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	<title>Consumatori Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<title>Consumatori Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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		<title>Accesso ai dati bancari: la Corte Europea boccia il sistema italiano e impone riforme</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/accesso-dati-bancari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 19:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza depositata l&#8217;8 gennaio 2026, relativa ai ricorsi nn. 4067/19 e 34583/20, la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha dichiarato che l&#8216;attuale sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti viola l&#8217;articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata. La pronuncia individua criticit&#224; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accesso-dati-bancari/">Accesso ai dati bancari: la Corte Europea boccia il sistema italiano e impone riforme</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza depositata l&#8217;8 gennaio 2026, relativa ai ricorsi nn. 4067/19 e 34583/20, la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha dichiarato che l<b>&#8216;attuale sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti viola l&#8217;articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo</b>, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata. La pronuncia individua criticità sistemiche nella normativa nazionale, imponendo all&#8217;Italia una revisione organica della disciplina in conformità all&#8217;articolo 46 della Convenzione.</p>
<p>La decisione rappresenta un punto di svolta nel delicato equilibrio tra le esigenze di controllo fiscale e la tutela della sfera privata dei contribuenti. Secondo la Corte, l&#8217;ingerenza dell&#8217;Amministrazione Finanziaria nella vita privata dei cittadini attraverso l&#8217;acquisizione di informazioni bancarie è certamente legittima in astratto, ma deve essere accompagnata da garanzie procedurali adeguate e da meccanismi di controllo effettivi, elementi che l&#8217;ordinamento italiano attualmente non assicura in modo soddisfacente.</p>
<h2 class="western">I fatti alla base della controversia</h2>
<p>Le vicende esaminate dalla Corte riguardavano due persone fisiche che erano state informate dai propri istituti di credito dell&#8217;avvenuta ricezione di richieste da parte dell&#8217;Amministrazione Finanziaria italiana. Tali richieste miravano all&#8217;acquisizione di informazioni dettagliate sui conti correnti, sulla cronologia delle operazioni e sulle transazioni effettuate in determinati periodi temporali.</p>
<p>Le autorità fiscali avevano agito in base al combinato disposto degli articoli 51, comma 2, numero 7, del DPR 633/1972 e 32, comma 1, numero 7, del DPR 600/1973. Le norme attribuiscono agli uffici fiscali il potere di richiedere a banche e intermediari finanziari dati, informazioni e documenti relativi a qualsiasi rapporto o operazione riconducibile al contribuente, previa autorizzazione del Direttore centrale o regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate oppure del Comandante regionale della Guardia di Finanza.</p>
<h2 class="western">Il problema della discrezionalità illimitata</h2>
<p>Il primo profilo di criticità individuato dalla Corte Europea attiene all&#8217;eccessiva discrezionalità riconosciuta alle autorità amministrative. La normativa italiana, infatti, non definisce in modo sufficientemente preciso i presupposti che legittimano l&#8217;accesso ai dati bancari, limitandosi a un generico rinvio alle funzioni di controllo fiscale. Una simile formulazione aperta consente alle autorità di scegliere discrezionalmente i contribuenti da sottoporre a indagine e di determinare liberamente l&#8217;ampiezza delle richieste, senza vincoli sostanziali predeterminati dalla legge.</p>
<p>Sebbene nel corso degli anni l&#8217;Agenzia delle Entrate abbia emanato circolari interpretative volte a delineare criteri operativi per l&#8217;esercizio di tali poteri, questi documenti di prassi non possiedono efficacia vincolante e non sono idonei a colmare il deficit di determinatezza della disciplina primaria. La stessa giurisprudenza nazionale ha confermato questa impostazione, qualificando l&#8217;autorizzazione come atto interno meramente preparatorio, non autonomamente impugnabile, non soggetto all&#8217;obbligo di motivazione e nemmeno da notificare al contribuente interessato.</p>
<h2 class="western">La carenza di garanzie procedimentali</h2>
<p>Il secondo elemento di violazione riguarda <b>l&#8217;assenza di adeguate garanzie procedurali a tutela del contribuente.</b> La Corte riconosce che l&#8217;efficienza dell&#8217;azione amministrativa può giustificare la mancanza di un controllo giurisdizionale preventivo, ma evidenzia come il sistema italiano non compensi tale lacuna con meccanismi di tutela successiva realmente efficaci.</p>
<p>Nell&#8217;ordinamento vigente, infatti, la contestazione dell&#8217;autorizzazione all&#8217;accesso ai dati bancari è possibile soltanto in via indiretta e differita, attraverso l&#8217;impugnazione di un eventuale avviso di accertamento fondato sugli elementi acquisiti. Una forma di tutela che presenta evidenti limiti: è incerta, poiché subordinata all&#8217;effettiva emissione di un atto impositivo che potrebbe non essere mai adottato; è tardiva, potendo intervenire anche a distanza di anni dall&#8217;acquisizione dei dati; è sostanzialmente inefficace, dal momento che la giurisprudenza consolidata esclude l&#8217;annullamento dell&#8217;accertamento per vizi dell&#8217;autorizzazione, salvo che il contribuente non dimostri un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.</p>
<h2 class="western">Un problema sistemico che richiede interventi strutturali</h2>
<p>La Corte Europea non si limita a rilevare irregolarità nel trattamento dei casi specifici sottoposti al suo esame, ma afferma espressamente che la violazione riscontrata ha carattere sistemico. Ciò significa che il problema non deriva da errori o abusi nell&#8217;applicazione della normativa, ma dalla struttura stessa del quadro normativo nazionale e dalla sua interpretazione consolidata da parte della giurisprudenza interna.</p>
<p>Tale qualificazione assume particolare rilevanza, poiché impone all&#8217;Italia non semplici correttivi puntuali, ma una vera e propria riforma organica della disciplina. L&#8217;inadeguatezza del sistema attuale rispetto ai requisiti di &#8220;qualità del diritto&#8221; imposti dalla Convenzione Europea rende indifferibile un intervento legislativo che ristabilisca un equilibrio conforme ai principi costituzionali e sovranazionali.</p>
<h2 class="western">Le indicazioni per la riforma</h2>
<p>Nel motivare la propria decisione, la Corte fornisce precise indicazioni sugli elementi che dovrebbero caratterizzare la nuova disciplina. In primo luogo, è necessario introdurre criteri chiari e circostanziati che delimitino i presupposti legittimanti l&#8217;accesso ai dati bancari, sottraendo l&#8217;esercizio del potere alla discrezionalità illimitata delle autorità amministrative. Tali criteri dovrebbero essere definiti a livello legislativo e non affidati alla prassi amministrativa.</p>
<p>In secondo luogo, occorre prevedere l&#8217;obbligo di motivazione puntuale delle richieste di accesso, in modo da consentire una verifica della sussistenza dei presupposti di legge e della proporzionalità dell&#8217;intervento rispetto alle finalità perseguite. La motivazione dovrebbe essere portata a conoscenza del contribuente in tempi utili per permettere l&#8217;esercizio del diritto di difesa.</p>
<p>Infine, deve essere istituito un rimedio giurisdizionale o comunque indipendente che sia effettivo e tempestivo, non subordinato all&#8217;emissione di un successivo avviso di accertamento. Tale rimedio dovrebbe consentire un controllo sulla legittimità dell&#8217;autorizzazione e sull&#8217;utilizzo dei dati acquisiti, con la possibilità di ottenere l&#8217;annullamento degli atti illegittimi e il divieto di utilizzo delle informazioni irregolarmente ottenute.</p>
<h2 class="western">Conseguenze immediate e prospettive future</h2>
<p>La sentenza della Corte Europea produce effetti immediati sul piano dell&#8217;interpretazione del diritto interno. I giudici nazionali sono infatti tenuti a conformarsi ai principi affermati dalla Corte di Strasburgo, anche in assenza di un intervento legislativo. Potrebbe cioè comportare un rafforzamento delle tutele riconosciute ai contribuenti già sulla base della normativa vigente, attraverso un&#8217;applicazione più restrittiva dei poteri di accesso e un controllo più penetrante sulla legittimità delle autorizzazioni.</p>
<p>Sul piano legislativo, invece, il Governo italiano è chiamato ad adottare le misure necessarie per conformare l&#8217;ordinamento ai principi espressi dalla Corte. Tale intervento dovrà necessariamente coinvolgere anche i profili relativi alla cooperazione fiscale internazionale, ambito nel quale l&#8217;accesso a informazioni bancarie assume particolare rilevanza e che richiede un coordinamento con la disciplina europea e gli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni.</p>
<h2 class="western">La necessità di assistenza qualificata</h2>
<p>Alla luce di questa pronuncia, i contribuenti che abbiano subito accessi ai propri dati bancari in assenza delle garanzie indicate dalla Corte potrebbero trovarsi nella condizione di contestare la legittimità degli atti conseguenti, anche qualora la normativa interna non abbia ancora recepito le indicazioni europee. La valutazione della sussistenza dei presupposti per proporre impugnazioni o opposizioni richiede tuttavia un&#8217;attenta analisi delle singole fattispecie e della giurisprudenza in evoluzione.</p>
<p><strong>Il nostro studio legale è specializzato nell&#8217;assistenza ai contribuenti nei procedimenti di accertamento fiscale e nella tutela della riservatezza dei dati personali.</strong> Offriamo consulenza qualificata per valutare la legittimità degli accessi ai dati bancari già effettuati e per predisporre le strategie difensive più adeguate, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</p>
<p><strong>Contattaci per una consulenza personalizzata:</strong> ti aiuteremo a comprendere le implicazioni della sentenza europea sulla tua situazione specifica e a valutare le opportunità di tutela disponibili nell&#8217;ordinamento italiano.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Credito al consumo e inadempienza del fornitore – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/credito-consumo-inadempienza-fornitore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Credito al consumo e inadempienza del fornitore &#8211; guida rapida La posizione della finanziaria Le repliche del ricorrente Le osservazioni del Collegio rimettente La restituzione delle rate e l&#8217;estinzione del finanziamento Gli orientamenti sul tema La giurisprudenza di merito e di legittimit&#224; Che cosa accade se il fornitore di un rapporto pagato con il credito [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Credito al consumo e inadempienza del fornitore – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#finanziaria">La posizione della finanziaria</a></strong></li>
<li><strong><a href="#repliche">Le repliche del ricorrente</a></strong></li>
<li><strong><a href="#osservazioni">Le osservazioni del Collegio rimettente</a></strong></li>
<li><strong><a href="#restituzione">La restituzione delle rate e l’estinzione del finanziamento</a></strong></li>
<li><strong><a href="#orientamenti">Gli orientamenti sul tema</a></strong></li>
<li><strong><a href="#giurisprudenza">La giurisprudenza di merito e di legittimità</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Che cosa accade se il fornitore di un rapporto pagato con il credito al consumo fallisce e non porta a compimento le proprie prestazioni?</p>
<p style="text-align: justify">È quanto ci spiega il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario con decisione n. 9747/2024, che ha per protagonista un ricorrente che afferma di aver <strong>stipulato un contratto di finanziamento</strong> con una finanziaria, finalizzata al <strong>pagamento del corrispettivo di prestazioni specialistiche da erogarsi a cura di una clinica convenzionata.</strong></p>
<p style="text-align: justify">L’importo pattuito ammontava a 3.645,09 euro, ma la clinica non avrebbe erogato tutte le prestazioni specialistiche promesse. In data 9 luglio 2020 il ricorrente inviava <strong>lettera di messa in mora alla clinica</strong>, che, tuttavia, nel mese di ottobre è stata dichiarata fallita.</p>
<p style="text-align: justify">Nonostante la messa in mora, il fornitore non ha eseguito le prestazioni promesse, per un valore del non eseguito pari a 2.009,00 euro, ovvero circa il 60% delle attività complessive che avrebbero dovuto essere realizzate.</p>
<h2 id="finanziaria" style="text-align: justify">La posizione della finanziaria nel credito al consumo</h2>
<p style="text-align: justify">La finanziaria risponde affermando che il ricorrente avrebbe sottoscritto due contratti di finanziamento: uno di 3.609,00 euro e un altro di 948,50 euro. A seguito del fallimento della clinica l’intermediario si è attivato per l’individuazione di diversi specialisti per permettere l’esecuzione delle prestazioni mediche.</p>
<p style="text-align: justify">Il secondo contratto di finanziamento è stato sottoscritto successivamente al primo ed è stato già completamente estinto, con la conseguenza che la domanda di risoluzione dovrebbe essere respinta.</p>
<p style="text-align: justify">Il finanziamento contestato in questa sede presenterebbe ancora un saldo pari a euro 148,82, relativo alle ultime due rate del piano di ammortamento. Non sarebbe dunque verosimile, per la finanziaria, che il ricorrente abbia continuato a pagare le rate del finanziamento per i 4 anni successivi al fallimento della clinica.</p>
<p style="text-align: justify">Per questa ragione, la finanziaria ritiene che si dovrebbe concludere che le cure promesse siano state interamente eseguite, come risulterebbe dall’evidenza prodotta da parte della clinica.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, aggiunge ancora l’istituto, il ricorrente non avrebbe fornito prova del grave inadempimento del fornitore. Non è stata infatti versata in atti documentazione che dimostri la mancata erogazione delle prestazioni promesse. Pur incombendo su parte ricorrente l’onere della prova ex art. 2697 c.c., la stessa non avrebbe dimostrato l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.</p>
<h2 id="repliche" style="text-align: justify">Le repliche del ricorrente del credito al consumo</h2>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente replica come in relazione al finanziamento oggetto della vertenza, sarebbe stata inviata messa in mora il 9 luglio 2020 e non sarebbe corrisponderebbe pertanto a verità che sarebbe rimasto inerte per 4 anni: al momento della presentazione del ricorso residuavano ancora tre rate da pagare in relazione al finanziamento.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, precisa ancora il ricorrente, la gravità dell’inadempimento si dedurrebbe dalla circostanza che il valore delle prestazioni non eseguite ammontava a 2.009,00 euro, il 60% del valore complessivo.</p>
<p style="text-align: justify">Parte ricorrente ha poi affermato che l’onere della prova dell’adempimento graverebbe sul debitore della prestazione. Aggiunge inoltre che la documentazione in atti dimostrerebbe l’inadempimento e la sua gravità.</p>
<p style="text-align: justify">In sede di controrepliche l’intermediario deduce però che è poco verosimile che il ricorrente abbia estinto il secondo finanziamento quando ancora una parte delle prestazioni risultava non adempiuta. Sostiene poi che le prestazioni promesse dalla clinica risulterebbero adempiute e che i due contratti di finanziamento risultano entrambi estinti.</p>
<h2 id="osservazioni" style="text-align: justify">Le osservazioni del Collegio rimettente</h2>
<p style="text-align: justify">Ciò premesso, il Collegio rimettente sottolinea come la finanziaria abbia eccepito la <strong>non risolubilità del contratto</strong> in quanto già interamente adempiuto da parte del ricorrente, sulla base di quanto affermato nella decisione n. 12645/2021 dal Collegio di Coordinamento, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Su tale punto il Collegio rimettente ha poi rimarcato che parte ricorrente ha evidenziato che il ricorso è stato proposto in data 28 dicembre 2023, ovvero quando il finanziamento non era ancora stato estinto.</p>
<p style="text-align: justify">Sulla base di quanto appena illustrato il Collegio territoriale rimettente evidenzia poi la questione della necessità di <strong>valutare gli eventuali effetti preclusivi sulla domanda dell’estinzione del finanziamento avvenuta dopo la proposizione del ricorso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La valutazione ha ad oggetto la questione della applicabilità in concreto di uno dei principi enunciati nella già citata pronuncia del Collegio di Coordinamento, cioè quello secondo cui <strong>il diritto alla restituzione delle rate è precluso nel caso di integrale estinzione del finanziamento</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Rileva poi come al momento della proposizione del ricorso il finanziamento non fosse ancora estinto, e che tale estinzione si è verificata in epoca successiva.</p>
<p style="text-align: justify">Il Collegio territoriale ritiene dunque fondamentale stabilire se anche l’estinzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso o, in ipotesi, dopo la proposizione del reclamo, precluda o meno il diritto alla restituzione delle rate.</p>
<h2 id="restituzione" style="text-align: justify">La restituzione delle rate e l’estinzione del credito al consumo</h2>
<p style="text-align: justify">La vicenda giunge così sulle scrivanie del Collegio di Coordinamento, che introduce come la questione di merito che è chiamato a dirimere attiene alla determinazione del principio a suo tempo espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo cui, nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 125-quinquies del TUB,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Si domanda infatti al Collegio di chiarire <strong>se anche l’estinzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso o, in ipotesi, dopo la proposizione del reclamo, precluda o meno il diritto alla restituzione delle rate</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">In tal senso, è data enfasi all’affermazione di parte ricorrente di aver scelto di continuare a pagare le rate, malgrado la già intervenuta costituzione in mora,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>…al solo fine di evitare una possibile segnalazione sulle banche dati…”</em>.</p>
</blockquote>
<h3>L&#8217;art. 125-quinquies TUB</h3>
<p style="text-align: justify">Ebbene, come noto, l’art. 125-quinquies T.U.B. dispone, su tale argomento, quanto segue:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><em> Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all&#8217;articolo 1455 del codice civile. </em></li>
<li><em> La risoluzione del contratto di credito comporta l&#8217;obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. […] </em></li>
<li><em> In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. […]”. </em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò premesso, il Collegio di coordinamento ritiene che la soluzione della questione <em>de qua</em> sembri dipendere <strong>dalla natura che si intende attribuire al diritto alla risoluzione di cui all’art. 125- quinquies TUB.</strong></p>
<h3>L&#8217;ipotesi di risoluzione di diritto</h3>
<p style="text-align: justify">Di fatti, se si intende qualificare questa risoluzione come un’<strong>ipotesi di risoluzione di diritto</strong> – che postula un mero accertamento del giudice – ne conseguirebbe che <strong>l’effetto risolutivo interviene prima dell’introduzione del ricorso</strong> (o la presentazione del reclamo).</p>
<p style="text-align: justify">Ne deriva che eventuali pagamenti successivi allo scioglimento del vincolo contrattuale <strong>non comprometterebbero il diritto alla restituzione delle rate versate</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Se però si qualifica la risoluzione in questione <strong>alla stregua di una risoluzione giudiziale</strong>, allora l’effetto risolutivo si verifica solo con la pronuncia giudiziale. Si dovrebbe dunque concludere che l’integrale pagamento delle rate che si verifichi nelle more del procedimento <strong>impedirebbe una pronuncia di risoluzione</strong>, posto che questa sarebbe preclusa dalla avvenuta estinzione del vincolo contrattuale.</p>
<h2 id="orientamenti" style="text-align: justify">Gli orientamenti sul tema</h2>
<p style="text-align: justify">Il Collegio si spinge dunque a ricostruire quali siano i principali orientamenti sulla questione <em>de qua</em>.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, la <strong>posizione prevalente</strong> <strong>dei Collegi territoriali dell’ABF</strong> è certamente quella di <strong>dare piena applicazione al principio espresso dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021</strong>, <strong>rigettando la domanda di</strong> <strong>risoluzione</strong>, nelle ipotesi in cui il finanziamento risulti estinto prima della proposizione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, l’ipotesi più frequente sottoposta al vaglio dei Collegi territoriali è quella in cui <strong>l’estinzione del prestito sia avvenuta prima della messa in mora del fornitore.</strong></p>
<p style="text-align: justify">La decisione n. 3040 del 29/03/2023 del Collegio di Milano, recita così:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>oggetto del ricorso è la domanda di risoluzione del contratto di credito collegato (ex art. 121, comma 1, lett. d) TUB) alla fornitura di cure dentistiche, che, nella prospettazione di parte ricorrente, risulterebbe gravemente inadempiuto con conseguente scioglimento del finanziamento ex art. 125-quinquies TUB.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Ai sensi della disposizione appena citata, presupposti della domanda di risoluzione sono a) la messa in mora del debitore, e b) l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore ai sensi dell’art. 1455 c.c</em>.</p>
<p style="text-align: justify"><em>Non è necessario, tuttavia, esaminare tali profili in quanto è dirimente quanto eccepito dall’intermediario relativamente all’estinzione anticipata del contratto di finanziamento. Risulta infatti dalla documentazione agli atti, né il fatto è contestato dal ricorrente, che il finanziamento è stato estinto in data 27/07/2018.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Si tratta di una circostanza che impedisce di applicare il rimedio previsto dall’art. 125- quinquies TUB, in quanto non può risolversi un contratto già sciolto tra le parti: in questo senso si è espresso il Collegio di Coordinamento (v. dec. n. 12645/21) osservando anche che «Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">L’estinzione anticipata del finanziamento, prosegue poi il Collegio, <strong>cessa il nesso tra la fornitura del servizio e il contratto di finanziamento</strong> e non sarebbe giustificato far permanere sul finanziatore il rischio dell’inadempimento del fornitore, come previsto dall’art. 125-quinquies TUB.</p>
<h3>La decisione Coll. Coordinamento n. 12645/21</h3>
<p style="text-align: justify">Arriva ancora in supporto la decisione Coll. Coordinamento, n. 12645/21, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento il consumatore, cui sono restituite le rate già pagate, è sollevato dall’obbligo di rimborsare al finanziatore l’importo del prestito già versato al fornitore cui il finanziatore deve necessariamente rivolgersi per il relativo recupero.</em> Ù</p>
<p style="text-align: justify"><em>Viene conseguito in tal modo l’obiettivo di tutela del consumatore senza aggravare ingiustificatamente la posizione del finanziatore, circoscrivendone i profili di responsabilità alla vicenda del contratto di credito, ad esclusione di ulteriori rimedi esperibili nei suoi confronti, esterni alla fisiologia e dinamica di tale rapporto, che attribuirebbero al finanziatore un’impropria veste di garante delle obbligazioni del fornitore»)</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">A medesima considerazione, poi i Collegi territoriali giungono anche nel caso in cui l’estinzione sia avvenuta dopo la messa in mora, ma prima della presentazione del ricorso all’Arbitro</p>
<h2 id="giurisprudenza" style="text-align: justify">La giurisprudenza di merito e di legittimità</h2>
<p style="text-align: justify">Dal canto suo, la <strong>giurisprudenza di merito</strong> non sembra essere particolarmente significativa. La risoluzione del contratto di credito ex art. 125- quinquies TUB è affermata in conseguenza di una già avvenuta risoluzione di diritto o giudiziale del contratto di fornitura a monte.</p>
<p style="text-align: justify">Sembra invece fornire qualche spunto in più la <strong>giurisprudenza di legittimità</strong>, che si è espressa a Sezioni Unite per la differente ipotesi della risoluzione del contratto di leasing prevista dal comma 3 dell’art. 125-quinquies TUB, precisando – sulla base della lettera della norma – che si tratta di una ipotesi di risoluzione di diritto che, nei contratti di credito collegati ed in ipotesi di inadempimento del fornitore,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>non consente all&#8217;utilizzatore/consumatore (soggetto sicuramente meritevole di maggior tutela rispetto all&#8217;imprenditore) di agire direttamente contro il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura, bensì gli consente di chiedere al concedente/finanziatore (dopo avere inutilmente costituito in mora il fornitore) di agire per la risoluzione del contratto di fornitura; richiesta che determina la sospensione del pagamento dei canoni (art. 125-quinquies, il quale dispone pure che la risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria)</em>.</p>
