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Segnalazione in CR e mancato preavviso al cliente – guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Segnalazione in CR e mancato preavviso al cliente – guida rapida
segnalazione cr
Avv. Beatrice Bellato

Segnalazione in CR e mancato preavviso al cliente – guida rapida

  • Il caso in esame: fatti e contestazioni
  • La questione del preavviso di segnalazione
  • La legittimità sostanziale della segnalazione a sofferenza
  • La questione della cessione del credito e dell’estinzione del rapporto
  • La decisione del Collegio
  • Riflessioni e implicazioni della decisione
  • Il nostro commento

La decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025 emessa dal Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario affronta un tema di grande rilevanza nell’ambito del diritto bancario: la legittimità delle segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e i presupposti necessari per considerarle valide.

La controversia si sviluppa attorno a questioni di natura sia formale che sostanziale che meritano un’analisi approfondita per comprendere l’orientamento dell’ABF su una materia che ha significative ripercussioni sui rapporti tra intermediari bancari e clienti.

Il caso in esame: fatti e contestazioni

La vicenda prende avvio dal ricorso presentato da un cliente (parte ricorrente), il quale contestava la legittimità delle segnalazioni effettuate a suo carico dall’intermediario resistente presso la Centrale dei Rischi. Il ricorrente chiedeva la cancellazione di tali segnalazioni, oltre al risarcimento del danno, fondando la propria richiesta su due distinti profili di illegittimità: l’assenza del preavviso di segnalazione e la carenza del requisito sostanziale per l’appostazione a sofferenza.

Il contesto fattuale evidenzia che la controversia riguardava due rapporti bancari: un conto corrente aperto nel giugno 2017 e un prestito a rimborso rateale sottoscritto nel febbraio 2018. La situazione debitoria era caratterizzata da un’evidente difficoltà del cliente ad adempiere ai propri obblighi di pagamento, con criticità manifestatesi già nel corso del 2018 e proseguite negli anni successivi. La prima segnalazione a sofferenza risultava riferita a maggio 2021 ed era perdurata fino a luglio 2022, data in cui il credito era stato passato a perdita.

I tentativi di sollecito

L’intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha ricostruito in modo dettagliato la cronologia degli eventi, evidenziando i ripetuti tentativi di sollecito al pagamento e le diverse azioni intraprese per il recupero del credito. In particolare, dopo una serie di lettere di sollecito inviate nel 2018 e 2019, l’intermediario aveva affidato la posizione ad una società specializzata nel recupero crediti, la quale, a fine 2019, aveva ottenuto dal ricorrente l’impegno (poi non mantenuto) di saldare il debito nei primi giorni del 2020.

L’intermediario sosteneva di aver inviato al ricorrente le comunicazioni di preavviso di segnalazione in Centrale Rischi in data 14 novembre 2019 e 18 dicembre 2019, tramite raccomandate a.r., che tuttavia erano state restituite al mittente per “errato indirizzo”. Successivamente, nel giugno 2021, l’intermediario aveva richiesto la notifica di un decreto ingiuntivo (anch’esso non recapitato per “temporanea assenza del destinatario”) e, nel luglio 2021, aveva proceduto con la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi.

La questione del preavviso di segnalazione

Uno dei nodi centrali della controversia riguardava la mancata ricezione, da parte del ricorrente, del preavviso di segnalazione. Sul punto, il Collegio di Torino ha rilevato che, trattandosi di cliente consumatore e di segnalazione a sofferenza, l’intermediario era effettivamente tenuto ad inviare un preavviso. L’intermediario aveva prodotto copia delle comunicazioni inviate, ma queste risultavano restituite al mittente per indirizzo “sconosciuto”.

Un elemento significativo emerso dall’analisi della documentazione era la discrepanza tra l’indirizzo utilizzato per le comunicazioni (risultato errato) e quello che emergeva dai documenti contrattuali. Inoltre, nel modulo di ricorso, il cliente aveva indicato un indirizzo diverso, coincidente con quello riportato nella carta d’identità emessa nel febbraio 2021 e nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata in materia, sottolineando che il mancato recapito per “irreperibilità” non può essere equiparato a quello per “compiuta giacenza”, generalmente considerato idoneo a ritenere provata la ricezione del preavviso. Nel caso di specie, l’intermediario non era stato in grado di fornire la prova dell’effettiva ricezione delle comunicazioni di preavviso da parte del ricorrente.

Tuttavia, il Collegio ha richiamato un importante principio recentemente confermato dal Collegio di Coordinamento: il preavviso di segnalazione nella Centrale Rischi ha natura di obbligo di trasparenza e non di presupposto di legittimità della segnalazione stessa. In altri termini, la mancata prova della ricezione del preavviso non determina automaticamente l’illegittimità della segnalazione.

La legittimità sostanziale della segnalazione a sofferenza

Il secondo profilo di contestazione riguardava la legittimità sostanziale della segnalazione a sofferenza. Il ricorrente eccepiva che l’intermediario non avesse effettuato la preventiva valutazione della sua situazione economico-patrimoniale e contestava l’esistenza di uno stato di insolvenza tale da giustificare l’appostazione a sofferenza.

