. La busta riporta sempre la provenienza, che sarà quella del Tribunale competente per il relativo reato. L&#8217;ufficio che emette il provvedimento in questione è quello del G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari). Il provvedimento, riporta al proprio interno:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le generalità complete dell&#8217;imputato;</li>
<li>L&#8217;enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;</li>
<li>Gli elementi di prova a carico del condannato;</li>
<li>L&#8217;entità della condanna;</li>
<li>Gli avvertimenti di legge: il <strong>condannato ha infatti la facoltà, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna, di presentare l&#8217;atto di opposizione</strong>.</li>
</ul>
<h2 id="fare" style="text-align: justify;">Cosa fare quando si riceve un decreto penale di condanna</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le valutazioni in ordine alle scelte difensive in caso di decreto penale di condanna, devono essere fatte a seconda delle circostanze</strong>. Come già esposto, un provvedimento di questo tipo ha caratteritiche premiali che devono essere attentamente ponderate dal condannato prima di una scelta in ordine all&#8217;opposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opposizione al decreto penale può essere vantaggiosa quando il provvedimento riguarda i reati di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/">guida in stato di ebbrezza</a></strong> o <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-sostanze-stupefacenti/">sotto l&#8217;effetto di stupefacenti</a></strong> (articoli 186 e 187 del Codice della Strada).  In questo caso infatti la normativa prevede diverse possibilità in ordine all&#8217;estinzione del reato ed alla concreta riduzione della durata delle sanzioni accessorie (come ad esempio la sospensione della patente e la confisca del veicolo).</p>
<p style="text-align: justify;">In altre circostanze invece, il condannato potrà avere interesse a difendersi nel merito, chiedendo un vero e proprio &#8220;dibattimento&#8221;: si aprirà quindi un processo penale ordinario dove potranno essere, ad esempio, citati i propri testimoni e portati i propri elementi di prova a favore.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la &#8220;messa alla prova&#8221; poi, il condannato potrà ottenere l&#8217;estinzione del reato evitandosi una condanna ed un processo penale vero e proprio.</p>
<h2 id="opposizione" style="text-align: justify;">L&#8217;opposizione al decreto penale di condanna</h2>
<p style="text-align: justify;">Come accennato, il<strong> condannato ha termine di quindici giorni dalla notifica per proporre un atto di opposizione</strong>. Con l&#8217;atto di opposizione le scelte che il condannato può fare sono molteplici:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Sarà possibile chiedere l&#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, il cosiddetto &#8220;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">patteggiamento</a></strong>&#8220;;</li>
<li>Il condannato potrà anche richiedere il giudizio abbreviato, e cioè, in sintesi, un processo da celebrarsi allo stato degli atti con limitatissime possibilità istruttorie, che garantisce però lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna;</li>
<li>La <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/messa-alla-prova/">messa alla prova</a></strong> che consiste nella prestazione di lavori socialmente utili con la finalità dell&#8217;estinzione del reato;</li>
<li>Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a>, ossia un processo penale vero e proprio, con tutte le garanzie difensive e possibilità istruttorie previste dal rito ordinario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della giurisprudenza, l&#8217;imputato opponente al decreto penale di condanna, avrà comunque la facoltà di revocare l&#8217;opposizione e lasciare dunque che il provvedimento di condanna passi in giudicato.</p>
<h2 id="sconti" style="text-align: justify;">Gli sconti di pena del decreto penale di condanna</h2>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ipotesi in cui le scelte difensive, dopo attenta valutazione, non ricadano sull&#8217;opposizione dal decreto penale di condanna, il codice di procedura penale prevede comunque una serie di vantaggi a chi decidesse di non opporvisi. Fra questi si riportano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La pena irrogata, come già menzionato, è di natura soltanto pecuniaria;</li>
<li>La pena pecuniaria irrogata è ridotta fino alla metà del minimo edittale;</li>
<li>La persona offesa dal reato non ha la possibilità di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">costituirsi parte civile</a> e di chiedere quindi il risarcimento nell&#8217;ambito dello stesso processo penale;</li>
<li>Non è prevista l&#8217;applicazione di pene accessorie, salvo quelle amministrative (come ad esempio la sospensione o revoca della patente o la confisca di un veicolo);</li>
<li>Il condannato non è tenuto al pagamento delle spese processuali;</li>
<li>Il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato in altro giudizio civile o amministrativo;</li>
<li>Il reato è estinto (con apposita istanza) se nel termine di cinque anni (ove trattasi di delitti) o di due anni (ove si tratti di contravvenzione) il condannato non commette un reato della stessa indole.</li>
</ul>
<h2 id="quali" style="text-align: justify;">Per quali reati viene emesso</h2>
<p style="text-align: justify;">Generalmente questo tipo di provvedimento consegue a<strong> delitti o contravvenzioni non particolarmente gravi</strong>. I reati più frequentemente perseguiti in questo modo sono, ad esempio, la <strong>guida in stato di ebbrezza</strong> (sicuramente il reato più perseguito tramite decreto), le lesioni personali, il danneggiamento, truffe, furti o appropriazioni indebite connotate da scarsa offensività sociale e così via.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiaramente la pena detentiva deve poter essere convertita in pena pecuniaria:<strong> il massimo di pena detentiva convertibile in pena pecuniaria è di sei mesi di arresto o di reclusione</strong>.</p>
<h2 id="criteri" style="text-align: justify;">I criteri di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria: un esempio</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 459 comma 1-bis del codice di procedura penale:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il giudice, per determinare l&#8217;ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l&#8217;imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell&#8217;ammontare di cui al periodo precedente, il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell&#8217;imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per fare un esempio concreto, in caso di <strong>condanna a sedici mesi di arresto e 4000€ di ammenda</strong>, diminuita a <strong>dodici mesi di arresto e 3000€ di ammenda per la concessione delle attenuanti generiche</strong>, la pena può essere diminuita ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 459 del codice di procedura penale a <strong>sei mesi di arresto e 2000€ di ammenda</strong>. A questo  punto, la <strong>conversione della pena detentiva di sei mesi per 75 euro al giorno (centottanta giorni) condurrà ad una sanzione pecuniaria di 13.500 euro di ammenda oltre a 2000 euro di ammenda per complessivi 15.500 euro</strong>.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le misure precautelari: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/misure-precautelari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 07:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cosa sono le misure precautelari, in che modo possono essere richieste e ottenute e per quali reati sono generalmente previste.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le misure precautelari &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#arresto"><strong>Arresto in flagranza</strong></a></li>
<li><a href="#stato"><strong>Stato di flagranza</strong></a></li>
<li><a href="#reati"><strong>Reati per cui è previsto l&#8217;arresto</strong></a></li>
<li><a href="#fermo"><strong>Fermo dell&#8217;indiziato</strong></a></li>
<li><a href="#allontanamento"><strong>Allontanamento dalla casa familiare</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo avuto modo di approfondire nei nostri approfondimenti sul diritto penale e sul codice di procedura penale, una particolare forma di acquisizione della <strong>notizia di reato</strong> è quella che fa seguito all’<strong>arresto di chi è colto in flagranza di reato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di quanto previsto dal legislatore, l’autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di adottare delle misure provvisoriamente limitative della libertà personale dell’individuo solamente in casi eccezionali di necessità e di urgenza, tra quelli tassativamente indicati dalla legge. Le misure – come vedremo in un prossimo focus – dovranno in ogni caso essere convalidate dall’autorità giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma <strong>quali sono le misure precautelari</strong>? E quali fattispecie di reato rendono possibile l’adozione di tali misure?</p>
<h2 id="arresto" style="text-align: justify;">Arresto in flagranza</h2>
<p style="text-align: justify;">Della prima misura abbiamo diffusamente già parlato: l’<strong>arresto in flagranza</strong>. Titolari del potere d’arresto sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con o senza disposizione del P.M.. Costoro possono ritardare o omettere l’arresto solo in alcuni casi eccezionali, previsti – anche in questo caso – dalla legge in modo tassativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il P.M. ordina l’arresto quando il reato flagrante viene commesso in udienza, sebbene esista comunque un generico potere da parte dello stesso P.M. di poter ordinare l’arresto in tutte quelle ipotesi in cui la polizia giudiziaria potrebbe essere in grado di effettuarlo di propria iniziativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l’arresto in flagranza fosse obbligatorio, il potere di arresto è esteso ad ogni persona che deve consegnare l‘arrestato e le cose che costituiscono corpo del reato alla polizia giudiziaria, che redigerà il verbale di consegna e ne rilascerà copia.</p>
<h2 id="stato" style="text-align: justify;">Lo stato di flagranza</h2>
<p style="text-align: justify;">Costituiscono <strong>presupposti per l’esercizio del potere di arresto in flagranza</strong> lo stato di flagranza e il fatto che il reato commesso sia ricompreso nell’elenco dei reati per i quali è previsto l’arresto.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo <strong>stato di flagranza </strong>deve riguardare l’arrestato e può essere proprio (cioè, chi è colto nell’atto di commettere il reato), o improprio (cioè, chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o da altre persone, o chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga conto che, secondo autorevole dottrina, tale ultima espressione deve essere intesa nel senso che non devono esserci altre ragionevoli spiegazioni dei dati di fatto che vengono riscontrati dalla polizia, e che tra la condotta illecita ipotizzata e l’arresto, l’arrestato non deve aver fatto altro che sfuggire alla polizia, e che l’attività di ricerca di quest’ultima deve essere stata continuativa, di breve durata ed elementare nei contenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriori estensioni del concetto di flagranza sono quelle previste da leggi speciali. Tra i vari esempio, ricordiamo che nella l. 401/89 in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, si parla di flagranza differita, ovvero deve considerarsi in stato di flagranza colui che risulta autore delle violenze sulla base di foto e video, a patto che l’arresto non sia compiuto oltre le 48 ore dal fatto.</p>
