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Home » Commerciale » Bancario » Assegno con firma falsa e responsabilità della banca

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Assegno con firma falsa e responsabilità della banca

Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia consulenzalegaleitalia.it Assegno con firma falsa e responsabilità della banca
assegno
Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia

Responsabilità della banca per pagamento assegno con firma falsa – indice

  • Il caso
  • La posizione della Corte d’Appello
  • Il ricorso in Cassazione
  • La diligenza della banca
  • Il principio di diritto

In caso di assegno bancario negoziato con firma contraffatta, in che casi la banca può essere ritenuta responsabile?

Per poter fare il punto su questo tema, riferiamoci alla nota sentenza n. 12806 del 21/06/2016 da parte della Cassazione civile, sez. I, che ha contribuito a fare luce sulla responsabilità della banca per il pagamento di assegno con firma falsa.

Il caso

Per poter comprendere in misura più consapevole in che modo gli Ermellini sono giunti alla pronuncia che presto valuteremo, riepiloghiamo brevemente la fattispecie considerata.

Nel caso giunto sulle scrivanie della suprema Corte, una società traente impugnava la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che aveva respinto la richiesta di risarcimento dei danni che erano derivati dalla negoziazione e dal pagamento di un assegno bancario con firma falsa.

Il risarcimento era indirizzo verso la banca trattaria, verso la banca negoziatrice e verso il soggetto beneficiario del titolo.

La posizione della Corte d’Appello

In tale scenario, la Corte d’Appello aveva rilevato che l’assegno bancario recava il timbro di intrasferibilità ma era privo dell’indicazione della data e del luogo di emissione. Tali dati mancanti erano stati riempiti dal falsificatore, che aveva altresì alterato l’importo e l’indicazione del beneficiario.

Originariamente tali informazioni erano state redatte a mano attraverso una penna ad inchiostro. Il falsificatore era però stato in grado di cancellare le scritte originarie, e sostituirle con quelle realizzate con la macchina da scrivere.

Insomma, per i giudici della Corte d’Appello non era possibile rilevare l’alterazione dei dati contenuti nel titolo di pagamento, ricorrendo all’ordinaria diligenza che è richiesta all’operatore bancario.

Il ricorso in Cassazione

Si giunge così in Cassazione. Dinanzi al giudice di legittimità, la società ricorrente lamentava il fatto che nell’esclusione della responsabilità della banca trattaria e della banca negoziatrice, la sentenza impugnata aveva trascurato il fatto che l’assegno – recando la clausola non trasferibile – non poteva certo essere pagato ad una persona diversa dal prenditore che era stato originariamente indicato dall’emittente.

Pagamento dell’assegno a soggetto diverso dal beneficiario

I giudici di legittimità esaminano il caso. Ricordano così come in relazione alla responsabilità della banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, il R.D. n. 1736/1933 la attribuisce a colui che paga a persona diversa dal prenditore o da un banchiere giratario per l’incasso. Ci si riferisce in tal senso non alla persona fisica del prenditore. Quanto, piuttosto, alla c.d. legittimazione cartolare, ovvero alla persona che non è legittimata come prenditore. Non viene dunque introdotta alcuna deroga ai principi generali di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale.

In tal senso, la pronuncia della Cassazione afferma come nel caso di falsificazione o di alterazione dell’assegno, trova applicazione la normativa ex art 1175 c.c. e art. 1992 c.c., sia nei confronti dell’istituto di credito trattario che nei confronti dell’istituto bancario negoziatore.

Sulla base di tale combinato normativo, si legge nella pronuncia

il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

La diligenza dell’operatore bancario in caso di assegno con firma falsa

Nel caso in esame, gli Ermellini osservano come l’alterazione dell’importo e dell’indicazione del beneficiario non era risultata rilevabile con l’ordinaria diligenza dell’operatore bancario.

I giudici hanno infatti ricostruito come la falsificazione fosse realizzata in modo tale da non poter essere accertabile con l’ordinaria diligenza, bensì, solo con l’utilizzo di apparecchiature di laboratorio. Ed era indipendente, inoltre, dalla presenza nel titolo della clausola di non trasferibilità. Elementi che – aggiungevano gli Ermellini – erano in grado di escludere la responsabilità delle banche trattarie e negoziatrici.

Nelle righe della pronuncia i giudici della Suprema Corte accennano altresì al fatto che tale posizione fosse conforme a quanto già statuito in precedenza, sempre dalla stessa Corte. Ci si riferisce in particolar modo alla sentenza n. 1377/2016. Anche in n quella fattispecie l’assegno bancario non trasferibile portato all’incasso era stato alterato ad arte.

In tale contesto i giudici di legittimità avevano già ribadito il principio secondo cui l’alterazione dell’assegno, per poter far scattare la responsabilità della banca, dovesse essere percepibile a occhio nudo, e non solamente con l’utilizzo di apparecchiature sofisticate di laboratorio, di tipo strumentale o chimico.

I chiarimenti dei giudici sull’assegno con firma falsa

Successivamente, con la sentenza n. 8731 del 3 maggio 2016, gli Ermellini chiariscono che:

la Banca trattaria, cui è presentato per l’incasso un assegno bancario,

ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria,

e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici

al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione.

La valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell’operatore professionale dipendente di Banca

è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione.

Assegno con firma falsa: il principio di diritto

Ciò premesso, i giudici concludono sostenendo che:

Nel caso di falsificazione o alterazione di assegno bancario o circolare non trasferibile, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1176, comma 2 ed art. 1992 c.c., comma 2, c.c.,

in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo,

non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale,

con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio,

il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Tale principio è riferibile non soltanto alla banca trattaria (o a quella emittente, in caso di assegno circolare), tenuta a rilevare l’eventuale alterazione o falsificazione dell’assegno quando lo stesso le viene rimesso in stanza di compensazione,

ma anche alla banca alla quale il titolo sia stato girato per l’incasso da un proprio cliente e che ne abbia effettuato il pagamento in favore di quest’ultimo o l’accreditamento sul suo conto corrente, per poi inviarlo alla stanza di compensazione,

incombendo sulla banca negoziatrice l’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, prima fra tutti la legittimazione del presentatore dell’assegno.

Avv. Tassitani Farfaglia – diritto bancario

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