Quando si sospetta di essere stati vittima di un errore medico grave e di malasanità, uno degli strumenti a disposizione è la denuncia o querela penale nei confronti dei responsabili. Si tratta di un passo delicato che va valutato attentamente con il supporto di un avvocato esperto, perché nella maggior parte dei casi la strada migliore per ottenere un risarcimento è quella civile piuttosto che quella penale.
Tuttavia esistono situazioni in cui sporgere denuncia è necessario o strategicamente utile. In questa guida vedremo insieme quando conviene presentare una denuncia per malasanità, qual è la differenza tra denuncia e querela, come deve essere strutturato l’atto, quali elementi deve contenere e fornisce indicazioni pratiche per redigerlo correttamente.
Quando ha senso sporgere denuncia
La prima domanda da porsi è se presentare una denuncia sia effettivamente la scelta migliore per tutelare i propri interessi. Le statistiche giudiziarie mostrano che circa il novantasette percento delle denunce penali per malasanità viene archiviato dal Pubblico Ministero senza arrivare a processo, mentre le azioni civili hanno percentuali di successo molto più elevate quando fondate su perizie medico legali serie. Il dato deve far riflettere sulla reale utilità della strada penale nella maggior parte dei casi.
La Legge Gelli-Bianco ha introdotto uno scudo penale per i medici che agiscono con imperizia lieve nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. L’art. 590-sexies del codice penale prevede infatti che l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate non risponde penalmente per colpa lieve. Una previsione che rende ancora più difficile ottenere una condanna penale, riservandola solo ai casi di colpa grave, negligenza o imprudenza.
Quando è utile la denuncia per malasanità
Esistono però situazioni in cui sporgere denuncia è la strada maestra. La prima è quando i fatti sono talmente gravi ed evidenti che è ragionevole attendersi un rinvio a giudizio. Un chirurgo che opera sotto effetto di sostanze stupefacenti, un medico che falsifica consapevolmente la cartella clinica, un caso di abbandono terapeutico con conseguenze fatali, sono esempi di condotte così gravi da giustificare la denuncia penale. In questi casi la condanna penale rafforzerebbe enormemente anche l’azione civile di risarcimento.
La denuncia è utile quando serve acquisire documentazione attraverso i poteri investigativi del Pubblico Ministero. Se si sospetta che la cartella clinica sia stata alterata, il PM può disporre sequestri e perizie tecniche per verificare l’autenticità della documentazione. Se servono testimonianze di altri pazienti o di personale sanitario che difficilmente collaborerebbero spontaneamente, le indagini penali possono far emergere questi elementi. Gli ampi poteri di cui dispone l’autorità giudiziaria in sede penale possono essere strategicamente utili per costruire anche la causa civile.
Quando il caso ha avuto risonanza mediatica o riguarda una persona pubblica, la denuncia penale può avere una valenza anche simbolica e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla questione. Un procedimento penale, anche se si conclude con l’archiviazione, porta comunque attenzione sul caso e può indurre la struttura sanitaria a un atteggiamento più collaborativo nella fase di trattativa civilistica. Va però considerato che la pubblicità del caso può avere anche effetti negativi sulla privacy del paziente e dei suoi familiari.
Denuncia o querela per malasanità: le differenze
Prima di redigere l’atto è fondamentale comprendere la differenza tra denuncia e querela, perché si tratta di istituti giuridici diversi che si applicano a fattispecie diverse. La denuncia è l’atto con cui un privato cittadino porta a conoscenza dell’autorità, sia il Pubblico Ministero che gli ufficiali di polizia giudiziaria, la notizia di un reato perseguibile d’ufficio. I reati perseguibili d’ufficio sono quelli per i quali l’autorità giudiziaria deve procedere anche senza che la vittima lo chieda, nell’interesse pubblico alla repressione dei comportamenti criminali più gravi.
