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Home » Commerciale » Bancario » Anticipo ri.ba. salvo buon fine – una guida rapida

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Anticipo ri.ba. salvo buon fine – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Anticipo ri.ba. salvo buon fine – una guida rapida
anticipo sbf
Avv. Beatrice Bellato

L’anticipo ri.ba. salvo buon fine – indice

  • Cos’è
  • Cosa contiene
  • Il dopo incasso
  • Salvo buon fine
  • I vantaggi
  • I RID
  • Le cambiali
  • L’accredito diretto in conto
  • L’accredito sul conto anticipi
  • La disponibilità

L’anticipo salvo buon fine è una forma comune di smobilizzo dei crediti che NON comporta la cessione del credito pro-solvendo dal cliente alla banca.

Per poter comprendere che cosa sia l’anticipo ri.ba. salvo buon fine, è tuttavia opportuno cercare di capire non solamente che cosa si intenda per “accredito salvo buon fine”, quanto anche valutare che cosa siano le ricevute bancarie, o ri.ba.

Andiamo dunque con ordine.

Cos’è una ri.ba.?

La ricevuta bancaria (o ri.ba.) è un documento finanziario che ha come scopo quello di agevolare i pagamenti tra due parti. Di natura oramai prettamente elettronica, è dunque una serie di semplici stringhe che accertano l’esistenza di un rapporto di credito, con le indicazioni necessarie per poter provvedere al pagamento.

Oltre ad agevolare i pagamenti tra le parti, non sfugge certamente il fatto che la ri.ba. sia strumento molto utile per poter raggiungere l’importante obiettivo di fungere da corretta attestazione di credito. Dunque, il cliente che ha emesso delle ri.ba. per poter informare il proprio debitore di procedere al pagamento, potrà presentare le stesse ri.ba. alla banca affinché l’istituto di credito possa concedere un anticipo dei crediti posseduti.

Insomma, la ri.ba. permette di:

  • agevolare i pagamenti tra un debitore e il creditore senza le complessità delle cambiali;
  • ottenere della liquidità immediata,  a “valere” sull’esistenza di un credito di fornitura di medio termine.

Considerati i numerosi benefici che la ri.ba. si porta dietro, è facile comprendere per quale motivo oggi giorno sia uno strumento così utilizzato.

Cosa contiene la ri.ba.

La ricevuta bancaria (ri.ba.) contiene alcuni elementi essenziali, la cui mancanza impedisce la corretta canalizzazione di tale messaggio elettronico.

In particolar modo, la ri.ba. contiene sempre:

  • l’indicazione del soggetto creditore, ovvero di colui che ha effettuato la fornitura. È altresì il soggetto emittente, cliente dell’istituto di credito presso cui potrà presentare le ri.ba. per l’anticipo salvo buon fine (s.b.f.);
  • l’indicazione del soggetto debitore, che ha ricevuto la fornitura da parte del creditore / venditore, e che è chiamato ad onorare la ricevuta bancaria nei modi e nei tempi concordati;
  • il numero di fattura cui fa riferimento, utile per poter permettere alle parti di ricostruire quale sia stata la “causa” dell’emissione della ricevuta bancaria e, in particolar modo, al debitore per poter comprendere quale sia l’oggetto del pagamento;
  • la somma da incassare, espressa in cifre e relativa all’importo dovuto per la fattura o le fatture da incassare.

Si tratta evidentemente di informazioni essenziali per poter individuare il rapporto sottostante tra creditore e debitore.

Chiarito quanto sopra, approfondiamo le modalità di utilizzo della ricevuta bancaria, rammentando fin da queste poche righe che oltre alla “salvo buon fine”, esiste l’opportunità di negoziare le ri.ba. al dopo incasso.

Occupiamoci prima della modalità al dopo incasso e, successivamente, cerchiamo di comprendere come funzioni quella salvo buon fine.

Dopo incasso

Esemplificando il tema del nostro focus odierno, possiamo certamente riassumere che la modalità “al dopo incasso” di lavorazione delle ricevute bancarie segue il seguente percorso:

