<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P. I. Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
	<atom:link href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/articoli/diritto-commerciale/proprieta-intellettuale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 08:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2020/01/cropped-consulenza-legale-italia-512-1-1-32x32.png</url>
	<title>P. I. Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proprietà intellettuale e lavoro subordinato: le invenzioni del lavoratore</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/invenzioni-del-lavoratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 06:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=14860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le invenzioni del lavoratore dipendente &#8211; indice: Le invenzioni Il diritto d&#8217;autore Le tre fattispecie L&#8217;equo premio Art. 64 C.p.i Legge sul diritto d&#8217;autore Universit&#224; e ricerca Lavoro autonomo Il codice civile disciplina espressamente l&#8217;ipotesi in cui autore di un&#8217;invenzione sia il prestatore di lavoro subordinato. L&#8217;ipotesi rientra nella fase di adempimento delle obbligazioni derivanti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invenzioni-del-lavoratore/">Proprietà intellettuale e lavoro subordinato: le invenzioni del lavoratore</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le invenzioni del lavoratore dipendente &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#invenzioni"><strong>Le invenzioni</strong></a></li>
<li><a href="#diritto"><strong>Il diritto d&#8217;autore</strong></a></li>
<li><a href="#fattispecie"><strong>Le tre fattispecie</strong></a></li>
<li><a href="#equo"><strong>L&#8217;equo premio</strong></a></li>
<li><a href="#art"><strong>Art. 64 C.p.i</strong></a></li>
<li><a href="#legge"><strong>Legge sul diritto d&#8217;autore</strong></a></li>
<li><a href="#università"><strong>Università e ricerca</strong></a></li>
<li><a href="#lavoro"><strong>Lavoro autonomo</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile disciplina espressamente l&#8217;ipotesi in cui autore di un&#8217;invenzione sia il <strong>prestatore di lavoro subordinato</strong>. L&#8217;ipotesi rientra nella fase di adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed è regolata all&#8217;articolo 2560. La norma, al primo comma, recita quanto riportato di seguito:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto <strong>autore dell&#8217;invenzione</strong> fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all&#8217;invenzione sono regolati dalle leggi speciali&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tale diritto del prestatore di lavoro è riconosciuto anche all&#8217;articolo 64 del codice della proprietà industriale, che individua tre ipotesi di invenzione del prestatore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Discipline specifiche sono previste per le invenzioni create dal ricercatore di una università o di un ente pubblico di ricerca e per le invenzioni di software e banche dati. La tutela di quest&#8217;ultime è regolata dall&#8217;articolo 12-bis della legge sul <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-autore/">diritto di autore</a>.</p>
<h2 id="invenzioni" style="text-align: justify;">Cosa sono le invenzioni</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;invenzione non trova una diretta definizione nella normativa giuridica italiana. Le uniche norme che indirettamente parlano di invenzione sono l&#8217;articolo <strong>2585 del codice civile</strong> e l&#8217;<strong>articolo 45 del codice della proprietà industriale</strong>. La prima elenca una serie di ipotesi di invenzioni che possono costituire oggetto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/brevetto/">brevetto</a>. La seconda, sempre parlando dell&#8217;oggetto del brevetto, stabilisce al primo comma che <em>&#8220;Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono <strong>nuove</strong> e che implicano un&#8217;<strong>attività inventiva</strong> e sono atte ad avere un&#8217;<strong>applicazione industriale</strong>&#8220;</em>. Prevede inoltre espressamente nei commi successivi fattispecie che non sono invenzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Contestualmente alla nascita dell&#8217;invenzione si vede la nascita di due diritti. Il <strong>diritto ad essere riconosciuto come autore</strong> e il <strong>diritto al rilascio del brevetto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo è un diritto inalienabile e intrasmissibile dell&#8217;inventore totalmente indipendente dal diritto al rilascio del brevetto. Si traduce nella possibilità dell&#8217;inventore di farsi menzionare nel brevetto e di rivendicare la paternità dell&#8217;invenzione mediante azione giudiziaria. Non ha contenuto patrimoniale e non dà diritto all&#8217;esecuzione dell&#8217;invenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo invece ha contenuto patrimoniale e spetta all&#8217;inventore, fatta salva l&#8217;ipotesi qui di interesse in cui, come si vedrà, spetta al datore di lavoro. Ed a stabilirlo è l&#8217;articolo 64 del codice della proprietà industriale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;inventore nel rapporto di lavoro</h3>
<p style="text-align: justify;">Si è detto che i diritti derivanti dall&#8217;invenzione spettano all&#8217;inventore. Nell&#8217;esecuzione di un rapporto di lavoro tuttavia bisogna distinguere le parti del <strong>datore di lavoro</strong> e del<strong> lavoratore</strong> rispetto al concetto di inventore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il datore di lavoro è colui che predispone l&#8217;ambiente fornendo capitale umano, finanziario e strumentale alla maturazione dell&#8217;invenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoratore invece è colui che lavorando in tale ambiente può realizzare l&#8217;invenzione e fruirne.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 64 del codice della proprietà industriale è stato formulato per destinare l&#8217;invenzione ad entrambi questi soggetti. Il prestatore di lavoro pertanto ha diritto ad essere riconosciuto autore dell&#8217;invenzione anche se il <strong>contratto di lavoro è nullo</strong> essendovi stata l&#8217;effettiva prestazione di lavoro che ha fatto da terreno fertile dell&#8217;invenzione.</p>
<h2 id="diritto" style="text-align: justify;">Il diritto d&#8217;autore sulle invenzioni del lavoratore</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2560 del codice civile garantisce al lavoratore il diritto a vedersi riconosciuto autore di un&#8217;invenzione creata nello svolgimento del rapporto di lavoro. Su espressa previsione del codice civile, che rimanda alle leggi speciali la regolamentazione dei diritti e degli obblighi delle parti del rapporto di lavoro, va ad integrare tale norma l&#8217;<strong>articolo 64 del codice della proprietà industriale</strong>.  La norma recita, al primo comma, quanto di seguito riportato:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Quando l&#8217;invenzione industriale è fatta <strong>nell&#8217;esecuzione o nell&#8217;adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d&#8217;impiego</strong>, <strong>in cui l&#8217;attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto</strong> e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall&#8217;invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all&#8217;inventore di esserne riconosciuto autore&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricapitolando dunque:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>al lavoratore spetta il diritto d&#8217;autore sull&#8217;invenzione;</li>
<li>al datore di lavoro i diritti derivanti dall&#8217;invenzione (in questo caso il diritto al rilascio del brevetto).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro privato o pubblico diverso da una università o un ente di ricerca.</p>
<h2 id="fattispecie" style="text-align: justify;">Le tre ipotesi di invenzioni del lavoratore</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 64 del codice della proprietà industriale distingue tre casi in cui il lavoratore dipendente può realizzare un&#8217;invenzione.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>L&#8217;invenzione di <strong>servizio</strong>;</li>
<li>Quella <strong>d&#8217;azienda</strong>;</li>
<li>L&#8217;invenzione <strong>occasionale</strong>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">È opportuno dedicare a ciascuna un breve inciso.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;invenzione di servizio</h3>
<p style="text-align: justify;">È l&#8217;ipotesi prevista dal primo comma dell&#8217;articolo 64 del codice della proprietà industriale e che si è analizzata nel paragrafo precedente. Ripetendo brevemente, si ha quando l&#8217;invenzione è realizzata nell&#8217;esecuzione o nell&#8217;adempimento di un contratto di lavoro e quando l&#8217;attività inventiva ne costituisce oggetto. I diritti derivanti dall&#8217;invenzione sono attribuiti rispettivamente alle parti del rapporto: al datore di lavoro il diritto al rilascio del brevetto e al lavoratore il diritto ad essere riconosciuto come autore dell&#8217;invenzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I diritti patrimoniali spettano pertanto al datore di lavoro</strong>. Il lavoratore infatti ha già ricevuto la remunerazione per la realizzazione dell&#8217;invenzione in quanto oggetto del contratto di lavoro. L&#8217;attività inventiva, tuttavia, non deve necessariamente essere l&#8217;unica attività oggetto del contratto bensì può essere accompagnata da altri compiti.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quella d&#8217;azienda</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;invenzione d&#8217;azienda è prevista al secondo comma dell&#8217;articolo 64. La norma recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell&#8217;attività inventiva, e l&#8217;invenzione è fatta nell&#8217;<strong>esecuzione o nell&#8217;adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego</strong>, i diritti derivanti dall&#8217;invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all&#8217;inventore, <strong>salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore</strong>, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l&#8217;invenzione in regime di segretezza industriale, un <strong>equo premio</strong> per la determinazione del quale si terrà conto dell&#8217;importanza dell&#8217;invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall&#8217;inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall&#8217;organizzazione del datore di lavoro&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In breve, l&#8217;invenzione è realizzata nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro, e dunque durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, ma <strong>non costituisce l&#8217;oggetto del contratto</strong>. Ciò comporta che non essendo prevista una retribuzione specifica per l&#8217;attività inventiva, a differenza dell&#8217;invenzione di servizio, al lavoratore spetta un equo premio oltre al diritto di essere riconosciuto come autore. Si deve tenere conto dei fattori elencati dalla norma al fine della determinazione dell&#8217;equo premio. L&#8217;equo premio ovviamente spetta ove il datore di lavoro e i suoi aventi causa ottengano il brevetto dell&#8217;invenzione e ne facciano un utilizzo economico. Si vedrà successivamente quanto pronunciato in merito dalla Corte di Cassazione lo scorso anno.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso dunque l&#8217;invenzione interviene<strong> casualmente</strong> nell&#8217;attività lavorativa del dipendente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;invenzione occasionale</h3>
<p style="text-align: justify;">Si tratta della terza fattispecie di invenzione definita dal terzo comma dell&#8217;articolo 64. Ai sensi di tale comma si ha invenzione occasionale quando <em>&#8220;si tratti di <strong>invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro</strong>&#8220;</em> e quando non c&#8217;è alcun requisito invece riguardante le fattispecie di cui ai primi due commi. È evidente in questa fattispecie la mancanza di connessione tra le mansioni del lavoratore e l&#8217;attività inventiva che è svolta al di fuori del rapporto di lavoro. Per questo motivo l&#8217;invenzione viene chiamata occasionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso il datore di lavoro <em>&#8220;ha il<strong> diritto di opzione</strong> per l&#8217;uso, esclusivo o non esclusivo dell&#8217;invenzione o per l&#8217;acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all&#8217;estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l&#8217;inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all&#8217;invenzione&#8221;</em>. La legge pertanto lascia al lavoratore il diritto al rilascio del brevetto ma attribuisce al datore di lavoro un diritto di opzione all&#8217;acquisto di quel brevetto oppure di uno estero per quell&#8217;invenzione alle condizioni previste dalla norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il rilascio del brevetto al fine di consentirgli di esercitare il suo diritto di opzione entro tre mesi dal deposito della domanda.</p>
<h2 id="equo" style="text-align: justify;">L&#8217;effettiva brevettazione e l&#8217;equo premio</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai fini del riconoscimento al lavoratore dipendente dell&#8217;equo premio nelle invenzioni d&#8217;azienda non è sufficiente che l&#8217;opera creativa sia suscettibile di essere brevettata ma è necessario l&#8217;<strong>effettivo conseguimento del brevetto da parte del datore di lavoro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è pronunciata in tal senso la Corte di Cassazione con sentenza n. 31937/2020. Si legge infatti nella sentenza che  <em>&#8220;il diritto del lavoratore all’equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo<strong> sorgono con il conseguimento del brevetto</strong>, <strong>non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione, ma non brevettate</strong>; il diritto del lavoratore consegue, infatti, all’insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall’invenzione, che sono conferiti, ai sensi dell’art. 4 dello stesso R.D., solo con la concessione del brevetto, sicchè è la brevettazione – in quanto costitutiva – che <strong>condiziona l’insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, del diritto del prestatore al premio</strong>, potendo il lavoratore, nei casi di inerzia del datore di lavoro nella brevettazione, ovvero di utilizzo in segreto dell’invenzione, provvedere alla brevettazione dopo avere invano diffidato il datore di lavoro ad effettuarla&#8221;.</em></p>
<h2 id="art" style="text-align: justify;">Ambito di applicazione dell&#8217;articolo 64 del C.p.i</h2>
<p style="text-align: justify;">Le invenzioni presuppongono un&#8217;attività creativa che può avere <strong>natura</strong> diversa. Il codice della proprietà industriale disciplina infatti in sezioni diverse:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/modelli-disegni-design-industriale/">i disegni e i modelli</a>;</li>
<li>le topografie dei prodotti a semiconduttori;</li>
<li>le nuove varietà vegetali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per ciascuna la legge prevede una disciplina sulle invenzioni del lavoratore a volte diversa da quella prevista dall&#8217;articolo 64 del codice.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, per quanto riguarda i <strong>disegni e i modelli</strong> bisogna fare riferimento all&#8217;articolo 38 del codice della proprietà industriale. Tale norma afferma, al terzo comma, che <em>&#8220;Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il <strong>diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello</strong> e di fare inserire il suo nome nell&#8217;attestato di registrazione&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso delle <strong>topografie dei prodotti a semiconduttori</strong> e nel caso di <strong>nuove varietà vegetali</strong> invece rispettivamente gli articoli 89 e 111 del codice della proprietà industriale rimandano all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 64.</p>
<h2 id="legge" style="text-align: justify;">Nella legge sul diritto d&#8217;autore: software, banche dati e fotografie</h2>
<p style="text-align: justify;">È contenuta nelle legge sul diritto d&#8217;autore invece la disciplina delle invenzioni del lavoratore su software, banche dati e fotografie.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 12-bis di tale legge stabilisce riguardo a <strong>software</strong> e <strong>banche dati</strong> che <em>&#8220;Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell&#8217;esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-dautore-fotografie-web/"><strong>diritti sulle fotografie</strong></a> invece l&#8217;articolo 88 della legge sul diritto d&#8217;autore riconosce al fotografo una serie di diritti esclusivi sulla fotografia. Si tratta dei diritti di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>riproduzione;</li>
<li>diffusione;</li>
<li>spaccio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La norma tuttavia prosegue al secondo comma affermando che <em>&#8220;se l&#8217;opera è stata ottenuta nel corso e nell&#8217;adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell&#8217;oggetto e delle finalità del contratto, <strong>il diritto esclusivo compete al datore di lavoro</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali casi pertanto si applica una disciplina diversa da quella prevista all&#8217;articolo 64 del codice della proprietà industriale e che riconosce i diritti di utilizzazione economica solo al datore di lavoro.</p>
<h2 id="università" style="text-align: justify;">Le invenzioni del lavoratore dipendente da Università o enti pubblici di ricerca</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 65 del codice della proprietà industriale stabilisce al primo comma che<em> &#8220;In deroga all&#8217;articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un&#8217;<strong>università</strong> o con una <strong>pubblica amministrazione</strong> avente tra i suoi scopi istituzionali <strong>finalità di ricerca</strong>, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall&#8217;invenzione brevettabile di cui è autore&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La legge pertanto riconosce in questo caso il <strong>diritto al ricercatore di fare domanda di brevetto</strong> con l&#8217;onere di informare l&#8217;università o l&#8217;ente di ricerca. Tali organismi infatti stabiliscono l&#8217;importo massimo del canone di licenza che gli spetta nel caso in cui venga data licenza a terzi sull&#8217;invenzione realizzata dal proprio dipendente ricercatore che in ogni caso ha diritto almeno al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell&#8217;invenzione. Qualora l&#8217;università o l&#8217;ente pubblico non dovessero provvedere a determinare tale importo la legge gli riconosce un importo pari al 30%.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente è regolata dall&#8217;ultimo comma della norma l&#8217;ipotesi in cui il ricercatore abbia svolto l&#8217;attività inventiva all&#8217;interno di <strong>un&#8217;attività finanziata in tutto io in parte da soggetti terzi</strong> rispetto all&#8217;università. In tal caso i diritti nascenti dalle invenzioni spettano all&#8217;università ed eventualmente al finanziatore se stabilito nel contratto tra loro concluso. Nello stesso contratto può essere previsto un equo premio a favore del ricercatore.</p>
<h2 id="lavoro" style="text-align: justify;">Le invenzioni del lavoratore autonomo</h2>
<p style="text-align: justify;">Anche per il <strong>lavoratore autonomo</strong> è stata introdotta una norma a tutela dell&#8217;attività inventiva dallo stesso realizzata. Con l&#8217;articolo 4 della <strong>legge n. 81/2017</strong> di attuazione della riforma del Jobs Act il legislatore ha esteso la protezione dei diritti di proprietà industriale prevista per i lavoratori dipendenti anche agli autonomi.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma in particolare recita <em>&#8220;Salvo il caso in cui l&#8217;attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad <strong>apporti originali e a invenzioni</strong> realizzati nell&#8217;esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30&#8243;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Anche al lavoratore autonomo si applica pertanto la disciplina di cui all&#8217;articolo 64 del codice della proprietà industriale ovvero le altre norme regolatrici unitamente a quelle della legge sul diritto d&#8217;autore.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invenzioni-del-lavoratore/">Proprietà intellettuale e lavoro subordinato: le invenzioni del lavoratore</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La contraffazione del marchio &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/contraffazione-marchio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 12:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=14614</guid>

					<description><![CDATA[<p>La contraffazione del marchio &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; L&#8217;oggetto I presupposti L&#8217;elemento psicologico Le sanzioni Ricettazione L&#8217;articolo 473 del codice penale al primo comma stabilisce che &#8220;Chiunque, potendo conoscere dell&#8217;esistenza del titolo di propriet&#224; industriale, contraff&#224; o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contraffazione-marchio/">La contraffazione del marchio &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La contraffazione del marchio &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#elemento"><strong>L&#8217;elemento psicologico</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
<li><a href="#ricettazione"><strong>Ricettazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 473 del codice penale al primo comma stabilisce che<em> &#8220;Chiunque, potendo conoscere dell&#8217;esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto penale punisce la condotta di <strong>contraffazione del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/">marchio</a></strong> e dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/segni-distintivi/">segni distintivi</a> o il loro uso se contraffatti che inquadra nella categoria dei delitti contro la fede pubblica. Tale condotta è punita non soltanto nel momento in cui è posta in essere ma anche quando è già stata compiuta. L&#8217;articolo successivo al 473 infatti punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3500 a 35000 euro <em>&#8220;chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati&#8221;</em>.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la contraffazione del marchio</h2>
<p style="text-align: justify;">Contraffare significa imitare, riprodurre, falsificare qualcosa cioè cercare di spacciarlo per ciò che si imita, riproduce, falsifica. L&#8217;attività di contraffare nell&#8217;ambito della proprietà intellettuale si inserisce nel più ampio concetto di <strong>confondibilità</strong> di cui già si è parlato riguardo alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/concorrenza-sleale/">concorrenza sleale</a> ed ai segni distintivi dell&#8217;imprenditore. La contraffazione del marchio o di un segno distintivo mira ad <strong>ingannare il pubblico</strong> cui il prodotto è destinato circa la sua provenienza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 473 del codice penale, norma di riferimento per la disciplina del reato di contraffazione, non punisce solo l&#8217;attività del contraffare bensì anche a quella dell&#8217;<strong>uso</strong> dei marchi o segni distintivi contraffatti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;introduzione si è citato l&#8217;articolo 474 del codice penale anch&#8217;esso punitivo della condotta di contraffazione o alterazione di marchi e segni distintivi ma con delle differenze rispetto all&#8217;articolo 473. Le differenze sono state precisate dalla Cassazione nel 2010 con la sentenza n. 26263 in cui i giudici hanno stabilito che <em>&#8220;l&#8217;uso di marchi e segni distintivi puniti dall&#8217;articolo 473 del codice penale essendo inteso a determinare un collegamento tra un marchio contraffatto e un certo prodotto, <strong>precede </strong>l&#8217;immissione in circolazione dell&#8217;oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l&#8217;uso punito dall&#8217;articolo 474 del codice penale è <strong>direttamente connesso</strong> all&#8217;immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia già stato apposto il contrassegno su una determinata merce&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attività di contraffare costituisce la condotta del reato ed è l&#8217;unico elemento costitutivo della fattispecie in quanto non c&#8217;è necessità che si verifichi un evento. Non è necessario inoltre, ha precisato la Corte di Cassazione, che il prodotto recante il marchio contraffatto sia giunto al consumatore affinché si configuri il reato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;alterazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Come si legge dal dispositivo dell&#8217;articolo 473 del codice penale la condotta che dà origine al reato non comprende soltanto l&#8217;attività di contraffazione bensì anche quella di alterazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi pone in essere l&#8217;alterazione di un marchio? Lo fa colui che modifica un marchio genuino <strong>eliminando</strong> o <strong>alterando</strong> alcuni degli elementi che lo costituiscono.</p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto della contraffazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 473 del codice penale, rimasto semi invariato rispetto alla sua formulazione originaria dopo l&#8217;intervento della legge n. 99/2009, identifica come oggetto del reato i seguenti elementi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i <strong>marchi</strong> o <strong>segni distintivi</strong>, nazionali o esteri, di prodotti industriali (primo comma);</li>
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/brevetto/"><strong>brevetti</strong></a>, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/modelli-disegni-design-industriale/"><strong>disegni o modelli industriali</strong></a>, nazionali o esteri (secondo comma).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che il marchio secondo il diritto industriale e il diritto civile è un segno distintivo dell&#8217;imprenditore che gli consente di distinguere i propri prodotti da quelli degli altri imprenditori. I segni distintivi comprendono tutti gli elementi dell&#8217;impresa che le consentono di farsi identificare in maniera univoca. Oltre al marchio si conoscono la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ditta/">ditta</a> e l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/insegna/">insegna</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il brevetto invece è un titolo giuridico che protegge un&#8217;invenzione e consente al suo artefice di sfruttarla in termini economici per un certo arco di tempo e di ricevere tutela in caso di concorrenza sleale. Allo stesso modo la registrazione di modelli e disegni consente la tutela contro la concorrenza sleale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;introduzione della normativa specifica sulle opere dell&#8217;ingegno e con la riforma operata dalla legge n. 99/2009 infatti è stato eliminato il riferimento a quest&#8217;ultime.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti della contraffazione del marchio</h2>
