Lo sconto delle cambiali – indice
Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di comprendere quali siano le principali forme di smobilizzo dei crediti. Un gruppo di operazioni molto frequenti all’interno delle imprese, e che consentono all’imprenditore di entrare in immediato possesso della liquidità utile per poter far fronte alle proprie esigenze circolanti.
Ebbene, in tale panoramica introduttiva, alla quale rimandiamo per poter ottenere maggiori informazioni, non sfugge il fatto che una delle forme più richieste e utilizzate nella correntezza sia quella dello sconto delle cambiali o, più semplicemente, sconto cambiali.
Ma che cos’è lo sconto delle cambiali? Quali sono le sue caratteristiche?
Cerchiamo di scoprirlo in questo nostro approfondimento odierno, andando a comprendere tutte le specificità di tale tema.
Cos’è lo sconto delle cambiali: la presentazione
L’obiettivo dello sconto delle cambiali è, intuibilmente, quello di poter disporre in tempi rapidi della liquidità derivante dall’esistenza di un credito commerciale.
Il tipico esempio è quello di un imprenditore che ha venduto della merce ad un proprio cliente e, invece, di prevedere un regolamento immediato del valore della fornitura, ha concesso un credito rappresentato dalle cambiali.
Di fatti, al momento in cui l’istituto di credito procede a scontare le cambiali, secondo i modi e i termini concordati, l’imprenditore vedrà accreditato sul proprio conto corrente il netto ricavo quale differenza tra il valore nominale del titolo scontato e gli oneri che sono riconducibili all’operazione di sconto, e che sono tipicamente rappresentati da:
- gli interessi bancari applicati sui giorni che decorrono dallo sconto alla data di scadenza del titolo, più dei giorni banca;
- le spese e le commissioni che sono richieste dalla banca.
Come ottenere lo sconto delle cambiali
Lo sconto delle cambiali premette la necessità che l’imprenditore abbia ottenuto dalla banca un fido, ovvero una linea di castelletto da alimentare proprio attraverso la presentazione di tali titoli.
L’importo del castelletto sarà evidentemente ponderato sulla base delle richieste dell’imprenditore e della valutazione istruttoria dell’istituto di credito, che a sua volta terrà in considerazione elementi come:
- il giro d’affari maturato dal cliente e l’effettiva necessità di ottenere un credito cambiario;
- la tipologia dell’iniziativa imprenditoriale del cliente e la sua “compatibilità” con l’ordinaria emissione di cambiali;
- il merito creditizio del cliente che sta domandando l’accesso a tale forma di smobilizzo dei crediti.
Il conto corrente di corrispondenza
Oltre alla necessità di disporre di un apposito fido per lo smobilizzo dei crediti attraverso lo sconto delle cambiali, il cliente dovrà altresì munirsi della titolarità di un conto corrente di corrispondenza.
Di fatti, è proprio sul c/c che l’istituto di credito accrediterà il netto ricavo degli effetti cambiari scontati, ovvero la differenza tra:
- l’importo nominale dei titoli presentati allo sconto;
- e gli interessi e le spese, come sopra già rammentato.
È sullo stesso conto corrente, inoltre, che l’istituto di credito procederà ad addebitare – principalmente in caso di mancato buon fine, e cioè nell’ipotesi in cui il titolo non sia regolarmente pagato alla scadenza – l’importo delle cambiali insolute e protestate, oppure l’importo di quelle richiamate dal cliente stesso.
Il castelletto
Tornando alle valutazioni dell’istituto di credito, la banca – dopo aver effettuato la raccolta e l’analisi di tutti gli elementi che ritiene necessari per poter esprimere un giudizio sul merito di credito del cliente, individua una cifra di “castelletto”.
Il castelletto è un fido che il cliente può utilizzare attraverso lo sconto delle cambiali. La sua fruizione è generalmente a rotazione. Ovvero, man mano che le cambiali scontate giungono in scadenza e risultano onorate, il fido utilizzabile si “rigenera”, permettendo così al cliente di procedere con nuove presentazioni.
