Dopo una separazione o un divorzio, la vita non si ferma. Capita spesso che il genitore presso cui i figli risiedono abitualmente senta l’esigenza o il desiderio di trasferirsi in un’altra città, magari per ragioni di lavoro, per ricostruirsi una vita affettiva altrove o per riavvicinarsi alla propria famiglia di origine. Ma quando ci sono figli minori coinvolti, questa scelta apparentemente personale solleva questioni giuridiche complesse che vanno affrontate con la massima attenzione.
Può il genitore collocatario trasferirsi liberamente portando con sé i figli? Serve il consenso dell’altro genitore? E se questo nega l’autorizzazione, cosa si può fare? Quali conseguenze comporta un trasferimento non autorizzato?
In questo articolo forniremo tutte le risposte necessarie per orientarsi in una materia delicata dove si incrociano diritti costituzionali, responsabilità genitoriali e supremo interesse dei minori.
Affidamento e collocamento sono due concetti diversi
Prima di affrontare il tema del trasferimento, è fondamentale chiarire la differenza tra affidamento e collocamento, due concetti spesso confusi ma giuridicamente distinti. L’affidamento riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale, cioè il potere-dovere di prendere le decisioni importanti relative ai figli. In Italia, salvo casi eccezionali, vige la regola dell’affidamento condiviso previsto dall’articolo 337-ter del codice civile. Questo significa che entrambi i genitori conservano la responsabilità genitoriale e devono concordare le decisioni di maggiore interesse per i figli, come la scelta della scuola, delle cure mediche importanti, delle attività extrascolastiche significative, dell’educazione religiosa.
L’affidamento esclusivo è un’eccezione e viene disposto dal giudice solo quando l’affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Può ad esempio accadere quando un genitore è totalmente inadempiente ai suoi doveri, vive lontano e non mantiene alcun rapporto significativo con i figli, ha comportamenti gravemente inadeguati come maltrattamenti o abuso di sostanze, è completamente disinteressato alla vita dei figli. In questi casi il giudice affida i figli esclusivamente a un genitore, che potrà prendere autonomamente anche le decisioni più importanti.
Il collocamento
Il collocamento, invece, riguarda la residenza abituale dei figli. Si tratta di stabilire presso quale genitore i figli vivranno prevalentemente, dove sarà fissata la loro residenza anagrafica, quale sarà la loro abitazione di riferimento. Il genitore presso cui i figli sono collocati viene chiamato genitore collocatario, mentre l’altro è il genitore non collocatario che esercita il diritto di visita secondo modalità e tempi stabiliti.
Affidamento e collocamento sono indipendenti: si può avere affidamento condiviso con collocamento presso uno dei genitori, il che rappresenta la situazione più frequente. Anche nell’affidamento condiviso i figli hanno bisogno di una residenza principale e di una stabilità abitativa, quindi vengono collocati prevalentemente presso uno dei due genitori mentre l’altro ha diritto a frequentarli secondo calendari definiti.
La residenza abituale dei figli assume rilevanza non solo anagrafica ma anche pratica: determina quale sarà la scuola di riferimento, quali saranno i servizi sanitari e sociali competenti, quale tribunale sarà competente per eventuali procedimenti, dove i figli avranno il centro dei loro interessi relazionali e affettivi. Per questo la decisione sul collocamento e qualsiasi sua modifica ha un impatto profondo sulla vita dei minori.
Il principio della bigenitorialità e i limiti al trasferimento
Il diritto italiano riconosce al genitore collocatario, come a ogni cittadino, il diritto costituzionale alla libertà di circolazione e di stabilire la propria residenza dove preferisce, sancito dall’articolo 16 della Costituzione. Tuttavia, questo diritto trova un limite quando viene in gioco un altro interesse di rango costituzionale: il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori, in applicazione del principio della bigenitorialità.
L’articolo 337-bis del codice civile stabilisce infatti che le decisioni circa la determinazione della residenza abituale dei figli minori devono essere prese di comune accordo dai genitori, trattandosi di questioni di particolare rilevanza. Significa cioè che il genitore collocatario non può unilateralmente decidere di trasferire i figli in un’altra città, specialmente se il trasferimento comporta un allontanamento significativo dall’altro genitore.
La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che dovere primario di un buon genitore affidatario o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale. Quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile deve essere consapevole dell’insostituibile importanza della presenza dell’altro genitore nella vita del figlio. Deve saper mettere da parte le proprie rivendicazioni e conservare l’immagine positiva dell’altro genitore agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni tra il figlio e il genitore non collocatario.
Il dovere di favorire la bigenitorialità
Il dovere di favorire la bigenitorialità impone al genitore collocatario di valutare attentamente l’impatto di un eventuale trasferimento sul rapporto tra i figli e l’altro genitore. Un trasferimento che renda difficoltosa o impossibile la frequentazione regolare viola questo principio fondamentale e può essere contestato sia civilmente che, nei casi più gravi, anche penalmente.
Il bilanciamento tra libertà di circolazione del genitore collocatario e diritto dei figli alla bigenitorialità deve avvenire sempre privilegiando l’interesse superiore del minore. Non si tratta di sacrificare completamente i progetti di vita del genitore collocatario, ma di verificare che questi progetti siano compatibili con il diritto dei figli a crescere con il contributo di entrambi i genitori.
Quando serve il consenso dell’altro genitore
La necessità di ottenere il consenso dell’altro genitore dipende dall’entità del trasferimento e dal tipo di affidamento. Se il trasferimento avviene all’interno dello stesso comune, normalmente è sufficiente una semplice comunicazione all’altro genitore. L’articolo 337-sexies del codice civile prevede infatti che ciascun genitore debba comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Quando invece il trasferimento comporta uno spostamento in un altro comune, specialmente se distante, la situazione cambia radicalmente. In questo caso non è sufficiente la comunicazione, ma serve il consenso esplicito dell’altro genitore. Questo vale sia in caso di affidamento condiviso, che è la regola, sia in caso di affidamento esclusivo. Anche il genitore con affidamento esclusivo non può trasferire unilateralmente la residenza dei figli se questo allontanamento incide significativamente sulla possibilità dell’altro genitore di esercitare il diritto di visita.
Gli affidamenti super esclusivi
L’unica eccezione riguarda i rarissimi casi di affidamento super esclusivo, in cui al genitore non affidatario vengono esclusi anche i poteri di segnalazione e controllo. Questo può avvenire quando l’altro genitore è irreperibile, ha manifestato totale disinteresse per i figli accompagnato da notevole distanza geografica, ha comportamenti gravemente inadeguati che giustificano l’esclusione quasi totale dalla vita dei figli. In questi casi estremi il genitore con affidamento super esclusivo può decidere autonomamente anche sul trasferimento.
In tutti gli altri casi, che sono la stragrande maggioranza, il consenso dell’altro genitore è necessario. Questo consenso deve essere esplicito e preferibilmente formalizzato per iscritto. Una semplice dichiarazione firmata dall’altro genitore può essere sufficiente, ma è consigliabile trasformarla in un accordo più strutturato che modifichi le condizioni di affidamento, ridefinendo le modalità di frequentazione, eventualmente rivedendo il contributo al mantenimento per tener conto delle nuove spese di spostamento, stabilendo come verranno gestite le vacanze e i periodi lunghi insieme. Questo accordo va poi omologato dal tribunale per acquisire efficacia piena.
Cosa fare se l’altro genitore non dà il consenso
Capita frequentemente che il genitore non collocatario neghi il proprio consenso al trasferimento, temendo di perdere il rapporto quotidiano con i figli. Quando il consenso viene negato, il genitore collocatario ha due strade: rinunciare al trasferimento oppure rivolgersi al tribunale per ottenere l’autorizzazione giudiziale.
La richiesta di autorizzazione al tribunale avviene tramite ricorso depositato con l’assistenza di un avvocato. Nel ricorso vanno esposti i motivi del trasferimento, dimostrata la serietà e la necessità dello stesso, indicate le nuove modalità con cui si intende garantire il rapporto tra i figli e l’altro genitore, forniti tutti gli elementi utili per valutare che il trasferimento risponde all’interesse dei minori. Il tribunale competente è quello del luogo di residenza dei figli al momento della richiesta.
Il giudice fissa un’udienza nella quale ascolterà entrambi i genitori. Se i figli hanno compiuto dodici anni, o anche prima se dotati di capacità di discernimento, il giudice deve obbligatoriamente ascoltarli per conoscere il loro punto di vista sul trasferimento. Nei casi complessi, il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio, solitamente uno psicologo o uno psichiatra infantile, per valutare l’impatto emotivo e psicologico del trasferimento sui minori e la solidità del loro rapporto con il genitore non collocatario.
Il giudice valuterà diversi elementi prima di decidere. Le motivazioni del trasferimento devono essere serie e concrete, non superficiali o narcisistiche. Motivazioni legittime includono un’opportunità lavorativa significativa che non può essere colta nella città attuale, la necessità di assistere genitori anziani o malati, un nuovo progetto di vita familiare con un nuovo compagno residente altrove che offra stabilità ai minori, l’esigenza di allontanarsi da situazioni di disagio o pericolo. Non sono considerati motivi sufficienti il semplice desiderio di cambiare ambiente, opportunità lavorative leggermente migliori ma non decisive, il desiderio di allontanarsi dall’altro genitore per motivi di astio personale.
L’interesse del minore
I vantaggi e gli svantaggi per i minori vengono attentamente valutati. Il giudice considera se i figli potranno mantenere rapporti significativi con figure affettivamente importanti come nonni, zii, amici, se la nuova sistemazione offrirà un contesto familiare più stabile e sereno, quali opportunità scolastiche, sportive, culturali troveranno nella nuova città, se l’ambiente di arrivo offre vantaggi concreti rispetto a quello di partenza. Dall’altro lato, valuta anche le perdite che i figli subiranno in termini di relazioni consolidate, stabilità scolastica, continuità ambientale.
Le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario sono evidentemente un elemento centrale di valutazione. Il giudice verifica se la distanza consente visite regolari, anche se meno frequenti, se i costi degli spostamenti sono sostenibili per il genitore non collocatario, se le nuove modalità proposte garantiscono un rapporto reale e non solo sporadico, se esistono collegamenti di trasporto agevoli. Un trasferimento che renda impossibile o estremamente difficoltosa la frequentazione difficilmente verrà autorizzato.
Il giudice può autorizzare il trasferimento mantenendo l’affidamento condiviso e il collocamento presso il richiedente, ma rimodulando il diritto di visita. Ad esempio, potrebbero essere previste frequentazioni meno frequenti ma più lunghe, come un weekend lungo al mese invece di weekend alternati, una più ampia ripartizione delle vacanze per compensare la minore frequentazione durante l’anno scolastico, l’utilizzo di videochiamate quotidiane per mantenere viva la relazione. Il giudice può anche variare il contributo al mantenimento, tenendo conto delle nuove spese di trasporto che graveranno su uno o entrambi i genitori.
In alcuni casi il giudice può autorizzare il trasferimento ma modificare il collocamento, affidando i figli all’altro genitore se ritiene che questa soluzione tuteli meglio l’interesse dei minori. Oppure può negare l’autorizzazione al trasferimento se ritiene che il progetto del genitore collocatario non sia sufficientemente fondato o che l’impatto negativo sui figli superi i benefici.
Le conseguenze del trasferimento non autorizzato
Trasferirsi con i figli senza il consenso dell’altro genitore o senza l’autorizzazione del tribunale comporta conseguenze serie su più piani. Sul piano civile, il genitore collocatario che trasferisce arbitrariamente i figli commette un atto illecito che viola il principio della bigenitorialità e i diritti dell’altro genitore. Quest’ultimo può reagire rivolgendosi immediatamente al tribunale con un ricorso d’urgenza.
Il giudice può adottare diversi provvedimenti. Può ordinare il riavvicinamento dei figli, imponendo al genitore collocatario di riportare i minori nella residenza originaria entro un termine perentorio. Può ammonire il genitore collocatario o sanzionarlo con un’ammenda per il comportamento scorretto. Oppure, può condannare il genitore collocatario al risarcimento dei danni subiti dall’altro genitore, sia patrimoniali per le spese sostenute per le trasferte, sia non patrimoniali per la sofferenza causata dall’allontanamento dei figli.
Nei casi più gravi, il giudice può modificare il collocamento, trasferendo i figli presso l’altro genitore se ritiene che il comportamento del genitore collocatario dimostri inadeguatezza educativa e scarso rispetto per l’importanza della bigenitorialità. Può anche revocare l’affidamento condiviso disponendo l’affidamento esclusivo in favore dell’altro genitore, escludendo il genitore che ha operato il trasferimento arbitrario dalle decisioni importanti. Nei casi estremi di grave violazione dei doveri genitoriali, può anche sospendere l’esercizio della responsabilità genitoriale, affidando i figli a terzi o ai servizi sociali.
Il piano penale
Sul piano penale, le conseguenze possono essere ancora più gravi. Se il genitore porta il figlio minore in uno Stato diverso da quello in cui si trova la sua residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore, commette il reato di sottrazione di minori previsto dall’articolo 574-bis del codice penale. Questo reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Anche il trasferimento all’interno del territorio nazionale, se fatto in violazione di un provvedimento del giudice, può integrare il reato di sottrazione e trattenimento di minore.
Inoltre, il trasferimento arbitrario può configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare se impedisce all’altro genitore di esercitare il proprio diritto-dovere di mantenere rapporti con i figli. Nei casi più gravi, quando il trasferimento sia accompagnato da condotte persecutorie nei confronti dell’altro genitore o da violazioni reiterate dei provvedimenti del giudice, possono configurarsi anche altri reati.
È quindi evidente che il trasferimento senza autorizzazione non è una scelta da prendere alla leggera. Anche quando esistono motivi validi per trasferirsi, la strada corretta è sempre quella di cercare un accordo con l’altro genitore o, in mancanza, di rivolgersi al tribunale. Agire arbitrariamente espone a conseguenze pesanti che possono arrivare fino alla perdita dell’affidamento e a condanne penali.
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La questione del trasferimento di residenza del genitore collocatario mette in luce la complessità delle situazioni familiari dopo una separazione. Da un lato c’è il diritto costituzionale di ogni persona a scegliere dove vivere, a rifarsi una vita, a cogliere opportunità professionali. Dall’altro c’è il diritto fondamentale dei figli a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori e la stabilità del loro contesto di vita.
La legge italiana cerca di bilanciare questi interessi imponendo che le decisioni sulla residenza dei figli siano prese nell’esclusivo interesse dei minori, considerando tutte le circostanze del caso concreto. Non esistono soluzioni prefabbricate: ogni famiglia ha la sua storia, ogni trasferimento è valutato nelle sue specificità.
Ciò che emerge chiaramente è che il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise rappresentano sempre la strada preferibile. Quando i genitori riescono a mettere da parte rancori personali e a concentrarsi sul bene dei figli, trovano normalmente accordi che permettono al genitore collocatario di trasferirsi garantendo al contempo il mantenimento di rapporti significativi con l’altro genitore. Questo richiede flessibilità, creatività, disponibilità a rivedere schemi e abitudini consolidate.
Le soluzioni a tua disposizione
Quando il dialogo fallisce, il tribunale offre una sede istituzionale dove far valere le proprie ragioni, ottenere una valutazione super partes e arrivare a una decisione che, anche se non soddisfa pienamente nessuno, tutela l’interesse dei minori. Rivolgersi al giudice non è un fallimento ma l’esercizio di un diritto, purché fatto con serietà e non come arma di ricatto o di conflitto.
In ogni caso, l’interesse superiore dei minori deve guidare ogni decisione. I figli non sono proprietà di nessuno dei due genitori, ma persone con diritti propri che meritano di crescere con il contributo di entrambe le figure genitoriali. Questo principio deve restare sempre al centro, bilanciando le legittime aspirazioni personali di ciascun genitore con le esigenze di stabilità, continuità e bigenitorialità dei figli.
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