</blockquote>
<h3>L&#8217;analisi della norma</h3>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò chiarito, il Collegio di coordinamento ritiene che non si possa prescindere dall’analisi del dato testuale dell’art. 125-quinquies T.U.B., raffrontando il primo e il terzo comma della norma ora richiamata.</p>
<p style="text-align: justify">Per il primo comma</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all&#8217;articolo 1455 del codice civile.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Il terzo comma della stessa norma prevede invece che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>in caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. […].</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Per il Collegio è dunque possibile inferire che <strong>il legislatore ha inteso prevedere due soluzioni affatto diverse nel caso del contratto di leasing</strong> <strong>e nel diverso caso del contratto di fornitura al consumatore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">A ben vedere, infatti, la risoluzione del contratto di finanziamento avviene espressamente di diritto come conseguenza dell’avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale connesso con la fornitura del bene.</p>
<h3>La risoluzione di diritto</h3>
<p style="text-align: justify">Diversamente, nel caso previsto al comma primo della norma, il legislatore non ha previsto alcuna “risoluzione di diritto”, ma il “diritto alla risoluzione del contratto di credito”, che è una locuzione del tutto diversa rispetto a quella del comma terzo, con l’ulteriore fondamentale differenza che <strong>il contratto di finanziamento può risolversi senza che debba anteriormente essere risolto quello di fornitura</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ne consegue da quanto sopra che, una volta avvenuta la messa in mora del fornitore, l’unico elemento che l’interprete dovrà accertare per poter verificare il “diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento”. Ù</p>
<p style="text-align: justify">Una volta che è stato verificato questo presupposto, la pronuncia di risoluzione del contratto <strong>risulta essere un “atto dovuto”</strong>, non potendo l’interprete svolgere alcuna ulteriore indagine, come, ad esempio, la ricorrenza o meno dell’imputabilità dell’inadempimento del fornitore.</p>
<p style="text-align: justify">È pertanto <strong>una tipologia di risoluzione sui generis</strong>, introdotta dal legislatore per assicurare la massima tutela al consumatore rispetto ai principi propri della disciplina dei contratti in generale.</p>
<p style="text-align: justify">Per questi motivi il Collegio si è pronunciato nel merito delle domande dei ricorrenti, pur nella piena consapevolezza di non poter emettere pronunce costitutive.</p>
<p style="text-align: justify">Ciò, si legge ancora nelle ultime parti della decisione, in quanto è sufficiente <strong>accertare che vi sia stata una rituale e regolare messa in mora del fornitore</strong> e che <strong>l’inadempimento di quest’ultimo rivesta i caratteri previsti dall’art. 1455 cod. civ</strong>.</p>
<h3>L&#8217;accertamento nel credito al consumo</h3>
<p style="text-align: justify">L’accertamento così descritto è sufficiente che avvenga anche in via incidentale: dal positivo esame della ricorrenza di questi presupposti non può infatti che dedursi la sussistenza del diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento e il conseguente diritto alla restituzione delle rate già versate.</p>
<p style="text-align: justify">Per il Collegio di coordinamento, questo aspetto è stato correttamente rilevato dai collegi territoriali, che hanno inteso più volte sottolineare che è possibile</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>esaminare nel merito la domanda di restituzione delle somme versate dal ricorrente a titolo di rimborso del finanziamento di cui trattasi e valutare in via incidentale la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di credito, la quale si verifica ope legis</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Sulla base di quanto precede, il Collegio conclude dunque come <strong>il diritto alla risoluzione del contratto di cui al primo comma non contempla affatto un caso di risoluzione di diritto, ma quello di una risoluzione giudiziale che richiede una pronuncia costitutiva</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ecco dunque che l’ABF non può accertare il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento se il rapporto contrattuale non è più in essere in ragione del fatto che tutte le rate del finanziamento sono già state versate.</p>
<p style="text-align: justify">Ribadisce l’Arbitro come la disciplina prevista dall’art. 125-quinquies, comma 2, TUB, faccia ricadere sul finanziatore il <strong>rischio dell’inadempimento del fornitore</strong> – con ciò assicurando una tutela “forte” al consumatore – ma, una volta che si sia verificata l’estinzione del finanziamento, viene fisiologicamente meno la correlazione la fornitura del bene (o del servizio) e il contratto di finanziamento.</p>
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		<item>
		<title>Assicurazioni, non è vessatoria la clausola claims made</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assicurazioni-non-vessatoria-clausola-claims-made/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 06:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La clausola claims made &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; L&#8217;orientamento della Cassazione Con la sentenza Cassazione n. 24645 del 2 dicembre 2016, la Suprema Corte ha ribadito l&#8217;orientamento giurisprudenziale gi&#224; espresso nel recente passato, affermando che la clausola claims made (di tipo misto) non &#232; vessatoria. Ad ogni modo, aggiunge la Corte, questo non toglie che il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La clausola claims made &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#orientamento"><strong>L&#8217;orientamento della Cassazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza Cassazione n. 24645 del 2 dicembre 2016, la Suprema Corte ha ribadito l&#8217;orientamento giurisprudenziale già espresso nel recente passato, affermando che<strong> la clausola claims made (di tipo misto) non è vessatoria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, aggiunge la Corte, questo non toglie che <strong>il giudice di merito possa valutare se dichiararla nulla per difetto di meritevolezza o perché determina un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi che derivano dal contratto</strong>, in danno del consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma cosa è la clausola claims made? E come si è giunti a tale pronuncia?</p>
<h2 id="cosa">Che cosa è la clausola claims made</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>clausola claims made</strong>, tradotta più o meno correttamente nell&#8217;esperienza italiana come &#8220;<em>a richiesta fatta</em>&#8220;, è una particolare clausola assicurativa a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (non auto), per la quale <strong>il sinistro è attivato dalla richiesta di risarcimento che l&#8217;assicuratore riceve</strong>, con la conseguenza che le relative garanzie operano solamente dal momento in cui la richiesta è ricevuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per avere una migliore comprensione delle differenze tra le polizze in regime <strong>claims made</strong> e quella in regime <strong>loss occurrence,</strong> si prenda in considerazione una tradizionale polizza di responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l&#8217;errore professionale e il momento in cui il cliente ha percezione dell&#8217;errore professionale, potrebbe trascorrere molto tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la polizza <em>loss</em> <em>occurrence</em>, affinchè vi sia una copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell&#8217;errore. Con la polizza claims made &#8220;pura&#8221;, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere assicurato al momento della commissione dell&#8217;errore, purchè sia comunque assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella prassi assicurativa, la clausola claims made è altresì inserita in un <strong>sistema di tipo misto</strong>. Tale ipotesi ricorre laddove la clausola claims made mista sia utilizzata congiuntamente con una diversa clausola &#8211; come quella che introduce il regime loss occurrence sopra delineato &#8211; al fine, di solito, di limitare l&#8217;estensione della garanzia della claims made pura.</p>
<p style="text-align: justify;">Si verifica infatti spesso l&#8217;ipotesi in cui la clausola possa escludere dalla copetura assicurativa i rischi verificatisi oltre un periodo di tempo (di norma tre anni) precedenti alla stipulazione della polizza, fermo restando che la denuncia del terzo deve comunque pervenire all&#8217;assicuratore durante il periodo di vigenza della stessa.</p>
<h2 id="orientamento">La sentenza della Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame in Cassazione, la questione prende origine dalla richiesta di risarcimento che è stata avanzata da un uomo a fronte di un&#8217;ipotesi di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-civile-penale/">responsabilità medica</a></strong> per il decesso della moglie. Dopo iniziale accoglimento, in sede di gravame la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione dell&#8217;ospedale è rigettata in applicazione della <strong>clausola claims</strong> <strong>made</strong>. Questa non è considerata dal giudice dell&#8217;appello come vessatoria né per altra ragione invalida o inefficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, considerato che la clausola nella formulazione mista di cui alla fattispecie era stata giudicata meritevole dalla Corte territoriale, dopo il suo esame la Cassazione non ha potuto far altro che confermare l&#8217;orientamento giurisprudenziale da tempo espresso, dichiarando <strong>non vessatoria</strong> la clausola, ma precisando che il giudice di merito può comunque dichiararla nulla per difetto di meritevolezza o se determinare uno squilibrio tra diritti e obblighi del consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">In precedenza, con sentenza Cassazione n. 9140 del 6 maggio 2016, la stessa Corte ha definito non vessatoria la clausola che nel contratto di assicurazione di responsabilità civile subordina l&#8217;operatività della copertura assicurativa alla circostanza che il fatto illecito e la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o entro periodi determinati di tempo preventivamente individuati (ovvero, come da clausola claims made mista).</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/"><em>Avv. Bellato – diritto dei consumatori</em></a></p>
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		<item>
		<title>Ritardo o cancellazione del volo: come farsi risarcire</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/aerei-rimborso-ritardo-volo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 06:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il risarcimento per ritardo o cancellazione del volo &#8211; indice: Le ore di attesa Il regolamente UE Carta dei diritti del passeggero Di quanto &#232; il rimborso Come si calcola la distanza Diritto all&#8217;assistenza Diritti per cambiamento di classe Circostanze straordinarie Smarrimento dei bagagli Prima di affrontare un viaggio, specie quando &#232; previsto un volo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il risarcimento per ritardo o cancellazione del volo &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#attesa"><strong>Le ore di attesa</strong></a></li>
<li><a href="#regolamento"><strong>Il regolamente UE</strong></a></li>
<li><a href="#diritti"><strong>Carta dei diritti del passeggero</strong></a></li>
<li><a href="#quanto"><strong>Di quanto è il rimborso</strong></a></li>
<li><strong><a href="#come">Come si calcola la distanza</a> </strong></li>
<li><a href="#assistenza"><strong>Diritto all&#8217;assistenza</strong></a></li>
<li><a href="#classe"><strong>Diritti per cambiamento di classe</strong></a></li>
<li><a href="#straordinarie"><strong>Circostanze straordinarie</strong></a></li>
<li><a href="#bagagli"><strong>Smarrimento dei bagagli</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Prima di affrontare un viaggio, specie quando è previsto un volo aereo, è importante informarsi sui <strong>diritti dei passeggeri per i casi di ritardo e cancellazione del volo</strong>.</p>
<h2 id="attesa">Risarcimento ritardo aereo: le ore di attesa prolungata devono essere risarcite</h2>
<p style="text-align: justify">È recente il clamore mediatico suscitato da quanto accaduto a un gruppo di circa 150 passeggeri del volo Ryanair Cagliari – Bergamo. Il volo infatti è partito dopo quasi sette ore di attesa, e con i passeggeri che – segnala una locale associazione dei consumatori – avrebbero saputo del ritardo solo pochi minuti prima dell’imbarco. In casi come questo o di <strong>cancellazione del volo aereo</strong>, i passeggeri hanno il <strong>diritto al rimborso del volo ed al risarcimento</strong>. Ciò è previsto dal <strong>Regolamento CE 261 del 2004</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">L’aereo in questione, che avrebbe dovuto decollare dall’aeroporto di Cagliari Elmas alle ore 6.35, ha invece lasciato il suolo sardo solamente alle 13.05, a causa dell<strong>’assenza dell’equipaggio</strong> e, presumibilmente, a causa delle avverse condizioni atmosferiche in Spagna, che hanno determinato la cancellazione di alcuni voli Ryanair e potrebbero avere inciso negativamente sui voli della compagnia low cost. Una brutta sorpresa in grado di determinare un pregiudizio piuttosto evidente in capo ai passeggeri. A tali passeggeri rimane comunque la possibilità di <strong>far valere i propri diritti sanciti dalle normative europee</strong>. Quali sono?</p>
<h2 id="regolamento" style="text-align: justify">Il diritto al rimborso e al risarcimento in caso di ritardo dell&#8217;aereo: il Regolamento UE 261 del 2004</h2>
<p style="text-align: justify">Nell’ipotesi in cui si abbia la spiacevole eventualità di andare incontro a casi di negato imbarco, ritardo, cancellazione del volo o se si è stati collocati in una classe superiore o inferiore rispetto a quella menzionata nel biglietto, le <strong>norme comunitarie</strong> stabiliscono una serie di diritti se il volo parte da un aeroporto dell’Unione Europea, con una qualsiasi compagnia aerea, oppure se si arriva nell’Unione Europea, con una compagnia aerea di un paese UE o di Islanda, Norvegia o Svizzera.</p>
<h3>Quando assistenza per il ritardo e quando il rimborso dell&#8217;intero biglietto</h3>
<p style="text-align: justify">In particolare, <strong>se il volo ha un ritardo inferiore alle 2 ore</strong>, al momento della partenza il passeggero ha diritto all’assistenza (bevande, pasti, comunicazioni) ed eventualmente al pernottamento in albergo (inclusi i trasferimenti da e verso l&#8217;aeroporto), a seconda del ritardo e della lunghezza del volo. <strong>Se invece il ritardo ammonta ad almeno 5 ore</strong> al momento della partenza, il passeggero ha diritto al rimborso. Se tuttavia il passeggero accetta il rimborso, non può contestualmente richiedere alla compagnia aerea ulteriori mezzi di trasporto o assistenza.</p>
<h2 id="diritti" style="text-align: justify">Carta dei diritti del passeggero: risarcimento in caso negato imbarco o cancellazione del volo</h2>
<p style="text-align: justify">Altri rimborsi sono invece previsti nelle ipotesi di <strong>cancellazione</strong> o <strong>negato</strong> <strong>imbarco</strong>. Il regolamento UE 261 del 2004 con correlativa <a href="https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1237797613/ok%2dV4%2dLeaflet%2d001%2dPASSEGGERI.pdf">Carta dei Diritti del Passeggero</a>, prevedono infatti che se il volo è stato cancellato, e il passeggero è stato informato meno di 2 settimane prima della partenza, o se ancora è stato negato l&#8217;imbarco, si ha diritto a essere trasportati alla propria destinazione finale con mezzi alternativi comparabili. In alternativa si ha diritto al rimborso del biglietto, oppure ad essere trasportati gratuitamente al luogo di partenza iniziale in caso di coincidenze.</p>
<h2 id="quanto" style="text-align: justify">Di quanto è il rimborso per ritardo o cancellazione del volo</h2>
<p style="text-align: justify">Come specificato dalle normative europee, si può avere diritto ad un<strong> risarcimento che va da 250 a 600 euro</strong> a seconda della lunghezza del volo. Se la compagnia aerea propone un volo alternativo e si riesce a raggiungere comunque la destinazione finale con un ritardo di 2, 3 o 4 ore a seconda della lunghezza del volo, il risarcimento può essere ridotto del 50%.</p>
<p style="text-align: justify">Più nel dettaglio:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">Se il volo è anche interno all’Unione Europea, e il ritardo all’arrivo è di almeno 3 ore, con lunghezza del volo di massimo 1.500 km, si ha diritto a un risarcimento di 250 euro;</li>
<li style="text-align: justify">Se invece il ritardo è di almeno 3 ore e il volo è lungo oltre 1.500 km e fino a 3.500 km, sia all&#8217;interno dell&#8217;UE che negli altri casi, il risarcimento sarà di 400 euro.</li>
<li style="text-align: justify">Quando il volo ha lunghezza di oltre 3.500 km, e il ritardo all’arrivo è di almeno 3 ore, si ha diritto a un risarcimento di 600 euro.</li>
</ul>
<h2 id="come">Come si calcola la distanza ai fini del risarcimento per ritardo aereo?</h2>
<p style="text-align: justify">La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, in caso di scali, la distanza rilevante è quella fra l&#8217;aeroporto di partenza e quello di arrivo: non si tiene conto della distanza effettivamente percorsa. Quale distanza fra aeroporti è rilevante? La distanza fra aeroporto ed aeroporto non deve essere calcolata secondo il percorso &#8220;stradale&#8221; fra i due aeroporti, bensì sulla base della <strong>rotta cosiddetta &#8220;ortodromica&#8221;</strong> fra aeroporto ed aeroporto. La rotta ortodromica è la rotta aerea che prevede la distanza minore fra due punti sulla superficie terrestre. Per meglio dire, è <strong>quella rotta che consente all&#8217;aereo di congiungere due punti sulla superficie terrestre percorrendo l&#8217;arco di circonferenza meno lungo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per fare un esempio pratico, ove un passeggero acquisti un biglietto Parigi &#8211; New York che preveda uno scalo a Roma, la distanza rilevante sarà quella fra gli aeroporti di Parigi e New York, senza tenere conto dell&#8217;effettivo scalo a Roma. In questo caso la distanza ortodromica fra i due aeroporti sarà di 5841 chilometri.</p>
<h2 id="assistenza" style="text-align: justify">Il diritto all&#8217;assistenza: cibo, pasti e bevande</h2>
<p style="text-align: justify">Si noti che, anche nell’eventualità di un volo alternativo, la compagnia aerea deve comunque garantire il diritto all’assistenza (bevande, pasti, comunicazioni) ed eventualmente al pernottamento in albergo (inclusi i trasferimenti da e verso l&#8217;aeroporto) a seconda dell&#8217;entità del ritardo.</p>
<h2 id="classe" style="text-align: justify">Diritti dei passeggeri aerei in caso di cambiamento di classe</h2>
<p style="text-align: justify">Ancora, nell’ipotesi in cui il passeggero venga sistemato in una classe superiore rispetto a quella menzionata nel biglietto, la compagnia aerea non può richiedere alcun pagamento aggiuntivo. Di contro, <strong>se il passeggero è costretto a viaggiare in una classe inferiore,</strong> si ha diritto ad un rimborso del 30%, 50% o 75% del prezzo del biglietto, a seconda della lunghezza del volo.</p>
<h2 id="straordinarie" style="text-align: justify">Le circostanze straordinarie</h2>
<p style="text-align: justify">Un cenno di specifica attenzione deve essere mostrato nei confronti del caso in cui <strong>la cancellazione sia dovuta a circostanze straordinarie</strong>. Fra queste ci sono il maltempo o lo sciopero dei controllori di volo.</p>
<p style="text-align: justify">In questo caso, infatti, il passeggero non ha alcun diritto al risarcimento. La compagnia aerea è comunque tenuta a garantire un’assistenza adeguata mentre si è in attesa di un mezzo alternativo. Si ha inoltre diritto al rimborso del biglietto entro 7 giorni. In alternativa si avrà diritto a un trasporto alla propria destinazione finale alla prima opportunità. In subordine vi sarà diritto allo spostamento della prenotazione a una data successiva discrezionale. Ancora in subordine, al trasferimento da e verso l&#8217;aeroporto se il volo arriva o parte da un aeroporto diverso da quello menzionato nel biglietto.</p>
<h2 id="bagagli" style="text-align: justify">Risarcimento per smarrimento, danneggiamento o consegna ritardata dei bagagli</h2>
<p style="text-align: justify">Concludiamo infine con un breve cenno ai <strong>diritti dei passeggeri per smarrimento, danneggiamento o consegna ritardata dei bagagli</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Nell’ipotesi di smarrimento, di danneggiamento o di consegna ritardata del proprio bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea un risarcimento. L&#8217;importo riconosciuto arriva fino a circa 1.220 euro.</p>
<p style="text-align: justify">Risarcimenti sono inoltre previsti nelle ipotesi in cui il vettore sia responsabile dei danni al proprio bagaglio a mano.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, se il passeggero viaggia con degli oggetti di valore, è possibile che si possa ottenere un risarcimento superiore al limite massimo dei 1.220 euro. Si dovrà in tal caso presentare alla compagnia aerea una dichiarazione preventiva, al più tardi al momento del check-in, nella quale si precisa la natura e il valore degli oggetti stessi. In tali ipotesi, per quanto intuibile, potrebbe essere opportuno procedere alla sottoscrizione di specifica copertura assicurativa.</p>
<p style="text-align: justify"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-padova/">Avv. Bellato &#8211; diritto dei consumatori</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Prescrizione dei buoni fruttiferi – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-dei-buoni-fruttiferi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 21:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prescrizione dei buoni fruttiferi &#8211; guida rapida I fatti L&#8217;eccezione di incompetenza dell&#8217;ABF La decisione n. 74/2023 Il diritto Con decisione n. 73/2023 l&#8217;Arbitro Bancario Finanziario &#232; recentemente intervenuto sul tema della prescrizione dei buoni fruttiferi, contribuendo a fare luce su un tema spesso dibattuto in giurisprudenza. Cerchiamo di riassumere brevemente quali sono i fatti [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Prescrizione dei buoni fruttiferi – guida rapida </strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti</strong></a></li>
<li><a href="#eccezione"><strong>L’eccezione di incompetenza dell’ABF</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione n. 74/2023</strong></a></li>
<li><a href="#diritto"><strong>Il diritto</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con decisione n. 73/2023 l’Arbitro Bancario Finanziario è recentemente intervenuto sul tema della <strong>prescrizione dei buoni fruttiferi</strong>, contribuendo a fare luce su un tema spesso dibattuto in giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify">Cerchiamo di riassumere brevemente quali sono i fatti e quali le decisioni del’ABF.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify">I fatti</h2>
<p style="text-align: justify">La ricorrente è cointestataria con la nonna deceduta di un buono fruttifero sottoscritto in data 13 febbraio 2002. Il rimborso è stato negato dall’intermediario per avvenuto <strong>decorso del termine di prescrizione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Senza avanzare alcuna pretesa risarcitoria, la ricorrente lamenta:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>la <strong>violazione degli obblighi informativi</strong> da parte dell’intermediario (non avendo ricevuto alcun Foglio informativo con indicazioni in merito alla durata e all’esatto termine di prescrizione)</li>
<li>la circostanza che mai durante la decorrenza del rapporto né a lei, né alla cointestataria, sono state recapitate <strong>comunicazioni circa l’imminente maturazione della presunta prescrizione</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L’interlocuzione intercorsa con l’intermediario lascia insoddisfatta la ricorrente che, dunque, sottopone la questione all’ABF, al quale domanda di accertare il proprio <strong>diritto al rimborso del buono</strong> per l’importo di 2.500 euro oltre interessi maturati e in subordine il rimborso del capitale.</p>
<p style="text-align: justify">La ricorrente domanda inoltre la rifusione delle spese legali, quantificate in 400 euro.</p>
<p style="text-align: justify">L’intermediario, dal canto suo, si oppone alle pretese della ricorrente eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso all’ABF:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>per incompetenza <em>ratione temporis</em>. La controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all’atto della sottoscrizione del buono, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale</li>
<li>per incompetenza <em>ratione materiae</em>. I buoni sono prodotti finanziari collocati secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB (ai sensi dell’art. 23, comma 4 del TUF).</li>
</ul>
<h3>La contestazione nel merito</h3>