La presentazione degli effetti nello sconto delle cambiali
La presentazione degli effetti da scontare avviene presso l’istituto di credito e, in particolare, presso l’ufficio portafogli.
Concretamente, il cliente compilerà una distinta di presentazione, nella quale sono elencati i dati di tutte le cambiali da scontare.
Per ciascun effetto andranno dunque indicati in modo chiaro e corretto:
- l’importo del titolo,
- l’obbligato principale (il debitore),
- il luogo di pagamento,
- la data di scadenza.
La distinta dovrà essere completata altresì con i dati del rapporto del cliente dell’istituto di credito, e la sottoscrizione della richiesta di sconto. La distinta e gli effetti allegati alla stessa saranno trasferiti alla banca attraverso una girata in bianco.
Per quanto intuibile, l’importo di smobilizzo richiesto dal cliente all’istituto di credito avrà come limite il castelletto condiviso tra le parti. Ne deriva che se il cliente dovesse presentare più cambiali di importo maggiore rispetto al fido, comunque l’anticipo avrà come limite massimo la cifra di castelletto accordata dalla banca.
Correttezza dei titoli
Una volta che gli effetti giungono all’ufficio portafogli, saranno esaminati affinché non vi siano delle difformità sulle caratteristiche formali. Nel momento in cui l’ufficio non dovesse riscontrare alcuna anomalia, procederà alla successiva lavorazione. Nel caso in cui vi siano invece delle anomalie tecniche o sostanziali, come:
- errori nel luogo e nella data di scadenza,
- nominativo debitore non di gradimento da parte della banca,
- l’ufficio restituirà i titoli al cliente.
Nell’ipotesi più frequente in cui, invece, i titoli siano accolti allo sconto, allora l’ufficio preposto procederà con accredito in conto corrente netto ricavo, ovvero dell’importo nominale dei titoli, al netto di interessi e commissioni. La valuta di accredito sarà coincidente generalmente con il giorno non festivo successivo alla data di ammissione allo sconto, salvo che il contratto che regola l’utilizzo del castelletto non abbia previsto una modalità di lavorazione e di accredito diversa da quella sopra anticipata.
Bancabilità della cambiale
Il concetto di bancabilità della cambiale è, evidentemente, molto utile nel momento in cui il cliente decide di prendere la giusta confidenza con questa modalità di smobilizzo dei crediti.
In termini molto pratici, una cambiale si definisce bancabile se ha tutti i requisiti necessari per essere ammessa allo sconto. Ma quali sono questi requisiti?
Di norma quando ci si riferisce a tali requisiti, lo si fa rimandando a quelli che sono domandati dalla Banca d’Italia per accettare gli effetti stessi al risconto. Elencando i principali, possiamo certamente riassumere che i requisiti che una cambiale deve necessariamente avere per essere scontata e riscontata sono:
- la sua natura commerciale, ovvero la sussistenza in relazione a un rapporto commerciale sottostante tra il cliente dell’istituto di credito e il suo debitore;
- la presenza di almeno due firme di persone ritenute solvibili;
- una scadenza che non è superiore ai 6 mesi;
- l’assenza di clausole che limitano l’esercizio dei diritti cambiari;
- la necessità che sia pagabile su una piazza bancabile, ovvero in un luogo in cui la banca detiene filiali o corrispondenti.
Come si calcola lo sconto
Lo sconto si calcola utilizzando la formula dello sconto commerciale.
Il numero dei giorni da includere nella formula viene così calcolato partendo dal giorno in cui si dà corso all’operazione (compreso) fino al giorno di scadenza (anch’esso compreso). A tale numero si procederà poi ad aggiungere un certo numero di giorni, i c.d. “giorni banca”, che di solito vengono fissati dall’istituto di credito nella misura pari ad almeno sei.
Il giorno dell’ammissione
Il giorno dell’ammissione è il giorno in cui si dà corso all’operazione. Di norma questo giorno è rappresentato dalla data di ammissione delle cambiali allo sconto, ma non sempre è così.
È infatti possibile che alcuni istituti di credito, sulla base delle proprie prassi e di quanto previsto dal contratto di affidamento, procedano all’attualizzazione dello sconto dallo stesso giorno della presentazione.
