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Home » Civile » Responsabilità » Mediazione obbligatoria sanitaria: guida al percorso conciliativo

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Mediazione obbligatoria sanitaria: guida al percorso conciliativo

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Mediazione obbligatoria sanitaria: guida al percorso conciliativo
mediazione obbligatoria sanitaria
Avv. Beatrice Bellato

Quando si subisce un danno a causa di un errore medico, il desiderio naturale è ottenere giustizia e un risarcimento il più rapidamente possibile. Il legislatore italiano, consapevole che i tempi della giustizia ordinaria sono spesso incompatibili con questa esigenza, ha introdotto strumenti alternativi al processo tradizionale. Tra questi, la mediazione sanitaria obbligatoria è un passaggio obbligato che ogni paziente danneggiato deve affrontare prima di poter citare in giudizio la struttura o il medico responsabile.

Ma come funziona concretamente la mediazione sanitaria? Quali sono le regole da seguire? Quali vantaggi offre rispetto al processo ordinario? E cosa succede se la mediazione fallisce?

In questa guida forniremo tutte le informazioni pratiche necessarie per affrontare con consapevolezza questo importante strumento di risoluzione delle controversie sanitarie.

Cos’è la mediazione sanitaria obbligatoria

bannerLa mediazione è un procedimento volontario finalizzato al raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti di una controversia, assistite da un terzo imparziale chiamato mediatore. Si tratta di uno strumento di giustizia alternativa che mira a ridurre il carico dei tribunali, accelerare i tempi di risoluzione delle dispute e favorire soluzioni personalizzate che tengano conto delle esigenze concrete di entrambe le parti.

Nel campo della responsabilità sanitaria, la mediazione è stata resa obbligatoria dal Decreto Legislativo 28 del 2010 e successivamente confermata dalla Legge Gelli-Bianco del 2017. L’articolo 8 della Legge 24 del 2017 stabilisce che, prima di poter avviare una causa civile per responsabilità medica, il paziente danneggiato deve obbligatoriamente esperire un tentativo di mediazione oppure un accertamento tecnico preventivo. Si tratta di una condizione di procedibilità, non di una semplice facoltà: senza aver tentato la mediazione, il giudice dichiarerà improcedibile la domanda.

È importante sottolineare che obbligatorio è il tentativo, non l’accordo. Nessuna parte può essere costretta a raggiungere un’intesa se non la ritiene soddisfacente. Se la mediazione fallisce, il paziente potrà liberamente procedere con l’azione giudiziaria, avendo però assolto l’obbligo di legge.

La mediazione sanitaria si distingue dall’accertamento tecnico preventivo, che rappresenta l’alternativa prevista dalla stessa Legge Gelli. Mentre la mediazione punta sulla negoziazione assistita, l’ATP si concentra sull’acquisizione di una perizia tecnica da parte di consulenti nominati dal giudice. Entrambi gli strumenti perseguono l’obiettivo di evitare il processo vero e proprio, ma con approcci diversi.

I vantaggi della mediazione rispetto al processo ordinario

La mediazione sanitaria offre numerosi vantaggi concreti rispetto al processo civile ordinario. Il primo e più evidente riguarda i tempi. Una mediazione si conclude normalmente nell’arco di poche settimane o mesi, con un limite massimo di tre mesi prorogabili di ulteriori tre in caso di accordo tra le parti. Al contrario, un processo civile per responsabilità sanitaria può durare dai tre ai cinque anni, considerando anche l’eventuale appello. Per un paziente che ha subito danni e ha bisogno di risorse economiche per curarsi, questa differenza temporale è decisiva.

I costi sono un altro vantaggio significativo. La mediazione comporta il pagamento di spese di mediazione fissate da tariffe ministeriali, generalmente contenute in alcune migliaia di euro che vengono divise tra le parti. A queste si aggiungono i compensi dell’avvocato, ma anche questi sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un giudizio completo. Nel processo ordinario, invece, le spese legali e peritali possono raggiungere cifre molto elevate, e anche in caso di vittoria potrebbero essere solo parzialmente recuperate dalla controparte soccombente.

Il clima della mediazione è profondamente diverso da quello processuale. In tribunale prevale la logica dello scontro, dove ogni parte cerca di prevalere sull’altra davanti a un giudice terzo. Nella mediazione, invece, si crea uno spazio di dialogo collaborativo dove le parti, con l’aiuto del mediatore, cercano insieme una soluzione che possa soddisfare entrambe. Questo approccio riduce i conflitti personali e favorisce soluzioni creative.

Gli altri benefici

La flessibilità delle soluzioni è un altro punto di forza. In sede processuale, il giudice può solo condannare al risarcimento di una somma di denaro. Nella mediazione, invece, le parti possono concordare soluzioni più articolate come pagamenti dilazionati nel tempo, prestazioni sanitarie gratuite per il futuro, impegni della struttura a migliorare protocolli e procedure, combinazioni di risarcimenti economici e prestazioni in natura. Questa flessibilità consente di rispondere meglio alle esigenze concrete del paziente.

La riservatezza del procedimento tutela entrambe le parti. Tutto ciò che viene detto durante la mediazione è coperto da segreto e non può essere utilizzato in un eventuale processo successivo, salvo consenso delle parti. Questo consente di parlare liberamente, esplorare ipotesi di accordo senza timore che ammissioni o proposte possano ritorcersi contro in caso di fallimento della mediazione. Il processo, al contrario, è pubblico e ogni atto rimane agli atti.

Infine, l’accordo raggiunto in mediazione ha valore di titolo esecutivo se sottoscritto alla presenza degli avvocati delle parti. Questo significa che, in caso di inadempimento, può essere portato direttamente all’esecuzione forzata senza bisogno di ottenere una sentenza. Si risparmiano così ulteriori tempi e costi.

Come funziona il procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione sanitaria si articola in fasi successive ben definite. Tutto inizia con la domanda di mediazione che deve essere depositata presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. La scelta dell’organismo è libera, ma generalmente si privilegia uno che opera nel territorio in cui ha sede la struttura sanitaria convenuta. La domanda può essere presentata solo tramite avvocato, la cui assistenza è obbligatoria in materia di responsabilità sanitaria.

Nella domanda vanno indicati i dati delle parti, una sommaria esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa, l’eventuale determinazione del valore della controversia, la proposta di nomina del mediatore e l’indicazione del luogo degli incontri. Alla domanda vanno allegati i documenti essenziali, tipicamente la cartella clinica e una perizia medico legale preliminare se già disponibile.

L’organismo di mediazione, ricevuta la domanda, procede alla nomina del mediatore scegliendolo tra i professionisti iscritti nel proprio registro. Il mediatore deve essere una persona formata specificamente in tecniche di gestione dei conflitti e negoziazione, imparziale e neutrale rispetto alle parti. Nei casi di responsabilità sanitaria è preferibile che il mediatore abbia anche competenze o esperienze nel settore medico-legale, anche se può avvalersi di co-mediatori con competenze tecniche specifiche.

Il mediatore fissa il primo incontro, che deve svolgersi entro venti-quaranta giorni dal deposito della domanda. La convocazione viene comunicata alle parti tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Questa comunicazione ha effetti importanti: interrompe la prescrizione, quindi congela il decorso dei termini per agire in giudizio, e consente di provare l’avvenuto tentativo obbligatorio di mediazione.

Il primo incontro è fondamentale. Le parti si presentano personalmente, assistite dai rispettivi avvocati. Il mediatore illustra il funzionamento della procedura, ne spiega i vantaggi, verifica la disponibilità di entrambe le parti a partecipare al percorso conciliativo. Se una parte rifiuta senza giustificato motivo di partecipare alla mediazione, il mediatore redige un verbale negativo e la procedura si chiude. Tuttavia, questo rifiuto ingiustificato ha conseguenze negative: il giudice di un eventuale successivo processo può desumerne argomenti di prova contro la parte che ha rifiutato e può condannarla al pagamento del contributo unificato.

