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Home » Civile » Famiglia » Tutore dell’interdetto – una guida rapida

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Tutore dell’interdetto – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Tutore dell’interdetto – una guida rapida
Interdizione
Avv. Beatrice Bellato

Il tutore dell’interdetto – indice

  • Chi lo nomina
  • L’apertura della tutela
  • La nomina
  • Cosa fa il tutore
  • La richiesta di autorizzazioni
  • La fine del ruolo

La tutela è uno strumento giuridico che serve a proteggere le persone dichiarate interdette e, dunque, meritevoli di una maggiore considerazione da parte del legislatore.

Come noto, possono essere dichiarati interdetti sia il maggiore di età che il minore di età emancipato, che si trovino in condizioni di infermità mentale abituale, tale da renderli completamente incapaci di provvedere ai propri interessi. È altresì necessario che tale misura si renda necessaria per poter assicurare a tali soggetti la loro protezione, tenuta anche in considerazione la complessità della gestione patrimoniale.

Focus on: Chi è il minore emancipato

Fino al raggiungimento della maggiore età il minore si trova in una condizione di incapacità di agire. Tuttavia, il minore che abbia almeno compiuto 16 anni, può essere ammesso al matrimonio con decreto del tribunale, previo accertamento della sua maturità psicofisica. In questo caso il minore acquisterà lo stato di emancipato, e la sua emancipazione avverrà come conseguenza del matrimonio.

Attenzione, però. Il fatto che il minore diventi emancipato non significa che acquisisca una capacità di agire in generale. Per effetto dell’emancipazione, invece, il minore acquisterà una capacità di agire più limitata, perché sarà considerato in grado di curare solo i propri interessi personali, mentre per la cura dei suoi interessi patrimoniali seguirà la nomina di un curatore.

A sua volta, il curatore si limiterà esclusivamente ad assistere il minore emancipato, ma non potrà rappresentarlo. L’atto di disposizione patrimoniale verrà dunque compiuto in prima persona dal minore emancipato, ma la sua volontà non sarà sufficiente per poter produrre effetti, tranne che non vi sia anche il consenso del curatore, che dunque andrà a integrare la volontà del minore emancipato. In questo senso, l’atto sarà dunque soggettivamente complesso, prevedendo la presenza di due soggetti (minore emancipato e curatore).

Indice:

  • 1 Chi nomina il tutore
  • 2 L’apertura della tutela dell’interdetto
  • 3 La nomina del tutore
  • 4 Cosa fa il tutore dell’interdetto
  • 5 Il tutore e la richiesta di autorizzazioni
  • 6 La fine del ruolo di tutore dell’interdetto

Chi nomina il tutore

Il tutore dell’interdetto viene nominato dal giudice tutelare, scelto preferibilmente all’interno dello stesso ambito familiare dell’interdetto.

Dunque, il giudice tutelare nella scelta del tutore dell’interdetto cercherà prima di tutto di assicurarsi che ad essere individuato sia un familiare stretto come, ad esempio:

  • il coniuge non separato,
  • un convivente stabile,
  • il padre o la madre,
  • il figlio,
  • un fratello o una sorella,
  • un altro parente entro il quarto grado.

Ad ogni modo, questo non significa che il giudice tutelare non possa o non ritenga preferibile nominare un soggetto che sia estraneo alla cerchia dei familiari.

È il caso, naturalmente, di una condizione di assenza di parenti stretti. Ma, ad esempio, anche all’ipotesi dell’esistenza di un conflitto di interessi tra gli stessi parenti.

In ogni caso, per legge il tutore dell’interdetto deve essere una persona maggiorenne, della quale il giudice tutelare possa verificare la sua ineccepibile condotta.

Si tenga anche conto che il soggetto che viene individuato dal giudice tutelare non può sottrarsi alla nomina. L’unica eccezione che permette al soggetto individuato di potersi sottrarre da tale procedimento è l’esistenza di alcune condizioni personali come:

  • età anagrafica superiore a 65 anni;
  • presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli minorenni;
  • condizioni di malattie gravi;
  • contemporaneo esercizio di altre tutele.

Inoltre, si tenga in considerazione che oltre alla nomina del tutore dell’interdetto, il giudice tutelare può nominare anche un protutore che abbia il compito di rappresentare l’interdetto nelle ipotesi di conflitto di interessi che l’interdetto dovesse avere con il tutore.

Il protutore potrà effettuare anche altre iniziative, come ad esempio la sostituzione del tutore per gli atti urgenti, se questi venga a mancare, o nell’ipotesi in cui abbia abbandonato la funzione. In tale scenario spetterà al protutore la nomina del tutore.

L’apertura della tutela dell’interdetto

Chiarito quanto sopra, e prima di occuparci di comprendere che cosa il tutore dell’interdetto possa effettivamente fare, occupiamoci dell’apertura della tutela.

La tutela in favore del soggetto interdetto viene aperta mediante la nomina del tutore provvisorio o a seguito della pubblicazione della sentenza di interdizione. La pubblicazione della sentenza avverrà mediante il suo deposito in cancelleria.

Si tenga in considerazione che il processo di interdizione dovrà essere promosso con il supporto di un legale, e che si concluderà necessariamente con un atto formale, la sentenza del tribunale.

Per quanto concerne l’apertura dell’intero processo, la tutela può essere richiesta ex art 417 c.c. da:

  • coniuge,
  • parenti entro il quarto grado,
  • affini entro il secondo grado,
  • tutore o curatore,
  • pubblico ministero.

