Il non pagamento degli assegni emessi – indice:
- La legge sull’assegno
- Il significato della legge
- “Blocco” per furto o smarrimento
- Procedura di ammortamento
- Presentazione dell’assegno smarrito
Cerchiamo ora di dare risposta ad una interessante domanda legata alla possibilità di chiedere alla propria banca di non pagare un assegno bancario emesso. È possibile anche se questo non è stato dichiarato smarrito o sottratto? In altri termini: una volta consegnato l’assegno al beneficiario, è possibile recarsi al proprio istituto di credito e domandare legittimamente che non sia pagato? Cerchiamo di chiarire questo tema in maniera semplice e completa.
Cosa prevede la legge sull’assegno bancario
Cominciamo con il ricordare che l’art. 35 della legge sull’assegno in materia di revoca dell’assegno bancario stabilisce che “l’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione” per poi precisare che “in mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine”. In termini più chiari, il traente (cioè, chi “stacca” l’assegno) è ben libero di impartire alla banca, per proprie ragioni, l’ordine di non pagare l’assegno.
Contestualmente, tale ordine – stabilisce la legge sull’assegno – “non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione”. Più pragmaticamente ciò accade, decorsi 8 o 15 giorni dalla data di emissione, a seconda che l’assegno emesso in Italia sia tratto su piazza oppure fuori piazza. 20 giorni dalla data di emissione, in caso di assegni emessi in Europa o in un Paese litoraneo del Mediterraneo; 60 giorni dalla data di emissione, per assegni emessi in un altro continente.
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Cosa significa?
Ma cosa significa quanto sopra? Cerchiamo di riassumerlo per punti:
- una volta che è scaduto il termine di presentazione per il pagamento, l’istituto di credito deve rifiutare il pagamento del titolo anche nell’ipotesi in cui siano presenti dei fondi sul conto;
- se l’assegno non è oggetto di precedente denuncia di smarrimento o di sottrazione, ed è stato presentato entro il termine suddetto, l’istituto di credito ha diritto di non tenere conto dell’ordine di revoca disposto dal traente e pertanto di non eseguirlo perché l’ordine non ha effetto. Si tenga conto che però la banca potrebbe anche scegliere di eseguire l’ordine ugualmente, e che in tal caso si esporrebbe al rischio di dover rispondere verso il prenditore del mancato pagamento (scenario che, in fin dei conti, comporta la quasi totale impossibilità che la banca possa scegliere di assumersi tale rischio).
Insomma, dovendo fronteggiare tale scenario nei confronti dell’istituto di credito, non si potrà che procedere a condividere con la banca la singola fattispecie. È molto probabile che, per non incappare in possibile responsabilità, l’istituto di credito non desideri acquisire (non essendo obbligato) delle disposizioni di revoca di ordini di pagamento di assegni (che non sono né smarriti né rubati) entro i termini di presentazione per il pagamento o per il protesto. Pertanto, in questa situazione il cliente, sino a che non siano scaduti i termini di presentazione per il pagamento dell’assegno emesso, potrà impedirne il pagamento (ovviamente nel caso di presenza di fondi e di regolarità del titolo) solo ottenendo un apposito provvedimento giudiziale.
Il blocco dell’assegno bancario in caso di smarrimento o furto
Ma cosa avviene, invece, se è necessario bloccare l’assegno per furto o per smarrimento? In tale ipotesi, per fortuna, sarà molto più semplice intervenire per poter evitare sgradite sorprese. In primo luogo sarà infatti necessario comunicare alla propria filiale di riferimento lo smarrimento o la sottrazione dell’assegno. Contestualmente se ne deve richiedere il blocco allegando una copia della denuncia presentata all’autorità competente. Tale documento è necessario per poter bloccare con efficacia il titolo, ed evitare il rischio che possa essere comunque pagato. Alcuni istituti di credito, inoltre, nella sola ipotesi in cui si verifichi il rifiuto di accettare la denuncia da parte dell’autorità, per il solo caso di smarrimento, potrebbero accettare una dichiarazione sostitutiva o comunque una comunicazione scritta. Ciò non è però ammesso per il furto.
