Il risarcimento del danno da responsabilità medica su minore – indice:
- Liquidazione dei danni patrimoniali
- Perdita capacità di guadagno
- Errato approccio del Tribunale
- Coefficiente di minorazione
- Principio di diritto
Con sentenza n. 31235 del 4 dicembre 2018 la Corte di Cassazione ha specificato che se la vittima del danno patrimoniale cagionato da responsabilità medica è un minore, allora al conteggio del risarcimento deve essere applicato anche il coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata.
In altri termini, gli Ermellini ritengono che il giudice territoriale debba tener conto che il deficit fra il reddito atteso e quello ottenuto si realizzerà solamente nel momento in cui il minore raggiungerà l’età lavorativa. Solamente in quel momento, dunque, si potrà delineare il danno nel patrimonio del danneggiato.
Liquidazione dei danni patrimoniali
Limitando il commento alla sentenza nel solo aspetto principale, ricordiamo come la Suprema Corte abbia precisato che al momento in cui viene compiuta la liquidazione dei danni patrimoniali futuri e permanenti, essi possano essere distinti in due diverse categorie.
Da una parte avremo i danni che si stanno già producendo nel momento della liquidazione, e che continueranno a prodursi anche nel prossimo futuro.
Dall’altra parte avremo invece i danni che al momento della sentenza non si sono ancora verificati, perché inizieranno a prodursi solamente dopo un certo periodo di tempo dalla liquidazione.
Perdita della capacità di guadagno
Come intuibile, nella seconda categoria di cui sopra rientra anche il danno da perdita della capacità di guadagno del minore. Tale danno, infatti, verrà a prodursi solamente quando il minore raggiungerà l’età lavorativa, e non prima.
Ebbene, per i giudici questo danno potrà essere liquidato anch’esso con il sistema della capitalizzazione, e cioè moltiplicando l’importo annuo del reddito che presumibilmente andrà perduto dalla vittima, per un coefficiente di capitalizzazione.
Di qui, un richiamo all’art. 1223 c.c. e al suo principio di indifferenza del risarcimento. Il quale, ben inteso, impone al giudice di tenere conto del fatto che sta liquidando oggi un danno che si verificherà solo in un secondo momento.
Proprio in ragione di ciò, occorrerà considerare lo scarto temporale tra il momento della liquidazione e il momento in cui il danno inizierà a prodursi. Per far ciò, bisognerà ridurre il risultato ottenuto dall’operazione di capitalizzazione, moltplicandolo per un numero decimale inferiore a un coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata, che restituisce il valore attuale di un euro pagabile solamente fra n anni.
Errato approccio del Tribunale
Commentando le proprie motivazioni, i giudici sottolineano come la Corte d’appello non abbia calcolato correttamente i danni da perdita della capacità di guadagno.
Essendo infatti la vittima dell’illecito un minore, il danno patrimoniale da perduta capacità di procacciarsi un reddito da lavoro si sarebbe verificato nel suo patrimonio solamente quando quest’ultima avrebbe raggiunto l’età lavorativa.
Solamente in quel momento futuro si sarebbe realizzato il deficit tra il reddito atteso, e il reddito ottenuto.
Invece, nel conteggiare tale danno, il tribunale si sarebbe limitato a moltiplicare il presunto reddito che la vittima avrebbe percepito se fosse rimasta sana, per il numero di anni lavorativi sperati. La Corte territoriale ha ritenuto questo conteggio corretto.
Coefficiente di minorazione
Così facendo, però, per i giudici della Suprema Corte la Corte d’appello non avrebbe attualizzato il danno futuro. Né avrebbe ridotto il risultato applicando il c.d. coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata nei fanciulli, tenendo in considerazione uno scarto di non meno di 18 anni tra la data dell’illecito e la data di ingresso nel mondo del lavoro.
Con un simile approccio la Corte d’appello ha dunque violato l’art. 1223 c.c., e il principio di corrispondenza tra il danno e il risarcimento. Se infatti il minore fosse rimasto sano, avrebbe cominciato a guadagnare solo molti anni dopo la nascita, e di ciò bisognerebbe tenere conto nella liquidazione, con il suddetto coefficiente.
Si tenga anche conto come a nulla vale la giustificazione con la quale la Corte di merito rigetta il motivo di gravame. I giudici avevano infatti affermato che nessuna riduzione poteva applicarsi al risarcimento del danno futuro poiché il danno si svaluta.
Una spiegazione che gli Ermellini non accolgono, considerato che la minoranza per anticipata liquidazione va compiuta proprio per poter tenere conto del fatto che di norma il denaro si deprezza.
Il principio di diritto
La Cassazione cassa la sentenza in commento, con rinvio alla Corte territoriale, con invito all’applicazione del seguente principio di diritto:
La liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito; e poi riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell’attività lavorativa.