Qualsiasi soggetto abbia intenzione di avviare il processo di interdizione, dovrà allegare all’istanza da presentare in tribunale i seguenti documenti:

  • certificato di residenza,
  • estratto dell’atto di nascita,
  • stato di famiglia,
  • documentazione medica.

Il plico documentale contenente il ricorso e gli allegati verrà dunque presentato presso la competente cancelleria del tribunale.

La nomina del tutore

Chiarito quanto sopra, il tutore sarà nominato dal giudice tutelare dopo che costui avrà effettuato un’analisi sulla sua idoneità. Pertanto, il giudice tutelare potrà reperire tutte le informazioni che ritenga necessarie sul suo conto per potersi assicurare della comprovata capacità di poter assolvere a tutte le sue funzioni.

Convocato dal giudice tutelare, il tutore assumerà le sue funzioni dopo aver prestato apposito giuramento di esercitare il suo ufficio con fedeltà e diligenza.

Il tutore dell’interdetto, entro 10 giorni dal giuramento, dovrà poi avviare il procedimento di inventario dei beni dell’interdetto. Il processo dovrà concludersi entro e non oltre i successivi 30 giorni. nell’inventario bisognerà indicare dunque

  • beni immobili,
  • beni mobili,
  • crediti e debiti,

in maniera tale che il tutore possa avere un quadro attendibile delle attività e delle passività patrimoniali dell’interdetto.

Cosa fa il tutore dell’interdetto

Ma che cosa fa il tutore dell’interdetto? Quali sono i suoi doveri e le sue possibilità nell’esercizio della propria funzione?

In primo luogo, giova rammentare come il tutore dell’interdetto abbia il generale compito di prendersi cura dell’interdetto. Dunque, dovrà porre generalmente in essere tutti quei comportamenti che potrebbero permettergli di garantire il suo benessere, non solo patrimoniale.

Dovrà inoltre rappresentare l’interdetto in qualsiasi atto di natura civile, e dovrà amministrare diligentemente i beni dell’interdetto, nel suo specifico interesse.

Come anticipato poche righe fa, il tutore dell’interdetto dovrà prendersi cura non solamente dell’attività di realizzazione del primo inventario, subito dopo il giuramento dinanzi al giudice tutelare, quanto anche di aggiornarlo con tutte le attività di disposizione che dovesse eventualmente realizzare.

Di fatti, tra i compiti del giudice tutelare rientra anche quello di tenere una regolare contabilità. E, inoltre, di rendere annualmente conto al giudice tutelare delle attività svolte.

Per quanto invece concerne ciò che il tutore dell’interdetto non può fare, ricordiamo come costui non possa acquistare i beni del tutelato.

Il tutore e la richiesta di autorizzazioni

Non tutte le attività poste in essere dal tutore dell’interdetto saranno realizzabili in completa autonomia. In altri termini, potrebbe capitare che il tutore abbia necessità di munirsi di un’apposita autorizzazione da parte del giudice tutelare. Per altri atti ancora, è invece necessario non solamente il parere del giudice tutelare, quanto anche l’intervento del pubblico ministero.

Si tratta, evidentemente, degli atti ritenuti più impattanti per il patrimonio dell’interdetto, ovvero:

  • alienazione dei beni, con l’eccezione di quelli che sono soggetti a facile deterioramento;
  • costituzione di garanzie reali sui beni dell’interdetto, come i pegni e le ipoteche;
  • stipula di divisioni, di compromessi o di transazioni.

Ma che cosa accade se il tutore dell’interdetto dovesse porre in essere delle operazioni senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge?

In questo caos, gli atti del tutore dell’interdetto possono essere annullati sia su istanza dello stesso tutore, sia su ricorso dell’interdetto, dei suoi eredi o di chiunque abbia causa.

La fine del ruolo di tutore dell’interdetto

Ma quando ha fine il ruolo di tutore dell’interdetto?

Le ipotesi che sono disciplinate dalla legge sono in verità piuttosto ben schematizzate.

In primo luogo, come abbiamo visto, il tutore dell’interdetto non può esimersi dall’accettare la nomina del giudice tutelare. Ma questo non significa che comunque non sia riconosciuto al tutore dell’interdetto la possibilità di rinunciare al suo incarico.

In particolare, il tutore dell’interdetto potrà richiedere o ottenere dal giudice tutelare di essere esonerato dal proprio incarico se esso:

  • è diventato troppo gravoso e,
  • vi sia altra persona che può sostituirlo.

L’esercizio delle funzioni del tutore dell’interdetto che sta abbandonando il proprio incarico dovrà comunque proseguire fino a quando il nuovo tutore non abbia assunto l’incarico con la prestazione del giuramento.

Il giudice non può di contro rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe però agire immediatamente in ottica sospensiva, nel caso in cui ritenga che vi siano comportamenti gravi.

Focus On: Tutela e curatela

Concludiamo con una piccola parentesi atta ad evitare facili confusioni. In particolar modo, l’istituto della tutela non deve essere confuso con quello della curatela.

Ad essere interessato dalla curatela è infatti l’incapace parziale, che sia stato inabilitato. Costui può infatti compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione. Mentre, per quelli di straordinaria amministrazione, dovrà munirsi del consenso del curatore e, a seconda delle ipotesi, anche dell’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale.

Avv. Bellato – diritto civile e di famiglia

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