Lo smobilizzo dei crediti – indice:
Lo smobilizzo dei crediti è una classe di operazioni finalizzate a consentire all’imprenditore di trasformare in liquidità i propri crediti con scadenza futura.
Si tratta di un’operazione piuttosto comune all’interno della pratica commerciale, considerato che mediante essa l’imprenditore potrà soddisfare il proprio fabbisogno finanziario circolante, convertendo un incasso futuro incerto in un flusso di denaro certo e immediato.
Cerchiamo allora di comprendere:
- quali siano i principali aspetti dello smobilizzo dei crediti,
- quali siano i margini di convenienza per l’imprenditore;
- che forme sono principalmente disponibili per l’imprenditore.
Cos’è e perché si usa lo smobilizzo dei crediti
Numerose possono essere le ragioni sottostanti la convenienza all’utilizzo dello smobilizzo dei crediti. Si pensi al riequilibrio finanziario, alla volontà di rafforzare la propria relazione con l’istituto di credito, alla possibilità di ottenere una indiretta valutazione delle controparti, e così via.
Ad ogni modo, la ragione principale per la quale si ricorre allo smobilizzo dei crediti non può che essere quella di generare un flusso di cassa positivo per l’impresa, mediante anticipo delle scadenze naturali dei crediti.
Lo smobilizzo dei crediti permette pertanto di anticipare la scadenza naturale delle proprie posizioni creditorie, rendendole liquide in breve tempo.
L’imprenditore può dunque ottenere l’accredito immediato delle somme che derivano dai crediti, ovvero dalle vendite con pagamento dilazionato verso i propri clienti. Non dovrà dunque aspettarne la naturale scadenza, e potrà usufruire dei capitali smobilizzati per le proprie necessità aziendali.
Quali sono le forme dello smobilizzo dei crediti
Le operazioni di smobilizzo dei crediti possono assumere diverse forme tecniche. La finalità ultima è, sinteticamente, la medesima: ottenere una liquidità immediata permettendo lo smobilizzo di una posizione creditoria nei confronti di una controparte.
A cambiare è tuttavia il modo e le condizioni con cui vengono messe a disposizione tali liquidità.
Nei prossimi giorni, in particolare, ci occuperemo delle seguenti forme tecniche, che ora andremo solo brevemente a introdurre:
- sconto cambiario
- anticipo salvo buon fine (sbf) su cambiali e su disposizioni elettroniche Ri.Ba.;
- anticipo su fatture;
- factoring.
Oltre alla finalità ultima, c’è anche un altro punto che accomuna tutte queste forme tecniche: la necessità che l’imprenditore abbia preventivamente richiesto e ottenuto un fido, ovvero un importo massimo entro il quale poter utilizzare lo smobilizzo.
Il fido per lo smobilizzo dei crediti è:
- a revoca, ovvero utilizzabile fino a quando una delle parti, nel rispetto dei termini contrattuali, non fa cessare il rapporto; o a scadenza, cioè transitorio ma eventualmente prorogabile;
- utilizzabile generalmente a rotazione. Lo “spazio” occupato dallo smobilizzo dei crediti può dunque essere liberato nel momento dell’incasso degli stessi, permettendo all’imprenditore di smobilizzare altre posizioni creditorie;
- fruibile per qualsiasi credito o vincolato a specifiche posizioni. La banca potrebbe ad esempio rendere disponibile lo smobilizzo solo di alcuni crediti, come ad esempio quelli attinenti nominativi di proprio gradimento;
- a rischio “contenuto” per la banca, considerato che il debitore dovrebbe usare le somme ricavate dall’incasso della posizione creditoria per poter estinguere lo smobilizzo, e che in caso di mancato pagamento da parte dei clienti dell’impresa, all’intermediario finanziario rimane pur sempre la possibilità di rivalersi sul cliente stesso.
Introdotto quanto sopra, cerchiamo ora di comprendere più nel dettaglio quali siano le caratteristiche di ciascuna delle principali forme tecniche. Approfondiremo poi la natura di ciascuna con un separato focus.
Lo sconto cambiario nello smobilizzo dei crediti
Lo sconto cambiario è certamente una delle più note forme di smobilizzo dei crediti.
Senza scendere in eccessivi tecnicismi, rammentiamo come con tale transazione la banca anticipa al proprio cliente il valore attuale di cambiali che non sono ancora scadute.
In tal senso, si noti che pur trattandosi – come sopra abbiamo rammentato – di una delle forme più note di smobilizzo, è anche una delle più raramente utilizzate.
Le cambiali sono infatti sempre meno utilizzate nella pratica commerciale, con gli imprenditori che preferiscono invece utilizzare altri strumenti di pagamento più convenienti ed elastici.
Qualora comunque l’imprenditore optasse per tale forma tecnica, la strada mediante la quale si snoderà il processo di smobilizzo è articolabile con le seguenti fasi, che premettono la disponibilità di un castelletto concordato con l’istituto di credito.
Presentazione delle cambiali allo sconto per lo smobilizzo dei crediti
È il primo step di smobilizzo dei crediti mediante cambiali.
Con la presentazione delle cambiali allo sconto, si trasferiscono i titoli all’istituto di credito con una girata in bianco che conferisce all’istituto di credito i relativi diritti. La cessione avviene generalmente con la clausola “salvo buon fine”: ne deriva che in caso di inadempimento, la banca può comunque rivalersi sul proprio cliente.
Materialmente, la presentazione dei titoli avviene con la compilazione di una distinta di presentazione dei titoli, che:
- ha come allegate le cambiali da presentare allo sconto;
- include le generalità dell’obbligato principale, il luogo di pagamento, la data di scadenza e l’importo di ciascuna cambiale;
- introduce la richiesta di sconto del cliente, con formalizzazione dell’importo domandato.
Analisi cambiali
Una volta che il cliente della banca ha presentato le cambiali allo sconto, l’istituto di credito effettuerà una breve procedura di analisi sul rapporto e sui titoli.
In particolar modo, all’istituto di credito spetterà di norma il compito di controllare:
- lo spazio disponibile sul castelletto, al fine di comprendere se ci sia sufficiente margine per poter accogliere le cambiali in sconto;
- le caratteristiche delle cambiali presentate, con valutazione di caratteristiche tecniche, affidabilità del cliente scontista, validità delle firme e regolarità del bollo.
Nel caso in cui le attività di verifica vadano a buon fine, l’istituto di credito procederà per la fase successiva. In caso contrario restituirà i titoli al proprio cliente.
L’ammissione allo sconto
La terza fase determinata dalla presentazione delle cambiali per lo smobilizzo del credito è costituita dall’ammissione allo sconto e la successiva determinazione del netto ricavo.
In altri termini, è in questa fase che la banca determina l’importo netto che andrà ad accreditare sul conto del proprio cliente, e che si ottiene:
- calcolando il valore nominale delle cambiali scontate;
- sottraendo dal valore nominale le competenze bancarie (lo “sconto”), le commissioni d’incasso e i diritti di brevità.
Di solito il valore delle competenze non è mai fisso, ma dipende da:
- un tasso di interesse volta per volta concordato con il cliente;
- i giorni, conteggiati dalla data di ammissione allo sconto alla data di scadenza di ciascun effetto, aggiungendo i giorni banca.
Vi è poi una commissione fissa, per singolo effetto, che di solito si aggira in pochi euro.
La chiusura dell’operazione
Si giunge infine all’ultima fase, relativa all’estinzione dell’operazione.
Alcuni giorni prima della scadenza del titolo, la banca invierà le cambiali presso il luogo in cui è previsto il pagamento. Contestualmente, all’obbligato principale viene inviato un avviso di scadenza con le istruzioni per poter provvedere regolarmente al pagamento del titolo scontato.
Nell’ipotesi in cui il pagamento della cambiale vada a buon fine, la banca rientra in possesso dell’importo anticipato al cliente.
Nel caso in cui, invece, non si sia provveduto al corretto pagamento, la banca provvederà a:
- far levare il protesto del titolo;
- darne comunicazione al cliente scontista;
- addebitargli il conto corrente per l’ammontare dell’effetto;
- percepire le spese e i diritti relativi al possesso.
Può inoltre accadere che le cambiali non giungano a pagamento, ma siano preventivamente “richiamate” dal cliente scontista.