  • il creditore, cliente dell’istituto di credito, compila la distinta e le ricevute bancarie. Di norma, con i moderni sistemi di internet banking, tale lavorazione avviene in maniera esclusivamente telematica, mediante le piattaforme che le banche mettono a disposizione della propria clientela. Un tempo, invece, la compilazione e la presentazione avvenivano in modo cartaceo;
  • il creditore si preoccuperà altresì di inviare le fatture al debitore, indicando come modalità di pagamento “ri.ba.”. In questo modo chi deve pagare è a conoscenza del fatto che dovrà effettuare il pagamento verso la banca, e non direttamente verso il creditore. Il debitore sarà altresì a conoscenza che dopo questo invio ve ne sarà un altro, relativo alla necessità di ricevere – sempre, telematicamente – le coordinate delle ri.ba. che, a sua volta, pagherà con il proprio sistema di internet banking, o recandosi presso il proprio sportello con gli estremi della ricevuta;
  • la ricevuta bancaria sarà quindi inviata dal creditore alla propria banca. Anche in questo caso, giova rammentare come con i moderni sistemi di banca digitale, tutta la procedura avverrà mediante internet, e che dunque al creditore non sarà richiesto di recarsi fisicamente in filiale. Un tempo invece il cliente doveva predisporre cartaceamente i documenti e poi “girarli” alla banca apponendo una girata con l’indicazione “valuta per l’incasso”. Fatto ciò, la banca avviserà il debitore qualche giorno prima della scadenza, inviandogli gli estremi della ricevuta bancaria, in modo tale che possa procedere con ordine al pagamento.

Le fasi successive

  • il debitore che ha ricevuto l’avviso di pagamento da parte del proprio istituto di credito, dovrà effettuare il pagamento della ri.ba. entro il termine indicato. Si tenga conto che la ri.ba. non è una cambiale! Come vedremo tra poche righe, il mancato pagamento nei termini non implica levate del protesto o altre segnalazioni più o meno pregiudizievoli, ma solamente l’insoluto della ri.ba. e, dunque, il mancato incasso;
  • una volta effettuato il pagamento, il debitore potrà ritirare la ri.ba. Essendo la ri.ba. firmata dal creditore, fisicamente o digitalmente, il possesso della stessa ricevuta costituirà quietanza di avvenuto pagamento. Il debitore potrà conservare tale documento unitamente alla fattura o ad altra documentazione comprovante il rapporto commerciale con la controparte, in caso di possibili disguidi o controlli;
  • infine, la banca che ha riscosso il credito attraverso il pagamento della ri.ba., fornirà comunicazione alla banca del creditore di avvenuta riscossione. Contestualmente, procederà a versare le somme riscosse alla banca del creditore, che le girerà sul conto del creditore stesso. Naturalmente, come sopra dovrebbe essere piuttosto intuibile, tutta questa procedura avverrà in modo digitale, evitando dunque ritardi e rischi correlati all’effettuazione manuale di altre operazioni di regolamento.

Cosa succede se la ri.ba. non viene pagata

Come abbiamo anticipato qualche riga fa, la ri.ba. non è l’equivalente di una cambiale o di altro titolo esecutivo.

Quindi, nel caso di mancato pagamento del debito rappresentato dalla ricevuta bancaria, non ci saranno levate del protesto o segnalazioni nella Centrale Rischi.

Tutto quello che avverrà è che:

  • il debitore verrà avvisato del mancato pagamento;
  • il creditore non riceverà l’incasso della ri.ba.;
  • la banca del creditore procederà con l’eventuale addebito di spese e oneri legati al mancato pagamento della ri.ba..

Trattandosi di modalità al dopo incasso non ci saranno altri addebiti, considerato che l’importo della ri.ba. non era stato anticipato sul conto del cliente.

Salvo buon fine

La modalità di lavorazione “salvo buon fine” è simile alla prima, ma con alcune differenze sostanziali che tendono molti imprenditori che sono alla ricerca di pronta liquidità a favorirla rispetto alla prima.

Iniziamo subito con il rammentare che la più grande differenza tra la modalità al dopo in casso e la modalità salvo buon fine è che con la modalità salvo buon fine la ricevuta bancaria può essere presentata in banca prima della scadenza, in modo tale da ottenere il versamento anticipato della somma da parte dell’istituto di credito.

Attenzione, però! Non si tratta di una cessione pro – soluto, ma – appunto – “salvo buon fine”.

Come risulta intuibile dal nome stesso di questa modalità di lavorazione, se alla scadenza il debitore non avrà regolarmente provveduto al pagamento della ricevuta, l’importo verrà riaddebitato sul conto del cliente, unitamente alle spese di lavorazione.

