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Home » Commerciale » Bancario » Errori negli F24 e responsabilità della banca – una guida rapida

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Errori negli F24 e responsabilità della banca – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Errori negli F24 e responsabilità della banca – una guida rapida
pagamento-banca
Avv. Beatrice Bellato

Errori F24 e responsabilità banca – indice

  • Il caso
  • La responsabilità della banca
  • Lo storno della scrittura nel c/c

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20640/2019, ha specificato che nel pagamento degli F24 dei clienti la banca deve rispettare la diligenza professionale e l’obbligo di informare il mandante delle circostanze sopravvenute che incidono sul mandato.

Pertanto, con l’ordinanza ora in commento, gli Ermellini danno ragione al cliente che ritiene responsabile la banca a cui ha conferito mandato di pagamento, di non averla informata per tempo della compilazione incompleta del modulo F24, che è poi costato la notifica di una cartella di pagamento.

Di qui, la necessità di approfondire il caso concreto per poter arrivare a una valutazione di maggiore respiro. Quando la banca può essere ritenuta responsabile di non aver eseguito il mandato di pagamento con modello F24? In che modo l’istituto di credito deve informare il cliente della impossibilità ad eseguire il mandato?

Il caso

Per poter comprendere in che modo si sia giunti alle valutazioni della Suprema Corte, riepiloghiamo brevemente il caso.

Il cliente dell’istituto di credito conviene dinanzi al giudice di pace un istituto di credito, domandandone la condanna al risarcimento dei danni. I danni sarebbero conseguiti alla mancata comunicazione dell’esito negativo del mandato per il pagamento IRPEF mediante F24. Il modello di pagamento risultava infatti non compilato in modo completo.

Il cliente, dinanzi al giudice di pace, deduce la responsabilità contrattuale della banca, con riferimento espresso alla disciplina del mandato, al rapporto di conto corrente e agli obblighi informativi che ne derivano.

Di contro, la banca convenuta si costituisce in giudizio, domandando il rigetto delle domande del cliente.

Il giudice di pace ha respinto la domanda del cliente, attribuendo allo stesso l’esclusiva responsabilità dell’errata compilazione del modello F24.

I ricorsi

A quel punto il cliente ricorre in appello, ma la banca resiste. Il tribunale respinge ulteriormente l’appello, con aggravio delle spese per il correntista. Di fatti, per i giudici in appello, la banca non è responsabile dell’errata compilazione del modulo, di cui invece è responsabile in via esclusiva il cliente, considerato che la banca ha assolto ai propri oneri informativi.

Si giunge in tal modo in Cassazione. Il cliente, in tale occasione, rende noto che

alla stregua delle regole che governano il rapporto di mandato, il dipendente della Banca avrebbe dovuto verificare allo sportello le mancanze di compilazione di alcuni campi del modello F24 (codice ufficio e codice atto) e comunque era mancata la comunicazione alla cliente, tentata solo telefonicamente. La comunicazione era avvenuta solo con la ricezione da parte della cliente dell’estratto conto trimestrale, nel mese successivo alla chiusura del trimestre 1/10-31/12/2006 ben oltre la data in cui si doveva effettuare il pagamento dell’imposta, provocando così l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La banca, di contro, domanda la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La responsabilità della banca

Con la già citata sentenza n. 20640/2019, la banca dichiara fondato il ricorso del cliente e rinvia al tribunale in diversa composizione il caso.

Per gli Ermellini, infatti, il mandato prevede l’adempimento

degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico.

Viene così richiamato l’art. 1176 c.c., rubricato Diligenza nell’adempimento, secondo cui

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Nel caso in esame, trattandosi di obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale, i giudici della Suprema Corte ne sottolineano la diligenza valutata in riferimento alla natura dell’attività esercitata e, quindi, con il parametro della diligenza professionale.

Gli obblighi del mandato

Viene poi richiamato il comma 2 dell’art. 1710 c.c., il quale prevede l’obbligo per il mandatario di informare il mandate di ogni circostanza sopravvenuta tale da incidere sul mandato.

Di contro, nella fattispecie in esame, la banca avrebbe solamente assunto di aver provato a contattare telefonicamente il cliente senza successo. In sede processuale non avrebbe però dedotto o dimostrato di aver insistito nei contatti. Né avrebbe dimostrato di aver inviato una immediata comunicazione al domicilio del cliente.

A tal proposito, affermano gli Ermellini nelle motivazioni della sentenza, la controricorrente attribuisce erroneamente a controparte l’onere di dimostrare la propria reperibilità al domicilio eletto nel contratto di conto corrente.

Viene poi richiamato anche l’art. 1708 c.c., che prescrive al mandatario il compimento di tutti gli atti necessari per l’assolvimento del compito. Così come l’art. 1856 c.c., rubricato Esecuzione d’incarichi, secondo cui

La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può  incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.

Lo storno della scrittura nel conto corrente

Non rileva nemmeno il fatto che, secondo la banca, il cliente avrebbe potuto sapere che il pagamento non era andato a buon fine.

L’assunto discende dal fatto che era stata eseguita l’annotazione nelle scritture contabili dello storno del pagamento. Scritture che, tuttavia, sono evidentemente effettuate dal mandatario, e dunque non possono essere una “prova” della conoscenza del mancato adempimento del mandato.

Si tratta infatti, precisano gli Ermellini, di un adempimento del tutto irrilevante ai fini degli obblighi di comunicazione che gravano sul mandatario. Si tratta ovvero, evidentemente, di operazione contabile che rimane nella sfera interna del soggetto che la esegue. Non può dunque “elevarsi” a comunicazione di carattere recettizio.

Insomma, l’istituto di credito che non ha potuto eseguire il mandato per errori nel modello F24 rimane pur sempre esposto a responsabilità discendenti dalla disciplina normativa di cui si è fatto cenno negli scorsi paragrafi. Particolare attenzione dovrà essere posta, da parte della banca, alle modalità di comunicazione e di aggiornamento dell’impossibilità all’esecuzione del mandato, al fine di poter escludere forme concrete di responsabilità contrattuale.

Avv. Bellato – diritto bancario

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