<p style="text-align: justify">Nel merito, l’intermediario sottolinea come il buono fosse di serie AA3 e che all’epoca dell’emissione <strong>non era prevista l’apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza</strong>, in quanto le emissioni dei buoni erano effettuate per “serie” con D.M. resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ove erano indicate le caratteristiche dei buoni nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le modalità e la tempistica utile per la riscossione.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, l’intermediario evidenzia come il rimborso sia stato richiesto solo successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale. Pertanto, la liquidazione è stata negata nel pieno rispetto della legge.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, in relazione alla mancata consegna del Foglio informativo, l’intermediario richiama la Decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento ABF, che aveva enunciato il seguente principio di diritto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">In relazione a ogni eventuale richiesta del risarcimento del danno, cita la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022 per cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si applica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza il momento in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere</em>.</p>
</blockquote>
<h2 id="eccezione" style="text-align: justify">L’eccezione di incompetenza dell’ABF</h2>
<p style="text-align: justify">Il Collegio esordisce nelle sue valutazioni che in relazione all’eccezione di incompetenza dell’ABF, sia rilevabile come, con orientamento costante, l’ABF ha da tempo affermato la propria competenza, sia <em>ratione temporis</em> sia <em>ratione materiae</em> sulle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi pervenendo al rigetto delle predette eccezioni.</p>
<p style="text-align: justify">Il Collegio condivide ancora come oggetto del ricorso sia un buono emesso il 13 febbraio 2002 appartenente alla serie a termine AA3, con scadenza nell’ultimo giorno dell’anno solare in applicazione del principio di diritto stabilito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 8056/2019 su analoga formulazione della previsione normativa.</p>
<p style="text-align: justify">Dunque, il buono fruttifero oggetto di ricorso è scaduto il 31 dicembre 2009. Ne consegue che il termine di prescrizione si è compiuto il 31 dicembre 2019, e dunque anteriormente alla richiesta di rimborso di cui al reclamo presentato, secondo quanto affermato dalla ricorrente, il 25 maggio 2022 in assenza di atti interruttivi della prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify">Passando poi alla competenza temporale dell’ABF in relazione alla domanda risarcitoria, il Collegio di Coordinamento con decisione n. 4656/2022 aveva affermato il seguente principio di diritto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Per questi motivi il Collegio non accoglie il ricorso.</p>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify">La decisione n. 74/2023 sulla prescrizione dei buoni fruttiferi</h2>
<p style="text-align: justify">A completamento di quanto sopra esposto, rileviamo come l’ABF sia intervenuto nello stesso frangente con la decisione n. 74/2023, su temi peraltro molto simili a quelli commentati nella decisione di cui sopra.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, anche in quell’occasione il ricorrente era cointestatario con altro soggetto di un buon fruttifero che aveva sottoscritto l’8 gennaio 2022, il cui rimborso era stato però negato dall’intermediario per avvenuto decorso del termine di prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify">Dunque, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della normativa speciale di cui all’art. 34 comma 3 del D.L. 19/05/2020, per la quale <strong>i buoni fruttiferi cartacei il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza da Covid</strong> erano esigibili entro due mesi successivi al termine del predetto “<em>stato di emergenza</em>”.</p>
<p style="text-align: justify">Ora, essendo il periodo emergenziale stato prorogato fino al 31 marzo 2022, ne deriva che il buono fruttifero postale avrebbe dovuto essere considerato come pienamente esigibile al momento della richiesta.</p>
<p style="text-align: justify">Insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario a seguito del reclamo, il ricorrente ha poi sottoposto la questione all’ABF, al quale domanda di accertare il proprio diritto al rimborso del buono comprensivo degli interessi maturati.</p>
<h3>Le repliche</h3>
<p style="text-align: justify">Costituitosi, l’intermediario si oppone prevedibilmente alle pretese della ricorrente, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso all’ABF:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>per incompetenza <em>ratione temporis</em>, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all’atto della sottoscrizione del buono, avvenuta in epoca anteriore al limite di  competenza temporale</li>
<li>per incompetenza <em>ratione materiae</em>, in quanto i buoni sono prodotti finanziari collocati secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, dunque, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB (ai sensi dell’art. 23, comma 4 del TUF).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Passando poi al merito, l’intermediario si è opposto alle pretese della parte ricorrente eccependo che, all’epoca dell’emissione, per il buono fruttifero oggetto di ricorso (serie CC) non era prevista l’apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza, in quanto le emissioni dei buoni erano effettuate per “serie” con D.M. resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ove erano indicate le caratteristiche dei buoni nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le modalità e la tempistica utile per la riscossione.</p>
<p style="text-align: justify">Ora, per l’intermediario il buono fruttifero in esame, sottoscritto l’8 gennaio 2000, stante la durata massima di 10 anni, è scaduto l’08 gennaio 2010 e la decorrenza del termine prescrittivo decennale è l’8 gennaio 2020, antecedentemente alla richiesta di rimborso. Pertanto, prosegue ancora l’intermediario, il buono fruttifero non sarebbe rientrante nella proroga concessa dalla normativa emergenziale Covid-19.</p>
<h3>Manca consegna del Foglio informativo per prescrizione dei buoni fruttiferi</h3>
<p style="text-align: justify">Ulteriormente, in ordine alla mancata consegna del Foglio informativo, lamentata dal ricorrente, l’intermediario ha richiamato la Decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento, che –come abbiamo già rammentato qualche riga fa – ha enunciato il principio di diritto secondo cui la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedirebbe comunque all’intermediario di eccepire, se ne viene richiesto  il pagamento, l’intervenuta prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify">A proposito di richiami che abbiamo già avuto modo di affrontare nelle scorse righe, in relazione a ogni eventuale richiesta del risarcimento del danno, per il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4656/2022, quando l’oggetto della domanda è la richiesta di un risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, che è posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, allora la <em>causa petendi</em> del ricorso si applica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti.</p>
<p style="text-align: justify">Ora, da quanto sopra ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza il luogo in cui la violazione della regola di condotta è posta in essere. In sede di repliche la parte ricorrente ribadisce poi, ampliandone le motivazioni, le istanze formulate nel ricorso introduttivo ma, in aggiunta, precisa che “<em>l&#8217;eccezione di prescrizione può essere paralizzata, da parte del risparmiatore, con l&#8217;exceptio doli, quando, l&#8217;inadempimento di Poste incide anche sulla responsabilità extracontrattuale, con consequenziale diritto al risarcimento da parte del sottoscrittore del buono, secondo le regole generali”.</em></p>
<h2 id="diritto" style="text-align: justify">Prescrizione dei buoni fruttiferi: il diritto</h2>
<p style="text-align: justify">In relazione alla eccezione di incompetenza dell’ABF, il Collegio ha rilevato come, con orientamento costante, l’ABF ha da tempo affermato la propria competenza, sia <em>ratione temporis</em> sia <em>ratione materiae</em> sulle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi  pervenendo al rigetto delle predette eccezioni.</p>
<p style="text-align: justify">Nel merito, il Collegio rileva come oggetto del ricorso sia un buon fruttifero appartenente alla serie a termine CC con scadenza nell’ultimo giorno dell’anno solare di scadenza in applicazione del principio di diritto stabilito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 8056/2019. Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, il principio può essere esteso ai buoni fruttiferi postali di alcune specifiche serie (AD-AE-CC) e dunque al 31 dicembre del 10° anno solare dopo la data di sottoscrizione: la prescrizione si è quindi compiuta il 31.12.2020.</p>
<p style="text-align: justify">Sul termine ultimo di esigibilità previsto dalle norme emanate in periodo emergenziale, i Collegi ABF hanno poi chiarito che esso è il 30 settembre 2021 e non decorre dalla data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022). Nel caso di specie, pertanto, il buono fruttifero fu esigibile fino al 30 settembre 2021 mentre la liquidazione è  richiesta per la prima volta con reclamo del 17 marzo 2022.</p>
<p style="text-align: justify">Quindi, il ricorrente contesta la violazione degli obblighi informativi in capo all’intermediario. Quest’ultimo non ha dato prova di aver consegnato il Foglio informativo e che sui titoli oggetto di contestazione non è presente alcuna indicazione in merito alla scadenza, avanzando espressa domanda risarcitoria. Sull’incidenza della mancata consegna del foglio informativo ai fini dell’opponibilità della prescrizione ed in ordine ad eventuali profili risarcitori si richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione 17814/19).</p>
<p style="text-align: justify">Infine, conclude la pronuncia, sulla competenza temporale dell’ABF in merito alla domanda risarcitoria, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 4656/2022) ha affermato il principio di diritto sopra già rammentato:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">
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		<title>Si può bocciare uno studente delle scuole medie?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/si-puo-bocciare-uno-studente-delle-scuole-medie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 13:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si pu&#242; bocciare uno studente delle scuole medie &#8211; guida rapida L&#8217;ammissione alla classe successiva La bocciatura alla scuola media La motivazione della non ammissione La posizione consolidata Uno studente delle scuole medie pu&#242; essere bocciato? A chiarire questo aspetto &#232; stato il TAR Valle d&#8217;Aosta con la sentenza n. 7/2022, che ha preso in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Si può bocciare uno studente delle scuole medie – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#ammissione"><strong>L&#8217;ammissione alla classe successiva</strong></a></li>
<li><a href="#bocciatura"><strong>La bocciatura alla scuola media</strong></a></li>
<li><a href="#motivazione"><strong>La motivazione della non ammissione</strong></a></li>
<li><a href="#posizione"><strong>La posizione consolidata</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Uno studente delle scuole medie può essere bocciato</strong>? A chiarire questo aspetto è stato il TAR Valle d’Aosta con la sentenza n. 7/2022, che ha preso in carico l’impugnazione da parte di una coppia di genitori con cui si richiedeva l’annullamento dell’atto con cui l’istituzione scolastica ha disposto la non ammissione dello studente, frequentate la prima classe della scuola media inferiore, alla classe successiva.</p>
<h2 id="ammissione" style="text-align: justify">L’ammissione dello studente delle scuole medie alla classe successiva</h2>
<p style="text-align: justify">Il Ministero dell’Istruzione, con circolare del 20 ottobre 2017 ha offerto una lettura propria dell’art. 6 d.lgs. n. 62 del 2017, dichiarando che “<em>l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.</em> Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.</p>
<p style="text-align: justify">Sulla base di tale disposto, l’Amministrazione ritiene comune che non vi siano dei dati normativi espressi che autorizzano a qualificare come eccezionale la non amissione per la scuola secondaria di primo grado.</p>
<h2 id="bocciatura" style="text-align: justify">La bocciatura alle scuole medie</h2>
<p style="text-align: justify">Nella sua valutazione il TAR ricorda che la giurisprudenza d’appello è concorde nel ritenere che l’art. 6 del d.lgs n. 62/2017 stabilisce come gli alunni della scuola secondaria di primo grado siano ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo eccettuati alcuni casi specifici definiti di</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">“<strong>grave sanzione disciplinare</strong>”</li>
<li style="text-align: justify">o di <strong>“parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Peraltro, in tale secondo caso è previsto che il consiglio di classe possa deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. <strong>La delibera dovrà essere adeguatamente motivata.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Anche alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che la bocciatura debba essere considerata un’eccezione. Anche se si registra un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, infatti, la non ammissione non è automatica bensì può essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali, oltre che per quelle periodiche, il provvedimento prevede che siano attivate strategie specifiche per il miglioramento dei livelli di apprendimento.</p>
<h2 id="motivazione" style="text-align: justify">La motivazione della non ammissione</h2>
<p style="text-align: justify">Il TAR sembra pertanto contrastare con la posizione dei giudici di prime cure. Nella  relativa sentenza, si afferma come la disciplina in vigore non prevede un esame complessivo del livello di apprendimento, non limitato a un solo periodo o anno di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify">Di fatti, proseguono i giudici amministrativi, la possibilità di attivare azioni di recupero non può che domandare necessariamente che il consiglio scolastico valuti la possibilità che il recupero non implichi la non ammissione all’anno successivo. Si deve estendere così il proprio esame ad un arco temporale più ampio. L’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado, riporta la circolare ministeriale n. 1865/2017, è disposta in via generale anche nelle ipotesi di una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, la non ammissione deve essere considerata come un’eccezione. Come tale, realizzatasi solamente dinanzi all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico. L’esame complessivo non può che essere condotto <strong>tenendo in</strong> <strong>considerazione il livello di apprendimento.</strong> Si intende come tale quello che<strong> è stato raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello in cui si sono registrate le carenze</strong> che vengono ritenute, eventualmente, da recuperare.</p>
<h2 id="posizione" style="text-align: justify">Una posizione oramai consolidata</h2>
<p style="text-align: justify">Giova anche sottolineare come la posizione del TAR Valle d’Aosta sia oramai consolidata grazie anche a diversi interventi del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify">Uno dei casi più recenti e più noti è quello di un giovane studente che non veniva ammesso alla frequentazione della seconda classe della scuola media poiché aveva riportato sette insufficienze, di cui una grave, unico nella sua classe.</p>
<p style="text-align: justify">L’istituto aveva dunque ritenuto di non ammettere il giovane alla classe successiva, con i genitori che proponevano ricorso al TAR Emilia Romagna.</p>
<p style="text-align: justify">A quel punto i giudici del TAR respingevano la domanda cautelare. Si afferma così che <em>la motivazione espressa in ordine alla non idoneità attitudinale del ragazzo e alla necessità che lo stesso ripeta l’anno scolastico pare congrua e comunque non illogica in relazione alle evidenze emerse e al quadro normativo di riferimento</em>.</p>
<p style="text-align: justify">La difesa del giovane adisce quindi il Consiglio di Stato. Qui si accoglie l’appello affermando come l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado debba fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al solo singolo anno scolastico. E, ciò, <em>anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline</em>.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, l’alunno veniva poi ammesso alla classe successiva sebbene in sede di scrutinio avesse una valutazione con voto inferiore a 6/10 in più discipline. L’istituto scolastico venne condannato a pagare le spese in giudizio.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>SPID (Sistema pubblico di identità digitale) – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/spid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 10:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=15351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è SPID, come si richiedono le proprie credenziali, dove si usano e in che modo farne richiesta gratuitamente.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>SPID (Sistema pubblico di identità digitale) &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è SPID</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come richiedere SPID</strong></a></li>
<li><a href="#dove"><strong>Dove richiedere SPID</strong></a></li>
<li><a href="#quanto"><strong>Quanto costa SPID</strong></a></li>
<li><a href="#altre"><strong>Ottenere SPID con CIE o CNS</strong></a></li>
<li><a href="#chi"><strong>Chi può richiedere SPID</strong></a></li>
<li><a href="#livelli"><strong>I tre livelli</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Da qualche mese l’acronimo <strong>SPID</strong> (<strong>Sistema pubblico di identità digitale</strong>) è diventato di utilizzo comune nel nostro Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma <strong>che cosa significa SPID</strong>? Perché è importante prendere subito la giusta confidenza con questo sistema di identità digitale? Come si fa richiesta della propria identità digitale?</p>
<p style="text-align: justify;">In questo approfondimento cercheremo di riepilogare tutto quello che dovresti sapere su Sistema pubblico di identità digitale, e come poterlo utilizzare correttamente.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è il Sistema pubblico di identità digitale</h2>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo con il riepilogare che <strong>SPID</strong> è il <strong>Sistema pubblico di identità digitale</strong>, ovvero è uno strumento che permette a ogni cittadino di poter entrare in contatto con i servizi online della Pubblica Amministrazione con una sola <strong>identità digitale che potrà essere utilizzata tramite dispositivo informatico.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta a ciò, con la stessa identità digitale (in sintesi, un username e una password) sarà possibile avere altresì accesso ai servizi online di quei soggetti privati che hanno aderito allo stesso sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in questa fase introduttiva, sottolineiamo come l’utilizzo dello SPID è <strong>gratuito</strong>, e gratuita è anche la sua richiesta. In alcuni casi, però, gli operatori che sono abilitati a concedere l’identità digitale potrebbero richiedere un pagamento per questo servizio aggiuntivo.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come richiedere SPID</h2>
<p style="text-align: justify;">La prima cosa che bisogna fare per poter utilizzare il sistema di identità digitale è <strong>richiedere le</strong> <strong>proprie credenziali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per far ciò, è necessario tenere a portata di mano:</p>
<p style="text-align: justify;">un documento di identità italiano in corso di validità, come carta di identità, passaporto o patente;</p>
<p style="text-align: justify;">una tessera sanitaria regionale (o il tesserino del codice fiscale nel caso in cui la tessera sanitaria non sia disponibile).</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta a ciò, viene richiesto anche un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono cellulare.</p>
<h2 id="dove" style="text-align: justify;">Dove richiedere SPID</h2>
<p style="text-align: justify;">SPID è richiedibile attraverso il servizio proposto da nuovi operatori. Per ottenere le credenziali del Sistema unico di identità digitale bisognerà dunque rivolgersi ad uno tra:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Aruba,</li>
<li style="text-align: justify;">Inforcert,</li>
<li style="text-align: justify;">Intesa,</li>
<li style="text-align: justify;">Namirial,</li>
<li style="text-align: justify;">Poste,</li>
<li style="text-align: justify;">Register,</li>
<li style="text-align: justify;">Sielte,</li>
<li style="text-align: justify;">Tim,</li>
<li style="text-align: justify;">Lepida.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tutti questi soggetti denominati <strong>identity provider</strong>, offrono diverse modalità per poter richiedere ottenere SPID, e non rimarrà altro da fare che scegliere la modalità che più si preferisce, e che potrebbe essere meglio compatibile con le proprie esigenze.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le fasi</h3>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, anche se ogni operatore ha le sue regole di identificazione, ci sono comunque alcuni passaggi piuttosto comuni:</p>
<p style="text-align: justify;">caricamento della richiesta di SPID online,</p>
<p style="text-align: justify;">upload delle copie dei documenti di identità, della tessera sanitaria regionale, del proprio indirizzo di posta elettronica e del numero di cellulare;</p>
<p style="text-align: justify;">verifica dell’identità digitale attraverso webcam, o recandosi presso i punti indicati (uffici postali, tabacchini Banca 5, ecc.).</p>
<h3 style="text-align: justify;">La richiesta alle PP.AA.</h3>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, segnaliamo come diverse amministrazioni pubbliche abbiano abilitato i propri uffici per poter verificare l’identità personale dei cittadini interessati, e consentire loro di ottenere SPID in tempi rapidi e gratuitamente.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, dopo la verifica effettuata, il cittadino riceverà via e-mail un file (il c.d. pacchetto di attivazione) che potrà usare online per completare il riconoscimento e ottenere lo SPID, scegliendo uno degli identity provider che hanno aderito a questo tipo di modalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel dettaglio, tale pacchetto di attivazione è un file protetto che contiene i dati personali di una persona, forniti durante il riconoscimento di persona, presso una delle amministrazioni attive e aderenti al modello RAO pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale file dovrà essere fornito ad uno dei gestori di identità abilitati, per dimostrare la propria identità e completare così il riconoscimento ad ottenere SPID.</p>
<h2 id="quanto" style="text-align: justify;">Quanto costa SPID? È gratis?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Sistema pubblico di identità digitale è un <strong>servizio completamente gratuito</strong> e, dunque, si può domandare senza spendere alcunché presso uno dei soggetti abilitati (gli identity provider).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, per alcuni canali di riconoscimento, gli operatori potrebbero domandare alcune commissioni (nell’arco di pochi euro) per la modalità di registrazione prescelta.</p>
<h2 id="altre" style="text-align: justify;">Ottenere lo SPID con la CIE o la CNS</h2>
<p style="text-align: justify;">Oltre che con le modalità di cui sopra, è possibile ottenere lo SPID anche mediante:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">firma digitale,</li>
<li style="text-align: justify;">carta di identità elettronica (CIE),</li>
<li style="text-align: justify;">carta nazionale dei servizi (CNS).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, però, per poter ottenere lo SPID è necessario avere un lettore di smart card che deve essere connesso al computer. La CIE e la CNS dovranno altresì essere preventivamente abilitate per l’utilizzo dei servizi online.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, nel caso in cui il cittadino sia in possesso di CIE, CNS o firma digitale, potrà completare in maniera ancora più semplice la procedura di richiesta dello SPID attraverso uno degli identity provider disponibili.</p>
<h2 id="chi" style="text-align: justify;">Chi può richiedere SPID?</h2>
<p style="text-align: justify;">SPID può essere richiesto da tutti i <strong>cittadini italiani</strong>, che siano dotati di una <strong>carta di identità</strong> e di un <strong>codice fiscale in corso di validità</strong>. È inoltre necessario che i cittadini richiedenti lo SPID abbiano compiuto i <strong>18 anni di età</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, non possono usufruire del Sistema unico di identità digitale tutti i cittadini stranieri che non hanno una carta di identità, e da parte di tutti i cittadini di età minore ai 18 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne le modalità di richiesta, nulla cambia sulla scelta dell’identity provider.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo infine che l’identità digitale SPID può essere richiesta anche da parte dei cittadini italiani che sono però residenti all’estera.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, sarà sufficiente selezionare un identity provider che possa garantire la propria presenza sull’area geografica di proprio interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter ottenere lo SPID sarà sufficiente fornire gli stessi dati richiesti per la generalità delle richieste da parte dei cittadini italiani residenti nel Paese.</p>
