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Home » Civile » Famiglia » Interdizione giudiziale: cos’è e come funziona

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Interdizione giudiziale: cos’è e come funziona

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Interdizione giudiziale: cos’è e come funziona
Interdizione
Avv. Beatrice Bellato

L’interdizione giudiziale e il tutore – indice:

  • Cos’è l’interdizione giudiziale
  • Chi può fare istanza e a quale tribunale
  • L’incapacità dell’interdetto e gli atti compiuti
  • Apertura della tutela e nomina del tutore
  • Autorizzazioni per gli atti del tutore
  • Costi del tutore e del ricorso
  • Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: le differenze
  • Come funziona la procedura passo per passo
  • Domande frequenti

L’interdizione giudiziale è un istituto giuridico di diritto civile introdotto dal legislatore per tutelare quei soggetti affetti da un’assoluta incapacità di agire. Questi, a differenza degli inabilitati e di coloro che ricadono nei presupposti per l’amministrazione di sostegno (che comportano un’incapacità relativa di agire), non possono compiere alcun atto giuridico autonomamente. A causa della loro infermità mentale, un tutore si sostituisce a loro nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e li rappresenta legalmente. Questa figura viene nominata dal giudice tutelare e scelta secondo le disposizioni previste dal codice civile per la tutela dei minori: gli interdetti, infatti, sono equiparati a questi ultimi, e il legislatore, nel regolare la loro tutela, rimanda proprio alla disciplina prevista per i minori. La condizione di infermità dev’essere denunciata dai soggetti indicati all’articolo 417 del codice civile per poter essere accolta quale condizione meritevole di tutela.

Si tratta di una materia delicata, che tocca da vicino la vita di intere famiglie: capire correttamente presupposti, procedura e conseguenze dell’interdizione è essenziale prima di avviare qualsiasi iniziativa giudiziale.

Hai un familiare che necessita di tutela legale? Il nostro team di avvocati civilisti può assisterti nella valutazione del caso e nella presentazione dell’istanza di interdizione. Contattaci subito, chiama il 339 769 2552 oppure scrivi a info@consulenzalegaleitalia.it per una consulenza personalizzata.

Cos’è l’interdizione giudiziale e chi è il tutore

L’istituto della tutela dell’interdetto trova compiuta disciplina nel primo libro del codice civile. I presupposti di legge per l’apertura della tutela e la nomina di un tutore sono individuati all’articolo 414 del codice civile. Ai sensi di tale norma possono essere interdette le persone che si trovano in condizione di abituale infermità di mente e che sono dunque incapaci di provvedere ai propri interessi.

Le persone che possono essere interdette sono:

  • il maggiore d’età;
  • il minore emancipato;
  • il minore non emancipato nell’ultimo anno della minore età. In questo caso gli effetti dell’interdizione si producono, ai sensi dell’articolo 416 del codice civile, dal primo giorno della maggiore età.

Il tutore, di cui si parlerà più avanti riguardo alla nomina, è la figura che si occupa della cura degli interessi dell’infermo. L’incarico può essere in un primo momento provvisorio e diventare poi definitivo dopo la sentenza che dichiara l’interdizione. Ai sensi dell’articolo 419 del codice civile, infatti, la pronuncia di interdizione non può essere emanata se prima il giudice non ha esaminato personalmente l’interdicendo, anche interrogando i suoi parenti prossimi. Nelle more della pronuncia, e dal momento in cui ha esaminato l’interdicendo in udienza assumendo tutte le informazioni necessarie, il giudice può ordinare una tutela provvisoria.

L’interdizione può essere revocata su richiesta del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore, dello stesso interdetto o del pubblico ministero, quando viene meno la causa che l’ha determinata. A stabilirlo è l’articolo 429 del codice civile. Spetta comunque al giudice tutelare valutare il venir meno della causa di interdizione e, in caso positivo, informare il pubblico ministero. Il tribunale investito del procedimento di revoca può inoltre valutare la necessità di nominare un amministratore di sostegno, una volta venuta meno l’interdizione, e trasmettere gli atti al giudice tutelare.

Interdizione giudiziale e interdizione legale: non confonderle

L’interdizione giudiziale non va confusa con l’interdizione legale, che è invece un istituto di diritto penale con funzione punitiva e non di tutela. Anche l’interdetto legale è incapace di agire, ma gli atti che non può compiere autonomamente riguardano, a differenza dell’interdetto giudiziale, soltanto quelli che concernono “la disponibilità e l’amministrazione dei beni”, ai sensi del quarto comma dell’articolo 32 del codice penale. Per questi atti si applica comunque, per analogia, la disciplina prevista per l’interdizione giudiziale.