<h2 id="reati" style="text-align: justify;">I reati per cui è consentito l’arresto</h2>
<p style="text-align: justify;">Il secondo requisito per poter procedere all’<strong>arresto in flagranza </strong>è, ovviamente, che sia commesso un reato per cui è consentita tale misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra questi reati è importante distinguere quelli per i quali l’arresto è obbligatorio, e quelli per i quali invece l’arresto è facoltativo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>arresto è obbligatorio</strong> nel caso di delitti non colposi, consumati o tentati, per cui la legge preveda la pena all’ergastolo o della reclusione non inferiore a 5 anni e nel massimo dei 20 anni. O ancora per i delitti non colposi, consumati o tentati, di cui al comma 2 dell’art. 380 c.p., e lesivi di beni giuridici di primaria importanza. Si procede all’arresto obbligatorio anche negli altri casi previsti dalle leggi speciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, l’<strong>arresto è facoltativo </strong>per i delitti non colposi, consumati o tentativi, per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione nel massimo di 3 anni, e per i delitti colposi per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione nel massimo di 5 anni. Ancora, è previsto l’arresto facoltativo per i delitti di cui al comma 2 dell’art. 381 c.p. e negli altri casi previsti dalle leggi speciali.</p>
<h2 id="fermo" style="text-align: justify;">Fermo dell’indiziato</h2>
<p style="text-align: justify;">Passiamo dunque a occuparci più brevemente del <strong>fermo dell’indiziato</strong>. Il c.p.c. ci informa che è titolare del potere di disporre il fermo con decreto il P.M., e che gli ufficiali e gli agenti di polizia possono procedere al fermo di propria iniziativa solamente prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini o quando sia successivamente individuato l’indiziato, o nel caso in cui sopravvengono specifici elementi, come il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato possa presto darsi alla fuga, e che non sia possibile per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del P.M..</p>
<p style="text-align: justify;">È previsto che la polizia possa procedere al fermo di propria iniziativa anche sulla base dei commi 4 e 5 dell’art. 307, ovvero quando l’imputato trasgredisce a una misura cautelare e sta per darsi alla fuga.</p>
<p style="text-align: justify;">È poi stimato il fermo anche nel caso previsto dall’art. 384: il P.M. se ha l’assenso del procuratore della Repubblica, può disporre il fermo quando sussistono elementi specifici che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga della persona gravemente indiziata di un delitto per cui la legge preveda la pena dell’ergastolo o della reclusione nel minimo di 2 anni, o ancora di un delitto che riguarda armi da guerra e esplosivi, o ancora un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.</p>
<h2 id="allontanamento" style="text-align: justify;">Allontanamento dalla casa familiare</h2>
<p style="text-align: justify;">Concludiamo infine con l’<strong>allontanamento d’urgenza dalla casa familiare</strong>. Sulla base dell’art. 384-bis, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno infatti la facoltà di disporre, previa autorizzazione del P.M., l&#8217;allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui al comma 6 dell&#8217;art. 282-bis, e dove sussistono dei motivi fondati che fanno ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l&#8217;integrità fisica o psichica della persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge prevede peraltro, in questi casi, che gli agenti di polizia informino la vittima della presenza dei centri antiviolenza presenti sul territorio e soprattutto nella zona di residenza. Su richiesta della vittima, dovranno anche mettere in contatto la stessa con le strutture assistenziali.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<item>
		<title>Sentenza di non luogo a procedere: motivi, requisiti e impugnazione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/sentenza-di-non-luogo-a-procedere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 07:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sentenza di non luogo a procedere: le sue ragioni, i suoi requisiti essenziali e le legittimazioni a impugnarla.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La sentenza di non luogo a procedere &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#motivi"><strong>Motivi</strong></a></li>
<li><a href="#prove"><strong>Prove insufficienti o contraddittorie</strong></a></li>
<li><a href="#condanna"><strong>Condanna alle spese e ai danni</strong></a></li>
<li><a href="#impugnazione"><strong>Impugnabilità della sentenza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo avuto modo di approfondire in alcuni degli ultimi focus sul tema del processo penale, la <strong>sentenza di non luogo a procedere </strong>è una delle alternative che il giudice ha a disposizione alla fine dell’udienza preliminare, in principale “contrapposizione” al decreto che, invece, dispone il giudizio.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify;">Motivi del non luogo a procedere</h2>
<p style="text-align: justify;">Come afferma il primo comma dell’art. 425 c.p.p., rubricato “Sentenza di non luogo a procedere”,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l&#8217;azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l&#8217;imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.</em></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni per cui l’imputato può essere prosciolto in udienza preliminare corrispondono dunque in maniera sostanzialmente integrale a quelle che ne impongono il <strong>proscioglimento in sede dibattimentale</strong>. Non vi è però una completa sovrapposizione, valutato che non viene contemplata l’ipotesi del reato commesso da persona non imputabile.</p>
<p>Pertanto, le motivazioni per le quali l’imputato può essere prosciolto sono se:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">sussiste una causa che estingue il rato;</li>
<li style="text-align: justify;">sussiste una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita;</li>
<li style="text-align: justify;">risulta che il fatto non sussiste;</li>
<li style="text-align: justify;">il fatto non è contemplato dalla legge come reato;</li>
<li style="text-align: justify;">risulta che l’imputato non ha commesso il fatto;</li>
<li style="text-align: justify;">risulta che il fatto non costituisce reato.</li>
</ul>
<h2 id="prove" style="text-align: justify;">Prove insufficienti o contraddittorie</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto accade le ipotesi di <strong>insufficienza o contraddittorietà delle prove</strong>, giova rammentare che prima dell’avvento della l. 479/99 veniva ritenuto che solamente la prova positiva della sussistenza delle cause di proscioglimento potesse autorizzare il giudice a emanare una sente di non luogo a procedere. Ne derivava che a fronte di prove insufficienti o contraddittori, la sentenza non poteva essere emanata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro di riferimento è tuttavia cambiato con la l. 479/99, che ha modificato l’art. 425 c.p.p., stabilendo ora che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti sono insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimane chiaro che, considerato che l’imputato può pur sempre formulare la richiesta di giudizio abbreviato, il P.M. deve ad ogni modo presentarsi in udienza preliminare con delle prove sufficienti per poter procedere all’immediata decisione di condanna. Si opterà per l’archiviazione in tutte le situazioni di insufficienza o di contraddittorietà della prova.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui, invece, si dovesse svolgere un’udienza preliminare con elementi di prova ritenuti insufficienti o contraddittori, il giudice dovrà applicare il terzo comma dell’art. 425 c.p.p. e decretare il <strong>rinvio a giudizio</strong> se ha motivo di ritenere che la situazione di dubbio sulla responsabilità dell’imputato possa venire meno in virtù delle modalità dibattimentali di acquisizione della prova. In caso contrario, procederà con la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.</p>
<h2 id="requisiti" style="text-align: justify;">Requisiti della sentenza di non luogo a procedere</h2>
<p style="text-align: justify;">L’art. 426 c.p.p. introduce quali sono i <strong>contenuti necessari della sentenza di non luogo a procedere</strong>, ovvero:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;intestazione «in nome del popolo italiano» e l&#8217;indicazione dell&#8217;autorità che l&#8217;ha pronunciata;</li>
<li style="text-align: justify;">le generalità dell&#8217;imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;imputazione;</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;</li>
<li style="text-align: justify;">il dispositivo, con l&#8217;indicazione degli articoli di legge applicati;</li>
<li style="text-align: justify;">la data e la sottoscrizione del giudice.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui il giudice sia impedito, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa della sostituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza è <strong>nulla </strong>se manca la motivazione o è incompleta in uno dei suoi elementi essenziali, o ancora se manca la sottoscrizione del giudice.</p>
<h2 id="prove" style="text-align: justify;">Condanna del querelante alle spese e ai danni</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l’imputato venga <strong>prosciolto per insussistenza del fatto </strong>o per <strong>non aver commesso il fatto</strong>, il querelante è condannato:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato;</li>
<li style="text-align: justify;">se vi è domanda, alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">si è costituito parte civile</a>, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto;</li>
<li style="text-align: justify;">se vi è colpa grave, al risarcimento dei danni all’imputato e al responsabile civile che ne hanno fatto domanda.</li>
</ul>
<h2 id="impugnazione" style="text-align: justify;">Impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto poi riguarda l’<strong>impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere</strong>, l’art. 428 c.p.p. stabilisce che il ricorso per Cassazione può essere proposto:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale;</li>