In materia di malasanità, il reato perseguibile d’ufficio più rilevante è l’omicidio colposo previsto dall’articolo 590 c.p.. Quando un errore medico provoca la morte del paziente, si configura questo reato che può essere denunciato da chiunque ne abbia notizia. Non serve essere la vittima o un familiare, anche un terzo che viene a conoscenza dei fatti può presentare denuncia. Per la denuncia non esistono termini di decadenza, può essere presentata in qualsiasi momento anche a distanza di anni dal fatto, salvi ovviamente i termini di prescrizione del reato stesso.
La querela
La querela è invece l’atto con cui la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede all’autorità giudiziaria di procedere contro il colpevole di un reato non perseguibile d’ufficio. Ancora, la querela rappresenta contemporaneamente una notizia di reato e una condizione di procedibilità, nel senso che senza querela l’autorità non può procedere anche se viene comunque a conoscenza dei fatti. A differenza della denuncia, la querela può essere presentata solo dalla persona offesa o dai suoi prossimi congiunti nel caso di morte della vittima.
Le lesioni personali colpose costituiscono il reato più frequente nei casi di malasanità che non sfociano nel decesso del paziente. L’articolo 590 c.p. prevede diverse ipotesi di lesioni colpose a seconda della gravità. Le lesioni colpose lievi sono punite solo a querela della persona offesa. Le lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro sono perseguibili d’ufficio, ma nella pratica della responsabilità medica si ricade quasi sempre nell’ipotesi perseguibile a querela.
I tempi
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Questo termine di decadenza è perentorio, decorso il quale l’autorità giudiziaria non può procedere anche se viene comunque presentata la querela tardiva. Il momento da cui decorre il termine è quello in cui la vittima acquisisce la consapevolezza non solo di aver subito un danno, ma anche del fatto che questo danno costituisce reato e dell’identità del suo autore. Se questi elementi emergono in momenti diversi, il termine decorre dall’ultimo di essi.
È importante sottolineare che sia la denuncia che la querela devono contenere una narrazione dei fatti sufficientemente precisa e dettagliata. Non è sufficiente affermare genericamente che si è subito un errore medico, occorre indicare cosa è successo, quando, dove, ad opera di chi, quali conseguenze ha prodotto. Una denuncia o querela generica e priva di elementi concreti rischia di essere archiviata immediatamente per manifesta infondatezza senza che vengano svolte indagini approfondite.
Struttura e contenuto dell’atto
La denuncia o querela per malasanità deve seguire una struttura logica che permetta all’autorità giudiziaria di comprendere immediatamente i fatti contestati e di valutare se esistono i presupposti per avviare le indagini. L’atto si apre con l’intestazione che individua l’autorità destinataria. Si può scrivere “Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di” seguito dall’indicazione della città dove ha sede il tribunale competente per territorio, oppure “Al Comando della Stazione dei Carabinieri di” o “Al Commissariato di Polizia di” se si preferisce presentare l’atto presso gli uffici di polizia giudiziaria.
L’identificazione
Segue l’identificazione completa del denunciante o querelante. Occorre indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza completa di via e numero civico, codice fiscale. Se l’atto viene presentato da un familiare per lesioni subite da un congiunto incapace o deceduto, va specificato il titolo in base al quale si agisce, per esempio “in qualità di madre di” seguito dai dati del figlio minorenne. Se a presentare l’atto è un erede del paziente deceduto, va indicato il grado di parentela e se necessario si allega la documentazione che prova lo status di erede.
La narrazione dei fatti
La parte espositiva costituisce il cuore dell’atto e deve contenere la narrazione dettagliata e cronologica dei fatti. Si parte dalle circostanze che hanno portato il paziente a rivolgersi alla struttura sanitaria, indicando la sintomatologia lamentata, eventuali patologie pregresse rilevanti, la data del primo accesso. Si prosegue descrivendo le prestazioni sanitarie ricevute, gli esami diagnostici eseguiti con i relativi esiti, le diagnosi formulate, le terapie prescritte o praticate, gli eventuali interventi chirurgici con la data e l’equipe operatoria.