<h2 id="livelli" style="text-align: justify;">I tre livelli dello SPID</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Sistema pubblico di identità digitale funziona su più livelli di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>primo livello</strong> consente in particolar modo di accedere ai servizi online mediante la digitazione di un semplice nome utente e di una password, scelti dall’utente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>secondo livello</strong> è invece quello che risulta essere necessario per poter consentire all’utente di accedere ai servizi che richiedono un livello di sicurezza maggiore. L’accesso a tali servizi avverrà mediante un nome utente e una password scelti dall’utente, oltre alla generazione di un OTP (one time password), ovvero un codice temporaneo di accesso la cui validità è di pochi secondi.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, c’è il <strong>terzo livello</strong>, quello più avanzato. In queste ipotesi, oltre al nome utente e alla password, per poter avere accesso al servizio è necessario richiedere anche un supporto fisico per l’identificazione, come la smart card.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-padova/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
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		<title>Risarcimento biglietto aereo comprato online: la competenza giurisdizionale</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/risarcimento-biglietto-aereo-competenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 08:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Risarcimento biglietto aereo: la Cassazione interviene sulla questione dell'individuazione della corretta competenza giurisdizionale.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Risarcimento biglietto aereo online &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#competenza"><strong>Il quadro di riferimento</strong></a></li>
<li><a href="#biglietto"><strong>Il biglietto acquistato online</strong></a></li>
<li><a href="#massima"><strong>La massima</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Nell’ipotesi di contratto di <strong>acquisto di titolo di viaggio</strong> presso una <strong>compagnia aerea extraeuropea</strong>, se la contrattazione e l’acquisto sono avvenuti interamente online, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente.</p>
<p style="text-align: justify">A tanto è giunta la recente sentenza n. 18257/19 della Corte di Cassazione, ponendo così fine alla controversia tra due viaggiatori italiani e una compagnia aerea russa.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify">Risarcimento biglietto aereo: il caso</h2>
<p style="text-align: justify">Per cercare di comprendere come si sia giunti alla decisione di cui oggi in commento, giova riassumere brevemente il caso.</p>
<p style="text-align: justify">Due viaggiatori italiani hanno infatti formulato nei confronti di una compagnia aerea russa una <strong>domanda di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/aerei-rimborso-ritardo-volo/">risarcimento dei danni</a></strong> conseguente ai disservizi subiti dall’acquisto di due biglietti aerei per Cuba. Gli attori evidenziavano che il volo era stato cancellato, e che in cambio era stata offerto un altro volo per Cuba, con scalo a Mosca. In aggiunta a ciò, segnalavano che i bagagli – nonostante espressa indicazione di inviarli alla loro destinazione – erano stati riconsegnati 10 giorni dopo e con danni.</p>
<p style="text-align: justify">La compagnia aerea russa risponde tuttavia affermando che non vi sarebbe alcun collegamento con la giurisdizione italiana. La società rileva che il biglietto è stato acquistato su Internet sul sito principale di Mosca, e che l’Italia non è il luogo dell’adempimento o dell’inadempimento lamentato (la partenza era infatti pianificata dalla Danimarca).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/risarcimento-ritardo-aereo-ottenerlo-sufficiente-biglietto/">Risarcimento ritardo aereo, per ottenerlo è sufficiente il biglietto</a></strong></p>
<h2 id="competenza" style="text-align: justify">La questione della giurisdizione: il quadro di riferimento per il risarcimento biglietto aereo online</h2>
<p style="text-align: justify">I giudici della Suprema Corte chiariscono innanzitutto quale sia il quadro legislativo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify">Il contratto dedotto in giudizio è stato concluso tra un contraente (la compagnia aerea) che non appartiene all’Unione Europea, e due cittadini italiani. Questi ultimi promuovono la controversia: <strong>in linea generale la competenza giurisdizionale nei rapporti civili e commerciali si basa sul convenuto</strong> che, come abbiamo visto, non appartiene all’Unione Europea.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, si deve verificare se si possono individuare criteri determinativi della giurisdizione che siano differenti da quello generale.</p>
<p style="text-align: justify">È così agendo che i giudici affermano che la fattispecie in giudizio è regolata anche in tema di giurisdizione dalla <strong>Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999</strong>, poi ratificata in Italia con l. 12/2004, unificando alcune regole sul trasporto aereo internazionale. Ne deriva che il contratto stipulato tra le parti rientra nella qualificazione giuridica di trasporto internazionale di persone.</p>
<h4>I criteri</h4>
<p style="text-align: justify">In particolare, rileva l’art. 33 della Convenzione, rubricato “Competenza giurisdizionale”, secondo cui ci sono cinque criteri per determinare la giurisdizione, rimessi alla scelta dell’autore. Quelli contenuti nel comma riguardante il risarcimento dei danni, che non sia conseguente alla morte o alla lesione fisica del passeggero, ovvero i danni da ritardi, disagi, perdita o deterioramento dei bagagli, propongono come possibile competenza:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify"><strong>il domicilio del vettore (la sede principale della sua attività);</strong></li>
<li style="text-align: justify"><strong>il luogo di destinazione;</strong></li>
<li style="text-align: justify"><strong>il luogo di stabilimento del vettore (in cui le parti concludono il contratto).</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Chiarito ciò, per i giudici l’appartenenza all’Unione Europea delle parti attrici, e in particolar modo la loro posizione contrattuale, equiparabile al consumatore finale del servizio, impongono di verificare l’eventuale applicabilità alla fattispecie dei criteri di individuazione della giurisdizione di cui al Regolamento UE n. 1215/2012, che per le regole determinative della competenza giurisdizionale avvisa però che in tema di contratti con i consumatori non si applicano ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e alloggio per un prezzo globale.</p>
<p style="text-align: justify">Considerato che nella fattispecie il contratto ha ad oggetto esclusivamente la prestazione del trasporto aereo, tutto sembrerebbe lasciar intendere che la fonte per poter individuare correttamente la competenza giurisdizionale sia la Convenzione di Montreal e, dunque, uno dei punti sopra elencati.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/aerei-rimborso-ritardo-volo/">Ritardo o cancellazione del volo: come farsi risarcire</a></strong></p>
<h2 id="biglietto" style="text-align: justify">Il biglietto acquistato online</h2>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, è bene altresì verificare se i criteri di cui alla Convenzione siano applicabili all’interno di un mercato <strong>in cui si può perfezionare l’acquisto del titolo di viaggio interamente online</strong>, come accaduto nel caso concreto, aprendo peraltro margini per valutare un necessario adattamento e adeguamento interpretativo che possa tenere conto dell’asimmetria contrattuale delle parti, e dell’appartenenza all’Unione Europea del contraente debole (il viaggiatore).</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, la stessa Convenzione afferma che si deve ricorrere al criterio di prossimità, il foro del cliente, per determinare la competenza giurisdizionale in altre ipotesi. Si pensi alla responsabilità per i danni più gravi (morte o lesione), mentre per i danni di minore entità introduce un criterio intermedio e concorrente tra il domicilio del vettore aereo e il luogo di destinazione, o quello in cui il vettore ha uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso. Si introduce dunque una nuova possibilità: il luogo di perfezionamento dell&#8217;acquisto del biglietto determina il radicamento del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify">Proprio sulla base di questo ultimo punto i giudici basano la valutazione sulla questione di giurisdizione. Ricordano così che lo spazio telematico è un “non luogo”. E che bisognerebbe adattare i criteri di collegamento della giurisdizione fondati sulla localizzazione di un elemento fattuale di rilievo giuridico, all’attuale dematerializzazione del mercato.</p>
<p style="text-align: justify">La procedura di acquisto del titolo di viaggio è avvenuta interamente online. Ne deriva che l’indicatore dello “<strong>stabilimento</strong>” è del tutto disancorato da ogni riferimento spaziale.</p>
<p style="text-align: justify">Vi è però un altro problema: capire se l&#8217;individuazione del server, la struttura elettronica dove avviene l’acquisto, sia criterio utile a tal fine.</p>
<p style="text-align: justify">Qui, però, i giudici affermano chiaramente che non può gravarsi sul consumatore l’accertamento della ricerca della collocazione del server. Un accertamento che sarebbe arduo e incerto, anche per chi ha conoscenze informatiche medie.</p>
<h2 id="massima" style="text-align: justify">La massima: risarcimento biglietto acquistato online</h2>
<p style="text-align: justify">Alla luce delle valutazioni di cui sopra, i giudici elaborano pertanto la seguente massima:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><strong><em>Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente oggetto esclusivo l’acquisto di titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all’azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia con l. n. 12 del 2004, ove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio.</em></strong></p>
</blockquote>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-padova/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
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		<title>Ritardo del treno, nessun risarcimento del danno non patrimoniale</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/ritardo-treno-danno-non-patrimoniale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 12:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In caso di ritardo del treno, non è previsto alcun risarcimento del danno non patrimoniale: ecco una recente sentenza della Cassazione.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il ritardo del treno &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#ritardo"><strong>Il ritardo del treno</strong></a></li>
<li><a href="#risarcimento"><strong>Il risarcimento del danno non patrimoniale</strong></a></li>
<li><a href="#omessa"><strong>L&#8217;omessa pronuncia</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se il treno è in ritardo, il disagio subito dal pendolare non può portare ad alcun risarcimento del danno non patrimoniale. Ad affermarlo è la recente sentenza n. 3720/2019 da parte della Terza Sezione della Corte di Cassazione, espressasi sul caso che vedeva coinvolta una società di trasporti (Trenitalia), convenuta dinanzi al giudice di pace da un pendolare che desiderava ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a causa dei disservizi verificatisi durante i viaggi in treno.</p>
<h2 id="ritardo" style="text-align: justify;">Ritardo del treno e gravità dell’offesa</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda del pendolare e, ritenuti risarciti i danni patrimoniali, condannava la società di trasporti a risarcire il danno non patrimoniale provocato all&#8217;attore, quantificato in 1.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">In dettaglio, il giudice di primo grado riteneva che i fatti costituivano <strong>violazione dei diritti fondamentali</strong> che attengono al rispetto della personalità e all&#8217;intangibilità della dignità dei cittadini, e che avevano determinato situazioni esistenziali al limite della sopportabilità. Il giudice di pace riteneva inoltre sussistente il <strong>nesso causale tra la condotta e l&#8217;evento dannoso</strong>, consistente in un <strong>danno non patrimoniale di tipo esistenziale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di diverso avviso è il tribunale, con il giudice di secondo grado che ha ritenuto che il pendolare non avesse dimostrato il presupposto della <strong>gravità dell&#8217;offesa,</strong> necessario al fine di ritenere risarcibile il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente qualificato, limitandosi invece a esporre i disservizi e lo stato dei treni solo su un piano generale e astratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di secondo grado sottolineava infatti come ai fini del <strong>riconoscimento del danno esistenziale</strong>, <strong>non sarebbe stato sufficiente provare i disservizi del sistema ferroviario, che integra l&#8217;inadempimento del vettore, ma sarebbe stato onere dell&#8217;attore, dimostrata questa premessa, provare che tali disservizi avevano inciso in senso negativo nella sua sfera di vita, alterandone e sconvolgendone l&#8217;equilibrio e le abitudini di vita.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Contro tale sentenza l’attore propone ricorso in Cassazione, mentre la società di trasporti resiste con controricorso.</p>
<h2 id="risarcimento" style="text-align: justify;">Risarcimento del danno non patrimoniale</h2>
<p style="text-align: justify;">In Cassazione i giudici confermano la posizione del giudice di secondo grado, sottolineando <strong>la mancanza di prova in ordine alla gravità della lamentata lesione ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, presupposto necessario per la risarcibilità del danno non patrimoniale c.d. esistenziale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici della Suprema Corte, inoltre, il Tribunale avrebbe correttamente ritenuto che le prove articolate dal ricorrente, anche ove fossero state ammesse, non avrebbero consentito di superare la carenza di prova in ordine alla gravità del pregiudizio asseritamente subito.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre gli Ermellini affermano che la decisione del Tribunale avrebbe ben interpretato i coerenti e consolidati principi giurisprudenziali, a cominciare dalla sent. n. 26972/2008 della Corte di Cassazione, con la quale le Sezioni Unite statuivano una lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il <strong>risarcimento del danno non patrimoniale</strong>, affermando che <strong>la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona.</strong></p>
<p>Giova pertanto rammentare che, in questo proposito,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale&#8221; e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, &#8220;un grado minimo di tolleranza&#8221;.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il giudice di appello ha correttamente ritenuto non dimostrato che il pregiudizio esistenziale avesse superato &#8220;<em>quella soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limita imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale</em>&#8220;.</p>
<h2 id="omessa" style="text-align: justify;">Omessa pronuncia</h2>
<p style="text-align: justify;">Infine, per i giudici della Suprema Corte il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nell&#8217;aderire alla decisione di primo grado circa il rigetto della richiesta di risarcimento dei pregiudizi patrimoniali subiti a causa dei ritardi, avrebbe correttamente <strong>richiamato gli elementi sulla base dei quali tale decisione si fondava</strong>, ovvero la circostanza che al ricorrente siano stati corrisposti, quali indennizzo, bonus per l&#8217;acquisto degli abbonamenti, nonchè la circostanza che parte attrice abbia comunque usufruito del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini aggiungono altresì che non sussiste il vizio di omessa pronuncia poiché al riguardo,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">anche a prescindere dal fatto che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non trascrive nel ricorso le censure asseritamente ignorate dal Tribunale, si deve ribadire che &#8220;il giudice non è tenuto ad occuparsi singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all&#8217;art. 132 c.p.c., n. 4), che esponga, in maniera succinta, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e l&#8217;iter argomentativo seguito&#8221; (Cass. civ. Sez. 5, 27/03/2015, n. 6205).</p>
</blockquote>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
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		<title>Lecito non pagare l’avvocato inadempiente</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pagamento-avvocato-inadempiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 08:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per la Corte di Cassazione in alcuni casi è lecito rifiutarsi di pagare l'avvocato inadempiente, se ha determinato perdita definitiva in capo al cliente. </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Lecito non pagare l&#8217;avvocato inadempiente &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#inadempimento"><strong>Inadempimento professionale</strong></a></li>
<li><a href="#conversione"><strong>Conversione del sequestro</strong></a></li>
<li><a href="#diligenza"><strong>Diligenza professionale avvocato</strong></a></li>
<li><a href="#nesso"><strong>Nesso causale del danno</strong></a></li>
<li><a href="#perdita"><strong>Perdita del cliente</strong></a></li>
</ul>
<p>L’<strong>inadempimento professionale dell’avvocato</strong>, tale da aver determinato una perdita in capo al proprio assistito, rende inutile l’attività difensiva svolta e – in sintesi – determina la non necessarietà di corrispondere un compenso.</p>
<p>Ad affermarlo è la recente sentenza n. 24519/2018 della Corte di Cassazione, con la quale – appunto – se l’inadempimento è totale e la prestazione è stata improduttiva di effetti in favore del cliente, quest’ultimo è legittimato a non pagare l’onorario del professionista</p>
<h2 id="inadempimento">Inadempimento professionale dell’avvocato</h2>
<p>La vicenda giudiziaria trae origine da un avvocato chiamato in causa dal proprio cliente, che lamentava una perdita di diritto a causa del suo <strong>inadempimento professionale</strong>.</p>
<p>Nel dettaglio, la vicenda riguardava un contratto preliminare di compravendita: il legale aveva ottenuto la condanna dei promittenti venditori inadempienti al pagamento di circa 46 mila euro a favore del suo assistito ed il sequestro conservativo dell’immobile.</p>
<p>Tuttavia, l’avvocato non aveva provveduto, nel termine perentorio di 60 giorni, a depositare la sentenza d’appello, e a chiederne l’annotazione a margine della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trascrizione/">trascrizione</a></strong> del sequestro conservativo.</p>
<p>Di qui, l’inefficacia del sequestro, con i convenuti che avevano successivamente potuto alineare il bene.</p>
<p>Il cliente del legale aveva prontamente agito per l’accertamento della responsabilità del professionista, che però negava ogni addebito e agiva in via riconvenzionale, domandando la corresponsione del compenso per l’attività svolta, pari a circa 5 mila euro.</p>
<p>Giunta in appello, la vicenda verteva in favore del cliente, con il legale condannato alla refusione dei 46 mila euro al suo cliente, e al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>L’avvocato però decideva di ricorrere in Cassazione, anche per veder accertato il proprio diritto al compenso professionale. Nella sua tesi difensiva, il legale sostiene che il giudice non abbia correttamente valutato il rifiuto del cliente ad esperire altre azioni a tutela del suo credito, in particolare l’azione revocatoria. In altri termini, per l’avvocato il cliente sarebbe corresponsabile di quanto accaduto nella causazione del danno.</p>
<h2 id="conversione">Conversione del sequestro in pignoramento</h2>
<p>I giudici della Suprema Corte considerano come infondata l’argomentazione del ricorrente sull’esperimento dell’<strong>azione revocatoria</strong>, ricordando come la trascrizione dell’alienazione dell’immobile a terzi è avvenuta posteriormente alla trascrizione del sequestro conservativo, e che l’unico strumento di tutela per la parte sequestrataria consisteva nella conversione del sequestro in pignoramento, non appena ottenuta la sentenza di condanna. Dunque, non vi era alcun pratico interesse ad esperire l’azione revocatoria.</p>
<p>Ad avviso della Corte di Cassazione, sarebbe invece stato sufficiente agire per poter ottenere la <strong>conversione del sequestro in pignoramento</strong>. In questo modo l’alienazione a terzi sarebbe stata inopponibile al creditore.</p>
<p>In ragione di ciò, le difese del legale sulla possibilità di esperire altre azioni, sono ritenute infondate dagli Ermellini, così come quelle volte a sostenere la corresponsabilità del cliente.</p>
<h2 id="diligenza">La diligenza professionale dell’avvocato</h2>
<p>Stando alla giurisprudenza prevalente, il legale deve usare la <strong>diligenza professionale media esigibile</strong> (art. 1176 c. 2 c.c.), che non potrà che essere ponderata sulla base della natura dell&#8217;attività esercitata.</p>
<p>La violazione del dovere di diligenza comporta un inadempimento contrattuale: il professionista risponde infatti anche per la colpa lieve, tranne nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.</p>
<p>Ne deriva che, per i giudici, l’inadempimento professionale comporta l’applicazione dell&#8217;art. 1460 c.c. e la <strong>perdita del diritto al compenso</strong>.</p>
<p>L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere opposta dal cliente all&#8217;avvocato che abbia violato l&#8217;obbligo di diligenza professionale, “<em>purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l&#8217;esito comunque favorevole auspicato dal cliente</em>” (Cass. 7309/2017).</p>
<p>In sintesi, il cliente può legittimamente <strong>rifiutare di corrispondere il compenso all&#8217;avvocato</strong>, se l’avvocato ha commesso omissioni della sua attività difensiva tali da impedire il conseguimento di un esito della lite altrimenti ottenibile, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici.</p>
<h2 id="nesso">Il nesso causale nel danno al cliente</h2>
<p>Per poter arrivare al risultato della perdita del diritto al compenso, è però necessario anche verificare se nel concreto l&#8217;evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale o meno.</p>
<p>Se tale requisito è verificabile si potrà procedere con l’accertamento dell’effettiva sussistenza del danno, e acclarando se qualora l&#8217;avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l’assistito avrebbe effettivamente conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.</p>
<p>Ovviamente, come abbiamo già avuto modo di precisare, il giudizio non potrà che essere affidato a <strong>criteri probabilistici</strong>.</p>
<p>In conclusione, il cliente dovrà provare non solamente di aver subito un danno, ma anche che il danno sia stato determinato da una attività negligente o insufficiente del professionista.</p>
<h2 id="perdita">Inadempimento assoluto e perdita del diritto al compenso</h2>
<p>Nel caso in esame, l’inadempimento del legale viene considerato totale, e la prestazione effettuata è risultata improduttiva di effetti in favore del cliente. Proprio per tale ragione all’avvocato non è dovuto alcun compenso.</p>
<p>L’inadempimento del professionista viene considerato come totale solo perché l’errore da questi commesso è definitivo, ovvero rappresenti una fonte ultima di danno.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pagamento-avvocato-inadempiente/">Lecito non pagare l’avvocato inadempiente</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Carte di credito, divieto di applicare sovrapprezzi per il loro uso</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/carte-credito-commissioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 10:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I costi sulle carte di credito &#8211; indice: Applicazione di supplementi di prezzo Divieto di costi aggiuntivi Trasporto aereo Servizi energetici Servizi di viaggio Conclusioni L&#8217;Antitrust, ribadendo un principio che ha avuto modo di esprimere pi&#249; volte in questa comune questione, qualche giorno fa ha confermato il divieto di applicare dei sovrapprezzi a carico dei [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I costi sulle carte di credito &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#applicazione"><strong>Applicazione di supplementi di prezzo</strong></a></li>
<li><a href="#divieto"><strong>Divieto di costi aggiuntivi</strong></a></li>
<li><a href="#aereo"><strong>Trasporto aereo</strong></a></li>
<li><a href="#energia"><strong>Servizi energetici</strong></a></li>
<li><a href="#viaggio"><strong>Servizi di viaggio</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’Antitrust, ribadendo un principio che ha avuto modo di esprimere più volte in questa comune questione, qualche giorno fa ha confermato il <strong>divieto di applicare dei sovrapprezzi a carico dei consumatori che intendono pagare con <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/carta-di-credito/">carta di credito</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una regola che, per l’istituto, non vale solamente per i grandi distributori, quanto anche per gli <strong>esercizi commerciali più piccoli</strong>, che non possono richiedere costi aggiuntivi nel caso in cui il proprio cliente decida di utilizzare tale strumento transazionale per poter regolare il proprio pagamento in un modo diverso dal denaro contante.</p>