<p style="text-align: justify;">Come si evince dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 473 del codice penale, la tutela penale della contraffazione del marchio è riconosciuta soltanto quando sono state rispettate e applicate <em>&#8220;le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ciò significa che <strong>solo il marchio registrato è destinatario della tutela</strong> e lo solo successivamente alla registrazione. Si specifica ciò in quanto era sorto il dubbio se la tutela penale si estendesse al momento della domanda di marchio piuttosto che al solo momento in cui l&#8217;ufficio italiano brevetti rilascia l&#8217;attestato di registrazione. A tal proposito è intervenuta la Cassazione nel 2013 con la sentenza n. 41891 affermando che: <em>&#8220;in tema di introduzione nel territorio dello stato e di commercio di prodotti con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 del codice penale dalla legge n. 99/2009, non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua configurazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma invece è necessario che questo sia stato effettivamente conseguito&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si ritiene inoltre che la tutela penale si applichi solo qualora <strong>il pericolo di contraffazione sia effettivo</strong> ovvero si presentino nel mercato i due marchi che creano confusione.</p>
<h2 id="elemento" style="text-align: justify;">L&#8217;elemento psicologico del reato</h2>
<p style="text-align: justify;">La riforma del 2009 ha modificato il modello di responsabilità del reato di contraffazione di marchi e segni distintivi. Da allora vi sono due orientamenti. Chi ritiene in maniera meno restrittiva che l&#8217;elemento soggettivo del reato sia di <strong>dolo misto a colpa</strong>. La norma infatti afferma: <em>&#8220;chiunque, potendo conoscere dell&#8217;esistenza del titolo di proprietà industriale&#8230;&#8221;</em>. Si riferirebbe pertanto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>sia a chi ha contraffatto un marchio sapendo che era già registrato;</li>
<li>sia a chi per colpa ha contraffatto il marchio ritenendo inesistente il titolo di proprietà industriale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Chi invece più restrittivamente ritiene che l&#8217;elemento soggettivo possa essere solo il <strong>dolo generico</strong>. L&#8217;autore del reato secondo tale orientamento infatti deve necessariamente essere consapevole della registrazione del marchio. Avrebbe inoltre la volontà di contraffare, alterare o usare un marchio altrui.</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Le sanzioni penali per il reato di contraffazione del marchio</h2>
<p style="text-align: justify;">La norma punisce in maniera diversa la contraffazione, l&#8217;alterazione o l&#8217;uso di marchi e segni distintivi dalle stesse attività poste in essere con riguardo ai brevetti, ai disegni e ai modelli industriali. La legge 99/2009 infatti ha dato un peso diverso ai due illeciti considerando meno grave il primo e più grave il secondo.</p>
<p style="text-align: justify;">La contraffazione e l&#8217;alterazione dei marchi o dei segni distintivi o un loro uso infatti è punita con:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la pena detentiva più grave della <strong>reclusione</strong> <strong>da sei mesi a tre anni</strong>;</li>
<li>la pena pecuniaria della<strong> multa</strong> di importo variabile tra i <strong>2500 e i 25000 euro</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le stesse attività con oggetto i brevetti, i disegni o i modelli industriali è punita più severamente come di seguito indicato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>con un periodo di <strong>reclusione</strong> di tempo compreso tra <strong>minimo un anno e massimo quattro</strong>;</li>
<li>con la <strong>multa</strong> di importo compreso tra i <strong>3500 e i 35000 euro</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non è prevista l&#8217;adozione di misure cautelari quando oggetto della condotta è il marchio mentre lo è per il brevetto.</p>
<h2 id="ricettazione" style="text-align: justify;">Contraffazione del marchio e ricettazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Si apre una parentesi sul rapporto tra l&#8217;articolo 474 del codice penale e il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione/">reato di ricettazione</a>. Tale delitto, si ricorda, consiste nella condotta di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistando, ricevendo od occultando denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o intromettendosi nel farle acquistare, ricevere od occultare.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi pertanto acquista o riceve prodotti recanti segni contraffatti per trarne un profitto e consapevole dell&#8217;avvenuta contraffazione può rispondere in <strong>concorso</strong> sia del reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi sia del reato di ricettazione di cui all&#8217;articolo 648 del codice penale. In particolare il secondo comma dell&#8217;articolo 474 del codice penale stabilisce che <em>&#8220;Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque <strong>detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto</strong>, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000&#8243;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un orientamento giurisprudenziale dominante nel campo della proprietà intellettuale e sul quale sono intervenute a suo tempo anche le Sezioni Unite della Cassazione.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contraffazione-marchio/">La contraffazione del marchio &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il diritto d&#8217;autore &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-autore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 16:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il diritto d&#8217;autore &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Come funziona L&#8217;autore L&#8217;oggetto La durata Tutela giudiziale&#160; L&#8217;articolo 27 della Dichiarazione dei diritti umani al paragrafo 2 afferma che &#8220;ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore&#8221;. Questa norma &#232; emblematica dello [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-autore/">Il diritto d&#8217;autore &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il diritto d&#8217;autore &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#autore"><strong>L&#8217;autore</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto</strong></a></li>
<li><a href="#durata"><strong>La durata</strong></a></li>
<li><strong><a href="#tutela-giudiziale">Tutela giudiziale</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 27 della Dichiarazione dei diritti umani al paragrafo 2 afferma che &#8220;<i>ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Questa norma è emblematica dello scopo del <strong>diritto d&#8217;autore</strong>.  Per introdurlo brevemente,si può affermare che il diritto d&#8217;autore è l&#8217;istituto giuridico previsto dalla legge per tutelare l&#8217;autore di un&#8217;opera immateriale di carattere letterario, artistico o scientifico o meglio i frutti da questa derivanti. L&#8217;oggetto del diritto pertanto, con la sua natura immateriale, conduce tale istituto nella più ampia categoria dei <strong>diritti sulla proprietà intellettuale</strong> quali ad esempio il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/">marchio</a>, il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/brevetto/">brevetto</a> ecc.  La tutela del diritto d&#8217;autore si manifesta mediante la protezione dei diritti nascenti dalla creazione dell&#8217;opera. Questi  sono di natura morale e patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un istituto giuridico utilizzato in tutto il mondo. Presenta tuttavia delle differenze a seconda che il paese di riferimento sia basato su un ordinamento giuridico di <em>civil law</em> ovvero di <em>common law.</em> In questo secondo caso, l&#8217;istituto assume il nome di<strong><em> copyright</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 54 della legge 218/1995 stabilisce che i diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello stato di utilizzazione. L&#8217;Italia, rientrando nella prima forma di ordinamento, ha fissato una disciplina del diritto d&#8217;autore nella <strong>legge 633/1941</strong> ovvero nel <strong>codice civile</strong> agli articoli 2575 e seguenti.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il diritto d&#8217;autore</h2>
<p style="text-align: justify;">Il diritto d&#8217;autore è il diritto nascente da un atto creativo con il quale un soggetto realizza un&#8217;opera avente, appunto, <strong>carattere creativo</strong>. La sua origine risale ai primi tempi in cui si è iniziato a considerare l&#8217;importanza di tali creazioni iniziate a considerarsi fonte di ricchezza e di valori meritevoli di protezione giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autore dell&#8217;opera dunque diventa titolare di un diritto che gli consente di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>rivendicare di essere autore dell&#8217;opera (diritto di paternità dell&#8217;opera), ovvero decidere se renderla o meno pubblica (diritto di inedito), se pubblicarla in maniera anonima (diritto di anonimo), se modificarla, se ritirarla dal commercio. In questi casi si parla di esercizio del <strong>diritto morale d&#8217;autore</strong> che è definito dall&#8217;articolo 2577, secondo comma, c.c. Tale aspetto del diritto d&#8217;autore <strong>non è alienabile né prescrittibile</strong>. Nella l.d.a il diritto morale d&#8217;autore trova ampio spazio nella II sezione del Capo III del titolo I agli artt. 20-24. In linea con il codice civile l&#8217;art. 20 l.d.a afferma che <em>&#8220;&#8230;l&#8217;autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell&#8217;opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell&#8217;opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione&#8221;</em>.</li>
<li>sfruttare l&#8217;opera per ottenere un guadagno. Il primo comma dell&#8217;articolo 2577 c.c. infatti stabilisce che <em>&#8220;L&#8217;autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l&#8217;opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge&#8221;</em>. In linea a tale disposizione si esprime anche la l.d.a. all&#8217;articolo 12, secondo comma. Si contrappone, dunque, al diritto morale un <strong>diritto patrimoniale d&#8217;autore</strong> che a differenza del primo, è <strong>alienabile e trasmissibile</strong>.</li>
</ul>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona: l&#8217;acquisto del diritto</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 2580 c.c. il diritto d&#8217;autore spetta <strong>all&#8217;autore dell&#8217;opera e ai suoi aventi causa</strong> nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto si acquisisce in <strong>forma esclusiva</strong> dal momento in cui l&#8217;opera viene creata ai sensi dell&#8217;art. 2576 c.c. e dell&#8217;articolo 6 l.d.a. Quest&#8217;ultima legge conferma anche esclusività del diritto all&#8217;articolo 12 affermando che l&#8217;autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l&#8217;opera e di utilizzarla economicamente. La prima utilizzazione economica dell&#8217;opera coincide con la pubblica della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 6 inoltre, in linea con il codice civile, stabilisce che <em>&#8220;Il titolo originario dell&#8217;acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell&#8217;opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Da tale disposizione si deduce pertanto che l&#8217;acquisto del diritto può avvenire in via<strong> originaria</strong> o in via <strong>derivativa</strong>. Si ha il primo caso dunque se il diritto non deriva da un trasferimento da parte di terzi. Si ha il secondo quando il diritto viene trasferito da un altro soggetto sia per atto tra vivi che <em>mortis caus</em>a. Il trasferimento per atto tra vivi del diritto di utilizzazione può avvenire solo tramite atto scritto ai sensi dell&#8217;articolo 2581 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è richiesta pertanto alcuna forma di pubblicità ai fini dell&#8217;acquisto del diritto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">In cosa consiste il diritto di utilizzazione economica</h3>
<p style="text-align: justify;">La legge sul diritto d&#8217;autore agli articoli 12 e seguenti stabilisce che il diritto di utilizzazione economica consiste nel:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>pubblicare</strong> l&#8217;opera;</li>
<li><strong>riprodurre</strong> ovvero copiare in maniera diretta o indiretta ovvero in tutto o in parte l&#8217;opera;</li>
<li><strong>trascrivere</strong> l&#8217;opera ovvero trasformarla da opera ora ad opera scritta o riprodotta;</li>
<li><strong>eseguire, rappresentare o recitare</strong> l&#8217;opera in pubblico;</li>
<li><strong>distribuire</strong>, mettere in commercio ovvero a disposizione di un pubblico l&#8217;opera;</li>
<li><strong>tradurre</strong> l&#8217;opera in un&#8217;altra lingua o dialetto;</li>
<li><strong>cedere in uso</strong> l&#8217;originale o copie o supporti di opere per un periodo di tempo limitato in funzione di un vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come stabilisce l&#8217;articolo 19 l.d.a. tutti questi diritti sono indipendenti l&#8217;uno dall&#8217;altro e <em>&#8220;l&#8217;esercizio di uno di essi non esclude l&#8217;esercizio esclusivo di ciascuno degli altri&#8221;.</em></p>
<h2 id="autore" style="text-align: justify;">L&#8217;autore dell&#8217;opera</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la tutela di chi deve rivendicare la paternità dell&#8217;opera si fa riferimento all&#8217;art. 8 l.d.a. Questa afferma che <em>&#8220;È reputato <strong>autore dell&#8217;opera</strong>, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d&#8217;uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell&#8217;opera stessa&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autore dell&#8217;opera <strong>può modificarla</strong> fino a renderla anche radicalmente diversa da come è nata ed acquisire i diritti sulle modifiche. A stabilirlo è l&#8217;articolo 18 l.d.a che riconosce nel diritto di elaborare <em>&#8220;tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell&#8217;opera&#8230;&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 2582 c.c. l&#8217;autore ha il diritto, inalienabile e intrasmissibile, di <strong>ritirare l&#8217;opera dal commercio</strong> se vi sono gravi ragioni morali. In ogni caso deve indennizzare i soggetti che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l&#8217;opera medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opera può anche essere frutto della creatività di più soggetti. In tal caso la titolarità del diritto d&#8217;autore spetterà a tutti i <strong>coautori</strong> ai sensi dell&#8217;art. 10 l.d.a. Il diritto infatti, in questo caso, è scisso in parti uguali, salvo accordo differente steso per iscritto dalle parti, e viene gestito secondo le regole previste per la <strong>comunione ordinaria</strong> (artt. 1100 e ss. c.c.). Non sono coautori coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell&#8217;opera in via tecnica o materiale.</p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto del diritto d&#8217;autore</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2575 c.c. stabilisce che <em>&#8220;Formano oggetto del diritto di autore le <strong>opere dell&#8217;ingegno</strong> di <strong>carattere creativo</strong> che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all&#8217;architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo si chiarisce che per <strong>opera dell&#8217;ingegno</strong> si intende la trasformazione personale dell&#8217;idea in forma ovvero in qualcosa di concreto e materiale. La tutela del diritto d&#8217;autore è rivolta all&#8217;idea espressa in una determinata maniera attribuibile alla <strong>creatività dell&#8217;intelletto umano</strong> e non all&#8217;idea in sé singolarmente considerata né all&#8217;arte meccanica che la traduce in bene materiale. L&#8217;opera infatti si può dividere in due parti: quella astratta dell&#8217;idea e del suo modo unico di tradurla in bene materiale e quella che costituisce il suo corpo materiale.  Tali parti vanno tenute ben distinte e possono costituire oggetto di diritti diversi anche posseduti da soggetti diversi.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, ai fini dell&#8217;applicazione della disciplina, assume rilievo il <strong>carattere creativo</strong> dell&#8217;opera. Requisito confermato anche dall&#8217;articolo 1 l.d.a. che, dopo una definizione generale in linea con quella del codice civile sull&#8217;oggetto del diritto d&#8217;autore, individua agli articoli successivi al primo una serie di opere tutelate dalla legge. Sulla creatività la legge non fornisce specificazioni. Sul suo significato dunque ci si affida all&#8217;interpretazione della dottrina e della giurisprudenza. Più volte nella stessa sentenza (n. 22118/2015) la Corte di Cassazione ha sottolineato come la legge non intenda necessaria la creatività intesa in maniera assoluta nel suo significato proprio linguistico bensì siano sufficienti una <strong><em>&#8220;creatività minima e un valore artistico modesto&#8221;</em></strong>. Ai fini della tutela della l.d.a dunque è necessario che l&#8217;espressione dell&#8217;idea denoti in minima parte la personalità dell&#8217;autore.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il concetto di creatività in sintesi</h3>
<p style="text-align: justify;">Una datata ma significativa sentenza che riassume in modo chiaro e conciso il concetto di creatività ai fini della l.d.a è la sentenza della Corte d&#8217;appello di Torino dello 07/04/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici hanno con tale sentenza hanno stabilito che <em>&#8220;in tema di diritto d&#8217;autore il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento la norma ex art. 1 l. 633/1941, non coincide con quello di creazione, originalità, e novità assoluta riferendosi per converso alla <strong>personale ed individuale espressione di un oggettività</strong> appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell&#8217;art. 1 della legge citata, in modo che un&#8217;opera dell&#8217;ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa <strong>un sia pur minimo apporto di gratuità espressiva</strong> riconoscibile dai terzi quali libera modalità esteriore dell&#8217;oggettività (reale o immaginaria) rappresentata&#8221;</em>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le opere tutelate e le opere collettive</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2 l.d.a elenca una serie di <strong>opere tutelate dalla legge</strong> se possiedono il requisito della creatività. Si tratta in particolare di quelle:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto in forma scritta quanto orale;</li>
<li>sotto forma di composizioni musicali, con o senza parole, quelle drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;</li>
<li>coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;</li>
<li>della scultura, della pittura, dell&#8217;arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;</li>
<li>costituite da disegni e opere dell&#8217;architettura;</li>
<li>dell&#8217;arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;</li>
<li>fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia;</li>
<li>costituite dai programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell&#8217;autore;</li>
<li>costituite da banche di dati;</li>
<li>del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/modelli-disegni-design-industriale/">disegno industriale</a> che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opera poi può essere <strong>collettiva</strong> ovvero essere formata dalla riunione di opere o di parti di opere caratterizzate da autonomia creativa. L&#8217;articolo 3 l.d.a., che le definisce, afferma tuttavia che devono essere <em>&#8220;risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico&#8221;</em>.</p>
<h2 id="durata" style="text-align: justify;">La durata del diritto d&#8217;autore</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 25 l.d.a. stabilisce <em>&#8220;che i diritti di utilizzazione economica dell&#8217;opera durano <strong>tutta la vita dell&#8217;autore</strong> e <strong>sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte</strong>&#8220;</em>. Spettano pertanto agli eredi nei 70 anni successivi alla morte dell&#8217;autore.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ci sono <strong>più autori</strong> dell&#8217;opera tuttavia, o se l&#8217;opera è drammatico-musicale, coreografica e pantomimica la durata dei diritti di utilizzazione economica si calcola ai sensi dell&#8217;art. 26 l.d.a. La loro durata si estenderà fino al settantesimo anno dopo la morte dell&#8217;ultimo coautore/collaboratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;opera è <strong>collettiva</strong>, ai sensi dell&#8217;art. 3 l.d.a., i diritti di utilizzazione economica di ciascun collaboratore si determinano in base alla vita di ciascuno. La durata dell&#8217;opera considerata nel complesso è di settant&#8217;anni dalla sua prima pubblicazione in qualunque forma questa sia avvenuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso calcolo della durata è previsto per le <strong>opere pubblicate in forma anonima o pseudonima</strong>. Il diritto di utilizzazione economica invece dura fino ai settant&#8217;anni dalla morte dell&#8217;autore se costui si rivela prima che siano passati i settant&#8217;anni dalla prima pubblicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opera tuttavia può anche essere <strong>pubblicata dopo la morte del suo autore</strong>. In questo caso i diritti di utilizzazione economica spettano sempre per la durata di settant&#8217;anni a partire dalla sua morte. Se invece l&#8217;opera viene pubblicata a tutela del diritto d&#8217;autore già estinta e prima non era mai stata pubblicata i diritti di utilizzazione economica spettano per i 25 anni successivi da tale prima pubblicazione lecita.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta raggiunto il termine dei diritti di utilizzazione economica l&#8217;opera <strong>cessa il diritto di esclusiva</strong> e l&#8217;opera può essere utilizzata da chiunque anche in assenza di espresso consenso da parte degli eredi o aventi causa dell&#8217;autore.</p>
<h2 id="tutela-giudiziale" style="text-align: justify;">La tutela giudiziale dei diritti di utilizzazione economica</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge sul diritto d&#8217;autore mette a disposizione dell&#8217;autore dell&#8217;opera due strumenti per tutelare il proprio diritto in caso di <strong>sospetta o avvenuta violazione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso, ovvero quando la violazione è temuta, l&#8217;autore può agire in giudizio chiedendo l&#8217;accertamento del proprio diritto e la pronuncia del divieto di proseguire la violazione. Si parla in questo caso di <strong>azione di accertamento</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo caso, quando la violazione è già stata posta in essere e l&#8217;autore desidera impedirne la continuazione o la ripetizione può agire in giudizio con i medesimi effetti suindicati. Questa è l&#8217;<strong>azione di interdizione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali azioni a tutela dei diritti di utilizzazione economica sono previste all&#8217;articolo 156 l.d.a. che rimanda alle disposizioni del codice di procedura civile per l&#8217;ulteriore regolamentazione delle azioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono previste inoltre le <strong>azioni di rimozione e distruzione</strong> agli artt. 158, 159 e 160 l.d.a. e il <strong>risarcimento del danno</strong> all&#8217;art. 158 della medesima legge.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-autore/">Il diritto d&#8217;autore &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelli e disegni nel design industriale &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/modelli-disegni-design-industriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 15:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il design industriale e la sua tutela: modelli e disegni &#8211; indice: Il design industriale Modelli e disegni: oggetto La divulgazione I requisiti La registrazione Concorrenza sleale&#160; Diritto d&#8217;autore&#160; Alla tutela della creativit&#224; espressa nelle forme e nell&#8217;estetica di un&#8217;opera o di un prodotto soccorrono gli istituti giuridici del modello e del disegno. La loro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/modelli-disegni-design-industriale/">Modelli e disegni nel design industriale &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il design industriale e la sua tutela: modelli e disegni &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#design-industriale"><strong>Il design industriale</strong></a></li>
<li><a href="#modelli-disegni-oggetto"><strong>Modelli e disegni: oggetto</strong></a></li>
<li><a href="#divulgazione"><strong>La divulgazione</strong></a></li>
<li><a href="#requisiti"><strong>I requisiti</strong></a></li>
<li><a href="#registrazione"><strong>La registrazione</strong></a></li>
<li><strong><a href="#concorrenza-sleale">Concorrenza sleale</a> </strong></li>
<li><strong><a href="#diritto-autore">Diritto d&#8217;autore</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Alla tutela della creatività espressa nelle forme e nell&#8217;estetica di un&#8217;opera o di un prodotto soccorrono gli istituti giuridici del modello e del disegno. La loro disciplina è il risultato di un intreccio di normative elaborate a livello nazionale, comunitario e internazionale. Ovvero con una serie di regolamenti, direttive e convenzioni. In questa sede ci si sofferma sulla disciplina nazionale che è quella che più interessa. Questa si distribuisce in alcune norme del Codice Civile ed altre, la maggior parte, nel <strong>Codice della proprietà industriale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La tutela offerta al <strong>design industriale</strong> dal <strong>modello e dal disegno</strong> opera mediante una procedura di registrazione. Tale domanda, talvolta, può essere accompagnata, si vedrà a che condizioni, con la domanda di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/brevetto/">brevetto</a>. Ciò che costituisce oggetto di tutela sono la forma e l&#8217;aspetto esteriore di un prodotto indipendentemente dal fatto che tale aspetto non ne valorizzi la funzionalità e senza richiedere un certo livello di gradevolezza del prodotto stesso.</p>
<h2 id="design-industriale" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il design industriale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il disegno industriale è la disciplina che si occupa della progettazione di un prodotto dal punto di vista estetico migliorandone la <strong>forma</strong> e l&#8217;<strong>aspetto</strong> al fine della commercializzazione. Si è diffusa in vari campi e settori, dalla moda all&#8217;arredamento al food design ecc. Traducendosi nell&#8217;espressione della <strong>creatività artistica</strong> sotto forma di invenzione o modello è destinataria delle maggiori tutele della proprietà industriale previste a livello nazionale. Si tratta del diritto di brevetto, del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-autore/">diritto d&#8217;autore</a> e della <strong>registrazione di modelli e disegni</strong>. Quest&#8217;ultima in quanto tale disciplina si occupa dell&#8217;aspetto formale dei prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;ulteriore forma di tutela del disegno industriale a livello nazionale è stata adottata dall&#8217;<strong>Associazione del design italiano</strong>. Questa ha creato una raccolta normativa <em>ad hoc</em> chiamata Codice di autodisciplina del design. Tale tutela tuttavia opera per lo più sul piano giudiziale mediante l&#8217;istituzione di un organo collegiale istituito per dirimere le controversie nascenti dalla violazione delle disposizioni del codice.</p>
