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Home » Civile » Famiglia » L’amministratore di sostegno: una guida rapida

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L’amministratore di sostegno: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it L’amministratore di sostegno: una guida rapida
Amministratore di sostegno
Avv. Beatrice Bellato

L’amministratore di sostegno – indice:

  • Chi è
  • Chi può richiederlo
  • I criteri di scelta
  • I poteri
  • L’amministrazione
  • Atti e autorizzazione
  • Il giudice tutelare
  • La revoca
  • I costi
  • Il ricorso
  • Fac simile di ricorso

L’istituto dell’amministratore di sostegno trova compiuta disciplina agli articoli 404 e seguenti del codice civile.

La legge che ha introdotto la figura in questione è la numero 6 del 9 gennaio del 2004, con l’obiettivo di semplificare le modalità di tutela delle persone non pienamente capaci, limitandone nella misura meno ampia possibile la capacità di agire.

È nella prassi molto utilizzato in soccorso di quei soggetti che abbiano una menomazione fisica o psichica anche temporanea, e la necessità di compiere atti giuridicamente rilevanti. La diffusione della figura è stata tale da lasciare poco spazio a quella del curatore dell’inabilitato, oggi quasi desueta. Il successo di questa disciplina è da ricercarsi nell’elasticità delle norme che, lasciando ampio margine alla discrezionalità del giudice, sono in grado di adattarsi al meglio al caso specifico ed alla specifica infermità del soggetto beneficiario.

Indice:

  • 1 Chi è l’amministratore di sostegno
  • 2 Chi può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno
    • 2.1 Il ricorso o la designazione dello stesso beneficiario
  • 3 Criteri di scelta dell’amministratore di sostegno
  • 4 I poteri dell’amministratore di sostegno: il decreto di nomina
    • 4.1 Cosa può e deve fare
  • 5 I poteri e doveri
  • 6 Atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione
  • 7 Atti compiuti senza autorizzazione: l’annullamento
  • 8 La funzione del giudice tutelare
  • 9 La revoca dell’amministratore di sostegno
  • 10 I costi dell’amministratore di sostegno: ha diritto di essere pagato?
    • 10.1 La parcella dell’avvocato ed i costi per il ricorso
  • 11 Il ricorso e la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno
    • 11.1 Dove si presenta il ricorso: il giudice tutelare competente
  • 12 Un fac simile di ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno

Chi è l’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è la figura prevista per assistere e rappresentare una persona, per effetto di una menomazione fisica o di un infermità o di una menomazione psichica, si trovi nell’impossibilità anche temporanea di provvedere ai propri interessi.

È nominato dal Giudice Tutelare con decreto motivato, e, a far corso dalla nomina e dal contestuale giuramento, l’amministratore di sostegno avrà il compito di assistere, prestare assistenza ed eventualmente rappresentare il beneficiario per tutti quegli atti previsti nel decreto di nomina.

L’articolo 404 del codice civile individua quindi i presupposti perché venga richiesta l’assistenza di un amministratore di sostegno. La norma parla infatti di una infermità o una menomazione fisica o psichica. Non è richiesto che tali circostanze abbiano il carattere della permanenza, la norma anzi specifica come le stesse possano avere il carattere della temporaneità.

Il beneficiario conserverà invece piena capacità di agire in riferimento agli atti per i quali non sia prevista l’assistenza o la rappresentanza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Secondo quanto disposto dall’articolo 405 del codice civile, il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno deve essere comunicato all’ufficiale dello stato civile competente per procedere all’annotazione a margine dell’atto di nascita del beneficiario.

Chi può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno

L’articolo 406 del codice civile specifica chi possa chiederne la nomina. La norma richiama i soggetti che possono chiedere l’interdizione dell’interdicendo.

Il richiamo all’articolo 417 del codice civile sancisce come possano chiederne la nomina:

  • Il coniuge o la persona stabilmente convivente;
  • I parenti entro il quarto grado;
  • Gli affini entro il secondo grado;
  • Il tutore o il curatore del beneficiario;
  • Il pubblico ministero.

Il ricorso o la designazione dello stesso beneficiario

L’articolo 406 del codice civile prevede che possa essere lo stesso beneficiario a ricorrere al giudice tutelare competente al fine di nominare il proprio amministratore di sostegno. Ciò è possibile anche ove questi sia interdetto od inabilitato. Ai sensi dell’articolo 408 del codice civile, lo stesso beneficiario, in previsione della propria eventuale e futura incapacità, ha anche facoltà di designare con atto pubblico o scrittura privata autenticata il proprio amministratore di sostegno per il futuro.

