La natura giuridica del consorzio – guida rapida
- La funzione e lo scopo del consorzio
- Requisiti soggettivi e partecipazione
- Autonomia e individualità delle imprese consorziate
- Differenze consorzio con attività interna e esterna
- Le società consortili: una forma alternativa
- Differenze società consortili e consorzi
- Le società consortili miste
- Differenze società consortili miste e tradizionali
- Profili di responsabilità e tutela dei terzi
- Aspetti gestionali e organizzativi
Il consorzio rappresenta una forma di collaborazione tra imprenditori regolata dal diritto italiano, che si configura come un contratto attraverso il quale più soggetti imprenditoriali istituiscono un’organizzazione comune finalizzata alla disciplina e allo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività imprenditoriali.
La peculiarità di questa forma organizzativa risiede nella sua natura mutualistica, poiché l’attività consortile deve necessariamente svolgersi nell’interesse delle imprese associate.
La funzione e lo scopo del consorzio
La funzione primaria del consorzio si articola su due livelli distinti. Il primo livello, che rappresenta la funzione minima necessaria, consiste nella “disciplina” di determinate fasi delle imprese consorziate. La funzione regolatoria costituisce l’elemento essenziale e imprescindibile di ogni forma consortile.
Il secondo livello, presente nei consorzi con attività esterna, si estende anche allo “svolgimento” concreto di determinate fasi delle attività imprenditoriali consorziate, comportando un coinvolgimento più diretto dell’organizzazione consortile nelle operazioni delle imprese associate.
Requisiti soggettivi e partecipazione al consorzio
La partecipazione al consorzio è caratterizzata da requisiti soggettivi specifici e rigorosi. La qualifica di imprenditore costituisce un presupposto essenziale per l’adesione al consorzio, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto (persona fisica o giuridica) e dalle caratteristiche dimensionali o strutturali dell’impresa.
Una limitazione soggettiva che è funzionale alla realizzazione dello scopo consortile, che si realizza attraverso la coordinazione di attività imprenditoriali.
Autonomia e individualità delle imprese consorziate
Un altro aspetto fondamentale della struttura consortile è il mantenimento dell’autonomia e dell’individualità delle imprese partecipanti. Nonostante la partecipazione al consorzio comporti la sottoposizione di alcune fasi del processo produttivo alle regole consortili, ciascuna impresa mantiene la propria identità giuridica e operativa. Un equilibrio tra coordinamento e autonomia che rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’istituto consortile.
I consorzi con attività esterna si distinguono per la presenza di un’organizzazione destinata a interagire con i terzi. La configurazione implica generalmente la creazione di un ufficio dedicato alla gestione dei rapporti giuridici con soggetti esterni.
Pur non godendo di personalità giuridica, il consorzio con attività esterna si configura come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, assumendo la responsabilità dei contratti stipulati in nome proprio. Una responsabilità che è garantita dal fondo consortile e si estende anche ai rischi di natura extracontrattuale derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale.
Il consorzio, disciplinato dall’articolo 2602 del codice civile, rappresenta dunque una forma di organizzazione comune costituita da più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. La sua funzione essenzialmente mutualistica si manifesta attraverso lo svolgimento di attività nell’interesse delle imprese associate, configurandosi come struttura strumentale al perseguimento degli obiettivi comuni.
Diverse tipologie di consorzio
Nel panorama giuridico italiano si distinguono diverse tipologie di consorzi: quelli con attività interna, finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra i consorziati attraverso l’assunzione di obblighi reciproci monitorati dall’organizzazione comune; quelli con attività esterna, strutturati per operare con i terzi mediante un ufficio dedicato alla gestione dei rapporti giuridici, che pur non possedendo personalità giuridica si configurano come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici con responsabilità garantita dal fondo consortile; e i consorzi stabili, caratterizzati da personalità giuridica autonoma e dalla capacità di operare con una struttura imprenditoriale indipendente.
Quest’ultima categoria assume particolare rilevanza nel settore degli appalti pubblici, dove, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50 del 2016, sono costituiti per operare congiuntamente per almeno cinque anni. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 marzo 2021, n. 5, ha chiarito che mentre il consorzio ordinario si limita al coordinamento delle imprese partecipanti, il consorzio stabile crea una vera e propria struttura imprenditoriale comune con autonomia operativa e patrimoniale.
Il rapporto tra consorzio stabile e imprese consorziate è assimilabile a quello tra società commerciale e socio, con una completa autonomia dello strumento associativo che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, permette anche la contemporanea partecipazione alla medesima gara del consorzio e della consorziata, purché quest’ultima non sia designata per l’esecuzione del contratto.