I giorni banca
Un altro elemento importante nel calcolo della formula dello sconto sono i giorni banca.
Si tratta di un elemento con cui i clienti degli istituti di credito fanno fatica a impratichirsi, e che spesso tendono a considerare come un inutile aggravio non giustificabile.
In realtà i giorni banca sono i giorni che l’istituto di credito ritiene necessari per trasferire i fondi oggetto di incasso dallo sportello presso il quale è stato domiciliato il pagamento della cambiale, allo sportello presso il quale è stata effettuata l’operazione di sconto.
Proprio per questo motivo le banche applicano un numero di giorni banca differenziati a seconda che l’effetto risulti pagabile su piazza o risulti pagabile fuori piazza.
Il calcolo dei giorni si effettua così sulla base del calendario e della formula dello sconto commerciale, utilizzando cioè il procedimento dell’anno civile (denominatore uguale a 36.500).
La formula dello sconto
La formula dello sconto commerciale, nel caso in cui il tempo (t) sia espresso in anni, è:
SC = C*r*t / 100
in cui:
- C è il capitale,
- r è il tasso di sconto commerciale applicato all’operazione,
- t è il tempo espresso in anni.
Naturalmente, è molto più probabile che il tempo non sia espresso in anni, considerato che lo sconto dei titoli non avviene per tempi così ampi.
Dunque, in modo molto frequente capita di dover calcolare la formula dello sconto commerciale disponendo del tempo espresso in giorni, che nella formula possiamo indicare con la lettera g.
In questo caso, usando l’anno civile, la formula sarà
SC = C*r*g / 36.500
in cui:
- C è il capitale,
- r è il tasso di sconto commerciale applicato all’operazione,
- g è il numero dei giorni.
Nel caso di utilizzo dell’anno commerciale, invece, la formula sarà
SC = C*r*g / 36.000
in cui non cambiano gli elementi di base, ovvero:
- C è il capitale,
- r è il tasso di sconto commerciale applicato all’operazione,
- g è il numero dei giorni.
Per quanto concerne poi gli altri elementi tipici della formula e del conteggio dello sconto, riepiloghiamo brevemente:
- tasso di sconto: la misura del tasso di sconto è strettamente correlata non solamente dalla situazione del mercato monetario europeo, e dal tasso di riferimento della BCE, quanto anche dalle politiche di pricing della banca, che potrebbe variare le condizioni economiche in riferimento alle condizioni di concorrenza e al rating del cliente;
- commissioni di incasso: si tratta di una commissione, generalmente imposta in misura fissa, che viene applicata dall’istituto di credito per ogni effetto scontato a titolo di rimborso delle spese di incasso che deve sostenere. Di norma è una commissione che si aggira in pochi euro per titolo;
- compensi aggiuntivi: oltre al tasso di sconto e alle commissioni di incasso, la banca potrebbe richiedere ulteriori compensi aggiuntivi.
Ma quali sono questi compensi aggiuntivi?
Di norma, si tratta di compensi che non sono sempre presenti all’interno dell’operazione di smobilizzo, ma che sono generalmente ricollegabili alla richiesta specifica di servizi aggiuntivi.
Per esempio, fa parte dei compensi aggiuntivi il diritto di brevità, che si applica se l’effetto è stato presentato meno di un numero di giorni prima della scadenza su piazza o fuori piazza (di norma, meno di 12 giorni prima della scadenza se pagabile su piazza e meno di 20 giorni prima della scadenza se pagabile fuori piazza).
Un altro compenso aggiuntivo che l’istituto di credito potrebbe percepire è il diritto per avviso di incasso, con la banca che applicherà tale onere, generalmente molto contenuto, nel caso in cui il cliente domandi all’istituto di credito di informarlo sull’avvenuto incasso dell’effetto.
Ancora, concludiamo questo estratto di compensi aggiuntivi con un breve richiamo sulla commissione di accettazione. La quale, in evidenza, è richiesta per le tratte ammesse allo sconto qualora il cliente abbia richiesto di curare anche la presentazione per l’accettazione.