<h2 id="modelli-disegni-oggetto" style="text-align: justify;">Modelli e disegni: oggetto</h2>
<p style="text-align: justify;">Come si diceva nell&#8217;introduzione, il modello e il disegno sono disciplinati unitamente nel Codice della proprietà industriale e nel Codice Civile all&#8217;articolo 2593.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, gli istituti del modello e del disegno ruotano intorno alla figura del <strong>prodotto</strong> che il Codice della proprietà industriale distingue a tal fine in:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>prodotto, intendendo <em>&#8220;qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l&#8217;altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore&#8221;.</em></li>
<li>prodotto complesso, qualificato come <em>&#8220;un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto&#8221;. </em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Effettuata tale distinzione si può procedere alla definizione di <strong>modello e disegno</strong> data dall&#8217;articolo 31, primo comma del codice.  Si tratta di<em> &#8220;l&#8217;aspetto dell&#8217;intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il codice inoltre individua all&#8217;articolo 35 come modello o disegno anche il <strong>componente applicato o incorporato in un prodotto complesso</strong> a due condizioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>che rimanga visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l&#8217;utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;</li>
<li>che le sue caratteristiche visibili possiedano i requisiti della novità e individualità.</li>
</ul>
<h2 id="divulgazione" style="text-align: justify;">La divulgazione dei modelli o dei disegni</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 32, 33 e 33-bis C.p.i. enunciano i requisiti di registrazione del modello e del disegno che sono: la novità, l&#8217;individualità e la liceità.</p>
<p style="text-align: justify;">I primi due requisiti tuttavia ruotano intorno al concetto di <strong>divulgazione</strong> del disegno o del modello di cui il codice chiarisce il significato all&#8217;articolo 34. In particolare la divulgazione è intesa come notorietà al pubblico del disegno o del modello avvenuta nei vari seguenti modi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se è stato già registrato (e dunque la divulgazione è concreta e non ipotetica);</li>
<li>se è stato esposto o messo in commercio salvo che prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest&#8217;ultima tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli <strong>ambienti specializzati del settore interessato</strong>, operanti nella Comunità, nel <strong>corso della normale attività commerciale (</strong>se la divulgazione avviene avviene in ambienti specializzati del settore registrato e nel corso della normale attività commerciale);</li>
<li>altri modi in cui è stato reso conoscibile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La norma chiarisce anche quando <strong>non si deve intendere il modello o il disegno come divulgato</strong> ovvero:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se è stato rivelato ad un terzo con vincolo di riservatezza non significa che è stato reso pubblico;</li>
<li>se, dodici mesi prima della registrazione o della data di rivendicazione della priorità, il suo autore o i suoi aventi causa o un terzo in virtù di atti compiuti dal suo autore o dai suoi aventi causa lo hanno divulgato;</li>
<li>quando è stato reso noto al pubblico prima della domanda di registrazione o di quella di rivendicazione della proprietà a seguito di abuso nei confronti del suo autore o dei suoi aventi causa.</li>
</ul>
<h2 id="requisiti" style="text-align: justify;">I requisiti: novità, individualità, liceità</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito il significato di divulgazione, si può procedere con l&#8217;analisi dei requisiti di validità del modello e del disegno.</p>
<p style="text-align: justify;">La<strong> novità</strong> corrisponde all&#8217;assenza di divulgazione come sopra definita anteriore alla domanda di registrazione o alla data di rivendicazione della priorità e con riguardo ad un modello o disegno identico. Per identico si intende che differisca da quello di cui si domanda la registrazione o si rivendica la priorità solo per dettagli irrilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>individualità</strong> può essere paragonata al requisito della capacità distintiva dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/segni-distintivi/">segni distintivi dell&#8217;impresa</a>. L&#8217;articolo 33 C.p.i. infatti la definisce come la caratteristica per cui il modello o disegno, che dev&#8217;essere registrato o di cui si deve rivendicare la priorità, non suscita nell&#8217;utilizzatore informato (dunque un soggetto qualificato e non il consumatore medio) la stessa impressione di un disegno o modello già divulgato prima.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>liceità</strong> è la non contrarietà all&#8217;ordine pubblico e al buon costume. Se il modello o il disegno è vietato da una disposizione di legge o amministrativa non necessariamente è contrario all&#8217;ordine pubblico o al buon costume.</p>
<h2 id="registrazione" style="text-align: justify;">Come funziona e quanto dura la registrazione dei modelli e dei disegni</h2>
<p style="text-align: justify;">La tutela del modello o del disegno si ottiene, come già accennato, tramite la loro <strong>registrazione</strong> che attribuisce il diritto esclusivo al titolare su quel modello o disegno. La registrazione e i suoi effetti sono regolati dagli articoli 37 e ss C.p.i. e dall&#8217;articolo 2593 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda di registrazione dev&#8217;essere presentata all&#8217;<strong>Ufficio italiano brevetti e marchi</strong> o alla <strong>Camera di Commercio</strong> industria e artigianato o ad <strong>Uffici ed Enti pubblici</strong> determinati con decreto del ministro dello sviluppo economico ai sensi dell&#8217;articolo 147 e 167 C.p.i. Questa seconda norma elenca tutte le indicazioni che vanno inserite nella domanda. Se invece la domanda riguarda la rivendicazione di priorità la norma a questa dedicata è l&#8217;articolo 169 C.p.i. La domanda, dal 2015, dev&#8217;essere presentata prevalentemente in <strong>via telematica</strong>, salvo rimanere possibile in via residuale depositarla in forma cartacea.</p>
<p style="text-align: justify;">La registrazione produce effetto dal momento in cui la domanda e la relativa documentazione vengono rese pubbliche e protegge il modello o il disegno per<strong> 5 anni</strong> da quando si è fatto domanda di registrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si possono registrare più modelli e disegni con un&#8217;unica domanda di registrazione alle condizioni previste all&#8217;articolo 39 C.p.i. Si può inoltre, contemporaneamente alla domanda di registrazione, effettuare <strong>domanda di brevetto</strong> per i modelli e disegni ai sensi dell&#8217;articolo 40 C.p.i. Questa seconda ipotesi è possibile solo se il modello o il disegno accresce l&#8217;utilità del prodotto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Gli effetti della registrazione</h3>
<p style="text-align: justify;">La registrazione di marchi e modelli consente la tutela del titolare del diritto dagli <strong>atti di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/concorrenza-sleale/">concorrenza sleale</a></strong>. La registrazione infatti <em>&#8220;conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso&#8221;</em> (art. 41 C.p.i.).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilizzo esclusivo del diritto inteso dalla norma si traduce in atti di procedure di fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero nella detenzione di tale prodotto per tali fini.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli effetti della registrazione, infine, sono ribaditi dall&#8217;articolo 2593 c.c. che recita, sottolineando i requisiti di validità di modelli e disegni: <em>&#8220;Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il <strong>diritto esclusivo di utilizzarlo</strong> e di <strong>vietare a terzi di utilizzarlo</strong> senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Quando è nulla</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 43 C.p.i. prevede una serie di <strong>cause di nullità totale </strong>della registrazione di modelli e disegni. Tali cause sono le seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la non registrabilità per non compatibilità dell&#8217;oggetto come definito dall&#8217;articolo 31, mancanza dei requisiti di validità, divulgazione, prodotto complesso e funzione tecnica;</li>
<li>la mancanza di liceità come definita dall&#8217;articolo 33-bis;</li>
<li>la mancata rivendicazione da parte del titolare di un diritto su un modello o un disegno già registrato in conflitto con un altro registrato a sua volta successivamente da altri senza averne il diritto;</li>
<li>il conflitto tra due modelli successivi, l&#8217;uno reso noto soltanto dopo il deposito della domanda di registrazione dell&#8217;altro o dopo la data dell&#8217;istanza di rivendicazione della priorità, la cui esclusività sul diritto è maturata precedentemente a seguito di una registrazione o di una domanda di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale;</li>
<li>l&#8217;uso del modello o del disegno in violazione di un segno distintivo o di un&#8217;opera dell&#8217;ingegno tutelata dal diritto d&#8217;autore;</li>
<li>l&#8217;utilizzo improprio tramite il modello o il disegno di uno degli elementi elencati all&#8217;articolo 6-ter della Convenzione di Parigi o di segni, stemmi o emblemi diversi da quelli ivi contemplati ma di particolare interesse pubblico per lo Stato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azione di nullità del modello o del disegno può essere fatta valere da <strong>chiunque vi abbia interesse</strong>.</p>
<h2 id="concorrenza-sleale" style="text-align: justify;">Modelli e disegni, concorrenza sleale e marchio</h2>
<p style="text-align: justify;">La tutela delle creazioni di design industriale tramite i modelli e i disegni serve a proteggerle dagli atti di concorrenza sleale come definita ai sensi dell&#8217;articolo 2598 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di design si aggiunge alla tutela fin&#8217;ora dettata del C.p.i e del Codice Civile quella del <strong>Codice di autodisciplina del design</strong>. Tale codice ha dato una sua definizione di<strong> comportamenti sleali</strong> agli articoli 4 e 5. In particolare individua come comportamenti sleali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del risultato del lavoro altrui;</li>
<li>la ripresa di un&#8217;altrui prestazione, senza apporto originale o innovativo, con sfruttamento del<br />
risultato del lavoro altrui;</li>
<li>l&#8217;imitazione nonché lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e comunque degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento principale pertanto è agli atti di concorrenza sleale sotto forma di <strong>imitazione servile</strong>. Per la tutela contro la concorrenza sleale ed in particolare contro l&#8217;imitazione servile, tuttavia, è necessario che il requisito dell&#8217;individualità del modello o disegno abbia la stessa <strong>forza distintiva</strong> prevista per i segni distintivi dell&#8217;impresa. In tal caso infatti modelli e disegni possono essere registrati anche come <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/">marchi</a> cumulativamente. Al contrario, ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 1, lett. c) non possono essere registrate come marchio le forme che danno un valore sostanziale al prodotto e in generale non possono essere registrati come marchio i modelli e i disegni che non hanno carattere distintivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le controversie in materia di comportamenti sleali il Codice ha istituito un apposito collegio, denominato <strong>Giurì</strong>, volto a giudicare e risolvere le controversie presentategli.</p>
<h2 id="diritto-autore" style="text-align: justify;">Il diritto d&#8217;autore e i modelli e disegni</h2>
<p style="text-align: justify;">I modelli e i disegni registrati possono essere tutelati anche dalla <strong>legge sui diritti d&#8217;autore</strong>. Ai sensi dell&#8217;articolo 2, n. 10, della legge sul diritto d&#8217;autore infatti la tutela si estende alle <em>&#8220;opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico&#8221;.</em> Il primo requisito fondamentale affinché modelli e disegni accedano alla tutela dei diritti d&#8217;autore è infatti la<strong> creatività</strong>. Questa esiste in relazione a un soggetto che ne è autore e non ha copiato l&#8217;opera. In secondo luogo è richiesto un certo grado di <strong>valore artistico</strong> che lascia intendere la protezione delle sole opere di design di un certo valore estetico.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul rapporto tra modelli e disegni e diritto d&#8217;autore l&#8217;articolo 44 C.p.i. stabilisce infine che <em>&#8220;I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell&#8217;articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell&#8217;autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell&#8217;ultimo dei coautori&#8221;.</em></p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/modelli-disegni-design-industriale/">Modelli e disegni nel design industriale &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insegna &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/insegna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 18:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13598</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;insegna &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Diritto e requisiti La tutela Rapporti con il marchio La cessione&#160; La durata&#160; Tra i pi&#249; rilevanti segni distintivi dell&#8217;impreditore, che si ricordano essere il marchio e la ditta, c&#8217;&#232; l&#8217;insegna. Tenuta di poco conto dal legislatore del Codice Civile che le dedica un solo articolo, il 2568, rientra, come la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/insegna/">L&#8217;insegna &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;insegna &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#diritto-requisiti"><strong>Diritto e requisiti</strong></a></li>
<li><a href="#tutela"><strong>La tutela</strong></a></li>
<li><a href="#rapporti-con-il-marchio"><strong>Rapporti con il marchio</strong></a></li>
<li><a href="#cessione"><strong>La cessione </strong></a></li>
<li><strong><a href="#durata">La durata</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tra i più rilevanti <strong>segni distintivi</strong> dell&#8217;impreditore, che si ricordano essere il marchio e la ditta, c&#8217;è l&#8217;<strong>insegna</strong>. Tenuta di poco conto dal legislatore del Codice Civile che le dedica un solo articolo, il 2568, rientra, come la ditta, &#8220;fra gli altri segni distintivi diversi dal marchio registrato&#8221; citati dal Codice della proprietà industriale. È l&#8217;elemento che individua <strong>il luogo dove si svolge l&#8217;attività d&#8217;impresa</strong> ed in quanto tale fa parte dell&#8217;azienda, come definita ai sensi dell&#8217;articolo 2555 c.c. L&#8217;insegna veniva utilizzata in origine per lo più da piccoli artigiani e commercianti allo scopo di distinguere la propria attività da quella degli altri imprenditori agli occhi di un pubblico interessato ad accedervi. Oggi l&#8217;insegna viene molto utilizzata anche per individuare realtà di maggiori dimensioni quali catene commerciali di negozi, ristoranti, alberghi e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-capitali-persone/">società</a> di vario genere.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;insegna</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;insegna è un segno distintivo dell&#8217;imprenditore inserito dal legislatore del codice civile nel capo II del titolo VIII del libro V del codice civile denominato &#8220;<strong>della ditta e dell&#8217;insegna</strong>&#8220;. È stata definita dalla dottrina più autorevole, nel silenzio normativo, come <em>&#8220;l&#8217;insieme di scritte e immagini che compaiono all&#8217;ingresso degli esercizi commerciali aperti al pubblico&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cosa identifica esattamente l&#8217;insegna? Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell&#8217;anno 2000 con la sentenza 8034 affermando che l&#8217;insegna è un segno distintivo <em>&#8220;che non identifica né il prodotto, né l&#8217;attività o branca di attività, bensì <strong>un bene aziendale</strong> presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio&#8221;</em>. Con tale chiarimento dato dalla Corte ritorna il richiamo al concetto di azienda di cui all&#8217;articolo 2555 c.c. costituito dal complesso di beni organizzati dall&#8217;imprenditore di cui dunque l&#8217;insegna è parte.</p>
<p style="text-align: justify;">La sua disciplina può assumere due risvolti a seconda che l&#8217;insegna venga registrata come <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/">marchio</a> o meno. Nel primo caso ad essa si applicherà la disciplina del marchio registrato, nel secondo caso quella della ditta. L&#8217;articolo 2568 c.c. infatti richiama le regole applicabili alla ditta in caso di confusione tra insegne.</p>
<h2 id="diritto-requisiti" style="text-align: justify;">Acquisto del diritto e requisiti</h2>
<p style="text-align: justify;">Da quanto appena detto discende che l&#8217;acquisto del diritto sull&#8217;insegna si acquista, come per la ditta, <strong>con l&#8217;uso</strong> della stessa. Il mero utilizzo tuttavia non è sufficiente all&#8217;acquisto del diritto che necessita inoltre della <strong>notorietà</strong> qualificata ovvero l&#8217;essere nota ad un pubblico con riferimento ad un luogo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;insegna, come gli altri segni distintivi, dunque, deve avere i seguenti requisiti di validità:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>capacità distintiva;</li>
<li>novità;</li>
<li>uso e notorietà;</li>
<li>liceità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, tuttavia, di un segno distintivo molto descrittivo ma, a differenza della ditta, il pubblico lo ricollega <strong>al luogo</strong> in cui viene svolta l&#8217;attività d&#8217;impresa. Qualora infatti fosse preponderante l&#8217;elemento descrittivo non è detto vi sia confusione rispetto ad un esercizio simile nel medesimo luogo. Allo stesso tempo, può essere esclusa la confondibilità con l&#8217;insegna simile di un&#8217;attività imprenditoriale precedente per il fatto di trovarsi geograficamente in un luogo diverso.</p>
<h2 id="tutela" style="text-align: justify;">La tutela dell&#8217;insegna</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;insegna infatti è soggetta alle norme che tutelano i segni distintivi dell&#8217;imprenditore contro gli <strong>atti di concorrenza sleale confusoria</strong> di cui all&#8217;articolo 2598 c.c. La confondibilità si può verificare in relazione all&#8217;oggetto dell&#8217;attività e al luogo dove si svolge ed in particolare può consistere in:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>scambiare due attività perché hanno insegne simili che creano confusione;</li>
<li>attribuire per errore una nuova attività ad una già esistente sempre per effetto di insegne che creano confusione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di confusione tra insegne simili la giurisprudenza ha stabilito che <strong>resta valida l&#8217;insegna che per prima è stata utilizzata</strong>. Il giudizio tuttavia tiene conto anche dell&#8217;oggetto, del luogo di esercizio dell&#8217;impresa e dunque della notorietà del segno.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo a quanto previsto dall&#8217;articolo 2568 c.c. sull&#8217;integrazione e la modifica dell&#8217;insegna si segnala una nota sentenza della Suprema Corte che ha avuto ad oggetto l&#8217;utilizzo legittimo di due insegne costituite da sigle simili. Si creava in questo caso una situazione di confusione tra imprese rispetto alla quale i giudici hanno stabilito che <em>&#8220;al fine di valutare se le modificazioni o integrazioni introdotte siano sufficienti ad escluderne in concreto la confondibilità occorre considerare l&#8217;<strong>obbiettiva composizione dei segni distintivi</strong> usati, avendo riguardo al <strong>risultato percettivo</strong> che essi, nell&#8217;insieme dei loro <strong>elementi grafici e fonetici</strong> e con riferimento alla persona di media diligenza possono determinare nella clientela&#8221;.</em></p>
<h2 id="rapporti-con-il-marchio" style="text-align: justify;">Insegna e marchio</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;insegna può essere registrata come marchio.</p>
<p style="text-align: justify;">Non possono tuttavia costituire oggetto di marchio, altrimenti verrebbe meno il requisito della novità, segni che siano <em>&#8220;identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, <strong>insegna</strong> e nome a dominio usato nell&#8217;attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell&#8217;identità o affinità fra l&#8217;attività d&#8217;impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scorta del principio di unitarietà dei segni distintivi, tuttavia, e nell&#8217;ottica di tutela contro la confusione, l&#8217;articolo 22 c.p.i afferma che <em>&#8220;E&#8217; vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, <strong>insegna</strong> e nome a dominio di un sito usato nell&#8217;attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all&#8217;altrui <strong>marchio</strong> se, a causa dell&#8217;identità o dell&#8217;affinità tra l&#8217;attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni&#8221;</em>.</p>
<h2 id="cessione" style="text-align: justify;">La cessione vincolata</h2>
<p style="text-align: justify;">Pur non essendo effettuato alcun richiamo all&#8217;articolo 2565 c.c. la dottrina maggioritaria ritiene che <strong>l&#8217;insegna non possa essere ceduta separatamente all&#8217;azienda</strong>. Allo stesso modo di come accade per la ditta. Alcuni infatti sostengono che la cessione svincolata di un segno distintivo come l&#8217;insegna dall&#8217;attività cui si riconduce o un ramo di essa produrrebbe una forma di decezione nei confronti del pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vincolo tra insegna e attività pertanto resta con riferimento ad alcuni settori dell&#8217;impresa adibite all&#8217;esercizio dell&#8217;attività se si tratta di piccoli imprenditori del commercio o del artigianato ovvero al complesso aziendale se si tratta di catene commerciali o industriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trasferimento dell&#8217;insegna inscindibilmente a quello dell&#8217;azienda avviene inoltre, come per la ditta, secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. n. 1715/1985), solo in conseguenza dell&#8217;<strong>accordo concluso fra cedente</strong> (vecchio titolare dell&#8217;azienda) <strong>e cessionario</strong> (nuovo titolare).</p>
<h2 id="durata" style="text-align: justify;">Durata dell&#8217;insegna</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;insegna non ha una durata. Il diritto su di essa si estingue quando ne cessano l&#8217;uso e di conseguenza la notorietà qualificata.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/insegna/">L&#8217;insegna &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La concorrenza sleale &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/concorrenza-sleale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 06:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13520</guid>

					<description><![CDATA[<p>La concorrenza sleale &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; I presupposti Ambito di applicazione Concorrenza sleale indiretta Le associazioni di categoria Le fattispecie confusorie L&#8217;imitazione servile La denigrazione L&#8217;appropriazione di pregi Altre forme di concorrenza sleale&#160; Le sanzioni La concorrenza sleale &#232; un insieme di fattispecie di concorrenza &#8220;disonesta&#8221; tipizzate dal legislatore nel codice civile e in altre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/concorrenza-sleale/">La concorrenza sleale &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La concorrenza sleale &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#ambito-applicazione"><strong>Ambito di applicazione</strong></a></li>
<li><a href="#concorrenza-sleale-indiretta"><strong>Concorrenza sleale indiretta</strong></a></li>
<li><a href="#associazioni-categoria"><strong>Le associazioni di categoria</strong></a></li>
<li><a href="#fattispecie-confusorie"><strong>Le fattispecie confusorie</strong></a></li>
<li><a href="#imitazione-servile"><strong>L&#8217;imitazione servile</strong></a></li>
<li><a href="#denigrazione"><strong>La denigrazione</strong></a></li>
<li><a href="#appropriazione-pregi"><strong>L&#8217;appropriazione di pregi</strong></a></li>
<li><strong><a href="#altre-forme-concorrenza-sleale">Altre forme di concorrenza sleale</a> </strong></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La concorrenza sleale è un insieme di fattispecie di concorrenza &#8220;disonesta&#8221; tipizzate dal legislatore nel codice civile e in altre leggi speciali. Tali fattispecie si verificano nel libero mercato in cui si esprime l&#8217;identità dell&#8217;imprenditore dai tempi della rivoluzione industriale. A loro tempo, tuttavia, queste fattispecie non erano tipizzate dalla legge e l&#8217;imprenditore dunque non riceveva alcun tipo di tutela se non quella dell&#8217;illecito aquiliano oggi prevista all&#8217;articolo 2043 del codice civile. Ciò che si rendeva necessario tutelare allo scopo di rendere la concorrenza onesta erano i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/segni-distintivi/"><strong>segni distintivi dell&#8217;imprenditore</strong></a>. Questi infatti sono gli elementi che lo rendono identificabile nel mercato da parte di un pubblico e che devono dunque essere a suo uso esclusivo. In un atto di concorrenza sleale tale uso esclusivo viene tolto all&#8217;imprenditore da parte di un terzo ingannando di conseguenza il consumatore e distorcendo dunque il meccanismo premiale di un sano regime di concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima tutela legislativa della concorrenza si ebbe a livello internazionale con la Convenzione d&#8217;Unione tenutasi a Parigi nel 1883. Da una norma contenuta in tale convenzione (Art. 10-bis) il legislatore italiano nel 1942 ha introdotto nel nostro codice civile l&#8217;<strong>articolo 2958</strong> che da allora a tutt&#8217;oggi disciplina &#8220;<strong>gli atti di concorrenza sleale</strong>&#8220;.</p>
<h2 style="text-align: justify;" id="cosa">Cos&#8217;è la concorrenza sleale</h2>
<p style="text-align: justify;">In un libero mercato, ovvero in un mercato in cui non ci sono limiti di accesso, si contendono il primato gli imprenditori. La forza di quest&#8217;ultimi all&#8217;interno di un mercato sta nei diritti acquisiti su <strong>segni distintivi</strong> ed altri diritti di proprietà industriale, sui quali l&#8217;imprenditore esercita un uso esclusivo. I segni distintivi infatti gli permettono di essere identificati dal consumatore ed essere da questi scelti. Si crea pertanto tra più imprenditori un regime di<strong> concorrenza</strong> in cui vengono premiati i migliori e scartati i mediocri.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale regime di concorrenza è genuino fino a che l&#8217;<strong>uso esclusivo</strong> dei propri segni distintivi o diritti di proprietà industriale non viene sottratto ad un imprenditore da parte di un altro. Si verificano in tal caso atti di concorrenza sleale tipizzati in maniera diversa dal legislatore a seconda del comportamento posto in essere dall&#8217;imprenditore concorrente. Tali atti sono caratterizzati principalmente dall&#8217;essere, come si vedrà, <strong>confusori e mendaci</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, le fattispecie individuate dal legislatore nel codice civile, all&#8217;articolo 2598, sono 3:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quelle confusorie, tra cui si individua, nello specifico, l&#8217;imitazione servile, di cui al primo comma;</li>
