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Home » Commerciale » Bancario » L’assegno circolare – una guida rapida

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L’assegno circolare – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it L’assegno circolare – una guida rapida
Assegno circolare
Avv. Beatrice Bellato

L’assegno circolare – indice:

  • Cos’è
  • L’oggetto
  • Come funziona
  • I requisiti
  • La girata
  • Quello bancario

Il Regio Decreto n. 1736 del 1933, anche chiamato legge sugli assegni, distingue l’assegno bancario dall‘assegno circolare e definisce quest’ultimo all’articolo 82 come un “titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall’autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell’emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente”.

L’assegno circolare è uno dei metodi di pagamento più frequentemente utilizzati e per il quale la legge non prevede limiti massimi di importo se non in caso di trasferibilità. Condivide parecchi aspetti della propria disciplina con quella della cambiale e dell’assegno bancario, come le regole sul pagamento o la girata, ma se ne discosta anche per altri che verranno segnalati in questo approfondimento.

Cos’è l’assegno circolare

L’assegno circolare è un titolo di credito ovvero un documento contenente un diritto di credito. Si utilizza spesso per effettuare pagamenti per la sua versatilità e per la sicurezza di copertura che offre al creditore. È un titolo all’ordine cioè un titolo nominativo. Non può essere al portatore, a differenza dell’assegno bancario, cioè emesso senza l’indicazione di uno specifico beneficiario.

A differenza dell’assegno bancario l’assegno circolare può essere emesso solo dalla banca e mai dal traente (cioè il soggetto che è in possesso dell’assegno rilasciatogli dall’istituto di credito e che può emetterlo). La banca dev’essere autorizzata ad emettere assegni circolari dal Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio.

La sua struttura ricalca quella del vaglia cambiario (pagherò cambiario): sono due i soggetti coinvolti, l’emittente e il prenditore. Il primo promette al secondo, obbligandosi in via principale, di pagarlo. Nell’assegno circolare infatti i soggetti coinvolti sono la banca e il beneficiario dell’assegno. La banca, su ordine del richiedente l’assegno, si impegna a pagare a vista l’importo del denaro riportato nell’assegno al beneficiario.

Ciò che caratterizza l’assegno circolare è la sicurezza di copertura che offre al creditore. La banca infatti lo emette solo quando il richiedente ha reso i fondi disponibili.

Il richiedente l’assegno circolare

Il richiedente l’assegno circolare ad una banca può essere sia un cliente della stessa sia un “estraneo“. La differenza sta nel fatto che:

  • nel primo caso la banca può addebitare sul conto corrente del cliente la somma che si obbliga a pagare;
  • nel secondo caso il richiedente deve preventivamente fornire alla banca i fondi necessari per il pagamento della somma al beneficiario. Ciò può avvenire ad esempio tramite un contratto di deposito, ovvero con un credito del cliente nei confronti della banca oppure con altri mezzi idonei a fornire alla banca la somma predeterminata.

La banca infatti non può emettere un assegno circolare senza “provvista”. O meglio, può farlo ma in tal caso può essere soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile a seconda dell’ammontare dell’assegno. In aggiunta a tale sanzione può essere disposta anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e dunque il divieto di emettere assegni. A stabilirlo è la legge n. 386/1990 come modificata dal decreto legislativo n. 507/1999 che ha tolto rilevanza penale, degradando i reati ad illeciti amministrativi, alle condotte di emissione di assegni circolari senza autorizzazione o senza provvista.

L’oggetto dell’assegno circolare

L’assegno circolare ha per oggetto un diritto di credito. Tale credito è incorporato in un documento che costituisce il titolo per poter dare esecuzione alla prestazione di ricevere una somma di denaro. Chi possiede il titolo, cioè il documento in cui è incorporato il credito, può, esibendolo, riscuotere la somma di denaro ivi indicata entro un determinato periodo di tempo (30 giorni dall’emissione dell’assegno).

Il diritto di credito è un diritto soggettivo relativo in quanto il suo esercizio deriva da un rapporto obbligatorio che pertanto ha una controparte individuata o individuabile cui si rivolge. È inoltre un diritto patrimoniale in quanto esprime un interesse di natura economica.

Come funziona: l’incasso o pagamento

Si può presentare la richiesta di pagamento dell’assegno circolare presso qualsiasi recapito indicato dall’emittente quindi presso ciascuno sportello, filiale o agenzia della banca emittente o dell’ente da questa incaricato. L’incasso deve avvenire entro 30 giorni dalla data in cui è stato emesso.

Il pagamento dell’assegno circolare avviene nelle stesse modalità in cui avviene il pagamento di quello bancario. Avviene cioè tramite presentazione alla banca del titolo ed entro i termini sopracitati. La presentazione, ai sensi dell’articolo 78 della legge sugli assegni, deve avvenire in un giorno feriale salvo che l’ultimo giorno per compiere atti relativi all’assegno cada in un giorno festivo per legge. In tal caso il termine è deferito al primo giorno successivo non festivo. Il computo dei termini suddetti  inizia dal giorno successivo a quello in cui cominciano a decorrere.

Prima di effettuare il pagamento la banca ha il dovere di identificare il beneficiario con ogni mezzo utile. Di solito il metodo più utilizzato è l’esibizione di un documento d’identità. È stato ammesso dalla dottrina anche l’esibizione del passaporto.