<li style="text-align: justify;">dall&#8217;imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l&#8217;imputato non lo ha commesso;</li>
<li style="text-align: justify;">dalla persona offesa ma solo nei casi di nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, a meno che la persona si sia costituita parte civile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sull’impugnazione la Cassazione decide in camera di consiglio. La <strong>sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione</strong> ha efficacia preclusiva allo stato degli atti. In presenza di nuove circostanze, è suscettibile di revoca: senza la revoca, il P.M. non può esercitare una nuova azione penale nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto, e non può svolgere indagine né chiedere una misura cautelare.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Giudizio direttissimo: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-direttissimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è il giudizio direttissimo, quando vi si deve ricorrere e quali sono le caratteristiche di questo particolare rito di specialità.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il giudizio direttissimo &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#norma"><strong>L&#8217;articolo 449 c.p.p.</strong></a></li>
<li><a href="#condizioni"><strong>Quando si procede</strong></a></li>
<li><a href="#obbligo"><strong>Obbligatorietà</strong></a></li>
<li><a href="#svolgimento"><strong>Svolgimento</strong></a></li>
<li><a href="#ammissione"><strong>Ammissibilità</strong></a></li>
<li><a href="#monocratico"><strong>Con giudice monocratico</strong></a></li>
<li><a href="#atipici"><strong>Giudizi direttissimi atipici</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>giudizio direttissimo</strong> è un particolare rito che si caratterizza per una forte compressione della fase preliminare, con semplificazione della fase predibattimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina del giudizio direttissimo ha la propria fonte all&#8217;articolo 449 del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La ragione che può condurre a un <strong>giudizio direttissimo </strong>è sostanzialmente quella nella quale il magistrato ritiene che l’accusa sia talmente fondata da escludere l’intera fase di ricerca di fonti e di mezzi di prova. Non si confonda, pertanto, il <strong>giudizio immediato </strong>con quello direttissimo: nel primo caso esige una generica evidenza dei atti descritti nell’accusa, mentre nel direttissimo è presupposta un’evidenza qualificata.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quando si verificano le condizioni utili per il giudizio direttissimo?</p>
<h2 id="norma">L&#8217;articolo 449 del codice di procedura penale</h2>
<p><em>&#8220;1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l&#8217;imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall&#8217;arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell&#8217;articolo 391, in quanto compatibili .</em></p>
<p><em>2. Se l&#8217;arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l&#8217;imputato e il pubblico ministero vi consentono.</em></p>
<p><em>3. Se l&#8217;arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.</em></p>
<p><em>4. Il pubblico ministero, quando l&#8217;arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l&#8217;imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall&#8217;arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.</em></p>
<p><em>5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell&#8217;interrogatorio ha reso confessione. L&#8217;imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L&#8217;imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all&#8217;udienza entro il medesimo termine. Quando una persona è stata allontanata d&#8217;urgenza dalla casa familiare ai sensi dell&#8217;articolo 384 bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell&#8217;arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l&#8217;udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.</em></p>
<p><em>6 &#8230;&#8221;</em></p>
<h2 id="condizioni" style="text-align: justify;">Quando si procede con il giudizio direttissimo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio direttissimo si verifica principalmente in due distinte situazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo è l’<strong>arresto in flagranza</strong>, o l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Il secondo è la <strong>confessione</strong>, resa a brevissima distanza dall’inizio dell’indagine.</p>
<p style="text-align: justify;">In entrambi i casi, ci sono dunque i buoni presupposti per poter ricorrere al giudizio direttissimo, tenendo però in considerazione che sia il primo (arresto) che il secondo (confessione) hanno in comune una censura temporale tra il verificarsi del presupposto (convalida dell’arresto o, appunto, confessione) e la celebrazione del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a>, pari a 30 giorni: in questo periodo di tempo può pur svolgersi una breve attività di indagine.</p>
<h2 id="obbligo" style="text-align: justify;">Obbligatorietà del giudizio direttissimo</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere oltre, giova sottolineare che sia l’arresto in flagranza che la confessione, costituiscono in realtà due presupposti ben facili da accertare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante ciò, in passato accadeva spesso che il P.M., pur in presenza dei presupposti, si astenesse dal procedere con il rito direttissimo: il motivo di tale comportamento è perché, per legge, al P.M. veniva riconosciuto il potere di instaurare il rito, ma non il dovere.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’avvento del d.l. 92/2008, invece, le cose sono evidentemente cambiate. La norma ha sostituito il “<em>può procedere</em>” che contraddistingueva il precedente approccio, con un più perentorio “<em>procede</em>”.</p>
<h2 id="svolgimento" style="text-align: justify;">Come si svolge il rito direttissimo</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito quanto sopra, cerchiamo di comprendere <strong>come si svolge il rito direttissimo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di <strong>arresto già convalidato</strong>, ovvero con persona che si trova in custodia cautelare, l’imputazione sarà presentata direttamente dal P.M. al giudice dibattimentale, e potrà essere contestata oralmente in udienza prima dell’apertura del dibattimento. Con la contestazione del fatto il P.M. forma il fascicolo del dibattimento e lo consegna al giudice. I testimoni potranno essere presentati direttamente in udienza senza previa citazione.</p>
<p style="text-align: justify;">All’imputato è riconosciuta la facoltà di domandare un termine non superiore a 10 giorni, affinché possa organizzare al meglio la propria strategia difensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante questo periodo di tempo il dibattimento rimane sospeso e il difensore può prendere visione degli atti di indagine inseriti presso la segreteria del P.M. e degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento e custoditi presso la cancelleria del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di <strong>imputato libero</strong>, costui è chiamato a comparire in udienza di giudizio direttissimo: l’imputazione sarà qui contestata per iscritto nel decreto di citazione a giudizio. Il difensore dovrà essere avvertito della data fissata per il giudizio e avrà la facoltà di vedere e acquisire, in copia, gli atti di indagine che esistono presso la segreteria del P.M. e gli atti che sono confluiti nel fascicolo del dibattimento, esistenti presso la cancelleria del giudice competente per il giudizio.</p>
<h2 id="ammissione" style="text-align: justify;">Ammissibilità al giudizio direttissimo</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge riconosce all’imputato il diritto di essere avvertito della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o la sospensione del processo con <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/messa-alla-prova/"><strong>messa alla prova</strong></a>, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento. Peraltro, anche la richiesta di giudizio direttissimo dovrà prima essere ammessa: il giudice dovrà controllare la sussistenza dei presupposti, di cui si è in buona parte già detto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i principali limiti all’<strong>ammissibilità al rito speciale</strong>, rileviamo altresì quella dell’opportunità di mantenere riuniti diversi procedimenti penali. Di norma, infatti, la scelta di agire con il giudizio direttissimo determina la separazione dei procedimento, ma se la riunione è più conveniente per il buon esito delle indagini o per economia processuale, il giudice non ammette il rito speciale e ordina che si proceda in via cumulativa e nei modi orinari.</p>
<h2 id="monocratico" style="text-align: justify;">Giudizio direttissimo con giudice monocratico</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso al <strong>giudizio direttissimo con giudice monocratico</strong> riguarda casi identici a quelli previsti per il giudizio direttissimo davanti al giudice collegiale. Nonostante ciò l’art. 558 c.p.p. introduce alcune differenze con l’altro approccio rituale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, in questo caso l’udienza di convalida dell’arresto dovrà svolgersi dinanzi al giudice di dibattimento solamente se il P.M. è in grado di presentare l’arrestato all’udienza entro 48 ore dall’atto coercitivo. Negli altri casi, l’udienza si svolgerà davanti al gip, dopodiché l’imputato sarà presentato al giudice del dibattimento.</p>
<h2 id="atipici" style="text-align: justify;">Giudizi direttissimi atipici</h2>
<p style="text-align: justify;">Esistono infine alcuni casi eccezionali in cui il <strong>giudizio direttissimo </strong>può essere promosso senza che vi siano i presupposti indicati dalla legge, ma sulla base di altra causa giustificativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi a:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">reati concernenti armi ed esplosivi,</li>
<li style="text-align: justify;">i reati di discriminazione etnica, razziale e religiosa,</li>
<li style="text-align: justify;">reati commessi in occasione di manifestazioni sportive,</li>
<li style="text-align: justify;">i reati collegati all’illegale reingresso e permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tranne per l’ultima ipotesi di cui sopra, per gli altri casi il giudizio direttissimo può essere derogato solamente se sono necessarie delle speciali indagini.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<item>
		<title>Patteggiamento: richiesta, sentenza e azione civile</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento-richiesta-sentenza-azione-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 11:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La procedura del patteggiamento, dalla richiesta alla sua conclusione: focus sulla natura di sentenza e sulle conseguenze nell'azione civile.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il patteggiamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#termini"><strong>Termini di presentazione</strong></a></li>
