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Home » Civile » I diversi tipi di adozione in vigore in Italia – guida rapida

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I diversi tipi di adozione in vigore in Italia – guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it I diversi tipi di adozione in vigore in Italia – guida rapida
adozione
Avv. Beatrice Bellato

I diversi tipi di adozione in vigore in Italia – guida rapida

  • Adozione legittimante
  • Adozione internazionale
  • Adozione in casi particolari
  • Affidamento familiare
  • Adozione di maggiorenni
  • Evoluzione giurisprudenziale

L’adozione rappresenta uno degli istituti giuridici più complessi e delicati del diritto di famiglia italiano, caratterizzato da una normativa articolata che prevede diverse tipologie di procedure adottive. La legislazione italiana ha sviluppato nel tempo un sistema di adozione differenziato che tiene conto delle diverse esigenze dei minori e delle famiglie, con l’obiettivo primario di garantire sempre e comunque il superiore interesse del bambino.

Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, successivamente modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha introdotto importanti innovazioni nel sistema adottivo italiano. Queste disposizioni si inseriscono in un contesto più ampio che comprende anche la Convenzione dell’Aia del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dall’Italia nel 1998.

Adozione legittimante

L’adozione legittimante, disciplinata dagli articoli 6 e seguenti della Legge 184/1983, rappresenta la forma più completa e definitiva di adozione prevista dall’ordinamento italiano. Questa tipologia di adozione comporta la completa integrazione del minore nella nuova famiglia, con la conseguente interruzione di ogni rapporto giuridico con la famiglia di origine.

I presupposti per l’adozione legittimante sono rigorosamente definiti dalla legge e richiedono che il minore si trovi in stato di abbandono, ovvero privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. La dichiarazione di stato di abbandono viene pronunciata dal Tribunale per i minorenni dopo un’accurata istruttoria che verifica l’effettiva impossibilità di recupero della famiglia di origine.

Gli aspiranti genitori adottivi devono soddisfare specifici requisiti previsti dalla legge. La coppia deve essere unita in matrimonio da almeno tre anni o, in alternativa, i coniugi devono aver convissuto stabilmente per almeno tre anni prima del matrimonio. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque anni quella dell’adottando, anche se la giurisprudenza ha ammesso deroghe in presenza di circostanze particolari.

La procedura di adozione legittimante prevede diverse fasi, a partire dalla presentazione della domanda presso il Tribunale per i minorenni. L’istruttoria comprende approfondite indagini sulla coppia, condotte dai servizi sociali territoriali, che valutano l’idoneità genitoriale sotto il profilo psicologico, sociale ed economico. Successivamente, il Tribunale procede all’abbinamento tra la coppia e il minore, seguito da un periodo di affidamento preadottivo della durata di un anno, al termine del quale viene pronunciato il decreto di adozione.

Adozione internazionale

L’adozione internazionale costituisce una forma particolare di adozione legittimante che coinvolge minori stranieri e rappresenta una risorsa fondamentale per garantire una famiglia ai bambini che non possono essere adottati nel loro paese di origine. La disciplina di questa tipologia adottiva è stata significativamente modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha recepito la Convenzione dell’Aia del 1993.

La procedura di adozione internazionale prevede il coinvolgimento di enti autorizzati che fungono da intermediari tra le famiglie italiane e le autorità straniere. Questi enti, autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, hanno il compito di seguire le coppie durante tutto l’iter adottivo, dalla formazione iniziale fino al completamento della procedura nel paese estero.

I requisiti per l’adozione internazionale sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti per l’adozione nazionale, con alcune specificità procedurali. La coppia deve ottenere il decreto di idoneità dal Tribunale per i minorenni, che certifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge italiana. Successivamente, gli aspiranti genitori adottivi devono conferire incarico a un ente autorizzato che li seguirà nella procedura estera.

Una delle peculiarità dell’adozione internazionale riguarda il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri, che avviene attraverso una procedura specifica presso il Tribunale per i minorenni. Il provvedimento straniero viene riconosciuto se conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano e se sono stati rispettati i requisiti previsti dalla Convenzione dell’Aia.

Adozione in casi particolari

L’adozione in casi particolari, disciplinata dall’articolo 44 della Legge 184/1983, rappresenta una forma di adozione non legittimante che consente di mantenere i rapporti con la famiglia di origine. Questa tipologia adottiva è stata concepita per rispondere a situazioni specifiche in cui l’adozione legittimante non risulta applicabile o appropriata.

Le ipotesi previste dalla legge per l’adozione in casi particolari sono tassativamente elencate e comprendono l’adozione da parte di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo. È inoltre possibile quando il minore si trova in una delle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, della Legge 104/1992 sulla disabilità, oppure quando vi è l’impossibilità di affidamento preadottivo.

Una delle caratteristiche distintive dell’adozione in casi particolari è la possibilità per il single di adottare, diversamente da quanto previsto per l’adozione legittimante che richiede necessariamente una coppia coniugata. Questa apertura risponde alla necessità di tutelare situazioni consolidate di fatto e di garantire stabilità giuridica a rapporti affettivi già esistenti.