Si tratta di una decisione che può essere derivante da varie situazioni. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui:
- cliente scontista e proprio debitore abbiano raggiunto degli accordi diversi, con concessione di ulteriore dilazione;
- il debitore abbia provveduto a effettuare il pagamento in altri modi (sbagliando!) e dunque il cliente scontista voglia procedere al richiamo del titolo (anche in questo caso, sbagliando la forma!);
- la cambiale scontata fosse una cambiale di “comodo”.
In ogni caso, il cliente scontista che desidera richiamare la cambiale non dovrà far altro che domandare al proprio istituto di credito di dar seguito a tale disposizione.
La banca, ricevuta la disposizione di richiamo, inoltrerà un messaggio telematico alla filiale in cui è piazzato il titolo. Il quale, evidentemente, verrà restituito alla banca richiamante e, da quest’ultima, al cliente precedentemente scontista. Sul conto corrente di quest’ultimo avverrà, evidentemente, il riaddebito del titolo.
La ricevuta bancaria (Ri.Ba.) elettronica
Come abbiamo già rammentato precedentemente, l’utilizzo delle cambiali è caduto parzialmente in disuso, sostituito da altri strumenti di pagamento ben più flessibili. In essi, la ricevuta bancaria (Ri.Ba.) è certamente uno dei più noti e apprezzati. Ma come funziona?
Il meccanismo è abbastanza semplice, ma merita comunque di essere schematizzato a beneficio dei non addetti ai lavori:
- il creditore consegna alla banca presso cui ha un conto corrente una distinta di presentazione che contiene i dati relativi ai crediti da riscuotere. Oggi giorno la distinta di presentazione è quasi esclusivamente telematica, inoltrata presso sistemi di remote banking;
- per ciascuno dei crediti che il creditore ha condiviso, la banca trasmette per via telematica all’istituto di credito del debitore il messaggio con la richiesta di pagamento;
- la banca del debitore, a sua volta, invia al proprio correntista un avviso di scadenza che contiene tutti i dati utili per poter identificare il rapporto di debito e il pagamento da effettuare;
- il debitore paga (o, almeno, così il creditore spera) la Ri.Ba.;
- dopo il pagamento della ricevuta, l’istituto di credito domiciliatario trasmette alla banca del creditore la somma riscossa;
- è sempre l’istituto di credito del debitore a rilasciare contestualmente al proprio cliente un documento cartaceo di quietanza, in grado di attestare l’avvenuto pagamento.
I benefici
È evidente, da una breve lettura delle considerazioni che sopra abbiamo riepilogato, quanto possano essere estesi i benefici per le parti.
Tra i principali, rammentiamo:
- un servizio rapido, dematerializzato ed efficiente;
- l’assenza di inconvenienti, come ad esempio lo smarrimento del titolo durante la fase di spedizione;
- la riduzione dei costi;
- le comunicazioni tempestive tra le parti interessate dal processo;
- l’assenza di esecutività del titolo.
L’anticipo su effetti salvo buon fine
Uno strumento di regolazione alternativo a quanto sopra è il c.d. anticipo su effetti salvo buon fine (s.b.f.).
A sua volta, questa forma di anticipo può essere applicata attraverso varie procedure tecniche, che si distinguono per le modalità di incasso e di disponibilità della somma anticipata.
Possiamo infatti distinguere, a seconda della modalità condivisa tra il cliente e l’istituto di credito, le forme di anticipo:
- al dopo incasso, con cui l’istituto di credito permette al cliente di disporre dell’importo solamente dopo che il debitore ha correttamente effettuato il pagamento;
- s.b.f. con disponibilità a valuta maturata, con il valore nominale del titolo che viene reso disponibile per il presentatore degli effetti nel giorno della valuta;
- s.b.f. con disponibilità immediata, attraverso cui la banca rende disponibile l’importo degli effetti in maniera anticipata rispetto alla scadenza prevista nel titolo.
È evidente che questa ultima forma rappresenta una vera e propria apertura di credito per il cliente, considerato che l’istituto di credito mette a disposizione della propria clientela una somma di denaro che sarà pari al valore nominale degli effetti presentati.
