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Home » Civile » Infortuni » Malasanità: la responsabilità per errore medico – Quando andare dall’avvocato

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Malasanità: la responsabilità per errore medico – Quando andare dall’avvocato

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Malasanità: la responsabilità per errore medico – Quando andare dall’avvocato
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Avv. Beatrice Bellato

La malasanità – indice:

  • Diritti del malato
  • A chi rivolgersi
  • Il risarcimento
  • La tutela legale

Con il generico termine “malasanità”, si suole ad oggi fare riferimemento a tutti quegli episodi che ascrivono responsabilità medica civile o penale, in capo a operatori o persone giuridiche del settore medico e sanitario. Il termine, di utilizzo relativamente recente, è oggi giornalisticamente utilizzato per racchiudere una vasta gamma di spiacevoli inconvenienti. Questi vedono luce, solitamente, in strutture cliniche pubbliche o private per la cura di malati. Di malasanità si parla anche diffusamente in strutture specializzate per le operazioni di chirurgia estetica.

Il malato ed i suoi diritti

Tra i fondamentali diritti del paziente prima dell’operazione, si devono in primo luogo prendere in considerazione quelli inerenti all’informazione preventiva. Il paziente o chi voglia sottoporsi ad un intervento di chirurgia, anche estetica, ha il diritto ed il dovere di prendere visione e prestare il cosiddetto “consenso informato”. Si tratta di fogli informativi dei quali, prima di porre in essere una qualsiasi operazione chirurgica, lo stesso paziente deve prendere visione, per essere reso edotto dei possibili effetti anche collaterali del trattamento medico a cui sta per sottoporsi, nonchè sulle dichiarazioni dallo stesso paziente rese prima dell’operazione, in merito ad eventuali patologie pregresse.

Tale consenso informato assume una rilevanza fondamentale in sede di valutazione di un’eventuale responsabilità medica. Questa deve essere fatta anche alla luce di quanto sottoscritto dal paziente in sede di “consenso informato“.

A chi rivolgersi in caso di responsabilità per errore medico

I casi di malasanità meritano una valutazione che deve essere fatta con attenzione e con l’ausilio di professionisti specializzati nell’ambito della medicina legale. Una consulenza preventiva in tema di malasanità è utile ai fini della valutazione di eventuali profili di responsabilità medica risarcitoria. Ad oggi la responsabilità sanitaria è di tipo contrattuale nei confronti della struttura sanitaria (articoli 1218 e seguenti del codice civile). È invece di tipo extracontrattuale nei confronti del medico o del professionista.

La valutazione preventiva per l’attivazione di una tutela risarcitoria del paziente vittima di malasanità coinvolge medici che possano valutare la sussistenza del cosiddetto “nesso causale” fra la condotta negligente, imprudente, imperita da parte del medico che ha posto in essere un’operazione mal riuscita, e il danno biologico, morale od esistenziale cagionato al malato. Di non secondario rilievo sono a tal proposito, le novità sul risarcimento per danno da responsabilità professionale, che la Cassazione non ritiene esclusa nei casi di “complicanze” post operatorie. La tutela legale in determinate circostanze può essere estesa al ramo penale, qualora si ravvisino i presupposti di un reato.

Laddove il reato non sia procedibile d’ufficio (senza la necessità di sporgere querela), si avrà la disponibilità della proposizione di querela entro il termine di tre mesi dal fatto di rilevanza penale, ove non si tratti di fatti “procedibili d’ufficio” (senza la necessità di proporre querela, come ad esempio nel caso di lesioni gravi).

Il risarcimento dei danni da malasanità e la valutazione

A questo proposito non si può fare a meno di ricordare come sia utile se non necessario mettere a disposizione del proprio consulente legale il modulo di consenso informato sottoscritto prima dell’operazione a cui ci si è sottoposti. Prendere visione e cognizione giuridica delle clausole contenute nel modulo in questione è un’operazione tecnica che difficilmente un “non addetto al settore” sarà in grado di fare in modo compiuto.

Sono spesso presenti, infatti, riferimenti tecnico giuridici di difficile comprensione per il cittadino medio. Secondo quanto previsto dalla recente riforma Gelli, del 2017, la responsabilità professionale per malasanità ha natura contrattuale nei confronti della struttura ospedaliera. Ciò determina che il termine prescrizionale sia di dieci anni. È quindi possibile attivare un giudizio risarcitorio di questo tipo entro i dieci anni successivi al verificarsi del danno da malasanità.

Malasanità e tutela legale per errore medico

La responsabilità medica può nei casi più gravi essere ritenuta anche di tipo penale. In tali situazioni la consulenza di diritto penale è da integrarsi a quella di diritto civile. È infatti utile ai fini di una valutazione concreta del paziente sul come tutelare i propri diritti: dare prevalenza all’aspetto risarcitorio oppure a quello sanzionatorio di diritto penale non è una scelta scontata, ma è necessario in modo differente a seconda delle scelte.

Per approfondimenti ed assistenza lo studio legale è a disposizone per l’analisi senza impegno del caso.

Avv. Bellato – responsabilità professionale e malasanità

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    Avv. Bellato, Padova – tel: 3397692552

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