La malasanità – indice:
Con il generico termine “malasanità”, si suole ad oggi fare riferimento a tutti quegli episodi che ascrivono responsabilità medica civile o penale in capo a operatori o persone giuridiche del settore medico e sanitario.
Il termine, di utilizzo relativamente recente, è oggi giornalisticamente fruito per includere una vasta gamma di spiacevoli inconvenienti che vedono luce, solitamente, in strutture cliniche pubbliche o private per la cura dei pazienti.
Di malasanità si può tuttavia parlare diffusamente anche per quanto avviene in strutture specializzate per le operazioni di chirurgia estetica o, ancora più generalmente, nel caso in cui una persona subisca un pregiudizio da una qualsiasi prestazione (fornita o mancata) da parte del personale sanitario.
Considerata l’importanza del tema, abbiamo cercato di fare il punto su questo argomento riassumendo, di seguito, tutti i punti più significativi.
Invitiamo naturalmente i nostri lettori a prendere contatti con lo studio legale per saperne di più e avere una consulenza sul proprio caso specifico.
Cos’è la malasanità: il significato del termine
Dunque, cosa significa malasanità?
Come abbiamo visto, il termine ha un utilizzo piuttosto vario e finisce con l’indicare quegli episodi in cui un medico o la struttura ospedaliera sono responsabili di un errore che ha causato un danno, più o meno grave, al paziente. La condotta può essere sia di tipo commissivo che di tipo omissivo, non rilevando pertanto se si tratta di un comportamento che è stato posto in essere in maniera errata, o non sia stato posto in essere un comportamento che sarebbe invece richiesto.
Purtroppo, il termine è divenuto mediaticamente celebre in virtù dell’elevato numerosi di casi che ogni anno si verificano a causa dell’errata condotta di medici e strutture sanitarie. Si calcola infatti che in Italia ogni anno vi siano almeno 300.000 cause per malasanità, accompagnate da circa 30.000 cause di natura penale al fine di accertare le mancanze e gli errori più gravi da parte dei medici.
Di fatti, gli errori che possono essere commessi da un medico nel momento in cui si relaziona professionalmente con un paziente non sono certamente pochi, considerato che le interazioni sono numerose e tutte potenzialmente in grado di produrre effetti nocivi sul malato.
Rammentata la vastità del fenomeno, è tuttavia di norma possibile raggruppare gli errori medici in due grandi categorie:
- errori relativi alla parte diagnostica
- errori relativi alla parte terapeutica.
Per quanto concerne la prima categoria, rientrano in tale novero la diagnosi tardive o errate, che possono condurre il paziente a uno stato di invalidità o, nei peggiori casi, al decesso.
Nel secondo caso, invece, si possono annoverare condotte che favoriscono lesioni dovuti a interventi chirurgici non eseguiti correttamente, infezioni contratte in sala operatoria per il mancato rispetto degli standard di qualità, negligenze e altre condotte che conducono a danni più o meno gravi.
Il malato ed i suoi diritti
Quando si parla di malasanità non si può non partire dai diritti del paziente alla persona e alla salute. Un tema anch’esso particolarmente esteso, che va ben al di là di quello più discusso, legato al consenso informato: prima dell’operazione, infatti, il paziente ha il diritto a ottenere una coerente e completa informazione preventiva.
In altri termini, il paziente che intende sottoporsi ad un intervento ha il diritto ed il dovere di prendere visione e prestare il consenso informato, dopo aver preso visione dei fogli informativi che gli sono forniti dal personale sanitario e che gli permetteranno di essere reso edotto dei possibili effetti pregiudizievoli del trattamento medico a cui sta per sottoporsi.
Evidentemente, tale consenso informato assume una rilevanza fondamentale in sede di valutazione di un’eventuale responsabilità medica. Così come, in fondo, rileverà anche il dovere del paziente di informare i medici in merito alla presenza di eventuali patologie pregresse che potrebbero in qualche modo interagire o avere effetti sull’operazione. Ecco dunque che nell’ambito di un’analisi puntuale sul proprio caso clinico, occorrerà avere riguardo a ogni elemento valutativo
Tuttavia, è solo una piccola parte dei diritti che il paziente può esercitare, a conferma della complessità dell’argomento e della necessità di verificarlo in compagnia di un legale esperto in cause sanitarie.