La descrizione dell’errore contestato
Particolare attenzione va dedicata alla descrizione dell’errore contestato. Occorre spiegare in cosa è consistito secondo il denunciante o querelante la condotta colposa, richiamando se possibile le linee guida o le buone pratiche che sarebbero state violate. Se si contesta un errore diagnostico, va specificato quali segni o sintomi evidenti sono stati ignorati, quali esami non sono stati prescritti pur essendo indicati, quale diagnosi sarebbe stata corretta. Se si contesta un errore terapeutico, va indicato perché la terapia scelta era inappropriata, quali alternative esistevano, quali rischi prevedibili non sono stati considerati.
La descrizione delle conseguenze
La descrizione delle conseguenze del presunto errore deve essere anch’essa dettagliata. Non basta dire che il paziente ha subito un danno, occorre specificare quali esiti permanenti sono residuati, quali ulteriori cure o interventi sono stati necessari per tentare di rimediare, quale impatto ha avuto sulla qualità della vita. Se il caso è sfociato nel decesso, vanno descritte le circostanze della morte e il nesso temporale con le cure ricevute. Allegare referti medici, cartelle cliniche, perizie di parte, fotografie delle lesioni rafforza enormemente l’atto.
Gli elementi essenziali da includere
Oltre alla narrazione dei fatti, la denuncia o querela per malasanità deve contenere alcuni elementi formali essenziali che spesso vengono trascurati ma che sono importanti per tutelare pienamente i diritti del denunciante o querelante. Il primo è l’elezione di domicilio, cioè l’indicazione dell’indirizzo presso il quale si desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento penale. Si può eleggere domicilio presso la propria residenza, presso lo studio del proprio avvocato se se ne nomina uno, oppure presso un altro indirizzo di comodo.
La richiesta di essere avvisati in caso di archiviazione è assolutamente fondamentale. L’articolo 408 del codice di procedura penale prevede che quando il Pubblico Ministero ritiene di dover chiedere l’archiviazione deve darne avviso alla persona offesa che ne ha fatto richiesta. Questa ha quindi venti giorni per presentare opposizione motivata al giudice, il quale può ordinare al PM di proseguire le indagini o di formulare l’imputazione. Senza questa espressa richiesta nell’atto iniziale, il PM può chiedere e ottenere l’archiviazione senza che il denunciante ne sappia nulla.
La richiesta di opposizione al decreto penale di condanna
La richiesta di opposizione al decreto penale di condanna è un’altra cautela importante da inserire. Il decreto penale è una forma di definizione del procedimento con cui il giudice, su richiesta del PM, condanna l’imputato senza dibattimento a una pena diminuita della metà. L’imputato può opporsi e ottenere il normale processo. Ma anche la persona offesa ha interesse a opporsi se ritiene la pena troppo lieve rispetto alla gravità dei fatti. Manifestando fin dall’inizio l’opposizione a questa modalità di definizione, si evita che il procedimento si chiuda con una sanzione simbolica.
La dichiarazione di volersi costituire parte civile nel processo penale si inserisce se si intende far valere le proprie pretese risarcitorie in sede penale anziché separatamente in sede civile. La costituzione di parte civile permette di partecipare attivamente al processo penale, presentare memorie, fare produrre prove, esaminare i testimoni, e di ottenere al termine una condanna generica dell’imputato al risarcimento dei danni. Si consideri però che vincola la parte al giudicato penale anche se sfavorevole.
Se si decide di nominare fin da subito un difensore di fiducia, l’atto deve contenere anche questo elemento. Si indica nome, cognome e foro di iscrizione dell’avvocato scelto, con l’indirizzo del suo studio presso il quale si elegge domicilio per le notificazioni. La nomina del difensore non è obbligatoria nella fase delle indagini preliminari, ma è certamente consigliabile perché permette all’avvocato di seguire fin dall’inizio gli sviluppi investigativi, presentare memorie difensive, richiedere al PM di compiere specifici atti di indagine.