Le norme sul pagamento dell’assegno circolare seguono, oltre a quelle dell’assegno bancario, anche quelle della legge cambiaria. È pertanto ammesso il pagamento parziale dell’assegno ai sensi dell’articolo 45 della legge cambiaria.

Il pagamento si considera eseguito quando il creditore riceve il denaro dalla banca che ha emesso l’assegno. Si estingue così l’obbligazione ovvero il titolo di credito.

Se la banca emittente l’assegno rifiuta il pagamento della somma il titolare dell’assegno può agire in regresso nei confronti di chi ha fatto emettere l’assegno se ha fatto richiesta di pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione. Superato tale termine invece l’azione di regresso non è più esercitabile. Il beneficiario dell’assegno ha tuttavia tre anni di tempo per agire contro la banca emittente ed ottenere il rimborso dell’assegno. Superato anche tale periodo di tempo interviene la prescrizione.

Se l’assegno non viene riscosso entro il termine triennale di prescrizione?

La Cassazione Civile con sentenza n. 5889 del 2018 ha stabilito che gli importi degli assegni non riscossi entro il termine in cui si prescrive il diritto ad esercitare l’azione contro l’emittente (tre anni) possono essere recuperati da chi ha richiesto l’emissione dell’assegno entro il termine di prescrizione decennale.

La legge 266/2005, ovvero legge finanziaria del 2006, ha istituito un Fondo per “indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito”. In tale fondo vengono destinate le somme pagate con assegno circolare e non riscosse entro il termine di prescrizione triennale suddetto.

I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato nella sentenza infatti che tale legge prevede che “gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all’art. 84, secondo comma, r.d. n. 1736 del 1933, sono versati al Fondo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Aggiunge che resta impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo“.

I requisiti

L’assegno circolare per essere validamente emesso deve contenere le seguenti indicazioni previste all’articolo 83 della legge sugli assegni. Il documento o titolo dunque deve essere predisposto con:

  • l’indicazione della denominazione “assegno circolare”;
  • l’impegno della banca a pagare a vista la somma determinata nell’assegno espressa tramite la formula “Banca XY pagherà a vista per questo assegno circolare euro …”;
  • il nome del beneficiario;
  • il luogo e la data di emissione dell’assegno. Ad esempio “filiale di …” ed “emissione del …”;
  • la firma della banca emittente.

Questi elementi sono necessari alla validità dell’assegno circolare.

Il documento tuttavia contiene ulteriori elementi utili alla banca nella gestione degli assegni. Si tratta dei seguenti indici:

  • un insieme di cifre con cui la banca numera l’assegno;
  • una sequenza di caratteri magnetici per la lettura dell’assegno;
  • un quadro di controllo contenete una serie di cifre che vengono annullate o perforate per impedire che l’importo dell’assegno venga modificato;
  • l’indicazione della non trasferibilità dell’assegno se di importo superiore a 1000 euro.

La girata

La girata è il termine tecnico per indicare l’operazione che consente di trasferire il titolo di credito contenuto nell’assegno da un soggetto ad un altro. Tale operazione può essere utilizzata anche per gli assegni circolari e in tal caso il girante è obbligato in regresso verso il portatore (il nuovo possessore del titolo di credito). Significa cioè che il girante deve pagare il portatore se l’attuale emittente l’assegno è scoperto. L’articolo 84 della legge sugli assegni stabilisce tuttavia che il portatore ha tempo 30 giorni dall’emissione per presentare il titolo ed esercitare l’azione di regresso dopodiché decade dal beneficio. Le modalità con cui avviene la girata sono stabilite in base alle regole previste per la cambiale in quanto compatibili ai sensi di quanto affermato dal primo comma dell’articolo 86 della legge sugli assegni.

Sono previsti tuttavia dei limiti alla trasferibilità degli assegni circolari. Si riporta a tal proposito il testo dei commi 7 e 8 dell’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007 come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 90/2017. La norma recita come segue: “7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità”.

Per importi superiori a 1000 euro infatti gli assegni oggi devono contenere la dicitura di non trasferibilità.

Differenze con quello bancario

L’assegno circolare e l’assegno bancario sono disciplinati dalla stessa legge, il Regio Decreto n. 1736/1993. Sono entrambi titoli di credito che, tuttavia, presentano delle diversità. In particolare ne rilevano due:

  • i termini previsti per il pagamento;
  • la copertura bancaria.

Per l’assegno bancario infatti i termini di pagamento previsti dalla legge sono più brevi di quelli previsti per l’assegno circolare. Si tratta di 8 o 15 giorni di tempo, a seconda che sia su piazza o fuori piazza, dalla data di emissione dell’assegno, termine oltre il quale l’emittente l’assegno bancario potrebbe revocare alla banca l’ordine di pagamento.

In secondo luogo l’assegno bancario non garantisce la copertura finanziaria in quanto l’emittente può emetterlo anche in assenza di fondi sul conto corrente. Il rischio sostenuto dal creditore pertanto è maggiore. L’assegno circolare invece, come sopra visto, garantisce la copertura finanziaria in quanto l’emittente, che in questo caso è la banca, obbliga il richiedente al versamento della somma se non già disponibile prima di emettere l’assegno.

Un’altra differenza tra i due tipi di assegni è che l’assegno bancario può essere emesso anche al portatore mentre quello circolare è un titolo di credito all’ordine. Tale caratteristica si riflette sui requisiti essenziali dell’assegno per cui in quello circolare è necessaria l’indicazione del beneficiario mentre in quello bancario no.

Avv. Bellato – diritto bancario

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