<li><a href="#contenuto"><strong>Contenuto della richiesta</strong></a></li>
<li><a href="#ammissione"><strong>Ammissione al rito speciale</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>Sentenza nel patteggiamento</strong></a></li>
<li><a href="#azione"><strong>Azione civile e patteggiamento</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>patteggiamento </strong>inizia con la relativa richiesta dell’imputato o del P.M. dinanzi al giudice, con consenso espresso anche dalla parte non richiedente. Nel caso in cui la richiesta e il consenso siano formulati durante l’udienza, sarà sufficiente la forma orale; se invece vengono formulati fuori udienza, non potranno che avere una forma scritta.</p>
<h2 id="termini" style="text-align: justify;">Termini per presentare la richiesta di patteggiamento</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>richiesta di patteggiamento</strong> può essere presentata sia nel corso delle indagini preliminari, che nell’udienza preliminare, fino a quando le parti non concludono la discussione.</p>
<p style="text-align: justify;">Se tuttavia il procedimento è privo di udienza preliminare, ma si avvale del procedimento per decreto, la richiesta dovrà essere proposta contestualmente all’opposizione contro il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-diritti/">decreto di condanna</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di procedimento per giudizio immediato, il termine è fissato entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione, mentre nel caso del giudizio direttissimo, si potrà proporre richiesta di patteggiamento prima che sia dichiarato aperto il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, si noti che esistono due principali forme di rimessione dei termini, ovvero di regressione alla fase introduttiva del giudizio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se l’imputato processato in assenza dimostra di essere incolpevolmente ignorate del processo a proprio carico;</li>
<li>se viene fetta la contestazione del fatto diverso, del reato concorrente o di una circostanza aggravante.</li>
</ul>
<h2 id="contenuto" style="text-align: justify;">Il contenuto della richiesta di patteggiamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene il <strong>contenuto della richiesta di patteggiamento</strong>, questo sarà almeno pari al fatto in oggetto di giudizio, la sua qualificazione giuridica e la pena ritenuta congrua. Si tenga conto che l’imputato può ben subordinare la richiesta di patteggiamento alla condizione della sospensione condizionale della pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata dal P.M. durante le indagini preliminari, essendo contestuale anche l’esercizio dell’azione penale, la richiesta (o il consenso) conterranno anche l’atto di imputazione. È proprio per questo motivo che il patteggiamento non può essere richiesto o acconsentito dal P.M. se l’indagine è incompleta.</p>
<p style="text-align: justify;">Di norma, si ritiene che la richiesta possa essere revocata o modificata dal proponente, fino a quando non interviene il consenso della controparte. L’eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia assegnato un termine alla controparte per esprimere il proprio consenso: in questo caso, infatti, il consenso non può essere revocato o modificato fino a quando il termine non è in corso.</p>
<h2 id="ammissione" style="text-align: justify;">L’ammissione al rito speciale</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta che il giudice è in grado di <strong>accertare l’esistenza dei presupposti di ammissibilità</strong>, potrà <strong>ammettere il rito speciale. </strong>L’applicazione della pena avverrà così nella misura e nella specie quantificata nell’accordo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, al giudice è pur sempre ammessa la possibilità di non condividere la scelta effettuata dalle parti e, dunque, <strong>rigettare la richiesta di patteggiamento</strong>. In questo caso, l’iter proseguire normalmente verso il dibattimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, rammentiamo come la dichiarazione di inammissibilità al rito speciale non precluda la possibilità di avanzare nuove richieste allo stesso giudice, fino a quando non scadono i termini.</p>
<p style="text-align: justify;">Scaduti i termini, è possibile pur sempre inoltrare le richieste ai giudici successivi, come a quello del dibattimento, di appello o di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Una particolare ipotesi di inammissibilità è quella determinata dal dissenso motivato del P.M.: l’imputato può contestare tale dissenso, e ha la facoltà di reiterare la richiesta davanti al giudice del dibattimento o dell’impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, il giudice ordinerà l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. prima di dichiarare aperto il dibattimento. Nel caso in cui verifichi l’infondatezza del dissenso, applicherà lo sconto di pena.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">La sentenza nel patteggiamento</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sentenza nel patteggiamento </strong>include solamente l’accertamento negativo della non punibilità, andando a constatare l’insussistenza delle cause di proscioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Non essendo questa la sede sull’analisi della natura di tale pronuncia, limitiamoci a ricordare come la giurisprudenza per lungo tempo non abbia attribuito la natura condannatoria delle sentenze di patteggiamento ai fini del giudizio di revisione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impostazione è però cambiata con la l. 134/2003, che modificando la previgente normativa ha di fatti incluso tra i provvedimenti suscettibili di revisione anche le sentenze di patteggiamento. In questo modo la sentenza di patteggiamento si è concettualmente resa più “vicina” a quella di condanna, pur rimanendo sempre distinta da essa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le altre principali caratteristiche delle sentenze di patteggiamento vi è l’<strong>inappellabilità</strong>. L’unica eccezione è legata a quanto previsto dall’art. 448 c.p.p., comma 2, a vantaggio del P.M., il quale può appellare la sentenza con la quale il giudice del dibattimento ha applicato la pena richiesta dall’imputato, ritenendo ingiustificato il suo dissenso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui al giudice dell’impugnazione dovesse apparire giustificato tale dissenso, ne dovrà seguire un giudizio ordinario che il giudice di secondo grado potrà chiudere con una sentenza di merito.</p>
<h2 id="azione" style="text-align: justify;">Azione civile e patteggiamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il danneggiato dal reato in questa sede <strong>non può esercitare l’azione risarcitoria né può opporsi alla definizione anticipata del giudizio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo: se costui <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">si è già costituito parte civile</a>, l’accordo tra le parti lo costringerà ad abbandonare la sede penale, per poter far valere la propria pretesa esclusivamente in sede civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva altresì che “scendendo” in questa sede il danneggiato dal reato potrà domandare all’imputato solamente il pagamento delle spese processuali che avesse fino a quel momento sostenuto sulla base di un’approssimativa valutazione della responsabilità dell’imputato che il giudice penale deve effettuare con decisione motivabile.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<item>
		<title>Il patteggiamento o applicazione della pena su richiesta delle parti</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 09:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il patteggiamento &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Quando &#232; escluso L&#8217;accordo Rinunce dell&#8217;imputato Vantaggi Conseguenze Il ruolo del giudice I costi L&#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti, o patteggiamento, &#232; un rito alternativo, disciplinato dall&#8217;art. 444 del codice di procedura penale. Cos&#8217;&#232; il patteggiamento L&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale dispone che l&#8217;imputato e il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il patteggiamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#esclusione"><strong>Quando è escluso</strong></a></li>
<li><a href="#accordo"><strong>L&#8217;accordo</strong></a></li>
<li><a href="#rinunce"><strong>Rinunce dell&#8217;imputato</strong></a></li>
<li><a href="#vantaggi"><strong>Vantaggi</strong></a></li>
<li><a href="#conseguenze"><strong>Conseguenze</strong></a></li>
<li><a href="#giudice"><strong>Il ruolo del giudice</strong></a></li>
<li><a href="#costi"><strong>I costi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>applicazione della pena su richiesta delle parti</strong>, o <strong>patteggiamento</strong>, è un rito alternativo, disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il patteggiamento</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale dispone che l’imputato e il Pubblico Ministero possano domandare al giudice l’applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, <strong>diminuita fino a un terzo</strong>, oppure di una pena detentiva se questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera i 5 anni, soli o congiunti a pena pecuniaria. Il patteggiamento può dunque essere definito come quel rito alternativo premiale che, a fronte della rinuncia dell&#8217;imputato alla celebrazione del processo, gli attribuisce uno sconto di pena che arriva fino ad un terzo.</p>
<h2 id="esclusione" style="text-align: justify;">Esclusione del patteggiamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>patteggiamento</strong> è in ogni caso <strong>escluso</strong> nei procedimenti per:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">delitti di criminalità organizzata;</li>
<li style="text-align: justify;">terrorismo;</li>
<li style="text-align: justify;">alcuni delitti contro la personalità individuale o contro la libertà sessuale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ancora, è escluso in riferimento a delinquenti abituali, professionali o per tendenza o plurirecidivi, che devono rispondere di reati punibili con sanzione detentiva superiore a 2 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il patteggiamento è infine escluso anche nel procedimento minorile, e risulta essere incompatibile con la giurisdizione conciliativa del giudice di pace.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di scoraggiare l’accesso a tale rito da parte di coloro che hanno commesso gravi illiceità, e che domandano di patteggiare pene detentive tra i 2 e i 5 anni, oggi sussistono due tipi di patteggiamento con altrettanti ridimensionamenti della premialità:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong>patteggiamento allargato</strong>, per i reati più gravi;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>patteggiamento ristretto</strong>, per i reati meno gravi.</li>
</ul>
<h2 id="accordo" style="text-align: justify;">Accordo del patteggiamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Momento centrale dell’<strong>applicazione della pena su richiesta delle parti </strong>è l’accordo tra l’imputato e il P.M., che avrà come oggetto il <em>quantum </em>della pena da applicare per il fatto descritto nell’imputazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, sebbene sia una condizione necessaria, l’accordo <strong>non è condizione sufficiente</strong>: occorre infatti che il giudice verifichi i presupposti di applicabilità dell’accordo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’intesa con il P.M., l’imputato rinuncia ad alcuni diritti ma ottiene alcuni vantaggi. Riassumiamoli.</p>
<h2 id="rinunce" style="text-align: justify;">Rinunce dell’imputato</h2>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’imputato <strong>rinuncia</strong> a:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">diritto alla prova;</li>
<li style="text-align: justify;">a controvertere sul fatto e sulla sua qualificazione giuridica;</li>
<li style="text-align: justify;">diritto a controvertere sulla specie e misura della pena da applicare.</li>
</ul>
<h2 id="vantaggi" style="text-align: justify;">Vantaggi dell’imputato</h2>
<p style="text-align: justify;">Rilevanti sono i <strong>vantaggi</strong> che l’imputato può ottenere. In particolare, per tutte le tipologie di patteggiamento si ottengono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">sconti di pena, con diminuzione della sanzione fino a un terzo;</li>
<li style="text-align: justify;">assenza di effetti pregiudizievoli della sentenza che applica la pena concordata (la sentenza non può estendere effetti vincolati nei giudizi civili o amministrativi di cui è parte l’imputato;</li>
<li style="text-align: justify;">assenza di pubblicità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per il solo <strong>patteggiamento ristretto</strong>, ovvero per i reati meno gravi, è inoltre prevista la liberazione dell’imputato dall’obbligo di pagare le spese processuali, e l’esenzione da pene accessorie e misure di sicurezza (tranne la confisca).</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, è prevista la non menzione della sentenza nel certificato generale del casellario giudiziale e, se la pena concordata non comporta oltre 2 anni di detenzione, può essere sospesa <em>sub condicione</em> e la relativa condanna può evolversi in una declaratoria di estinzione del reato se nei 5 anni successivi alla sentenza l’imputato non commette altro delitto, o se nei 2 anni successivi non si rende responsabile di una contravvenzione della stessa indole di quella che aveva costituito oggetto di accordo.</p>
<h2 id="conseguenze" style="text-align: justify;">Conseguenze per l’accusa</h2>
<p style="text-align: justify;">Anche per l’accusa il patteggiamento comporta diverse rinunce. In particolare, l’accusa dovrà privarsi della possibilità di controvertere sulle questioni di fatto e di diritto connesse col tema dell’imputazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia numerosi sono i vantaggi anche per l’accusa, come ad esempio il notevole significativo risparmio di risorse.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra non è però elemento sufficiente affinché il P.M. debba obbligatoriamente operare in questo senso, dovendo invece preferire non tanto le valutazioni di opportunità, quanto invece sul ricorso a parametri obiettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il P.M. dovrà <strong>concordare con il patteggiamento</strong> dopo aver:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">appurato che il materiale d’indagine è sufficiente per applicare la pena richiesta;</li>
<li style="text-align: justify;">verificato la corretta qualificazione giuridica assegnata al fatto dall’imputato nella richiesta di patteggiamento o nell’atto di consenso;</li>
<li style="text-align: justify;">controllato l’insussistenza di cause ostative all’accesso al patteggiamento;</li>
<li style="text-align: justify;">verificato la congruità della sanzione richiesta rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell’autore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si tenga conto che <strong>la scelta di patteggiare non deve essere motivata dal P.M.</strong> Sul perché tale motivazione non sia richiesta, gli studiosi sottolineano come il legislatore abbia ritenuto tale elemento superfluo, considerato che comunque è previsto il vaglio da parte del giudice.</p>
<h2 id="giudice" style="text-align: justify;">Il ruolo del giudice</h2>
<p style="text-align: justify;">Giova a questo punto, rimandando a successivo approfondimento un dettaglio sull’intera procedura, ricordare che al giudice spetterà la verifica dell’<strong>ammissibilità della richiesta</strong> controllando che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">esista l’accordo e l’effettiva volontà delle parti;</li>
<li style="text-align: justify;">il reato rientri tra quelli suscettibili di essere definiti con questo rito;</li>
<li style="text-align: justify;">non sussistano cause di non punibilità;</li>
<li style="text-align: justify;">la qualificazione giuridica prospettata dalle parti sia corretta;</li>
<li style="text-align: justify;">la pena sia congrua.</li>
</ul>
<h2 id="costi" style="text-align: justify;">I costi di un procedimento per patteggiamento</h2>
<p style="text-align: justify;">I costi del patteggiamento rispetto a quelli di un giudizio ordinario o altri riti alternativi è sensibilmente più basso. Generalmente il costo di un patteggiamento varia fra i 1500 ed i 2000 euro oltre agli accessori di legge. I costi possono aumentare nel caso le trattative con la procura siano connotate da particolare complessità.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">Il patteggiamento o applicazione della pena su richiesta delle parti</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Richiesta di archiviazione: cos’è e come funziona</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-archiviazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 08:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Che cos'è la richiesta di archiviazione, come funziona e in che modo funziona il procedimento penale in questo stadio preliminare.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La richiesta di archiviazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#controllo"><strong>Il controllo sulla richiesta</strong></a></li>
<li><a href="#decreto"><strong>Il decreto motivato</strong></a></li>
<li><a href="#udienza"><strong>Fissazione dell&#8217;udienza</strong></a></li>
<li><a href="#opposizione"><strong>L&#8217;opposizione</strong></a></li>
<li><a href="#udienza"><strong>L&#8217;udienza</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#riapertura"><strong>Riapertura delle indagini</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’art. 408 c.p.p. stabilisce che il Pubblico Ministero può presentare al giudice una <strong>richiesta di archiviazione </strong>se ritiene che la notizia di reato sia infondata, in quanto gli elementi che ha acquisito durante le <strong>indagini preliminari </strong>non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo: secondo gli artt. 411 e 415 c.p.p., l’archiviazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui non vi sarebbero condizioni utili di procedibilità, oppure nei casi in cui il reato è estinto, o il fatto non è previsto dalla legge come un reato, o ancora nell’ipotesi in cui l’autore del reato sia ignoto.</p>
<h2 id="controllo" style="text-align: justify;">Controllo sulla richiesta di archiviazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Dalle righe di cui sopra dovrebbe essere evidente come il P.M. possa scegliere discrezionalmente se esercitare o meno l’azione penale. Tuttavia, è altrettanto vero che il potere discrezionale del P.M. non è assoluto, ma è sottoposto a un <strong>controllo di tipo giurisdizionale sulla decisione di non esercitarla</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Entro i termini previsti dagli artt. 405-407 c.p.p., il P.M. deve infatti presentare al gip una richiesta di archiviazione, trasmettendo contestualmente il fascicolo che contiene la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Si apre così un bivio con due diverse possibilità.</p>
<h2 id="decreto" style="text-align: justify;">Decreto motivato di archiviazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La prima strada conduce all’accoglimento della richiesta da parte del giudice. Il giudice pronuncia dunque un <strong>decreto motivato di archiviazione </strong>e restituisce gli atti al P.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale decreto andrà notificato solamente all’indagato cui sia stata applicata una misura di custodia cautelare, che può domandare la riparazione per ingiusta detenzione entro 2 anni dalla data di notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">A parte tale ipotesi, l’indagine potrebbe dunque concludersi a totale insaputa dell’indagato.</p>
<h2 id="udienza" style="text-align: justify;">Fissazione dell’udienza in camera di consiglio</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudice potrebbe tuttavia <strong>non accogliere la richiesta di archiviazione</strong>. In questo caso, fissa un’apposita udienza in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Della data dell’udienza ne fa quindi avviso al P.M., al soggetto indagato e alla persona offesa, che non hanno alcun obbligo di presenziare all’udienza. È tuttavia prevedibile un possibile e sostanziale contraddittorio nel caso in cui all’udienza partecipi la persona offesa, che è l’unica effettivamente interessata ad opporsi al procedimento di archiviazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Fino al giorno dell’udienza, gli atti rimangono depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di estrarne una copia.</p>
<h2 id="opposizione" style="text-align: justify;">Opposizione alla richiesta di archiviazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo anticipato qualche riga fa, l’unico interessato ad opporsi alla richiesta di archiviazione è la persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fatti, l’udienza in camera di consiglio deve comunque intendersi fissata proprio quando la persona offesa si <strong>oppone alla richiesta di archiviazione</strong>. In altri termini, il P.M. che presenta la richiesta di archiviazione deve curare che se ne dia avviso alla persona offesa che ha dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’avviso si preciserà altresì che entro venti giorni (il termine è stato modificato nel 2019) la persona offesa può comunque prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione.  Il termine è elevato a trenta giorni nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto un delitto commesso con violenza alla persona. In questa ipotesi l’avviso è dato in ogni caso, e non solamente quando la persona offesa ne fa esplicita richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene tale termine, rammentiamo come il legislatore non lo abbia stabilito a pena di decadenza. L’unico effetto è infatti quello di vincolare il P.M. a non trasmettere gli atti al giudice e di impedire al giudice di decidere prima che sia scaduto il termine succitato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto poi concerne i contenuti della richiesta dell’opposizione, questa deve contenere la richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova.</p>