Chi può fare istanza di interdizione e a quale tribunale

Ai sensi dell’articolo 417 del codice civile possono proporre istanza di interdizione al tribunale competente soggetti diversi a seconda che l’interdicendo sia maggiorenne, minore o minore emancipato.

Quando si tratta di maggiorenne o minore emancipato possono richiedere l’interdizione:

  • i soggetti stessi che si trovano in stato di infermità mentale abituale;
  • il coniuge;
  • la persona stabilmente convivente;
  • i parenti entro il quarto grado;
  • gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore, se già nominati;
  • il pubblico ministero.

Il tribunale competente a ricevere l’istanza di interdizione di un soggetto maggiorenne è quello in composizione collegiale del luogo dove questo ha la residenza o il domicilio, ai sensi dell’articolo 712 del codice di procedura civile.

Se invece si tratta di minore, l’interdizione può essere richiesta solo da uno dei genitori che ancora esercitano su di lui la responsabilità genitoriale, oppure dal pubblico ministero. Per il minore e il minorenne emancipato il tribunale competente è quello dei minorenni del luogo dove il minore ha il domicilio, ovvero dove risiede la sua famiglia o il tutore.

L’interdizione giudiziale e l’incapacità legale

Nella disciplina dell’istituto dell’interdizione, il codice civile rinvia in buona parte alle norme sulla tutela dei minori. Il minore e l’interdetto, con riferimento agli atti che possono compiere “autonomamente”, sono quasi equiparati. Ai sensi dell’articolo 424 del codice civile, infatti, “le disposizioni sulla tutela dei minori […] si applicano […] alla tutela degli interdetti […]”. Ciò significa che, così come i minori non possono compiere determinati atti se non previa autorizzazione del giudice e rappresentanza dei genitori, allo stesso modo gli interdetti non possono agire se non previa autorizzazione del Tribunale o del giudice tutelare e rappresentanza del tutore.

L’interdizione, dunque, ha come effetto la totale incapacità di agire dell’interdicendo: questo effetto si produce, ai sensi dell’articolo 421 del codice civile, dal giorno in cui viene pubblicata la sentenza che pronuncia l’interdizione. Fa eccezione il caso in cui l’interdicendo sia un soggetto nell’ultimo anno della minore età: in questa ipotesi l’effetto si produce dal compimento della maggiore età.

Atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione

Mentre l’inabilitato e il beneficiario dell’amministrazione di sostegno possono porre in essere, rispettivamente, gli atti di ordinaria amministrazione e quelli previsti nel decreto di nomina, per l’interdetto la situazione è diversa. Gli interdetti non possono infatti né compiere atti di ordinaria amministrazione né di straordinaria amministrazione. L’articolo 427 del codice civile stabilisce tuttavia che il giudice possa disporre “che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero l’assistenza del tutore”, valorizzando così, ove possibile, la residua capacità del soggetto.

Gli atti compiuti dopo la sentenza che dichiara l’interdizione, e quelli compiuti nella fase di tutela provvisoria in violazione delle regole di rappresentanza, sono annullabili. La domanda di annullamento può essere proposta dall’interdetto stesso, dai suoi eredi o aventi causa, e dal tutore.

Sono inoltre annullabili, ai sensi dell’articolo 428 del codice civile, su istanza degli stessi soggetti sopra citati (escluso il tutore), gli atti compiuti dal soggetto non ancora interdetto ma incapace di intendere e di volere al momento del loro compimento. Per procedere all’annullamento di tali atti deve derivarne un grave pregiudizio a chi li ha compiuti, e dev’essere provato lo stato di incapacità, anche se determinato da una causa transitoria. Se si tratta di un contratto, l’annullamento può avvenire solo se l’altro contraente era in malafede, cioè era a conoscenza dello stato di incapacità.

L’annullamento di tali atti o contratti può essere richiesto entro 5 anni dal compimento degli stessi, decorsi i quali l’azione cade in prescrizione.