Fac Simile di denuncia per omicidio colposo
Un esempio concreto può aiutare a comprendere come strutturare l’atto in un caso di denuncia per omicidio colposo conseguente a errore medico. Si consideri il caso di un paziente deceduto per complicanze post-operatorie che i familiari ritengono evitabili con un monitoraggio adeguato.
L’atto inizierebbe con l’intestazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, seguito dai dati completi del denunciante che agisce in qualità di congiunto del defunto, indicando il rapporto di parentela. Nella parte espositiva si narrerebbe cronologicamente la vicenda partendo dal ricovero programmato per un intervento chirurgico di routine, indicando data, struttura ospedaliera, reparto e se noti i nominativi del chirurgo operatore e dell’equipe.
Si descriverebbe poi lo svolgimento dell’intervento riportando quanto emerso dalla documentazione clinica, evidenziando eventuali complicanze intraoperatorie, la durata dell’intervento, le condizioni del paziente al termine. Particolare attenzione si dedica alla fase post-operatoria, descrivendo il decorso delle ore e dei giorni successivi, l’andamento dei parametri vitali se disponibili, eventuali sintomi allarmanti riferiti dal paziente o rilevati dal personale infermieristico.
La descrizione del comportamento colposo
La parte centrale della denuncia riguarderebbe la descrizione della condotta omissiva o commissiva che si ritiene colposa. Per esempio, si potrebbe contestare che nonostante il paziente presentasse chiari segni di emorragia interna come tachicardia, ipotensione, pallore, addome acuto, i sanitari non hanno disposto tempestivamente gli accertamenti diagnostici necessari né hanno allertato il chirurgo per una rivalutazione urgente. Si specificherebbe che secondo i protocolli clinici e le linee guida del settore, in presenza di quella sintomatologia era indicato procedere immediatamente con TAC addome con contrasto e valutare l’opportunità di una re-intervento esplorativo.
La narrazione proseguirebbe descrivendo come il quadro clinico si sia aggravato nelle ore successive fino all’arresto cardiaco e al decesso nonostante le manovre rianimatorie. Si evidenziererebbe che solo a quel punto sono eseguiti gli accertamenti diagnostici che hanno rivelato un’emorragia interna massiva da un vaso leso durante l’intervento. Si concluderebbe affermando che secondo il parere di consulenti medici di fiducia il decesso sarebbe stato evitabile con un pronto riconoscimento della complicanza e un tempestivo re-intervento chirurgico.
Dopo la parte espositiva seguirebbero le richieste formali. Innanzitutto la formale denuncia del reato di omicidio colposo nei confronti del dottor tale, primario del reparto, del dottor altro, chirurgo operatore, e di eventuali altri sanitari coinvolti nella vicenda. Si chiederebbe che siano svolte tutte le indagini necessarie ad accertare le responsabilità, compreso l’esame autoptico se non ancora disposto, la nomina di periti medico legali e specialisti per la valutazione della condotta, l’audizione dei testimoni presenti nei momenti critici.
Fac Simile di querela per lesioni personali
Nel caso invece di lesioni personali colpose che non hanno portato al decesso ma hanno causato postumi permanenti al paziente, l’atto sarà strutturato in modo analogo ma con alcune differenze sostanziali. Si parlerà di querela anziché di denuncia nell’intestazione e nella formula finale, e si dovranno curare particolarmente i termini di presentazione essendo soggetti alla decadenza trimestrale.
L’esposizione dei fatti partirebbe dalla situazione clinica che ha portato il paziente a rivolgersi alla struttura sanitaria, per esempio una sintomatologia sospetta che richiedeva accertamenti. Si descriverebbe il percorso diagnostico seguito, gli esami prescritti e i loro esiti, la diagnosi formulata e la terapia prescritta. Il focus dell’esposizione sarebbe sull’errore diagnostico, spiegando come altri esami non eseguiti avrebbero potuto rivelare la vera natura della patologia.