<li>la denigrazione e l&#8217;appropriazione di pregi di cui al secondo comma;</li>
<li>tutti gli altri atti di concorrenza sleale non ricompresi nel primo e secondo comma della norma e che possono essere distinti in due gruppi. L&#8217;uno comprendente atti volti ad alterare la situazione del mercato senza colpire uno specifico imprenditore. L&#8217;altro invece comprendenti atti rivolti a colpire un concorrente determinato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tutti gli atti di concorrenza sleale sono soggetti a sanzione. La più incisiva, come si vedrà, è l&#8217;<strong>inibitoria</strong>, altre sono previste dal codice civile e dal codice della proprietà industriale.</p>
<h2 style="text-align: justify; "id="presupposti">I presupposti della concorrenza sleale</h2>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura dell&#8217;articolo 2598 c.c. si desume che il primo presupposto della concorrenza sleale è l&#8217;esistenza di un <strong>rapporto di concorrenza</strong> fra due o più soggetti. La norma infatti dice <em>&#8220;compie atti di concorrenza chiunque&#8230;&#8221;</em>. Bisogna pertanto definire che cosa si intenda per concorrenza. In parole semplici si ha un rapporto di concorrenza quando due imprenditori offrono sullo stesso mercato prodotti o servizi, anche di qualità inferiore l&#8217;uno rispetto all&#8217;altro, che soddisfano gli stessi bisogni o bisogni simili e dunque si rivolgono allo stesso pubblico (clientela). Si crea pertanto con la concorrenza sleale una reciproca attività di sviamento della clientela.</p>
<p style="text-align: justify;">La concorrenza dunque rileva sotto un duplice profilo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quello <strong>merceologico,</strong> ovvero che tipo di prodotti e servizi offrono gli imprenditori alla medesima clientela;</li>
<li>quello <strong>territoriale</strong>, ovvero in che misura si estende il mercato dove avviene l&#8217;incontro fra domanda e offerta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;altro presupposto ai fini della concorrenza sleale è la qualifica di imprenditore ricoperta dai soggetti che si trovano in concorrenza.</p>
<h3 style="text-align: justify;">I beni e i servizi offerti</h3>
<p style="text-align: justify;">Si ha certamente un rapporto di concorrenza quando due imprenditori offrono <strong>prodotti o servizi identici</strong> in un mercato che si sviluppa anche in parte nello stesso territorio. Quando manca tuttavia l&#8217;identità tra i prodotti e i servizi bisogna spostarsi sul piano dei <strong>bisogni della clientela</strong>. A titolo esemplificativo un produttore di bibite gasate soddisfa un bisogno simile a quello di un produttore di sciroppi e pertanto si può affermare la sussistenza di un rapporto di concorrenza. Chi invece produce abiti non soddisferà gli stessi bisogni del pubblico di chi produce canottiere da intimo. In questo secondo caso, dunque, non si può affermare l&#8217;esistenza di un rapporto di concorrenza, per lo meno non attuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Adottando un&#8217;interpretazione estensiva della disciplina sulla concorrenza sleale, tuttavia, si può ricomprendere all&#8217;interno della tutela anche un rapporto di <strong>concorrenza potenziale</strong> se ci si accerta del suo concreto verificarsi in relazione alle circostanze. Ben può essere infatti, con riferimento all&#8217;ultimo esempio, che chi produce canottiere da intimo inizi, in un futuro, a produrre vestiti e viceversa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;estensione del mercato sul territorio</h3>
<p style="text-align: justify;">Un attività d&#8217;impresa opera in un mercato presente in un certo <strong>territorio</strong>. Più sarà grande tuttavia l&#8217;attività più è probabile che operi su un mercato territorialmente più vasto.</p>
<p style="text-align: justify;">È infatti per le attività d&#8217;impresa di grande dimensione che si pone territorialmente il problema della concorrenza. In primo luogo perché è probabile che più l&#8217;impresa sarà grande più distribuisca i propri prodotti e servizi su tutto il territorio nazionale. In secondo luogo perché, anche così non fosse, si è enormemente sviluppato il sistema della pubblicità che permette alle imprese di farsi conoscere su territori sempre più vasti e dunque di mobilitare la clientela. Quando viene sfruttata la <strong>pubblicità</strong> infatti il mercato di un&#8217;impresa si identifica con la notorietà della stessa sul territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Come per il profilo merceologico, anche l&#8217;estensione del mercato sul territorio con riferimento agli di concorrenza sleale che sia <strong>potenziale</strong> e non attuale rientra nei confini della tutela di cui all&#8217;articolo 2598 c.c.</p>
<h2 style="text-align: justify;" id="ambito-applicazione">Ambito di applicazione della disciplina: la qualifica di imprenditore</h2>
<p style="text-align: justify;">Stando al dettato normativo di cui all&#8217;articolo 2598 c.c. la norma sembra riservare la propria applicazione a chi, anche di fatto, <strong>esercita un&#8217;attività di impresa</strong>. Dove per di fatto si intende anche un&#8217;attività svolta senza licenza amministrativa e dunque in maniera irregolare. La qualifica di imprenditore richiesta infatti non è tuttavia quella strettamente individuata dall&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/imprenditore/">articolo 2082 c.c.</a> È sufficiente infatti che l&#8217;attività economica organizzata sia diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi tralasciando il requisito della professionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Come per gli altri presupposti della concorrenza sleale, il requisito dell&#8217;imprenditorialità non deve essere necessariamente attuale per rientrare nel campo di applicazione della norma. Può considerarsi tutelato dalle fattispecie di cui all&#8217;articolo 2598 c.c. anche chi si sta adoperando per intraprendere un&#8217;attività organizzata in forma d&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si domanda invece se la tutela valga anche durante la <strong>procedura di liquidazione di una società</strong> che mantenga la qualifica di imprenditore. Qui la risposta positiva o negativa dipende dalle circostanze. Sarà negativa se la società non è più in attività da tempo e non c&#8217;è la minima possibilità di una ripresa. Al contrario sarà positiva se durante la procedura si prospetta una ripresa dell&#8217;attività. Ad esempio perché:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;azienda viene ceduta ad un terzo che prosegue l&#8217;attività;</li>
<li>viene revocato lo stato di liquidazione;</li>
<li>non si dissolve del tutto l&#8217;assetto organizzativo aziendale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sulla stessa linea d&#8217;onda si ragiona per l&#8217;<strong>imprenditore <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fallimento/">fallito</a></strong>. Se il nucleo aziendale non si è dissolto oppure se viene deciso l&#8217;esercizio provvisorio dell&#8217;attività l&#8217;impresa è tutelata dalle fattispecie di concorrenza sleale di cui all&#8217;articolo 2598 c.c.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Concorrenza sleale tra liberi professionisti</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attività economica organizzata in forma di impresa può essere esercitata non solo dall&#8217;imprenditore strettamente inteso ma, in un caso specifico, anche dal <strong>libero professionista</strong>. Questo infatti, se inserito in una struttura di rilevanti dimensioni, può assumere la qualifica di imprenditore ma a delle condizioni che sono state precisate dai giudici della Cassazione. La più recente sentenza in merito è la n. 2520 del 2016. Solo in questo caso la tutela della concorrenza sleale è estesa al libero professionista.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa occasione i giudici hanno individuato l&#8217;unico caso in cui il professionista intellettuale può esercitare attività in forma d&#8217;impresa. Si riportano le seguenti testuali parole della decisione: <em>&#8220;e poi è pur vero che anche i professionisti intellettuali (in generale), possono teoricamente assumere la qualità di imprenditore commerciale quando esercitano la professione nell&#8217;ambito di un&#8217;attività organizzata in forma di impresa, ciò vale <strong>solo in quanto essi svolgano una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale proprio per il diverso ruolo che assume il sostrato organizzativo</strong> &#8211; il quale cessa di essere meramente strumentale- <strong>e per il diverso apporto del professionista</strong>, non più circoscritto alle prestazioni d&#8217;opera intellettuale, ma involgente una prevalente opera di organizzazione di fattori produttivi che si affiancano all&#8217;attività tecnica ai fini della produzione del servizio&#8221;.</em></p>
<h2 style="text-align: justify;" id="concorrenza-sleale-indiretta">La concorrenza sleale indiretta: gli atti di  compiuti da soggetti terzi nell&#8217;interesse dell&#8217;imprenditore</h2>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un&#8217;ipotesi di <strong>concorrenza sleale indiretta</strong> e riconosciuta dall&#8217;articolo 2598 c.c al terzo comma quella costituita da atti posti in essere non personalmente dall&#8217;imprenditore ma da soggetti di cui si avvale per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di impresa. Si pensi ad esempio al personale dipendente, agli organi sociali se l&#8217;organizzazione è strutturata in forma societaria o ad altri<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ausiliari-imprenditore/"> ausiliari</a> e collaboratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza più consolidata tali atti devono essere posti in essere non necessariamente per conto dell&#8217;imprenditore (cioè su suo incarico specifico) ma almeno <strong>nel suo interesse</strong>. E pertanto non è detto sia l&#8217;imprenditore medesimo a realizzarli bensì un soggetto terzo che, consapevolmente, agisce nel suo interesse, in danno di un altro imprenditore.</p>
<p style="text-align: justify;">A chi è imputabile la responsabilità degli atti di concorrenza sleale in tale caso? in primo luogo all&#8217;imprenditore stesso e in secondo luogo anche al terzo. Bisogna tuttavia distinguere in base al ruolo ricoperto da quest&#8217;ultimo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se si tratta di un <strong>dipendente dell&#8217;imprenditore</strong> la responsabilità versa tutta in capo a questi. È fatto salvo il caso in cui il dipendente svolga delle mansioni in cui ha potere di iniziativa nello stesso ambito in cui sono stati posti in essere gli atti di concorrenza sleale. Sarà allora anch&#8217;egli eventualmente responsabile;</li>
<li>se invece si tratta dell&#8217;<strong>amministratore di una società</strong> che pone in essere atti di concorrenza sleale nello svolgimento del suo ufficio, sarà responsabile solo la società salvo che tali atti non siano direttamente ed esclusivamente a lui riconducibili;</li>
<li>per tutti gli <strong>altri soggetti</strong> la responsabilità è in solido con l&#8217;imprenditore.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;" id="associazioni-categoria">Il ruolo delle associazioni di categoria degli imprenditori</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2601 del codice civile attribuisce ad <strong>associazioni professionali e ad enti che rappresentano le categorie di imprese</strong> il potere di agire contro gli atti di concorrenza sleale posti in essere nei confronti di una categoria e che ne pregiudicano l&#8217;identità. La norma risale ai tempi delle corporazioni e pertanto si riferiva ad associazioni professionali ed enti oggi non più esistenti. Rimanendo tuttavia la norma in vigore tali associazioni ed enti sono oggi riconosciuti in qualsiasi associazione anche locale rappresentate una categoria di imprenditori.</p>
<p style="text-align: justify;">In dottrina e in giurisprudenza si discute della natura di tale legittimazione attiva ovvero se sia in forma di <strong>sostituzione processuale</strong> oppure <strong>iure proprio</strong> (per far valere un diritto proprio). Nel primo caso l&#8217;associazione agirebbe, in un&#8217;unica soluzione e dunque agevolando le funzioni processuali, sostituendosi a tutti gli appartenenti a quella determinata categoria in ragione di un pregiudizio da tutte subito. Nel secondo caso invece l&#8217;associazione agisce per un pregiudizio dalla stessa subito e pertanto potrà chiedere soltanto il risarcimento del danno personalmente subito e non quello eventualmente subito dagli associati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali enti e associazioni possono rendersi inoltre responsabili di atti di concorrenza sleale a loro volta. Saranno pertanto legittimati passivi e responsabili in solido con l&#8217;imprenditore come anzidetto al paragrafo precedente.</p>
<h2 style="text-align: justify;" id="fattispecie-confusorie">Le fattispecie confusorie di concorrenza sleale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il numero uno del primo comma dell&#8217;articolo 2598 individua 3<strong> fattispecie di concorrenza sleale confusoria</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>usare nomi o segni distintivi di un altro imprenditore creando confusione nel pubblico;</li>
<li>l&#8217;imitazione servile dei prodotti di un altro imprenditore;</li>
<li>altre modalità di creare confusione con l&#8217;attività di un altro imprenditore. Tale fattispecie è poco impiegata se non per delle ipotesi singolari di utilizzo dei segni distintivi altrui.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Queste tre fattispecie sono tutte accomunate dall&#8217;idoneità a <strong>produrre confusione</strong>, dove per essa si intende la pratica di un imprenditore di orientare ingannevolmente il pubblico verso un prodotto o un servizio spacciandolo per proprio quando in realtà proviene da altro imprenditore. Si parla in questo caso di confusione sull&#8217;origine, ovvero sulla provenienza dell&#8217;attività.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma come si svolge concretamente questa pratica? Si realizza <strong>riproducendo più o meno pedissequamente i segni distintivi</strong> di un altro imprenditore. E tale modalità è valida ad integrare non solo la prima fattispecie in cui è espressamente prevista ma anche le altre due. A titolo esemplificativo la riproduzione del segno altrui può avvenire imitandolo graficamente (disegni e scrittura), foneticamente (riproducendone i suoni), semanticamente (dandone lo stesso significato), oppure adottando dei prefissi o dei suffissi di parole usate nell&#8217;altrui segno distintivo.</p>
<h3>Precisazioni</h3>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda qui brevemente che i segni distintivi sono gli elementi che distinguono un imprenditore da un altro grazie alla loro <strong>capacità distintiva</strong> ed altri requisiti che possiedono. Su di questi l&#8217;imprenditore esercita un diritto esclusivo di utilizzo e pertanto, la tutela di cui all&#8217;articolo 2598, primo comma, si rivolge proprio a questo diritto affinché non venga illecitamente sottratto all&#8217;imprenditore da parte di altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Due precisazioni vanno fatte in merito all&#8217;ambito di applicazione della tutela. La prima riguarda il concreto verificarsi delle pratiche confusorie: questa non è necessaria ai fini dell&#8217;applicabilità della tutela essendo l&#8217;illecito qualificato come <strong>illecito di pericolo</strong> e dunque derivante anche da sola<strong> confondibilità</strong> (potenziale confusione). La seconda riguarda la tutela di quei segni distintivi per i quali sono individuate altre forme di tutela in leggi speciali. Si tratta ad esempio della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ditta/">ditta</a>, dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/insegna/">insegna</a> e del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/">marchio</a></strong>. La giurisprudenza prevalente ritiene che le due discipline di tutela concorrano l&#8217;una con l&#8217;altra  e talvolta addirittura si accumulino.</p>
<h2 style="text-align: justify;" id="imitazione-servile">L&#8217;imitazione servile</h2>
<p style="text-align: justify;">Si ha imitazione servile, secondo quanto previsto dal n.2 primo comma, dell&#8217;art. 2598 c.c., quando <strong>si riproduce pedissequamente il prodotto di un imprenditore concorrente</strong>. La disposizione, essendo di ampia portata, ha portato nel tempo la dottrina ad interrogarsi su alcune questione che successivamente la giurisprudenza ha chiarito.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, l&#8217;imitazione è servile quando <strong>idonea a creare confusione</strong> in quanto la disposizione è inserita fra le fattispecie confusorie. Si è stabilito che produce confusione quando riproduce parti esterne di un prodotto e non quelle interne o comunque facenti parti della struttura del prodotto ma non immediatamente visibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il prodotto pedissequamente imitato inoltre viene condito con il marchio dell&#8217;imitatore può diventare dubbia l&#8217;illiceità dell&#8217;imitazione quando il segno distintivo esclude la confusione nel pubblico differenziando sufficientemente il prodotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore ipotesi confermata di imitazione servile è quella pratica di riprodurre i prodotti e i segni distintivi di <strong>grandi marche</strong>. In questo caso l&#8217;idoneità a produrre confusione viene per così dire &#8220;acquistata&#8221; consapevolmente con il prodotto imitato e riversata in capo a terzi che possono confondere il prodotto imitato con l&#8217;originale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il corpo della tutela contro l&#8217;imitazione servile riguarda principalmente dunque la <strong>forma del prodotto</strong>. In conseguenza a ciò, si segnala che viene in rilievo, insieme alla disciplina della concorrenza sleale, quella del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/brevetto/">brevetto</a> quando l&#8217;innovazione tecnologica riguarda proprio la forma del prodotto.</p>
<h2 style="text-align: justify;" id="denigrazione">La denigrazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Tipizzata al n.2 dell&#8217;articolo 2598 c.c., la denigrazione è un atto di concorrenza sleale compiuto da chi<em> &#8220;<strong>diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull&#8217;attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito</strong>&#8220;</em>.  L&#8217;atto consiste sostanzialmente nell&#8217;esprimere giudizi negativi o divulgare dati sui prodotti e sull&#8217;attività di un imprenditore concorrente arrecandogli un danno concorrenziale. Tale danno può consistere ad esempio nella perdita di clientela, nella perdita di fiducia da parte del proprio personale dipendente ovvero nella perdita di fornitori.</p>
<p style="text-align: justify;">La diffusione non deve necessariamente essere protratta nel tempo bensì è sufficiente riguardi un singolo episodio in grado di far perdere anche un solo affare all&#8217;imprenditore concorrente. L&#8217;attività di diffondere inoltre è per lo più intesa con riferimento ad una <strong>pluralità di soggetti</strong> piuttosto che ad una sola persona. In quest&#8217;ultimo caso si esclude che vi sia un atto di concorrenza sleale quando la diffusione dei dati o l&#8217;espressione di un giudizio negativo derivi dalla richiesta di informazioni e dunque quale reazione ad uno stimolo e non su iniziativa personale dell&#8217;imprenditore.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;illecito si ha comunque, come già accennato, ove le notizie e i dati diffusi siano idonei a provocare un <strong>danno concorrenziale</strong>. Per arrecare un danno di questo tipo dunque bisogna dare un&#8217;interpretazione estensiva della norma ricomprendendo anche dati o giudizi che riguardano lo stato dell&#8217;attività, sia dal punto di vista economico/finanziario che organizzativo nonché la persona dell&#8217;imprenditore nella sua dimensione lavorativa. Le notizie e gli apprezzamenti devono inoltre essere tendenzialmente falsi per costituire l&#8217;illecito di cui si parla. La giurisprudenza pende per escludere l&#8217;illecito quando si tratta di notizie vere ed obbiettive (difficilmente poi nella prassi si riesce a dimostrare l&#8217;obbiettività).</p>
<h3>Le fattispecie della denigrazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Nella denigrazione infine  possono individuarsi due fattispecie: quella della <strong>comparazione</strong> e quella della <strong>magnificazione del proprio prodotto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella prima i giudizi e le notizie diffuse comparano i prodotti o l&#8217;attività propri del denigratore a quelli di un concorrente. Talvolta la comparazione avviene anche mediante <strong>pubblicità</strong> che, tuttavia, deve rispettare delle condizioni di liceità per non essere considerata fattispecie denigratoria di cui all&#8217;articolo 2598, n. 2.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda fattispecie si verifica quando si utilizzano delle <strong>affermazione superlative</strong>, anche tramite la pubblicità, sui propri prodotti o sulla propria attività, senza alcun cenno a quelli altrui, presupponendo l&#8217;eccellenza dei propri rispetto a quella dei concorrenti. Su questa forma di denigrazione tuttavia c&#8217;è una visione abbastanza liberale da parte della giurisprudenza. Per cui spesso una pubblicità di questo tipo viene considerata lecita.</p>
<h2 style="text-align: justify;" id="appropriazione-pregi">L&#8217;appropriazione di pregi</h2>
<p style="text-align: justify;">È la seconda fattispecie prevista dal n. 2 dell&#8217;articolo 2598 c.c. secondo cui compie un atto di concorrenza sleale chi <em>&#8220;<strong>si appropria di pregi dei prodotti o dell&#8217;impresa di un concorrente</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso la norma va interpretata ricordando che ci si trova nell&#8217;ambito della concorrenza ed è al danneggiamento di questa che tali atti illeciti sono diretti. Muovendo da questa direzione, pertanto, la legge intende per pregi le qualità positive dei prodotti e di un&#8217;impresa concorrente che ad essa recano un vantaggio concorrenziale in un certo mercato. Di conseguenza l&#8217;azione di appropriazione consiste nel fatto che un imprenditore attribuisce alla propria attività ed ai propri prodotti le qualità positive, che determinano una preferenza sul mercato, dei prodotti e dell&#8217;attività di un imprenditore concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Come avviene tale appropriazione? <strong>comunicando falsamente ad un pubblico</strong>, anche tramite strumenti pubblicitari, tali qualità positive &#8220;sottratte&#8221; al concorrente come proprie arrecandogli un danno. Questo si traduce in termini di perdita della clientela che ingannata andrà a preferire l&#8217;autore dell&#8217;illecito.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si ha invece appropriazione di pregi nel comunicare delle qualità positive di prodotti ed attività posseduti anche da un&#8217;impresa concorrente in maniera veritiera.</p>
<h2 style="text-align: justify;" id="altre-forme-concorrenza-sleale">Le altre forme della concorrenza sleale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il n. 3 dell&#8217;articolo 2598 c.c. conclude la norma recando indicazioni su tutti gli atti di concorrenza sleale diversi da quelli enunciati ai numeri 1 e 2. Tali atti sono tutti quelli contrari ai <strong>principi della correttezza professionale</strong> e che sono <strong>idonei a danneggiare l&#8217;altrui azienda</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante la molteplicità di orientamenti che ha assunto la giurisprudenza nel corso del tempo, quello prevalente ritiene con riguardo ai principi di correttezza professionale che spetti al giudice dare un giudizio di correttezza e dunque riempire la norma di contenuto. Il <strong>giudizio di correttezza</strong> dev&#8217;essere formulato sulla base di un sentire morale ed etico di una categoria professionale in relazione ad un dato momento storico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo requisito previsto dalla norma è il danno concorrenziale. Questo, come si è già visto nella fattispecie precedenti, subordina l&#8217;esistenza della concorrenza sleale. Atti di concorrenza bonaria infatti sono leciti ma non danneggiano l&#8217;attività altrui. Il danno pertanto è l&#8217;elemento discriminante tra concorrenza sleale e lecita. Si segnala inoltre che il danno dev&#8217;essere arrecato all&#8217;azienda di un imprenditore concorrente. Stando alla lettera della norma si dovrebbe fare riferimento alla definizione di azienda di cui all&#8217;articolo 2555 c.c. In realtà viene data un&#8217;interpretazione più ampia di azienda ricomprendendo qualsiasi aspetto dell&#8217;attività d&#8217;impresa svolta dall&#8217;imprenditore. Il danno inoltre è sufficiente sia <strong>potenziale</strong> e non concretamente verificatosi.</p>
<p style="text-align: justify;"> Con tale norma, in sostanza, sono state individuati e raggruppati in raccolte normative diverse dal codice civile una serie di comportamenti che costituiscono atti di concorrenza sleale diversi dagli altri previsti all&#8217;articolo 2598 c.c.</p>
<h2 style="text-align: justify;" id="sanzioni">Quali rimedi e sanzioni sono previste per gli atti di concorrenza sleale</h2>
<p style="text-align: justify;">Introducendo la questione parlando di competenza processuale in materia di concorrenza sleale si segnala che la giurisdizione spetta alle <strong>Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale</strong> per quanto riguarda le ipotesi di concorrenza sleale di cui al n. 1 dell&#8217;articolo 2598 c.c., mentre spettano al <strong>giudice ordinario</strong> le ipotesi previste ai numeri 2 e 3. Con riguardo a quest&#8217;ultime è possibile ricorrere ai <strong>provvedimenti di natura cautelare</strong> di cui all&#8217;articolo 700 c.p.c. quali l&#8217;inibitoria provvisoria o il sequestro dei beni che sono stati creati e/o messi in commercio in modo illecito.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alle sanzioni l&#8217;articolo 2599 c.c. recita: <em>&#8220;La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne <strong>inibisce</strong> la continuazione e dà gli <strong>opportuni provvedimenti</strong> affinché ne vengano eliminati gli effetti&#8221;</em>. Si ottengono dunque con la sentenza di accertamento del avvenuto compimento degli atti di concorrenza sleale (indipendentemente dall&#8217;elemento psicologico e dal danno causato):</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;inibitoria ovvero il divieto assoluto di continuare a compiere gli atti dichiarati illeciti dal giudice;</li>