L’iter

Dunque, l’iter che segue la ricevuta bancaria in questo caso è il seguente:

  • in fase di lavorazione, l’importo della ricevuta bancaria viene accreditato salvo buon fine sul conto corrente del cliente. Ad essere accreditato non è l’importo della ricevuta, bensì l’importo nominale meno le commissioni e gli interessi concordati con l’istituto di credito, ponderati per il periodo che intercorre tra il giorno dell’anticipo e il presunto giorno di pagamento effettivo;
  • al momento della scadenza, se il debitore non estingue il debito indicato nella ricevuta bancaria, allora la banca addebiterà sul conto corrente del creditore l’intero importo anticipatogli dall’istituto di credito. Unitamente a tale addebito, il conto corrente del creditore vedrà altresì l’addebito di eventuali interessi e penali.

Vantaggi dell’anticipo sbf

I principali vantaggi dell’anticipo sbf dovrebbero a questo punto essere ben evidenti.

Attraverso questa modalità, infatti, l’imprenditore può smobilizzare un credito di medio o breve periodo, ottenendo subito della liquidità che potrà utilizzare per poter soddisfare il proprio fabbisogno circolante.

Pertanto, se un imprenditore ha un credito che scade tra quattro mesi, potrà beneficiare del pagamento immediato attraverso il ruolo della banca, senza aspettare la scadenza.

Naturalmente, come abbiamo più volte rammentato nelle scorse righe, questo non significa affatto che l’imprenditore dovrà “dimenticarsi” del rapporto sottostante.

Permangono infatti tutti i rischi legati, ad esempio, all’insolvenza del debitore. E, dunque, al fatto che a margine del rapporto sottostante l’importo anticipato possa essere nuovamente addebitato sul proprio conto corrente.

Ri.ba. e Rid

Una casistica diversa, in cui la relazione tra il soggetto creditore, l’istituto di credito e il soggetto debitore viene addirittura invertita è quella del RID (Rapporto Interbancario Diretto).

In questo specifico caso, del quale non ci occuperemo a lungo nelle righe che seguono, infatti, è il soggetto debitore ad autorizzare preventivamente la propria banca. L’istituto di credito potrà dunque pagare le fatture che arrivano da un determinato creditore a proprio nome.

Per comprendere che cosa accade con i RID possiamo certamente richiamare alla mente il caso più noto, con il quale tutti ci siamo scontrati almeno una volta: la domiciliazione bancaria delle bollette.

Attraverso la domiciliazione bancaria delle utenze domestiche o delle utenze aziendali, infatti, autorizziamo la nostra banca ad addebitare sul nostro conto corrente le cifre che sono oggetto di fatturazione da parte di tali operatori.

Dunque, ogni volta che riceveremo la bolletta da parte di questi fornitori di servizi, verrà indicato come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria. E, a noi, non rimarrà altro da fare che attendere il giorno della scadenza, quando troveremo contabilizzato l’addebito relativo alla fattura sottostante.

Insomma, con i RID il soggetto debitore autorizza l’istituto di credito a procedere con l’effettuazione del pagamento entro la data di scadenza all’ente che eroga il servizio per proprio nome e per proprio conto. La banca dovrà dunque comunicare all’ente erogante il servizio che dispone del mandato. E che, inoltre, le fatture (bollette) dovranno essere domiciliate presso di sé.

Anche i RID, così come le ri.ba., possono essere oggetto di anticipo.

Ri.ba. e cambiali tratte

Per finire, è importante – ne abbiamo parlato più volte nelle scorse righe – che la ricevuta bancaria non sia confusa con la “vecchia” cambiale tratta.

Piuttosto, le ri.ba. hanno finito con il sostituire spesso e volentieri proprio le cambiali, visto e considerato che possono inglobare degli importanti benefici.

In particolare, nel caso di utilizzo della cambiale tratta, vi erano sostanzialmente due principali problemi che le ri.ba. hanno contribuito a superare, quali:

  • i costi elevati, valutato che sulla cambiale bisogna applicare dei bolli;
  • il fatto che la cambiale tratta non fosse valida senza la firma di accettazione del debitore.

Si tratta di due caratteristiche abbastanza onerose per le parti, che dunque hanno permesso alle ri.ba. di farsi preferire per semplicità e convenienza. Naturalmente, non sfugge che nemmeno le ri.ba. possono risolvere il problema dell’accettazione del debitore, visto e considerato che possono essere rigettate dal debitore (anzi, con ancora maggiore facilità rispetto alle cambiali).

Leggi anche: Lo sconto delle cambiali – una guida rapida

Anticipo ri.ba. con accredito diretto in conto corrente

Nella prima modalità, quella dell’anticipo ri.ba. con accredito diretto in conto corrente, l’istituto bancario accredita al cliente il valore nominale degli effetti, con valuta posteriore alla scadenza dei titoli, aggiungendo alle scadenze indicate sulle ri.ba. alcuni giorni, concordate a livello contrattuale.