Si descriverebbe poi l’evoluzione della situazione con l’aggravamento della patologia non diagnosticata correttamente, la diagnosi tardiva finalmente formulata quando ormai la malattia era in fase avanzata, le cure aggressive necessarie a quel punto, gli esiti permanenti residuati nonostante le terapie. Si allegherebbero i referti di tutti gli esami diagnostici, le cartelle cliniche dei vari ricoveri, la perizia medico legale di parte che quantifica il danno permanente e conferma il nesso causale tra il ritardo diagnostico e gli esiti sfavorevoli.
Nella parte finale si sporgerebbe formale querela per il reato di lesioni personali colpose nei confronti dei sanitari identificati come responsabili del ritardo diagnostico. Si evidenzierebbe di agire nei termini di legge specificando quando si è avuta piena consapevolezza del reato, per esempio dalla data della perizia di parte che ha confermato l’errore medico e il nesso causale. Si chiederebbe di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione per poter presentare opposizione.
Dove e come presentare l’atto
La denuncia o querela può essere presentata in diverse sedi a scelta del denunciante. La modalità più diretta è la presentazione presso la Procura della Repubblica del tribunale competente per territorio. La competenza si determina in base al luogo dove è commesso il reato, quindi dove ha sede la struttura sanitaria presso cui si sono verificati i fatti. Gli uffici della Procura hanno solitamente uno sportello dedicato per la ricezione di denunce e querele da parte dei privati cittadini.
In alternativa si può presentare l’atto presso qualsiasi Comando dei Carabinieri o Commissariato di Polizia. Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di ricevere le denunce e le querele presentate dai cittadini e di trasmetterle immediatamente alla Procura competente. Questa modalità è spesso più comoda perché le stazioni e i commissariati sono più capillari sul territorio e hanno orari di apertura al pubblico più ampi rispetto alle Procure.
È possibile presentare denuncia o querela anche in forma orale, recandosi presso gli uffici e riferendo verbalmente i fatti a un ufficiale di polizia giudiziaria. L’ufficiale verbalizza la dichiarazione, la fa sottoscrivere al dichiarante e la trasmette all’autorità giudiziaria. Questa modalità può essere utile per chi ha difficoltà a redigere l’atto scritto, ma è sempre preferibile la forma scritta perché permette di curare meglio l’esposizione dei fatti e di allegare la documentazione necessaria.
Se si ha già un avvocato di fiducia, è consigliabile farsi assistere nella redazione e nella presentazione dell’atto. L’avvocato sa quali elementi sono essenziali, come strutturare l’esposizione per renderla più efficace, quali documenti allegare, quali richieste formulare per tutelare al meglio gli interessi del cliente. La presenza dell’avvocato fin da questa fase iniziale garantisce che il procedimento parta con il piede giusto e che non siano commessi errori che potrebbero compromettere l’esito.
I nostri consigli
Prima di sporgere denuncia o querela per malasanità è fondamentale valutare attentamente con un legale specializzato se questa strada sia davvero quella più opportuna nel caso specifico. Come si è visto, le statistiche mostrano che la grande maggioranza dei procedimenti penali per responsabilità medica si conclude con l’archiviazione, mentre le azioni civili hanno percentuali di successo molto superiori quando fondate su solide perizie medico legali.
La scelta di costituirsi parte civile nel processo penale vincola il danneggiato al giudicato penale anche se sfavorevole. Se il procedimento si conclude con un’assoluzione perché il fatto non costituisce reato o perché non sussiste la colpa grave richiesta dalla normativa penale, questa pronuncia preclude di ottenere il risarcimento in sede civile per effetto dell’articolo 652 del codice di procedura penale sul giudicato penale.
Nella maggior parte dei casi la strategia migliore è quella di agire direttamente in sede civile contro la struttura sanitaria con responsabilità contrattuale, senza passare per la strada penale. Il percorso civilistico offre tempi più rapidi, costi più contenuti, maggiori probabilità di successo e pieno controllo sulla gestione della vertenza. La denuncia penale resta uno strumento da riservare ai casi eccezionali dove è davvero indispensabile per le ragioni illustrate in questa guida.
Per saperne di più e richiedere una prima consulenza, i nostri legali sono a completa disposizione qui.