Documenti bancari e diritti dell’erede – indice:
- La richiesta degli estratti conto
- Il diritto a ottenere i documenti bancari
- La qualità di erede
- Gli orientamenti dei Collegi territoriali
- Gli strumenti di tutela
- Le conclusioni
Con decisione n. 15404/2021 il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è espresso sul diritto dell’erede legittimo a ottenere copia degli estratti conto su conto corrente intestato al defunto padre.
Il principio formulato è il seguente:
L’esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla disciplina dell’art. 119, comma IV, T.U.B.
Vediamo insieme come si è arrivati alle motivazioni che tra breve riassumeremo.
La richiesta degli estratti conto bancari dell’erede
Il ricorso ha come protagonista una donna che ha inutilmente cercato di ottenere copia degli estratti conto del rapporto intestato del defunto padre.
Nel suo ricorso, la donna sosteneva di:
- essere erede legittimaria del padre, deceduto in data 15/10/2010 e intestatario di un conto corrente presso la banca
- avere in corso un contenzioso su un’azione di riduzione
- aver domandato alla banca gli estratti del conto corrente intestato al de cuius per gli anni 2005-2010, ma di aver ottenuto risposta negativa.
Domandava pertanto all’ABF di intervenire per ordinare alla banca di fornire copia dell’estratto del conto corrente.
Le eccezioni della banca
Dal canto suo, la banca eccepiva che:
- la donna aveva domandato gli estratti del conto corrente intestato al de cuius dalla data di apertura a quella di estinzione
- l’apertura della successione risaliva al 15/10/2010 mentre l’estinzione del conto risaliva al 29/10/2020
- il 24/09/2020 la ricorrente ha accettato l’eredità del de cuius con beneficio di inventario, comunicando alla banca la circostanza e domandando il 5/10/2020 gli estratti conto dal 2005 al 2010
- aver già inviato alla ricorrente gli estratti conto per il periodo 30/06/2010 – 29/10/2010, da cui si evince il saldo al momento della morte e, dunque, l’importo ricondotto in successione, oltre all’operatività del conto cointestato conseguente all’accredito della pensione del defunto
- nessun’altra documentazione è reperibile in archivio, stante l’avvenuto decorso del termine decennale per la conservazione delle scritture contabili
- è consapevole del fatto che gli estratti conto non rientrano nella definizione di documentazione inerente a singole operazioni ex art. 119 TUB, “assunto in forza del quale discenderebbe l’assenza del limite temporale di dieci anni applicabile a una diversa tipologia di documentazione”. Un orientamento che non si concilierebbe con l’art. 2220 c.c. e con le norme che regolano la prescrizione, e con i principi generali del GDPR sulla conservazione e cancellazione dei dati personali
- in ogni buon caso, “un’eventuale ordine alla consegna della documentazione richiesta dal ricorrente non potrebbe essere eseguita per la semplice circostanza che detta documentazione non è più disponibile negli archivi della Banca”.
L’intermediario creditizio domandava pertanto il rigetto del ricorso.
Diritto all’ottenimento dei documenti bancari
Il caso riguarda la richiesta della ricorrente, nella qualità di erede legittimaria, di ottenere dall’intermediario una copia degli estratti conto relativi ad un rapporto intestato al defunto padre, dalla data di apertura fino alla data di cessazione del contratto, ovvero dal 2005 al 2010.
Di contro, l’intermediario consegna solo gli estratti conto del periodo 30/06/2010 – 29/10/2010, data di estinzione del rapporto, disattendendo per il resto la richiesta della ricorrente.
La qualità di erede della ricorrente: la richiesta di estratti conto bancari dell’erede
Esaminando i singoli punti della fattispecie, l’ABF sottolinea come non sia in contestazione la qualità di erede della ricorrente. La donna ha infatti prodotto l’atto notarile di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
L’art. 119 TUB – sottolinea l’ABF – riconosce il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria da parte del cliente e di “colui che gli succede a qualunque titolo”. Per il Collegio, ciò basterebbe peraltro a intendere tale valutazione in senso ampio, ricomprendendo non solamente l’erede, quanto anche il chiamato all’eredità o chiunque possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata iure hereditario.
Ciò premesso, per dare una soluzione concreta al caso che ha dato origine all’ordinanza di rimessione, ossia se l’obbligo dell’intermediario di consegnare al cliente e/o ai soggetti legittimati gli estratti conto sia limitato al solo decennio precedente alla richiesta, in applicazione dell’art. 119 TUB, oppure debba intendersi esteso all’intero periodo contrattuale e sottoposto così al termine di prescrizione decennale che decorre dalla chiusura del rapporto, non si può prescindere dal verificare se la nozione di estratto conto sia riconducibile o meno alla documentazione inerente a singole operazioni ex art. 119 TUB.
Il Collegio rileva ancora che la valutazione della rispondenza dell’uno o dell’altro orientamento al dettato normativo ha impatto sulla decisione de qua atteso che, nel primo caso, il diritto della parte ricorrente sarebbe irrimediabilmente precluso, essendo spirato il relativo termine. Nel secondo caso la richiesta di copia della documentazione ricadrebbe invece entro il limite decennale che è previsto dalla prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c.
Le comunicazioni periodiche alla clientela
In questo ambito l’ABF delinea innanzitutto quali sono i principi che regolano tale materia, partendo proprio dalla lettura dell’art. 119 TUB, rubricato Comunicazioni periodiche alla clientela:
- Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
- Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
- Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Richiamando tale norma, l’ABF conferma il proprio orientamento secondo cui la richiesta di copie di documenti contrattuali non rientra nell’alveo dell’art. 119 TUB. Si tratta semmai di documentazione che è finalizzata a regolamentare il rapporto bancario nel suo complesso, ex art. 117 TUB.