I diritti
A titolo di esempio, tra i diritti che uno studio legale può contribuire a difendere a favore e nell’interesse del proprio cliente, rileviamo:
- diritti alla dignità personale: tutti i pazienti hanno il diritto a non subire riduzioni della propria dignità personale determinate dalla presenza di strutture inadeguate, con carenze strutturali e tecnologiche, o comportamenti arbitrari;
- diritti alla continuità dei percorsi di cura: ogni paziente ha il diritto a essere sottoposto a interventi medici che siano coordinati con le cure che eventualmente già segue, e ha il diritto a ricevere percorsi di convalescenza e di riabilitazione tempestivi e appropriati;
- diritti alla qualità del servizio: i pazienti hanno il diritto di ricevere un servizio sanitario di qualità in termini di pulizia, efficacia, relazione;
- diritti alla trasparenza: ogni paziente conserva il diritto di avere accesso alla propria cartella clinica, un documento che deve essere fornito senza indugi e ritardi immotivati.
A chi rivolgersi in caso di responsabilità per errore medico
Ciò premesso, appare ancora più chiaro come i casi di malasanità meritino una valutazione che deve essere realizzata con attenzione e con l’ausilio di professionisti specializzati nell’ambito della medicina legale.
Una consulenza preventiva in tema di malasanità è utile ai fini della valutazione di eventuali profili di responsabilità medica risarcitoria, sia in termini di responsabilità sanitaria di tipo contrattuale nei confronti della struttura sanitaria, che in termini di responsabilità di natura extracontrattuale nei confronti del medico o del professionista.
La valutazione preventiva per l’attivazione di una tutela risarcitoria del paziente vittima di malasanità riguarderà poi la verifica del nesso causale fra la condotta negligente, imprudente, imperita da parte del medico che ha posto in essere un’operazione mal riuscita, e il danno biologico, morale od esistenziale cagionato al malato.
Di non secondario rilievo sono a tal proposito, le novità sul risarcimento per danno da responsabilità professionale, che più volte la Corte di Cassazione non ha certo ritenuta esclusa nei casi di complicanze post operatorie. La tutela legale in determinate circostanze può essere estesa al ramo penale, qualora si ravvisino i presupposti di un reato.
Laddove il reato non sia procedibile d’ufficio (senza la necessità di sporgere querela), si avrà la disponibilità della proposizione di querela entro il termine di tre mesi dal fatto di rilevanza penale, ove non si tratti di fatti procedibili d’ufficio (senza la necessità di proporre querela, come ad esempio nel caso di lesioni gravi).
Il risarcimento dei danni da malasanità e la valutazione
A questo proposito non si può fare a meno di ricordare come sia utile se non necessario mettere a disposizione del proprio consulente legale il modulo di consenso informato sottoscritto prima dell’operazione a cui ci si è sottoposti. Prendere visione e cognizione giuridica delle clausole contenute nel modulo in questione è un’operazione tecnica che difficilmente un non addetto al settore sarà in grado di fare in modo compiuto: sono spesso presenti, infatti, riferimenti tecnico giuridici di difficile comprensione per il cittadino medio.
Ricordiamo che secondo quanto previsto dalla recente riforma Gelli, del 2017, la responsabilità professionale per malasanità ha natura contrattuale nei confronti della struttura ospedaliera. Ciò determina che il termine prescrizionale sia di dieci anni ed è dunque possibile attivare un giudizio risarcitorio di questo tipo entro tale termine successivo al verificarsi del danno da malasanità.
I tempi per il risarcimento danno da malasanità
Se si ritiene di aver subito un episodio di malasanità, è fondamentale agire tempestivamente al fine di accelerare i tempi per il risarcimento del danno da malasanità. Ma cosa fare? E quali sono i tempi di ogni passaggio procedurale?
Sebbene – anche in questo caso – giovi ricordare che ogni attività debba essere attentamente valutata in compagnia del proprio legale, possiamo di seguito riassumere quello che accade generalmente per arrivare al risarcimento del danno da malasanità.
La cartella clinica
Di norma, la prima cosa che si consiglia di fare è recuperare la cartella clinica: potrà infatti essere utile per analizzare le cause che hanno condotto al danno da errore medico.
Naturalmente, spesso la sola cartella clinica potrebbe non bastare per poter accertare la presenza di una responsabilità medica: ecco dunque che rileveranno anche tutti i documenti e le altre prove che si sia in grado di reperire sia in relazione alla struttura sanitaria che in relazione al medico che potrebbe essere colpevole, con la sua condotta, di aver determinato un danno.
Ricordiamo che denunciare un medico o una struttura sanitaria per malasanità è un atto doveroso se si ha la ragionevole convinzione di aver subito un pregiudizio, ma non è sempre facile determinare il nesso casuale tra la condotta di medici e strutture, e il danno clinico emerso.