In ogni caso, non vi è alcuna cessione del credito. L’accredito salvo buon fine permette infatti all’istituto di credito di rifarsi sul proprio cliente in caso di inadempimento del debitore, con riaddebito dell’intera somma (e delle spese).
Le fasi
La procedura si articola in questo caso nelle seguenti fasi:
- presentazione degli effetti. Il cliente compila una apposita presentazione di distinta di presentazione degli effetti, e le cambiali sono cedute alla banca mediante una girata propria;
- lavorazione degli effetti. Se la banca, ricevendo gli effetti, verifica la presenza di una specifica capienza del castelletto s.b.f., la correttezza dei termini formali degli effetti e l’affidabilità del debitore, non denota alcuna anomalia, procederà con la lavorazione dei titoli. Al termine della procedura di lavorazione, accrediterà l’importo nominale degli effetti presentati;
- accredito dell’importo nominale: l’accredito dell’importo nominale potrà avvenire secondo diverse forme tecniche, a seconda di quanto condiviso con il cliente nei termini contrattuali. È infatti possibile che l’accredito avvenga direttamente sul conto corrente di corrispondenza, oppure su un conto transitorio fruttifero, o su un conto transitorio infruttifero.
A tali fasi, nel momento della cadenza e della contabilizzazione del titolo, si procederà con l’estinzione dell’anticipo.
L’anticipo su fatture
Sempre molto diffusa nella prassi commerciale e bancaria, l’anticipo su fatture permette al cliente di poter ottenere un’apertura di credito mediante la cessione salvo buon fine dei suoi crediti di fornitura.
A sua volta, come intuibile, l’esistenza dei crediti cedibili viene comprovata dalla presenza di fatture emesse nei confronti dei debitori, e costituenti la testimonianza della relazione commerciale in essere.
In linea di massima, la forma più diffusa di anticipo fatture è quella della cessione con notifica e senza conferma da parte del debitore. In altri termini, la cessione del credito mediante anticipo fatture non richiede il consenso del debitore ceduto, essendo sufficiente la semplice notifica.
È tuttavia possibile che la banca possa accordare una linea di anticipo fatture con diverse formule, più cautelative per il proprio interesse. Per esempio, la banca potrebbe accordare una linea per anticipo fatture con notifica e accettazione della cessione del credito da parte del debitore.
Detto ciò, la cessione del credito avviene con la clausola pro – solvendo e l’istituto applica uno scarto di garanzia di circa il 20%. Anche tale condizione è tuttavia liberamente negoziabile tra le parti. Potrebbe dunque essere applicato uno scarto di garanzia ancora maggiore o, più raramente, un azzeramento di qualsiasi scarto, con la conseguenza di anticipare un importo pari al 100% della fattura.
Le fasi
Per quanto poi concerne le fasi attraverso cui si svolge l’anticipo, cerchiamo di riepilogare brevemente il da farsi:
- presentazione delle fatture: il cliente dell’istituto di credito, dopo aver ottenuto il relativo fido, presenta alla banca una o più fatture da “anticipare”. Scadenza e altre condizioni sono preventivamente condivise tra le parti;
- verifica dell’anticipo: l’istituto di credito verifica che l’anticipo richiesto sia compatibile con la capienza del castelletto anticipi su fatture, e analizza l’affidabilità dei debitori ceduti;
- cessione del credito: se la fase di istruttoria ha fornito un esito positivo, si procederà alla cessione del credito compilando un modulo.
L’accredito derivante dall’operazione di cui sopra avverrà sul conto corrente del cliente, al netto della percentuale di scarto di garanzia che sopra abbiamo avuto modo di anticipare.
Naturalmente, come risulta facilmente intuibile, quelle di cui sopra non sono le uniche forme di smobilizzo dei crediti utilizzabili dall’imprenditore che desidera ottenere prontamente della liquidità ai suoi crediti commerciali. Tuttavia, è altresì chiaro come si tratti delle forme tecniche più correntemente utilizzate, sia dalle piccole imprese che dalle grandi organizzazioni.
A tal fine, nei prossimi giorni cercheremo di approfondire le caratteristiche di ciascuna forma tecnica, andando a comprendere in che modo sia possibile fruirne con consapevolezza, ed esaudire in tal modo i propri propositi di liquidità.