La procedura per l’adozione in casi particolari è generalmente più snella rispetto a quella legittimante, pur mantenendo le necessarie garanzie di tutela del minore. Il consenso dei genitori biologici è generalmente richiesto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Il decreto di adozione non comporta l’interruzione dei rapporti con la famiglia di origine, ma attribuisce all’adottante la responsabilità genitoriale sul minore.

Affidamento familiare

L’affidamento familiare, pur non costituendo tecnicamente una forma di adozione, rappresenta un istituto fondamentale nel sistema di protezione dei minori e spesso precede o si pone come alternativa all’adozione. Disciplinato dagli articoli 2 e seguenti della Legge 184/1983, l’affidamento ha carattere temporaneo e mira al rientro del minore nella famiglia di origine.

L’affidamento familiare è finalizzato a garantire al minore il mantenimento, l’educazione e l’istruzione quando la famiglia di origine attraversa un periodo di difficoltà temporanea. A differenza dell’adozione, l’affidamento non interrompe i rapporti con i genitori biologici, ma li sospende temporaneamente, mantenendo l’obiettivo del reinserimento familiare.

La durata dell’affidamento familiare è stabilita in un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile dal Tribunale per i minorenni quando la sospensione dei rapporti con la famiglia di origine si prolunga oltre i tempi previsti. La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di protrarsi della situazione oltre i termini previsti, può configurarsi una situazione di abbandono che apre la strada all’adozione legittimante.

Le famiglie affidatarie possono essere costituite da coppie coniugate, coppie conviventi o anche da persone singole, purché in possesso dei requisiti di idoneità valutati dai servizi sociali. L’affidamento può essere consensuale o giudiziale, a seconda che vi sia o meno il consenso dei genitori biologici e, se dodicenne, dello stesso minore.

Adozione di maggiorenni

L’adozione di maggiorenni, disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del Codice Civile, rappresenta una forma di adozione che persegue finalità diverse da quelle dell’adozione di minori, essendo principalmente orientata alla trasmissione del cognome e del patrimonio familiare. Questa tipologia adottiva non comporta l’interruzione dei rapporti con la famiglia di origine dell’adottato.

I presupposti per l’adozione di maggiorenni sono meno stringenti rispetto a quelli previsti per l’adozione di minori. È richiesta una differenza di età di almeno diciotto anni tra adottante e adottato, elevata a trentacinque anni nel caso di adozione del figlio del coniuge. L’adottante deve aver compiuto i trentacinque anni di età, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

La procedura di adozione di maggiorenni si svolge davanti al Tribunale ordinario e richiede il consenso dell’adottando, dell’adottante e dei genitori dell’adottando. Il consenso dei genitori non è necessario quando l’adottando ha compiuto i cinquant’anni di età. Il Tribunale valuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e la convenienza dell’adozione per l’adottando.

L’adozione di maggiorenni produce effetti limitati rispetto all’adozione di minori. L’adottato assume il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio, e acquisisce diritti successori nei confronti dell’adottante. Tuttavia, mantiene tutti i rapporti giuridici con la famiglia di origine, inclusi i diritti e i doveri derivanti dalla parentela naturale.

Evoluzione giurisprudenziale

La giurisprudenza italiana ha contribuito significativamente all’evoluzione del diritto delle adozioni, interpretando le norme in senso sempre più favorevole al superiore interesse del minore. La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno elaborato principi che hanno ampliato le possibilità di accesso all’adozione e rafforzato la tutela dei diritti dei minori.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’evoluzione dell’interpretazione dell’articolo 44 della Legge 184/1983, che ha portato a un’applicazione più flessibile dell’adozione in casi particolari. La giurisprudenza ha chiarito che il “rapporto stabile e duraturo” può sussistere anche in relazioni non formalizzate, purché caratterizzate da stabilità e continuità affettiva.

La giurisprudenza europea ha inoltre influenzato l’interpretazione nazionale, promuovendo una visione più aperta e inclusiva del diritto all’adozione. Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno contribuito a definire standard più elevati di tutela dei diritti dei minori e delle famiglie nei procedimenti adottivi.

Le prospettive future del diritto delle adozioni in Italia sembrano orientate verso una maggiore flessibilità e una più ampia tutela dei diritti dei minori. Il dibattito giuridico e sociale si concentra su temi quali l’estensione dell’adozione alle coppie non coniugate, l’adozione da parte di persone singole e il riconoscimento delle adozioni realizzate all’estero da coppie omosessuali.

Il sistema adottivo italiano si trova dunque in una fase di continua evoluzione, bilanciando la necessità di tutelare i minori con l’esigenza di rispondere ai cambiamenti sociali e culturali della società contemporanea. La sfida principale rimane quella di garantire procedure efficaci e tempestive che mettano sempre al centro l’interesse superiore del bambino, nel rispetto dei principi costituzionali e delle convenzioni internazionali.

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