Ecco dunque che fin dalle primissime fasi di questo percorso diventerà molto importante reperire quanta più documentazione utile possibile, e propedeutica a far emergere il nesso casuale di cui si è già detto.
La denuncia
Una volta che con l’aiuto di un avvocato esperto in malasanità ci si è convinti che sia possibile ottenere un risarcimento, occorre rispettare i tempi di legge sia da un punto di vista civile che, se ricorre il caso, quelli più stringenti da un punto di vista penale.
In particolare, in caso di errori medici per cui si voglia agire penalmente, è sempre bene procedere denunciare i fatti entro tre mesi dal giorno in cui il paziente ha riportato il danno o ritiene di aver scoperto di aver subito un danno cagionato da una cattiva prestazione sanitaria.
Ricordiamo che la denuncia può essere fatta sia in forma scritta che in forma orale e che al suo interno devono necessariamente trovare alcuni elementi come:
- nome e cognome del medico responsabile e della struttura sanitaria
- generalità del paziente
- descrizione dell’accaduto
- eventuali prove in allegato, che possono consistere nella cartella clinica, in certificati medici, in fotografie e rilievi, e ancora in testimonianze, fatture e documenti di spesa.
Evidenziamo ancora una volta come le prove siano fondamentali per dimostrare giudizialmente la sussistenza di un nesso di causalità tra l’azione del medico e il danno subito dal malato. Tutte le prove dovranno poi essere fornite alle autorità competenti che, con il ricorso alla consulenza tecnica esperta, si occuperanno di valutare l’effettività del rapporto di causa – effetto che è alla base del caso di malasanità.
Civile e penale
Ricordiamo che a questo punto sarà possibile intraprendere due strade, civile e penale, non autoescludenti.
Non mancano però le differenze. In particolare, in sede civile la responsabilità del medico andrà accertata con il principio del più probabile che non, mentre in sede penale occorrerà accertare la colpa medica ogni oltre ragionevole dubbio. Insomma, in termini penali non è sufficiente ragionare in termini probabilistici, ma occorre accertare che la condotta commissiva o omissiva del singolo sanitario o della struttura debba aver causato il danno lamentato dal paziente in maniera totalmente probabile da rendere più plausibile l’esclusione di altri fattori concomitanti o assorbenti.
I tempi di prescrizione per la malasanità
Fin qui, abbiamo fatto un rapido cenno ai termini utili per agire con una denuncia che sia propedeutica alla possibilità di procedere in sede penale.
Ricordiamo tuttavia che esistono dei termini di prescrizione per la malasanità anche sul fronte civile: il paziente potrà infatti agire con la richiesta di risarcimento del danno da malasanità entro i 10 anni dall’evidenza clinica delle conseguenze dell’errore medico.
Malasanità e tutela legale per errore medico
Nei casi più gravi la responsabilità medica può essere ritenuta anche di tipo penale: in tali situazioni la consulenza di diritto penale è da integrarsi a quella di diritto civile e si rivelerà utile ai fini di una valutazione concreta del paziente sul come tutelare i propri diritti. Dare prevalenza all’aspetto risarcitorio oppure a quello sanzionatorio di diritto penale non è certo una scelta scontata.
In questo ambito, è molto importante procedere con grande consapevolezza al fine di non trasformare il ricorso agli strumenti che il legislatore ha messo a disposizione dei pazienti per far valere i propri diritti in un’inutile e dispendiosa perdita di tempo.
Tra i pareri sulla malasanità che condividiamo più spesso, ad esempio, c’è il fatto che:
- gran parte delle denunce di malasanità che vengono presentate in Italia sono archiviate per prove insufficienti. È pertanto molto importante reperire tutti i supporti per far valere i propri diritti in sede giudiziale, evitando di sottovalutare la rilevanza anche dei documenti che sembrano essere apparentemente meno significativi;
- nel fare una denuncia occorre sempre cautela e consapevolezza, considerato che il denunciante potrebbe rischiare una controquerela per calunnia o per diffamazione.
Insomma, in fin dei conti quando si parla di malasanità, la prima cosa da chiarire è che il termine è riferibile solamente se si verifica un danno alla persona, biologico, morale o esistenziale, che possa essere comprovato attraverso prove e testimonianze che possano permettere di far evidenziare le opportune responsabilità. Le quali, ben inteso, non dovranno essere equivalenti a una semplice disservizio da parte della struttura sanitaria, dipendente ad esempio da un errore di tipo burocratico.
Per approfondimenti ed assistenza lo studio legale è a disposizione per l’analisi di ogni caso.