<li>la disposizione dei provvedimenti necessari a limitare gli effetti di tali atti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 2600 c.c. è previsto inoltre il <strong>risarcimento del danno</strong> se l&#8217;atto è compiuto in presenza di dolo o colpa e dunque c&#8217;è un danno effettivo ai sensi dell&#8217;articolo 2043 c.c. nonché l&#8217;eventuale ordine di <strong>pubblicare la sentenza.</strong></p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/concorrenza-sleale/">La concorrenza sleale &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligenza artificiale: la non brevettabilità delle invenzioni</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/intelligenza-artificiale-domande-brevetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 06:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intelligenza artificiale: la non brevettabilit&#224; delle invenzioni &#8211; indice:&#160; Cos&#8217;&#232; Come funziona Dati e diritti Il caso DABUS La soggettivit&#224; giuridica dell&#8217;IA La non brevettabilit&#224; L&#8217;intelligenza artificiale &#232; una realt&#224; ormai consolidata e frequentemente utilizzata in molti paesi europei. Dalla definizione che ne da la Commissione Europea, riportata di seguito, si capir&#224; come l&#8217;intelligenza artificiale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/intelligenza-artificiale-domande-brevetto/">Intelligenza artificiale: la non brevettabilità delle invenzioni</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Intelligenza artificiale: la non brevettabilità delle invenzioni &#8211; indice: </strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come-funziona"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#dati-diritti"><strong>Dati e diritti</strong></a></li>
<li><a href="#caso-dabus"><strong>Il caso DABUS</strong></a></li>
<li><a href="#soggettività-giuridica-ia"><strong>La soggettività giuridica dell&#8217;IA</strong></a></li>
<li><a href="#non-brevettabilità"><strong>La non brevettabilità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>intelligenza artificiale</strong> è una realtà ormai consolidata e frequentemente utilizzata in molti paesi europei. Dalla definizione che ne da la Commissione Europea, riportata di seguito, si capirà come l&#8217;intelligenza artificiale si sia necessaria per la vittoria da parte dell&#8217;uomo di molte sfide aperte contro i fatti della vita odierna. Ci si riferisce a ciò che affronta quotidianamente ogni settore, dalla medicina, all&#8217;imprenditoria, alla climatologia, all&#8217;industria e così via. Ogni disciplina che si interroga e cerca di risolvere costantemente delle sfide non può più fare a meno dell&#8217;intelligenza artificiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;utilizzo delle tecnologie di IA si generano dei dati che possono diventare oggetto di diritti. Si è cercato perciò di tutelarli mediante le forme previste per i diritti di proprietà industriale o i diritti d&#8217;autore. Si vedrà però che tuttavia, con riferimento al noto caso DABUS, la tutela esistente per le innovazioni tecnologiche brevettabili non è stata estesa all&#8217;intelligenza artificiale a seguito del rifiuto di due <strong>domande di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/brevetto/">brevetto</a></strong> da parte del registro europeo dei brevetti.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;intelligenza artificiale</h2>
<p style="text-align: justify;">La Commissione Europea, organo esecutivo dell&#8217;Unione Europea, ha di recente affermato l&#8217;importanza dell&#8217;intelligenza artificiale in Europa e il cambiamento che ha portato in molti paesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella propria comunicazione COM (2018) 237 del 25 aprile 2018, la <strong>Commissione Europea</strong> ha dato una propria definizione di intelligenza artificiale. Spiega infatti che il termine Intelligenza Artificiale (IA)<em> “indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull’IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (per esempio assistenti vocali, software per l’analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale); oppure incorporare l’IA in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni dell’Internet delle cose).”</em></p>
<p style="text-align: justify;">I paesi più sviluppati riconoscono la portata rivoluzionaria dell&#8217;intelligenza artificiale e pertanto l&#8217;Unione Europea si propone di stimolare gli <strong>investimenti</strong> privati nell&#8217;intelligenza artificiale in Europa. Molti paesi extra-ue infatti hanno già investito milioni di euro in piani di sviluppo dell&#8217;IA.</p>
<h2 id="come-funziona" style="text-align: justify;">Come funziona l&#8217;intelligenza artificiale</h2>
<p style="text-align: justify;">Anche se forse non ci si rende conto, i sistemi di IA fanno ormai parte della vita quotidiana di tutti noi. Si pensi ad esempio ai <strong>traduttori automatici</strong> o agli <strong>algoritmi</strong>. Questi, elaborando i dati relativi alle scelte da noi effettuate online in un determinato arco temporale, stabiliscono quali sono le nostre preferenze ed esigenze e ci propongono nuovi prodotti corrispondenti al nostro profilo di consumatore (prodotti che saranno canzoni nel caso di Spotify, oggetti nel caso di Amazon).</p>
<p style="text-align: justify;">Il meccanismo è il seguente: scrittura di un algoritmo avente una determinata funzionalità da parte di un programmatore informatico; conferimento all’algoritmo di un set di dati (che può essere fisso, come nel caso dei traduttori automatici, oppure crescente, come nel caso degli algoritmi di profilazione degli utenti); elaborazione dei dati da parte dell’algoritmo; <strong>generazione di nuovi dati</strong>.</p>
<h2 id="dati-diritti" style="text-align: justify;">Dati e diritti: opere creative o innovazioni?</h2>
<p style="text-align: justify;">I dati generati dall’IA sono idonei, di per sé, a formare <strong>oggetto di specifici diritti</strong>. Gli stessi potrebbero, per esempio, essere considerati segreti commerciali. Ciò in quanto, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non sono generalmente noti o facilmente accessibili agli operatori del settore. Di conseguenza si applica ad essi la relativa tutela legislativa (artt. 98 e 99 del codice della proprietà industriale). Oppure possono essere considerati creazioni originali suscettibili di essere tutelati mediante il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-autore/"><strong>diritto d’autore</strong></a>. Oppure, ancora, possono rappresentare <strong>innovazioni tecniche brevettabili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma chi è l’inventore di tali soluzioni? L’ingegnere informatico che ha sviluppato l’algoritmo? Il soggetto che lo utilizza? L’algoritmo in sé?</p>
<h2 id="caso-DABUS" style="text-align: justify;">Il caso DABUS e le domande di brevetto</h2>
<p style="text-align: justify;">L’EPO (European Patent Office) si è recentemente occupato del tema, in relazione a due domande di brevetto. Tali domande riguardavano altrettante invenzioni generate da un sistema di IA conosciuto come<strong> DABUS</strong> (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience). La prima domanda aveva ad oggetto un contenitore per alimenti, la seconda un apparato di segnalazione luminosa e relativo metodo.</p>
<p style="text-align: justify;">DABUS si compone di due neural artificial networks (reti neurali artificiali). La prima, partendo da una serie di informazioni, elabora dei concetti, mentre la seconda confronta i concetti elaborati dalla prima con le informazioni di partenza, estrapolando solo i concetti reputati innovativi e quindi <strong>astrattamente suscettibili di formare oggetto di brevetto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le due domande di brevetto designano <strong>DABUS come inventore</strong> e quindi, in quanto tale, titolare originario dei diritti patrimoniali sull’invenzione – incluso il diritto al brevetto – trasferiti al dottor Stephen Thaler, creatore di DABUS e soggetto nel cui nome sono state depositate le domande in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nel gennaio di quest’anno l’EPO ha rigettato le due domande di brevetto, sulla scorta del fatto che le stesse <strong>non soddisfano i requisiti formali</strong> stabiliti dall’articolo 81 e dalla rule 19 della Convenzione sul Brevetto Europeo.</p>
<h2 id="soggettività-giuridica" style="text-align: justify;">La questione della soggettività giuridica dell&#8217;intelligenza artificiale</h2>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’articolo 81 stabilisce che la domanda di brevetto deve indicare l’inventore e che, se inventore e titolare della domanda sono diversi, va indicato qual è il<strong> titolo giuridico</strong> in base al quale quest’ultimo ha acquisito il diritto al brevetto. La rule 19 sancisce invece che la domanda di brevetto deve indicare nome, cognome e indirizzo dell’inventore.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, secondo l’EPO, l’inventore designato in una domanda di brevetto deve essere una <strong>persona fisica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, afferma l’Ufficio, il nome svolge la funzione di individuazione di un soggetto giuridico, cioè un’entità suscettibile di essere <strong>titolare di obblighi e diritti</strong> ivi inclusi. Tali diritti, in particolare, si individuano nel diritto al brevetto (disponibile) e il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione (indisponibile).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, al momento non risultano esistere norme giuridiche che attribuiscano alle IA la <strong>soggettività giuridica</strong>, contrariamente a quanto succede invece agli umani (in quanto tali) o alle persone giuridiche (in base ad una <em>fictio iuris</em> che le assimila in molti aspetti alle persone fisiche), fermo restando che, come abbiamo visto, la rule 19 stabilisce che titolare del diritto ad essere designato inventore del trovato oggetto di un brevetto può essere solo una persona fisica.</p>
<h2 id="non-brevettabilità" style="text-align: justify;">Lo status quo della non brevettabilità dei sistemi di intelligenza artificiale</h2>
<p style="text-align: justify;">Per questa ragione, ovviamente, DABUS non solo non può essere designato inventore, ma non può neanche trasferire a terzi alcun diritto (di cui non può essere titolare) sull’invenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle medesime conclusioni sono giunti anche l’<strong>ufficio brevetti statunitense</strong> (USPTO) e quello <strong>britannico</strong> (UKIPO). Presso di questi erano state depositate domande di brevetto corrispondenti a quelle depositate presso l’EPO.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo lo status quo in relazione alla <strong>(non) brevettabilità di invenzioni espressamente attribuite ad un sistema di Intelligenza Artificiale</strong>. Il che potrebbe verosimilmente indurre i titolari delle relative domande di brevetto, molto pragmaticamente, a designare quale inventore una persona fisica, considerato che appare piuttosto improbabile che il vero inventore (cioè il sistema di IA) contesti la designazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto va peraltro osservato che le due decisioni dell’EPO sono state appellate e che, in ogni caso, il quadro normativo vigente è verosimilmente destinato a cambiare per adattarsi ad una situazione di fatto in cui le IA stanno assumendo un ruolo sempre più preponderante nelle attività di ricerca e sviluppo in tutti i settori industriali.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">Questo articolo ha funzione di divulgazione generale e non costituisce un parere legale. Lo studio rimane a disposizione per fornire la propria opinione professionale in relazione ai casi specifici che gli verranno sottoposti.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/intelligenza-artificiale-domande-brevetto/">Intelligenza artificiale: la non brevettabilità delle invenzioni</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I diritti d&#8217;autore sulle fotografie &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-dautore-fotografie-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 10:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13664</guid>

					<description><![CDATA[<p>I diritti d&#8217;autore sulle fotografie e il web &#8211; indice: I diritti d&#8217;autore Le fotografie Il web Un esempio I diritti sulle fotografie Utilizzo e divulgazione A molti capita di scaricare fotografie rinvenute su internet per poi impiegarle nei modi pi&#249; svariati. Ad esempio come immagine profilo di qualche social network o nel proprio sito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-dautore-fotografie-web/">I diritti d&#8217;autore sulle fotografie &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>I diritti d&#8217;autore sulle fotografie e il web &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#diritti-autore"><strong>I diritti d&#8217;autore</strong></a></li>
<li><a href="#fotografie"><strong>Le fotografie</strong></a></li>
<li><a href="#web"><strong>Il web</strong></a></li>
<li><a href="#esempio"><strong>Un esempio</strong></a></li>
<li><a href="#diritti-sulle-fotografie"><strong>I diritti sulle fotografie</strong></a></li>
<li><a href="#utilizzo-divulgazione"><strong>Utilizzo e divulgazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A molti capita di scaricare fotografie rinvenute su internet per poi impiegarle nei modi più svariati. Ad esempio come immagine profilo di qualche social network o nel proprio sito web aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Un comportamento, questo, che non è sempre lecito e potrebbe dar seguito a legittime pretese risarcitorie da parte di chi, su quelle foto, vanta dei diritti. La circostanza che la fotografia sia disponibile su internet e che sia possibile eseguirne il download, non significa affatto che ciò sia conforme alla legge. Bisogna infatti prestare attenzione a come ci si comporta quando ci sono di mezzo i <strong>diritti d&#8217;autore sulle fotografie e il web</strong> per evitare di incappare in comportamenti illeciti.</p>
<h2 id="diritti-autore" style="text-align: justify;">Che cosa sono i diritti d&#8217;autore</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-autore/"><strong>diritto d&#8217;autore</strong></a> è lo strumento giuridico che consente la tutela dell&#8217;esercizio di attività intellettuali e di quanto dalle stesse chi le esercita ricava. Corrisponde all&#8217;istituto del copyright utilizzato in America e in Inghilterra con alcune differenze. È disciplinato dalla legge n. 633/1941 chiamata legge sul diritto d&#8217;autore (l.d.a) ed agli articoli 2577 e seguenti del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe le raccolte normative sono in linea con l&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto del diritto che corrisponde a <strong><em>&#8220;opere di ingegno di carattere creativo&#8221;</em></strong>. Tali opere, affermano le norme, appartengono a determinate discipline che sono individuate in: letteratura, scienza, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia. Sono oggetto di tutela in qualsiasi forma e modo si esprimano.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2 della l.d.a. dispone un elenco tassativo di opere che sono oggetto di tutela fra le quali vi è la fotografia al n. 7. La fotografia viene identificata in tale disposizione nella categoria delle <em>&#8220;<strong>opere fotografiche</strong> e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il titolare del diritto ne ha l&#8217;<strong>uso esclusivo</strong> che acquista, ai sensi dell&#8217;articolo 2576 c.c. con la realizzazione dell&#8217;opera stessa. Può da tale momento, ai sensi dell&#8217;articolo successivo, <em>&#8220;pubblicare l&#8217;opera e utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge&#8221;.</em> Il diritto spetta, oltre che al suo titolare, agli aventi causa di questo nelle forme previste dalla legge 633/41.</p>
<h2 id="fotografie" style="text-align: justify;">Le fotografie come oggetto di tutela del diritto d&#8217;autore</h2>
<p style="text-align: justify;">Le fotografie in origine non erano ritenute dal legislatore degne di rientrare nel concetto di opere dell&#8217;ingegno e pertanto non godevano della tutela prevista dalla legge sul diritto d&#8217;autore. Sono state introdotte nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 2 solo nel 1979 con il D.P.R. n. 19, grazie all&#8217;esito positivo in merito del dibattito tra dottrina e giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il numero 7 dell&#8217;articolo 2 l.d.a distingue <strong>due tipi di fotografia</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le opere grafiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;</li>
<li>le semplici fotografie.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ciò che le contraddistingue è il requisito della <strong>creatività</strong> che manca nelle seconde. Anche quest&#8217;ultime tuttavia sono destinatarie di tutela, quella contenuta nel capo V del titolo II della l.d.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore tipologia di fotografia emerge inoltre dall&#8217;articolo 87 l.d.a. che non è destinataria di tutela. Si tratta delle <em>&#8220;fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili&#8221;</em>.</p>
<h2 id="web" style="text-align: justify;">L&#8217;uso delle fotografie sul web</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli spazi che oggi <strong>internet</strong> offre alla comunità virtuale sono ampi e intrisi di strumenti che consentono l&#8217;utilizzo lecito o illecito di opere intellettuali come le fotografie. Si pensi ad esempio a pagine di siti, blog, social networks e così via.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli autori di queste piattaforme utilizzano infatti spesso immagini e fotografie su cui altri vantano dei diritti di carattere morale e patrimoniale. È in queste circostanze che può sorgere la potenziale <strong>violazione dei diritti d&#8217;autore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene in rilievo pertanto la necessità di  porsi determinate <strong>domande</strong>. Ad esempio se si tratta di opera fotografica o semplice fotografia ovvero se su di esse vive un diritto d&#8217;autore o un diritto connesso oppure se sono fotografie liberamente utilizzabili.</p>
<h2 id="esempio" style="text-align: justify;">Un esempio di diritti d&#8217;autore sulle fotografie e il web</h2>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, una fotografia può ben raffigurare qualcosa che è in sé <strong>oggetto di un diritto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">È il caso, ad esempio, della foto di una scultura di Fernando Botero. Quest’ultimo – o un suo avente causa – detiene il <strong>diritto d’autore sull’opera</strong>. Ogni riproduzione della stessa, quindi, deve essere da lui autorizzata, a meno che l’uso che si intende fare della foto non ricada in determinate ipotesi. Si tratta di quelle in cui il diritto d’autore soffre delle limitazioni a favore di altri diritti che – nel rispetto di certe condizioni, come l’indicazione del nome dell’autore – il legislatore reputa più importanti. Ad esempio il diritto di critica e il diritto all’istruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Oppure si pensi, ancora, alla foto di una persona, il cui utilizzo non autorizzato potrebbe violare il suo diritto all’immagine ai sensi dell’artt. 10 c.c. e 96 e ss. L. n. 633/1941 (legge sulla protezione del diritto d’autore e diritti connessi o l.d.a.).</p>
<h2 id="diritti-d'autore" style="text-align: justify;">Quando spettano i diritti d&#8217;autore sulle fotografie</h2>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, vi sono i diritti eventualmente spettanti al fotografo, ad iniziare dal <strong>diritto d’autore sulla foto</strong>, di cui il fotografo è titolare. Lo è quando – a prescindere dal contenuto della foto – a quest’ultima può essere riconosciuto carattere creativo (artt. 1, comma 1, e 2, n. 7, l.d.a.). Il che non è poi così difficile, essendo spesso sufficiente provare che, nell’eseguire lo scatto, il fotografo ha compiuto delle scelte discrezionali con riferimento ad effetti speciali, inquadratura, luminosità, ecc.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, anche se una fotografia non supera quella soglia di creatività necessaria a conferire alla stessa la tutela autorale, in presenza di certe condizioni la legge (artt. 87 e ss. l.d.a.) attribuisce comunque al fotografo il <strong>diritto esclusivo di riprodurre e diffondere l’immagine per un arco temporale pari a vent’anni dalla sua realizzazione</strong> (mentre, come noto, il diritto d’autore ha una durata pari a settant’anni dalla morte dell’autore). A tal fine la normativa richiede che la foto non abbia semplice scopo documentativo (si pensi alla foto dello stato di un edificio o di un disegno tecnico) e che sulla foto siano presenti le seguenti indicazioni: nome del fotografo, anno di esecuzione dello scatto e, qualora la foto ritragga un’opera d’arte, l’indicazione dell’autore di quest’ultima. Qualora manchino questi requisiti formali, il fotografo può esercitare il proprio diritto esclusivo di riproduzione e diffusione esclusivamente provando la mala fede dell’utilizzatore.</p>
<h2 id="utilizzo-divulgazione" style="text-align: justify;">Conclusioni: utilizzo e divulgazione delle fotografie</h2>
<p style="text-align: justify;">Concludendo, chi intende <strong>utilizzare la fotografia realizzata da altri</strong> dovrebbe sempre accertarsi che tale utilizzo non violi diritti altrui, onde evitare di subire richieste risarcitorie da parte del titolare dei diritti. Viceversa, <strong>chi divulga le proprie fotografie</strong> su internet dovrebbe avere l’accortezza di apporre sulle stesse almeno il proprio nome, l’anno di esecuzione e – nel caso – l’indicazione dell’autore dell’opera d’arte raffigurata, così da poter legittimamente contestare eventuali utilizzi abusivi delle immagini da parte di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo ultimo riguardo, tuttavia, non va dimenticato che le fotografie pubblicate sui social networks potrebbero essere soggette a condizioni generali di utilizzo cui l’utente – spesso inconsapevolmente – ha aderito quando ha effettuato l’iscrizione. Ebbene, tali condizioni di utilizzo possono autorizzare la piattaforma – e anche tutti i relativi utenti – ad usare e pubblicare all’interno del social network il contenuto di qualsiasi fotografia ivi caricata.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">Questo articolo ha funzione di divulgazione generale e non costituisce un parere legale. Lo studio rimane a disposizione per fornire la propria opinione professionale in relazione ai casi specifici che gli verranno sottoposti.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-dautore-fotografie-web/">I diritti d&#8217;autore sulle fotografie &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ditta &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/ditta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 18:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13497</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ditta &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; L&#8217;oggetto La tutela La capacit&#224; distintiva Novit&#224; e liceit&#224; Ditta e marchio Denominazione e ragione sociale L&#8217;acquisto del diritto L&#8217;estinzione del diritto Il trasferimento La ditta &#232; uno dei segni distintivi dell&#8217;imprenditore la cui disciplina &#232; contenuta nel codice civile agli articoli 2563 e seguenti. &#200; frutto della fusione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ditta/">La ditta &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La ditta &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto</strong></a></li>
<li><a href="#tutela"><strong>La tutela</strong></a></li>
<li><a href="#capacità-distintiva"><strong>La capacità distintiva</strong></a></li>
<li><a href="#novità-liceità"><strong>Novità e liceità</strong></a></li>
<li><a href="#ditta-marchio"><strong>Ditta e marchio</strong></a></li>
<li><a href="#denominazione-ragione-sociale"><strong>Denominazione e ragione sociale</strong></a></li>
<li><a href="#acquisto-diritto"><strong>L&#8217;acquisto del diritto</strong></a></li>
<li><a href="#estinzione-diritto"><strong>L&#8217;estinzione del diritto</strong></a></li>
<li><a href="#trasferimento"><strong>Il trasferimento</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La ditta è uno dei <strong>segni distintivi</strong> dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/imprenditore/">imprenditore</a> la cui disciplina è contenuta nel codice civile agli articoli 2563 e seguenti. È frutto della fusione di due funzioni, una soggettiva ed una oggettiva. La prima consiste nell&#8217;identificazione della persona dell&#8217;imprenditore, la seconda nell&#8217;individuazione del suo complesso aziendale. Presenta una serie di affinità con il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/">marchio</a> ma, a differenza di questo, non viene espressamente nominata dal Codice della proprietà industriale. Questo complesso di norme la inserisce infatti fra <em>&#8220;gli altri segni distintivi&#8221;</em>. Sebbene la sua disciplina sia stata in origine creata per realtà ristrette quali l&#8217;imprenditore individuale, oggi si applica anche a realtà di grandi dimensioni. Ad esempio alle <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-capitali-persone/">organizzazioni societarie</a> che possono vantare anche più di una ditta. Tale segno distintivo va talvolta infatti a identificarsi con la ragione o la denominazione sociale.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la ditta</h2>
<p style="text-align: justify;">La ditta è l&#8217;elemento che consente di identificare l&#8217;imprenditore in modo univoco e dunque che lo distingue dagli altri. Ai sensi dell&#8217;articolo 2563 c.c, la ditta deve contenere <em>&#8220;almeno il cognome o la sigla dell&#8217;imprenditore&#8230;&#8221;</em>. In assenza di tali indicazioni si ha infatti una <strong>ditta irregolare</strong>. Come si accennava nell&#8217;introduzione, tuttavia, la funzione della ditta non è solo quella di identificare l&#8217;imprenditore. Questa deve individuare bensì anche il complesso di beni che compongono la sua azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso articolo 2563 c.c., al primo comma, afferma che <em>&#8220;L&#8217;imprenditore ha diritto all&#8217;uso esclusivo <strong>della ditta da lui prescelta</strong>&#8220;</em>. In altre parole questo segno distintivo è il nome che l&#8217;imprenditore sceglie per denominare la sua impresa ed è a suo uso esclusivo. A conferma di tale definizione si segnala la sentenza n. 22350 del 2015 della Corte di Cassazione. In tale occasione i giudici, esaminando il caso di specie, hanno affermato quanto segue:<em> &#8220;il concetto di ditta, volto a designare, genericamente ed unitariamente, il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’impresa.</em>..&#8221;. L&#8217;uso esclusivo del diritto sulla ditta, come si vedrà, si acquista, esemplificando, tramite l&#8217;uso e si perde con il non uso.</p>
<p style="text-align: justify;">Come gli altri segni distintivi anche la ditta ha un <strong>oggetto</strong> e deve presentare determinati <strong>requisiti</strong>, che si vedranno in seguito, per essere tutelata dalla legge. Si tratta in particolare della capacità distintiva, della novità e della liceità.</p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto della ditta</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge non ha previsto una norma specifica su cosa costituisce oggetto dei segni distintivi in generale, ad eccezione del marchio o di altri segni cui dà maggior rilevanza. Così, quanto all&#8217;oggetto della ditta vi è il silenzio del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;unico riferimento normativo cui ci si può rivolgere per comprendere l&#8217;oggetto della ditta come di altri segni distintivi è quello contenuto nel primo comma, numero 1), dell&#8217;articolo 2598 c.c. Questo parla di <em>&#8220;<strong>nomi o segni distintivi</strong> idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri&#8230;&#8221;</em>. In questa affermazione il legislatore ha distinto i nomi dai segni distintivi individuando nei primi i <strong>segni denominativi</strong> e nei secondi le <strong>figure</strong> e gli <strong>emblemi</strong> ovvero le <strong>sigle</strong> o <strong>gruppi di lettere</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggetto della ditta possono essere entrambi questi tipi di segni, in quantità minore o maggiore e in modo più o meno fantasioso.</p>