La soggettività giuridica dei consorzi stabili si caratterizza per un rapporto organico con le consorziate e per la responsabilità solidale verso la stazione appaltante, garantendo maggiore stabilità e affidabilità nelle relazioni con i terzi, specialmente nel contesto degli appalti pubblici.
Differenze consorzio con attività interna e esterna
Caratteristica | Consorzio con attività interna | Consorzio con attività esterna |
Finalità principale | Regolamentazione dei rapporti interni tra consorziati | Svolgimento di attività con i terzi |
Struttura organizzativa | Organizzazione comune per la gestione degli obblighi reciproci | Ufficio dedicato alla gestione dei rapporti esterni |
Personalità giuridica | Assente | Assente |
Rapporti con i terzi | Non intrattiene rapporti diretti con terzi | Opera direttamente con i terzi |
Fondo consortile | Non necessario | Obbligatorio come garanzia per i terzi |
Autonomia patrimoniale | Limitata | Piena, con responsabilità garantita dal fondo consortile |
Responsabilità | Limitata ai rapporti interni | Estesa anche ai rapporti esterni e rischi extracontrattuali |
Pubblicità | Non richiesta | Iscrizione nel registro delle imprese |
Oggetto dell’attività | Solo disciplina delle fasi delle imprese | Disciplina e svolgimento delle fasi delle imprese |
Rappresentanza | Limitata ai rapporti tra consorziati | Estesa ai rapporti con i terzi |
Le società consortili: una forma alternativa
Lo scopo consortile può essere perseguito anche attraverso la costituzione di società commerciali, nelle diverse forme previste dall’ordinamento (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata). In questa configurazione, lo scopo consortile assorbe l’oggetto sociale, ma il funzionamento dell’organizzazione rimane regolato dalle norme societarie.
Le società consortili rappresentano una peculiare forma di organizzazione che combina gli elementi caratteristici delle società commerciali con le finalità tipiche dei consorzi, configurandosi come uno strumento giuridico particolarmente flessibile e adatto alle esigenze di cooperazione interaziendale.
La disciplina delle società consortili, prevista dall’articolo 2615-ter del codice civile, consente di perseguire lo scopo consortile attraverso la costituzione di una società, che può assumere una qualsiasi delle forme previste dal codice civile per le società commerciali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice). Questa forma organizzativa si caratterizza per la prevalenza dello scopo consortile sull’oggetto sociale, mantenendo tuttavia le regole di funzionamento tipiche della forma societaria prescelta.
Le società consortili godono di personalità giuridica e di un’autonomia patrimoniale perfetta, distinguendosi in questo dai consorzi ordinari.
Una peculiarità significativa delle società consortili è la possibilità di includere nella compagine sociale anche soggetti non imprenditori, purché la loro presenza sia funzionale al raggiungimento delle finalità consortili, come nel caso dei soci sostenitori o delle associazioni di categoria. Questa apertura a soggetti non imprenditori rappresenta una differenza sostanziale rispetto ai consorzi tradizionali, dove la partecipazione è riservata esclusivamente agli imprenditori.
Garanzie ai terzi
Le società consortili offrono inoltre maggiori garanzie ai terzi grazie alla loro struttura societaria e alla conseguente applicazione delle norme sulla pubblicità e sulla responsabilità previste per il tipo societario prescelto. Dal punto di vista operativo, le società consortili possono svolgere attività sia nei confronti dei soci che dei terzi, con una flessibilità maggiore rispetto ai consorzi tradizionali. La gestione dell’attività segue le regole del tipo societario adottato, con la particolarità che gli utili eventualmente prodotti devono essere destinati al perseguimento dello scopo consortile e non alla mera remunerazione del capitale investito.
La scelta di costituire una società consortile anziché un consorzio è spesso dettata dall’esigenza di disporre di una struttura più articolata e stabile, capace di operare sul mercato con maggiore efficacia e di offrire maggiori garanzie ai terzi.
Differenze società consortili e consorzio
Caratteristica | Società Consortile | Consorzio |
Personalità giuridica | Sempre presente | Solo nei consorzi stabili |
Forma giuridica | Qualsiasi tipo societario commerciale | Forma consortile specifica |
Partecipanti | Anche non imprenditori se funzionali allo scopo | Solo imprenditori |
Autonomia patrimoniale | Perfetta | Limitata nei consorzi ordinari |
Responsabilità | Secondo il tipo societario scelto | Limitata al fondo consortile |
Disciplina applicabile | Norme societarie + scopo consortile | Normativa specifica sui consorzi |
Governance | Secondo il tipo societario scelto | Organi consortili tipici |
Pubblicità | Registro imprese secondo forma societaria | Solo per consorzi con attività esterna |
Distribuzione utili | Vincolata allo scopo consortile | Non prevista |
Rapporti con i terzi | Sempre possibili | Solo nei consorzi con attività esterna |
Struttura organizzativa | Complessa secondo tipo societario | Più semplice e flessibile |
Capitale sociale | Obbligatorio secondo tipo societario | Non previsto (solo fondo consortile) |
Le società consortili miste
Una particolare evoluzione dell’istituto consortile è rappresentata dalle società consortili miste, che prevedono la partecipazione anche di soggetti non imprenditori. La presenza di questi soci “non imprenditori” deve essere strumentale alla realizzazione delle finalità consortili, come nel caso dei soci “sostenitori” o delle associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali. Questa apertura a soggetti non imprenditori rappresenta un’innovazione significativa nella struttura tradizionale del consorzio.