<h2 id="udienza" style="text-align: justify;">Udienza in camera di consiglio</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione sia inammissibile, e la notizia di reato infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato, restituendo gli atti al P.M.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso contrario, il giudice <strong>fissa l’udienza in camera di consiglio </strong>notificando l’avviso solo all’opponente.</p>
<p style="text-align: justify;">Al termine dell’udienza camerale, possono essere adottate 3 diverse decisioni:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il giudice pronuncia <strong>ordinanza di archiviazione </strong>(art. 409, comma 6) se ritiene di accogliere la richiesta del P.M.;</li>
<li style="text-align: justify;">lo stesso indica al P.M. <strong>indagini ulteriori</strong> che ritiene necessarie, fissando il termine per il loro compimento (art. 409, comma 4) se sostiene che manchino le condizioni per l’esercizio dell’azione penale per incompletezza delle indagini;</li>
<li style="text-align: justify;">il giudice dispone con ordinanza che entro 10 giorni il P.M. formuli l’<strong>imputazione </strong>basandosi sulle prescrizioni indicate dal giudice stesso (art. 409, comma 5), se costui non ritiene sussistenti i presupposti per l’archiviazione. Il P.M. in questa ipotesi non deve chiedere il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-rinvio-a-giudizio/">rinvio a giudizio</a></strong> né inviare l’avviso di conclusione delle indagini, perché l’indagato ha già avuto modo di sostenere la tesi dell’infondatezza della notizia di reato nell’ambito della procedura di archiviazione. Entro 2 giorni dalla formulazione dell’accusa, il giudice fissa dunque l’udienza preliminare mediante decreto da notificarsi all’imputato e alla persona offesa dal reato.</li>
</ul>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Ricorso in Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Si noti altresì che, delle tre alternative di cui sopra, le ultime due sono inoppugnabili mentre la prima, l’<strong>ordinanza di archiviazione</strong> è ricorribile per Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">I casi in cui è possibile tale ricorso sono esplicitati dall’art. 127 c.p.p., comma 5, che sancisce che la persona offesa può impugnare il provvedimento di archiviazione solamente per denuncia la violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 1 e comma 3, ovvero per mancata o intempestiva notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza o mancato rispetto dei suoi diritti partecipativi.</p>
<h2 id="riapertura" style="text-align: justify;">Riapertura delle indagini</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui sia emanato il provvedimento di archiviazione, il P.M. che desidera riaprire le indagini nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto deve domandare al gip l’emanazione di un nuovo decreto motivato di <strong>riapertura delle indagini</strong> e effettuare una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si apre così una nuova fase investigativa, che sarà contraddistinta da nuovi termini di scadenza. Rimane invece inteso che gli atti che sono stati precedentemente compiuti confluiscono nel nuovo fascicolo, e sono utilizzabili.</p>
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		<title>Richiesta di rinvio a giudizio: contenuti e procedimento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-rinvio-a-giudizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Che cos'è la richiesta di rinvio a giudizio, quali sono i contenuti del provvedimento e che cosa accade in sua conseguenza.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La richiesta di rinvio a giudizio &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#contenuto"><strong>Cosa contiene</strong></a></li>
<li><a href="#accade"><strong>Cosa accade</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>richiesta di rinvio a giudizio </strong>è l’atto con cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base dell’art. 416 c.p.p., infatti, con la richiesta di rinvio a giudizio il P.M. <strong>domanda che l’imputato sia chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato i cui estremi soggettivi e oggettivi sono indicati nel capo di imputazione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Su tale richiesta il giudice di esprimerà all’esito dell’udienza preliminare. Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga che sussistano i presupposti per procedere, emana il decreto con il quale <strong>dispone il giudizio</strong> indicando luogo, giorno e ora della comparizione dinanzi al giudice del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a>. In tale udienza, le parti potranno altresì decidere se accedere o meno alle forme alternative con le quali cercare di definire il processo.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ambito, si tenga conto che:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la richiesta di rinvio a giudizio è <strong>nulla </strong>se non viene preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini, o ancora se non è preceduta dall’invito a presentarsi per l’interrogatorio nel caso in cui l’indagato ne abbia fatto richiesta;</li>
<li style="text-align: justify;">la richiesta di rinvio a giudizio deve essere <strong>depositata dal P.M. nella cancelleria del giudice </strong>unitamente al fascicolo che contiene la notizia di reato, la documentazione delle indagini e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.</li>
</ul>
<h2 id="contenuto" style="text-align: justify;">Cosa contiene la richiesta di rinvio a giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">Sulla base dell’art. 417 c.p.p., la <strong>richiesta di rinvio a giudizio </strong>deve contenere alcuni elementi basilari.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, costituiscono <strong>contenuto della richiesta di rinvio a giudizio</strong>:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che possono aiutare a identificarlo;</li>
<li style="text-align: justify;">le generalità della persona offesa dal reato, nel caso in cui sia possibile identificarla;</li>
<li style="text-align: justify;">l’imputazione, da intendersi come l’enunciazione in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che potrebbero comportare l’applicazione di misure di sicurezza;</li>
<li style="text-align: justify;">l’indicazione delle fonti di prova che sono state acquisite;</li>
<li style="text-align: justify;">la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il rinvio a giudizio;</li>
<li style="text-align: justify;">la data;</li>
<li style="text-align: justify;">la sottoscrizione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si tenga conto che tutte le indicazioni di cui sopra sono state definite “basilari” non a caso: non sono previste a pena di nullità del provvedimento, ma se l’imputazione è generica, il gup dovrà invitare il P.M. a precisare meglio l’addebito in udienza e, in caso di rifiuto, deve trasmettere gli atti al P.M. per esercitare nuovamente l’azione penale.</p>
<h2 id="accade" style="text-align: justify;">Cosa accade con la richiesta di rinvio a giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">Sulla base dell’art. 418 c.p.p., entro 5 giorni dal deposito, il <strong>gup fissa con decreto giorno, ora e luogo dell’udienza in camera di consiglio</strong>. È necessario che tra la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio e la data dell’udienza non vi sia un termine maggiore di 30 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice – a pena di nullità – provvederà a far notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, ora e luogo dell’udienza, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. e con l’avviso che – nel caso in cui l’imputato non compaia – si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, ter, quater e quinquies c.p.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso avviso dovrà poi essere comunicato al P.M., e notificato al difensore dell’imputato, con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi e di presentare memorie e produrre documenti. Tutte le notifiche e le comunicazioni devono essere fatte – a pena di nullità – almeno 10 giorni prima della data dell’udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">La celebrazione dell’udienza è un diritto a cui l’imputato può eventualmente rinunciare domandando un <strong>giudizio immediato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ultimo caso, la dichiarazione va presentata in cancelleria, personalmente o attraverso un procuratore speciale, almeno 3 giorni prima della data dell’udienza. L’imputato dovrà aver cura altresì di notificare l’<strong>atto di rinuncia </strong>al P.M. e alla persona offesa dal reato.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-rinvio-a-giudizio/">Richiesta di rinvio a giudizio: contenuti e procedimento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Udienza preliminare: come si svolge?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 15:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è e come si svolge l'udienza preliminare: un approfondimento sulle fasi e l'utilità di questo importante procedimento.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;udienza preliminare &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#udienza"><strong>Come si arriva</strong></a></li>
<li><a href="#svolgimento"><strong>Come si svolge</strong></a></li>
<li><a href="#discussione"><strong>La discussione</strong></a></li>
<li><a href="#conclusione"><strong>La conclusione</strong></a></li>
<li><a href="#partecipa"><strong>Chi partecipa</strong></a></li>
<li><a href="#serve"><strong>A cosa serve</strong></a></li>
<li><a href="#prevista"><strong>Quando non è prevista</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>udienza preliminare </strong>è un’udienza che si svolge nella prima parte del <strong>procedimento penale</strong>, dinanzi al <strong>giudice </strong>dopo che il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio dell’indagato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma come quali sono gli adempimenti preliminari? Come si svolge e si conclude l’<strong>udienza preliminare</strong>?</p>
<h2 id="udienza" style="text-align: justify;">Cosa si arriva all’udienza preliminare</h2>