L’iter di mediazione

Se entrambe le parti accettano di proseguire, inizia la fase di negoziazione vera e propria. Il mediatore organizza incontri, che possono essere congiunti con entrambe le parti presenti o separati con ciascuna parte individualmente. Durante questi incontri, il mediatore facilita il dialogo, aiuta le parti a identificare i loro reali interessi oltre le posizioni di partenza, genera opzioni di soluzione, supera i blocchi emotivi che ostacolano l’accordo. Non decide lui la soluzione, ma accompagna le parti a trovarla autonomamente.

Durante la mediazione possono emergere necessità di approfondimenti tecnici. Il mediatore può proporre di nominare un consulente tecnico neutrale che fornisca una valutazione imparziale del caso, soprattutto quando le parti hanno visioni molto divergenti sulla sussistenza della responsabilità o sull’entità dei danni. Questo non è obbligatorio ma può favorire un terreno comune di discussione.

La mediazione ha una durata massima di tre mesi dal primo incontro, prorogabili di ulteriori tre mesi se le parti sono d’accordo. Nella pratica, i casi semplici si chiudono in poche settimane, mentre quelli complessi possono richiedere l’intero periodo disponibile. Se entro i termini si raggiunge un accordo, questo viene formalizzato in un verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, che ha valore di titolo esecutivo. Se non si raggiunge un accordo, il mediatore redige un verbale negativo che attesta il fallimento del tentativo, consentendo al paziente di procedere in giudizio.

Mediazione o accertamento tecnico preventivo: quale scegliere?

La Legge Gelli offre una scelta tra mediazione e accertamento tecnico preventivo come condizione di procedibilità. Quale strumento conviene utilizzare? La risposta dipende dalle caratteristiche del caso concreto. La mediazione è preferibile quando la responsabilità è sostanzialmente chiara o riconosciuta, entrambe le parti hanno già raccolto elementi tecnici sufficienti, esiste una concreta volontà di trovare un accordo evitando i costi del giudizio, si preferisce un approccio informale e dialogico, i rapporti tra le parti non sono definitivamente compromessi.

L’ATP è invece più indicato quando la questione tecnica è molto complessa e serve una perizia autorevole, la struttura sanitaria non ha ancora valutato seriamente il caso, serve una pressione formale del tribunale per portare la controparte al tavolo negoziale, le parti hanno bisogno di una valutazione tecnica neutrale per superare le divergenze, si vuole prepararsi bene tecnicamente in vista di un eventuale giudizio.

In pratica, molti professionisti consigliano di iniziare con la mediazione, che è più rapida e meno costosa. Se questa fallisce, si può sempre procedere con l’ATP prima di arrivare al giudizio vero e proprio. L’ATP infatti non sostituisce la mediazione come condizione di procedibilità, ma la affianca: esperire l’ATP soddisfa l’obbligo di legge al pari della mediazione.

Un elemento da considerare è che l’ATP produce una perizia tecnica del CTU che, anche se la conciliazione fallisce, rimane acquisita e può essere utilizzata nel successivo giudizio. La mediazione, invece, non lascia traccia utilizzabile: tutto ciò che viene detto è coperto da riservatezza. Da un punto di vista strategico, se si è molto sicuri della fondatezza tecnica del caso, l’ATP può essere preferibile perché fornisce una perizia ufficiale che rafforza la posizione del paziente.

Cosa succede se la mediazione fallisce?

Non tutte le mediazioni si concludono con un accordo. Anzi, una percentuale significativa fallisce, soprattutto quando le posizioni delle parti sono molto distanti o quando la struttura sanitaria nega categoricamente ogni responsabilità. Quando ciò accade, il mediatore redige un verbale negativo che attesta l’esito infruttuoso del tentativo, fondamentale perché costituisce la prova dell’avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria.

Il paziente, munito di questo verbale, può procedere con l’azione giudiziaria. L’avvocato depositerà il ricorso o la citazione in tribunale, allegando il verbale negativo per dimostrare la procedibilità della domanda. A questo punto si apre il procedimento ordinario, che potrà prevedere la nomina di un CTU se non si è già esperito un ATP, l’istruttoria probatoria, la discussione finale e la sentenza.

È importante sapere che quanto dichiarato durante la mediazione rimane coperto da riservatezza e non può essere utilizzato nel processo. Se una parte aveva fatto ammissioni o proposte in sede di mediazione, queste non possono essere richiamate in giudizio. L’unica eccezione è se entrambe le parti acconsentono a produrre determinati documenti o dichiarazioni.

