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Home » Commerciale » Bancario » Centrale rischi, risarcimento danno per errata segnalazione

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Centrale rischi, risarcimento danno per errata segnalazione

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Centrale rischi, risarcimento danno per errata segnalazione
centrale-rischi
Avv. Beatrice Bellato

L’errata segnalazione in Centrale rischi – indice:

  • Cos’è la Centrale rischi
  • Le false informazioni
  • La verifica dei propri dati
  • Il risarcimento del danno

Le persone fisiche e giuridiche che subiscono dei danni per errata segnalazione alla Centrale rischi di Banca d’Italia possono ottenere il risarcimento del pregiudizio subito. Ma in che modo?

Cos’è la Centrale rischi

La Centrale rischi è un noto strumento istituito con delibera del 16 maggio 1962 dal CICR (Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio), e che serve per aiutare a comprendere se la clientela bancaria sia più o meno meritevole di accedere al credito, e quali siano i livelli di rischio che sono correlati ai crediti concessi alla clientela stessa.

In tal senso, la Centrale rischi è sia “fonte” di informazioni, sia “destinataria” delle informazioni stesse. In altri termini, la Centrale è destinataria delle segnalazioni da parte degli istituti di credito che attingono a tale patrimonio informativo, potendo in tal modo utilizzare la piattaforma della Centrale per arricchire la consapevolezza con cui concedono o non concedono credito alla propria clientela.

Proprio per poter agevolare la corretta trasmissione dei dati in CR, la Banca d’Italia ha emanato (e più volte aggiornato) delle istruzioni a cui le banche devono uniformarsi nel momento in cui segnalano i dati su un proprio cliente.

Alcuni esempi sulle indicazioni

A titolo di esempio, per ogni posizione le banche aderenti dovranno indicare:

  • generalità del cliente;
  • tipologia del credito (prestito personale, mutuo ipotecario, apertura di credito in conto corrente, smobilizzo portafoglio, ecc.);
  • fase del credito (accordato, utilizzato, garantito, richiesto);
  • decorrenza del credito e scadenza (se transitorio o a rientro);
  • periodicità dei rimborsi (frequenza delle rate, come mensile o semestrale);
  • il numero totale delle rate;
  • l’importo di ogni singola rata;
  • le rate che residuano;
  • le rate che sono scadute e non sono pagate;
  • l’importo scaduto e non pagato.

Insomma, si tratta – a ben vedere – di un patrimonio informativo davvero molto rilevante, che permette di comprendere come si sta “comportando” il proprio cliente sul sistema creditizio.

Peraltro, si tenga anche conto che gli istituti di credito possono indicare lo stato del finanziamento degli ultimi 12 mesi attraverso una specifica segnalazione. Troverà pertanto spazio, ad esempio, la segnalazione del solo pagamento parziale delle rate o ancora l’ipotesi in cui il finanziamento sia stato ceduto dall’Istituto ad una società di recupero crediti.

False informazioni in Centrale rischi

Come risulta evidente, le banche sono obbligate a indicare in Centrale rischi dati corretti e puntuali sui propri clienti, al fine di non incappare nel rischio di false informazioni.

Non è un caso che le istruzioni di Bankitalia chiedano alle banche aderenti di:

  • comunicare dati corretti e completi sul proprio cliente / prestito;
  • esaminare con attenzione la posizione finanziaria del cliente quando sono effettuate segnalazioni particolari, come ad esempio quelle legate alla sofferenza, alla perdita o all’incaglio. Per queste bisognerà verificare non solamente la correttezza dei dati numerici, quanto anche effettuare una valutazione discrezionale sullo status del proprio cliente (sebbene con il passare del tempo i margini si siano sempre più ristretti).

Come verificare i propri dati in Centrale rischi

Ma in che modo si può verificare il proprio “stato creditizio” sulla Centrale rischi?

È molto semplice. Il primo strumento è riconosciuto, e utile per poter comprendere se numericamente i dati che sono stati diffusi in Centrale rischi siano equivalenti con la propria effettiva situazione, è quella di domandare alla Banca d’Italia una situazione aggiornata della propria Centrale rischi.

Naturalmente, oggi giorno l’operazione è effettuabile direttamente online, connettendosi sul sito internet della Banca d’Italia, nell’area dei servizi al cittadino e, di qui, accedere alla Centrale rischi.

Nel caso in cui il cliente si dovesse rendere conto che la propria posizione è annotata a sofferenza, in perdita, in incaglio, in contenzioso, la verifica non potrà naturalmente limitarsi a quanto sopra, bensì bisognerà procedere nel comprendere se la segnalazione “critica” è stata effettuata o meno legittimamente da parte dell’istituto di credito.

Anche in questo caso, fortunatamente, la Banca d’Italia fornisce delle indicazioni abbastanza precise, e dunque sarà relativamente semplice cercare di capire se la segnalazione a sofferenza (ad esempio) sia stata compiuta regolarmente.

Risarcimento del danno

Introdotto quanto sopra, se il cliente bancario si rende conto che la segnalazione effettuata a suo carico in Centrale rischi è sbagliata, può pur sempre domandare all’istituto di credito di provvedere a una rettifica, e può cercare di adire delle procedure di negoziazione extra giudiziaria, o di conciliazione, per poter arrivare a ripristinare una situazione di regolarità.

Se invece non si riesce a risolvere questa disputa per vie bonarie o per vie extra giudiziarie, perché magari l’istituto di credito è convinto della bontà del proprio operato, si può procedere presso le sedi dei Tribunali, domandando al giudice di verificare se effettivamente la banca sia stata o meno responsabile di una segnalazione errata e/o illegittima. Accertata tale responsabilità, il cliente segnalato erroneamente in CR avrà diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

In particolare, una segnalazione illegittima in Centrale rischi determina non solamente un danno di natura patrimoniale, quanto anche (potenzialmente), un danno morale da immagine e da reputazione, visto e considerato che generalmente nel sistema creditizio bancario il nome di una persona fisica / giuridica segnalata come cattivo pagatore in Centrale rischi potrebbe indurre le controparti a generare l’impressione di avere a che fare con un cittadino o con un imprenditore poco affidabile.

Quali le conseguenze dannose

I “guai”, per un soggetto con errata segnalazione, potrebbero però non essere finiti qui. Di fatti, è possibile in seguito a una negativa segnalazione in Centrale rischi (si pensi all’imprenditore erroneamente segnalato in sofferenza!) le altre banche oltre a quella segnalante potrebbero domandare il rientro immediato delle loro posizioni di credito, oppure – di contro – rifiutino le nuove richieste di finanziamento del cittadino o dell’imprenditore, proprio perché segnalato negativamente. Ne conseguirebbe una perdita di potere economico conseguente a tali vicende, alimentando un danno di natura patrimoniale che i giudici sono chiamati a riconoscere e a quantificare.

In tal senso, è opinione diffusa che il danno morale possa essere quantificato in via equitativa, visto e considerato che può trattarsi di un danno in re ipsa. Più arduo invece ammettere che si possa risarcire in via equitativa anche il danno di natura patrimoniale.

Peraltro, in tema di liquidazione equitativa dei danni, il giudice considererà probabilmente sia la gravità della colpa della banca segnalante, sia la durata della segnalazione errata in Centrale rischi, sia l’ammontare del debito insoluto che è stato segnalato per errore.

Avv. Bellato – diritto bancario

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