<h2 id="applicazione" style="text-align: justify;">Applicazione di supplementi di prezzo</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella sua nota, l’Antitrust rammenta di aver ricevuto segnalazioni riguardanti l’applicazione di un <strong>supplemento di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi</strong> (come i biglietti e gli abbonamenti del trasporto pubblico, i servizi di lavanderia, le bevande e gli alimenti) attraverso carta di credito / debito, presso esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta a ciò, sono inoltre pervenute diverse segnalazioni riguardanti l’applicazione da parte di tabaccai di un sovrapprezzo in occasione dell’acquisto con carta di debito/credito di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Un comportamento che, chiarisce subito il comunicato dell’authority, è in violazione dell’art. 62 del <strong>Codice di Consumo</strong>, che stabilisce come i venditori di beni e servizi ai consumatori finali non possano imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, delle spese per l’utilizzo di detti strumenti.</p>
<h2 id="divieto" style="text-align: justify;">Divieto di costi aggiuntivi</h2>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, rammenta ancora l’Antitrust nella sua nota, il <strong>divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore delle spese aggiuntive</strong>, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo specifico di alcune categorie di strumenti di pagamento, è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la PSD2), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di quanto sopra rammentato, emerge dunque come i venditori di beni e di servizi al dettaglio non possano applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che per poter effettuare i propri pagamenti usano degli strumenti quali, in modo specifico, carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel suo comunicato, l’Autorità rammenta come sia già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l’applicazione di supplementi per l’uso di certi mezzi di pagamento, in violazione (già rammentata) dell’art. 62 del Codice del Consumo, un importante perno nella difesa dei diritti dei consumatori.</p>
<h2 id="aereo" style="text-align: justify;">Trasporto aereo</h2>
<p style="text-align: justify;">Tra i settori che con più ricorrenza hanno dovuto fare i conti con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione al divieto di applicazione di costi aggiuntivi per l’uso di carte di credito c’è sicuramente quello del <strong>trasporto aereo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal settore, infatti, numerose sono state le compagnie aeree sanzionate per aver applicato un supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti aerei acquistati online sui propri siti.</p>
<h2 id="energia" style="text-align: justify;">Servizi energetici</h2>
<p style="text-align: justify;">Altro settore interessato dai provvedimenti dell’Antitrust è quello della <strong>vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel comunicato, l’authority rammenta come alcuni primari operatori siano stati sanzionati per aver penalizzato il pagamento mediante mezzi diversi dalla domiciliazione bancaria o dall’addebito ricorrente su carta di credito (come ad esempio il bollettino postale) o per aver imposto il pagamento di supplementi per il pagamento con carta di credito sui propri siti Internet.</p>
<h2 id="viaggio" style="text-align: justify;">Servizi di viaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Tra gli altri esempi sottolineati dall’Antitrust vi è poi il settore della vendita online di servizi di viaggio. L’ente sottolinea come alcune primarie agenzie di viaggio online siano sanzionate per aver richiesto il pagamento di supplementi per l’acquisto online dei propri servizi mediante carte di credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, per la stessa motivazione, sono state sanzionate <strong>agenzie di viaggio</strong> specializzate nella vendita di biglietti per trasporti marittimi, specializzate nella vendita di biglietti aerei, e nei servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Tornando dunque ancora una volta sullo stesso tema, l’Antitrust conferma che il divieto è da intendersi applicato a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie ecc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale conclusione, <strong><u>l’Autorità invita tutti gli esercenti commerciali, inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi, che desiderano offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare più mezzi di pagamento per l’acquisto dei beni e dei servizi venduti, a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs.</u></strong> 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendite online: quando la persona fisica diventa un professionista</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/vendite-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 09:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia UE chiarisce quali sono i requisiti affinchè una persona fisica possa qualificarsi come professionista nelle vendite online.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le vendite online &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#pratichecommerciali"><strong>Pratiche commerciali sleali</strong></a></li>
<li><a href="#definizioni"><strong>Le definizioni</strong></a></li>
<li><a href="#questioni"><strong>Le questioni</strong></a></li>
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#professionista"><strong>Nozione di professionista</strong></a></li>
<li><a href="#qualificativi"><strong>Criteri qualificativi</strong></a></li>
<li><a href="#pratica"><strong>Pratica commerciale</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Corte di Giustizia Europea</strong> è recentemente intervenuta sul tema delle vendite online, chiarendo alcuni principi particolarmente utili per comprendere <strong>se la persona fisica che pubblica online più annunci di vendite sia qualificabile o meno come professionista</strong>, e se tale attività costituisca una pratica commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Un chiarimento fondamentale, inerente il recinto disciplinare della direttiva 2005/29/CE dello scorso 11 maggio 2005, che interessa le <strong>pratiche commerciali sleali</strong> delle imprese nei confronti dei consumatori, e sulla base della quale il professionista deve fornire una serie di informazioni al consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza, o negoziato al di fuori dei locali commerciali (si pensi, tra le varie implicazioni, all’informazione sul diritto di recesso dal contratto).</p>
<h2 id="pratichecommerciali" style="text-align: justify;">Pratiche commerciali sleali</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella sua sentenza la Corte di Giustizia UE rammenta come la domanda di pronuncia verta sull’interpretazione dell’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa appunto alle <strong>pratiche commerciali sleali</strong> delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiarisce altresì come tale domanda sia stata presentata nell’ambito di una controversia in Bulgaria, tra una persona fisica e la locale Commissione per la tutela dei consumatori. La controversia aveva per oggetto un atto che la Commissione aveva adottato nei confronti della <strong>persona fisica</strong>, la quale si era vista comminare delle sanzioni amministrative per avere omesso di fornire informazioni ai consumatori in occasione della <strong>pubblicazione di annunci per la vendita di beni su un sito Internet.</strong></p>
<h2 id="definizioni" style="text-align: justify;">Le definizioni rilevanti nelle vendite online</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di intervenire con i propri chiarimenti, la Corte contribuisce a riportare alcuni dichiarazioni ai fini della direttiva di cui sopra. Evidenzia dunque cosa si intenda per:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Consumatore</strong>: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Professionista</strong>: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Pratiche commerciali</strong> <strong>delle imprese nei confronti dei consumatori</strong>: qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.</li>
</ul>
<h2 id="questioni" style="text-align: justify;">Le questioni relative alle vendite online</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel corso degli anni, si sono poste diverse questioni in ambito applicativo, come ad esempio se si possano <strong>qualificare come consumatori anche le persone giuridiche</strong>. O ancora cosa si intenda per attività professionale. O ulteriormente come debba essere valutato lo scopo dell’acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">In maggior dettaglio, la Corte di Giustizia UE si trova a doversi pronunciare a una specifica questione ermeneutica legata allo status di una persona fisica. Ovvero: se una persona fisica vende online, con un numero relativamente alto di beni di valore significativo, con più annunci, acquisisce la qualità di professionista?</p>
<p style="text-align: justify;">Una questione sorta dinanzi al caso concreto che ha visto come protagonista un consumatore, che ha acquistato su un sito internet mediante contratto di vendita a distanza un orologio che, a suo modo di vedere, non corrispondeva alle caratteristiche indicate nell’annuncio pubblicato sul sito.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito a ciò, il consumatore ha presentato una denuncia alla Commissione bulgara, dopo che il fornitore dell’orologio ha rifiutato il recesso del consumatore.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Il caso</h2>
<p style="text-align: justify;">È così emerso che a vendere l’orologio è stata una donna che, mediante pseudonimo, ha pubblicato un totale di 8 annunci per la vendita di diversi prodotti sul sito, tra cui – appunto – l’orologio.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione bulgara, ritenendo che la donna avesse commesso un’infrazione amministrativa nel contratto di vendita, le ha inflitto una serie di sanzioni amministrative. La ragione sarebbe stata nel fatto che la venditrice avrebbe omesso di indicare, “in ciascuno dei suddetti annunci, il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica del professionista, il prezzo totale del bene messo in vendita comprensivo delle imposte, le condizioni di pagamento, di consegna e di esecuzione, il diritto del consumatore di recedere dal <strong>contratto di vendita a distanza</strong>, le condizioni, il termine e le modalità di esercizio di tale diritto, nonché la menzione dell’esistenza di una garanzia legale di conformità dei prodotti venduti al contratto di vendita”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dinanzi tale posizione, la donna ha presentato ricorso al Tribunale distrettuale, che ha annullato la decisione della Commissione precisando come la venditrice non avesse la qualità di professionista.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione ha dunque proposto ricorso per Cassazione dinanzi al giudice del rinvio, che ha osservato come “su Internet viene venduto e acquistato un volume considerevole di prodotti di largo consumo” e come la direttiva UE di cui sopra vuole garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. In questo contesto “si chiede, in sostanza, se, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui una persona fisica vende su Internet un numero relativamente elevato di beni di valore significativo, tale persona abbia la qualità di professionista ai sensi della direttiva 2005/29”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio viene dunque sospeso, con richiesta di pronuncia della Corte di Giustizia UE.</p>
<h2 id="professionista" style="text-align: justify;">La nozione di professionista nella vendita online</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte riassume innanzitutto che con la sua questione, il giudice del rinvio domanda:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">da un lato, se una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione possa essere qualificata come professionista;</li>
<li style="text-align: justify;">dall’altro lato, se un’attività del genere costituisca una pratica commerciale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Soffermandosi sul primo aspetto, La Corte rammenta come l’articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29 definisca il <strong>professionista</strong> come qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista.</p>
<p style="text-align: justify;">Rammenta altresì come l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83, a sua volta, definisce professionista qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.</p>
<p style="text-align: justify;">Valutato che la nozione di professionista è definita in modo pressoché identico nell’ambito delle direttive 2005/29 e 2011/83, e che debba essere interpretata in modo uniforme, da contrapporsi alla definizione di consumatore, che è ogni privato non impegnato in attività commerciali o professionali.</p>
<h2 id="qualificativi" style="text-align: justify;">I criteri qualificativi dei soggetti nelle vendite online</h2>
<p style="text-align: justify;">Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, rispetto ad un professionista, il consumatore si trova in una posizione di inferiorità, dovendosi ritenere che egli sia meno informato, economicamente più debole e meno esperto sul piano giuridico della controparte.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò ne deriva che la nozione di professionista comporta la necessità di valutare se il rapporto contrattuale o la pratica commerciale si inserisca nell’ambito delle attività che una persona svolge a titolo professionale. Dunque, <strong>il professionista, per potersi definire tale, deve agire nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale oppure in nome o per conto di un professionista.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’approccio di valutazione non potrà che aversi “caso per caso”. Il giudice dovrà dunque esaminare, sulla base di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, se una persona fisica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha pubblicato contemporaneamente su una piattaforma online 8 annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione, abbia agito nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale oppure in nome o per conto di un professionista.</p>
<h4>Non esclusività</h4>
<p style="text-align: justify;">Per esempio, il giudice dovrà valutare se la persona non solo abbia agito in suo nome e per suo conto, bensì se abbia percepito un compenso o una provvigione, se abbia acquistato beni nuovi o d’occasione al fine di rivenderli (conferendo così a tale attività un carattere di regolarità), se i prodotti in vendita siano tutti del medesimo tipo o dello stesso valore e, in particolare, se l’offerta sia concentrata su un numero limitato di prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali criteri non sono però né tassativi né esclusivi. Dunque, il fatto che uno o più criteri siano soddisfatti non determina automaticamente la qualificazione da adottare nei confronti del venditore online sotto il profilo della nozione di professionista.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, il semplice fatto che la vendita persegua scopi di lucro o che una persona pubblichi più annunci online, non rappresentano elementi che da soli possono qualificare tale persona come professionista.</p>
<h2 id="pratica" style="text-align: justify;">La pratica commerciale nelle vendite online</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene il secondo aspetto, ovvero la questione se l’attività di una persona fisica costituisca una pratica commerciale, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, tale disposizione definisce la nozione di <strong>pratiche commerciali</strong> indicando “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, per ritenere che l’attività in questione costituisca una pratica commerciale, ai sensi di detta disposizione, non si potrà che verificare che tale attività sia qualificata come pratica avente carattere commerciale &#8211; vale a dire proveniente da un professionista &#8211; e, dall’altra, consista in un’azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.</p>
<p style="text-align: justify;">A margine delle proprie valutazioni, la Corte rammenta come il fatto che una persona abbia pubblicato contemporaneamente un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione, può essere qualificata come professionista, e una siffatta attività può costituire una «pratica commerciale», soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i motivi di cui sopra la Corte di Giustizia UE si pronuncia rammentando come la normativa comunitaria più volte citata, e relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, prevede che <strong>una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione, possa essere qualificata come professionista, e una siffatta attività può costituire una pratica commerciale, soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare</strong>.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
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		<title>Menù del ristorante, obbligatorio segnalare in modo chiaro i prodotti surgelati</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/menu-ristorante-prodotti-surgelati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 07:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7661</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione chiarisce che è essenziale indicare in modo chiaro e esplicito i prodotti surgelati nel menù del ristorante.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;obbligo di segnalare i prodotti surgelati al ristorante &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#surgelati"><strong>Le avvertenze generiche</strong></a></li>
<li><a href="#frode"><strong>La frode in commercio</strong></a></li>
<li><a href="#informazioni"><strong>Informazioni sulle qualità dei prodotti</strong></a></li>
<li><a href="#fede"><strong>La buona fede del gestore</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 38793/2018 la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha esaminato un caso particolare di <strong>frode nell’esercizio del commercio</strong>, relativo alla <strong>mancanza di un’informativa chiara sui prodotti inseriti nel menu</strong>, affinché i clienti siano pienamente consapevoli della loro scelta. Una segnalazione che può essere effettuata utilizzando asterischi o scrittura differente, ma che in ogni caso non dovrebbe mai mancare nel menù del ristorante.</p>
<h2 id="surgelati" style="text-align: justify;">Prodotti surgelati e avvertenze generiche</h2>
<p style="text-align: justify;">Soffermandosi sulla questione di merito, la Corte di Cassazione si concentra principalmente sul seguente punto: se il <strong>menu del ristorante</strong> reca sulla prima e ultima pagina del menu, l’espressione</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“<em>Gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento rapido di temperatura) rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del reg. CE 852/04. La invitiamo quindi a volersi rivolgere al responsabile di sala per avere tutte le informazioni relative al prodotto che desiderate</em>”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">sia o meno idonea a <strong>rappresentare correttamente le pietanze al cliente o meno</strong>, determinando così il tentativo di frode in commercio, ravvisato nella specie.</p>
<h2 id="frode" style="text-align: justify;">La frode in commercio</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere nella sintesi delle considerazioni espresse dai giudici della Suprema Corte, rammentiamo come l’art. 515 c.p., rubricato “Frode nell’esercizio del commercio”, affermi come</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di ciò, vediamo che cosa ha deciso la Corte.</p>
<h2 id="informazioni" style="text-align: justify;">Garantire la puntuale informazioni sulle qualità dei prodotti</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici iniziano ad esaminare il caso concordando con le motivazioni dei giudici di merito. Questi, già in prime cure avevano ritenuto come il <strong>sistema di informazione al cliente</strong>, come organizzato dal gestore e sopra ravvisato, secondo cui il personale di sala era stato addestrato a offrire tutte le delucidazioni del caso, non fosse sufficiente per poter garantire una puntuale informazione sulla qualità del prodotto venduto e in particolar modo sull’origine fresca, congelata e surgelata del prodotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel sistema di informazione della parte in causa, infatti, l’iniziativa conoscitiva doveva essere assunta dal cliente, che doveva essere ben accorto nel domandare al gestore e al personale delle informazioni sull’origine dei prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta a ciò, i giudici di prime cure avevano ben rilevato come l’uso di prodotti surgelati in origine, o congelati mediante abbattimento rapido di temperatura in loco, fosse un caso tutt’altro che raro nei locali del gestore, e che avrebbe in ogni caso dovuto essere portato a conoscenza del cliente “ad esempio apponendo asterischi a fianco dei prodotti o inserendo un’apposita avvertenza, collocata in grassetto, prima della lista delle pietanze, e non già relegata, con carattere minuscolo, a margine delle pagine di presentazione del locale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, i giudici evidenziamo come si sarebbe dovuto chiarire che tale prassi costituiva la regola e non l’eccezione. Si sarebbe dunque potuta codificare la regola per la quale il personale di sala, nel ricevere gli ordinativi, avrebbe dovuto specificare di sua iniziativa se il prodotto ordinato era <strong>surgelato</strong>, o <strong>congelato</strong>, o <strong>fresco</strong>. In alternativa – senza sostituzione dei menù – era possibile integrarlo con fogli contenenti le dovute precisazioni sulle qualità dei prodotti qui utilizzati.</p>
<h2 id="fede" style="text-align: justify;">La buona fede del gestore</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici hanno poi osservato come a prescindere dall’esistenza o meno di uno specifico obbligo giuridico di indicazione dello stato fisico del prodotto somministrato, comunque la buona fede nel contratto avrebbe dovuto <strong>imporre l’obbligo del ristoratore nei confronti di un’informativa completa e adeguata a favore del consumatore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, se anche la normativa comunitaria prevedeva l’equiparazione del prodotto fresco a quello congelato, l’equiparazione valeva ai fini della disciplina igienico – sanitaria, ma non a quella della disciplina civilistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, per quanto concerne l’elemento psicologico, la Corte rammenta come l’informazione tramite il menù non fosse adeguata per la conformazione grafica, che sfuggiva alle attenzioni dell’avventore, e che i prezzi dei prodotti e la loro presentazione nel menù, unitamente alle caratteristiche di ristorazione d’élite dell’esercizio, erano tali da indurre l’avventore medio a ritenere che il prodotto fosse fresco.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, è condiviso come per prassi aziendale, buona parte dei prodotti – specialmente quelli ittici – erano preparati e abbattuti in loco pur non essendo destinati ad essere somministrati crudi. Spesso – considerate le caratteristiche dell’offerta – i prodotti freschi acquistati non erano sufficienti per poter soddisfare la domanda. Il personale di sala non aveva ricevuto una specifica disposizione affinché d’iniziativa avvisassero i clienti dello stato fisico del prodotto congelato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al momento del controllo, poi, non si erano rinvenuti prodotti freschi analoghi a quelli congelati o surgelati presenti nelle celle frigorifere. Tali  circostanze secondo i giudici erano ritenibili come “altamente sintomatici del dolo”, sia pur nella forma tentata, e che la Suprema Corte ha fatto proprie ritenendo inammissibili il ricorso del gestore del locale.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimborso viaggio, se il cliente è malato il tour operator deve risarcire</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/rimborso-viaggio-cliente-malato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 06:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il cliente ha diritto al rimborso viaggio nel caso in cui non possa fruire del pacchetto all inclusive per una malattia grave e improvvisa.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il rimborso del viaggio per infermità &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#impossibilita"><strong>Impossibilità sopravvenuta</strong></a></li>
<li><a href="#impedimento"><strong>Rimborso per grave impedimento</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se il cliente ha acquistato un<strong> pacchetto viaggio</strong> <i>all inclusive</i> dal proprio tour operator, ma non può più partire poiché è <strong>sopraggiunta una malattia</strong>, può richiedere e <strong>ottenere la restituzione della somma pagata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostenerlo è la Corte di Cassazione, terza sezione civile, che con la sentenza n. 18047/2018 ha respinto il ricorso di un tour operator nei confronti dei quali i giudici di merito avevano disposto la restituzione della somma a una coppia di clienti per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 del codice civile, secondo cui:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell&#8217;indebito.</p>
</blockquote>
<h2 id="impossibilita" style="text-align: justify;">Impossibilità sopravvenuta per patologia</h2>