Le società consortili miste rappresentano un’evoluzione ulteriore del modello della società consortile, caratterizzandosi per la presenza nella compagine sociale sia di soggetti imprenditori che di soggetti non imprenditori. Questa particolare configurazione risponde all’esigenza di combinare le finalità consortili tradizionali con l’apporto di soggetti diversi che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso competenze, risorse o relazioni specifiche. La peculiarità fondamentale delle società consortili miste risiede nella possibilità di includere soci “sostenitori” o altri soggetti la cui presenza sia strumentale alla realizzazione delle finalità consortili, come ad esempio enti pubblici, associazioni di categoria, istituti di ricerca o professionisti.
La partecipazione dei soci non imprenditori deve tuttavia essere giustificata da una specifica funzionalità rispetto allo scopo consortile e non può snaturare la finalità mutualistica dell’organizzazione.
Dal punto di vista della disciplina applicabile, le società consortili miste seguono le regole del tipo societario prescelto, integrate dalle norme specifiche sullo scopo consortile. La governance di queste società può prevedere meccanismi particolari per bilanciare gli interessi dei diversi tipi di soci, ad esempio attraverso la creazione di categorie speciali di azioni o quote, o mediante la previsione di diritti amministrativi differenziati.
Differenze società consortili miste e tradizionali
La gestione dell’attività deve comunque rimanere orientata al perseguimento dello scopo consortile, con la particolarità che i soci non imprenditori possono contribuire attraverso modalità diverse dalla partecipazione diretta alle attività imprenditoriali coordinate. Questa forma organizzativa si è rivelata particolarmente efficace in contesti dove la collaborazione tra imprese richiede l’apporto di competenze o risorse complementari, come nei settori dell’innovazione tecnologica, della ricerca scientifica o dello sviluppo territoriale.
Caratteristica | Società Consortile Mista | Società Consortile Tradizionale |
Composizione sociale | Imprenditori e non imprenditori | Prevalentemente imprenditori |
Tipologia soci | Anche soci sostenitori ed enti | Solo soci operativi |
Scopo | Consortile con finalità integrate | Puramente consortile |
Governance | Sistema differenziato per categorie | Sistema uniforme |
Diritti soci | Possibilità di diritti differenziati | Tendenzialmente uniformi |
Apporti | Anche non imprenditoriali | Prevalentemente imprenditoriali |
Attività svolta | Più ampia e diversificata | Focalizzata sullo scopo consortile |
Destinazione utili | Possibile differenziazione | Uniforme secondo scopo consortile |
Struttura organizzativa | Più articolata | Più semplice |
Categorie quote/azioni | Possibilità di categorie speciali | Tendenzialmente uniformi |
Partecipazione gestione | Differenziata per categorie | Uniforme |
Finalità operative | Multiple e integrate | Principalmente consortili |
Profili di responsabilità e tutela dei terzi
La disciplina dei consorzi prevede specifici meccanismi di tutela dei terzi, particolarmente rilevanti nei consorzi con attività esterna. Il fondo consortile rappresenta la garanzia patrimoniale per i creditori del consorzio, e la sua costituzione e gestione sono regolate da norme specifiche volte a garantirne l’effettività e l’adeguatezza rispetto agli impegni assunti dal consorzio.
I profili di responsabilità e la tutela dei terzi nei consorzi si articolano in modo differenziato a seconda della tipologia consortile, con particolare rilevanza per i consorzi con attività esterna. In questi ultimi, il legislatore ha predisposto un sistema di garanzie basato principalmente sul fondo consortile, che rappresenta la garanzia patrimoniale primaria per i creditori del consorzio. Il fondo consortile, costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquisiti con questi contributi, svolge una funzione analoga al capitale sociale nelle società, rappresentando il patrimonio di garanzia per le obbligazioni assunte dal consorzio nei confronti dei terzi.
La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza grava sul fondo consortile. Per tali obbligazioni, i singoli consorziati rispondono solidalmente con il fondo consortile, salvo patto contrario. Tale responsabilità solidale può essere tuttavia limitata o esclusa attraverso apposite previsioni dell’atto costitutivo, che devono essere però adeguatamente pubblicizzate attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese.