Naturalmente, l’operazione vedrà anche la contabilizzazione delle commissioni di incasso ma non del c.d. “diritto di brevità”, ancora in auge in alcuni istituti di credito, ma solo per le cambiali, e solamente se sono presentate pochi giorni prima della scadenza. Di contro, le ricevute bancarie, non essendo soggette – come abbiamo largamente visto – a protesti e altre azioni pregiudizievoli, non hanno termini di scadenza così rigidi. Può invece trovare applicazione commissionale il c.d. avviso di incasso.

Da quanto sopra riassunto si può già notare che cosa cambi tra lo sconto, di cui abbiamo parlato non troppi giorni fa, e l’accredito salvo buon fine.

Nell’accredito salvo buon fine, infatti, ad essere accreditato è il valore totale degli effetti con valuta futura. Nello sconto si procede invece all’accredito del netto ricavo con valuta immediata.

Inoltre, nel salvo buon fine si pagano interessi passivi per la sola quota di presentazioni che determina uno scoperto per valuta, e solamente sugli importi che vengono utilizzati. Nello sconto, invece, come evidente gli interessi sono addebitati all’atto dell’operazione, anche se l’importo anticipato non viene poi utilizzato completamente dal cliente dell’istituto di credito.

Anticipo ri.ba. con accredito effetti su conto anticipi

Di fianco a tale prima modalità di lavorazione vi è anche quella dell’accredito degli effetti in un conto anticipo.

In questa specifica ipotesi il valore nominale degli effetti viene accreditato in un conto corrente transitorio e fruttifero – appunto, il conto anticipi effetti salvo buon fine, con una scadenza “media”.

Si tratta di una scadenza “adeguata”, che è conteggiata come se tutte le ri.ba. fossero una parte integrante di un unico singolo effetto. Le ri.ba. sono dunque aggregate con una sola data di scadenza, e l’importo relativo viene girato, in tale giorno, sul conto corrente con valuta in giornata.

Nello stesso conto corrente ordinario saranno poi addebitate tutte le spese, come ad esempio i diritti di incasso e le commissioni, con valuta il giorno di presentazione degli effetti.

A loro volta, gli interessi che maturano sul conto anticipo sono poi addebitati al cliente in conto corrente ordinario, e liquidati ogni trimestre ad un tasso che è sempre inferiore al tasso debitore del conto corrente di qui uno dei motivi di grande convenienza dell’utilizzo di questa forma tecnica, in luogo di altre forme fiduciarie (scoperto di conto).

D’altronde, per la banca il ricorso a questa forma di supporto creditizio riveste alcuni benefici, come il fatto di poter anticipare delle somme su cui effettivamente verte un rapporto commerciale tra le parti, e la sua caratteristica autoliquidante.

Si tenga conto, in tal proposito, che il cliente paga gli interessi debitori sull’importo globale dei titoli presentati e per l’intero periodo di anticipo. Dunque, non rileva il fatto che vi sia o meno un effettivo utilizzo dei fondi.

Anticipo ri.ba. con disponibilità immediata

La terza e ultima procedura adottabile per poter smobilizzare i crediti con l’utilizzo del portafoglio s.b.f. è quello della disponibilità immediata. In questo caso il cliente affidato potrà utilizzare sul conto corrente di corrispondenza, ordinario, a tasso di favore (inferiore a quello che si vedrebbe applicato in caso di ricorso ad altre forme creditizie, come lo scoperto di cassa) un importo pari a quello degli effetti presentati all’incasso salvo buon fine e rilevati in un conto evidenza (ma senza che questi vengano materialmente accreditati in conto corrente prima della loro valuta adeguata).

Dunque, sui saldi a debito in conto corrente di corrispondenza, che sono “garantiti” dalla presenza di un portafoglio ri.ba. che risulterà da un conto tecnico, di evidenza, la banca applica un tasso inferiore a quello previsto per i conti anticipo sopra esaminati.

L’accredito degli effetti presentati all’incasso salvo buon fine avverrà direttamente sul conto corrente di corrispondenza nel giorno della loro valuta adeguata. La valuta sarà calcolata nelle modalità di cui sopra, quale scadenza media di un unico effetto rappresentato dal raggruppamento delle ricevute bancarie.

Sempre in conto corrente si addebiteranno poi le commissioni d’incasso. La valuta sarà pari al giorno di presentazione, e l’importo degli eventuali insoluti, maggiorato da diritti e da spese.

Avv. Bellato – diritto bancario

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