<p style="text-align: justify;">Il caso trae origine dal disagio avvertito da una coppia di clienti, che aveva acquistato presso un tour operator un pacchetto turistico <i>all inclusive</i>, ma che in un momento successivo era stata <strong>costretta a rinunciare alla vacanza a causa di una patologia grave e improvvisa</strong> che aveva riguardato uno dei due, andando così a rovinare i piani di viaggio della coppia.</p>
<p style="text-align: justify;">La società lamentava però in Cassazione che la mancata partecipazione al viaggio da parte della coppia di clienti non era dipesa a fatti relativi all’esercizio della propria attività imprenditoriale, bensì a un impedimento di natura soggettiva da parte del fruitore della prestazione. In altri termini, il fatto che la ragione dell’impossibilità sopravvenuta non fosse imputabile al tour operator, ma a una malattia che aveva colpito uno dei clienti, per la società avrebbe dovuto costituire un elemento in grado di<strong> generare un effetto liberatorio / risolutorio in proprio favore.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sono invece di parere opposto gli Ermellini, che appoggiano la decisione dei giudici territoriali, inquadrando la fattispecie nell’ipotesi in cui la causa del contratto – che era rappresentata dalla fruizione di un viaggio turistico – diviene inattuabile per una causa di forza maggiore che, come nel caso della malattia sopravvenuta, non era prevedibile e non era ascrivibile alla condotta dei contraenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiarito ciò, i giudici di legittimità hanno chiarito l’importanza della <strong>causa in concreto</strong>, ovvero lo scopo pratico del contratto, quale sintesi degli interessi che il singolo negozio permette di realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato. La causa in concreto conferisce dunque rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti, oppure – se riferibili ad una sola di esse – siano comunque conoscibili dall’altra.</p>
<h2 id="impedimento" style="text-align: justify;">Rimborso del pacchetto viaggio a causa di grave impedimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Calandoci ancora di più nel caso in esame, emerge come il giudice a quo, nella congiunta valutazione della causa e dei motivi che avevano indotto all’acquisto del <strong>pacchetto turistico,</strong> abbia dato forma alla causa concreta del contratto, attinente all’aspetto della funzione economico – sociale del negozio giuridico posto in essere.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, valutando il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di fruirne, il giudice avrebbe correttamente applicato il principio di cui sopra abbiamo brevemente detto, con il quale la previsione ex art. 1463 c.c. risulta compatibile, con riferimento a tutti i contraenti coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione precisa altresì come la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e possibilità conseguente di poter esercitare i <strong>rimedi restitutori,</strong> può essere invocata da entrambe le parti del rapporto, ovvero sia dalla parte la cui prestazione è diventata impossibile, sia dalla parte la cui prestazione è rimasta possibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli Ermellini, infine, non avrebbe rilievo ciò che la società ricorrente lamenta quando si riferisce a uno “<strong>sbilanciamento del sinallagma contrattuale</strong>”, e del trasferimento del rischio dell’evento accidentale in totale carico del tour operator. L’art. 1463 c.c., dichiarano i giudici, assume una funzione di tutela in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita, e ciò sarebbe funzionale – affermano ancora i giudici – alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non determinando alcuno spostamento nell’ambito contrattuale della responsabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, si tenga conto come risulti non di rilievo il fatto che i contraenti non abbiano stipulato una polizza assicurativa finalizzata a proteggerli contro eventi imprevedibili come quello in esame, che all’epoca dell’acquisto del pacchetto costituiva una mera facoltà per le parti.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
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		<item>
		<title>Privacy: l’email è dato personale e serve il consenso dell’interessato</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/email-privacy-consenso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 13:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7005</guid>

					<description><![CDATA[<p>In tema di privacy, l'indirizzo email rappresenta un dato personale e dunque richiede il consenso informato dell'interessato.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La privacy nella gestione dell&#8217;e-mail &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#informativa"><strong>Informativa</strong></a></li>
<li><a href="#consenso"><strong>Consenso implicito</strong></a></li>
<li><a href="#preventiva"><strong>Informativa preventiva</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto afferma una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 17665/2018), <strong>anche l’email rientra nella definizione di dati personali, richiedendo pertanto il consenso sulla privacy per il suo corretto trattamento</strong>. Ad affermarlo sono i giudici della Suprema Corte, occupatisi delle vicende che hanno visto come protagonista una società che mediante il proprio sito internet raccoglieva nome, cognome ed email dei clienti, senza tuttavia richiedere un consenso specifico, come avrebbe invece dovuto fare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinanza gli Ermellini hanno rammentato che i dati raccolti devono considerarsi personali, e hanno disposto il rigetto del ricorso dell’azienda valutando che per il loro trattamento è necessario domandare consenso esplicito e specifico.</p>
<h2 id="informativa" style="text-align: justify;">Informativa sui dati personali e titolare del trattamento</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda trae origine nel 2011, in epoca ben lontano da GDPR &amp; co. La Guardia di Finanza notificava alla società ricorrente alcuni verbali nei quali contestava la violazione amministrativa derivante da un incongruo trattamento dei dati personali dei clienti. Tali dati venivano raccolti mediante la compilazione di una scheda che comprendeva cognome, nome e indirizzo di posta elettronica.</p>
<p style="text-align: justify;">All’epoca la GdF appurava inoltre che <strong>i dati venivano trattati e conservati su un supporto informativo del sito internet di proprietà della società, creando di fatto un archivio</strong>. All’interessato non veniva inoltre domandato uno specifico ed esplicito consenso al trattamento dei dati: in “cambio”, veniva però reso destinatario di newsletter allo stesso indirizzo email così raccolto.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia dei giudici ricordava come <em>“il titolare del trattamento non informava previamente l&#8217;interessato circa i punti di cui all&#8217;art. 13 d.lgs. 196/2003 (informativa), con la conseguenza che il trasgressore si era reso responsabile della violazione amministrativa di cui all&#8217;art. 161 del d.lgs. 196/2003, per l&#8217;inottemperanza a quanto previsto dall&#8217;art. 13 dello stesso decreto”.</em> In virtù di quanto appena riassunto, veniva emessa una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-ingiuntivo/">ingiunzione</a> con cui si ordinava di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria.</p>
<h2 id="consenso" style="text-align: justify;">Il consenso implicito dei dati personali</h2>
<p style="text-align: justify;">Di contro, la società ricorrente aveva impugnato l’ordinanza affermando che a suo giudizio <em>“le persone che avevano fornito i loro dati personali lo avevano fatto volontariamente e spontaneamente, dimostrando così di fornire un consenso implicito al trattamento dei dati personali”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dinanzi a tale valutazione di <strong>consenso implicito</strong> si costituiva il Garante, domandando il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale rigettò l’opposizione, e l’amministratore della società ricorse in Cassazione, deducendo – tra i motivi del ricorso – <em>“la violazione ed errata/falsa applicazione degli artt. 4, 13 e 16 I. 196/2003 (cd. Codice privacy), con riferimento all&#8217;art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale omesso di valutare la distinzione legale tra dati &#8220;personali&#8221; e dati meramente &#8220;identificativi&#8221;, non tenendo conto, per l&#8217;effetto, che solo per i primi erano richiesti gli adempimenti previsti dall&#8217;art. 13”.</em></p>
<h2 id="preventiva" style="text-align: justify;">Privacy e preventiva informativa per il trattamento dei dati personali</h2>
<p style="text-align: justify;">Si giunse così sulle scrivanie della Suprema Corte, dove la Cassazione, con ordinanza 17665/2018 dichiarava l’infondatezza del motivo appena rammentato.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini affermavano anzitutto che “la <strong>definizione di &#8220;dato personale&#8221;</strong> è molto ampia (contemplando qualsiasi informazione che consenta di identificare una persona fisica). Tale definizione comprende senz&#8217;altro il nome, il cognome e l&#8217;indirizzo di posta elettronica. A ben vedere, dunque, non si deve distinguere il concetto di &#8220;dato identificativo&#8221; da quello di &#8220;dato personale&#8221;, rappresentando una species all&#8217;interno del genus principale”.</p>
<p style="text-align: justify;">In vero, prosegue la motivazione dell’ordinanza, mentre il dato personale è quello che permette di identificare, anche in via indiretta, una determinata persona fisica, i dati identificativi sono dati personali che consentono questa identificazione in via diretta. A supporto di ciò, la Corte richiama a memoria la propria precedente pronuncia Cass. n. 1593/2013. Tale pronuncia sanciva come <em>&#8220;dato personale, oggetto di tutela, è qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, che siano identificati o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con tale definizione è dunque più facile far rientrare anche tutti i dati personali che sono presenti nelle banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici pubblici, il cui uso è prescritto, previa informativa del codice della privacy e acquisizione del consenso degli interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, la Suprema Corte conferma la riconduzione nel novero dei dati personali per i quali si impone la preventiva informativa anche il nome, il cognome e l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
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		<item>
		<title>Prescrizione bollette, dal 1 marzo 2018 termini ridotti a 2 anni sui conguagli</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-bollette-conguaglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 07:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=6047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il termine di prescrizione delle bollette dell'energia elettrica viene più che dimezzato da 5 a 2 anni per quanto attiene i conguagli.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La prescrizione delle bollette &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#prescrizione"><strong>La prescrizione biennale</strong></a></li>
<li><a href="#reclamo"><strong>Il reclamo per bollette prescritte</strong></a></li>
<li><a href="#regole"><strong>Le regole organiche</strong></a></li>
<li><a href="#maxibollette"><strong>Le Maxibollette acqua e gas</strong></a></li>
<li><a href="#autolettura"><strong>L&#8217;autolettura</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In data 1 marzo 2018 è scattata la <strong>prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per le fatture ritardate di conguaglio per l’elettricità</strong>. Una novità favorita dall’autorità (<strong>Arera</strong>) che permette di attuare la previsione contenuta nella legge di bilancio 2018. Ma quali sono le novità in tal contesto? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, e comprendere che cosa è cambiato da qualche giorno.</p>
<h2 id="prescrizione" style="text-align: justify;">Prescrizione biennale bollette luce</h2>
<p style="text-align: justify;">La novità è rappresentata dal fatto che con decorrenza 1 marzo 2018 gli operatori che forniscono <strong>energia</strong> <strong>elettrica</strong> non potranno più inviare delle fatture di conguaglio relative a periodi superiori a due anni. Con la nuova disposizione contenuta nella legge di bilancio e attuata con delibera emanata dall’autorità di settore, l’Arera, pertanto, vengono ridotti i termini di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-diritti/">prescrizione</a></strong> da cinque a due anni, con un accorciamento che è oltre la metà del termine precedentemente in vigore.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò, per tutte le <strong>fatture</strong> <strong>di</strong> <strong>energia</strong> <strong>elettrica</strong> che riportino una scadenza successiva al 1 marzo, “nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad integrazione di quanto sopra sostenuto da Arera, il venditore sarà tenuto a informare il cliente sulla possibilità di poter eccepire la <strong>prescrizione</strong> <strong>breve</strong> contestualmente all’emissione della fattura  con tali caratteristiche e comunque con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.</p>
<h2 id="reclamo" style="text-align: justify;">Reclamo bollette luce prescritte</h2>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento ricorda inoltre come nell’ipotesi di ritardo del venditore nella <strong>fatturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>conguagli</strong> per <strong>il servizio di fornitura di energia elettrica</strong>, pur avendo a disposizione i dati utili per poter effettuare una rettifica, nel caso di consumi riferiti a periodi superiori i due anni al cliente è riconosciuta la legittimazione a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore, e nel caso in cui l’Antitrust (l’autorità garante per la concorrenza e il mercato) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo. Inoltre, avrà diritto anche a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati, nel caso in cui il procedimento dell’Antitrust si concluda con l’accertamento di una violazione.</p>
<h2 id="regole" style="text-align: justify;">Regole organiche per tutta la filiera della fornitura energetica</h2>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo dell’emanazione di Arera è intuibilmente quello di <strong>ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle fatturazioni (le c.d. “maxibolette”)</strong> in capo ai consumatori, agendo con disposizioni introdotte nella legge di bilancio 2018, finalizzate a responsabilizzare tutte le parti interessate dallo scenario che è andato così a delinearsi, ovvero distributori e venditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Stando a quanto suggerisce l’authority, con questa novità sia le famiglie che le piccole imprese “saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette <strong>&#8216;maxibollette&#8217;</strong>, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori”, e a patto che questa assenza non possa essere ricondotta a una condotta da parte del cliente finale.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta alle valutazioni di cui sopra, e considerata la portata della legge di bilancio sull’impianto regolatorio dell’antitrust, al fine di completare la definizione relativamente al settore dell’energia elettrica anche per il settore del <strong>gas</strong>, Arera informa che con tale deliberazione viene altresì avviato un procedimento per poter individuare delle regole organiche da applicare nell’ambito dell’intera filiera. Una sorta di “preavviso”, pertanto, di quello che potrebbe accadere presto anche ad altri contesti della stessa macro-area.</p>
<h2 id="maxibollette" style="text-align: justify;">Maxibollette acqua e gas</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge di bilancio 2018, oltre ad aver indicato la “strada” per l’emanazione del provvedimento di Arera, ha anche provveduto a dare l’addio definitivo alle <strong>maxibollette</strong> di acqua e gas, il cui diritto al corrispettivo si prescriverà in due anni, esattamente come avviene per le bollette dell’elettricità. Le disposizioni non sono però già in vigore: verranno infatti applicate alle fatture con scadenza successiva al 1 gennaio 2019 per quanto concerne il gas, e al 1 gennaio 2020 per quanto concerne l’acqua.</p>
<p style="text-align: justify;">Come intuibile, anche in questo caso spetterà ad Arera provvedere alla definizione delle misure a <strong>tutela</strong> <strong>dei</strong> <strong>consumatori</strong> in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera, necessarie per attuare la legge, e determinare le forme attraverso le quali i distributori potranno garantire l’accertamento e l’acquisizione dei dati sui consumi effettivi.</p>
<h2 id="autolettura" style="text-align: justify;">Autolettura e accesso ai dati di consumo</h2>
<p style="text-align: justify;">Infine, la legge di bilancio ha anche disposto che l’autorità possa definire, mediante l’emanazione di una propria delibera, tutte quelle iniziative che sono finalizzate a incentivare l’utilizzo dell’<strong>autolettura</strong>, senza oneri a carico degli utenti. A partire dal prossimo 1 luglio 2019, invece, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi sui mercati dell’energia elettrica e del gas potrà provvedere agli adeguamenti necessari, consentendo ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a proprio carico.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
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		<item>
		<title>Risarcimento ritardo aereo, per ottenerlo è sufficiente il biglietto</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/risarcimento-ritardo-aereo-ottenerlo-sufficiente-biglietto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=5887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente sentenza della Corte di Cassazione precisa che per poter ottenere il risarcimento da ritardo aereo è sufficiente allegare il biglietto di viaggio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/risarcimento-ritardo-aereo-ottenerlo-sufficiente-biglietto/">Risarcimento ritardo aereo, per ottenerlo è sufficiente il biglietto</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il risarcimento per ritardo del volo aereo: la prova con il titolo &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#documenti"><strong>Documenti necessari</strong></a></li>
<li><a href="#prova"><strong>La prova dell&#8217;adempimento</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ieri abbiamo parlato delle caratteristiche e delle modalità di ottenimento del <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/risarcimento-vacanza-rovinata-si-configura/">risarcimento dei danni da vacanza rovinata</a></strong>. Sempre in ambito di <strong>viaggi</strong> e di <strong>risarcimento</strong> dei pregiudizi subiti, arriva coincidente una ultima ordinanza da parte della Corte di Cassazione, che ha stabilito come per <strong>poter ottenere il risarcimento da ritardo aereo sia sufficiente fornire il biglietto</strong> ed evidenziare l&#8217;inadempimento del vettore, con quest&#8217;ultimo che dunque dovrà dimostrare l&#8217;esatto adempimento delle proprie prestazioni.</p>
<h2 id="documenti" style="text-align: justify;">Risarcimento da ritardo del volo aereo: basta il biglietto</h2>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, si può dunque affermare come per poter <strong>domandare lecitamente il risarcimento</strong> <strong>dei danni subiti a causa del ritardo aereo</strong> sia sufficiente <strong>presentare il titolo di viaggio</strong>, allegando ad esso l&#8217;inadempimento del vettore. L’onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto ricadrà dunque sulla compagnia aerea, che dovrà pertanto impegnarsi a manifestare la congruità della propria prestazione e, di conseguenza, la propria non colpevolezza per il problema lamentato dal viaggiatore.</p>
<h3>La pronuncia della Cassazione</h3>
<p style="text-align: justify;">A formulare quanto sopra è la recente ordinanza n. 1584/2018, attraverso la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su una specifica fattispecie che ha interessato un passeggero, il quale aveva domandato alla compagnia aerea il <strong>risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali</strong> subiti in seguito al ritardo maturato dal proprio volo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame ai giudici della Suprema Corte, il passeggero aveva evidenziato come, a causa di un <strong>ritardo di 4 ore subito dal proprio volo</strong>, aveva subito l&#8217;ulteriore danno di non potersi imbarcare su un secondo volo per raggiungere la propria residenza, perdendo così la coincidenza e conseguendo dei pregiudizi conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede d’Appello, però, i giudici respingevano il <strong>gravame del passeggero</strong>, sottolineando come nonostante la Convenzione di Montréal e altre norme internazionali abbiano spostato con decisione sul vettore aereo la prova liberatoria, in realtà la presunzione di colpa del vettore presuppone che sia stato dimostrato il ritardo, a cura del viaggiatore, in qualità di utente dei servizi della compagnia aerea.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, secondo i giudici di appello per poter presumere la <strong>colpa del vettore</strong> non sarebbe sufficiente per il passeggero limitarsi a provare l&#8217;esistenza del contratto di trasporto (cioè allegare in causa il titolo di viaggio, quale prova dell&#8217;avvenuto acquisto del biglietto aereo), bensì lo stesso dovrebbe impegnarsi a fornire una prova piena anche del ritardo del volo, gravando così sul vettore solamente l’onere della prova liberatoria.</p>
<h2 id="prova" style="text-align: justify;">Perché è sufficiente il titolo di viaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia dei giudici della Corte d’Appello non trova condivisione in sede di Cassazione, con gli Ermellini che invece scelgono di accogliere l&#8217;ulteriore impugnazione promossa dall&#8217;uomo. In particolare, i giudici della Suprema Corte elaborano alcuni interessanti chiarimenti sull’importanza dell’ampiezza dell&#8217;onere probatorio che grava sul passeggero che ha intenzione di agire in giudizio nei confronti del vettore aereo domandando il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/aerei-rimborso-ritardo-volo/"><strong>risarcimento dei danni da ritardo del volo</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’occasione, i giudici hanno sottolineato come le normative di cui si è parzialmente già detto, e che disciplinano la materia del contendere (ovvero, la Convenzione di Montréal e il Regolamento CE n. 261/2004) non forniscano delle regole ben specifiche in relazione alla prova dell&#8217;inadempimento del vettore e alla durata del ritardo, limitandosi invece ad affermare il principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo.</p>
<p style="text-align: justify;">La presunzione – si legge poi nella sentenza &#8211; opera sul piano dell&#8217;<strong>imputabilità dell&#8217;inadempimento</strong>, come sancito dall&#8217;art. 1218 c.c., e non su quello della prova oggettiva dello stesso. Ne deriva che, in mancanza di una regola specifica sul punto, per i giudici della Corte di Cassazione non si può far altro che ricorrere ai criteri ordinari di riparto dell&#8217;onere della prova, di cui all&#8217;art. 2697 c.c., e alla consolidata giurisprudenza di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pronuncia si legge infatti come costituisca un vero e proprio<em> ius receptum</em> il principio di diritto secondo il quale &#8211; in materia di <strong>prova</strong> <strong>dell&#8217;inadempimento di un&#8217;obbligazione</strong> &#8211; il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l&#8217;adempimento, ha l’unico compito di provare solamente la fonte (sia essa negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza. Dunque, il richiedente il risarcimento del danno dovrà limitarsi ad allegare la circostanza dell&#8217;inadempimento della controparte, facendo pertanto ricadere sul convenuto, debitore, l&#8217;onere della prova del fatto estintivo dell&#8217;altrui pretesa, costituito dall&#8217;avvenuto adempimento.</p>
<h3>L&#8217;inesatto adempimento dell&#8217;obbligazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, simili considerazioni possono essere formulate non solamente nel caso in cui si deduca l’inadempimento “totale” dell’obbligazione, quanto anche il suo <strong>inesatto adempimento</strong>, come avviene – nella fattispecie – per il volo effettuato con notevole ritardo. Anche in questa ipotesi, infatti, al creditore istante sarà sufficiente allegare l&#8217;inesattezza dell&#8217;adempimento (per violazione di doveri accessori, per mancata osservanza dell&#8217;obbligo di diligenza, difformità quantitative o qualitative dei beni, ecc.), gravando così ancora una volta sul debitore l&#8217;onere di dimostrare quanto avvenuto, e il presunto esatto adempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione ha infine concluso che nell’ipotesi deve affermarsi il principio di diritto secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell&#8217;aeromobile rispetto all&#8217;orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell&#8217;inadempimento del vettore.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dunque, si conclude, spetterà al vettore, la compagnia area convenuta in giudizio,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">dimostrare l&#8217;avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall&#8217;art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">che ha introdotto una “tipizzazione legale” della soglia oltre la quale l&#8217;inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene &#8220;grave&#8221; e genera obblighi risarcitori.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/risarcimento-ritardo-aereo-ottenerlo-sufficiente-biglietto/">Risarcimento ritardo aereo, per ottenerlo è sufficiente il biglietto</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<item>