L’apertura della tutela e la nomina del tutore

Nel caso in cui si tratti di minori o minori emancipati sono gli articoli 345 e 346 del codice civile a disciplinare la fase in cui si avvia il procedimento di nomina del tutore. È compito dei parenti fino al terzo grado denunciare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela, come stabilisce l’articolo 345 del codice civile. A questo punto il giudice tutelare sceglie fra i soggetti indicati dall’articolo 348 del codice civile. La designazione potrà essere effettuata dal genitore e, ove alla nomina della persona designata si oppongano gravi motivi, il giudice tutelare potrà scegliere fra ascendenti, parenti prossimi ed affini del minore.

Se invece si tratta di maggiorenni, il procedimento di nomina del tutore avviene ai sensi del terzo comma dell’articolo 424 del codice civile. Il giudice tutelare deve individuare il tutore nella persona più idonea all’incarico, tra i soggetti e secondo i criteri di scelta previsti per la designazione dell’amministratore di sostegno, individuati all’articolo 408 del codice civile. La scelta dev’essere effettuata “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. Fra i soggetti individuati, la norma indica:

  • il coniuge non separato legalmente;
  • la persona stabilmente convivente;
  • un genitore, un figlio, il fratello o la sorella;
  • un parente entro il quarto grado;
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Effettuata la scelta, il giudice tutelare procede alla nomina ai sensi dell’articolo 346 del codice civile. A questo punto il tutore dovrà prestare giuramento ai sensi dell’articolo 349 del codice civile, impegnandosi a esercitare l’incarico con fedeltà e diligenza.

Chi non può essere nominato tutore

L’articolo 350 del codice civile individua i soggetti che non possono essere nominati tutore. Fra questi:

  • coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
  • chi è stato escluso dalla tutela per disposizione scritta del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà;
  • coloro che hanno, o sono destinati ad avere, una lite con l’interdetto;
  • chi è incorso nella decadenza dalla potestà genitoriale;
  • il fallito che non è stato riabilitato.

Accanto al tutore, il giudice nomina di regola anche un protutore, con la funzione di rappresentare l’interdetto nei casi di conflitto di interessi con il tutore e di sostituirlo nella vigilanza sull’amministrazione fino alla nomina di un nuovo tutore, quando l’ufficio rimane vacante.

Devi presentare un ricorso per la nomina di un tutore o hai bisogno di assistenza durante il procedimento? I nostri avvocati seguono ogni fase, dalla redazione dell’istanza fino all’udienza davanti al giudice tutelare. Richiedi una consulenza, telefona al 339 769 2552 o scrivi a info@consulenzalegaleitalia.it.

Autorizzazione giudiziale per il compimento di atti del tutore

L’interdetto, data la sua incapacità di agire, agisce sempre tramite il tutore, il quale a sua volta dovrà essere autorizzato, ai sensi degli articoli 374 e 375 del codice civile, per il compimento degli atti più rilevanti. Con riferimento al testamento, invece, data l’impossibilità di redigerlo anche tramite rappresentanza (trattandosi di un atto personalissimo), si parla di vera e propria incapacità giuridica: l’interdetto non può in alcun modo fare testamento, nemmeno con l’assistenza del tutore.

A seconda dell’importanza dell’atto che dovrà compiere, il tutore dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare o dal Tribunale.

Per gli atti meno importanti e complessi, come l’acquisto di beni, la riscossione di capitali, l’accettazione o la rinuncia dell’eredità, la stipula di locazioni entro il novennio e la promozione di giudizi, sarà sufficiente l’autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell’articolo 374 del codice civile.

Per gli atti di particolare importanza e complessità, come l’alienazione (ad esempio la vendita) di beni, la costituzione di pegni o ipoteche, la stipula di divisioni ereditarie, di compromessi e di transazioni, servirà invece l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare, ai sensi dell’articolo 375 del codice civile.

Il compimento degli atti suindicati senza le prescritte autorizzazioni determina l’annullabilità degli stessi. L’azione può essere promossa dal tutore, dal protutore o dagli eredi e aventi causa dell’interdetto.

I costi del tutore e del ricorso per la nomina

Il tutore è un ufficio generalmente gratuito. Ciò non toglie che, come per l’amministratore di sostegno, il giudice possa riconoscere al tutore un’equa indennità, come previsto dall’articolo 379 del codice civile. Tale norma recita: “Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità“.

