Lasciare solo l’anziano genitore: quando è reato – indice:
- Un caso di condanna
- La Cassazione
- L’art. 591 del codice penale
- Quando l’anziano è considerato “incapace”
- Gli obblighi civili verso i genitori anziani
- Come tutelarsi senza incorrere nel reato
- Assistenza legale a Padova e in tutta Italia
- Domande frequenti
Con la sentenza n. 44098/2016 la Corte di Cassazione ha sancito che lasciare da solo il genitore anziano può costituire ipotesi di abbandono di persone incapaci e, di conseguenza, può configurare la violazione dell’art. 591 del codice penale. Nel caso in esame, il padre anziano della ricorrente si trovava in uno stato di precaria salute e, mediante un sostanziale abbandono, sarebbe stato messo in una condizione di pericolo. Si tratta di un principio che la giurisprudenza successiva ha confermato e in parte precisato, distinguendo con maggiore chiarezza quando la sola vecchiaia non basta a configurare il reato e quando invece l’obbligo di cura diventa penalmente rilevante.
Ti contestano di aver trascurato un genitore anziano, o temi di rischiare?
Valutiamo insieme la tua situazione concreta e come organizzare la cura del genitore in modo tutelante per tutti. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.
La condanna per abbandono di persone incapaci
La ricorrente, figlia del genitore abbandonato, era stata condannata dal tribunale di primo grado, con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Bari, che ha ribadito come la donna fosse colpevole di abbandono di persone incapaci. La donna presentava tuttavia ricorso, lamentando una errata applicazione dell’art. 591 del codice penale, poiché riteneva che la Corte d’appello avesse mal interpretato la disposizione, che sarebbe integrata dal pericolo per l’incolumità fisica derivante dall’inadempimento dell’obbligo di assistenza, che non gravava sull’imputata, in quanto il padre non era affidato alla sua custodia. In aggiunta a ciò, nel suo ricorso la donna precisava che era nell’impossibilità di assistere il padre in quanto impegnata nell’assistenza di tre figli ed aveva avuto più gravidanze a rischio.
Leggi anche: Addebito della separazione conseguente al tradimento
La decisione della Cassazione sull’abbandono di incapaci
Per quanto concerne il primo motivo (l’errata applicazione dell’art. 591 del codice penale), la Cassazione ritiene infondato il ricorso. La Suprema Corte ribadisce infatti che “l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo“. Ulteriormente, gli ermellini sottolineano come si debba chiarire “che dalle sentenze di merito emerge senza margini di dubbio lo stato di pericolo concreto per la salute, in cui era da lungo tempo il padre della ricorrente; tale condizione, presupposto del reato in parola, del resto, è stata posta in discussione dal ricorso solo con inammissibili argomenti in fatto, attraverso un’interpretazione alternativa delle deposizioni (di due testimoni, ndr)”.
Leggi anche: Separazione e casa coniugale quando si vive con un altro uomo
Le motivazioni
Ancora, sottolinea la Corte, deve essere osservato come “il primo Giudice ha ampiamente motivato sul tema del dovere giuridico, oltre che morale, di cura ravvisabile in capo all’imputata verso il padre, tramite una corretta interpretazione sistematica delle norme di livello costituzionale riguardanti il riconoscimento della famiglia come società naturale (art. 29 Cost.), il suo inquadramento tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità dei singoli e l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 3 Cost.), nonché di quelle del codice civile che impongono il dovere di rispetto dei figli verso i genitori, che diventa concretamente stringente in caso di stato di bisogno ed incapacità del singolo a provvedere al proprio mantenimento (art. 433 c.c.)”.
La norma richiamata dalla sentenza d’appello sarebbe altresì ben integrata con l’indirizzo giurisprudenziale assunto dalla stessa Corte di Cassazione. In più occasioni ha ritenuto “il valore etico sociale della sicurezza personale come bene/interesse tutelato dalla norma incriminante, senza porre limiti nell’individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di assistenza e cura”.
Leggi anche: Affidamento figlio esclusivo alla madre se il padre si disinteressa
La tutela dell’articolo 591 del codice penale
L’art. 591 cod. pen. ha l’obiettivo di tutelare il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. “In questa prospettiva, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte” – ricordano i giudici. Pertanto, in corrispondenza di ogni situazione che esige tale protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, “sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l’interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale” – sottolineano gli ermellini.
La Corte di Cassazione si sofferma infine sul dovere di cura gravante sulla donna, che sosteneva invece di non aver “mai avuto in custodia il padre”. Un motivo di ricorso che la Corte non ritiene condivisibile, in considerazione dell’ampia e consolidata nozione di obbligo di cura ed assistenza elaborata dalle stesse precedenti pronunce della Corte.
La norma prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni, aumentata da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, e da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso, come in questo caso, dal figlio nei confronti del genitore, proprio in ragione della particolare intensità del dovere di assistenza che nasce dal rapporto familiare.
Quando l’anziano è considerato “incapace” ai fini del reato
Un punto spesso frainteso è che la sola vecchiaia non fa scattare automaticamente la tutela dell’art. 591 c.p. La giurisprudenza è chiara nel precisare che non esiste una presunzione assoluta di incapacità legata all’età anziana, trattandosi la vecchiaia di una condizione fisiologica e non patologica. È quindi necessario accertare, caso per caso, che il genitore anziano si trovi in una condizione concreta di inettitudine fisica o mentale tale da renderlo incapace di provvedere autonomamente a sé stesso e di gestire le ordinarie situazioni di pericolo.