		<title>La garanzia di conformità nel codice del consumo: i diritti del consumatore</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/garanzia-conformita-consumatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 11:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La garanzia di conformit&#224; nel codice del consumo &#8211; indice: Garanzia legale Diritti del consumatore Garanzia convenzionale Nullit&#224; di protezione Gli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo disciplinano la cosiddetta Garanzia di conformit&#224;. Il consumatore, colui che cio&#232; acquisti al di fuori della propria attivit&#224; professionale o imprenditoriale, ha diritto a suddetta garanzia. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La garanzia di conformità nel codice del consumo &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#legale"><strong>Garanzia legale</strong></a></li>
<li><a href="#diritti"><strong>Diritti del consumatore</strong></a></li>
<li><a href="#convenzionale"><strong>Garanzia convenzionale</strong></a></li>
<li><a href="#nullita"><strong>Nullità di protezione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo disciplinano la cosiddetta <strong>Garanzia di conformità</strong>. Il consumatore, colui che cioè acquisti al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale, ha diritto a suddetta garanzia. Alla garanzia legale può sommarsi una garanzia convenzionale, che trova anch&#8217;essa le proprie linee guida all&#8217;interno del codice del consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">La garanzia a vantaggio del consumatore è un istituto che si applica per il solo caso in cui ad acquistare siano persone fisiche, al di fuori della propria attività professionale. Sono escluse dalla predetta forma di tutela le persone giuridiche o gli enti commerciali provvisti di soggettività giuridica. Per questo motivo la disciplina in esame non di applicherà laddove ad acquistare siano società di persone (sas snc e ss) o società di capitali (srl spa sapa). Non si applicherà, ad esempio, nel caso in cui ad acquistare sia un professionista per la propria attività professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove sia esclusa per i motivi già esposti l&#8217;applicabilità della disciplina del codice del consumo, al contratto concluso saranno comunque applicabili le norme generali previste dal codice civile, in particolare gli articoli 1341 e 1342 sulle clausole generali del contratto e sui contratti conclusi tramite moduli e formulari.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di contratti di vendita sarà applicabile la disciplina di cui all&#8217;articolo 1490 del codice civile sulla garanzia per i vizi della cosa venduta. La predetta garanzia ha però dei termini prescrizionali diversi ed è sicuramente meno favorevole per l&#8217;acquirente, considerato parte debole nella disciplina del Codice del Consumo e per questo tutelato.</p>
<h2 id="legale" style="text-align: justify;">La garanzia legale di conformità: in cosa consiste e quali sono i termini</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 129 del Codice del Consumo sancisce in particolare che &#8220;Il venditore ha l&#8217;obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La conformità del bene significa che il bene deve essere<strong> conforme alle caratteristiche descritte dal venditore</strong>.  Deve essere <strong>idoneo all&#8217;utilizzo previsto nel contratto di vendita</strong> o a cui è generalmente destinato. Non deve dunque essere difettoso, mal funzionante o inutilizzabile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 132 del Codice del consumo chiarisce invece come la garanzia di conformità renda il venditore responsabile ove il difetto di conformità si manifesti entro il <strong>termine due anni dalla consegna del bene</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il consumatore tuttavia decade dai suoi diritti ove non renda noto al venditore il difetto entro due mesi dalla data della scoperta dello stesso. La <strong>prescrizione delle azioni spettanti al consumatore</strong> è di ventisei mesi dalla consegna del bene, fatto salvo il caso in cui il venditore abbia dolosamente occultato i difetti.</p>
<p>Come specificato la garanzia di conformità ha carattere ben più ampio rispetto alla garanzia per i vizi così come prevista dall&#8217;articolo 1490 del codice civile, ed è senz&#8217;altro una disciplina più favorevole per il consumatore rispetto alla disciplina generale del codice civile.</p>
<h2 id="diritti" style="text-align: justify;">I diritti del consumatore verso il venditore in caso di difetto di conformità</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Codice del Consumo disciplina minuziosamente i diritti in caso di difetto di conformità. Tali diritti sono chiariti in modo inequivocabile all&#8217;articolo 130.</p>
<p style="text-align: justify;">In prima istanza il consumatore ha il diritto al <strong>ripristino</strong> senza spese della conformità, che potrà ottenere mediante la <strong>riparazione o la sostituzione</strong> del bene. La scelta in ordine alla riparazione od alla sostituzione spetta al consumatore, fatto salvo il caso in cui l&#8217;una o l&#8217;altra scelta sia eccessivamente onerosa rispetto all&#8217;alternativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Detti rimedi devono essere portati a termine entro un congruo termine. Tale termine non è meglio specificato dal codice, ma non devono essere causati inconvenienti al consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove la riparazione o la sostituzione siano divenute impossibili o eccessivamente onerose, non sia stato rispettato il congruo termine o siano stati arrechati notevoli disagi, il consumatore potrà chiedere una <strong>congrua riduzione del prezzo</strong> o la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/risoluzione/"><strong>risoluzione del contratto</strong></a>. La risoluzione del contratto non ha nulla a che vedere con il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso-consumatore/">recesso del consumatore per gli acquisti a distanza</a>. Quest&#8217;ultimo può essere esercitato entro il termine di quattordici giorni dalla consegna del bene e senza giustificazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è di secondo piano chiarire come detti diritti spettino al <strong>consumatore nei riguardi del venditore</strong>. Il venditore non potrà infatti opporre al consumatore dei difetti derivanti da vizi di produzione del bene. Al venditore spetterà soltanto il diritto di regresso nei riguardi del produttore, come chiarito all&#8217;articolo 131.</p>
<h2 id="convenzionale" style="text-align: justify;">La garanzia di conformità convenzionale</h2>
<p style="text-align: justify;">Alla garanzia legale di conformità prescritta dal Codice del Consumo può sommarsi la <strong>garanzia convenzionale</strong>. Tale garanzia trova un inquadramento all&#8217;articolo 133. La stessa trova la propria fonte nel contratto e non nella legge ma ha dei particolari requisiti inderogabili stabiliti dallo stesso articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 134 del Codice del Consumo stabilisce tuttavia come la durata della garanzia legale di conformità, in caso di <strong>vendita di beni usati</strong>, possa convenzionalmente essere ridotta ad un anno. Oggetto di tale garanzia sarà lo stesso di quella legale, ma i termini potranno essere ridotti ad un anno.</p>
<h2 id="nullita" style="text-align: justify;">Nullità di protezione delle clausole limitative della garanzia legale</h2>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni del Codice del Consumo in ordine alla garanzia sono <strong>inderogabili in peggio a danno del consumatore</strong>. La legge prevede infatti un&#8217;ipotesi di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/">nullità</a> relativa o &#8220;di protezione&#8221; a vantaggio del consumatore</strong>. Ove ad esempio il venditore limiti contrattualmente ad un anno la durata della garanzia legale su beni nuovi, il consumatore avrà gli stessi diritti. Ciò implica che, pur avendo sottoscritto una clausola limitativa di questo tipo, il consumatore potrà far valere il proprio diritto alla garanzia (riparazione, sostituzione ecc.) nel termine biennale di legge.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto dei consumatori</a></em></p>
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		<title>Installazione modem a domicilio: gratuita se non indicato in contratto</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/installazione-modem-gratuita-non-indicato-contratto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 07:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;installazione del modem a domicilio &#8211; indice: Il caso Come comportarsi Contratti di vendita a distanza Obblighi di informazione Termine di attivazione Secondo quanto pronunciato nella sentenza della Cassazione n. 21365/2016 dello scorso 24 ottobre 2016, il tecnico dell&#8217;operatore telefonico con il quale avete appena sottoscritto un abbonamento per i servizi di telefonia non potr&#224; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;installazione del modem a domicilio &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come comportarsi</strong></a></li>
<li><a href="#distanza"><strong>Contratti di vendita a distanza</strong></a></li>
<li><a href="#obblighi"><strong>Obblighi di informazione</strong></a></li>
<li><a href="#termine"><strong>Termine di attivazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto pronunciato nella sentenza della <strong>Cassazione n. 21365/2016</strong> dello scorso 24 ottobre 2016, il <strong>tecnico dell&#8217;operatore telefonico</strong> con il quale avete appena sottoscritto un abbonamento per i servizi di telefonia <strong>non potrà domandare alcun compenso se questo non è esplicitamente previsto nel contratto</strong>. E nell&#8217;ipotesi in cui questi lo richieda comunque? Secondo la pronuncia della Suprema Corte, il tecnico può essere denunciato all&#8217;azienda e, eventualmente, licenziato per giusta causa, poichè il tecnico potrebbe ottenere compensi non dovuti dal cliente.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Il caso</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione, l&#8217;incaricato di una compagnia telefonica si era recato presso la dimora di un cliente per poter installare un modem e configurare il personal computer per la disponibilità della connessione Wi-Fi. Per questo servizio, <strong>il tecnico aveva domandato un compenso di 90 euro</strong>, che il cliente aveva corrisposto senza porsi il problema che, in fondo, tale compenso non era stato evidenziato all&#8217;interno del contratto di abbonamento. La Cassazione ha ritenuto che tale comportamento sia stato dannoso per l&#8217;immagine dell&#8217;azienda, considerando anche che il Contratto Collettivo di riferimento prevede proprio il <strong>divieto di accettare qualsiasi tipologia di compenso economico</strong> durante l&#8217;adempimento di una prestazione lavorativa, ivi compresa anche una elargizione di natura spontanea.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come comportarsi</h2>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, ricordiamo pertanto che <strong>solamente la compagnia telefonica può domandare il pagamento per l&#8217;installazione del modem, e che il pagamento viene di norma effettuato mediante addebito sulla bolletta telefonica</strong>: nessun tecnico sarà dunque abilitato e autorizzato a richiedere l&#8217;elargizione di un compenso in contanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, l&#8217;occasione ci è utile per ricordare a tutti i nostri lettori come funzionano i contratti di vendita a distanza, tipicamente riconducibili alla sottoscrizione di forniture di servizi di telefonia, e quali sono le tutele che vengono loro riconosciuti. Il nostro studio è sempre a disposizione per qualsiasi consulenza in merito.</p>
<h2 id="distanza" style="text-align: justify;">Che cosa sono i contratti di vendita a distanza</h2>
<p style="text-align: justify;">I<strong> contratti di vendita a distanza</strong> sono contratti che vengono conclusi al di fuori dei locali commerciali, e che si caratterizzano principalmente per il fatto che non vi è la simultanea presenza fisica di compratore e venditore. Un contesto che, tradizionalmente, coincide anche con l&#8217;emersione di una posizione di debolezza del consumatore, che non può &#8220;visionare&#8221; e valutare con precisione le caratteristiche del servizio offerto. Previsti dal Codice del Consumo, che ne dispone importanti tutele, sono sempre più diffusi in virtù dello sviluppo della fruizione delle nuove tecnologie.</p>
<h2 id="obblighi" style="text-align: justify;">Obblighi di informazione nei contratti a distanza</h2>
<p style="text-align: justify;">Proprio a causa della potenziale asimmetria informativa che potrebbe sorgere in virtù della “distanza” tra le parti, il legislatore ha da tempo previsto una serie di <strong>obblighi informativi</strong> stringenti in capo al venditore. La parte più ampia di tali obblighi dovrà inoltre essere adempiuta prima della conclusione del contratto. Tra i principali obblighi, in specifica relazione all’erogazione di un servizio, spiccano quelli su:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>informazioni sul fornitore del servizio:</strong> identità del professionista, sede, dati fondamentali ai fini della garanzia per vizi o difetti, e per l’esercizio del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso-consumatore/"><strong>recesso del consumatore</strong></a>;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>informazioni sul servizio:</strong> caratteristiche sul servizio, costi (ivi compresi, eventualmente, quelli oggetto del nostro presente approfondimento, quali i costi di installazione del modem per la fornitura di un servizio di telefonia e Internet), modalità di pagamento, prestazione del servizio, altre informazioni sulle forme di esecuzione del contratto;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>informazioni sul <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso-consumatore/">diritto di recesso</a>:</strong> modalità e tempi di disattivazione del servizio; sono inoltre compresi i dati sulla validità dell’offerta e del prezzo, la durata minima del contratto e ogni altro dato utile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne la modalità di <strong>comunicazione</strong>, il legislatore ha previsto che le informazioni precontrattuali siano fornite in maniera chiara e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, e nel rispetto del principio della trasparenza.</p>
<p style="text-align: justify;">È inoltre previsto che il professionista invii al consumatore una <strong>conferma scritta</strong> delle informazioni già fornite, al momento della conclusione del contratto. Inoltre, al momento dell’esecuzione del contratto (o prima se lo si ritiene opportuno e preferibile), devono essere fornite altre informazioni quali – ad esempio – quelle sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti.</p>
<h2 id="termine" style="text-align: justify;">Entro quanto deve essere attivato il servizio (e come recedere)</h2>
<p style="text-align: justify;">Si tenga inoltre conto che, salvo quanto previsto nel contratto a titolo di diverso accordo rispetto al d.lgs. 21/2014, il venditore deve <strong>adempiere all’esecuzione del contratto</strong>, con consegna dei beni, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. Se i beni non sono stati consegnati entro il termine pattuito o, in mancanza, entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il consumatore potrà assegnare al venditore un termine supplementare che sia appropriato alle circostanze per effettuare la consegna. Se anche il termine supplementare concesso scade senza che i beni siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a sciogliere il contratto e a domandare il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/danno-esistenziale-attivazione-forniture-non-richieste/"><strong>risarcimento dei danni</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto infine riguarda la concessione del termine supplementare, viene previsto che il consumatore non debba concedere tale allungamento se il venditore si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, se il rispetto del termine originariamente pattuito dalle parti per la consegna del bene si intende essenziale, o ancora se il consumatore ha informato il venditore, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni sul <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso/">recesso</a></strong>, rimandiamo al nostro recente focus sulla conclusione dei contratti di vendita online e sul conseguente diritto di recesso, che potete trovare <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso-consumatore/">qui</a>.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/"><em>Avv. Bellato – diritto dei consumatori</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danno esistenziale in caso di attivazione forniture non richieste</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/danno-esistenziale-attivazione-forniture-non-richieste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 06:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il danno esistenziale in caso di attivazione di forniture non richieste &#8211; indice: La sentenza Il diritto nel codice del consumo Il Giudice di Pace del Tribunale di Pisa ha legittimato la sussistenza di un danno non patrimoniale, esistenziale, da liquidarsi in via esecutiva nei confronti di un consumatore rimasto vittima di alcuni meccanismi prodotti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/danno-esistenziale-attivazione-forniture-non-richieste/">Danno esistenziale in caso di attivazione forniture non richieste</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il danno esistenziale in caso di attivazione di forniture non richieste &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza</strong></a></li>
<li><a href="#consumo"><strong>Il diritto nel codice del consumo</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice di Pace del Tribunale di Pisa ha <strong>legittimato la sussistenza di un danno non patrimoniale</strong>, esistenziale, da liquidarsi in via esecutiva nei confronti di un consumatore rimasto vittima di alcuni meccanismi prodotti dall’attività di fornitori di servizi di energia elettrica e gas, tali da indurre costui in uno stato di apprensione, determinato dai <strong>comportamenti illegittimi</strong>, laddove il fornitore, in malafede, abbia dato esecuzione al contratto senza il necessario perfezionamento.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">Cosa ha stabilito la sentenza</h2>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, la sentenza Giudice di Pace di Pisa, sez. civ., 25.7.2016 n. 624, l’utente che si sia visto erogare dei servizi di luce e di gas mai richiesti alla nuova compagnia fornitrice e in base a un contratto mai perfezionato, ha diritto al <strong>risarcimento del danno non patrimoniale</strong>, e la compagnia fornitrice dovrà annullare le fatture emesse, risarcire il danno subito e le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza, “redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 16 disp. att c.p.c., come riformati dalla L. 69/09”, e dunque con la possibilità di omettere “lo svolgimento processuale”, con la motivazione che “è esposta in modo conciso, ricordando che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente (…)”, ha dunque accolto in maniera piena la domanda da parte attrice, ricordando che nella fattispecie oggetto di pronuncia “è pacifico che nessun contratto è mai intercorso tra l’attrice e la convenuta poiché la stessa ha esercitato il diritto di ripensamento nei termini di legge”, e che “è pacifico che nonostante il mancato perfezionamento del contratto (la società fornitrice) abbia dato esecuzione al contratto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sua pronuncia il giudice ricorda inoltre che è altresì “pacifico che l’attrice abbia contestato tale esecuzione chiedendo che fossero ripristinati i rapporti con i precedenti gestori” e che “è pacifico ciò sia avvenuto solo a distanza di mesi dalla contestazione avvenuta nel marzo 2015 e che, con comunicazione del 28.08.2015 la convenuta abbia informato la (parte attrice) che con decorrenza 1.09.2015 il contratto sarebbe stato ripristinato senza alcun costo aggiuntivo”.</p>
<h3>Il diritto al risarcimento</h3>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di quanto sopra, le circostanze sarebbero “<em><strong>sufficienti a fondare un diritto risarcitorio in capo all’attrice stante il comportamento di indubbia malafede da parte della convenuta dando esecuzione ad un contratto che non si era perfezionato</strong></em>”. Si noti che, aggiunge ulteriormente il giudice, “nessun rilievo possono avere nel caso di specie e direttive dell’Autorità Garante sia perché, come correttamente osservato dall’attrice, non hanno alcun valore coattivo nei confronti del consumatore, sia perché non escludono (ne potrebbero) il legittimo diritto di quest’ultimo ad essere risarcito. Invero la giurisprudenza ha ormai elaborato un consolidato indirizzo giurisprudenziale che legittima, pur con una quantificazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il diritto del consumatore rimasto vittima di meccanismi prodotti dall’attività seriale di fornitori di servizi, ad essere risarcito per lo stato di apprensione legato a comportamenti illegittimi (come nel caso di specie) del soggetto erogatore del servizio”.</p>
<h2 id="consumo" style="text-align: justify;">Diritti e Codice del Consumo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudice ha pertanto dato ragione al consumatore, ritenendolo una vittima di pratiche commerciali scorrette, invero non rare nel nostro mercato. La lettura del giudice è coerente con quanto previsto dal <strong>Codice del Consumo</strong>, che all’art. 66 quinquies afferma che “il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/installazione-modem-gratuita-non-indicato-contratto/"><strong>fornitura non richiesta</strong></a> di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non puo’ adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita’ equivalenti o superiori”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne le possibilità di esercitare il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso-consumatore/">diritto di recesso</a></strong>, rimandiamo al nostro recente approfondimento in merito a tale diritto legato alla conclusione di contratti a distanza. Torneremo sull’argomento nei prossimi giorni.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/"><em>Avv. Bellato – diritto dei consumatori</em></a></p>
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		<title>Come funziona il rimborso automatico in bolletta per importi indebiti</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/rimborso-automatico-bolletta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 06:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il rimborso automatico in bolletta &#8211; indice: La decisione dell&#8217;Authority Le motivazioni La controversia Con deliberazione 575/2016/R/eel, l&#8217;Autorit&#224; per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha ribadito la necessit&#224; di prevedere il rimborso automatico in bolletta della luce per quegli importi indebiti, ricollegabili alle condotte &#8220;anomale&#8221; degli operatori nei mercati all&#8217;ingrosso. In sostanza: [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il rimborso automatico in bolletta &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione dell&#8217;Authority</strong></a></li>
<li><a href="#motivazioni"><strong>Le motivazioni</strong></a></li>
<li><a href="#controversia"><strong>La controversia</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione 575/2016/R/eel, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha ribadito la necessità di prevedere il <strong>rimborso automatico in bolletta della luce per quegli importi indebiti, ricollegabili alle condotte “anomale” degli operatori nei mercati all’ingrosso</strong>. In sostanza: rimborsi potenziali e automatici in vista per circa 30 milioni di italiani, titolari di contratti di fornitura per energia elettrica. Ma da cosa è scaturita tale decisione?</p>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify;">Cosa ha deciso l’Authority</h2>
<p style="text-align: justify;">Di fatti, nella lunga nota con la quale l’Authority informa i consumatori della novità. È sancito che “<em>qualunque sarà l&#8217;esito delle decisioni della giustizia amministrativa, per i consumatori sarà <strong>garantito in modo automatico il rimborso in bolletta degli importi</strong> che saranno recuperati con l&#8217;attività di indagine dell&#8217;Autorità sulla vicenda delle condotte anomale dei mesi scorsi tenute dagli operatori dell&#8217;offerta e della domanda nei mercati all&#8217;ingrosso dell&#8217;elettricità, in particolare nel mercato del dispacciamento</em>”.</p>
<h2 id="motivazioni" style="text-align: justify;">Le motivazioni della decisione</h2>
<p style="text-align: justify;">Con la sua deliberazione 575/2016/R/eel, dunque,<strong> l’Autorità ha ribadito quanto aveva già avuto modo di esplicitare con la regolazione vigente</strong>. Ha inoltre precisato che gli importi recuperati dovranno essere compresi nel calcolo dei saldi tra proventi conseguiti e oneri sostenuti per l&#8217;approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (ovvero di quei costi sostenuti dal Gestore della rete &#8211; Terna &#8211; per il mantenimento in equilibrio e in sicurezza del sistema elettrico), al netto del valore del corrispettivo uplift (cioè, di quei costi a copertura degli oneri sostenuti da Terna) da applicare nel primo trimestre utile.</p>
<h2 id="controversia" style="text-align: justify;">Che cosa è accaduto</h2>
