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Home » Commerciale » Bancario » I conti correnti bancari e la cointestazione: cosa c’è da sapere

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I conti correnti bancari e la cointestazione: cosa c’è da sapere

Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia consulenzalegaleitalia.it I conti correnti bancari e la cointestazione: cosa c’è da sapere
conto-corrente
Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia

La cointestazione dei conti correnti bancari – indice:

  • Modifica delle modalità di firma
  • Chiusura del rapporto
  • Autorizzazioni e deleghe

Parliamo oggi di conti correnti bancari e di cointestazione dei rapporti, cercando di rispondere con questo breve approfondimento ad alcune delle principali domande che i lettori hanno inviato al nostro studio nelle ultime settimane, nel tentativo di fornirvi qualche utile linea guida per far valere i vostri diritti nei confronti della banca e degli altri intestatari del rapporto.

La modifica delle modalità di firma di conto corrente

Il conto corrente bancario intestato a due o più soggetti può essere regolato da firme congiunte (ovvero, gli atti dispositivi – es. i prelievi – devono essere approvati e sottoscritti dai cointestatari) o da firme disgiunte (ovvero, gli atti dispositivi possono essere compiuti anche dal singolo cointestatario senza la necessità di coinvolgere gli altri cointestatari) o da forme miste (regolare a firme disgiunte solo alcune operazioni, fornire poteri differenti ai singoli cointestatari, e così via).

Ebbene, il passaggio dalle forme congiunte alle forme disgiunte, e viceversa, non può essere modificato dal singolo cointestatario del rapporto, ma solamente, per iscritto, da tutti i cointestatari (e anche quando il conto corrente cointestato è originariamente regolato da firme disgiunte).

La chiusura del rapporto di conto corrente

Un’altra domanda recentemente pervenuta in studio è relativa all’ipotesi di chiusura di un conto corrente cointestato, a firma di uno solo degli intestatari. In questo caso la risposta non è univoca, ma dipende dal modo con cui sono regolate le firme.

Se infatti il conto corrente è disciplinato da una facoltà di firma congiunta, la risposta è negativa: il conto corrente cointestato a firme congiunte può essere chiuso solamente se tutti i cointestatari approvano tale decisione, in forma scritta.

Se invece il conto corrente è disciplinato da una facoltà di firma disgiunta, la risposta è positiva. In questo caso, la chiusura del conto corrente può essere disposta da ogni cointestatario separatamente. Si tenga anche conto che di norma i contratti di conto corrente dispongono in capo al cointestatario del rapporto che ordina la chiusura del rapporto l’obbligo di di informare tempestivamente gli altri cointestatari della relazione: non è però escluso che il contratto possa prevedere che la banca abbia la facoltà di farlo, per conto del cliente cointestatario, o in aggiunta alla sua dichiarazione.

Si tenga tuttavia conto che esiste una particolarità piuttosto evidente, legata all’ipotesi in cui la chiusura del conto corrente venga disposto attraverso un’altra banca. In tale ipotesi, stando a quanto previsto dalla l. 33/2015, il trasferimento del saldo del conto e dei servizi di pagamento avverrà solo se la richiesta di estinzione è firmata da tutti i cointestatari e anche se il conto da chiudere è a “firme disgiunte”.

Autorizzazioni e rilascio di deleghe per operare nel conto corrente

Il terzo punto sul quale vogliamo oggi concentrarci è relativo alla possibilità che uno dei cointestatari possa rilasciare delega a un terzo soggetto. Anche in questo caso, la risposta merita qualche specifico approfondimento, cominciando con il ricordare che – al di là di come sia regolato il rapporto (firme disgiunte o firme congiunte), la richiesta di inserimento di una delega a operare sul conto corrente deve essere necessariamente autorizzata (firmata) da tutti i cointestatari. Pertanto, tutti i cointestatari del conto corrente devono essere d’accordo con la decisione di concedere a un terzo la facoltà di delegare sul conto corrente. Per le stesse motivazioni già espresse, anche la modifica dei poteri di rappresentanza deve essere disposta da tutti i cointestatari.

Naturalmente, una simile logica non potrà che sottointendere anche la revoca della delega. Considerato che è necessario l’accordo di tutti i cointestatari per poter inserire una delega, sarà sufficiente il disaccordo di uno per poter dar seguito alla revoca del potere di rappresentanza, che potrà essere dunque disposta anche da uno solo dei cointestatari, il quale dovrà informarne tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza.

Come intuibile, le regole di cui sopra valgono per le principali banche e per i principali contratti di conto corrente. Tuttavia, il nostro consiglio è sempre quello di leggere con attenzione il contratto vigente, e farlo verificare da un esperto consulente per ponderare le opportunità di difesa dei vostri diritti.

Avv. Tassitani Farfaglia – diritto bancario

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