<h2 id="tutela" style="text-align: justify;">Tutela dalla confusione: oggetto e luogo dell&#8217;impresa</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina della ditta, come quella di altri segni distintivi, prevista dal legislatore del codice civile e di quello del c.p.i. è volta, come già accennato, a tutelare l&#8217;imprenditore da <strong>fenomeni confusori</strong> di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/concorrenza-sleale/">concorrenza sleale</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La confusione può determinarsi con riferimento a due aspetti dell&#8217;impresa:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;oggetto della sua attività;</li>
<li>il luogo dove esercita l&#8217;attività.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sotto il primo profilo si ritiene che vi possa essere confondibilità fra imprese quando <strong>l&#8217;oggetto</strong> della loro attività sia identico ma anche simile o complementare o comunque quando suscita nel pubblico la riconduzione dell&#8217;attività al precedente titolare dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il secondo profilo il rischio di confusione fra imprese invece si ha non tanto quando due imprese operano nella stessa zona quanto vi sia la <strong>sovrapposizione della loro notorietà</strong>. In altre parole significa che l&#8217;imprenditore B, successore dell&#8217;imprenditore A, operi, con la medesima notorietà, nel luogo dove ha operato l&#8217;imprenditore A.</p>
<p style="text-align: justify;">La tutela di tale segno distintivo, in ogni caso, va applicata considerando gli <strong>sviluppi potenziali</strong> dell&#8217;impresa sia in termini di oggetto che di espansione territoriale.</p>
<h3>L&#8217;opinione della giurisprudenza sulla confondibilità fra imprese</h3>
<p style="text-align: justify;">Sulla confondibilità tra imprese si è espressa la Corte di Cassazione nel 2013 con la sentenza n. 12136, affermando che <em>&#8220;Il concetto di luogo di esercizio dell&#8217;impresa di cui agli artt. 2564 e 2568 cod. civ., ai fini della tutela in caso di confondibilità fra imprese, non va inteso con esagerato valore restrittivo, dovendosi badare anche agli <strong>sviluppi potenziali dell&#8217;impresa razionalmente prevedibili</strong>, nonché alle pratiche difficoltà, che sovente s&#8217;incontrano, ad isolare l&#8217;espansione di un&#8217;impresa in un determinato ambito territoriale. Pertanto, la localizzazione non deve essere intesa secondo un criterio restrittivo, riguardo soltanto all&#8217;attività esplicata in un determinato momento, nel luogo di produzione e di commercio, ma <strong>facendo anche riferimento alla possibilità di espansione all&#8217;intera zona territorialmente al cosiddetto mercato di sbocco</strong>, raggiunta dall&#8217;attività complessiva dell&#8217;impresa&#8221;.</em></p>
<h2 id="capacità-distintiva" style="text-align: justify;">I requisiti della ditta: la capacità distintiva</h2>
<p style="text-align: justify;">Primo fra i requisiti della ditta è la <strong>capacità distintiva</strong>. Si è già parlato di questa caratteristica con riferimento al marchio anche se in modo più rigido. La si cita per prima in quanto è l&#8217;elemento fondamentale sotto il profilo della tutela del segno contro l&#8217;attività confusoria. La si può definire come ciò che determina in un certo pubblico il collegamento di un prodotto ad un imprenditore e che dunque lo distingue dagli altri. Questa può essere più o meno forte e in proporzione lo sarà la tutela che riceve. Sarà tanto più forte quanto il suo oggetto sarà lontano dal rispecchiare l&#8217;attività che si vuole contrassegnare.</p>
<p style="text-align: justify;">La sua forza e di conseguenza la sua tutela possono inoltre variare nel tempo. È importante infatti che la capacità distintiva sia forte nel momento in cui si verifica una fattispecie confusoria di cui all&#8217;articolo 2598, n. 1, c.c. Sono ammesse spesso tuttavia ditte con una capacità distintiva non particolarmente forte in quanto il <strong>pubblico di riferimento</strong> non è tanto il consumatore finale, come nel marchio, quanto <strong>gli imprenditori</strong> che operano nello stesso settore di attività dell&#8217;azienda contrassegnata dalla ditta. È nei rapporti con questi infatti che rileva la spendita della ditta consistente nell&#8217;intestazione di fogli di corrispondenza ovvero moduli impiegati dal titolare dell&#8217;impresa nei rapporti con fornitori, banche e imprese clienti.</p>
<h2 id="novità-liceità" style="text-align: justify;">La novità e la liceità</h2>
<p style="text-align: justify;">Si dice che la ditta dev&#8217;essere <strong>nuova</strong> nel senso che la sua introduzione nel mercato di un certo territorio non deve somigliare ad altre già adottate da altri imprenditori nello stesso settore di attività. Anche tale requisito, come quello della capacità distintiva e per lo stesso motivo, è pensato meno rigidamente per tale segno distintivo rispetto al marchio e dunque sono ammesse ditte anche di poco scostanti da altre già esistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">A riconoscere il requisito della novità è l&#8217;articolo 2564 c.c. Questo afferma che <em>&#8220;<strong>quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore</strong> e può creare confusione per l&#8217;oggetto dell&#8217;impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, <strong>deve essere integrata o modificata</strong> con indicazioni idonee a differenziarla&#8221;</em>. Nell&#8217;ipotesi di confusione tra imprese commerciali con ditte simili, l&#8217;integrazione o la modifica dev&#8217;essere operata dall&#8217;imprenditore che per ultimo ha iscritto la propria ditta presso il registro delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;altro requisito utile ai fini della tutela della ditta è la <strong>liceità</strong>. La ditta è lecita quando non è contraria alla legge, all&#8217;ordine pubblico e al buon costume ma soprattutto quando non è ingannevole rispetto alla natura e alle caratteristiche dell&#8217;attività d&#8217;impresa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La sanzione in caso di violazione della ditta</h3>
<p style="text-align: justify;">Diversamente da quanto accade per altri segni distintivi il cui uso illecito viene punito con la totale inibizione all&#8217;uso, la ditta, in base al pubblico cui è destinata, è soggetta a discipline diverse. C&#8217;è una disciplina specifica contenuta nel già citato articolo 2564 c.c che prevede la <strong>modifica o l&#8217;integrazione</strong> della ditta uguale o simile a quella già utilizzata da un altro imprenditore. Si applica questa quando il giudizio di confusione tra due imprese spetta ad un pubblico imprenditoriale. Come si diceva per il requisito della novità infatti, tale pubblico è in grado di scorgere le sottigliezze che possono contraddistinguere due attività che ad un consumatore finale invece potrebbero passare inosservate. Si parla in questo caso di <strong>uso tipico </strong>della ditta.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando invece il pubblico  nei cui confronti la ditta viene usata non è un pubblico professionale ma ad esempio il consumatore finale alla ditta non si applica la sua disciplina sanzionatoria specifica bensì quella generale in tema di concorrenza confusoria. Tale sanzione consiste nell&#8217;<strong>inibizione totale all&#8217;uso</strong> del segno imitato. Si parla in questo caso di <strong>uso atipico</strong> della ditta.</p>
<p style="text-align: justify;">Concorrono con la norma sanzionatoria del codice civile alcune norme della stessa natura contenute nel Codice della proprietà industriale in caso di violazione dei diritti sugli altri segni distintivi diversi dal marchio. Si ricorda infatti che la ditta, ai sensi dell&#8217;articolo 2 c.p.i. rientra fra questi.</p>
<h2 id="ditta-marchio" style="text-align: justify;">Rapporti fra ditta e marchio</h2>
<p style="text-align: justify;">Essendo entrambi segni distintivi ricoprenti analoghe funzioni nella concorrenza imprenditoriale che si svolge nel mercato il legislatore spesso equipara la ditta e il marchio. <strong>La ditta infatti può essere registrata come marchio</strong> a determinate condizioni ovvero ad esclusione delle ipotesi in cui il Codice della proprietà industriale lo vieta per il generarsi di ipotesi confusorie. Talvolta infatti è possibile applicare la disciplina del marchio alla ditta e tutte le valutazioni in merito ai requisiti della stessa verranno operate secondo i criteri utilizzati per il marchio. Viceversa, nelle ipotesi in cui la ditta rimane distinta dal marchio si utilizzano i criteri trattati nel paragrafo precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel tutelare il marchio da fenomeni di concorrenza sleale l&#8217;articolo 22 del c.p.i <strong>vieta l&#8217;adozione di una ditta uguale ad un marchio altrui</strong>. Si determinerebbe infatti un&#8217;ipotesi di confusione, afferma la norma, <em>&#8220;a causa dell&#8217;identità o dell&#8217;affinità tra l&#8217;attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato&#8221;</em>. La stessa norma vieta inoltre l&#8217;adozione come ditta del marchio rinomato nel territorio dello stato quando <em>&#8220;l&#8217;uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 12, primo comma, lettera b) del c.p.i. inoltre esclude che possa essere registrato come marchio <strong>un segno identico o simile ad una ditta già esistente</strong>. In tale ipotesi infatti si determinerebbe confusione nel pubblico.</p>
<h2 id="denominazione-ragione-sociale" style="text-align: justify;">Ditta, denominazione e ragione sociale</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel parlare della ditta bisogna fare chiarezza riguardo l&#8217;attività dell&#8217;impresa esercitata individualmente e quella esercitata in forma societaria. La disciplina della ditta prevista dal codice civile, come accennato nell&#8217;introduzione, è stata pensata per l&#8217;imprenditore individuale. Con lo sviluppo dell&#8217;attività di impresa organizzata in forma societaria tuttavia la disciplina è stata applicata anche alla <strong>ragione</strong> e alla <strong>denominazione sociale</strong>. Si ricorda che la prima corrisponde al nome delle società di persone, la seconda a quello delle società di capitali. Anch&#8217;essi sono segni distintivi dell&#8217;impresa che, ai fini della tutela prevista dalla legge contro la concorrenza sleale, sono <strong>equiparati alla ditta</strong> e destinatari della medesima disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2567 c.c. stabilisce infatti che <em>&#8220;La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro. Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell&#8217;articolo 2564&#8221;</em>. L&#8217;articolo 2564 tratta della modifica o integrazione della ditta in caso di confusione con quella di altro imprenditore.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso la ditta, la denominazione e la ragione sociale rimangono <strong>fattispecie distinte</strong>. Una società infatti può esercitare più attività d&#8217;impresa ed utilizzare una ditta diversa dalla propria denominazione o ragione sociale per identificare un&#8217;altra delle sue imprese. È lo stesso articolo 2564 inoltre a presumere la differenza fra le due fattispecie.</p>
<h2 id="acquisto-diritto" style="text-align: justify;">Acquisto del diritto</h2>
<p style="text-align: justify;">A differenza del marchio l&#8217;acquisto del diritto alla ditta non si acquisisce mediante un&#8217;apposita procedura di deposito o registrazione, salvo la ditta venga registrata come marchio. Il suo utilizzo nei rapporti d&#8217;affari è sufficiente all&#8217;acquisizione del diritto, sebbene sia prevista l&#8217;<strong>obbligatoria iscrizione della ditta al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/registro-delle-imprese/">registro delle imprese</a></strong>. L&#8217;articolo 2566 c.c. infatti, presuppone, nella sua formulazione, l&#8217;iscrizione di tale segno distintivo presso il registro delle imprese affermando che <em>&#8220;Per le imprese commerciali, l&#8217;ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l&#8217;iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell&#8217;articolo 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell&#8217;atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell&#8217;azienda&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ciò comporta che nel conflitto fra i titolari di due ditte confondibili, prevalga fra i due il primo che ha registrato la propria. In ogni caso l&#8217;iscrizione della ditta al registro delle imprese <strong>non è fattispecie costitutiva del diritto</strong> alla stessa. Se infatti un imprenditore &#8220;ufficializza&#8221; una ditta iscrivendola al registro delle imprese ma di fatto ne utilizza un&#8217;altra, sarà la seconda ad essere il riferimento in eventuali conflitti con terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può dunque affermare che l&#8217;utilizzo della ditta costituisce un diritto di proprietà industriale come definito ai sensi dell&#8217;articolo 1 del Codice della proprietà industriale e individuato per la ditta fra gli altri segni distintivi.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;acquisto del diritto sulla ditta fanno seguito l&#8217;<strong>uso</strong> e la <strong>notorietà qualificata</strong> tipici dei segni distintivi. La seconda è diretta conseguenza del primo. Si ricorda che un segno distintivo per svolgere la sua funzione deve essere reso noto ad un pubblico e dunque presente nel mercato. Nel caso della ditta, che non è sottoposta a procedure di registrazione o ad altre forme di conoscenza, ciò avviene tramite l&#8217;uso della stessa. La notorietà qualificata dunque si può definire come quella caratteristica del segno che lo rende lo strumento di identificazione da parte del consumatore di prodotti ed attività provenienti da un certo imprenditore.</p>
<h2 id="estinzione-diritto" style="text-align: justify;">Estinzione del diritto</h2>
<p style="text-align: justify;">Il diritto all&#8217;uso esclusivo della ditta si estingue con la <strong>cessazione del suo utilizzo</strong> e dunque con la perdita della notorietà qualificata. Ma in concreto come si realizza la perdita di notorietà? È necessario che il pubblico che ha sempre attribuito tramite questo segno distintivo una certa attività imprenditoriale ad un imprenditore si dimentichi di operare tale collegamento. L&#8217;estinzione del diritto segue pertanto la <strong>perdita del ricordo dell&#8217;uso</strong> oppure la consapevolezza della <strong>cessazione dell&#8217;attività</strong> individuata dalla ditta. Non è sufficiente dunque la sola cessazione dell&#8217;utilizzo della ditta affinché il diritto si estingua.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto su una ditta che si è estinto non ritornerà più in vita. La ditta può essere ripresa da chi la aveva creata ma costituendo un nuovo diritto che nulla avrà di continuativo rispetto al precedente estinto.</p>
<h2 id="trasferimento" style="text-align: justify;">Trasferimento della ditta</h2>
<p style="text-align: justify;">Il primo comma dell&#8217;articolo 2565 c.c. stabilisce che <em>&#8220;<strong>La ditta non può essere trasferita separatamente dall&#8217;azienda</strong>&#8220;.</em> Il legislatore ha imposto tale divieto perché questo segno distintivo identifica una impresa fin dall&#8217;origine e non può in futuro identificare un&#8217;impresa diversa. Si parlava all&#8217;inizio della trattazione di una doppia funzione della ditta. Quella volta ad identificare l&#8217;imprenditore (la funzione soggettiva) e quella volta ad individuare l&#8217;impresa (la funzione oggettiva). Nel trasferimento d&#8217;azienda la ditta può scindersi dalla sua funzione soggettiva o da quella oggettiva ma non da entrambe. Può dunque restare ancorata all&#8217;imprenditore o all&#8217;azienda. Al contrario, invece, il marchio può essere trasferito anche separatamente dall&#8217;azienda. Non si applica tale principio tuttavia alla ditta registrata come marchio che rimane inscindibile dall&#8217;azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma prosegue distinguendo due ipotesi:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il trasferimento dell&#8217;azienda <strong>mortis causa</strong> e dunque per effetto dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura di una successione</a>. In questo caso si presume il trasferimento della ditta agli eredi salvo che l&#8217;imprenditore defunto abbia, in un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento</a>, disposto diversamente;</li>
<li style="text-align: justify;">il trasferimento dell&#8217;azienda per <strong>atto tra vivi</strong> in cui il passaggio dell&#8217;azienda in capo all&#8217;acquirente si perfeziona soltanto con il consenso dell&#8217;alienante. Il legislatore ha voluto tutelare la posizione del cedente la cui ditta conteneva il nome e non tanto quelle ipotesi in cui la ditta aveva un nome inventato. Si vuole evitare infatti che il cessionario spenda il nome del cedente con la ditta ceduta. A conferma di tale visione si segnala quanto stabilito dall&#8217;articolo 2573 c.c. in tema di marchio costituito da una ditta derivata (ceduta o affittata). La norme stabilisce che in questo caso il diritto all&#8217;uso esclusivo sul marchio si presume trasferito insieme all&#8217;azienda.</li>
</ul>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ditta/">La ditta &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il brevetto &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/brevetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 12:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il brevetto &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; L&#8217;oggetto I requisiti Domanda e rilascio &#160; Durata ed effetti Trasferimento Estinzione e nullit&#224; Il brevetto &#232; l&#8217;istituto giuridico nato per consentire la tutela dell&#8217;invenzione tecnologica di un imprenditore dalla possibile perdita dell&#8217;invenzione stessa. L&#8217;invenzione infatti, essendo uno strumento che migliora la posizione dell&#8217;imprenditore nel sistema concorrenziale in cui &#232; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/brevetto/">Il brevetto &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il brevetto &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto</strong></a></li>
<li><a href="#requisiti"><strong>I requisiti</strong></a></li>
<li><strong><a href="#domanda-rilascio">Domanda e rilascio </a> </strong></li>
<li><a href="#durata-effetti"><strong>Durata ed effetti</strong></a></li>
<li><a href="#trasferimento"><strong>Trasferimento</strong></a></li>
<li><a href="#estinzione-nullità"><strong>Estinzione e nullità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il brevetto è l&#8217;istituto giuridico nato per consentire la <strong>tutela dell&#8217;invenzione tecnologica</strong> di un imprenditore dalla possibile perdita dell&#8217;invenzione stessa. L&#8217;invenzione infatti, essendo uno strumento che migliora la posizione dell&#8217;imprenditore nel sistema concorrenziale in cui è inserito, dev&#8217;essere oggetto di segreto aziendale. Costui, dunque, deve renderla nota al minor numero possibile di persone per evitarne la copiatura o il riutilizzo. L&#8217;imprenditore, tuttavia, opera insieme ad una collettività, che porterà avanti e custodirà la sua invenzione affinché questa non si perda. Tra l&#8217;imprenditore e la collettività, dunque, si instaura un rapporto di reciproco interesse che alcuni studiosi hanno paragonato a quello nascente da un contratto tra due soggetti. Per evitare che il monopolio dell&#8217;invenzione, tuttavia, resti eternamente nella sfera di competenza dell&#8217;imprenditore e l&#8217;invenzione possa andare perduta il legislatore italiano ha introdotto il<strong> brevetto per invenzione</strong> disciplinato agli articoli 2584-2591 del Codice Civile e nel Codice della proprietà industriale.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il brevetto: il diritto di esclusività</h2>
<p style="text-align: justify;">Il brevetto è un atto giuridico che costituisce titolo per l&#8217;artefice di un&#8217;<strong>invenzione</strong> di esercitare su di essa un diritto esclusivo per un certo arco di tempo e in un certo territorio potendo da esso trarne un profitto. Esiste infatti un principio di territorialità cui soggiace il diritto di esclusività del brevetto e che individua l&#8217;Italia come territorio in cui poterlo esercitare. Questo è quanto stabilito dal primo comma dell&#8217;articolo 66 del Codice della proprietà industriale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2584 del codice civile riconosce il <strong>diritto di esclusività</strong> stabilendo che <em>&#8220;Chi ha ottenuto un brevetto per un&#8217;invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l&#8217;invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l&#8217;invenzione si riferisce&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale diritto di esclusiva può essere di due tipi a seconda che l&#8217;invenzione sia di prodotto o di procedimento. L&#8217;<strong>invenzione di prodotto</strong> dà diritto, ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 66 del Codice della proprietà industriale, di <em>&#8220;vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione&#8221;</em>.  L&#8217;<strong>invenzione di procedimento</strong> invece conferisce al titolare il diritto di <em>&#8220;vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione&#8221;</em>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Ambito di applicazione della disciplina</h3>
<p style="text-align: justify;">La disciplina sul brevetto, come si è già accennato, si distribuisce su alcune norme di carattere generale, come quelle del codice civile, ed alcune più mirate contenute in leggi speciali. Fra le seconde particolare rilevanza ha il Codice della proprietà industriale. Le prime si applicano ad ogni settore mentre quelle del Codice sono rivolte al solo <strong>settore della meccanica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per altri settori sono state varate altre leggi speciali contenenti delle regole <em>ad hoc</em>. Si tratta, ad esempio, di norme sui brevetti chimici, sui brevetti nel campo delle biotecnologie e del settore delle tipografie di semiconduttori.</p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto del brevetto</h2>
<p style="text-align: justify;">Le norme che disciplinano il brevetto non ne danno una definizione bensì ne indicano l&#8217;oggetto. Questo è costituito dall&#8217;<strong>invenzione</strong> che trova una definizione sia nel codice civile che nel Codice della proprietà industriale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2585 del codice civile stabilisce che <em>&#8220;Possono costituire oggetto di brevetto le<strong> nuove invenzioni</strong> atte ad avere un&#8217;<strong>applicazione industriale</strong>, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l&#8217;applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 45 del codice della proprietà industriale invece, più conciso, afferma che <em>&#8220;Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le <strong>invenzioni</strong>, di ogni settore della tecnica, che sono <strong>nuove</strong> e che implicano un&#8217;<strong>attività inventiva</strong> e sono atte ad avere un&#8217;<strong>applicazione industriale</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le due norme, che vanno coordinate, condividono due caratteristiche dell&#8217;invenzione brevettabile:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la novità;</li>
<li>l&#8217;applicazione industriale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Queste caratteristiche, insieme ad altre, costituiscono i requisiti di brevettabilità che si andranno ad analizzare nel successivo paragrafo.</p>
<h2 id="requisiti" style="text-align: justify;">I requisiti di brevettabilità dell&#8217;invenzione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il brevetto può essere rilasciato se l&#8217;invenzione che ne costituisce l&#8217;oggetto presenta determinati requisiti. Di due si è già accennato  e sono la <strong>novità</strong> e l&#8217;<strong>industrialità</strong>, ma a fianco a questi ne devono sussistere altri due ovvero l&#8217;<strong>originalità</strong> e la <strong>liceità</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La novità</h3>
<p style="text-align: justify;">Partendo dalla novità il Codice della proprietà industriale definisce, all&#8217;articolo 46, l&#8217;invenzione nuova quando è <strong>esclusa dallo stato della tecnica</strong>. Per stato della tecnica intende<em> &#8220;tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all&#8217;estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità manca in due casi. Si distinguono in particolare due fattispecie distruttive della novità:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le anteriorità;</li>
<li>le predivulgazioni dell&#8217;innovazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per <strong>anteriorità</strong> si intende, ad esempio, la diffusione di conoscenze, brevettate o non, in Italia o all&#8217;estero prima di aver fatto domanda di brevetto oppure le domande di brevetto già depositate e pubblicate in Italia o all&#8217;estero. Il terzo comma dell&#8217;articolo 46 poi prevede espressamente che sono anteriorità distruttive della novità le domande di brevetto italiano e le domande di brevetto europeo designanti l&#8217;italia depositate e pubblicate prima di aver depositato la domanda di brevetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>predivulgazioni,</strong> invece, sono la diffusione volontaria o involontaria da parte dell&#8217;inventore di notizie sull&#8217;invenzione a terzi prima che venga effettuata la domanda di brevetto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;industrialità</h3>