L’intermediario, dal canto suo, affermava di aver desunto lo stato di insolvenza dal persistente inadempimento e produceva ampia documentazione a supporto: l’estratto della lista movimenti del conto corrente (che mostrava un saldo a debito costantemente crescente dal maggio 2018 al luglio 2022), la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (febbraio 2019), la relazione della società incaricata del recupero crediti sull’irrecuperabilità del credito, il decreto ingiuntivo (maggio 2021), il precetto (gennaio 2022) e l’atto di pignoramento presso terzi (aprile 2022).

Il Collegio ha evidenziato che il ricorrente non contestava l’esistenza dell’inadempimento, limitandosi a contestare la classificazione a sofferenza. In questo contesto, la domanda di cancellazione ab initio della segnalazione implicava la contestazione della originaria valutazione di sofferenza.

Il Collegio ha richiamato diverse pronunce precedenti in cui i Collegi ABF hanno valorizzato principalmente l’omesso prolungato pagamento del debito come elemento sufficiente per considerare integrato il presupposto sostanziale della segnalazione a sofferenza.

La questione della cessione del credito e dell’estinzione del rapporto

Un ulteriore profilo di contestazione riguardava il divieto di effettuare la segnalazione a sofferenza dalla data della cessione del credito o dall’estinzione del rapporto. Sul punto, il Collegio ha rilevato che, dalla visura della Centrale Rischi prodotta dal ricorrente stesso, risultava la cessazione di ogni segnalazione nei periodi successivi al luglio 2022, data nella quale era stato rilevato il passaggio a perdita integrale, in conformità alle previsioni della Circolare n. 139/11 della Banca d’Italia.

La decisione del Collegio

Alla luce dell’analisi dei vari profili di contestazione, il Collegio di Torino ha ritenuto di non accogliere il ricorso.

In sintesi, pur riconoscendo che l’intermediario non aveva fornito prova della ricezione del preavviso da parte del cliente, il Collegio ha ritenuto che tale circostanza non fosse sufficiente a determinare l’illegittimità della segnalazione, in quanto il preavviso rappresenta un obbligo di trasparenza e non un presupposto di legittimità.

Quanto alla contestazione sulla legittimità sostanziale, il Collegio ha ritenuto che il persistente inadempimento, documentato dall’intermediario attraverso numerosi atti (solleciti, decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento), fosse sufficiente a giustificare la classificazione a sofferenza.

Infine, riguardo alla cessazione della segnalazione dopo la cessione del credito, il Collegio ha rilevato che l’intermediario aveva correttamente interrotto le segnalazioni dopo il passaggio a perdita del luglio 2022, in conformità alla normativa applicabile.

Riflessioni e implicazioni della decisione

La decisione del Collegio di Torino offre interessanti spunti di riflessione su questioni di grande rilevanza pratica nel rapporto tra banche e clienti.

In primo luogo, viene ribadito il principio secondo cui il preavviso di segnalazione nella Centrale Rischi rappresenta un obbligo di trasparenza a carico dell’intermediario, ma non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione stessa. Ciò significa che, anche in caso di mancato preavviso, la segnalazione può essere considerata legittima se sussistono i requisiti sostanziali che la giustificano.

In secondo luogo, viene confermato l’orientamento secondo cui il persistente inadempimento può essere considerato un elemento sufficiente per giustificare la classificazione a sofferenza, senza che sia necessaria una specifica valutazione della complessiva situazione economico-patrimoniale del debitore.

Questi principi hanno importanti implicazioni pratiche. Da un lato, gli intermediari bancari sono tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza nei confronti dei clienti, ma possono confidare nel fatto che eventuali vizi formali nella comunicazione del preavviso non determinano automaticamente l’illegittimità della segnalazione. Dall’altro lato, i clienti devono essere consapevoli che il persistente inadempimento può costituire di per sé un elemento sufficiente per giustificare la segnalazione a sofferenza, con tutte le conseguenze negative che ne derivano in termini di accesso al credito.

Un altro aspetto rilevante riguarda l’onere, a carico del cliente, di comunicare all’intermediario eventuali variazioni del proprio indirizzo di domicilio. Nel caso in esame, il Collegio ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente non avesse riferito alcunché circa il suo verosimile cambio di domicilio, elemento che poteva spiegare il mancato recapito delle comunicazioni inviate dall’intermediario.

Infine, la decisione conferma la correttezza dell’interruzione delle segnalazioni dopo il passaggio a perdita del credito, in conformità alle previsioni della Circolare n. 139/11 della Banca d’Italia.

Il nostro commento

La decisione n. 1101/2025 del Collegio di Torino rappresenta un importante contributo alla giurisprudenza dell’ABF in materia di segnalazioni nella Centrale dei Rischi. I principi affermati nella pronuncia forniscono utili indicazioni sia agli intermediari bancari sia ai clienti sui rispettivi diritti e obblighi in questo delicato ambito.

Per gli intermediari, la decisione ribadisce l’importanza di documentare adeguatamente sia l’invio delle comunicazioni di preavviso sia l’esistenza dei presupposti sostanziali che giustificano la segnalazione a sofferenza. Per i clienti, la pronuncia sottolinea l’importanza di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio domicilio.

In un contesto economico caratterizzato da crescenti difficoltà per famiglie e imprese, la corretta gestione delle segnalazioni nella Centrale dei Rischi assume un’importanza cruciale per garantire l’equilibrio tra le esigenze di tutela del sistema bancario e i diritti dei clienti. La decisione esaminata contribuisce a chiarire i confini entro cui deve muoversi questo delicato bilanciamento.

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