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Home » Commerciale » Bancario » Smarrimento assegno estero e rimborso della banca

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Smarrimento assegno estero e rimborso della banca

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Smarrimento assegno estero e rimborso della banca
smarrimento assegno bancario
Avv. Beatrice Bellato

Rimborso smarrimento assegno estero – una guida rapida

  • Lo smarrimetno dell’assegno estero
  • La posizione della banca
  • La responsabilità della banca
  • La decisione del collegio

Cosa succede in caso di smarrimento assegno estero? Chi deve preoccuparsi di sporgere denuncia per agevolare l’iter di rimborso?

A domandarselo è un utente bancario che, insoddisfatto del comportamento dell’intermedio, ha proposto ricorso all’Arbitro bancario finanziario (ABF).

Cerchiamo dunque di comprendere quale sia la caratteristica del caso all’attenzione dell’ABF, e quali sono le state le decisioni assunte.

Indice:

  • 1 Smarrimento dell’assegno estero
  • 2 La posizione della banca
  • 3 La responsabilità della banca per mancato versamento di un titolo
  • 4 La decisione del Collegio sullo smarrimento assegno

Smarrimento dell’assegno estero

In primo luogo, ricostruiamo quanto avvenuto.

Il 7 dicembre 2020 un utente bancario ha depositato presso la filiale bancaria un assegno del valore di 1.200 dollari (USD). L’intermediario avrebbe promesso l’accredito effettivo entro 30 giorni lavorativi ma, dopo aver effettuato diversi contatti, il correntista scopriva che in realtà erano necessari 90 giorni solari.

Trascorso il tempo suddetto, e non avendo ricevuto l’accredito, l’8 marzo 2021 il cliente presenta un reclamo nei confronti della banca. La quale, però, risponde che l’assegno è stato smarrito.

La banca rifiuta di sporgere denuncia di smarrimento. Un documento utile per il ricorrente per richiedere un duplicato all’emittente estero. Il rifiuto dell’intermediario di sporgere denuncia sembra essere legato al fatto che lo smarrimento sarebbe riconducibile al comportamento di un altro ufficio.

A tal punto, il cliente bancario sottolineato come la richiesta di riemissione dell’assegno sarebbe tardiva, poiché in assenza della prova di smarrimento, l’emittente (nella fattispecie, il governo USA) trascorsi quattro mesi dall’emissione considera come void l’assegno.

Il cliente sottolinea anche di ricevere una pensione di 800 euro mensili, e che gli aiuti forniti dal Tesoro americano sono fondamentali per far fronte alle spese. In carenza di tale assegno, infatti, il correntista ha dovuto sottoscrivere un finanziamento.

Ciò premesso, il cliente richiede la restituzione dell’importo dell’assegno oltre agli interessi legali.

La posizione della banca

La banca resistente deposita a questo punto le proprie controdeduzioni, domandando il rigetto della domanda da parte della ricorrente.

Le eccezioni a quanto sopra riportato dal proprio cliente sono numerose. Proviamo a sintetizzarle in brevità. La banca sostiene infatti di:

  • aver comunicato correttamente la ricorrente l’avvenuto smarrimento del titolo durante l’iter di spedizione del titolo,
  • avere informato il cliente sull’impossibilità di procedere con l’incasso bonario per tale circostanza,
  • non poter rimborsare in via bonaria il titolo perché il Tesoro degli USA non accetta la lettera di manleva che avrebbe altrimenti potuto risolvere più celermente questa vicenda,
  • essere in attesa della denuncia di smarrimento dell’assegno da parte dell’ufficio di competenza, con la quale il ricorrente potrà domandare presso l’emittente del titolo una copia dello stesso e procedere così all’incasso,
  • voler fornire al ricorrente una copia della denuncia, unitamente all’importo di 20 euro come contributo per le spese sostenute per l’instaurazione della procedura all’ABF, di cui provvederà a trasmettere evidenza contabile attestante l’avvenuto rimborso.

La responsabilità della banca per mancato versamento di un titolo

Ricostruite le posizioni, l’ABF ricorda come la controversia in oggetto riguardi la responsabilità della banca per il mancato versamento di un titolo, rappresentato da un assegno estero di 1.200 dollari emesso dal Dipartimento del Tesoro degli USA a fronte dell’emergenza Covid-19.

Rielaborando l’accaduto, l’ABF sottolinea come sia pacifico tra le parti che l’assegno è smarrito dopo la presentazione all’incasso, il 7 dicembre 2020.

Il ricorrente, si legge nella pronuncia, lamenta a questo punto il rifiuto da parte della banca di presentare denuncia per smarrimento. Un adempimento che sarebbe invece necessario per ottenere dall’emittente americano un duplicato dell’assegno. Purtroppo, però, un’eventuale richiesta in tal senso sarebbe tardiva, poiché trascorsi quattro mesi, l’assegno viene considerato dal Tesoro USA come void.

La banca riferisce inoltre di aver tentato invano la procedura per l’incasso bonario dell’assegno. Ricorda anche di essere in attesa di ricevere da parte dell’ufficio di competenza la denuncia di smarrimento che si impegnerà a trasmettere tempestivamente al ricorrente.

La decisione del Collegio sullo smarrimento assegno

L’ABF osserva dunque che il titolo è stato emesso in data 11 giugno 2020, e che riporta la dicitura void after one year (ovvero, nullo dopo un anno). Appare dunque che, decorso un anno, sia preclusa ogni sorta di possibile ricezione dell’importo da parte del beneficiario, anche con altro mezzo di pagamento.

Fatte salve tali premesse, il Collegio ritiene che la banca debba essere dichiarata responsabile dello smarrimento dell’assegno. Conseguentemente, deve essere dichiarata altresì responsabile della perdita della possibilità, per il ricorrente, di ottenere l’incasso dell’importo portato dall’assegno.

Per quanto attiene la responsabilità della banca negoziatrice in caso di smarrimento di un assegno, si richiamano i principi espressi dal Collegio nella decisione n. 19223/2021, ovvero:

In virtù dell’orientamento consolidato dell’ABF formatosi sul punto, la banca alla quale viene consegnato un titolo di credito per l’incasso assume la veste di mandatario e, in quanto tale, deve eseguire il mandato con la diligenza propria della categoria di appartenenza. In particolare, in virtù del mandato ricevuto sorge l’obbligo di custodire il titolo e, pertanto, la mandataria risponde del suo eventuale smarrimento, salva la prova che la perdita è stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Con riferimento all’importo oggetto del risarcimento, l’ABF ritiene che esso coincida necessariamente con l’importo facciale del titolo. Il danno è integrale, sulla base dell’assunto che lo smarrimento dell’assegno e il decorso dell’anno di sua validità implica la totale e definitiva perdita del credito che risulta dallo stesso.

Dunque, il ricorrente ottiene dall’intermediario:

  • il controvalore del titolo smarrito,
  • gli interessi legali dalla data di sua presentazione.

Si dispone inoltre che la banca corrisponda alla Banca d’Italia 200 euro come contributo alle spese della procedura, e 20 euro come rimborso della somma versata dal ricorrente alla presentazione del ricorso.

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