La mediazione obbligatoria – indice:
L’istituto della mediazione civile nasce per alleggerire il carico giudiziale e si propone come alternativa o fase obbligatoria e preliminare all’instaurarsi di liti di natura civilistica. È stata introdotta con il Decreto Legislativo numero 28 del 2010. L’istituto è caratterizzato dall’assenza di formalità particolari, e si articola, a differenza del processo civile, in forma perlopiù orale.
Cos’è la mediazione obbligatoria
La mediazione civile obbligatoria è un istituto conciliativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità per determinate controversie in ambito civile.
Rientra negli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, noti come Alternative Dispute Resolution (ADR), ispirati al modello anglosassone. L’obiettivo è quello di risolvere le liti in modo rapido, economico e senza ricorrere subito al giudizio ordinario.
Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 28/2010, gli avvocati sono tenuti a informare per iscritto i propri assistiti:
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della possibilità di ricorrere alla mediazione,
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dei benefici fiscali previsti,
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e dei casi in cui essa è obbligatoria.
È importante non confondere la mediazione con la negoziazione assistita, che è gestita direttamente dai legali delle parti senza l’intervento di un mediatore terzo.
Come si svolge la mediazione civile
La mediazione si svolge alla presenza di un mediatore neutrale, nominato da un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia. Le parti partecipano con l’assistenza dei propri legali.
Secondo l’art. 6 del D.lgs. 28/2010, il procedimento ha una durata massima di tre mesi.
La competenza territoriale è regolata dall’art. 4 del medesimo decreto: competente è l’organismo che ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
L’attivazione del procedimento
Chi intende avviare la mediazione deve depositare apposita istanza presso un organismo territorialmente competente. La domanda viene inviata via PEC e deve essere corredata dalla ricevuta del pagamento dei costi di attivazione.
L’adesione della parte chiamata
La parte chiamata può aderire al procedimento compilando il modulo predisposto dall’organismo di mediazione e allegando la ricevuta del versamento previsto. La mancata adesione può costituire argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, del codice di procedura civile.
Lo svolgimento della mediazione
Dopo il deposito della domanda e la designazione del mediatore, viene fissato un primo incontro entro 30 giorni.
Durante tale incontro:
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le parti decidono se proseguire o interrompere la mediazione,
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il mediatore può sentire separatamente le parti o i loro difensori,
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può stimolare il raggiungimento di un accordo o formulare una proposta conciliativa scritta.
Il mediatore è vincolato al dovere di riservatezza e non può essere chiamato come testimone. Su richiesta espressa delle parti, deve formulare una proposta di conciliazione. Può anche avvalersi di esperti iscritti in appositi albi.
Ogni incontro viene verbalizzato sinteticamente.
Il raggiungimento dell’accordo od il mancato accordo
La mediazione può concludersi con:
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il raggiungimento di un accordo, che viene formalizzato nel verbale di conciliazione e ha valore di titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.),
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oppure con il mancato accordo.
Gli avvocati devono attestare che l’accordo raggiunto rispetta le norme imperative e l’ordine pubblico.
Quando la mediazione è obbligatoria
L’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 28/2010 prevede che la mediazione sia obbligatoria per procedere giudizialmente in alcune materie. In assenza di mediazione, la domanda giudiziale è improcedibile.
Il giudice, in tal caso, sospende il processo e invita le parti ad attivare il procedimento. Se la mediazione ha esito positivo, la causa può chiudersi; in caso contrario, si riprende il processo.
Le materie per cui la mediazione è obbligatoria sono:
- Di natura condominiale
- Attinenti ai diritti reali
- Sulla divisione
- In ambito di diritto successorio
- Vertenti su patti di famiglia
- Inerenti a contratti di locazione, comodato o affitti di aziende
- Vertenti sul risarcimento del danno per responsabilità medica o sanitaria
- Su risarcimenti derivanti da diffamazione per mezzo stampa od altro mezzo di pubblicità
- In ambito di contratti bancari, assicurativi o finanziari
Le nuove materie per cui la mediazione è diventata obbligatoria, ed introdotte a seguito della riforma Cartabia sono:
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Associazioni in partecipazione
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Consorzi
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Franchising
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Opera
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Rete
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Somministrazione
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Società di persone
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Subfornitura
La mediazione facoltativa o volontaria
In tutte le altre materie disponibili, la mediazione è facoltativa. Tuttavia, anche in questi casi, la mancata partecipazione può essere valutata dal giudice come argomento di prova.
La procedura segue le stesse modalità della mediazione obbligatoria, con l’unica differenza che non costituisce condizione di procedibilità.
Le agevolazioni fiscali connesse alla mediazione
L’articolo 17, secondo comma del provvedimento legislativo citato fa luce sui benefici che sono connessi all’attivazione dell’istituto in esame. Il verbale di accordo conciliativo, in primo luogo, non è assoggettato al versamento dell’imposta di registro fino all’importo di 100.000 euro (franchigia così innalzata con la riforma Cartabia), ma sarà dovuto per la sola parte eccedente a detta somma. Tutti gli atti del procedimento sono poi esenti da bolli ed imposte, ma sono fatti salvi i costi previsti dall’organismo, la cui attivazione costa 40 euro oltre ad I.V.A. per parte (costi per la prosecuzione variano in relazione ai diritti controversi).
I costi dell’avvocato per la partecipazione alla mediazione
Con il Decreto numero 47 del 2018 sono stati pubblicati i parametri forensi per la partecipazione alle procedure relative. Gli onorari variano in relazione al valore patrimoniale del diritto oggetto di contesa. Ecco la tabella riassuntiva. I parametri devono intendersi indicativi: l’onorario professionale deve essere oggetto di accordo preventivo fra cliente ed avvocato.