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Home » Penale » Animali domestici » Quando l’abbaiare dei cani è reato

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Quando l’abbaiare dei cani è reato

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Quando l’abbaiare dei cani è reato
Abbaio dei cani
Avv. Beatrice Bellato

L’abbaiare dei cani: quando è reato – indice:

  • La sentenza
  • La valutazione della fattispecie
  • Art. 659 del codice penale

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, lasciar libero il proprio cane di abbaiare, disturbando così i vicini, può configurare una ipotesi di reato. Così affermano infatti gli Ermellini, condannando un uomo trapanese a pagare 200 euro di ammenda per non avere impedito il continuo abbaiare dell’animale, in orario diurno e notturno, andando così ad arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti nelle abitazioni contigue e, di fatto, alimentando il reato di cui all’art. 659 del codice penale.

Indice:

  • 1 La vicenda
  • 2 Le valutazioni della Corte sull’abbaiare dei cani
  • 3 Abbaiare dei cani: quando ricade nell’articolo 659 del codice penale
    • 3.1 Gli elementi costitutivi dell’articolo 659 del codice penale in caso di abbaiare di cani

La vicenda

Con la sentenza n. 45967/2017, la Cassazione ritiene pertanto corretta la sentenza dellì8 marzo 2016 da parte del tribunale di Trapani, con cui i giudici ritenevano l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 659 del codice penale “per non avere impedito il continuo abbaiare del proprio cane“, in orario diurno e notturno, tenuto all’esterno dell’abitazione, in zona adibita a parcheggio, privo di cuccia, e arrecando così disturbo al riposo delle persone che dimorano nelle abitazioni contigue.

Il giovane trapanese ha però proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che i giudici avevano erroneamente applicato il codice penale, e sancendo che la responsabilità penale non dovesse essere inerente, considerato che dalla scheda anagrafe canina acquisita agli atti era risultato che il cane non era di sua proprietà.

Con il secondo motivo di ricorso, invece, l’imputato sostiene che il tribunale avrebbe omesso di considerare alcune testimonianze, mentre avrebbe valutato come risultanze istruttorie una ctu espletata in un procedimento cautelare civile che invece non dovrebbe essere invocata nel processo penale.

Le valutazioni della Corte sull’abbaiare dei cani

La Corte, con la pronuncia in esame, ha respinto entrambi i motivi proposti, affermando dopo una lunga disamina sull’utilizzabilità o meno di una prova, che la responsabilità dell’uomo è fondata su diverse e convergenti dichiarazioni testimoniali, le quali hanno riferito come il latrato del cane fosse particolarmente assordante, e superasse i limiti della normale tollerabilità.

Per poter configurare la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., ricordano poi i giudici della Corte, “l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità”.

Abbaiare dei cani: quando ricade nell’articolo 659 del codice penale

In conclusione di questo breve focus, condividiamo un breve commento sull’art. 659 c.p., rubricato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone“, che recita che

chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.

per poi precisare al secondo comma che

si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

Soffermiamoci in questo caso sul primo comma, considerato che l’art. 659 del codice penale disciplina due distinte fattispecie contravvenzionali: la prima, di cui parliamo oggi, è di carattere generale, e riguarda indistintamente “chiunque” ponga in essere il fatto illecito in questione; la seconda, della quale non parleremo in questa sede, riguarda invece le condotte rumorose che sono poste in essere da chi per professione o per mestiere svolge delle attività, per loro natura, rumorose.

Per quanto attiene la fattispecie contemplata dal primo comma dell’art. 659 del codice penale, è osservabile come il reato in questione sia un reato “di pericolo”, valutato che con tale norma il legislatore ha evidentemente voluto tutelare il bene costituito dalla quiete pubblica e della tranquillità privata, con specifico riferimento al riposo delle persone e al sereno svolgimento delle proprie attività (ad esempio, lo studio).

Gli elementi costitutivi dell’articolo 659 del codice penale in caso di abbaiare di cani

Affinché si possa costituire reato è necessario dunque che si verifichino i seguenti elementi:

  • condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo;
  • dolo o colpa, in qualità di elemento soggettivo.

A nulla rileva invece, ai fini della sanzionabilità della condotta e della conseguente punibilità del soggetto agente, che la stessa possa essere idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato, essendo sufficiente che sia anche una sola persona a lamentarsene, pur in una condizione nella quale potenzialmente avrebbero potuto lamentarsi anche altri “vicini”.

E così, nella fattispecie oggetto di sentenza, anche la lamentela di un solo vicino è stata in grado di far ricadere lo scenario all’interno delle previsioni di cui all’art. 659 c.p., considerato che anche gli altri vicini possono essere stati disturbati da una simile condotta.

Sia la fattispecie di cui al primo comma, sia la seconda fattispecie al comma successivo, sono oblabili, con la differenza che nel primo caso l’oblazione è facoltativa (essendo prevista quale pena anche la reclusione), mentre la seconda è semplice, essendo dal codice prevista esclusivamente la sanzione dell’ammenda.

Avv. Filippo Martini – diritto penale

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