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Home » Civile » Infortuni » Invalidità permanente, accertabile anche senza radiografie

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Invalidità permanente, accertabile anche senza radiografie

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Invalidità permanente, accertabile anche senza radiografie
invalidita permanente
Avv. Beatrice Bellato

Il danno da invalità permanente – indice:

  • Invalidità permanente e incidente stradale
  • Accertamento della lesione

Per accertare l’invalidità permanente e ottenere così il risarcimento del danno da una lesione micropermanente che può essere causata da un comune incidente stradale, non è necessario che questa sia per forza accompagnata, documentata e dimostrata da un referto strumentale per immagini, come la radiografia.

Invalidità permanente e incidente stradale

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22066/2018, che accogliendo il ricorso di una vittima di un incidente stradale, rammenta come le restrizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto Cresci Italia, a modifica dell’art. 139 del codice delle assicurazione private, non pongono alcun automatismo che vincoli l’accertamento dell’invalidità permanente alla diagnostica per immagini, che invece è l’unico mezzo di prova solo quando il danneggiato lamenta una patologia che è difficile accertare con una sola visita medica.

La vicenda giunge in Cassazione dopo  il ricorso che tre persone – che avevano riportato danni a causa di un sinistro stradale – avevano proposto contro sentenza di Giudice di Pace, che aveva accolto la domanda di risarcimento solamente in relazione all’invalidità temporanea, ma non per quella permanente, affermando che quest’ultima non sarebbe stata accertata con il ricorso a radiografie e altri similari mezzi probatori.

La decisione è stata poi confermata anche in sede di impugnazione, il con il Tribunale che ha aggiunto come nell’ambito delle microlesioni fosse pur sempre esigibile un accertamento clinico strumentale, da intendersi come referto di diagnostica, ovvero per immagini, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente, mentre un mero riscontro visivo da parte del medico legale sarebbe stato sufficiente solamente per ottenere il risarcimento del danno da invalidità temporanea.

Per i ricorrenti però la conclusione cui è giunto il Giudice di Pace e il Tribunale non sarebbe corretta, visto e considerato che le novità del Cresci Italia sarebbero da leggere in relazione al fatto che il danno biologico deve essere suscettibile di accertamento medico – legale, esplicando la normativa i criteri  scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico che sono caratteristici della medicina legale (visivo, clinico, strumentale)  non gerarchicamente ordinati tra loro, o unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis.

Accertamento della lesione temporanea e permanente

Si arriva così sulle scrivanie dei giudici della Suprema Corte, che motivano la propria decisione richiamando anzitutto il proprio precedente orientamento (cronologicamente rappresentato, nella sentenza più vicina, dall’ordinanza n. 1272/2018), con il quale gli stessi Ermellini ribadivano che in materia di risarcimento del danno micropermanente,

l’art. 139 come modificato dal Cresci Italia debba essere interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o di quella permanente dell’integrità psico-fisica debba avvenire con criteri medico legali, da applicarsi in modo oggettivo e rigoroso.

Tuttavia, la stessa ordinanza precisa anche come l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che permetta di riconoscere tale lesione ai fini risarcitori, a meno che non si tratti di una malattia che risulta essere difficilmente verificabile sulla base di una sola visita medico legale, che sia suscettibile di un riscontro oggettivo solamente attraverso l’esame clinico strumentale.

Da quanto sopra ne può derivare che – fermo restando il bisogno di un accertamento medico legale che debba essere compiuto secondo i criteri oggettivi e rigorosi di cui sopra – l’esistenza di una condizione di invalidità permanente non possa certo essere esclusa per il solo fatto che non sia stata documentata da un referto strumentale per immagini come una radiografia, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.

Con tale spunto di valutazione la Corte cassa la sentenza con rinvio al Tribunale, affinché i giudici territoriali accertino se l’invalidità permanente lamentata dai ricorrenti possa o meno essere comprovata sulla base di criteri oggettivi o se in concreto la patologia che è stata dedotta possa essere suscettibile di un riscontro oggettivo solamente mediante un esame clinico strumentale.

Avv. Bellato – responsabilità civile e malasanità

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    Avv. Bellato, Padova – tel: 3397692552

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