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A questo punto, qualche piccola differenza riguarda l’ipotesi in cui l’assegno sia munito di clausola di “non trasferibile”, dal caso in cui invece l’assegno sia “libero”.
Nella prima ipotesi (assegno munito di clausola di intrasferibilità), non si determina la necessità di procedere ad ammortamento. Questo perché il prenditore del titolo, presentando al traente ed al trattario la denuncia di smarrimento o sottrazione o, in caso di rifiuto di accettare la denuncia – per il solo caso di smarrimento – da parte dell’Autorità, dichiarazione sostitutiva o comunque comunicazione scritta, ha diritto ad ottenere il duplicato del titolo. In altri termini, nell’ipotesi in cui si presenti all’incasso il titolo, l’assegno non trasferibile regolarmente bloccato non verrà pagato, né protestato in caso di mancanza fondi.
Cosa accade in caso di assegno bancario “libero” – la procedura di ammortamento
Diverso è il caso dell’assegno bancario “libero”. In tale ipotesi, infatti, è bene ricordare come la “semplice” denuncia all’autorità non ha l’effetto di impedire il pagamento dell’assegno presentato nei termini utili per l’incasso / protesta. Per questo motivo, il traente del titolo deve rilasciare una disposizione scritta in ordine al comportamento che la banca dovrà tenere nell’ipotesi di successivo ricevimento del titolo nei termini per il protesto.
In questi casi, è anche possibile valutare insieme all’ultimo possessore del titolo la possibilità di esperire quanto prima la procedura di ammortamento dell’assegno perduto. Sarà quindi da presentare ricorso al Tribunale del luogo di pagamento del titolo ovvero del luogo in cui il denunciante ha domicilio. A fronte del ricorso, infatti, il Presidente del Tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla veridicità dei fatti esposti dal ricorrente, potrà pronunciare con decreto l’ammortamento dell’assegno. Sarà quindi autorizzato il pagamento decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, purchè entro tale periodo, non sia fatta opposizione dal detentore del titolo.
Il decreto di ammortamento dovrà essere pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale e dovrà essere notificato alla banca trattaria ed al traente. Una volta così perfezionata la procedura di ammortamento, il ricorrente avrà diritto ad ottenere il pagamento dell’assegno, previa presentazione, oltre che del decreto di ammortamento, del certificato della cancelleria del Tribunale attestante la mancata opposizione o la sentenza definitiva che respinge l’eventuale opposizione.
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Cosa accade se viene presentato l’assegno smarrito
E nell’ipotesi in cui qualcuno dovesse presentarsi in banca per incassare il titolo smarrito / sottratto? In questo caso, l’istituto di credito non pagherà l’assegno e avviserà il correntista. Se il titolo è munito di più girate e viene presentato in tempo utile, l’istituto dovrà altresì levare protesto tramite Pubblico Ufficiale. In caso di assegno munito di una sola girata non è necessario procedere alla levata del protesto.
Un caso ancora diverso riguarda lo smarrimento di un modulo in bianco di assegno bancario (cioè, non compilato dal correntista). In questo caso sarà comunque necessario avvicinarsi presso la propria banca per rilasciare apposita comunicazione scritta nella quale si condividerà il comportamento che l’istituto di credito dovrà tenere in caso di successivo pervenimento, nei termini per il protesto, del modulo di assegno abusivamente compilato. Nell’ipotesi in cui il titolo dovesse essere presentato all’incasso, la banca non procederà al pagamento dell’assegno e avviserà il correntista. Inoltre, se in tempo utile e se l’assegno è munito di più girate, deve levare protesto tramite Pubblico Ufficiale. Come prima, ricordiamo che se il titolo è munito di più girate ed è presentato in tempo utile, l’istituto dovrà altresì levare protesto tramite Pubblico Ufficiale. In caso di assegno munito di una sola girata non è necessario procedere alla levata del protesto.