<p style="text-align: justify;">La deliberazione 575/2016/R/eel pone dunque fine, almeno in tale ambito, a una lunga vicenda che è nata in seguito all’<strong>impugnativa di due associazioni dei consumatori in merito all&#8217;aggiornamento delle condizioni di maggior tutela per il periodo luglio-settembre 2016</strong>. Con decreto n. 911 del Tar Lombardia del luglio 2016 il provvedimento era stato sospeso, ma era stato poi confermato con successivo decreto n.982 del 28 luglio 2016, e ripristinato in vigore con l&#8217;ultima ordinanza collegiale del Tar Lombardia n.1185 del 16 settembre 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">I decreti di cui sopra avevano sospeso le <strong>variazioni delle componenti di prezzo alla base delle tariffe del servizio di maggior tutela</strong>, e anche di quelle che non dipendevano dalle possibili condotte anomale del dispacciamento. La decisione del giudice lombardo ha invece lasciato impregiudicata l&#8217;applicazione del corrispettivo “uplift” da parte di Terna, con la conseguenza di lasciare aperta la possibilità per gli operatori attivi sul mercato libero di trasferire sui clienti a valle l&#8217;incremento dello stesso (per una possibilità che è invece preclusa nella maggiore tutela).</p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva ordinanza collegiale 1185/2016, invece, il Tar Lombardia ha revocato la sospensione dei provvedimenti impugnati dalle due associazioni, ma ha contemporaneamente ritenuto di disporre una misura cautelare atipica, &#8220;idonea nella sostanza a soddisfare quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti&#8221;, ordinando all&#8217;Autorità di adottare – si legge nel comunicato dell’Autorità per l’energia &#8211; entro quaranta giorni &#8220;un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all&#8217;accoglimento del ricorso, con il quale siano predeterminate sin d&#8217;ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione è stata ora eseguita, con previsione di un rimborso automatico, qualunque sarà l&#8217;esito della controversia.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/"><em>Avv. Bellato – diritto dei consumatori</em></a></p>
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		<title>Il diritto di recesso del consumatore</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso-consumatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 06:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>II diritto di recesso del consumatore &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Le informazioni Come si esercita Gli effetti Quando non c&#8217;&#232; La vendita online &#232; una pratica commerciale sempre pi&#249; diffusa. L&#8217;avvento delle nuove tecnologie ha infatti favorito l&#8217;evoluzione e il perfezionamento di questa categoria di vendite a distanza, sulla quale &#8211; ben inteso &#8211; gravano una [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>II diritto di recesso del consumatore &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#norme"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#informazioni"><strong>Le informazioni </strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come si esercita</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Gli effetti</strong></a></li>
<li><a href="#non"><strong>Quando non c&#8217;è</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>vendita online</strong> è una pratica commerciale sempre più diffusa. L&#8217;avvento delle nuove tecnologie ha infatti favorito l&#8217;evoluzione e il perfezionamento di questa categoria di <strong>vendite a distanza</strong>, sulla quale &#8211; ben inteso &#8211; gravano una serie di specifici obblighi informativi (e non solo) a carico del venditore ed a vantaggio del <strong>consumatore</strong>. Ma quali sono i diritti che il consumatore può esercitare quando, dopo l&#8217;acquisto online di un bene, vuole recedere dal contratto esercitando il <strong>diritto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso/">recesso</a></strong>?</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di recesso del consumatore nei contratti di vendita a distanza è disciplinato nel <strong>Codice del Consumo</strong>, nella parte dedicata al rapporto di consumo. In particolare il titolo III, che disciplina le modalità contrattuali, dedica specifiche disposizioni a tale diritto agli artt. dal 52 al 59. Si ricorda che la disciplina del recesso del consumatore ha subito una sostanziale modifica nel 2014 ad opera del <strong>D.lgs 21/2014</strong>. Quest&#8217;ultimo ha recepito la direttiva 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo.</p>
<h2 id="norme" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è diritto di recesso nel Codice del Consumo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di recesso del consumatore è quel <strong>diritto potestativo</strong> riconosciutogli nell&#8217;ambito di un rapporto di consumo. Il consumatore ha dunque facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale secondo i termini e le modalità previste dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, si cita l&#8217;articolo 52 del Codice del Consumo che stabilisce al primo comma quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Fatte salve le eccezioni di cui all&#8217;articolo 59, il consumatore <strong>dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali</strong> senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all&#8217;articolo 56, comma 2, e all&#8217;articolo 57&#8243;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi della suddetta norma e ammettendo che gli obblighi di informazione previsti dall&#8217;art. 49, comma 1, lettere h), i), l) e m) del Codice del Consumo che gravano sul venditore siano stati rispettati (si tornerà su questo aspetto in un prossimo approfondimento), si sottolinea come <strong>il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni</strong> dal ricevimento del bene da parte del consumatore. Se si tratta di un servizio il diritto può essere esercitato entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ipotesi in cui gli obblighi informativi non siano stati inizialmente rispettati, ma il venditore abbia posto rimedio successivamente a tale omissione, il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni dal momento in cui gli obblighi sono finalmente stati soddisfatti. Se infine il venditore non ha posto rimedio alle omissioni informative, il diritto di recesso può essere esercitato fino a 12 mesi e 14 giorni dopo il ricevimento dei beni o la conclusione del contratto di servizio. A stabilire il differimento dei termini di esercizio del diritto di recesso nel caso di <strong>inadempimento degli obblighi informativi</strong> da parte del professionista è l&#8217;art. 53 del Codice in commento.</p>
<h2 id="informazioni" style="text-align: justify;">Quali informazioni devono essere comunicate al consumatore</h2>
<p style="text-align: justify;">Le informazioni cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo precedente sono ben esplicitate dall&#8217;art. 49 del Codice del Consumo. Questo ricorda come &#8220;prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali o da una corrispondente offerta, <strong>il professionista fornisce al consumatore le informazioni</strong> seguenti, in maniera chiara e comprensibile&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si possono distinguere tre classi di informazioni che il professionista deve fornire al consumatore. Quelle generali, alcune eventuali e quelle legate all&#8217;esercizio del diritto di recesso.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le informazioni generali</h3>
<p style="text-align: justify;">Le informazioni generali che il venditore deve comunicare al consumatore sono le seguenti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;</p>
<p style="text-align: justify;">b) la propria identità;</p>
<p style="text-align: justify;">c) l’indirizzo geografico dove il professionista e’ stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili. Ciò per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui. Se applicabili deve comunicare l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;</p>
<p style="text-align: justify;">d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami. Se applicabile deve indicare quello del professionista per conto del quale agisce;</p>
<p style="text-align: justify;">e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte. Se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilita’ di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo deve informare sulle modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, di tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo. Qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo deve indicare che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali. Se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;</p>
<p style="text-align: justify;">f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e’ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;</p>
<p style="text-align: justify;">g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;</p>
<p style="text-align: justify;">n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;</p>
<h3 style="text-align: justify;">Alcune informazioni eventuali</h3>
<p>Il professionista deve altresì comunicare:</p>
<p style="text-align: justify;">o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza post-vendita al consumatore, dei servizi post-vendita e delle garanzie commerciali;</p>
<p style="text-align: justify;">p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, comma 1, lettera f), del Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;</p>
<p style="text-align: justify;">r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;</p>
<p style="text-align: justify;">s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e’ tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;</p>
<p style="text-align: justify;">t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;</p>
<p style="text-align: justify;">u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;</p>
<p style="text-align: justify;">v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le informazioni legate al diritto di recesso</h3>
<p style="text-align: justify;">Affinché il consumatore possa esercitare liberamente e consapevolmente il suo diritto di recesso il professionista deve informarlo che:</p>
<p style="text-align: justify;">h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente;</p>
<p style="text-align: justify;">i) se applicabile, il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;</p>
<p style="text-align: justify;">l) se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli e’ responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3;</p>
<p style="text-align: justify;">m) se non e’ previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;</p>
<p style="text-align: justify;">q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e’ a tempo indeterminato o e’ un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto.</p>
<p style="text-align: justify;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2952" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2016/10/online-1673585_960_720.png" alt="online-1673585_960_720" width="932" height="720" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2016/10/online-1673585_960_720.png 932w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2016/10/online-1673585_960_720-300x232.png 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2016/10/online-1673585_960_720-768x593.png 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" /></p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come esercitare il diritto di recesso</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 54 del codice del consumo disciplina l&#8217;esercizio del diritto di recesso del consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di recesso può essere esercitato in <strong>qualsiasi momento entro i termini</strong> sopra previsti, senza motivazione e senza alcun costo. Viene considerato validamente esercitato se la comunicazione del recesso viene inviata prima della scadenza del periodo di recesso. È bene pertanto munirsi di strumenti che consentano di rendere certa la data di invio della comunicazione. Ci si riferisce al sistema tradizionale della posta raccomandata ovvero alla posta elettronica certifica (PEC). Non rileva pertanto, ai fini della validità, se la comunicazione viene ricevuta successivamente a tale momento. Entro il termine previsto della comunicazione, il consumatore ha due alternative per esercitare il recesso:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">inviare una <strong>dichiarazione esplicita</strong>. Non è prescritta nessuna forma di rendita di tale dichiarazione che pertanto può essere anche in forma orale. In ogni caso, essendo l&#8217;onere di provare l&#8217;avvenuto esercizio del diritto di recesso a suo carico (ultimo comma, art. 54 Codice del Consumo) in caso di controversia, è nel suo interesse ricercare l&#8217;archiviazione della dichiarazione rendendola pertanto in forma scritta anche su supporto informatico;</li>
<li style="text-align: justify;">compilare il <strong>modulo di recesso allegato al Codice del Consumo</strong>. In tale modulo deve indicare il contratto di vendita di beni o servizi da cui intende recedere, la data dell&#8217;ordine e dell&#8217;eventuale ricezione del bene o del servizio. Il modulo infine va sottoscritto e datato se spedito in forma cartacea.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il comma 3 della suddetta norma prevede anche una possibilità <strong>&#8220;telematica&#8221;</strong> di comunicazione del diritto di recesso mediante il sito web del professionista. Quest&#8217;ultimo infatti può offrire al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso allegato al Codice o una qualsiasi altra dichiarazione, sul suo sito web. In tal caso dovrà successivamente inviare al consumatore receduto una ricevuta di conferma di tale documentazione attestante l&#8217;esercizio del recesso.</p>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti dell&#8217;esercizio del diritto di recesso</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 55 del Codice del Consumo, denominato &#8220;effetti del recesso&#8221; stabilisce che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;L&#8217;esercizio del diritto di recesso <strong>pone termine agli obblighi delle parti</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure</li>
<li>di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un&#8217;offerta sia stata fatta dal consumatore&#8221;.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La norma si limita a definire l&#8217;effetto liberatorio dell&#8217;esercizio del diritto. Rimanda agli articoli successivi per la disciplina degli effetti &#8220;pratici&#8221; del recesso dal rapporto di consumo disciplinando gli<strong> obblighi delle parti.</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;">Quali sono gli obblighi del venditore/professionista</h3>
<p style="text-align: justify;">Una volta ricevuta la <strong>comunicazione di recesso</strong>, il venditore deve restituire tutti i pagamenti ricevuti, anche eventualmente comprensivi delle spese di consegna. Lo deve fare nel minore tempo possibile e comunque entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. Il rimborso delle somme deve avvenire, inoltre, ai sensi dell&#8217;articolo 56 del Codice del Consumo, con la stessa modalità di pagamento con cui il consumatore aveva pagato i beni/servizi. Il professionista può utilizzare altre modalità se:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">le aveva convenute con il consumatore;</li>
<li style="text-align: justify;">se tali modalità non determinano spese di rimborso in capo al consumatore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il professionista infine non è tenuto a rimborsare <strong>costi eccedenti l&#8217;offerta del servizio</strong> (ad esempio di consegna) offerto se il consumatore aveva optato per altri più costosi. Se si tratta di un rimborso relativo ad un contratto di vendita, il professionista ha la facoltà di non restituire le somme fino a che non ha ricevuto i beni o il consumatore non dimostra di averli spediti.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quali sono gli obblighi per il consumatore</h3>
<p style="text-align: justify;">Il consumatore deve, entro lo stesso termine decorrente dalla data di invio della comunicazione, <strong>restituire la merce</strong>.  La merce si considera restituita se viene spedita prima dello scadere di tale termine. Può restituirla al venditore stesso (professionista) o ad un terzo da questi autorizzato a riceverli. In ogni caso lo deve fare senza ritardo. Il costo della restituzione dei beni, salvo pattuito diversamente tra le parti o salvo che il professionista abbia omesso di informare il consumatore che erano a suo carico, vengono sostenute dal consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Si noti che, come sancito dall&#8217;art. 57 co.2 del Codice del Consumo, <em>&#8220;il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni&#8221;</em>.</p>
<h2 id="non" style="text-align: justify;">Eccezioni al diritto di recesso: le regole del Codice del Consumo</h2>
<p style="text-align: justify;">Le linee normative di cui sopra non si applicano in tutti i casi previsti dall&#8217;art. 59 del Codice del Consumo. Si possono distinguere i casi relativi a forniture di beni o servizi ovvero la stipulazione di contratti.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le forniture di beni in cui non si applicano le regole sul diritto di recesso</h3>
<p style="text-align: justify;">La norma elenca le seguenti forniture di beni o servizi che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">abbiano il prezzo legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e’ in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;</li>
<li style="text-align: justify;">siano confezionati su misura o chiaramente personalizzati;</li>
<li style="text-align: justify;">rischino di deteriorarsi o scadere rapidamente;</li>
<li style="text-align: justify;">siano sigillati e non si prestino ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;</li>
<li style="text-align: justify;">dopo la consegna, risultino, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;</li>
<li style="text-align: justify;">siano bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita. Altri requisiti sono che la consegna di queste possa avvenire solo dopo trenta giorni e che abbiano valore effettivo che dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;</li>
<li style="text-align: justify;">consistano in registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;</li>
<li style="text-align: justify;">siano giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;</li>
<li style="text-align: justify;">consistano in alloggi per fini non residenziali, trasporto di beni, servizi di noleggio di autovetture, servizi di catering o servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;</li>
<li style="text-align: justify;">abbiano contenuto digitale mediante un supporto non materiale. A condizione che l’esecuzione sia iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">I contratti ai quali non si applicano le regole sul diritto di recesso</h3>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i contratti invece la norma fa riferimento ai seguenti:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione e’ iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;</li>
<li style="text-align: justify;">i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;</li>
<li style="text-align: justify;">i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica.</li>
</ul>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-padova/">Avv. Bellato &#8211; diritto dei consumatori</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso-consumatore/">Il diritto di recesso del consumatore</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Biglietti aerei online: come difendersi dai costi aggiuntivi</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/biglietti-aerei-online-costi-aggiuntivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=2945</guid>

					<description><![CDATA[<p>I costi aggiuntivi nei biglietti aerei online &#8211; indice: Pratiche non consentite Obblighi Le pronunce AGCM Sono sempre pi&#249; frequenti le cause civili aventi ad oggetto le lamentele sull&#8217;applicazione di costi aggiuntivi in sede di conferma della procedura di acquisto online di un biglietto aereo. Con un iter, peraltro, oramai quasi prevedibile: il ticket sembra [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I costi aggiuntivi nei biglietti aerei online &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#pratiche"><strong>Pratiche non consentite</strong></a></li>
<li><a href="#obblighi"><strong>Obblighi</strong></a></li>
<li><a href="#agcm"><strong>Le pronunce AGCM</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sono sempre più frequenti le cause civili aventi ad oggetto le lamentele sull’<strong>applicazione di costi aggiuntivi</strong> in sede di conferma della procedura di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso-consumatore/">acquisto online</a> di un biglietto aereo</strong>. Con un iter, peraltro, oramai quasi prevedibile: il ticket sembra molto conveniente in fase di pubblicizzazione, ma al momento dell’acquisto ci si rende conto che, in realtà, il prezzo effettivo è ben più alto a causa dell’inserimento di tasse e altri costi. Una <strong>condotta illecita</strong>, recentemente sanzionata dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, che cogliamo l’occasione di riprendere al fine di “ispirare” una maggiore attenzione sul tema.</p>
<h2 id="pratiche">Biglietti online: cosa NON possono fare le compagnie aeree</h2>
<p style="text-align: justify;">Cominciamo con il ricordare che <strong>l’azione della compagnia aerea che pubblicizza un prezzo del biglietto inferiore a quello effettivo, allo scopo di attirare consumatori con tale condotta, rientra nel novero delle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli</strong> e, come tali, vietate dal Codice del Consumo all’art. 20, che definisce la pratica commerciale scorretta quella pratica che “<em>è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori</em>”.</p>
<h2 id="obblighi">Che cosa devono fare le compagnie aeree nel vendere biglietti online</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter agire in maniera corretta e diligente, <strong>il sistema di prenotazione on line dei biglietti aerei deve indicare fin da subito il prezzo effettivo del biglietto aereo</strong>. Pertanto, costituisce un’azione non corretta la pratica di rendere noti, solamente al momento del pagamento, gli addebiti ulteriori per tasse e altri costi, come quelli legati al sovrapprezzo eventuale che può essere domandato al consumatore quando questi decida di acquistare i biglietti con <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/carta-di-credito/">carta di credito</a>.</p>
<h2 id="agcm">Le pronunce AGCM su Norwegian Air e Blue Air</h2>
<p style="text-align: justify;">Recentemente, il Garante è tornato sull’argomento<strong> sanzionando le compagnie aeree low cost Norwegian Air e Blue Air per non aver rispettato le norme previste dal Codice del Consumo</strong> in materia di informazione e tariffe contrattuali. Al di là dei principi ispiratori generali dei comportamenti di trasparenza e di correttezza commerciale, le pronunce che oggi evidenziamo rappresentano un buon passo in avanti nel dettagliare le caratteristiche delle azioni comportamentali degli operatori che gestiscono il sistema di prenotazione online dei biglietti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolar modo, <strong>il Garante ha ricordato come la compagnia aerea sia obbligata a fornire informazioni corrette e complete al consumatore</strong>, senza porre in essere delle condotte attive (come quelle ricordate dall’art. 21 del Codice del Consumo), omissive ingannevoli (art. 22 del Codice del Consumo) e pratiche commerciali ingannevoli (art. 23 del Codice del Consumo), rappresentate nella fattispecie dall’abitudine di mostrare al consumatore un determinato prezzo del biglietto per indurlo all’acquisto, salvo poi mostrargli – in sede di conferma dell’acquisto del ticket – un prezzo diverso, poiché il costo inizialmente mostrato non comprendeva tasse e altri costi.</p>
<h3>Quando la pratica commerciale è scorretta</h3>
<p style="text-align: justify;">Dunque, ricordiamo ai nostri lettori che<strong> costituisce una pratica commerciale scorretta la rappresentazione del prezzo dei biglietti aerei mediante lo scorporo ex ante dalla tariffa di supplementi di spesa non eventuali, inevitabili e prevedibili, all’inizio del processo di prenotazione e acquisto on line, o nei messaggi pubblicitari</strong>. Tale condotta è infatti in grado di indurre in errore il consumatore medio, e non rispetta le norme del Codice del Consumo che, invece, prevedono esplicitamente la necessità di informare il consumatore sull’esistenza di sovraprezzi applicati, fin dal primo contatto con il consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne il caso in esame legato alla compagnia aerea low cost Blue Air, per esempio, l’AGCM ha accertato che <strong>il sistema di prenotazione on line rappresentava l’esistenza del supplemento denominato “Altre tasse” solamente in sede di conferma della prenotazione</strong>. Come se non bastasse, in una fase successiva il consumatore era chiamato a scegliere il metodo di pagamento che, a sua volta, determinava un ulteriore incremento del prezzo finale dovuto per acquistare il biglietto. In merito a tale comportamento, il Garante ha rammentato che le compagnie aeree non possono prevedere alcun costo aggiuntivo per i mezzi di pagamento scelti dal consumatore.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/"><em>Avv. Bellato – diritto dei consumatori</em></a></p>
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