Particolare rilevanza assume la distinzione tra obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati e obbligazioni assunte per conto del consorzio. Nel primo caso, rispondono solidalmente il fondo consortile e il singolo consorziato interessato; nel secondo caso, la responsabilità grava sul fondo consortile e, salvo patto contrario, su tutti i consorziati in via solidale.
La tutela dei terzi
Nei consorzi stabili, la presenza di personalità giuridica comporta una più netta separazione patrimoniale, con conseguente limitazione della responsabilità dei consorziati. Tuttavia, nel settore degli appalti pubblici, la normativa prevede specifiche forme di responsabilità solidale tra consorzio e consorziata esecutrice nei confronti della stazione appaltante.
Per quanto riguarda la tutela dei terzi, il sistema di pubblicità legale attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese assume un ruolo fondamentale. Le modifiche dell’atto costitutivo e le variazioni delle persone dei rappresentanti devono essere iscritte nel registro delle imprese entro trenta giorni, pena l’inopponibilità ai terzi. Inoltre, i terzi possono far valere la responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto del consorzio in violazione delle norme di legge o delle previsioni contrattuali.
La giurisprudenza ha inoltre elaborato principi specifici in materia di responsabilità extracontrattuale del consorzio, riconoscendo la possibilità per i terzi danneggiati di agire direttamente nei confronti del consorzio per i danni causati nell’esercizio dell’attività consortile. In questo contesto, assume particolare rilevanza il principio della responsabilità solidale tra consorzio e consorziati, che opera come ulteriore garanzia per i terzi danneggiati.
Nel caso di insolvenza del consorzio, i creditori possono agire nei confronti dei singoli consorziati, nei limiti della loro responsabilità solidale, solo dopo aver escusso il fondo consortile. Questo meccanismo di sussidiarietà rappresenta un importante elemento di equilibrio tra la tutela dei creditori e l’autonomia patrimoniale del consorzio.
Aspetti gestionali e organizzativi
La gestione del consorzio richiede una struttura organizzativa adeguata alle finalità perseguite, con una particolare attenzione alla definizione degli organi e delle loro competenze. L’organizzazione dei consorzi si articola attraverso una struttura complessa che deve garantire sia l’efficienza operativa che la tutela degli interessi dei consorziati.
Gli organi consortili tipici includono l’assemblea dei consorziati, che rappresenta l’organo sovrano del consorzio e determina le linee strategiche dell’attività consortile. L’assemblea è competente per le decisioni di maggiore rilevanza, come l’approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori, le modifiche dell’atto costitutivo e le decisioni inerenti allo scioglimento del consorzio. Le modalità di convocazione, costituzione e deliberazione dell’assemblea sono generalmente disciplinate dall’atto costitutivo, che può prevedere anche maggioranze qualificate per determinate decisioni.
Gli organi di gestione, tipicamente rappresentati dal consiglio direttivo o dal comitato di gestione, sono responsabili dell’attuazione delle decisioni assembleari e della gestione operativa del consorzio. Questi organi sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, nei limiti delle previsioni dell’atto costitutivo e delle delibere assembleari. La composizione degli organi di gestione deve garantire un’adeguata rappresentanza delle diverse categorie di consorziati e delle diverse istanze presenti nel consorzio.
Un ruolo fondamentale è svolto dal presidente del consorzio, che ha la rappresentanza legale dell’ente nei rapporti con i terzi e in giudizio. Il presidente coordina l’attività degli organi consortili e vigila sull’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari. In molti casi, l’atto costitutivo prevede anche la figura del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
L’organizzazione tecnica del consorzio
Particolare rilevanza assume l’organizzazione tecnica del consorzio, che può prevedere la costituzione di comitati tecnici o gruppi di lavoro specializzati per la gestione di specifiche attività o progetti. Questi organismi supportano gli organi di gestione nell’implementazione delle strategie consortili e nel coordinamento delle attività operative.
Il sistema di controllo interno rappresenta un altro elemento fondamentale dell’organizzazione consortile. Questo può essere affidato a un collegio sindacale o a revisori dei conti, che vigilano sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del consorzio.
La struttura organizzativa deve inoltre prevedere adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento tra gli organi consortili e le imprese consorziate, garantendo un flusso informativo costante e trasparente. L’aspetto assume particolare rilevanza nei consorzi con attività esterna, dove la gestione dei rapporti con i terzi richiede procedure operative chiare e definite.
L’efficienza della gestione consortile dipende in larga misura dalla capacità di implementare sistemi di pianificazione e controllo adeguati, che consentano di monitorare l’andamento delle attività e di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tutto ciò richiede l’adozione di strumenti di gestione e controllo appropriati, come budget, sistemi di reporting e indicatori di performance.