<p style="text-align: justify;">Si giunge all’udienza preliminare dopo il rispetto di alcuni <strong>adempimenti preliminari</strong> che si svolgono anticipatamente rispetto all’udienza vera e propria.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolar modo, almeno 10 giorni prima dell’udienza (che a sua volta sarà fissata dal giudice per l’udienza preliminare entro 5 giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero), il GUP:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">farà notificare all’imputato e alla persona offesa l’avviso contenente il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza preliminare; nella notifica sarà presente la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, e l’avvertimento – rivolto all’imputato – che non comparendo verrà giudicato in contumacia;</li>
<li style="text-align: justify;">disporrà la comunicazione al pubblico ministero dell’avviso dell’udienza, con invito a trasmettere la documentazione delle indagini dopo la richiesta di rinvio a giudizio;</li>
<li style="text-align: justify;">farà notificare al legale difensore dell’imputato l’avviso dell’udienza e l’indicazione della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi al pubblico ministero, con invito a presentare memorie e produrre documenti;</li>
<li style="text-align: justify;">disporrà la notifica dell’ordine di citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l’imputato voglia rinunciare all’udienza preliminare, dovrà presentare una specifica <strong>richiesta di giudizio immediato</strong>, entro  3 giorni dalla data in cui dovrebbe tenersi l’udienza.</p>
<h2 id="svolgimento" style="text-align: justify;">Come si svolge l’udienza preliminare</h2>
<p style="text-align: justify;">Si giunge così all’udienza preliminare vera e propria. Tuttavia, <strong>prima di aprire la discussione</strong>, il giudice per l’udienza preliminare provvederà gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatto ciò, il GUP sceglierà di procedere o meno a seconda della presenza delle parti e dei legali. In particolar modo, <strong>rinvierà a nuova udienza</strong>:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">nell’ipotesi di assenza dell’imputato, determinata dall’impossibilità di comparire per caso fortuito, per forza maggiore o altro legittimo impedimento;</li>
<li style="text-align: justify;">nell’ipotesi di assenza del difensore, dovuta a impossibilità  di comparire per legittimo impedimento, a condizione che ciò sia prontamente comunicato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se invece le parti sono presenti, il giudice procederà con l’udienza preliminare. E procederà con l’udienza anche se l’imputato non è presente all’udienza e ha espressamente rinunciato ad assistervi.</p>
<p style="text-align: justify;">E se invece l’imputato non è presente e non ha rinunciato ad assistere all’udienza? In questo caso, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente, ad opera della polizia giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la notificazione non è possibile, il giudice dispone con ordinanza la <strong>sospensione del processo </strong>nei confronti dell’imputato assente. A richiesta della parte, però, il giudice potrà acquisire le prove non rinviabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Più recentemente, la l. 205/2017 ha disposto che il difensore che ha comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire in udienza nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi ad esso.</p>
<h2 id="discussione" style="text-align: justify;">La discussione in udienza preliminare</h2>
<p style="text-align: justify;">Superata la fase di cui abbiamo brevemente parlato nel precedente paragrafo, il giudice per l’udienza preliminare <strong>apre la discussione</strong>. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che hanno giustificato la richiesta di rinvio a giudizio. È a questo punto che l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee, e domandare di essere sottoposto a un interrogatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, possono prendere nell’ordine parola:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">i difensori della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">parte civile</a>;</li>
<li style="text-align: justify;">il responsabile civile;</li>
<li style="text-align: justify;">la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;</li>
<li style="text-align: justify;">l’imputato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sia il pubblico ministero che i difensori possono replicare, ma una sola volta. Al termine, formuleranno e illustreranno le rispettive conclusioni.</p>
<h2 id="conclusione" style="text-align: justify;">La conclusione dell’udienza preliminare</h2>
<p style="text-align: justify;">Al termine della discussione, il giudice per l’udienza preliminare ha quattro alternative: analizziamole brevemente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Chiude la discussione con sentenza di non luogo a procedere</h3>
<p style="text-align: justify;">Se esiste una causa di estinzione del reato, se è assente una condizione di procedibilità, se il fatto non è previsto come reato o il reato non sussiste, o ancora quando l’imputato non ha commesso reato, nonché nel caso in cui gli elementi acquisiti siano ritenuti insufficienti, contradditori o non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, il G.U.P. chiude la discussione con una <strong>sentenza di non luogo a procedere</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza viene letta immediatamente,  e viene depositata in cancelleria, dove le parti possono estrarre copia. Al pubblico ministero, alla parte civile e all’imputato rimane comunque la facoltà di proporre ricorso in Cassazione.  Una opportunità che, tuttavia, è impedita nel caso in cui la sentenza di non luogo a procedere sia stata determinata dall’aver dichiarato il fatto come non sussistente, o se il giudice ritiene che l’imputato non ha commesso il fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece dopo la sentenza sopraggiungono nuove fonti di prova che potrebbero determinare un esito diverso, ovvero un rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la <strong>revoca della sentenza</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Chiude la discussione con decreto che dispone il giudizio</h3>
<p style="text-align: justify;">Se il giudice ritiene che a carico dell’imputato sussistano degli elementi idonei per poter sostenere un’accusa in giudizio, chiuderà la discussione con un <strong>decreto che dispone il giudizio</strong>. Con il rinvio a giudizio viene formato anche il fascicolo per il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a>, che conterrà tutti gli atti compiuti durante le indagini preliminari, utilizzabili dal giudice dibattimentale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Indica altre indagini da compiere</h3>
<p style="text-align: justify;">La terza opportunità in mano al giudice per l’udienza preliminare è quella di indicare al pubblico ministero delle ulteriori indagini da compiere, se ritiene che quelle svolge sono incomplete.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Dispone l’assunzione delle prove</h3>
<p style="text-align: justify;">L’ultima opportunità sarà quella di disporre – anche d’ufficio – l’<strong>assunzione delle prove </strong>delle quali ritiene sia evidente la decisività, ai fini della pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere o del rinvio a giudizio.</p>
<h2 id="partecipa" style="text-align: justify;">Chi partecipa all’udienza preliminare</h2>
<p style="text-align: justify;">L’udienza preliminare non è un evento “pubblico”, bensì si svolge in <strong>camera di consiglio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza è fondamentale la partecipazione del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Se invece il difensore non è presente, il giudice potrà designare altro difensore immediatamente reperibile, in qualità di sostituto.</p>
<p style="text-align: justify;">La presenza dell’imputato non è invece obbligatoria. L’imputato – libero o detenuto – potrà  infatti scegliere se partecipare o meno all’udienza preliminare. Se tuttavia l’imputato non è presente all’udienza, e ha rinunciato espressamente ad assistervi, il giudice potrà procedere anche in sua assenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece l’imputato non si presenta all’udienza per caso fortuito, per forza maggiore o per altro legittimo impedimento, il giudice rinvia a nuova udienza, disponendo che sia rinnovato l’avviso all’imputato.</p>
<h2 id="serve" style="text-align: justify;">A cosa serve l’udienza preliminare</h2>
<p style="text-align: justify;">Ma quali sono le <strong>funzioni dell’udienza preliminare</strong>? A che cosa serve l’udienza preliminare?</p>
<p style="text-align: justify;">Questo importante evento interno al procedimento penale serve innanzitutto a verificare se l’accusa è fondata o meno, ai fini procedurali, sostenendo pertanto la scelta tra una sentenza di non luogo a procedere, o rinvio a giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo: come abbiamo già anticipato, l’udienza preliminare consente di acquisire nuove prove, oppure sancire il ricorso ai riti alternativi a quello ordinario, previsti dal nostro ordinamento, come il patteggiamento o il rito abbreviato.</p>
<h2 id="prevista" style="text-align: justify;">Udienza preliminare, quando non è prevista</h2>
<p style="text-align: justify;">L’udienza preliminare <strong>non è sempre prevista </strong>dal nostro ordinamento che, anzi, la esclude espressamente per alcuni reati ai quali ricollega la <strong>citazione diretta a giudizio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’udienza preliminare non è prevista in caso di:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">contravvenzioni;</li>
<li style="text-align: justify;">delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;</li>
<li style="text-align: justify;">violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;</li>
<li style="text-align: justify;">resistenza a un pubblico ufficiale;</li>
<li style="text-align: justify;">oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell&#8217;articolo 343, secondo comma, del codice penale;</li>
<li style="text-align: justify;">violazione di sigilli aggravata a norma dell&#8217;articolo 349, secondo comma, del codice penale;</li>
<li style="text-align: justify;">rissa aggravata a norma dell&#8217;articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;</li>
<li style="text-align: justify;">lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell&#8217;articolo 590-bis del codice penale;</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/furto/">furto</a> aggravato a norma dell&#8217;articolo 625 del codice penale;</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione/">ricettazione</a>.</li>
</ul>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/">Udienza preliminare: come si svolge?</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processo penale: come si svolge?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 11:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali sono le principali fase del processo penale, e in che modo si passa dalla notizia di reato alla formulazione della sentenza da parte del giudice.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il processo penale &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#reato"><strong>La notizia di reato</strong></a></li>