<p style="text-align: justify;">Il requisito dell&#8217;industrialità è definito all&#8217;articolo 49 del Codice della proprietà industriale. Questo stabilisce che <em>&#8220;Un&#8217;invenzione è considerata atta ad avere un&#8217;applicazione industriale se il suo oggetto può essere <strong>fabbricato</strong> o <strong>utilizzato</strong> in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritornano in tale definizione i concetti di invenzione di prodotto e di procedimento riferendosi rispettivamente alla fabbricabilità e all&#8217;utilizzabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la norma parli di applicazione industriale la disciplina del brevetto non è limitata al settore industria. La stessa disposizione cita infatti il <strong>settore agricolo</strong> così come il quarto comma lettera a dell&#8217;articolo 45 cita il <strong>settore medico-chirurgico</strong> e dunque un&#8217;attività professionale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;originalità</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 48 del Codice della proprietà industriale, derubricato &#8220;attività inventiva&#8221;, recita: <em>&#8220;Un&#8217;invenzione è considerata come implicante un&#8217;attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa <strong>non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica</strong>. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell&#8217;articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l&#8217;apprezzamento dell&#8217;attività inventiva&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Quella che la norma chiama attività inventiva coincide con l&#8217;originalità.  Questa può riguardare la struttura del prodotto o la sua funzionalità. Si ha un<strong> prodotto originale</strong>, ad esempio, quando costituisce qualcosa di radicalmente diverso rispetto a quelli già noti. Si ha una <strong>funzione originale</strong> di un prodotto quando invece questo ha delle somiglianze con altri prodotti già noti ma una funzione totalmente diversa o lontana da quella di questi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento dell&#8217;originalità si ricava mediante un giudizio costituito da varie fasi e mediante indizi di evidenza o non evidenza dell&#8217;originalità.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La liceità</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo dei requisiti di brevettabilità è la liceità ovvero la <strong>non contrarietà all&#8217;ordine pubblico e al buon costume</strong>. Il riferimento normativo è l&#8217;articolo 50 del Codice della proprietà industriale che è comunque una norma marginale. Il rilascio del brevetto infatti può avvenire in ogni caso in cui l&#8217;invenzione sia utilizzabile per almeno un uso lecito.  Non costituisce autorizzazione all&#8217;uso quanto piuttosto l&#8217;esclusiva di produrre, commercializzare e utilizzare l&#8217;invenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma dell&#8217;articolo 50 inoltre precisa che <em>&#8220;L&#8217;attuazione di un&#8217;invenzione non può essere considerata contraria all&#8217;ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere <strong>vietata da una disposizione di legge o amministrativa</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="domanda-rilascio" style="text-align: justify;">Domanda e rilascio del brevetto</h2>
<p>Per poter brevettare un&#8217;invenzione bisogna farsi riconoscere come autori della stessa e procedere con la <strong>domanda di brevetto</strong>. Il diritto ad essere riconosciuti come autori dell&#8217;invenzione è riconosciuto dall&#8217;articolo 62 del Codice che lo chiama &#8220;diritto morale&#8221;. Tale diritto può essere fatto valere dall&#8217;inventore, e dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado oppure, in mancanza di questi, dai genitori e dagli altri ascendenti nonché dai parenti fino al quarto grado incluso.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2591 del codice civile stabilisce che <em>&#8220;Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l&#8217;esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali&#8221;</em>. La procedura di rilascio del brevetto infatti, gli effetti e la durata sono stabiliti dal Codice della proprietà industriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>rilascio del brevetto</strong> avviene a seguito del deposito della domanda da parte dell&#8217;autore, personalmente o tramite un consulente della proprietà industriale. Non è chiaro, in quanto la norma non si esprime, se sia necessaria la capacità di agire per effettuare la domanda di brevetto. In dottrina si sostiene che la proposizione della domanda di brevetto, incidendo fortemente sulla sfera giuridica dell&#8217;inventore, non possa essere accolta se non è stata effettuata dal rappresentante legale del minore o dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interdizione-giudiziale/">interdetto</a> oppure con l&#8217;assistenza del curatore per l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inabilitazione/">inabilitato</a> e l&#8217;emancipato. Il codice civile, all&#8217;articolo 2588, stabilisce che il diritto di brevetto spetta all&#8217;autore dell&#8217;invenzione e ai suoi aventi causa.</p>
<h3>Il contenuto della domanda</h3>
<p style="text-align: justify;">La domanda può avere ad oggetto il rilascio del brevetto per <strong>una sola invenzione</strong> e dev&#8217;essere depositata presso l&#8217;<strong>Ufficio Italiano Brevetti e Marchi</strong> oppure presso una <strong>Camera di Commercio</strong>. Questa deve contenere, ai sensi dell&#8217;articolo 51 del Codice della proprietà industriale, le seguenti fondamentali indicazioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;invenzione;</li>
<li>un titolo per la stessa;</li>
<li>le rivendicazioni, di cui all&#8217;articolo 52 del Codice della proprietà industriale, che sono l&#8217;allegato alla domanda contenente la specificazione di ciò che forma oggetto del brevetto;</li>
<li>la descrizione dell&#8217;invenzione;</li>
<li>i disegni necessari alla sua intelligenza.</li>
</ul>
<h2 id="durata-effetti" style="text-align: justify;">Quanto dura il brevetto e che effetti produce</h2>
<p style="text-align: justify;">Da quando viene depositata la domanda decorrono i termini di durata del brevetto che, ai sensi dell&#8217;articolo 60 del Codice della proprietà industriale, è pari a <strong>20 anni</strong>. Non è possibile, a differenza del<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/"> marchio</a>, il rinnovo del brevetto né la proroga della sua durata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda gli effetti del brevetto invece, ovvero l&#8217;acquisizione dei diritti esclusivi, questi decorrono, ai sensi dell&#8217;articolo 53, comma secondo, <strong>da quando la domanda viene resa accessibile al pubblico</strong>. La domanda di brevetto rimane infatti segreta per almeno diciotto mesi. Durante questo arco temporale viene lasciata all&#8217;autore la possibilità di valutare l&#8217;effettiva opportunità di dar corso alla procedura di brevetto. Questa infatti verrà avviata dall&#8217;ufficio solo su impulso dell&#8217;istante entro un certo termine altrimenti si considera ritirata. Se la procedura viene avviata, durante la stessa si ha la possibilità di modificare o integrare la domanda.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;esame della domanda di brevetto</h3>
<p style="text-align: justify;">Il deposito della domanda di brevetto apre la strada alla fase di esame della stessa. L&#8217;esame della domanda di rilascio si divide in due fasi di verifica: l&#8217;una della <strong>regolarità formale</strong> l&#8217;altra di quella <strong>sostanziale</strong>. La seconda è stata introdotta nel 2011 mentre in origine l&#8217;ufficio si limitava alla valutazione dei requisiti formali. In precedenza infatti l&#8217;Italia era uno dei pochi paesi che procedeva al rilascio dei brevetti senza alcun esame di merito della domanda. Oggi dunque l&#8217;ufficio ricevente provvede dapprima a verificare la regolarità formale della domanda e successivamente quella sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 170 del Codice della proprietà industriale, primo comma, lettera b), l&#8217;ufficio accerta <em>&#8220;per le <strong>invenzioni</strong> ed i modelli di utilità che <strong>l&#8217;oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità</strong>, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l&#8217;assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio&#8221;</em>.</p>
<h2 id="trasferimento" style="text-align: justify;">Trasferimento del diritto di brevetto</h2>
<p style="text-align: justify;">Sia il codice civile che quello della proprietà industriale ammettono la possibilità di <strong>trasferire il diritto di brevetto</strong>. L&#8217;articolo 2589 del codice civile riconosce la possibilità di trasferire i diritti sulle invenzioni industriali ad eccezione del diritto di essere riconosciuti come autore. La norma si coordina perfettamente con l&#8217;articolo 63 del Codice della proprietà industriale secondo cui <em>&#8220;I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il trasferimento del diritto di brevetto può avvenire in due modi volontari:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>tramite la <strong>cessione</strong>;</li>
<li>con la <strong>licenza</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Vi è poi una terza modalità di trasferimento del diritto di <strong>natura coattiva</strong> tramite <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento/">pignoramento</a> o licenza obbligatoria. La disciplina di tali provvedimenti, di cui in questa sede non ci si sofferma, è contenuta rispettivamente agli articoli 137 e 70 del Codice della proprietà industriale.</p>
<h3>La cessione e la licenza</h3>
<p style="text-align: justify;">La <strong>cessione</strong> si realizza tramite la stipula di un<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto/">contratto</a></strong> con cui il titolare del diritto di brevetto lo cede ad un altro soggetto, spogliandosene. Può avere ad oggetto sia il diritto di brevetto sia il diritto su una domanda di brevetto e può avvenire per atto tra vivi o mortis causa. Nel primo caso si può realizzare, ad esempio, con un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-compravendita/">contratto di vendita</a> o di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazione</a> o comunque mediante un atto in grado di produrre un effetto traslativo. Nel secondo caso la cessione avverrà secondo le regole della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">successione mortis causa</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La<strong> licenza</strong> è anch&#8217;essa una modalità di trasferimento del diritto sul brevetto che avviene tramite stipula di un contratto, in questo caso atipico. A differenza del contratto di cessione il contratto di licenza non priva il titolare del diritto della sua posizione giuridica ma gli permette di fare utilizzare l&#8217;invenzione brevettata da un terzo. Si tratta di una modalità a titolo oneroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali contratti la legge non prevede espressamente la forma scritta sebbene in realtà sia indirettamente imposta. Si rende infatti obbligatoria la loro <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trascrizione/">trascrizione</a></strong>, ai sensi dell&#8217;articolo 138 del codice della proprietà industriale.</p>
<h2 id="estinzione-nullità" style="text-align: justify;">Quando si estingue il diritto di brevetto e quando è nullo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di brevetto può <strong>estinguersi</strong> in tre ipotesi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quando scade il termine ventennale;</li>
<li>se il titolare del diritto non paga entro sei mesi dalla data di scadenza la tassa che consente di mantenere in vita il brevetto (diritto annuale). Si tratta in questo caso di un&#8217;ipotesi di <strong>decadenza del diritto</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 75 del Codice della proprietà industriale;</li>
<li>qualora il titolare decidesse di rinunciarvi totalmente, ai sensi dell&#8217;articolo 78 del Codice della proprietà industriale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il codice della proprietà industriale, all&#8217;articolo 76, stabilisce in quali casi il brevetto è<strong> nullo</strong>. Si riportano di seguito tali casi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se l&#8217;invenzione manca dei requisiti di validità;</li>
<li>quando nella domanda non è sufficientemente descritta in modo chiaro e completo l&#8217;invenzione come prescritto dall&#8217;articolo 51 del Codice della proprietà industriale;</li>
<li>se l&#8217;oggetto del brevetto rilasciato eccede di contenuto rispetto a quello richiesto nella domanda nonché qualora ne venga estesa la protezione;</li>
<li>quando l&#8217;ufficio Marchi e Brevetti ha rilasciato il brevetto ad una persona diversa dell&#8217;avente diritto e questi non ha provveduto alla rivendica ai sensi dell&#8217;articolo 118.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se il brevetto è nullo perché il suo oggetto presenta dei requisiti di validità di un brevetto diverso <strong>può essere convertito</strong> in quest&#8217;ultimo e produrne gli effetti.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/brevetto/">Il brevetto &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il marchio &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=10006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il marchio: caratteristiche, usi, tutela giudiziarie e modalità di trasferimento di uno dei segni distintivi dell'imprenditore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/">Il marchio &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il marchio &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a href="#cosa">Cos&#8217;è</a></strong></li>
<li><strong><a href="#oggetto">L&#8217;oggetto</a></strong></li>
<li><a href="#classificazioni"><strong>Le classificazioni</strong></a></li>
<li><a href="#requisiti"><strong>I requisiti</strong></a></li>
<li><a href="#registrazione"><b>La </b><b>registrazione</b></a></li>
<li><a href="#durata"><strong>La durata</strong></a></li>
<li><a href="#tutela"><strong>La tutela giudiziale</strong></a></li>
<li><a href="#trasferimento"><strong>Il trasferimento</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il marchio è un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/segni-distintivi/"><strong>segno distintivo</strong></a> tipico d&#8217;impresa destinatario di un&#8217;ampia e specifica disciplina rispetto agli altri segni distintivi. Lo scopo del marchio è quello di rendere individuabili sul mercato i prodotti e i servizi dell&#8217;imprenditore. In un mercato libero, il marchio è ciò che consente all&#8217;imprenditore di farsi conoscere e &#8220;valutare&#8221; dal consumatore competendo con gli altri nel sistema di concorrenza che lo caratterizza.</p>
<p style="text-align: justify;">Le fonti normative che regolano il marchio sono il codice civile, agli articoli 2569-2574, e il <strong>Codice della proprietà industriale</strong>, il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30, che vi dedica la sezione prima del capo II. Quest&#8217;ultima fonte è stata recentemente modificata ad opera del decreto legislativo n. 15 del 2019 con cui l&#8217;Italia ha dato attuazione ad alcune direttive dell&#8217;Unione Europea sui marchi d&#8217;impresa. Il marchio ha la possibilità di essere registrato, e il legislatore ha previsto all&#8217;uopo una speciale procedura amministrativa.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il marchio: la sua funzione</h2>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista pratico, se si pensa ad un prodotto, il marchio è quel segno impresso su di esso che lo distingue da un altro proveniente da un&#8217;altra impresa. Nel gergo comune si parla di solito di &#8220;marca&#8221; di un prodotto. La stessa cosa vale per i servizi. Il fatto che il marchio distingua un prodotto da un altro, basa le definizioni normative che il legislatore ha dato dello stesso, facendolo rientrare nella più ampia categoria dei <strong>segni distintivi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile all&#8217;articolo 2569 definisce il marchio come qualcosa di <strong><em>&#8220;idoneo a distinguere prodotti o servizi&#8221;</em></strong>. Nello stesso senso reca la sua definizione il Codice delle proprietà industriali all&#8217;articolo 7, primo comma, lettera a) e all&#8217;articolo 13 primo comma parlando di <em><strong>&#8220;carattere distintivo&#8221;. </strong></em>Si parla pertanto di funziona distintiva del marchio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può individuare il corollario di tale funzione: il <strong>diritto di esclusiva</strong> sul marchio quando conferito dalla registrazione o, nel caso di marchio di fatto dall&#8217;uso intenso e diffuso dello stesso, che gli abbia fatto acquisire notorietà non meramente locale. Questo, cioè, può essere utilizzato da un solo soggetto affinché possa assolvere la sua funzione distintiva. Tale diritto è confermato dal codice civile all&#8217;articolo 2569 e dall&#8217;articolo 20 del Codice della Proprietà industriale;</p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto del marchio</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 7 del Codice della proprietà industriale stabilisce che cosa può essere oggetto di marchio. La norma recita: <em>&#8220;Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d&#8217;impresa tutti i segni, in particolare le <strong>parole</strong>, compresi i nomi di persone, i <strong>disegni</strong>, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche&#8230;&#8221;</em>. Si tratta di segni tutti, o quasi, rappresentabili graficamente e che si possono distinguere in:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>denominativi, quando sono parole;</li>
<li>figurativi, quando sono figure;</li>
<li>misti, quando combinano parole e figure.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il requisito della rappresentabilità grafica introdotto dal Codice nella norma, prima delle modifiche, tuttavia, è stato eliminato dal decreto legislativo 15 del 2019. Questo infatti ha mitigato il requisito della rappresentabilità affermando alla lettera b) dell&#8217;articolo come invece i marchi debbano essere idonei <em>&#8220;ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare <strong>con chiarezza e precisione l&#8217;oggetto della protezione conferita al titolare</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto del marchio, inoltre, dev&#8217;essere qualcosa di estraneo al prodotto che identifica. Deve cioè consentirne l&#8217;identificazione, differenziarlo dagli altri, ma non costituirne una qualità. Marchio e prodotto devono essere due entità che possono almeno essere pensate separatamente. Si sottolinea infatti che la norma sopracitata si riferisce anche alla forma del prodotto o alla confezione di esso. Tali forme costituiscono dunque oggetto del marchio ma per non entrare in contrasto con il <strong>principio di estraneità del marchio al prodotto</strong> non devono essere, ai sensi dell&#8217;articolo 9 del Codice della Proprietà Industriale, forme imposte dalla natura stessa del prodotto.</p>
<h2 id="classificazioni" style="text-align: justify;">Classificazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di addentrarsi più nel dettaglio su alcuni dei principali temi legati al marchio, si ricorda come il legislatore e la giurisprudenza abbiano consentito di poter classificare il marchio sulla base di alcuni criteri di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque possibile classificare il marchio rappresentabile graficamente (non quindi il marchio sonoro) in base alla sua <strong>forma</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">nominativo;</li>
<li style="text-align: justify;">denominativo;</li>
<li style="text-align: justify;">figurativo o emblematico;</li>
<li style="text-align: justify;">misto o composto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">E, ancora, si può classificare il marchio in base all’<strong>oggetto</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">di servizio;</li>
<li style="text-align: justify;">in senso stretto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Infine, possiamo anche classificare il marchio in base ai<strong> soggetti</strong> che lo utilizzano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">di fabbrica;</li>
<li style="text-align: justify;">di commercio;</li>
<li style="text-align: justify;">individuale;</li>
<li style="text-align: justify;">collettivo o di categoria;</li>
<li>di certificazione.</li>
</ul>
<h2 id="requisiti" style="text-align: justify;">I requisiti del marchio</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito quanto sopra, si sottolinea che il marchio – per dirsi tale – deve rispettare alcuni <strong>requisiti di validità. </strong>Fra questi si individuano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>primo fra tutti, la <strong>capacità distintiva</strong> da cui discende l&#8217;originalità. Ad esempio, si possono scegliere delle parole di fantasia, prive di valore semantico e che non abbiano nulla a che vedere con il prodotto o il servizio offerto dall&#8217;impresa. Oppure inerenti allo stesso in parte. Si parla in questo caso di marchi espressivi, molto utilizzati nel settore farmaceutico;</li>
<li style="text-align: justify;">la <strong>novità,</strong> cioè il fatto che il marchio dev&#8217;essere diverso rispetto ad altri marchi e segni distintivi ad esso simili e sui quali siano già stati acquistati dei diritti (prima che la domanda di registrazione del nuovo marchio venga depositata) da parte di terzi. Tale requisito è espresso dall&#8217;articolo 12 del codice della proprietà industriale che stabilisce cosa non sia da considerarsi nuovo;</li>
<li style="text-align: justify;">la <strong>liceità</strong> ovvero la conformità alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume di cui all&#8217;articolo 14 del Codice della proprietà industriale;</li>
<li style="text-align: justify;">la <strong>mancata violazione di altri diritti esclusivi dei terzi (ad esempio il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-autore/">diritto d&#8217;autore</a>)</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui i requisiti di validità siano assenti in tutto o in parte, il <strong>marchio è nullo</strong>. Nell’ipotesi di marchio registrato che non ha il requisito della novità, o che viola un diritto di autore (altrui), di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, è prevista una <em>convalidazione</em>, perché la nullità non può essere dichiarata se esso è stato registrato in buona fede, e il suo uso pubblico sai stato consapevolmente tollerato per cinque anni senza contestazioni.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa non può essere registrato come marchio</h3>
<p style="text-align: justify;">Il Codice della Proprietà Industriale pone in evidenza alcuni segni che mancano dei requisiti previsti per la validità del marchio e che pertanto non possono essere oggetto di registrazione. Fra questi si segnalano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>tutti <strong>quelli che non hanno capacità distintiva</strong>. Questa manca nei casi previsti dalla lettera a) del primo comma dell&#8217;articolo 7 e cioè quando un segno non è in grado di distinguere il prodotto di un&#8217;impresa da quello di un&#8217;altra. E in quelli di cui al primo comma dell&#8217;articolo 13, ovvero i segni di uso comune nel linguaggio corrente o in ambito commerciale e quelle formati esclusivamente da denominazioni generiche o indicazione descrittive;</li>
<li><strong>quelli che non hanno il requisito della novità</strong> ovvero quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del primo comma dell&#8217;articolo 12. Si tratta di marchi già registrati o comunque presenti sul mercato in quanto già usati e noti in generale, cioè in certo ambito territoriale. I concetti di preuso e notorietà non sono collegati l&#8217;uno all&#8217;altro, ben può essere che un marchio già usato non sia noto. Non sempre, inoltre, il preuso del marchio esclude la novità;</li>
<li><strong>quelli privi di liceità</strong>. Ad elencarli è l&#8217;articolo 14 del Codice della proprietà industriale alle lettere a) e b) . Si tratta di quelli contrari alla legge, all&#8217;ordine pubblico e al buon costume e di quelli decettivi o ingannevoli. Fra le ipotesi di illiceità ci sono anche alcuni marchi consistenti in stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali governative di cui siano membri alcuni paesi dell&#8217;Unione Europea. Ad elencarli è l&#8217;articolo 10 del Codice;</li>
<li><strong>quelli che violano i diritti dei terzi</strong> di cui alla lettera c) &#8211; <em>c-quinquies</em>) del primo comma dell&#8217;articolo 14.</li>
</ul>
<h2 id="registrazione" style="text-align: justify;">Chi può registrare un marchio e come</h2>
<p style="text-align: justify;">Come stabilito dall’articolo 2569 del codice civile, ogni imprenditore ha diritto di avvalersi in modo esclusivo del marchio. Ma la norma che più precisamente individua i soggetti legittimati a registrare un marchio è l&#8217;articolo 19 del Codice della proprietà industriale. Questo stabilisce che <em>&#8220;Può ottenere una registrazione per marchio d&#8217;impresa<strong> chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo</strong>, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso&#8221;.  </em>La norma sembra essere destinata a chi è imprenditore o si adopera per diventarlo, in realtà <strong>è rivolta a chiunque</strong> purché il marchio venga registrato per essere utilizzato come tale e non per altri scopi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice della proprietà industriale, tuttavia, individua alcuni limiti agli articoli 7, 8 e 14 con riguardo all&#8217;uso dei nomi nella registrazione del marchio di cui non ci si sofferma in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;acquisto del diritto all&#8217;uso esclusivo di un marchio si può ottenere in due modi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">mediante il deposito della <strong>domanda di registrazione</strong> presso l’Ufficio Italiano Brevetti o Marchi oppure presso le Camere di Commercio industria e artigianato o presso gli uffici e gli enti pubblici individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. A stabilirlo è l&#8217;articolo 147 del Codice della proprietà industriale;</li>
<li style="text-align: justify;">attraverso l’<strong>uso di fatto</strong>, intenso e diffuso, che faccia acquisire al marchio notorietà non meramente locale. Se invece il preuso non produca tale effetto, ai sensi in particolare, dell&#8217;articolo 2571 del codice civile, colui che ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare ad utilizzarlo, nonostante la successiva registrazione da parte di altri, pur nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso.</li>
</ul>
<h2 id="durata" style="text-align: justify;">Quanto dura un marchio</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta depositata la domanda di registrazione del marchio, che può averne ad oggetto uno solo, l&#8217;ufficio verifica la regolarità della stessa in relazione ai requisiti formali della domanda, ai requisiti di validità del marchio (eccezion fatta per il requisito della novità che deve essere fatto valere dal titolare del diritto anteriore mediante opposizione o azione giudiziale di nullità). Effettuate tali verifiche l&#8217;ufficio pubblica la domanda nel Bollettino Ufficiale dei marchi d&#8217;impresa di cui all&#8217;articolo 187 del Codice della proprietà industriale e ritiene il marchio registrabile. Da tale momento iniziano a decorrere i tre mesi entro i quali il soggetto titolare del diritto anteriore con cui la domanda di marchio è in conflitto può fare opposizione alla registrazione. Decorso inutilmente questo periodo o in caso di rigetto dell&#8217;opposizione l&#8217;ufficio concede la registrazione. Gli effetti della registrazione, ovvero l&#8217;acquisto del diritto, retroagiscono al momento in cui la domanda viene depositata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di esclusiva sul marchio ha una durata di <strong>10 anni</strong> che decorre dalla data del deposito della domanda. Ad ogni scadenza, tuttavia, il titolare del diritto può<strong> rinnovare la registrazione</strong> ed è dunque consentito farlo un numero illimitato di volte.</p>
<h2 id="tutela" style="text-align: justify;">Tutela giudiziale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il titolare di un marchio registrato, può esercitare quattro diverse tipologie di azioni di <strong>tutela giudiziale del marchio</strong>, quali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">rivendicazione;</li>
<li style="text-align: justify;">contraffazione;</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/concorrenza-sleale/">concorrenza sleale</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Delle quattro azioni di cui sopra, val la pena spendere qualche parola in più nei confronti dell’azione di contraffazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’azione di <strong>contraffazione</strong>, infatti, il titolare della privativa industriale – può proporre diverse domande: quella di accertamento della violazione del proprio diritto, e conseguentemente di inibitoria, di risarcimento del danno, di ritiro dei prodotti dal commercio e così via. Prima della proposizione dell’azione di contraffazione o eventualmente, pendente la causa, il soggetto danneggiato può richiedere provvedimenti di natura cautelare, come la descrizione, il sequestro e l’inibitoria.</p>