Le disposizioni Bankitalia
Quindi, l’ABF rammenta la disposizione della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, sez. IV, par 3.1, secondo cui:
Nei contratti di durata gli intermediari finanziari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.(…) Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto.
Gli orientamenti dei Collegi territoriali sulla richiesta degli estratti conto bancari dell’erede
L’ABF evidenzia come vi siano dei diversi orientamenti tra i Collegi territoriali.
Il primo orientamento esclude la riconducibilità nell’ambito dell’art. 119 TUB. L’orientamento ritiene, in altri termini, che gli estratti conto non rientrino nella nozione di documentazione inerente alle singole operazioni che è contemplata dalla norma. Di contro, che gli estratti conto siano documenti sintetici in cui sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo.
Dunque, lo scopo degli estratti conto è quello di rappresentare in modo chiaro e sintetico i rapporti di debito e di credito tra le parti al fine di permettere al cliente di controllare l’evoluzione del rapporto nella sua interezza, dall’apertura del conto alla sua chiusura.
Questo orientamento prende le mosse dalla lettera della norma de qua, ritenendo la non sussumibilità nell’ambito della documentazione inerente alle singole operazioni di cui all’art. 119 TUB. Secondo questo orientamento risulterebbe pertanto evidente la differenza tra i documenti di sintesi e quelli analitici. I documenti di sintesi sono quelli come gli estratti conto, che sintetizzano – appunto – le transazioni compiute in un determinato periodo, avendo la funzione principale di rappresentare in modo chiaro e sintetico i rapporti di debito e credito nei rapporti di durata. I documenti analitici sono invece quelli relativi alle singole operazioni. Ed è proprio per questi che c’è l’obbligo di conservazione da parte dell’intermediario, e il diritto di richiederne copia entro 10 anni del compimento dell’operazione.
Il secondo orientamento
Il secondo orientamento prevede invece che l’estratto del conto corrente sia assimilabile alla documentazione inerente a singole operazioni, con la conseguente limitazione temporale del diritto a richiederne copia al decennio precedente, non risalente alla data di chiusura del rapporto bensì dalla richiesta stessa, a ritroso.
Sposando questo orientamento, non sussiste pertanto un obbligo in capo alla banca di fornire documentazione che risalga a oltre dieci anni prima della richiesto.
Gli strumenti di tutela
Prima di giungere alle proprie motivazioni, l’ABF ricorda come l’ordinamento offre diversi strumenti di tutela in favore del cliente.
Innanzitutto, il diritto di ottenere copia della documentazione contrattuale che lo riguarda, ex art. 117 TUB. Ancora, ex art. 119 TUB e art. 1832 c.c., di ricevere periodicamente copia degli estratti conto, i documenti riepilogativi che contengono in ordine cronologico tutte le operazioni a debito e a credito effettuate nel periodo considerato, e il saldo disponibile.
Ulteriormente, il diritto di richiedere e ottenere copia della documentazione che attesta la singola operazione entro i limiti temporali imposti ancora dall’art. 119 TUB.
Pertanto, nel caso in cui il correntista abbia omesso di conservare gli estratti conto che ha ricevuto periodicamente, o che non ne abbia fatto richiesta per l’intero arco temporale in cui la banca è obbligata a tenerli a sua disposizione, non vi sarebbe motivo per giustificare l’ostensione di tale documentazione che, in definitiva, è un duplicato di quella documentazione già inviata al correntista, oltre il limite temporale di dieci anni che è stato imposto dalla normativa. Non appare dunque corretto ritenere che, in assenza di uno specifico richiamo normativo, l’estratto conto rientri nella documentazione contrattuale ex art. 117 TUB.
Per ciò che interessa il caso in esame, l’ABF ha ritenuto preferibile, poiché più rispondente al dettato normativo, applicare in via estensiva l’art. 119 TUB anche agli estratti conto.
La conclusione della vicenda sulla richiesta degli estratti conto bancari dell’erede
Con specifico riferimento al caso in questione, l’ABF rileva come non avrebbe pregio la contestazione sulla mancata ricezione degli estratti conto. Il conto corrente è infatti estato estinto alla data del decesso del correntista. La ricorrente avrebbe accettato con beneficio di inventario l’eredità nell’ottobre 2020. Il Collegio si domanda pertanto a quale titolo la stessa avrebbe dovuto ricevere gli estratti conto per un rapporto già estinto.
Vero è – si legge ancora nella motivazione della pronuncia – che il ricorrente successivamente ha dedotto che gli estratti conto non sarebbe mai stati inviati neppure al de cuius.
Tuttavia, prosegue il Collegio, tale contestazione non è stata documentata e circostanziata. È invece stata formulata solo come memoria di replica, non potendo valere a introdurre surrettiziamente una diversa azione di rendiconto estranea alla domanda proposta con il ricorso e a fortiori al pregresso reclamo.
Infine, il Collegio rileva come l’intermediario deduce che non vi è più traccia nei propri archivi di ulteriore documentazione rispetto a quella già consegnata. È di tutta evidenzia che non è suscettibile di ostensione il documento che non è più nella disponibilità materiale della parte.
Pertanto, quand’anche fosse configurabile l’obbligo giuridico dell’intermediario alla consegna degli estratti conto anteriori al decennio rispetto alla domanda, la violazione avrebbe potuto condurre non alla condanna a fornire documenti che non sono più esistenti, quanto ad una responsabilità di natura risarcitoria per violazione del dovere di custodia ex art. 1177 c.c., che però la parte ricorrente non ha fatto valere.
Il principio di diritto
La domanda non viene dunque accolta, e il Collegio enuncia il seguente principio di diritto:
L’esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla disciplina dell’art. 119, comma IV, T.U.B.