<li><a href="#preliminari"><strong>Le indagini preliminari</strong></a></li>
<li><a href="#archiviazione"><strong>L&#8217;archiviazione</strong></a></li>
<li><a href="#giudizio"><strong>Il rinvio a giudizio</strong></a></li>
<li><a href="#preliminare"><strong>L&#8217;udienza preliminare</strong></a></li>
<li><a href="#alternativi"><strong>I riti alternativi</strong></a></li>
<li><a href="#dibattimento"><strong>Responsabile civile</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>Responsabile civile</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>processo penale </strong>è caratterizzato da una serie successiva di fasi che principiano dall’<strong>iscrizione della notizia di reato</strong>, per poi concludersi con la <strong>pubblicazione della sentenza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quali sono le caratteristiche principali di ognuna delle fasi in cui si articola il procedimento penale?</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di esaminarle è bene compiere una piccola premessa. Nelle scorse righe abbiamo usato i termini di procedimento penale e di processo penale come se fossero sinonimi. È corretto?</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta è negativa, almeno in termini “tecnici”. Il <strong>procedimento penale </strong>è infatti una fase precedente al <strong>processo penale </strong>vero e proprio, e ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato nel registro del pubblico ministero, ove è possibile raccogliere elementi di prova, al fine di comprendere se siano o meno sufficienti per sostenere un’accusa in sede processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il processo penale è invece una serie di attività che si concretizzano (anche) per il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a>, in cui le <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/">parti</a> si confrontano dinanzi al giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, nelle righe che seguono esamineremo tutte le fasi, comprese quelle antecedenti al processo penale.</p>
<h2 id="reato" style="text-align: justify;">La notizia di reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato in apertura, il procedimento penale inizia con la <strong>notizia di reato</strong>, da iscriversi nell’apposito registro tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">Il P.M. provvederà all’iscrizione immediatamente dopo aver ricevuto o aver acquisito di propria iniziativa la <em>notitia criminis</em>, annotando – oltre alla stessa – anche il nome della persona alla quale il reato è attribuito, e la qualificazione giuridica del fatto e le circostanze del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga in considerazione che non esiste un unico registro presso l’ufficio del pubblico ministero, ma quattro diverse tipologie, a seconda del reato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>registro delle notizie di reato a carico di persone ignote;</li>
<li>registro delle notizie di reato a carico di persone note;</li>
<li>delle notizie anonime di reato;</li>
<li>registro degli atti che non costituiscono notizia di reato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Giova tuttavia soffermarsi sul fatto che per notizia di reato è possibile intendere qualsiasi rappresentazione che non sia manifestatamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una norma penale. Sono dunque da escludersi le c.d. “non notizie”, o le “pseudonotizie”.</p>
<h2 id="preliminari" style="text-align: justify;">Le indagini preliminari</h2>
<p style="text-align: justify;">Superata la prima fase del procedimento processuale, si arriva a quella delle <strong>indagini preliminari</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa fase, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini ritenute necessarie per poter verificare l’attendibilità della notizia di reato, cercando le prove e stabilendo se vi siano o meno i presupposti utili per poter esercitare un’azione penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa fase è strettamente riservata. Nessuno, tranne ovviamente chi non sia espressamente autorizzato, può consultare gli atti del procedimento.</p>
<h2 id="archiviazione" style="text-align: justify;">L’archiviazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il termine delle indagini preliminari è un momento cruciale per la vita del procedimento e per l’evoluzione nel processo penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Se infatti il pubblico ministero ritiene non fondata la notizia di reato, può fare una richiesta di <strong>archiviazione</strong>. Tale richiesta può essere determinata da diverse motivazioni, ma le più ricorrenti sono sicuramente l’<em>estinzione del reato</em>, l’<em>impossibilità a procedere con l’azione penale</em>, l’<em>infondatezza della notizia di reato </em>o ancora il caso in cui <em>il fatto non costituisce reato</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga conto che di “richiesta” si tratta. Il pubblico ministero non ha ovviamente il “potere” di archiviazione, ma può solamente farne domanda al giudice per le indagini preliminari. Il quale, intuibilmente, potrà accogliere la richiesta e archiviare, oppure non accogliere la richiesta e fissare un’udienza, disponendo ulteriori indagini o richiedendo che entro 10 giorni il pubblico ministero formuli l’imputazione coatta.</p>
<h2 id="giudizio" style="text-align: justify;">Il rinvio a giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">Se invece al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero ritiene che vi siano degli elementi sufficienti per poter supportare l’accusa nel processo, fa richiesta di <strong>rinvio a giudizio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il significato del rinvio a giudizio è presto detto: il pubblico ministero domanda al giudice per le indagini preliminari di sottoporre a processo penale l’indagato.</p>
<p style="text-align: justify;">Formalmente, la richiesta di rinvio a giudizio verrà effettuata presentando la domanda nella cancelleria del giudice competente. Successivamente, il giudice fisserà la data dell’udienza preliminare.</p>
<h2 id="preliminare" style="text-align: justify;">L’udienza preliminare</h2>
<p style="text-align: justify;">La fase successiva al rinvio a giudizio, come appena rammentato, è quella dell’<strong>udienza preliminare</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale udienza si svolge in camera di consiglio, dinanzi alla sola presenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, e costituisce un ulteriore “bivio” del procedimento penale.</p>
<p style="text-align: justify;">È infatti qui che l’imputato può scegliere di subire un giudizio con rito alternativo (cioè, un rito abbreviato, o ricorrere al patteggiamento), oppure domandare di essere sottoposto a lavori di pubblica utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l’imputato non sceglie riti alternativi, ogni parte esporre le proprie ragioni e il giudice, al termine della discussione, pronuncerà:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">sentenza di non luogo a procedere, se ritiene che l’accusa sia infondata;</li>
<li style="text-align: justify;">decreto di giudizio, se ritiene che l’ipotesi di accusa sia fondata.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È da questa seconda scelta che deriva il <strong>processo penale</strong>, con l’obiettivo di accertare se effettivamente l’imputato (o altri) hanno commesso un reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Attenzione, però: non sempre l’udienza preliminare è prevista all’interno del procedimento penale!</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi meno gravi (intesi come quelli legati a contravvenzioni o delitti che sono puniti con potenziale reclusione entro i 4 anni), il procedimento è più corto, poiché vi è una citazione diretta a giudizio. In altri termini, il dibattito si instaura non in sede di udienza preliminare, bensì dinanzi a un tribunale ordinario in composizione monocratica.</p>
<h2 id="alternativi" style="text-align: justify;">I riti alternativi</h2>
<p style="text-align: justify;">Nello scorso paragrafo abbiamo introdotto brevemente il concetto di “<strong>rito alternativo</strong>”, una possibilità che è ammessa all’imputato, in sede di udienza preliminare o di prima udienza dibattimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">La “specialità” introdotta dal legislatore fa riferimento a 3 distinti gruppi di procedimenti speciali, così riassumibili:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>riti fondati su un requisito oggettivo</strong>, con scelta volontaria di una delle due parti. Si tratta di un giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/oblazione/">oblazione</a>, sospensione del processo con <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/messa-alla-prova/"><strong>messa alla prova</strong></a>, giudizio immediato richiesto dall’imputato.</li>
<li>Questi istituti di giustizia “consensuale” riconoscono alle parti alcune disponibilità su specifiche situazioni processuali, come la formazione della prova e le questioni sulla qualificazione giuridica del fatto, e la quantificazione della pena. Ci si riferisce, in particolare, al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">patteggiamento</a> e al giudizio abbreviato.</li>
<li><strong>riti fondati su requisiti di carattere oggettivo affermati dal magistrato penale</strong>, come avviene in caso di scarsa gravità del reato. All’interno di tale gruppo rileva il giudizio immediato, il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-direttissimo/">giudizio direttissimo</a>, la contestazione suppletiva del reato concorrente o del reato continuativo.</li>
<li><strong>riti misti in cui la scelta imperativa iniziale si combina con il consenso delle parti</strong>. Ci si riferisce qui al procedimento per decreto, al giudizio direttissimo esperibile con il consenso delle parti, alla contestazione suppletiva del fatto nuovo.</li>
</ul>
<h2 id="dibattimento" style="text-align: justify;">Il dibattimento</h2>
<p style="text-align: justify;">La fase del <strong>dibattimento</strong> processuale è quella in cui si forma la prova in contraddittorio tra le parti. Ovvero, è qui che il giudice ascolta i testimoni, esamina l’imputato, valuta i documenti prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito del dibattimento si procede alla discussione del pubblico ministero, del difensore della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">parte civile</a> e, infine, dell’imputato.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">La sentenza</h2>
<p style="text-align: justify;">Si arriva infine alla <strong>sentenza</strong>, ovvero al provvedimento con cui il giudice definisce in tutto o in parte la controversia. In sintesi, il giudice potrà condannare o assolvere l’imputato, al quale rimane pur sempre l’opportunità di impugnare la decisione in appello e in Cassazione: dopo tali passaggi, diverrà irrevocabile.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">Processo penale: come si svolge?</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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