Per quanto riguarda invece i costi per il ricorso volto all’interdizione e alla nomina di un tutore, questi variano a seconda del professionista incaricato, della complessità del caso e del foro competente. Generalmente l’onorario medio di un avvocato si aggira fra i 1.000 e i 2.000 euro circa, cui vanno aggiunti il contributo unificato e le eventuali spese per la consulenza tecnica medico-legale, quando richiesta dal giudice per accertare lo stato di infermità.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: quali differenze

Chi si trova ad affrontare per la prima volta questa materia spesso confonde i tre istituti a tutela dei soggetti fragili previsti dall’ordinamento italiano. È utile riepilogarne le differenze principali:

  • Interdizione giudiziale: riservata ai casi di infermità mentale abituale e grave, comporta l’incapacità totale di agire e la nomina di un tutore che sostituisce l’interdetto in ogni atto;
  • Inabilitazione: riguarda un’infermità mentale meno grave, o altre situazioni indicate dalla legge (come il prodigo o l’abuso di sostanze), e comporta un’incapacità relativa, con la nomina di un curatore che assiste (senza sostituire) l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione;
  • Amministrazione di sostegno: istituto più flessibile e meno invasivo, pensato per adattarsi alle effettive esigenze del beneficiario, che conserva la propria capacità di agire salvo per gli atti espressamente indicati nel decreto di nomina dell’amministratore.

Nella prassi, i giudici tendono oggi a preferire l’amministrazione di sostegno ogni volta che sia sufficiente a proteggere la persona, riservando l’interdizione ai casi più gravi in cui è necessaria una tutela integrale e permanente.

Come funziona la procedura di interdizione: le fasi principali

Chi intende presentare un’istanza di interdizione deve seguire un iter articolato in più fasi:

  • Deposito del ricorso: presentato al tribunale competente, con l’assistenza di un avvocato, indicando i fatti e i motivi che giustificano la richiesta;
  • Fissazione dell’udienza: il presidente del tribunale fissa l’udienza per l’esame diretto dell’interdicendo, sentendo anche i parenti prossimi;
  • Eventuale nomina di un tutore provvisorio: nelle more del procedimento, se necessario a tutelare gli interessi dell’interdicendo;
  • Consulenza tecnica d’ufficio: il giudice può disporre una perizia medico-legale per accertare l’effettiva condizione di infermità mentale;
  • Sentenza di interdizione: pronunciata dal tribunale in composizione collegiale, produce i suoi effetti dalla pubblicazione;
  • Nomina del tutore definitivo: da parte del giudice tutelare, secondo i criteri visti in precedenza.

I tempi complessivi del procedimento variano in base al carico del tribunale e alla necessità o meno di una consulenza tecnica, ma indicativamente si può stimare una durata di alcuni mesi fino a superare l’anno nei casi più complessi.

Domande frequenti sull’interdizione giudiziale

Quanto dura il procedimento di interdizione?
I tempi variano in base al tribunale e alla necessità di una consulenza tecnica d’ufficio: mediamente il procedimento richiede da alcuni mesi a oltre un anno.

Chi paga le spese del procedimento di interdizione?
Le spese sono generalmente anticipate da chi presenta il ricorso, salvo diversa valutazione del giudice; in caso di patrimonio dell’interdicendo, alcune spese possono gravare su di esso.

L’interdetto può sposarsi o fare testamento?
No: si tratta di atti personalissimi che l’interdetto non può compiere né personalmente né tramite il tutore.

È possibile passare dall’interdizione all’amministrazione di sostegno?
Sì: in sede di revoca dell’interdizione, il tribunale può valutare la necessità di nominare un amministratore di sostegno, trasmettendo gli atti al giudice tutelare competente.

Il tutore risponde con il proprio patrimonio degli atti compiuti?
Il tutore deve amministrare con diligenza gli interessi dell’interdetto e può essere chiamato a rispondere per i danni causati da una gestione negligente o scorretta del patrimonio a lui affidato.

Hai altre domande sull’interdizione giudiziale o sulla nomina del tutore? Il nostro studio legale offre consulenza dedicata a queste procedure, dalla valutazione preliminare del caso fino all’assistenza in tribunale. Contattaci qui, chiama il 339 769 2552 oppure scrivi a info@consulenzalegaleitalia.it: ti risponderemo al più presto.

Avv. Bellato – diritto civile e di famiglia

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Article by Avv. Beatrice Bellato

Esercita la professione di avvocato a Padova e nel Nord Italia, con riferimento al diritto civile e matrimoniale (separazione e divorzio) e di famiglia, questioni relative a diritto condominiale, casi inerenti a responsabilità contrattuale – professionale e medica (malasanità) – ed extracontrattuale, diritto delle successioni.

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