In altre parole, il dovere di cura e di custodia dev’essere sempre rapportato alla capacità di autodeterminazione effettivamente residua del genitore anziano: un genitore lucido, autonomo e in buona salute, anche se avanti con l’età, non integra automaticamente la condizione di “persona incapace” richiesta dalla norma, mentre un genitore non autosufficiente, affetto da patologie che ne compromettono la capacità di badare a sé stesso, rientra pienamente nella tutela penale.
Va inoltre ricordato che, nei casi più gravi, il reato di abbandono di persone incapaci può concorrere con altre fattispecie, come i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), quando le condotte contestate integrano al contempo entrambe le violazioni, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi e che possono quindi essere contestati congiuntamente.
Gli obblighi civili verso i genitori anziani
Accanto alla tutela penale, il codice civile prevede specifici obblighi di natura patrimoniale verso i genitori in stato di bisogno. L’articolo 433 del codice civile individua i soggetti tenuti agli alimenti in favore di chi non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, tra cui rientrano in primo luogo i figli nei confronti dei genitori. Si tratta di un obbligo distinto rispetto alla tutela penale dell’art. 591 c.p.: quest’ultima riguarda la sicurezza fisica e l’incolumità del genitore, mentre l’obbligo alimentare riguarda il sostegno economico necessario a far fronte alle esigenze di vita.
I due piani, tuttavia, sono spesso collegati nella pratica: un genitore anziano lasciato privo di risorse economiche e di assistenza può facilmente trovarsi anche in una condizione di pericolo per la propria incolumità, che può a sua volta rilevare ai fini dell’art. 591 c.p.
Come tutelarsi senza incorrere nel reato
Non sempre chi ha un genitore anziano è nella condizione materiale di prestargli assistenza diretta e continuativa: impegni lavorativi, distanza geografica o altri carichi familiari possono renderlo oggettivamente difficile, come emerge anche dal caso esaminato in questo articolo. Ciò che la giurisprudenza chiede non è necessariamente la presenza fisica costante, ma l’attivazione concreta per garantire al genitore un livello adeguato di cura e sorveglianza, anche attraverso soggetti terzi. In pratica, per non incorrere nel reato è generalmente opportuno:
- organizzare tempestivamente un’assistenza domiciliare (badante, servizi di assistenza domiciliare integrata – ADI, cooperative di assistenza) quando non sia possibile prestare cura diretta;
- valutare, nei casi di non autosufficienza più gravi, l’inserimento in una struttura residenziale adeguata (RSA o casa di riposo);
- coinvolgere i servizi sociali del Comune di residenza quando mancano risorse economiche o familiari sufficienti per organizzare autonomamente l’assistenza;
- documentare le iniziative intraprese (contratti con badanti, richieste ai servizi sociali, contatti con altri familiari), utile in caso di futura contestazione;
- valutare, se il genitore non è più in grado di gestire autonomamente i propri interessi, la nomina di un amministratore di sostegno.
Assistenza legale a Padova e in tutta Italia
Il nostro studio legale, con sede a Padova, assiste sia chi si trova indagato o imputato per il reato di abbandono di persone incapaci, sia le famiglie che vogliono organizzare correttamente l’assistenza a un genitore anziano non autosufficiente, anche attraverso la nomina di un amministratore di sostegno o la gestione dei rapporti con i servizi sociali. Forniamo assistenza anche nella gestione degli obblighi alimentari ex art. 433 c.c. tra familiari.
Pur avendo sede a Padova, lo studio assiste clienti in tutta Italia, tramite consulenze in videochiamata e assistenza a distanza nei rapporti con servizi sociali, tribunali e strutture sanitarie, ovunque risieda il genitore interessato.
Studio legale a Padova, al tuo fianco in tutta Italia
Ti aiutiamo a organizzare l’assistenza al tuo genitore anziano in modo corretto e tutelante, oppure a difenderti da una contestazione già avviata.
Domande frequenti sull’abbandono dell’anziano genitore
Basta l’età avanzata a rendere reato il non assistere un genitore?
No. La vecchiaia da sola non presume l’incapacità richiesta dall’art. 591 c.p.: occorre accertare in concreto che il genitore non sia in grado di provvedere autonomamente a sé stesso e di fronteggiare le ordinarie situazioni di pericolo.
Devo per forza vivere con mio padre o mia madre anziani per non commettere reato?
No. Ciò che conta è attivarsi concretamente per garantire un’assistenza adeguata, anche tramite terzi (badante, servizi domiciliari, struttura residenziale), non necessariamente la convivenza o la presenza fisica costante.
Cosa rischia chi viene condannato per abbandono di persone incapaci?
La reclusione da sei mesi a cinque anni, che sale da uno a sei anni se ne deriva una lesione personale e da tre a otto anni se ne deriva la morte. La pena è aumentata quando il fatto è commesso, come in questo caso, dal figlio nei confronti del genitore.
L’obbligo di mantenimento economico e quello di cura fisica coincidono?
No, sono obblighi distinti: l’art. 433 c.c. disciplina l’obbligo alimentare, cioè il sostegno economico verso il genitore in stato di bisogno, mentre l’art. 591 c.p. tutela la sicurezza fisica e l’incolumità del genitore incapace. Nella pratica, però, i due aspetti sono spesso collegati.
Cosa posso fare se non riesco materialmente ad assistere un genitore anziano?
È consigliabile rivolgersi tempestivamente ai servizi sociali del Comune, organizzare un’assistenza domiciliare o valutare l’inserimento in una struttura adeguata, documentando le iniziative intraprese per dimostrare, in caso di contestazione, di essersi comunque attivati.
Hai bisogno di assistenza su questo tema?
Il nostro studio, con sede a Padova, offre una prima valutazione della tua situazione e assiste famiglie e persone indagate in tutta Italia, anche a distanza.