Criteri di scelta dell’amministratore di sostegno

Ai sensi dell’articolo 408 del codice civile, nella scelta dell’amministratore di sostegno si deve avere riguardo agli esclusivi interessi del beneficiario. Sarà dunque scelto preferibilmente il coniuge o la persona stabilmente convivente col beneficiario. In subordine l’articolo elenca un novero di prossimi congiunti, i parenti entro il quarto grado ed infine il soggetto designato dal genitore con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

I poteri dell’amministratore di sostegno: il decreto di nomina

Cosa succede al buon esito del procedimento di nomina? Quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno una volta nominato?

A stabilirlo è l’articolo 409 del codice civile. Il beneficiario non è incapace, fatto salvo quanto espressamente specificato nel decreto di nomina. Viceversa il beneficiario perderà la capacità di agire per tutti quegli atti che richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il decreto di nomina andrà dunque ad individuare tre categorie di atti:

  • Quelli che il beneficiario potrà continuare a perfezionare autonomamente. Questi saranno tutti quelli non individuati espressamente nel decreto di nomina.
  • Quelli che richiederanno la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno.
  • Quelli che richiederanno l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Cosa può e deve fare

Il gran vantaggio dell’istituto consiste proprio in questo: nella discrezionalità riconosciuta al giudice nell’ambito del decreto di nomina. Il decreto di nomina potrà essere infatti calibrato sulla base delle esigenze e dell’effettivo stato del beneficiario. Quest’ultimo “può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.

Gli atti previsti nel decreto di nomina che vengano compiuti dal beneficiario senza l’autorizzazione del giudice tutelare e l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore di sostegno saranno annullabili.

I poteri e doveri

Considerata l’ampia discrezionalità concessa al giudice, i poteri dell’amministratore di sostegno variano molto in ragione di quanto specificato nel decreto di nomina. Nei casi in cui l’infermità sia più grave, ad esempio, il giudice potrà prevedere l’incapacità a porre in essere più atti. Viceversa ove l’infermità sia lieve il giudice potrà far permanere in capo al beneficiario la capacità di agire rispetto a più tipologie di atti.

Ai sensi dell’articolo 410 del codice civile invece, nell’adempimento dei propri doveri l’amministratore dovrà:

  • Avere riguardo dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  • Informare lo stesso beneficiario circa gli atti da compiere;
  • Informare il giudice tutelare laddove il beneficiario non sia d’accordo in riferimento agli atti da compiere;
  • Dare seguito all’incarico per una durata di dieci anni, fatto salvo il caso in cui l’amministratore sia il coniuge o la persona stabilmente convivente, l’ascendente o il discendente del beneficiario.

Atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione

Generalmente vanno distinti i poteri dell’amministratore di sostegno a seconda del tipo di atti da compiere, che sono generalmente suddivisi in atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione:

  • Per gli atti di ordinaria amministrazione, fatta salva diversa disposizione del giudice tutelare nel decreto di nomina, l’amministratore potrà agire in nome e per conto del beneficiario anche in difetto di un’autorizzazione specifica del giudice tutelare. Gli atti di ordinaria amministrazione sono quegli atti meno rilevanti dal punto di vista patrimoniale, come ad esempio l’acquisto di beni mobili di non particolare valore economico o di beni di prima necessità, oppure contratti di locazione di breve durata e così via.
  • Per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione, e cioè quelli più importanti che possono incidere consistentemente sul patrimonio del beneficiario (ad esempio l’acquisto o la vendita di un immobile), è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice tutelare, a seconda di ciò che è previsto nel decreto di nomina, potrà, alternativamente, autorizzare l’amministratore di sostegno a porre in essere l’atto in nome e per conto del beneficiario oppure autorizzare il beneficiario a porre in essere l’atto di straordinaria amministrazione con la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno.

Atti compiuti senza autorizzazione: l’annullamento

È possibile che l’amministratore o il beneficiario, o un rappresentante degli stessi ponga in essere gli atti per i quali il decreto di nomina preveda la necessaria preventiva autorizzazione del giudice tutelare. A dare disciplina a questa circostanza soccorre l’articolo 412 del codice civile, che stabilisce:

“Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno”.

Il termine prescrizionale dell’azione di annullamento è di cinque anni, che però decorrono dal momento della cessazione dell’ufficio.

La funzione del giudice tutelare

Il giudice tutelare, nell’ambito di una amministrazione di sostegno, ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico. L’autorizzazione del giudice tutelare si rende necessaria, come abbiamo visto, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. L’amministratore di sostegno ha comunque un rapporto di carattere interlocutorio con il giudice tutelare, che dura per tutto il corso dell’incarico.