In alcuni casi, anche dopo il fallimento della mediazione formale, le parti continuano a trattare informalmente durante il processo. Non è raro che, anche a distanza di mesi o anni, emergano nuove disponibilità a un accordo, magari dopo che il CTU ha depositato una perizia che chiarisce le responsabilità. In questi casi, anche in pieno giudizio, è possibile raggiungere una conciliazione che porta all’estinzione del processo. Le statistiche indicano che circa il ventisei percento degli accordi in materia di responsabilità sanitaria viene raggiunto durante il processo, dopo che il CTU ha fornito elementi tecnici chiari.

I costi della mediazione e chi li sostiene

La mediazione comporta costi che devono essere sostenuti dalle parti. Le spese di mediazione sono stabilite da un decreto ministeriale e variano in base al valore della controversia. Per controversie fino a cinquemila euro, le spese sono contenute in poche centinaia di euro. Per controversie di valore più elevato, tipiche nei casi di responsabilità sanitaria, le spese possono raggiungere alcune migliaia di euro. Queste spese vengono normalmente divise a metà tra le parti, salvo diverso accordo.

Oltre alle spese dell’organismo di mediazione, vanno considerati i compensi dell’avvocato. L’assistenza legale è obbligatoria, e i compensi dipendono dal valore della controversia e dalla complessità del caso. Tuttavia, i compensi per l’attività in mediazione sono significativamente inferiori rispetto a quelli di un giudizio completo. Molti avvocati concordano pacchetti che includono la mediazione e l’eventuale successivo giudizio, con compensi modulati in base all’esito.

Possono essere necessarie anche consulenze medico-legali, anche se in mediazione la documentazione tecnica può essere più snella rispetto a un ATP o a un giudizio. Alcuni pazienti arrivano alla mediazione già dotati di una perizia preliminare redatta da un medico legale di parte, altri si affidano alle valutazioni che emergeranno durante il procedimento.

In caso di accordo, le spese sostenute vengono normalmente ricomprese nella regolazione complessiva. Ad esempio, se si raggiunge un accordo per ottantamila euro, questa somma include tipicamente anche il rimborso delle spese legali e di mediazione sostenute dal paziente. In caso di fallimento della mediazione, invece, ciascuna parte si tiene le proprie spese, salvo il principio generale per cui il giudice del successivo processo può porre le spese a carico del soccombente.

Un aspetto positivo è che gli accordi raggiunti in mediazione sono esenti dall’imposta di registro, alleggerendo ulteriormente i costi dell’operazione. Questo rende la mediazione anche fiscalmente più conveniente rispetto alla sentenza.

Sfrutta la mediazione con la giusta consapevolezza e domandaci una consulenza

La mediazione obbligatoria sanitaria rappresenta un’opportunità concreta per risolvere le controversie da responsabilità medica in tempi rapidi e con costi contenuti. Non è un ostacolo burocratico ma uno strumento pensato nell’interesse dei pazienti danneggiati, per offrire loro un’alternativa reale al processo lungo e incerto.

Per sfruttare al meglio questo strumento serve consapevolezza: capire come funziona, prepararsi adeguatamente, affidarsi a professionisti esperti, mantenere un atteggiamento costruttivo ma fermo. La mediazione non obbliga nessuno ad accettare soluzioni insoddisfacenti: se l’accordo non è giusto, si può sempre procedere in giudizio. Ma se condotta bene, offre possibilità di successo significative.

Le statistiche mostrano che una percentuale rilevante di controversie sanitarie si chiude con accordi in sede di mediazione o ATP, evitando anni di giudizio. Questo è possibile proprio perché questi strumenti, se utilizzati correttamente, creano le condizioni per soluzioni ragionevoli che tengono conto degli interessi concreti di entrambe le parti.

Il paziente che ha subito un danno da malasanità non deve temere la mediazione ma viverla come un’opportunità. Con la giusta preparazione e assistenza, rappresenta spesso la strada più rapida ed efficace per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e il ristoro dei danni subiti.

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