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Home » Civile » Internet » La Pec ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno

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La Pec ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it La Pec ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno
pec
Avv. Beatrice Bellato

Il valore legale della Pec – indice:

  • La certezza della ricezione
  • La PEC e la raccomandata

Con la sentenza n. 4 del 3 gennaio 2019 la Corte di Appello di Brescia ha chiarito che la Posta Elettronica Certificata (Pec) è uno strumento equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno, considerato che a differenza dell’e-mail ordinaria, può garantire le stesse garanzie di ricezione dello strumento succitato.

Certezza della ricezione del messaggio

La sentenza di primo grado, impugnata in appello, aveva infatti dichiarato cessato il contendere tra un condomino e il proprio condominio, condannando il condomino alle spese di lite. Il condomino però proponeva appello contro la sentenza contestando la soccombenza virtuale, lamentando la violazione art. 66 disp. att. Codice Civile, posto che il condominio gli avrebbe comunicato la convocazione tramite posta elettronica ordinaria, invece che tramite la posta elettronica certificata, che – appunto – è in grado di assicurare la certezza della ricezione del messaggio.

Il Tribunale, invece, pur riconoscendo che la PEC è strumento che è idoneo a garantire la ricezione del messaggio, non accoglie la posizione del condomino, affermando che è proprio costui ad aver indicato un indirizzo di posta elettronica ordinaria per ricevere le comunicazioni condominiali.

Ebbene, in appello la censura del condomino viene comunque ritenuta infondata perché “se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino (…) ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo “informale” quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l’indirizzo, mail, (…)”.

Pertanto, l’invio della mail come dimostrato dal condominio, ha rispettato le forme indicate dal condomino.

Equivalenza PEC – raccomandata con ricevuta di ritorno

Ferma restando la correttezza della pronuncia secondo quanto già noto in giurisprudenza, vi sono comunque alcuni punti che meriterebbero di essere approfonditi.

In primo luogo, il giudice di primo grado afferma giustamente l’equivalenza tra PEC e raccomandata con ricevuta di ritorno, richiamando quanto indirettamente previsto dall’art. 48 del Codice dell’Amministrazione Digitale, rubricato appunto “Posta elettronica certificata”, secondo cui

  1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

  2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

  3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.

L’interpretazione della sentenza

Di qui un equivoco in seno alla lettura della sentenza. Considerato infatti che il dominio dell’indirizzo di posta elettronica indicato dal condomino è di tipo “legalmail.it”, ed è dunque di posta elettronica certificata, ben non si capisce per quale motivo il giudice lo abbia invece inteso come di posta elettronica ordinaria.

È comunque possibile che il Tribunale non abbia compreso la natura del dominio, omettendo di approfondire l’aspetto tecnico, o che negli atti difensivi il condomino non ha esplicitato la natura di PEC degli indirizzi di tipo “legalmail”. È probabile che la casella PEC del condomino fosse aperta anche alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria e che tale circostanza abbia tratto in inganno i giudicanti.

In sintesi, il messaggio di convocazione al condomino è comunque giunto a destinazione, pur in assenza di ricevuta di ritorno, inducendo così il giudice a ritenere consegnata la comunicazione.

Avv. Bellato – diritto dell’informatica, internet e social network

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