<h2 id="trasferimento" style="text-align: justify;">Trasferimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 2573 del codice civile, il marchio può essere trasferito. Il <strong>trasferimento del marchio</strong> può avvenire in tre distinte modalità.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima, legata alla cessione a titolo definitivo, può aversi in maniera indipendente o meno rispetto alla cessione di altri elementi aziendali. L&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 2573 del codice civile infatti stabilisce che <em>&#8220;Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all&#8217;uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l&#8217;azienda&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, il trasferimento può non solamente essere indipendente dalla cessione di altri elementi aziendali, bensì può essere altresì parziale, pur non potendo generare degli inganni nei confronti dei terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le altre modalità di trasferimento del marchio sono invece attribuibili alle ipotesi di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong>licenza</strong>: concessione in godimento temporaneo, anche non esclusiva;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>merchandising</strong>: concessione in uso a terzi di un marchio celebre.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il trasferimento o la concessione della licenza possono tuttavia avvenire purché da essi non derivi<em> &#8220;inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell&#8217;apprezzamento del pubblico&#8221;.</em></p>
<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 23 del Codice della Proprietà Industriale, il trasferimento a titolo definitivo può avere ad oggetto la totalità o parte dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato. La stessa cosa vale per la licenza che inoltre può essere concessa limitatamente a parte del territorio nazionale a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotto o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/">Il marchio &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I segni distintivi dell’impresa &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/segni-distintivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 06:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=10000</guid>

					<description><![CDATA[<p>I segni distintivi dell'imprsa: un'introduzione sulla definizione e sulla natura della tutela di ditta, insegna e marchio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/segni-distintivi/">I segni distintivi dell’impresa &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>I segni distintivi &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa sono</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto</strong></a></li>
<li><a href="#requisiti"><strong>I requisiti</strong></a></li>
<li><a href="#durata"><strong>La durata</strong></a></li>
<li><strong><a href="#ditta">La ditta</a></strong></li>
<li><strong><a href="#insegna">L&#8217;insegna</a></strong></li>
<li><strong><a href="#marchio">Il marchio</a></strong></li>
<li><strong><a href="#altri-segni">Altri segni</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come intuibile dallo stesso nome, i <strong>segni distintivi dell’impresa </strong>sono quegli elementi che permettono di identificare univocamente l’impresa. Sono dunque elementi che permettono di riconoscere l’imprenditore, il luogo dove si esercita l’impresa e i prodotti offerti. E, insomma, consentire ai consumatori di poter effettuare delle scelte più consapevoli e, di contro, agli imprenditori di conservare meglio la propria clientela. In Italia i segni distintivi sono oggetto di tutela giuridica contro gli atti di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/concorrenza-sleale/">concorrenza sleale</a> che possono compiersi all&#8217;interno di un libero mercato. Le norme che garantiscono tale tutela sono il Codice Civile e il Codice della proprietà industriale. Quest&#8217;ultimo, in particolare, detta una disciplina specifica e approfondita del marchio inserendolo nella più ampia cerchia dei diritti di proprietà industriale. Della disciplina internazionale dei segni distintivi qui non ci si sofferma anche se, in particolare con riferimento al marchio, ci sono norme europee in qualche modo ingerenti nella disciplina italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">I segni distintivi dell’impresa, e dell’imprenditore, sono tre: <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ditta/">ditta</a>, </strong><strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/insegna/">insegna</a> e </strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/marchio/"><strong>marchio</strong></a>. Per essere tali devono possedere determinati requisiti di validità fra i quali, in prima battuta, si annoverano: la capacità distintiva, la novità, l&#8217;uso e la notorietà. Regole comuni inoltre devono essere adottate dall&#8217;imprenditore per evitare di porre in essere atti di concorrenza sleale e danneggiare i diritti dei concorrenti.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa sono i segni distintivi</h2>
<p style="text-align: justify;">Per meglio comprendere cosa sono i segni distintivi dell&#8217;impresa si può partire richiamando la definizione di <strong>azienda</strong> di cui all&#8217;articolo 2555 c.c. Questo afferma che: <em>&#8220;L&#8217;azienda è il complesso dei beni organizzati dall&#8217;imprenditore per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa&#8221;</em>. Ragionando su tale definizione ci si soffermi sul concetto di &#8220;complesso dei beni&#8221;. I beni si distinguono in beni materiali e immateriali: è a quest&#8217;ultimi che vanno ricondotti i segni distintivi dell&#8217;impresa e l&#8217;esercizio dei diritti di proprietà industriale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imprenditore dunque si serve di tali segni distintivi per rendere noti sul mercato la sua attività, corrispondente ai prodotti e i servizi offerti, il luogo dove viene svolta e distinguersi dagli altri operatori economici.  Ciò è funzionale al raccoglimento di una <strong>clientela</strong> che potrà in tal modo operare una scelta consapevole con riferimento al soddisfacimento dei propri bisogni.</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa del Codice Civile in materia di segni distintivi distingue, come già accennato, la tutela con riferimento alla <strong>ditta</strong>, al <strong>marchio</strong> e all&#8217;<strong>insegna </strong>che sono i segni distintivi più rilevanti. Questa garantisce il rispetto dell&#8217;articolo 41 della Costituzione ovvero la libertà di iniziativa economica privata e punisce i comportamenti che rendono sleale la concorrenza tra imprenditori.</p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">Cosa ne costituisce oggetto</h2>
<p style="text-align: justify;">I segni distintivi hanno per oggetto tutte le entità che possono essere <strong>rappresentate graficamente</strong> e che siano idonei a distinguere un&#8217;impresa da un&#8217;altra. Si tratta in particolare di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>lettere, parole, nomi e sigle;</li>
<li>cifre e numeri;</li>
<li>suoni;</li>
<li>figure e disegni;</li>
<li>forme del prodotto o della sua confezione;</li>
<li>colori e combinazione degli stessi;</li>
<li>gli odori e i profumi purché possano essere rappresentati graficamente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali ipotesi si sono nel tempo affermate con la prassi in quanto la legge non prevede espressamente che cosa costituisca oggetto dei segni distintivi. L&#8217;unico riferimento normativo è quello previsto al n. 1 dell&#8217;articolo 2598 c.c. che parla di &#8220;<strong>nomi o segni distintivi</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per costituire oggetto di tutela, tuttavia, questi segni devono avere determinate caratteristiche che si esamineranno nei paragrafi successivi.</p>
<h2 id="requisiti" style="text-align: justify;">Capacità distintiva, novità, uso e notorietà</h2>
<p style="text-align: justify;">I requisiti di validità dei segni distintivi non sono espressamente previsti dalla legge ma si deducono dai limiti dalla stessa imposti in tema di concorrenza sleale.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo vi è la <strong>capacità distintiva</strong> ovvero l&#8217;idoneità del segno a distinguere i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli degli altri.  Tale capacità può variare nel tempo nel senso che può essere acquisita successivamente oppure può essere persa. Di conseguenza varia anche la temporalità dell&#8217;essere oggetto di tutela del segno. Sempre rispetto al tempo può inoltre variare di intensità ovvero essere in un momento più forte e in un momento più debole. La capacità distintiva di un segno, tuttavia, sotto i profili appena elencati, rileva nel momento in cui il segno viene violato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo requisito è quello della<strong> novità</strong>. L&#8217;imprenditore infatti deve adottare come segno distintivo una formula nuova che non sia già utilizzata nel mercato da altro imprenditore né che sia simile. Si rammenta infatti che l&#8217;intento del legislatore è sempre quello di evitare il fenomeno della concorrenza sleale ed in particolare, con riferimento ai segni distintivi, le fattispecie confusorie di cui al n.1 dell&#8217;articolo 2598 c.c. Tale requisito è richiesto sia per i segni registrati che non registrati.</p>
<p style="text-align: justify;">Fondamentale affinché il segno possa assolvere la sua funzione ed essere strumento di raccolta di clientela da parte dell&#8217;imprenditore è che sia noto ad un pubblico. E per essere noto deve essere utilizzato nel mercato. Da qui discende il terzo requisito di validità dei segni distintivi che  l&#8217;<strong>uso</strong>. L&#8217;unica eccezione è rappresentata dal marchio che è soggetto a registrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il mero uso non è sufficiente a rendere il segno conosciuto. È necessaria anche una certa <strong>notorietà</strong> ovvero un utilizzo continuativo che consenta ad un pubblico di associare determinati prodotti e servizi ad un&#8217;impresa. Si parla infatti di notorietà qualificata del segno.</p>
<h2 id="durata" style="text-align: justify;">La durata dei segni distintivi</h2>
<p style="text-align: justify;">Sulla durata dei segni distintivi bisogna fare specifiche precisazioni con riferimento a ciascuno di essi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il marchio ha una <strong>durata decennale</strong> a seguito del deposito della domanda di registrazione, rinnovabile un infinito numero di volte. Vi sono tuttavia delle ipotesi di estinzione del diritto, alcune individuate dalla legge. Si tratta di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>nullità, di cui all&#8217;articolo 25 c.p.i.;</li>
<li>decadenza per non uso;</li>
<li>volgarizzazione (ovvero trasformazione del marchio in denominazione generica del prodotto o del servizio);</li>
<li>decettività di cui all&#8217;art. 14, comma 2, lett. a), c.p.i.;</li>
<li>contrarietà alla legge o all&#8217;ordine pubblico (art. 14, comma 2, lett. b), c.p.i.).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La ditta dura fintanto che viene utilizzata. Si ha dunque l&#8217;<strong>estinzione del diritto</strong> sulla ditta in corrispondenza del non uso e dunque della perdita della notorietà qualificata di cui si è parlato. Lo stesso discorso vale per l&#8217;insegna: il pubblico deve dimenticare il segno con riferimento ad una determinata attività a seguito della cessazione della stessa.</p>
<h2 id="ditta" style="text-align: justify;">La ditta</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>ditta </strong>è il nome sotto il quale l’imprenditore individuale esercita la propria attività.</p>
<p style="text-align: justify;">Stando a quanto afferma il codice civile agli artt. 2563 e ss., la ditta deve rispondere a due principi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">il <strong>principio della verità</strong>, sulla base del quale viene richiesto che la ditta indichi almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore;</li>
<li style="text-align: justify;">il <strong>principio della novità</strong>, sulla base del quale la ditta deve permettere di caratterizzare l’impresa differenziandola da altre similari.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Rispondendo a tali principi, la ditta permette all’imprenditore che la registra prima degli altri di poter esercitare alcune importanti forme di <strong>tutela</strong>. In linea di massima, colui che ha registrato prima la ditta, può domandare e pretendere che coloro che l’hanno adottata in seguito, in maniera uguale o simile alla sua, la differenzino mediante modifiche (cioè, cambiando la propria ditta scelta) o integrazioni (ovvero, aggiungendo alcuni elementi che potrebbero permettere una migliore differenziazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scopo della tutela è dunque quello di garantire all’imprenditore che ne vanta il diritto di evitare confusioni nella clientela. L’imprenditore può dunque richiedere il risarcimento dei danni se ritiene che da parte dell’imprenditore concorrente che ha registrato posteriormente la ditta vi sia stato dolo o colpa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Trasferimento della ditta</h3>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo inoltre che la ditta è un elemento inscindibile dall’azienda, e che dunque in caso di trasferimento di quest’ultima, occorrerà necessariamente trasferire anche la ditta. La ditta rimane immodificata, salvo l’utilizzo di stampigliare sotto il nome della ditta trasferita, come oramai di prassi, anche il nome del successivo imprenditore, proprio in ossequio del principio della verità di cui si è già detto nelle scorse righe.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, alla ditta può ben essere attribuito un valore economico proprio, visto e considerato che è un elemento non indifferente nel complesso aziendale. Dunque, il titolare della ditta può ben trasferirla ad altro imprenditore, ma non <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cessione-di-azienda/">separatamente dall’azienda</a> cui si riferisce.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di atto di trasferimento fra vivi, la ditta passa all’acquirente solo con il consenso dell’acquirente. Altrimenti, in caso di morte, passa automaticamente al successore.</p>
<h2 id="insegna" style="text-align: justify;">L’insegna</h2>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>insegna </strong>è il segno distintivo che consente di poter individuare i locali in cui si svolge l’attività dell’imprenditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Come precisa l’art. 2568 c.c., è possibile fruire delle stesse norme previste dalla disciplina della tutela della ditta, solo se l’insegna non è generica ma ha una chiara capacità distintiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Stando alla nota sentenza n. 971/2017 da parte della Sezione I della Cassazione civile, ad esempio, nell’ipotesi di titolari di insegne uguali o simili, per la presenza dello stesso cognome, legittimamente utilizzate per effetto dell’acquisto, il giudice ha il diritto di dirimere eventuali controversie disponendo modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino a eliminare il cognome dall’insegna che è sorta successivamente. È naturalmente necessario che il conflitto che ha fatto sorgere il ricorso alla sede giudiziaria sia tale da creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata.</p>
<h2 id="marchio" style="text-align: justify;">Il marchio</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>marchio</strong> è il segno distintivo dei prodotti e delle merci dell’impresa. Oltre che dal codice civile, dagli artt. 2569 in poi, è altresì disciplinato dal Codice della proprietà industriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene parleremo del marchio in un prossimo approfondimento, in maniera più specifica, possiamo in questa sede già anticipare che il marchio per poter essere valido deve essere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">originale;</li>
<li style="text-align: justify;">vero;</li>
<li style="text-align: justify;">nuovo;</li>
<li style="text-align: justify;">conforme a legge, ordine pubblico e buon costume;</li>
<li style="text-align: justify;">non in grado di violare i diritti esclusivi dei terzi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui manchino uno o più dei <strong>requisiti di validità</strong> di cui sopra, il marchio è da intendersi nullo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il segno distintivo in questione può poi distinguersi in:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">di fabbrica: si applica al prodotto dell’imprenditore che è responsabile della produzione;</li>
<li style="text-align: justify;">di commercio: applicato dall’imprenditore che distribuisce ai consumatori il prodotto fabbricato da altri;</li>
<li style="text-align: justify;">collettivo: viene creato da organismi aventi la funzione di garantire l’origine o la qualità di determinati prodotti o servizi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per quanto infine riguarda la tutela, la forma di protezione principale consiste in un diritto di esclusiva. In altri termini, il titolare del marchio ha il diritto di essere l’unico a utilizzarlo (per quanto l’esclusiva sia condizionata dal requisito di novità).</p>
<p style="text-align: justify;">In senso territoriale, la tutela può esercitarsi a livello locale, nazionale o europeo.</p>
<h2 id="altri-segni" style="text-align: justify;">Altri segni distintivi: sigla, emblema e nomi di dominio</h2>
<p style="text-align: justify;">Oltre ai segni distintivi principali di cui si è appena trattato ve ne sono altri di rilievo pratico. Si tratta della sigla, dell&#8217;emblema e dei nomi di dominio (demain names).</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sigla</strong> è un segno distintivo per così dire improprio in quanto detiene una debole capacità distintiva. Essendo infatti l&#8217;abbreviazione di un nome (persona, ente, società, associazione, ecc) è costituita da lettere o dall&#8217;accostamento delle stesse, fenomeno molto ricorrente nel mercato. Se pertanto non interviene un lavoro di acquisto della capacità distintiva. ad esempio a mezzo di pubblicità, tale da determinarne una notorietà qualificata, la sigla non è un segno tutelabile dalla normativa sulla concorrenza sleale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>emblema</strong> invece è un segno avente ad oggetto un simbolo o comunque una raffigurazione che contraddistingue l&#8217;attività d&#8217;impresa. Dalla capacità distintiva più forte, data dalla maggiore complessità del segno e dal fatto che può costituire oggetto di marchio registrato, si presume essere destinatario di una tutela analoga a quella della ditta, cui è assimilato. Oppure a quella del marchio se ne costituisce oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>nomi di dominio</strong> sono i segni distintivi che identificano un sito internet e che sono costituiti da tre parti. Quella iniziale comune a tutti (http://www.), una centrale che assolve alla funzione di segno distintivo, e la finale corrispondente all&#8217;estensione come .com, .net, .it ecc. Con riferimento dunque alla parte centrale che, nella maggior parte dei casi descrive l&#8217;attività, il nome di dominio è soggetto alla disciplina contro la concorrenza sleale confusoria quando vi siano i requisiti di validità.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/segni-distintivi/">I segni distintivi dell’impresa &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social network: come evitare di violare il diritto d’autore</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/social-network-diritto-autore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 08:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[P. I.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il diritto d&#8217;autore nei social network &#8211; indice: Il diritto d&#8217;autore La protezione del diritto d&#8217;autore Come comportarsi L&#8217;utilizzo delle foto Da quando decorre la tutela per le foto Pubblicare foto, video e articoli sui social network &#232; semplice e divertente, e permette di replicare a tutti i propri contatti (e, a volte, non solo) [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/social-network-diritto-autore/">Social network: come evitare di violare il diritto d’autore</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il diritto d&#8217;autore nei social network &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#autore"><strong>Il diritto d&#8217;autore</strong></a></li>
<li><strong><a href="#protezione">La protezione del diritto d&#8217;autore</a></strong></li>
<li><a href="#come"><strong>Come comportarsi</strong></a></li>
<li><a href="#foto"><strong>L&#8217;utilizzo delle foto</strong></a></li>
<li><a href="#decorrenza"><strong>Da quando decorre la tutela per le foto</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pubblicare foto, video e articoli sui social network</strong> è semplice e divertente, e permette di replicare a tutti i propri contatti (e, a volte, non solo) dei <strong>contenuti non originali</strong>. Ma come è possibile rendersi conto se il proprio comportamento è lecito, o si sta<strong> violando il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-autore/">diritto d’autore</a></strong>?</p>
<h2 id="autore" style="text-align: justify;">Diritto d’autore e social network</h2>
<p style="text-align: justify;">Ogni <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione-social-network-termini/"><strong>social network</strong></a> ha dei regolamenti diversi in relazione alla <strong>tutela del diritto d’autore</strong>, ma tutti sono piuttosto attenti nel fornire alla propria utenza delle specifiche linee guida su questo tema, avvertendo chi utilizza impropriamente dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contenuti-illeciti-facebook-rimozione/"><strong>contenuti altrui</strong></a> dei rischi che si corrono nel violare il diritto d’autore. Nella generalità dei casi, il social network non potrà che rimandare alla normativa vigente, rappresentata principalmente dalla l. 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore, e successive modifiche.</p>
<h2 id="protezione">La protezione del diritto d&#8217;autore</h2>
<p style="text-align: justify;">Tale base normativa, all’art. 1, sancisce che sono protette “<em>le opere dell&#8217;ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all&#8217;architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione</em>”. All’art. 2 le opere sono meglio specificate ne:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;</li>
<li style="text-align: justify;">Opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;</li>
<li style="text-align: justify;">le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;</li>
<li style="text-align: justify;">le opere della scultura, della pittura, dell&#8217;arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;</li>
<li style="text-align: justify;">i disegni e le opere dell&#8217;architettura;</li>
<li style="text-align: justify;">le opere dell&#8217;arte cinematografica, muta o sonora;</li>
<li style="text-align: justify;">le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;</li>
<li style="text-align: justify;">i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell&#8217;autore;</li>
<li style="text-align: justify;">le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;</li>
<li style="text-align: justify;">le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Oltre a ricadere nelle categorie di cui sopra, affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, è necessario che possegga sia il requisito della “novità”, che quello del “carattere creativo”, ovvero contenga degli elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore e la sua personale forma espressiva scelta.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come comportarsi?</h2>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato in apertura di questo approfondimento, la<strong> modalità di pubblicazione dei contenuti sui social network</strong> – così semplice e così intuitiva – induce la maggior parte degli utenti a non preoccuparsi degli effetti potenziali dei propri comportamenti, dimenticandosi che la violazione del diritto d’autore non solamente comporta, per la parte lesa, il <strong>diritto morale</strong> di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera, bensì anche dei <strong>diritti patrimoniali,</strong> che riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, e hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino a 70 anni solari dopo la sua morte.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra ne deriva che, quando si decide di pubblicare un contenuto che non è di nostra creazione e/o proprietà, è fondamentale domandare espressa autorizzazione al suo titolare.</p>
<h2 id="foto" style="text-align: justify;">Utilizzo delle foto nei social network</h2>
<p style="text-align: justify;">Un caso molto comune riguarda, ad esempio, l’<strong>utilizzo delle foto altrui</strong>. È bene, in tal proposito, che l’attuale normativa sulla tutela delle opere fotografiche riguarda sia le <strong>semplici fotografie</strong> (cioè delle immagini di persone o di elementi della vita reale) sia le <strong>opere fotografiche</strong> (ovvero, delle fotografie dotate di carattere creativo e contraddistinte da originalità tale da permettere di riconoscere l’impronta personale del suo autore).</p>
<p style="text-align: justify;">In merito, il <strong>diritto</strong> <strong>di tutela delle opere fotografiche,</strong> che nasce al momento della creazione della fotografia, prevede che l’immagine sia accompagnata dal nome del fotografo, dalla data di produzione della fotografia e/o – nel caso &#8211; anche dal nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata. Diverse sono le durate delle tutele.</p>
<h2 id="decorrenza">Da quando decorre la tutela delle foto</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui si abbia a che fare con una semplice fotografia, la tutela dura 20 anni dal momento della produzione, con l’autore che godrà del diritto di esclusiva sulla riproduzione e sulla diffusione del materiale fotografato, e di conseguente diritto ad un compenso in caso di sfruttamento delle sue foto; nel caso in cui si abbia invece a che fare con un’opera fotografica, è possibile ricondurre la tutela alla generale normativa sul diritto d’autore, con il creatore dell’opera che godrà dei diritti morali e patrimoniali già accennati, per una durata pari alla vita intera dell’autore, e 70 anni solari dopo la sua morte.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di ciò, quando si sceglie di <strong>utilizzare delle immagini sui social network</strong>, bisognerà rispettare la relativa normativa: in caso di semplici fotografie, si potranno utilizzare solamente se non rispettano i requisiti che la legge impone per la tutela (nome del fotografo, data di creazione, nome dell’autore dell’eventuale opera ritratta); in caso di opere fotografiche, sarà invece impossibile usare l’immagine o modificarla se prima non si ottengono dal titolare i relativi permessi.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-informatica-internet-social-network/">Avv. Bellato &#8211; diritto dell&#8217;informatica, internet e social network</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/social-network-diritto-autore/">Social network: come evitare di violare il diritto d’autore</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