La revoca dell’amministratore di sostegno

L’articolo 413 del codice civile stabilisce che:

  • Il beneficiario, l’amministratore di sostegno o i suoi prossimi congiunti possano proporre istanza motivata per la cessazione dell’amministrazione. Il giudice tutelare dunque, valutando le circostanze del caso, provvederà con decreto motivato.
  • Lo stesso giudice tutelare può d’ufficio dichiarare la cessazione dell’amministratore di sostegno laddove ritenga che la figura si sia rivelata non idonea al perseguimento della tutela del beneficiario.

I costi dell’amministratore di sostegno: ha diritto di essere pagato?

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 424 e 379 del codice civile, l’ufficio dell’amministratore di sostegno è gratuito. Il giudice, tuttavia “considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità“.

Salve qualche eccezione dunque, l’amministratore non ha il diritto di essere retribuito. Laddove però sia nominato un soggetto esterno rispetto alla famiglia, non è infrequente che l’amministratore di sostegno richieda ed ottenga dal giudice tutelare la liquidazione della sopra indicata equa indennità, nella misura di alcune migliaia di euro per anno di amministrazione, con autorizzazione al prelievo dal conto corrente del beneficiario.

La parcella dell’avvocato ed i costi per il ricorso

Per quanto attiene all’onorario dell’avvocato per la redazione ed il deposito del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, i costi variano generalmente dai 1200 ai circa 2500 euro. L’importo varia in relazione alla complessità della procedura, alla durata del procedimento ed al patrimonio dell’amministrato.

Il ricorso e la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno

Generalmente, per richiederne la nomina, non è necessaria l’assistenza legale di un avvocato. La redazione del ricorso richiede però alcune competenze che difficilmente sono nelle disponibilità di persone che non siano operatori del settore. Il rigetto del ricorso per la nomina comporta il dover iniziare il procedimento dall’inizio, con un’inevitabile e consistente perdita di tempo, spesso in condizioni di necessità.

Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, secondo quanto stabilito dagli articoli 713 e 712 del codice di procedura civile e 406 e 417 del codice civile, deve essere poi correttamente notificato a:

  • Il beneficiario e pena di nullità, laddove non sia egli stesso ricorrente: il beneficiario è l’unica vera e proprio parte necessaria del procedimento;
  • I parenti entro il quarto grado (quindi ai parenti tutti fino ai cugini: e cioè ai figli dei fratelli dei genitori);
  • Gli affini entro il secondo grado (quindi fratelli, ascendenti e discendenti del coniuge del beneficiario);
  • Il coniuge o la persona stabilmente convivente;

Dove si presenta il ricorso: il giudice tutelare competente

Il giudice competente per la presentazione del ricorso è il giudice tutelare del luogo dove il beneficiario vive abitualmente. Solitamente è il giudice tutelare del luogo dove il beneficiario ha la propria residenza.

Un fac simile di ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno

Qui di seguito un esempio del ricorso redatto dall’avvocato in nome e per conto dei prossimi congiunti del futuro beneficiario di amministratore di sostegno.

“TRIBUNALE DI …

SEZIONE della VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RICORSO PER LA NOMINA

di un AMMINISTRATORE di SOSTEGNO ex art. 407 c.c.

I sottoscritti:

  • …(nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza);
  • …(come sopra)

Tutti rappresentati e difesi, giuste procure allegate al presente atto, dall’Avv. … (nome, cognome, codice fiscale, pec, fax) e domiciliati presso lo studio del medesimo in …(indirizzo), in qualità rispettivamente di:

  • beneficiario;
  • fratelli;
  • coniuge.

Espongono quanto segue:

…(narrazione dei fatti in considerazione dei quali è necessaria la nomina di un amministratore di sostegno).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

ai sensi degli artt. 404 e ss. c.c. l’apertura di un’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO IN FAVORE DI … E

PROPONGONO

ai sensi dell’art. 408 c.c., che venga nominato amministratore di sostegno il Sig. … .

Si allega:

1) Procure alle liti;

2) Copia del certificato di nascita del Sig. … (beneficiario);

3) Copia del certificato di famiglia del Sig. … (beneficiario);

4) Documentazione medica recente;

5) Estratto conto corrente del beneficiario;

7) Ispezione ipotecaria del beneficiario (per codice fiscale).

Luogo e data

 Avv. …”

Avv. Bellato – diritto civile e di famiglia

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