La Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 38409/2018 della terza sezione penale, ha fatto chiarezza sulle conseguenze del comportamento del veterinario che omette di curare il cane. Secondo i giudici della Suprema Corte, una simile condotta omissiva potrebbe rilevare per il reato di maltrattamento di animali, valutando altresì la sussistenza del dolo eventuale nel caso in cui la condotta sia ritenuta senza necessità.
Omissione di cure veterinarie
Il caso ha per protagonista un veterinario di turno presso un canile sanitario che, secondo la ricostruzione dei giudici, avrebbe omesso di sottoporre a urgenti cure un cane oggetto di investimento stradale nella serata del 31 dicembre, e ricoverato dunque in canile la stessa notte dell’incidente dalle ore 23, fino al 2 gennaio successivo.
Per le ricostruzioni, il veterinario avrebbe omesso di sottoporre l’animale a cura farmacologica o a somministrazione di cibo, nonostante le condizioni di salute del cane fossero compromesse ed evidenti fossero i comportamenti anomali (in particolare, l’animale si lamentava premendo la testa contro gli angoli del box in cui era ricoverato). Un comportamento omissivo che avrebbe determinato gravi sofferenze fino alla morte, sopraggiunta il 4 gennaio.
Per il tribunale che si è occupato del caso, si era in presenza di un comportamento omissivo, escludendo il reato di cui all’art. 544 ter c.p., il quale esigerebbe come requisito il dolo specifico, che invece non sarebbe ravvisabile nel caso in esame.
Contro la sentenza del tribunale il p.m. propone ricorso in Cassazione, denunciando proprio l’erronea applicazione della succitata norma del codice penale, per un duplice aspetto.
Per quanto concerne il primo, il ricorrente deduce come il delitto in esame sia a forma libera, e dunque realizzabile sia con una condotta attiva, che con una condotta omissiva, fermo restando in quest’ultima ipotesi la necessità di un obbligo giuridico di impedire l’evento, previsto nella fattispecie da una legge regionale in forza alla quale il medico veterinario ha l’obbligo nei casi di urgenza di prestare le prime cure agli animali al fine di fornire loro una specifica e adeguata assistenza, oltre all’obbligo di assicurare prestazioni sanitarie primo soccorso agli animali che si trovano presso la struttura sanitaria di competenza.
Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, per il ricorrente l’interpretazione del giudice per le indagini preliminari confonderebbe l’elemento soggettivo del reato con una delle condotte contemplate nella norma. Il dolo specifico sarebbe infatti richiesto solo nel caso di lesioni cagionate per crudeltà, con esclusione delle ipotesi di mancanza di necessità, in relazione alle quali sarebbe dunque sufficiente il solo dolo generico, anche nella forma di dolo eventuale.
Reato a forma libera ex art. 544 ter c.p.
La Corte di Cassazione ha accolto le sostanziali tesi del ricorrente, rammentando come il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. sia un reato a forma libera, e dia rilievo a due distinte condotte, ugualmente offensive del medesimo bene giuridico, quale il sentimento per gli animali, ovvero il cagionare una lesione all’animale, sottoporlo a sevizie o a comportamento, fatiche e lavori insopportabili. Condotte che in entrambi i casi devono essere realizzate per crudeltà o senza necessità.
Essendo un reato a forma libera, i giudici rammentano come il delitto possa essere realizzato anche in presenza di una condotta omissiva, purché l’agente sia destinatario di un obbligo giuridico di impedimento del verificarsi dell’evento lesivo, come accade in questa fattispecie in seguito all’esistenza di specifica legge regionale, e ancor prima al codice deontologico dei medici veterinari, secondo cui il veterinario “ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.
Il dolo specifico
Per i giudici della Suprema Corte la sentenza impugnata avrebbe un altro motivo di eccezione nella prefigurazione del dolo specifico come requisito per la configurazione del reato di cui sopra. Invero, sostengono i giudici, l’elemento soggettivo richiesto dal delitto in esame è il dolo generico, che sussiste nel caso in cui l’agente in maniera deliberata realizzi una delle condotte indicate dalla fattispecie in argomento, per crudeltà o senza necessità.
“E’ ben vero che (…) si è affermato che in materia di delitti contro il sentimento per gli animali – afferma la sentenza – la fattispecie di maltrattamento di animali configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta per crudeltà, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità”.
Nel caso in esame sembrerebbe sussistere un’ipotesi di mancanza di necessità, verificatasi quando la condotta viene realizzata in circostante in cui è assente una ragione socialmente apprezzata e degna di tutela (ad esempio, la ricerca scientifica), ovvero sussiste la possibilità di una condotta alternativa, che sia eventualmente meno lesiva. Per gli Ermellini nella nozione di necessità rientra anche lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni, altrimenti ritenuto inevitabile.
Per quanto sopra, i giudici di Cassazione concludono che con riguardo al delitto di maltrattamenti di animali – quanto meno nel caso come quello in esame, in cui la condotta sarebbe stata tenuta senza necessità – è perciò configurabile il dolo eventuale, che si realizza quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto, ovvero la lesione a un animale, o ancora che lo stesso sia sottoposto a sevizie, o a fatiche, o a comportamenti o a lavori insopportabili, e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia comunque determinato di agire, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi.