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Home » Civile » Testamento » La sostituzione testamentaria ordinaria – una guida rapida

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La sostituzione testamentaria ordinaria – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it La sostituzione testamentaria ordinaria – una guida rapida
Sostituzione testamentaria ordinaria
Avv. Beatrice Bellato

La sostituzione testamentaria ordinaria – indice:

  • Cos’è la sostituzione 
  • Quando è ordinaria 
  • I presupposti
  • Istituito e sostituito
  • Plurima e reciproca
  • Differenze con il fedecommesso

Nella sostituzione testamentaria il testatore dispone del proprio patrimonio ereditario tenendo conto di varie ipotesi che si possono verificare con la successione che si apre alla sua morte o in seguito. Il testatore può infatti disporre che nel caso in cui l’istituito erede o legato non voglia o non possa succedere questo venga sostituito da un altro soggetto nominato nel testamento. Si parla in questo caso di sostituzione ordinaria. Se invece il testatore dispone del patrimonio ereditario non solo per la successione immediatamente conseguente alla sua morte ma anche per chi subentrerà in futuro all’erede istituito o al legato si parla di sostituzione fedecommissaria.

Si tratta in ogni caso di due figure diverse che infatti trovano una distinta disciplina nel codice civile. Alla sostituzione ordinaria sono dedicati gli articoli dal 688 al 691 mentre alla sostituzione fedecommisaria gli articoli dal 692 al 699. Entrambe le discipline si applicano sia agli eredi che ai legati.

Cos’è la sostituzione testamentaria

Si ha sostituzione testamentaria quando il testamento non si limita a disporre del patrimonio ereditario per il momento in cui si apre la successione ma anche per le ipotesi in cui si verifichino determinati eventi. Con la sostituzione testamentaria infatti il testatore istituisce erede o legato una determinata persona ma allo stesso tempo nomina un altro soggetto che la sostituisca (ovvero subentri nel patrimonio ereditario) al verificarsi di determinate ipotesi.

Il diritto successorio, nel cui ambito è nato l’istituto, ha distinto due tipi di sostituzione aventi disciplina differente: la sostituzione ordinaria e la sostituzione fedecommissaria.

L’elemento comune alle due figure è la vocazione (o chiamata) sostitutiva o indiretta. Il testatore cioè si preoccupa dell’eredità non solo nel momento in cui la lascia agli eredi o ai legati istituiti ma anche nel momento (eventuale) in cui qualcuno dovrà subentrare a questi in futuro.

Sono disciplinate dagli articoli 689 del codice civile delle ipotesi particolari di sostituzione testamentaria: plurima e reciproca. A queste la dottrina ne ha aggiunte altre due: la sostituzione parziale e successiva. Tali ipotesi verranno trattate nei successivi paragrafi.

La sostituzione testamentaria ordinaria

L’articolo 688 del codice civile stabilisce i casi in cui si può avere sostituzione testamentaria ordinaria. Al primo comma la norma afferma che “Il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità“.

Tutelando la volontà del testatore, la norma gli consente di evitare l’applicazione della disciplina sulla successione legittima quando il chiamato all’eredità decida o sia costretto a non acquistarla. Il legislatore inoltre ha voluto operare una presunzione relativa di volontà del testatore affermando al secondo comma della norma che “Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà”. Ciò significa che se il testatore ha previsto la sostituzione soltanto quando l’istituito non voglia venire alla successione o soltanto nel caso in cui non possa la sostituzione si verificherà in entrambi i casi comunque.

Ai sensi dell’articolo 691 del codice civile, la disciplina della sostituzione ordinaria si applica anche al legato.

Il testatore pertanto designando una persona che nell’eventualità in cui l’eredità non possa essere acquistata succeda agli istituiti eredi o legatari per ragioni più o meno indipendenti dalla loro volontà può evitare il verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • che l’eredità o una sua quota venga devoluta ai coeredi istituiti aventi diritto di accrescimento o agli eredi legittimi o ab intestato;
  • che il legato venga devoluto ai collegatari aventi diritto di accrescimento o rimanga presso l’onerato o gli onerati sia che siano eredi che legatari.

I presupposti

Come si ricava dall’articolo 688, primo comma, del codice civile, i presupposti della sostituzione testamentaria ordinaria sono la mancanza di volontà o di possibilità di accettare l’eredità.

L’erede istituito (primo chiamato) o il legatario non possono accettare l’eredità o il legato nei seguenti casi:

  • se muore prima di accettare l’eredità;
  • commorienza;
  • interviene una dichiarazione di morte presunta dopo la morte del testatore;
  • diviene incapace a succedere;
  • quando non si verifica la condizione sospensiva (se l’istituzione di erede era condizionatamente sospesa);
  • se si verifica la condizione risolutiva;
  • in caso di assenza.

Manca invece nell’istituito la volontà di accettare quando:

  • l’istituito rinuncia all’eredità;
  • decade o si prescrive il termine di accettazione.

L’istituito e il sostituito nella sostituzione testamentaria ordinaria

L’istituto pertanto coinvolge, oltre al de cuius, due soggetti:

  • l’istituito erede o legatario;
  • l’altra o le altre persone che lo sostituiscono nel caso in cui non voglia o non possa accettare e che prendono il nome di sostituito/i.

Il primo soggetto è chiamato all’eredità in modo diretto e incondizionato e la può accettare nel termine di 10 anni dall’apertura della successione. Può esercitare tutti i poteri attribuitigli dalla legge all’articolo 460 del codice civile salvo il caso in cui la sua istituzione sia sotto condizione sospensiva. In tal caso, ai sensi del primo comma dell’articolo 642 del codice civile “L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione…”. Spetta dunque al sostituito.

Il sostituito rimane estraneo alla successione fino a che l’istituito ha la possibilità di accettare l’eredità. Nutre infatti soltanto l’aspettativa della delazione. Non può pertanto accettare l’eredità finché non esiste una delazione attuale. In tal caso l’accettazione sarebbe inefficace. Tale soggetto inoltre è privo di ogni potere amministrativo e gestorio sul patrimonio ereditario salvo l’istituzione dell’erede sia sottoposta a condizione sospensiva (vedi sopra). La delazione attuale si verifica soltanto quando si ha con certezza la mancata venuta dell’istituito alla successione, momento in cui il sostituito acquista il titolo di chiamato all’eredità e può esercitare i poteri che ne derivano e dovendo accettare l’eredità per diventare erede.

Al sostituto inoltre fanno capo gli stessi obblighi che erano in capo all’istituito come previsto dall’articolo 690 del codice civile. È fatto salvo il caso in cui il testatore abbia espresso una volontà diversa oppure il caso in cui si tratti di obblighi strettamente personali.

Quando è plurima e quando è reciproca

Si è accennato nell’introduzione che la sostituzione può essere plurima e reciproca ai sensi dell’articolo 689 del codice civile.

La prima è disciplinata dal primo comma della norma che stabilisce che “Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più“. Si distingue pertanto l’ipotesi in cui ad una sola persona si sostituiscono più persone da quella in cui a più persone se ne sostituisce una sola. Questo secondo caso, ad opinione della dottrina più autorevole, non costituisce sostituzione plurima bensì sostituzione semplice. Più semplice a livello pratico è la seconda ipotesi in quanto in questo caso l’unica persona sostituita prende in mano l’intera eredità che era assegnata a più istituiti. Nella prima ipotesi invece l’eredità viene suddivisa tra i più sostituiti secondo la volontà del testatore o in mancanza in parti uguali. In caso di diritto all’accrescimento questo prevale sulla sostituzione.

Il secondo comma della norma definisce la sostituzione reciproca tra coeredi istituiti. Tale figura si ha quando si ha sostituzione tra chiamati. Ai sensi della norma “Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un’altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti”. Si verificano pertanto due ipotesi a seconda che le sostituzioni reciproche si facciano in parti diseguali e che sempre in presenza di sostituzioni reciproche fatte in parti diseguali il testatore preveda la chiamata un’altra persona.

Altre ipotesi particolari di sostituzione ordinaria

La dottrina infine ha elaborato altre due figure particolari di sostituzione ordinaria. Si tratta delle cosiddette sostituzioni parziali e successive. Nessuna delle due è espressamente prevista dalla legge.

La sostituzione parziale si avrebbe quando la volontà del testatore di nominare un sostituito limita la delazione a solo una parte del patrimonio che invece l’istituito avrebbe ricevuto. Una disposizione testamentaria in tal senso può essere la seguente: “Istituisco erede Sempronio nella totalità dei miei beni e nel caso in cui egli non possa o non voglia accettare l’eredità metà di questi andranno a Mevio”. Si realizzerà pertanto in tal caso un concorso con gli eredi legittimi del de cuius ai quali spetterà l’altra metà dei beni.

La sostituzione successiva invece si ha quando il testatore nomina più sostituiti successivi dell’istituito erede o legatario. Se il testatore istituisce erede Caio e questi non può o non vuole succedere con la sostituzione successiva avrà nominato Tizio quale sostituito e Sempronio quale sostituito successivo di Tizio nel caso in cui non voglia o non possa succedere e così via all’infinito. In tale ipotesi esiste comunque una sola chiamata all’eredità e colui che diventerà erede accettato l’eredità lo sarà in maniera diretta del de cuius senza aver avuto alcun rapporto con gli altri sostituiti a lui anteriori o con l’istituito.

Le differenze con quella fedecommissaria

La sostituzione fedecommissaria o fedecommesso si ha quando il testatore dispone del proprio patrimonio ereditario ponendo a carico del soggetto o dei soggetti istituiti eredi o legatari l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni ricevuti ad un’altra persona, indicata nel testamento, detta sostituito o fedecommissario.

Si differenzia dalla sostituzione ordinaria per il diverso fenomeno cui dà luogo all’apertura della successione. Nella sostituzione ordinaria infatti la delazione ha natura alternativa. L’eredità infatti viene offerta all’istituito e nella sua impossibilità o non volontà di acquistarla al sostituito. La sostituzione fedecommisaria invece dà luogo alla delazione dell’istituito e successivamente alla sua morte alla delazione del sostituito. Significativa in tal senso è infatti la disposizione di cui all’articolo 696, primo comma, del codice civile secondo cui “L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito”.

Come per la sostituzione ordinaria anche nella sostituzione fedecommissaria la disciplina è applicabile ai legati ai sensi dell’articolo 697 del codice civile.

Avv. Bellato – diritto delle successioni

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